LEGGE 16 aprile 1862, n. 557

Type Legge
Publication 1862-04-16
Ultimo aggiornamento 1962-09-14
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO ART. 8, 11, 15, 16 E 17 DEL C.C.N.L. 29 NOVEMBRE 1946 PER I DIPENDENTI AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS L'anno 1946, il giorno 29 di novembre in Roma. tra la FEDERAZIONE AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALIZZATE ITALIANE (per le Aziende municipalizzate del gas, aderenti alla Federazione), rappresentata dal Segretario generale avv. Mario Caristo per delega del Presidente on. dott. ing. Giuseppe Romita, nonche' dall'avv. Vito Ficarelli della Federazione stessa; con l'assistenza del rappresentante della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA, avv. Rosario Toscani: la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS, (per i lavoratori delle Aziende gas sia private che municipalizzate aderenti alla Federazione), rappresentata dal Segretario sig. Zeno Cinti; con l'assistenza del rappresentante della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, avv. Leopoldo Rubinacci; si e' convenuto quanto segue: ...(Omissis).. Art. 8. BENEMERENZE NAZIONALI Per tutti i lavoratori che avessero acquisito benemerenze nazionali, si applicheranno i benefici che verranno di volta in volta stabiliti dalla legge per i dipendenti delle Aziende industriali, salvo, per quanto applicabili, i maggiori benefici che fossero stabiliti per i dipendenti dello Stato. Ai mutilati del lavoro verranno riconosciuti gli stessi benefici concessi ai mutilati di guerra. ...(Omissis).. Art. 11. DIVISIONE DELLE OFFICINE IN CATEGORIE Agli effetti dell'art. 15 ed in genere agli effetti della parte economica collegata con l'art. 15 le officine del gas d'Italia sono suddivise nelle seguenti categorie: 1a categoria officine che producono oltre sei milioni di mc. di gas annui; 2a categoria: officine che producono da oltre due milioni e mezzo fino a sei milioni annui di mc. di gas; 3a categoria: officine che producono da oltre 800 mila mc. fino a due milioni e mezzo annui di mc. di gas: 4a categoria: officine che producono meno di 800 mila mc. di gas annui. La cifra di produzione annua per la distinzione delle officine in categorie si intende costituita dalla quantita' di gas venduto, cosi' come risulta dalla denunzia all'Intendenza di Finanza, aumentata della quota del 10% (dieci per cento) convenzionalmente indicativa delle fughe, perdite, ecc.; il tutto con riferimento al gas venduto nel 1939, e fino a che il potere calorifico non venga riportato in 4.200 calorie superiori per mc. Per il passaggio alla categoria superiore, o il declassamento alla categoria inferiore, il quantitativo di gas prodotto in un anno deve essere confermato nell'anno successivo. La retribuzione fissa minima del personale delle officine di 1a categoria, viene ridotta del 5% (cinque per cento) per il personale delle officine di 2a categoria, del 10% (dieci per cento) per il personale delle officine di 3a categoria e del 15% (quindici per cento) per il personale delle officine di 4a categoria. Il personale appartenente alle Direzioni centrali di Societa' che posseggono piu' officine, e che non siano dislocate presso alcuna delle officine stesse, sara' considerato nella categoria immediatamente superiore alla categoria dell'officina maggiore. Quando nel territorio di una stesso Comune esistano officine gas di categoria diversa, si applichera' a tutto il personale da queste dipendente il trattamento stabilito per il personale dell'officina di categoria piu' elevata esistente nel Comune. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto presso le singole Aziende. ...(Omissis).. Art. 15. MINIMI DELLA RETRIBUZIONE FISSA Ai lavoratori per le diverse categorie sono fissati i seguenti minimi: Impiegati categoria 1a L. 16.000 Impiegati categoria 2a " 13.500 Impiegati categoria 3a A " 11.500 Impiegati categoria 3a B " 11.000 Impiegati categoria 4a " 8.500 Operai categoria extra " 11.500 Operai categoria la (qualificati) " 10.400 Operai categoria 2a (comuni) " 9.200 Operai categoria 3a (manovali) " 8.000 I fuochisti sono inquadrati nella prima categoria con un minimo di retribuzione di L. 10.800, salvo le migliori condizioni di inquadramento agli effetti economici. Per i lavoratori minori degli anni 20 non aventi diritto agli assegni familiari, riduzione dei minimi del 10%. Per i lavoratori minori degli anni 18 aventi diritto agli assegni familiari riduzione dei minimi del 15%. Per i lavoratori minori degli anni 18 non aventi diritto agli assegni familiari, riduzione dei minimi del 25%. Per gli impiegati tecnici, esclusi coloro che prestano un lavoro sostanzialmente di ufficio, aumento dei predetti minimi del 5%. Per i capi-turno, capi-forno, capi-squadra e capi-operai, appartenenti alle categorie extra o qualificati, aumento dei suddetti minimi dal 4% all'8%, da determinarsi azienda per azienda in relazione all'importanza delle attribuzioni effettivamente espletate ed al numero degli operai controllati. A seconda delle accertate condizioni familiari, per il personale femminile non avente famiglia a carico, la retribuzione minima sopra indicata per la rispettiva categoria potra' essere ridotta fino al 15% per le lavoratrici della 3a e 4a categoria e fino al 25% per le donne minori ai 18 anni e per le addette alla pulizia, alla mensa e simili. Nessuna riduzione di retribuzione sara' applicata al personale femminile avente famiglia a carico. Per gli addetti ai turni la maggiorazione per il turno di notte viene fissata del 12% sulla retribuzione fissa base per le sole ore notturne. Per le mansioni che comportano un lavoro non sorvegliato, la retribuzione globale deve intendersi riferita ad un minimo di produzione da concordarsi aziendalmente. In relazione alle maggiorazioni e riduzioni previste nel presente articolo, restano salve le condizioni aziendali complessive di miglior favore limitatamente al personale femminile. Tale personale, deve, entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, notificare alla Direzione dell'Azienda se intende beneficiare delle condizioni di fatto o di quelle risultanti dalla presente norma. Art. 16. AUMENTI PER ANZIANITA' REGRESSA Per i lavoratori in servizio alla data del 1° gennaio 1946, ai minimi stabiliti dal presente contratto, eventualmente ridotti secondo quanto previsto agli articoli 11 e 15, verra' aggiunta una somma pari all'importo delle percentuali di cui in appresso, applicate sul minimo di categoria alla quale il lavoratore viene assegnato alla data di stipulazione del presente contratto, indipendentemente dalle qualifiche e categorie anteriori. Per anzianita' dal 1° gennaio 1927 al 31 dicembre 1933: 1% annuo, pari al 7% complessivo Per anzianita' dal 1° gennaio 1934 al 31 dicembre 1939: 2% annuo, pari al 12% complessivo Per anzianita' dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1946: 3% annuo, pari al 21% " ----- Totale . . . 40% " ----- NOTA INTEGRATIVA. All'art. 16: 1. Nel computo dell'anzianita', oltre all'anzianita' effettiva, va considerata anche l'anzianita' convenzionale acquisita per benemerenze nazionali giusta quanto stabilito dall'art. 8. 2. Nel caso di lavoratori in servizio, assunti anteriormente al 1° luglio 1940, ai quali all'atto dell'assunzione ad effettivo fu assegnata una retribuzione superiore a quella fissata per contratto come minimo della relativa categoria, per stabilire la retribuzione sulla quale debbono essere operate le maggiorazioni percentuali di cui agli articoli 16 e 17, varra' lo stesso criterio adottato per il passato da ciascuna azienda nel caso singolo, nel senso che se gli scatti di anzianita' per il passato furono applicati sul minimo di categoria senza tener conto o in tutto o in parte della maggiorazione concessa all'atto dell'assunzione, anche per l'applicazione del presente contratto si seguira' questo sistema (dovendosi presumere che la maggiorazione concessa all'atto dell'assunzione doveva convenzionalmente non essere operante a questo effetto); se invece gli scatti di anzianita' furono per il passato applicati anche su tutta o parte della maggiorazione di assunzione per quel lavoratore si dovra' apportare sugli attuali minimi di categoria una maggiorazione come appresso determinata, ed inoltre sulla retribuzione cosi' risultante (che sara' quella che gli dovra' essere corrisposta in sostituzione del nuovo minimo di categoria) dovranno conteggiarsi gli aumenti percentuali di cui agli articoli 16 e 17. La maggiorazione di cui al comma precedente sara' pari alla differenza tra la retribuzione sulla quale furono per il passato operati gli scatti ed il minimo contrattuale allora vigente, aumentata o diminuita tale differenza a norma di tutte le variazioni disposte per legge per le retribuzioni fino e comprese quelle di cui al decreto legislativo 7 dicembre 1943, n. 23/B, integrate da quanto disposto all'art. 8 decreto legislativo 2 novembre 1944 n. 303. Inoltre agli stessi sara' concessa a titolo di assegno "ad personam" (non valevole agli effetti degli aumenti di anzianita' sia per il passato che per il futuro) una somma pari alla maggiorazione di cui al comma precedente. ...(Omissis)... Art. 17. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Tutti i lavoratori avranno diritto ad un aumento per ogni anno di anzianita' da corrispondersi a partire dal 1° gennaio successivo. Tale aumento sara' del 3% sui minimi di retribuzione fissati nel presente contratto per la categoria cui ogni singolo lavoratore e' rispettivamente assegnato, con i seguenti limiti: a) per gli operai, per un massimo di 16 anni; b) per gli impiegati, per un massimo di 29 anni. Per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 1946, vengono stabilite le seguenti norme di applicazione del principio sopra esposto: a) tenuto conto di quanto stabilito all'art. 16, la decorrenza della nuova anzianita' avra' inizio col 1° gennaio 1947, cosi' che la corresponsione del primo aumento a questa relativo decorrera' per essi dal 1° gennaio 1948; b) il numero massimo degli anni per i quali dovranno essere applicati gli scatti annuali per la nuova anzianita', a partire dal 1° gennaio 1947, sara' dato dalla differenza tra il numero massimo degli anni riconosciuti agli effetti degli scatti rispettivamente per gli impiegati (29) e per gli operai (16) ed un numero pari ad un terzo della cifra rappresentante la percentuale totale di maggiorazione riconosciuta ad ogni singolo lavoratore ai sensi dell'art. 16 per l'anzianita' gia' maturata al 31 dicembre 1946. In caso di passaggio di categoria, il lavoratore conserva in valore assoluto l'aumento di retribuzione gia' conseguito anteriormente, per effetto degli applicati scatti di anzianita', nella misura risultante all'atto del passaggio di categoria. I restanti scatti di anzianita' verranno computati sul minimo contrattuale della nuova categoria ed applicati sulla retribuzione fissa nominale del lavoratore. Al lavoratore che abbia raggiunto il periodo massimo per gli scatti di anzianita' e venga promosso alla categoria superiore, sara' dovuto per ogni successivo anno di anzianita' la meta' della differenza in cifra tra l'aumento annuale di anzianita' della nuova categoria e quello della precedente, fino al raggiungimento di un massimo di altri 18 anni per gli impiegati e di altri 10 anni per gli operai. Gli aumenti percentuali di cui all'art. 16, come quelli di cui all'articolo presente, assorbiranno gli aumenti contrattuali finora concessi per lo stesso titolo. Agli operai dipendenti dalle Aziende Municipalizzate verra' corrisposto un ulteriore scatto di anzianita' del 2% al compimento del 17° anno di anzianita'.

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ALLEGATO ACCORDO 16 DICEMBRE 1948 PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L. 29 NOVEMBRE 1946 PER I DIPENDENTI AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS Tra la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS, ACQUA E VARIE, nella persona dell'avv. Emilio Sanfilippo designato alla firma del presente accordo e la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS, nelle persone dei signori Zeno Cinti, Bastianini Sergio, Frediani Oscar e Sarti Francesco, il LIBERO SINDACATO NAZIONALE DIPENDENTI AZIENDE GAS, nella persona del dott. Nino Modica, si conviene che il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro 29 novembre 1946 resta confermato sino al 31 dicembre 1950 con le seguenti varianti che avranno decorrenza dal 1° gennaio 1949 e saranno applicate a tutti i lavoratori in servizio a quella data ed a quelli che saranno assunti dopo quella data: ...(Omissis)... 2. Estensione della ricostruzione di carriera alla anzianita' effettiva di servizio del dipendente mediante la corresponsione dell'1% sulla retribuzione base attuale della categoria cui apparteneva al 29 novembre 1946 per le anzianita' anteriori al 1° gennaio 1930. 3. La suddivisione delle Officine in categorie (art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) viene concordata come segue: 1a categoria: oltre i 4,500 milioni mc. annui; 2a categoria: da 2 a 4,500 milioni di mc. annui 3a categoria: da 800.000 a 2 milioni di mc. annui 4a categoria: meno di 800.000 mc. annui. Viene abrogato il riferimento alle calorie di cui al citato art. 11 del Contratto Nazionale di Lavoro. ...(Omissis)...

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ALLEGATO ACCORDO 18 APRILE 1951 PER LA SCALA MOBILE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS Tra la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS ACQUA E VARIE, rappresentata dal suo Segreterio generale avv. Luigi Ciofi degli Atti e la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZENDE GAS, rappresentata dai sigg. Zeno Cinti e Bruno Moresi; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI GAS rappresentata dal sig. Ezio Sgarlazzetta, dal dr. Ermanno Stella e dal sig. Normanno Simoni; la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal sig. Umberto Pagani si conviene quanto segue: 1. L'accordo 21 marzo 1951 sulla scala mobile della indennita' di contingenza, stipulato fra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori e l'Unione Italiana del Lavoro, viene accettato ed esteso al settore delle aziende municipalizzate del gas. 2. Resta confermato che verra' considerato, agli effetti del punteggio della contingenza applicabile alla 4a categoria impiegati delle aziende municipalizzate del gas, un punteggio uguale a quello previsto nel sopra citato accordo interconfederale 21 marzo 1951 per gli impiegati di 3a B, ferma restando naturalmente l'applicazione integrale alle altre categorie delle aliquote stabilite dell'accordo interconfederale medesimo. 3. A partire dal 1° aprile 1951, sara' applicata la seguente tabella degli importi in lire giornaliere delle variazioni della contingenza, per i lavoratori delle aziende municipalizzate del gas per ogni punto di variazione del costo della vita. QUALIFICHE Gruppo territ. A Gruppo territ. B Lire/giorno Lire/giorno Impiegati: - - Categoria 1a L. 23,94 L. 19,15 Categoria 2a " 18,04 " 14,43 Categoria 3a A " 13,43 " 10,74 Categoria 3a B " 11,38 " 9,10 Categoria 4a " 11,38 " 9,10 Operai: Extra L. 12,54 L. 10,03 Fuochisti " 11,26 " 9,01 Qualificati " 11,26 " 9,01 Comuni " 10,66 " 8,53 Manovali " 10 - " 8 -

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ALLEGATO ART. 15 DELL'ACCORDO 12 GIUGNO 1952 PER I DIPENDENTI AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS L'anno 1952, il giorno 12 del mese di giugno in Roma, sotto la presidenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale S. E. Leopoldo Rubinacci, assistito dal dott. Gaetano Pistillo, presenti il dott. Giovanni Carapezza e il dott. Antonio Gentile del Ministero stesso; ...(Omissis)... tra la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS, ACQUA E VARIE, rappresentata dal Vice presidente ingegner Giovanni Sagu' e dai signori avv. Libero Dordoni, avv. Enzo Costa, dott. Pietro Frasca Polara, sig. Romeo Landi, avv. Tito Molinari, avv. Emilio Sanfilippo, prof. Augusto Vierthaler, assistiti dall'ing. Felice Urbinati, Capo del Servizio sindacale della Confederazione della Municipalizzazione e la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS, rappresentata dal Segretario sig. Zeno Cinti, e dai signori Adriana Stivaletti, Bruno Moresi, Sergio Bastianini, Luigi Arfe', Giovanni Vicario e Sante Alberici, Giuseppe Crisalli, Pietro Passi, Giovanni Rodolico, Carlo Montefusco, Guglielmo Zambelli, Filippo Pantalei, Publio Petri, Giuseppe Savoca, Luigi Elli, Virgilio Bologna, avv. Manlio Donati, assistiti dal sen. Renato Bitossi, Segretario generale della C.G.I.L., dal dott. Luciano Lama, Vice segretario della C.G.I.L. e dal dottor Eugenio Giambarba, dell'Ufficio contratti e vertenze della C.G.I.L. e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL GAS, rappresentata dai Segretari nazionali: Normanno Simoni, ragionier Pier Renzo Gilli, nonche' dai signori Francesco Pietrarelli, ing. Leandro Mari, Ermete Giorgi, Francesco Pessot, Giuseppe Lagostena, assistita dall'Ufficio sindacale della C.I.S.L., rappresentata dal Segretario confederale dott. Bruno Storti, nonche' dai signori Benvenuto Mario Bertini e dall'ing. Salvatore Bruno; nonche' La UNIONE ITALIANA LAVORATORI AZIENDE GAS, rappresentata dai signori Umberto Pagani, Attilio Garroni, Enzo Servadei, assistita dalla U.I.L. nelle persone del dott. Emanuele Levi e dal dott. Italo Viglianesi. E' stato stabilito quanto appresso: PARTE PRIMA ...(Omissis)... Art. 15. MINIMI DELLA RETRIBUZIONE FISSA I minimi della retribuzione fissa di cui all'art. 15 sono aumentati del 7% (sette per cento). Lo stesso aumento del 7% si applica sull'importo in cifra degli aumenti di anzianita' percepito dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1951. Agli impiegati della 4a categoria e agli operai della 3a categoria verra' corrisposto un assegno speciale di carattere collettivo di L. 450 mensili. L'8° e il 9° comma relativi alle riduzioni di retribuzione per il personale femminile vengono soppressi. Conseguentemente al personale femminile verra' corrisposta la indennita' di contingenza nella stessa misura del personale maschile. Il comma 10° e' sostituito dal seguente: Per gli addetti ai turni la maggiorazione per il turno di notte viene fissata nel 12% della retribuzione globale oraria per le sole ore notturne. ...(Omissis)...

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ALLEGATO ACCORDO 16 OTTOBRE 1952 PER IL COMPUTO DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA NELLA INDENNITA' DI ANZIANITA' AGLI OPERAI E IMPIEGATI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS L'anno 1952, il giorno 16 del mese di ottobre in Roma, presso la sede della Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie si sono riuniti: per la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS ACQUA E VARIE F.N.M.G.A.V.) i signori ing. Giovanni Sagu', avv. Libero Dordoni, avv. Tito Molinari, assistiti dall'ing. Felice Urbinati e dal dott. Giuseppe Giacchetto; per la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS (F.I.D.A.G.) il Segretario sig. Zeno Cinti i sigg. Sergio Bastianini, Bruno Moresi, Adriana Stivaletti, Pietro Passi, Giuseppe Crisalli, Sante Alberici; per la FEDERAZIONE ITALIANA DEL GAS F.E.D.E.R.G.A.S. sigg. Normanno Simoni e Francesco Pietrarelli con la assistenza dell'Ufficio Sindacale della C.S.I.L. rappresentata dal Segretario dott. Bruno Storti nonche' dall'ing. Salvatore Bruno; per la UNIONE ITALIANA LAVORATORI AZIENDE GAS (U.I.L.G.A.S.) aderente alla Unione Italiana del Lavoro, rappresentata da suo Segretario Nazionale sig. Umberto Pagani nonche' dai sigg. Attilio Carroni, Rigo Bruno Bellucci e Alberto Antonelli. Ed in relazione a quanto stabilito dall'accordo interconfederale 24 settembre 1952, hanno convenuto quanto segue: (Omissis). c) a decorrere dal mese di giugno 1952 per il personale in servizio a tale data l'importo degli aumenti di anzianita' gia' acquisiti per l'anzianita' maturata anteriormente al 1° gennaio 1952, sara' rivalutato con la concessione, per ogni scatto annuale, degli importi seguenti relativamente alla categoria di appartenenza di ciascun lavoratore al 1° gennaio 1952: Anzianita' Anzianita' ante dal 1-1-1937 1-1-1937 al 31-12-1951 - - Impiegati: Categoria I L. 100 225 Categoria II " 85 190 Categoria III A " 75 165 Categoria III B " 65 150 Categoria IV " 65 150 Operai: Categoria extra L. 70 160 Categoria " 65 145 Categoria II " 60 140 Categoria III " 55 155 Sulle suddette cifre verranno applicati per i minori gli scarti contrattuali previsti per la contingenza. (Omissis).

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ALLEGATO ACCORDO 16 MARZO 1959 PER LA ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DIFFERENZIATO DOVUTO AL FONDO DI INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS (Accordo 16 marzo 1959) Il giorno 16 marzo 1959, in Roma, tra la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS ACQUA E VARIE (F.N.A.M.G.A.V.) rappresentata dal prof. Augusto Vierthaler e dal sig. Romeo Landi, assistiti dal Segretario generale della Federazione avv. Tito Molinari, dall'ing. Felice Urbinati, Capo del Servizio sindacale Confederale e dal sig. Renato Losco, Capo servizio della Federazione; la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS (F.I.D.A.G.) rappresentata dal Segretario generale signor Zeno Cinti e dai sigg.: Bruno Moresi e Sergio Mercuri; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI AZIENDE GAS (F.E.D.E.R.G.A.S.) rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Normanno Simoni, assitisto dall'ing. Salvatore Bruno e dal sig. Luigi Martini; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI GAS (U.I.L.-G.A.S.) rappresentata dal Segretario responsabile sig. Bruno Cicognini assistito dal sig. Sommi Giuliano; preso atto della proposta del C.d'A. del Premungas di pervenire ad una differenziazione del contributo dovuto dalle Aziende al Fondo, differenziazione che si impone per il fatto che il Premungas per le note ragioni non ha potuto funzionare in conformita' alle previsioni della sua originaria impostazione attuariale; e' stato concordato quanto segue: 1° di accogliere il principio dell'istituzione di un contributo differenziato, a partire dal 1° gennaio 1958 sulle risultanze dell'esercizio precedente; 2° che la differenziazione del contributo debba essere limitata al 50% (cinquanta per cento) del maggior costo delle integrazioni per pensioni liquidate da Enti difformi dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.); 3° che il calcolo del maggior costo di cui sopra e delle relative imputazioni contributive alle Aziende verra' eseguito annualmente dal Premungas sempre sulle risultanze dell'esercizio precedente. Visti il contratto e la tabella e gli allegati che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO

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