LEGGE 16 aprile 1862, n. 557
Art 35. TUTELA DELLA MATERNITA' Alla lavoratrice che venga a trovarsi in istato di gravidanza e puerperio, e che intenda continuare il rapporto di lavoro, verranno applicate le disposizioni di legge in materia. Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, e comunque per un massimo di 5 mesi, verra' corrisposta a detta lavoratrice la retribuzione globale mensile, con esclusione delle eventuali indennita' e compensi collegati con la presenza in servizio. Da tale trattamento verranno dedotte tutte le concessioni accordate per legge allo stesso titolo da qualsiasi altro Ente, escluse le concessioni aventi carattere di premio. In caso di malattia sopravvenuta durante la gravidanza o il puerperio e che perduri oltre il quinto mese di assenza, i termini stabiliti per il trattamento di malattia decorreranno a partire dal suddetto termine.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-art. 36
Art. 36. ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi: a) collocamento a riposo del dipendente per raggiunti limiti di eta'; b) morte del dipendente; c) dimissioni del dipendente; d) licenziamento o recesso del dipendente per superamento dei limiti massimi di malattia e aspettativa ai sensi dell'art. 33; e) licenziamento per malattia contagiosa del dipendente; f) licenziamento per comprovata incapacita' lavorativa del dipendente; g) licenziamento per comprovato scarso rendimento del dipendente ; h) licenziamento per comprovata grave incompatibilitadel dipendente con l'ambiente di lavoro; i) licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell'art 31; l) licenziamento per necessita' imposte da soppressioni trasformazioni, sensibile modificazione di servizi o da sensibile non contingente riduzione di attivita' produttiva. In particolare per quanto concerne l'ipotesi di cui alla lettera l) ove per effetto di impiego di metano o di altri gas non provenienti dalla distillazione del fossile o da gasificazione, abbia avuto luogo una sensibile non contingente riduzione o una soppressione dei servizi di produzione di impianti connessi appartenenti al ciclo della produzione per cui ne derivi, secondo l'azienda., la necessita' di ridurre il personale addetto ai servizi di cui sopra, e qualora l'azienda non abbia gia' predisposto di sua iniziativa l'utilizzo di tale personale, verra' seguita la procedura di cui all'allegato C del presente contratto del quale l'allegato stesso fa parte integrante. L'azienda ha facolta' di collocare a riposo il dipendente al compimento del 60° anno di eta'.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-art. 37
Art. 37. CERTIFICATO DI LAVORO In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione del dipendente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la sua attivita' nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-art. 38
Art. 38. PREAVVISO In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi elencati nell'art. 36 esclusi quello di cui alla lettera i), ai lavoratori compete il preavviso nella seguente misura: - giorni 30 fino a 2 anni di anzianita'; - giorni 60 da 2 anni a 5 anni di anzianita'; - giorni 90 da 5 a 15 anni di anzianita'; - giorni 120 oltre i 15 anni di anzianita'. Il lavoratore avra' diritto all'eventuale maggiore termine di preavviso stabilito da disposizioni di legge. Durante il periodo di preavviso l'Azienda concedera' al lavoratore permessi per ricerca di nuova occupazione. Il periodo di preavviso dovra' decorrere dal 1° giorno della quindicina successivo alla data di comunicazione del collocamento a riposo o del licenziamento. I periodi di preavviso sopra indicati ridotti a meta', dovranno essere osservati a favore dell'Azienda anche dai lavoratori in caso di dimissioni. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dall'indennita' di cui all'articolo seguente sara' computato nella anzianita' agli effetti del trattamento di fine lavoro.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-art. 39
Art. 39. INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E' facolta' dell'azienda di esonerare dal servizio il lavoratore collocato a riposo o licenziato nei casi previsti dal 1° comma dell'articolo precedente dietro pa- gamento di una indennita', equivalente all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore medesimo durante il periodo di preavviso. In ogni caso l'azienda, deve corrispondere la indennita' sostitutiva del preavviso qualora la estinzione del rapporto di lavoro avvenga per motivi di cui alle lettere b), d), e), f), g),h), dell'art. 36. La indennita' sostitutiva del preavviso, in caso di morte del lavoratore., verra' corrisposta alle persone e con le modalita' previste dall'[art. 2122 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122). L'azienda ha diritto di ritenere a titolo di indennita' sostitutiva del preavviso, su quanto da essa dovuto al lavoratore dimissionario, l'importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso che questi non abbia dato.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-art. 40
Art. 40. TRATTAMENTO DI FINE LAVORO Il trattamento di fine lavoro e' costituito da: a) una pensione; b) una indennita' di anzianita'.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-art. 41
Art. 41. PENSIONE La pensione cui hanno diritto i lavoratori e' distinta in pensione base e pensione integrativa. Pensione base e' quella spettante in forza di adempimento ad obblighi di legge. La pensione integrativa e' costituita da una integrazione alla pensione base i cui limiti e modalita' di erogazione sono determinati nell'allegato D del presente contratto. I contributi per il trattamento di pensione base sono posti a carico dei lavoratori nella misura dell'1 % della propria retribuzione globale mensile e per il restante sono posti a carico delle aziende. I contributi per la pensione integrativa da determinarsi con separato accordo tra le parti in misura percentuale sulle retribuzioni globali mensili dei lavoratori, sono ripartiti tra aziende e lavoratori secondo la tabella seguente: A carico A carico Contributo complessivo delle aziende dei lavoratori fino al 3% 3 % --- 3,50% 2,825% 0,675% 4,00% 3,055% 0,950% 4,50% 3,275% 1,225% 5,00% 3,450% 1,550% 5,50% 3,575% 1,925% 6,00% 3,700% 2,300% L'eventuale contributo oltre il 6 % resta a totale carico dell'azienda. I contributi vanno calcolati anche sulla 13a e 14a mensilita' e sulla indennita' sostitutiva della mensa (sia per i conviventi che per i non conviventi a quest'ultima). Detti contributi vanno corrisposti integralmente anche per i periodi di malattia del lavoratore con retribuzione intera o ridotta a sensi dell'art. 33. L'obbligo al versamento dei contributi, a parte la sospensione durante i periodi in cui il lavoratore trovasi in aspettativa cessa solo con la estinzione del rapporto di lavoro. Allorche' si sara' potuto conseguire lo sganciamento dei dipendenti delle aziende municipalizzate del gas dei vari Istituti di Previdenza, ai quali sono attualmente iscritti, le parti stipulanti il presente contratto procederanno ad una nuova regolamentazione della materia. Il Consiglio di Amministrazione del Premungas annualmente proporra' alle Federazioni stipulanti le eventuali variazioni del contributo integrativo.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-art. 42
Art. 42. INDENNITA' DI ANZIANITA' Ai lavoratori licenziati o collocati a riposo senza avere acquisito il diritto alla pensione integrativa, deve essere corrisposta una indennita' nelle seguenti misure: a) giorni 35 di retribuzione globale per ogni anno se con anzianita' fino a 15 anni compiuti; b) giorni 45 di retribuzione globale per ogni anno se con anzianita' oltre i 15 anni. Ai dipendenti che cessino dal rapporto di lavoro per dimissioni con diritto alla sola pensione di legge deve essere corrisposta una indennita' di anzianita' nella misura di 30/30 dell'ultima retribuzione per ogni anno di anzianita'. Ai lavoratori licenziati o collocati a riposo che abbiano conseguito il diritto alla pensione integrativa, deve essere corrisposta una indennita' di anzianita' come appresso: 13 giorni di retribuzione globale per ogni anno se con 15-18 anni di servizio; 12 giorni se da. 19-21 anni di servizio ; 11 giorni di retribuzione globale per ogni anno se da 22 a 24 anni di servizio; 10 giorni di retribuzione globale per ogni anno se da 25 a 27 anni di servizio; 9 giorni di retribuzione globale per ogni anno se da 28 a 31 anni di servizio; 8 giorni di retribuzione globale per ogni anno se da 32 anni ed oltre. Le indennita' di cui sopra sono calcolate sulla base della retribuzione globale mensile tenendo conto della 13a e 14a mensilita' e della indennita' sostitutiva della mensa. In caso di dimissioni al lavoratore saranno corrisposte le seguenti aliquote della indennita' di anzianita' come sopra stabilite : a) la meta' quando non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni compiuti di servizio effettivamente prestato, escluse quindi le anzianita' convenzionali a qualunque titolo attribuite ; b) i tre quarti quando, all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 ma non i 10 anni di servizio effettivamente prestato ; c) l'intera indennita' quando abbia superato all'atto delle dimissioni, i 10 anni di servizio effettivamente prestato. Alla lavoratrice che si dimette per contrarre matrimonio o durante la gravidanza e il puerperio verra' corrisposto lo intero trattamento di anzianita'. Si conviene che, sia agli effetti dell'indennita' di anzianita', sia a qualunque altro effetto contrattuale, per il pensionato si intende il lavoratore che abbia cessato il servizio avendo acquisito il diritto alla pensione integrativa da parte del Premungas anche se non risulti la integrazione da corrispondersi in concreto.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-art. 43
Art. 43. CESSIONE TRASFORMAZIONE O FUSIONE DELL'AZIENDA La cessione, la trasformazione o la fusione della azienda non risolvono il contratto di lavoro. Il personale addetto all'azienda conservera' i suoi diritti, anche individuali, nei confronti dell'azienda subentrante.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-art. 44
Art. 44 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Restano in vigore tutte le condizioni locali sia collettive che individuali piu' favorevoli al lavoratore rispetto a quelle stabilite dal presente contratto collettivo di lavoro.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-art. 45
Art. 45. COMMISSIONI INTERNE Per tutto quanto attiene alle commissioni interne aziendali saranno osservati i relativi accordi interconfederali salvo a procedere ad adattamenti se ed in quanto previsti dagli accordi stessi.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-art. 46
Art. 46. DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto avra' decorrenza dal 1° giugno 1960 e avra' la sua normale scadenza al 31 maggio 1962. Il contratto si rinnovera' tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta almeno tre mesi prima della sua scadenza dalla Federazione delle Aziende o da una delle Federazioni dei lavoratori.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-art. 47
Art. 47. NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE a) Deroga dell'applicazione del contratto per aziende di 4a categoria (art. 1). Per le aziende di 4° categoria si conviene che qualora l'onere del presente contratto superasse le possibilita' dell'esercizio, su richiesta della Commissione Amministratrice dell'azienda, si esaminera' localmente la possibilita' di apportare variazioni alla parte economica del contratto in modo da conciliare le necessita' di vita del personale con quelle dell'azienda. L'esame avverra' esclusivamente tra i rappresentanti dell' azienda e i rappresentanti sindacali periferici di categoria. In caso di contrasto in questa sede l' esame sara' riportato alle Federazioni Nazionali di categoria. Le eventuali variazioni concordate non infirmeranno in nulla il contratto e avranno carattere di transizione provvisoria concordata in sede di applicazione del contratto stesso. b) Personale addetto alla pulizia o alla mensa (Articolo 1). Nelle aziende in cui attualmente il personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali e dei servizi di mensa svolge il proprio servizio per non piu' di tre ore giornaliere l' azienda dovra' concordare con le Organizzazioni sindacali di categoria le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro. c) Appalti (Art. 5) La continuazione degli appalti che non rientrino tra quelli elencati all'art. 5 del presente contratto e che fossero in atto al 29 novembre 1946, e' ammessa fino alla scadenza dei relativi contratti. d) Durata del lavoro (art. 9, 2° paragrafo). Per gli operai viene mantenuta la percentuale del 6% sulle ore tra le 42 e le 48 la' dove attualmente la percentuale sia ancora in applicazione. e) Durata del lavoro (Art 9). Ove le organizzazioni sindacali ritenessero che in una delle aziende che si trovano nella situazione di cui al punto I del paragrafo 2 dell'art. 9 del presente contratto, la riduzione dell'orario di lavoro potrebbe essere attuata senza alcun onere economico per esuberanza di personale, la riduzione verra' attuata nella azienda interessata dopo concorde accertamento tra le parti contraenti. Analoga procedura verra' seguita in caso di divergenza sulla sussistenza della condizione di cui al punto II del precitato paragrafo 2 dell'art. 9. Agli impiegati il cui lavoro alla data, dell'11giugno 1960 e' connesso con quello degli operai l'indennita' di cui al paragrafo 3 dell'art. 9 verra' commisurata in ore 6 anziche' 4; tale trattamento deve intendersi " ad personam ". f) Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria (art. 14 paragrafo 2). Per il calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria del personale addetto ai lavori discontinui o di attesa o di custodia. (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, ecc.) in servizio effettivo alla data del 10 giugno 1955, si applichera' il sistema adottato per i dipendenti di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell'art. 14 del presente contratto. g) Aumenti per anzianita' regressa (Art. 16). Restano in vigore le seguenti norme : 1. l'art. 16 del C.O.N.L. del 29 novembre 1946 con la relativa Nota Integrativa. 2. L'art. 2 dell'accordo 16 dicembre 1948. 3. La parte prima lett. c) dell'accordo 16 ottobre 1952. 4. Il secondo comma dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 1946. h) Giorni festivi e riposo settimanale (Art. 20). Per le aziende nelle quali si corrispondono di fatto quote aggiuntive derivanti dalla concessione a suo tempo effettuata della contingenza per 30 giornate, dall'importo dovuto per ogni festivita' cadente di domenica, sara' dedotto un quarto di dette quote. i) Somministrazioni in natura - gas (Art. 27). Con accordi sindacali locali potra' essere determinato per ogni officina il quantitativo annuo massimo di gas per uso familiare da concedersi al personale in servizio o ai pensionati con gli sconti speciali di cui all'art. 27. l) Indennita' sostitutiva della mensa (Art. 28). La indennita' sostitutiva della mensa, limitatamente alle aziende in cui tale indennita' veniva corrisposta alla data del 1° marzo 1957, non potra' essere inferiore alle L. 2.000 mensili a partire dalla stessa data del 1° marzo 1957. Viene istituita una indennita' sostitutiva della mensa nella misura minima di L. 1.250 mensili per le aziende che alla data del 1° marzo 1957 non corrispondevano alcuna indennita' a tale titolo. La corresponsione di tale indennita' decorre dal 1° marzo 1957. L'indennita' sostitutiva della mensa verra' computata nella corresponsione: 1. della 13a e della 14a mensilita'; 2. delle festivita' retribuite; 3. delle ferie e dei permessi retribuiti ; 4. del trattamento di malattia e d'infortunio (limitatamente ai periodi retribuiti); 5. dell'indennita' sostitutiva del preavviso.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-Tabelle
TABELLA I Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA II Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA III Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA IV Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA V AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS Suddivisione in zone GRUPPO TERRITORIALE A ZONA 0 - Milano, Torino, Genova 1a - Como, Firenze, Roma, Varese 2a - Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pisa, Sondrio, Trieste 3a - Bergamo, Biella, Brescia, Gorizia, Imperia, Savona, Trento, Venezia, Vercelli 4a - La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza 5a - Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napopoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia 6a - Forli', Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine 7a - Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso 8a - Arezzo, Bari, Salerno, Taranto GRUPPO TERRITORIALE B 8a extra - Perugia, Pescara, Terni 9a - Ascoli Piceno, Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo 10a - Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo 11a - Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani 12a - Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria. IMPIEGATI
Gruppo territ. A Lire/giorno
Gruppo territ. B Lire/giorno
Categoria I 34,23 29,44
Categoria II
25,80
22,19
Categoria III/A 19,20 16,51
Categoria III/B 16,27 13,99
OPERAI
Gruppo territ. A Lire/giorno Gruppo territ. B Lire/giorno
Extra 17,93 15,42
Fuochisti 16,10 13,85
Categoria I 16,10 13,85
Categoria II 15,24 13,11
Gruppi territoriali (secondo l'accordo 21 marzo 1951 e le modificazioni apportate con l'art. 4 dell'accordo interconfederale 2 dicembre 1954). Gruppo A Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Venezia Giulia (compresa Trieste), Venezia Tridentina, Emilia, Toscana e provincie di: Roma, Napoli, Ancona, Bari, Palermo, Salerno e Taranto. Gruppo B Marche (esclusa provincia di Ancona), Umbria, Lazio (esclusa provincia di Roma) Abruzzi, Campania, (escluse le provincie di Napoli e di Salerno), Puglie (escluse le provincie di Taranto e di Bari), Lucania, Calabria, Sicilia (esclusa provincia di Palermo), Sardegna.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 1
ALLEGATO REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA' E AI LIMITI PER L'ASSISTENZA MALATTIA Art. 1. Aventi diritto. - L'assistenza di malattia spetta alle persone indicate nell'art. 34 del Contratto precisando che per "familiari conviventi a carico del dipendente si intendono quelle persone per le quali il dipendente stesso abbia diritto a percepire gli assegni familiari ed abitanti nella stessa provincia del dipendente. Dall'assistenza sono pero' esclusi in ogni caso quei familiari che fruiscono di altro trattamento mutualistico di malattia.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 2
Art. 2. Scopo dell'assistenza. - L'assistenza di malattia e' diretta a: a) concedere l'assistenza medico-chirurgica, farmaceutica, ostetrica, ospedaliera e specialistica direttamente oppure con rimborso totale o parziale delle spese; b) erogare una indennita' a titolo concorso spese funerarie; c) erogare una indennita' a titolo concorso spese di allattamento.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 3
Art. 3. Organi di attuazione. - L'attuazione della assistenza di malattia di cui ai precedenti articoli e' affidata alle Casse Mutue Aziendali con l'intervento del Comugas, secondo le norme contenute nel presente allegato.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 4
Art. 4. Istituzione. - Presso ogni Azienda e' istituita una Cassa Mutua Malattia alla quale saranno iscritti tutti i dipendenti dell'azienda e i loro familiari indicati nell'art. 1.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 5
Art. 5. Consiglio Direttivo. - Alle Mutue Aziendali e' preposto un Consiglio Direttivo con un numero massimo di 6 componenti designati per meta' dalla C. A. dell'Azienda e per l'altra meta' eletti dai lavoratori secondo le norme vigenti per l'elezione delle Commissioni Interne, salvo per quanto riguarda i candidati, per i quali ciascuna organizzazione sindacale dovra' presentare una lista unica per operai ed impiegati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Le deliberazioni sono adottate collegialmente dal Consiglio direttivo a norma e nei limiti del regolamento, peraltro i compiti che importino mansioni di carattere esecutivo delle deliberazioni adottate dal Consiglio, saranno normalmente affidate ai lavoratori. In caso di disaccordo sull'applicazione delle vigenti norme relative all'assistenza di malattia la controversia sara' deferita per la sua soluzione al Comitato di Coordinamento (Comugas) ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto del Comitato stesso.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 6
Art. 6 ((Finanziamento. - La Cassa mutua provvede alla assistenza di malattia con i contributi di cui all'art. 31 del Contratto Collettivo di Lavoro. Di detti contributi una quota pari allo 0,10% delle retribuzioni verra' accantonata per costituire un fondo cautelativo ed una quota pari all'1% delle retribuzioni sara' versata al Comitato di Coordinamento e Compensazione tra le Casse Mutue Aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle Aziende Municipalizzate del Gas.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 7
Art. 7 ((Modalita'. - L'assistenza di malattia viene attuata secondo le seguenti modalita': a) Assistenza sanitaria - Verra' prestata l'assistenza medico-generica in ambulatorio o, in caso di necessita',a domicilio, con medici fiduciari o convenzionati. Nella eventualita' che l'assistito preferisca altro medico verra' rimborsato di una quota uguale a quella che avrebbe percepita il medico fiduciario o convenzionato o con tariffe prestabilite. b) Assistenza ospedaliera - Verranno prestati il ricovero e la degenza in ospedali convenzionati. Nel caso che l'assistito preferisca altri Ospedali la Mutua concorrera' con una quota uguale a quella convenzionata. La prestazione di degenza o di ricovero a carico della Mutua non potra' comunque superare un periodo massimo di giorni centottanta. Per gli interventi chirurgici in ospedali convenzionati la spesa e' a totale carico della Mutua. Se tali interventi sono eseguiti in ospedali non convenzionati la Mutua concorrera' con una quota uguale a quella convenzionata o con tariffe prestabilite. c) Assistenza sanitaria specialistica - Sara' prestata in ambulatorio o presso medici specialisti convenzionati, su prescrizione del medico curante, previa autorizzazione della Mutua salvo casi d'urgenza. Sono comprese le cure dentarie con esclusione delle protesi. d) Assistenza farmaceutica - Comprende i medicinali iscritti nella Farmacopea ufficiale, gli antibiotici ed i materiali di medicazione. Le somministrazioni di medicinali per cure ricostituenti dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Mutua a seguito di domanda sulla quale dovranno essere specificati la cura e l'approssimativo importo di spesa. Il medico fiduciario della Mutua in caso di abuso puo' limitare la prescrizione delle specialita'. e) Assistenza ostetrica - Verra' prestata durante la gestazione ed il puerperio l'assistenza ambulatoriale e domiciliare. Durante il parto sara' prestato l'intervento e l'assistenza da parte della levatrice secondo le tariffe convenzionate. Nel caso in cui il parto richieda un intervento ostetrico, verra' rimborsata la spesa secondo le tariffe convenzionate. Per forme patologiche verra' provveduto al ricovero in ospedale con le modalita' gia' stabilite. Nel caso che la partoriente sia ricoverata per parto fisiologico verra' rimborsata la spesa come per parto a domicilio, in base a quanto sopra previsto. f) Interventi chirurgici a domicilio - Verra' rimborsata la spesa che si sarebbe sostenuta per uguale intervento in ospedale convenzionato. g) Cure termali - L'assistenza di malattia mediante cure termali verra' effettuata dalle Casse Mutue Aziendali previa autorizzazione del Comugas e in base a regolamentazione di quest'ultimo.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 8
Art. 8 ((Documentazione. - Per poter fruire della assistenza di malattia ogni scritto o chi ne fa le veci dovra': a) denunciare per iscritto il suo stato di malattia alla Mutua entro 24 ore salvo il caso di comprovata forza maggiore; b) documentare entro 15 giorni l'ulteriore continuazione della malattia con certificato medico che a sua volta avra' validita' non superiore a 15 giorni; c) denunciare la cessazione della malattia con certificato medico di guarigione. L'assistito che nel periodo di malattia, anche per ragioni di cura dovesse assentarsi dal suo domicilio potra' farlo solo su preventiva autorizzazione scritta del medico curante. Detta autorizzazione dovra' essere trasmessa dall'interessato alla Cassa Mutua insieme con la comunicazione del nuovo indirizzo. Non verranno riconosciute le spese sopportate dall'iscritto precedentemente alla denuncia dello stato di malattia suo o dei suoi familiari salvo casi di comprovata urgenza.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 9
Art. 9 ((Controlli dello stato di malattia. - La Mutua ha in ogni caso il diritto di fare eseguire visita medica di controllo dai propri medici di fiducia. Contro il responso del medico della Mutua e' ammesso il ricorso da parte dell'iscritto. La Mutua nominera' altro medico per gli ulteriori accertamenti.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 10
Art. 10 ((Decadenza temporanea dal diritto di assistenza. - Decade dal diritto alle prestazioni per la malattia in atto l'iscritto che: a) esca di casa quando e' ammalato senza il regolare permesso del medico; b) rifiuti di sottoporsi alla visita del medico di controllo o non segua le cure prescritte dal medico curante o comunque compia contro le prescrizioni stesse atti che possono nuocere al regolare decorso della malattia.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 11
Art. 11 ((Sospensione dell'assistenza e decadenza definitiva. - I casi di denuncia infedele, di simulazione o di doloso prolungamento della malattia, e gli abusi in genere, ove non costituiscano reato saranno puniti con la sospensione della assistenza mutualistica. Vengono esclusi definitivamente dall'assitenza sia coloro che per due volte sono stati sospesi a norma del comma precedente sia coloro che abbiano commesso uno dei fatti soprandicati che costituisca reato.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 12
Art. 12 ((Esclusione dall'assistenza. - Non compete l'assistenza nei casi: a) di malattia contratta in stato di ubriachezza o provocata da abuso di alcool o di stupefacenti; b) di malattia cronica in fase non acuta. I familiari sono esclusi dall'assistenza per malattie croniche anche in fase di acutizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 17, lettera b) e dall'art. 18, lettera f).))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 13
Art. 13 ((Limite dell'assistenza per ogni iscritto e rimborso. - L'assistenza medico-generica, specialistica e farmaceutica viene limitata per ogni assistito ad un massimo di L. 35.000 annue. L'assistenza oltre tale limite e fino ad un massimo di L. 90.000 annue e' posta a carico della Mutua nella misura del 50%. La revisione del massimale per le prestazioni medico-farmaceutiche specialistiche e dei sussidi per spese funerarie, formera' oggetto di esame e di decisioni fra le Associazioni stipulanti, a richiesta di una di esse, sulla base del costo dell'assistenza e in rapporto al gettito dei contributi. Il rimborso delle prestazioni per l'assistenza di malattia non puo' avvenire se non dietro presentazione delle parcelle mediche e delle note dei medicinali. In caso di bisogno del mutuato, la Mutua potra' concedere degli acconti sulle spese accertate e rimborsabili a norma del presente allegato B.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 14
Art. 14 ((Epidemia. - Il Consiglio Direttivo in caso di eccezionale morbilita' e di epidemie potra' temporaneamente modificare l'assistenza sia per quanto riguarda la durata del periodo indennizzabile che per l'ammontare dei rimborsi previsti.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 15
Art. 15 ((Indennita' di allattamento. - Viene corrisposta in sostituzione di qualsiasi altro concorso o prestazione da parte della Mutua, una indennita' mensile di allattamento di lire ottocento per un periodo massimo di 9 mesi.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 16
Art. 16 ((Concorso spese funerarie. - Sara' corrisposto un concorso spese funerarie di L. 10.000 in caso di morte del dipendente e di L. 5.000 per morte di familiare assistito. Tale concorso non e' dovuto in caso di morte per infortunio sul lavoro del dipendente.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 17
Art. 17 ((Residui di bilancio. - Coi fondi residuati alla chiusura del bilancio precedente, che di regola sono devoluti all'esercizio successivo, la Mutua potra' concedere, in casi particolari, sussidi straordinari o concorso spese per: a) fornitura di apparecchi protetici; b) assistenza ai familiari dei dipendenti per malattie croniche in fase acuta.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 18
Art. 18. ((Compiti. - Il Comugas ha i seguenti compiti: a) curare l'uniforme applicazione delle norme contrattuali per l'assistenza di malattia da parte delle Casse Mutue Aziendali; b) provvedere alla integrazione delle gestioni deficitarie delle Mutue Aziendali non dovute pero' a irregolare amministrazione o ad inosservanza delle norme contrattuali; c) risolvere i' casi controversi, che venissero sottoposti al suo esame, tra le Casse Mutue Aziendali e i loro iscritti; d) esercitare opera di indirizzo, consulenza, assistenza e controllo nei confronti delle Casse Mutue Aziendali; e) dirimere le eventuali controversie che sorgessero tra i componenti dei Consigli Direttivi delle Mutue Aziendali nell'applicazione delle norme relative alla disciplina della assistenza di malattia; f) provvedere con fondi residuati di bilancio, che di regola sono devoluti all'esercizio successivo, alla concessione, in casi particolari, alle Mutue Aziendali, in favore dei singoli iscritti, di sussidi straordinari o di concorsi spese per acquisto di apparecchi protetici, per cure in convalescenziari, per cure di malattie croniche in fase acuta ai familiari dei dipendenti e per eccezionali, costosi interventi medici, chirurgici, farmaceutici, ecc.; g) attuare l'assistenza di malattia ai pensionati e ai loro coniugi.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 19
Art. 19 - ((Finanziamenti. - Il Comugas provvede all'espletamento dei suoi compiti di cui al presente capo con i contributi corrisposti dalle Mutue Aziendali ai sensi dell'art. 6 del presenteallegato. Il versamento dei contributi deve essere effettuato quadrimestralmente presso l'Istituto di Credito indicato dal Comugas sul conto corrente intestato allo stesso, non piu' tardi del giorno del mese successivo alla scadenza del quadrimestre. Superato tale termine, il Comugas applichera' l'interesse di mora del 6% sugli importi non riscossi.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 20
Art. 20 - ((Sede. - Il Comugas ha sede in Roma.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 21
Art. 21 - ((Consiglio di Amministrazione. - Il Consiglio di Amministrazione del Comugas e' composto di nove membri che sono nominati: a) cinque dalle Organizzazioni dei lavoratori che saranno designati: quattro dalla F.I.D.A.G. e uno dalla F.E.D.E.R.G.A.S.; b) quattro dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie. Uno fra i membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori assumera' la funzione di Presidente e uno fra quelli designati dalla Federazione delle Aziende, assumera' la funzione di Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Nel caso in cui si rendesse vacante il posto di componente del Consiglio di Amministrazione, l'Associazione sindacale cui compete provvedere alla sostituzione nominera' altro membro che rimarra' in carica per il residuo tempo del biennio in corso. I membri del Consiglio di Amministrazione che per tre volte consecutive non intervengano alle sedute senza giustificato motivo decadono dalla carica.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 22
Art. 22 - ((Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) stabilire le condizioni, la misura e le modalita' di integrazione dei bilanci deficitari delle Mutue Aziendali; b) deliberare sulle erogazioni dei fondi per le integrazioni medesime; c) deliberare sulla misura di eventuali riserve; d) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo della gestione relativa ai compiti di cui alle lettere da a) a f) dell'art. 18; e) deliberare le eventuali erogazioni di cui alla lettera f) dell'art. 18; f) deliberare in ordine alle questioni di cui alle lettere c),d), e) dell'art. 18; g) proporre alle Federazioni le eventuali modifiche delle norme relative alle Casse Mutue Aziendali anche in relazione alle risultanze di gestione delle Casse stesse; h) determinare l'organico, deliberare le assunzioni e i licenziamenti del personale ed i provvedimenti disciplinari a carico del personale stesso; i) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al buon funzionamento dell'Ente; l) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo relativi alla gestione di cui alla lettera g) dell'art. 18; m) proporre alle organizzazioni stipulanti, a seguito delle risultanze dei conti consuntivi, le eventuali variazioni dei contributi; n) regolamentare l'assistenza di malattia mediante cure termali ed autorizzare le Casse Mutue Aziendali ad effettuare l'assistenza stessa.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 23
Art. 23 - ((Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente. Il Presidente e' il legale e diretto rappresentante del Comugas di fronte a terzi. In particolare: a) provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne presiede le adunanze; b) firma normalmente gli atti e la corrispondenza; c) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione; d) dispone i progetti di conto consuntivo e di bilancio preventivo; e) propone al Consiglio i miglioramenti organizzativi allo scopo di rendere l'Ente sempre piu' efficiente nel raggiungimento dei suoi fini; f) sovrintende al buon andamento degli Uffici. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di suo impedimento, in tutte le sue attribuzioni e comunque in quelle a cui venga particolarmente delegato dal Presidente. Firma, congiuntamente al Presidente, i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 24
Art. 24 - ((Sedute del Consiglio di Amministrazione. - Il Consiglio di Amministrazione si rinunisce almeno una volta ogni trimestre in seduta ordinaria mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata almeno dieci giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre consiglieri o dal vice presidente. In caso di urgenza la convocazione in via straordinaria potra' essere fatta, senza l'osservanza del termine dei dieci giorni, anche a mezzo telegramma. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve contenere sempre l'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando siano presenti almeno sei componenti. In seconda convocazione le sedute saranno valide, qualunque sia il numero dei presenti; la seconda convocazione dovra' aver luogo almeno dieci giorni dopo la prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni seduta e' redatto verbale che deve essere sottoposto alla approvazione del Consiglio al piu' tardi nella seduta successiva. Il Comugas dovra' inviare nel termine di giorni quindici dall'approvazione, copia del verbale di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, nonche' del conto consuntivo e del bilancio preventivo con le relative relazioni, alle singole Federazioni delle aziende e dei lavoratori.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 25
Art. 25 - ((Collegio dei Sindaci. - Il Collegio dei Sindaci e' composto di tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo e uno supplente saranno nominati dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, un altro membro effettivo sara' nominato dalla U.I.L.-Gas ed un altro supplente sara' nominato dalla F.I.D.A.G. Il terzo membro effettivo che assumera' la presidenza del Collegio sara' nominato d'accordo tra la Federazione delle Aziende e le tre Federazioni dei lavoratori. In caso di disaccordo la nomina verra' demandata al Presidente del Tribunale di Roma. I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati. I Sindaci hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 26
Art. 26 - ((Attribuzioni dei Sindaci. - Il Collegio dei Sindaci deve accertare la regolare tenuta della contabilita', richiamare l'attenzione del Consiglio di Amministrazione sull'eventuale non rispondenza dell'esercizio al bilancio di previsione ed accertare la corrispondenza delle risultanze contabili con il conto consuntivo secondo le norme di legge e statutarie. Il Collegio deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' dell'Ente o ricevuti in custodia. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. I Sindaci dovranno redigere rapporto scritto di ogni loro visita e verifica ed avranno l'obbligo di riferire le eventuali irregolarita' riscontrate al Consiglio di Amministrazione.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 27
Art. 27 - ((Gratuita' delle cariche. - Tutte le cariche in seno all'Ente saranno gratuite salvo il rimborso spese secondo le modalita',e nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Le Aziende sono tenute a concedere ai propri dipendenti chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci i necessari permessi allo scopo di consentir loro l'adempimento dei loro compiti.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 28
Art. 28. - ((Le norme di cui agli articoli da 18 a 27 del presente allegato costitutiscono lo statuto del Comugas e saranno riportate in atto notarile.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 29
Art. 29. - Aventi diritto. - L'assistenza di malattia, secondo le modalita' ed i limiti di cui ai precedenti artt. 7 e 13, spetta al pensionato che non gode della assistenza di legge ed al coniuge vivente a carico e in caso di morte del pensionato, al coniuge superstite purche' goda della pensione di reversibilita'.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 30
Art. 30. - Organi di attuazione. - L'assistenza di malattia di cui al presente Capo e' affidata al Comugas il quale ne effettua le prestazioni tramite le Casse Mutue Aziendali, o, nel caso che queste eccezionalmente non fossero ancora costituite, con le modalita' di attuazione stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Comugas stesso.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 31
Art. 31. Finanziamento. - Al Comugas, per la prestazione dell'assistenza prevista dal presente Capo, spettano i contributi di cui all'art. 34 del contratto collettivo di lavoro.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 32
Art. 32. - Contabilita'. - Le Casse Mutue Aziendali devono tenere la contabilita' dell'assistenza ai Pensionati e ai loro coniugi separata da quella dell'assistenza ai lavoratori in servizio e ai loro familiari ed il Comugas provvedera' al rimborso della spesa risultante.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 33
Art. 33. - Norme di coordinamento. - Valgono anche per l'assistenza di malattia ai pensionati e ai loro coniugi le norme di cui agli artt. da 7 a 14 compresi e 16 del presente allegato B.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-Allegato
ALLEGATO PROCEDIMENTO PER LICENZIAMENTO NEI CASI DI CUI AL 2° COMMA DELL'ART. 36 DEL C.C.N.L. 1. L'azienda avvertira' la Commissione interna comunicando le necessita' di licenziamento di quei lavoratori che si sono resi disponibili. 2. Entro dieci giorni l'Azienda e la Commissione Interna esamineranno, con spirito di mutua comprensione, le possibilita' concrete ed attuali di assorbimento in altri servizi dei lavoratori resisi disponibili. Al fine di realizzare il maggior assorbimento possibile resta inteso che il lavoratore potra' essere destinato a qualsiasi altro servizio o mansione senza che per cio' abbia a subire alcun peggioramento del suo trattamento economico e della sua qualifica di provenienza. 3. Per quei lavoratori che non avranno trovato immediata utilizzazione dovranno essere istituiti, a cura dell'Azienda, corsi di riqualificazione con frequenza obbligatoria o adottati analoghi provvedimenti idonei allo scopo della riqualificazione da conseguire. 4. Coloro che rifiutassero di assumere nuove mansioni, di frequentare corsi di riqualificazione o che non frequentassero detti corsi con assiduita', potranno essere licenziati salvo motivi di impedimento dovuti a malattia o ad altre cause di forza maggiore. 5. Dopo nove mesi dalla comunicazione di cui all'art. 1 l'azienda e la Commissione Interna si incontreranno di nuovo per riesaminare la situazione aziendale agli effetti dell'assorbimento definitivo dei lavoratori di cui al punto 1 medesimo in relazione all'avvenuta trasformazione di esercizio. Per i lavoratori che gia' sono stati assorbiti in altri servizi aziendali, l'esame dovra' essere fatto unicamente ai fini della definitiva assegnazione della categoria, come precisato all'art. 7. Nel caso che alcuni lavoratori non abbiano potuto conseguire una riqualificazione ai sensi dell'art. 3 per motivi di forza maggiore di cui all'art. 4, il periodo predetto verra' ulteriormente prorogato per la durata dell'assenza effettuata dal lavoratore. Il riesame di cui sopra non potra' protrarsi oltre i dieci giorni. 6. Qualora nel riesame predetto non si realizzasse un accordo tra azienda e Commissione Interna, oppure si ravvisasse la necessita' di dover procedere a licenziamenti, la decisione definitiva dovra' essere demandata alle organizzazioni sindacali nazionali, le quali dovranno pronunciarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo precedente. 7. I lavoratori utilizzati in via definitiva con mansioni e categoria diverse da quelle di appartenenza verranno inquadrati definitivamente nelle nuove categorie con decorrenza, dal compimento del decimo mese dalla avvenuta riduzione o soppressione del servizio o dell'impianto a cui erano addetti; 8 La mancata accettazione della nuova classificazione potra' dar luogo al licenziamento. 9. Esaurita la procedura conciliativa di cui al presente allegato, l'azienda potra' procedere al licenziamento a norma dell'art. 36, lettera l) del contratto di quei lavoratori che non avranno trovato utilizzazione definitiva nel quadro dell'azienda. 10. I lavoratori licenziati ai sensi dell'articolo precedente avranno il diritto, avendone l'idoneita', di precedenza nelle nuove assunzioni e cio' purche' non siano trascorsi piu' di tre anni dalla cessazione del vecchio rapporto di lavoro. I lavoratori riassunti in servizio avranno la facolta' di riscattare l'anzianita' maturata all'atto del loro licenziamento restituendo all'azienda e alle Casse di Previdenza quanto e' stato da esse loro corrisposto per trattamento di fine lavoro. 11. In caso di riassunzione l'azienda ha l'obbligo di riconoscere l'anzianita' acquisita dal lavoratore all'atto del licenziamento come anzianita' convenzionale agli effetti degli aumenti periodici, delle ferie e del trattamento di malattia. 12. Nella designazione dei lavoratori da licenziarsi, si terra' conto dei seguenti criteri in concorso fra loro: - anzianita' di servizio; - carichi di famiglia; - situazione economica familiare; - particolari capacita' tecniche di rendimento. In caso di riassunzione questa avverra' con criteri obiettivi di precedenza inversi rispetto a quelli in base a cui furono eseguiti i licenziamenti.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 1
ALLEGATO FONDO DI INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS (PREMUNGAS). Art. 1. Compiti. - Premungas ha il compito di provvedere alla pratica attuazione delle norme relative alla pensione integrativa, di cui al 3° comma dell'articolo 41 del Contratto e di cui agli articoli 20 e seguenti del presente allegato.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 2
Art. 2. Finanziamenti. - Il Premungas provvede all'espletamento dei suoi compiti con i contributi corrisposti a sensi dell'articolo 41 del Contratto nonche' con gli utili degli investimenti dei fondi, con gli interessi di mora dovuti dalle Aziende e con gli eventuali altri proventi.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 3
Art. 3. Sede. - Il Premungas ha sede in Roma.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 4
Art. 4. Consiglio di amministrazione. - Il Consiglio di Amministrazione del Premungas e' composto di nove membri che sono nominati: a) cinque dalle Organizzazioni dei lavoratori che saranno designati: quattro dalla F.I.D.A.G. e uno dalla F.E.D.E.R.G.A.S.; b) quattro dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie. Uno fra i membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori assumera' la funzione di Presidente e uno fra quelli designati dalla Federazione delle Aziende, assumera' la funzione di Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Nel caso in cui si rendesse vacante il posto di componente del Consiglio di Amministrazione, l'Associazione Sindacale cui compete provvedere alla sostituzione nominera' altro membro che rimarra' in carica per il residuo tempo del biennio in corso. I membri del Consiglio di Amministrazione che per tre volte consecutive non intervengano alle sedute senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 5
Art. 5. Consiglieri delegati. - Il Consiglio di Amministrazione su designazione delle organizzazioni interessate nominera' due Consiglieri delegati che dovranno essere scelti tra i componenti del Consiglio stesso, uno tra i membri appartenenti alla Federazione delle Aziende ed uno tra i membri appartenenti alle Organizzazioni dei Lavoratori.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 6
Art 6. Attribuzioni del Consiglio di amministrazione. - Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni oltre a quelle gia' indicate nei precedenti artt. 4 e 5: a) deliberare sugli investimenti dei fondi: b) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo; c) deliberare sui reclami relativi alle liquidazioni delle pensioni, nonche' dirimere le eventuali controversie che potessero sorgere tra i due Consiglieri delegati; d) determinare l'organico, deliberare le assunzioni e i licenziamenti del personale e i provvedimenti disciplinari a carico del personale stesso; e) deliberare su tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al buon funzionamento dell'Ente; f) proporre alle organizzazioni stipulanti, a seguito delle risultanze del conto consuntivo le eventuali variazioni dei contributi.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 7
Art. 7. Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente. - Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e ne presiede le riunioni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza. Il Presidente e il Vice Presidente firmano i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 8
Art. 8. Attribuzioni dei Consiglieri delegati. - I Consiglieri delegati hanno congiuntamente la legale rappresentanza del Premungas di fronte a terzi. In particolare sempre congiuntamente: a) provvedono all'organizzazione contabile e amministrativi del Fondo; b) provvedono alla liquidazione di pensioni e al controllo dei versamenti dei contributi; c) provvedono all'istruzione delle pratiche di mutuo; d) provvedono all'attuazione degli investimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione; e) predispongono e presentano al Consiglio i progetti di conto consuntivo e di bilancio preventivo; f) propongono al Consiglio i miglioramenti organizzativi allo scopo di rendere l'Ente sempre piu' efficiente nel raggiungimento dei suoi fini; g) sovraintendono al buon andamento degli Uffici; h) curano, in generale, l'esecuzione di tutte quelle operazioni amministrative, che si rendono necessarie per il buon funzionamento dell'Ente. In caso di vacanza o impedimento di ambedue i consiglieri delegati la rappresentanza dell'Ente spettera' al Presidente e al Vice Presidente congiuntamente. In caso di assenza o di impedimento del Consigliere Delegato designato dalla Federazione delle Aziende, egli sara' sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Consigliere Delegato designato dalle Organizzazioni dei Lavoratori, egli sara' sostituito dal Presidente.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 9
Art. 9. Sedute del Consiglio di amministrazione. - Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre in seduta ordinaria mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata almeno dieci giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri o da un Consigliere delegato. In caso di urgenza la convocazione in via straordinaria potra' essere fatta senza l'osservanza del termine dei dieci giorni anche a mezzo telegramma. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve contenere sempre l'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando siano presenti almeno sei componenti. In seconda convocazione le sedute saranno valide qualunque sia il numero dei presenti; la seconda convocazione dovra' aver luogo almeno 10 giorni dopo la prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, assoluta dei presenti. I Consiglieri delegati hanno diritto a voto, purche' non si tratti di deliberare sull'opera da essi svolta o sulle controversie tra essi insorte. Di ogni seduta e' redatto verbale che deve essere sottoposto alla approvazione del Consiglio al piu' tardi nella seduta successiva. Il Premungas dovra' inviare nel termine di quindici giorni dall'approvazione copia del verbale di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione nonche' del conto consuntivo e del bilancio preventivo con le relazioni alle singole Federazioni delle Aziende e dei lavoratori.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 10
Art. 10. - Collegio dei sindaci. - Il Collegio dei sindaci e' composto di tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo e uno supplente saranno nominati dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, un altro membro effettivo sara' nominato dalla U.I.L.-Gas, ed un altro supplente sara' nominato dalla F.I.D.A.G. Il terzo membro effettivo che assumera' la presidenza del Collegio, sara' nominato d'accordo tra la Federazione delle Aziende e le tre Federazioni dei lavoratori. In caso di disaccordo la nomina verra' demandata al Presidente del Tribunale di Roma. I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati. I Sindaci hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 11
Art. 11 - Attribuzioni dei sindaci. - Il Collegio dei sindaci deve accertare la regolare tenuta della contabilita', richiamare l'attenzione del Consiglio di amministrazione sull'eventuale non rispondenza dell'esercizio al bilancio di previsione ed accertare la corrispondenza delle risultanze contabili con il conto consuntivo secondo le norme di legge e statutarie. Il Collegio deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' dell'Ente e ricevuti in custodia. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. I Sindaci dovranno redigere rapporto scritto di ogni loro visita e verifica ed avranno l'obbligo di riferire le eventualita' irregolarita' riscontrate al Consiglio di Amministrazione.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 12
Art. 12. - Gratuita' delle cariche. - Tutte le cariche in seno all'Ente saranno gratuite salvo il rimborso spese secondo le modalita' e nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Le Aziende sono tenute a concedere ai propri dipendenti chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale i necessari permessi allo scopo di consentire loro l'adempimento dei loro compiti.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 13
Art. 13. - Iscrizione obbligatoria. - Dovranno essere iscritti al Premungas tutti i dipendenti effettivi ai quali si applica il presente Contratto di Lavoro.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 14
Art. 14. - Municipalizzazione e Smunicipalizzazione di Azienda. - Qualora un'azienda privata dovesse esessere municipalizzata, il personale dipendente potra' essere iscritto al Premungas, con il riconoscimento delle anzianita' precostituite, a condizione che la complessiva riserva matematica dei lavoratori interessati sia pari a quella che per essi sarebbe stata costituita se fossero stati iscritti alla C.P.D.E.L. dalla data della loro assunzione in servizio alla data del passaggio alla municipalizzazione. La forma di conferimento di tale riserva sara' concordata tra le parti interessate ed il Premungas. Qualora un'azienda municipalizzata passasse a gestione privata, il Premungas, e l'azienda interessata stabiliranno per ogni lavoratore la parte dei contributi versati dal 1° maggio 1946 in poi che dovra' essere restituita.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 15
Art. 15. - Erogazione della pensione integrativa. - L'erogazione della pensione integrativa agli aventi diritto sara' effettuata dalle aziende per conto del Premungas.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 16
Art. 16. - Rapporti tra aziende e Premungas - Le aziende dovranno trasmettere al Premungas quadrimestralmente, entro due mesi dalle scadenze del 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre, un elenco su modello predisposto dal Premungas contenente le seguenti indicazioni: 1) i contributi da corrispondersi per ciascun inscritto agli enti previdenziali obbligatori per legge ed al Premungas; 2) le pensioni integrative corrisposte per conto del Premungas; 3) l'ammontare della differenza risultante a conguaglio attivo o passivo. Dalle rispettive scadenze del 1° luglio, 1° novembre e 1° marzo inclusi decorreranno a carico delle aziende gli interessi passivi di mora nella misura del sette per cento e a carico del Premungas gli interessi passivi di mora nella misura del cinque per cento. I versamenti saranno effettuati dalle Aziende in apposito conto corrente intestato al Premungas.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 17
Art. 17. - Determinazione e pagamento della pensione integrativa. - Le aziende un mese prima della cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore dovranno trasmettere al Premungas tutti gli elementi necessari per il calcolo della pensione base a cui ha diritto il lavoratore nei confronti dell'Ente previdenziale al quale esso e' iscritto. Il Premungas, effettuati gli opportuni controlli, da' il benestare per il pagamento della quota integrativa a proprio carico. L'integrazione deve essere corrisposta mensilmente in via posticipata e deve risultare da apposito ruolo che le aziende hanno l'obbligo di tenere. La pensione integrativa decorre dal giorno successivo al termine del preavviso e, in caso di reversibilita', dal giorno successivo al decesso dell'iscritto.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 18
Art. 18. - Controlli amministrativi. - Il Premungas ha diritto di effettuare e fare effettuare a mezzo di propri incaricati qualsiasi controllo presso le aziende relativamente alla materia previdenziale.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 19
Art. 19. - Investimenti. - Le somme che andranno ad accumularsi a seguito delle entrate del Premungas dovranno essere investite nel modo seguente: a) nella misura di almeno il 10% (dieci per cento) in titoli dello Stato o in conti correnti fruttiferi presso il Tesoro dello Stato o in altri similari investimenti che siano facilmente e rapidamente esigibili o trasformabili in contanti: b) il rimanente in altri investimenti di carattere prudenziale che siano compatibili con la particolare fisionomia dell'Ente e che diano la massima garanzia congiunta al migliore rendimento, tra cui la concessione di mutui alle Aziende municipalizzate aderenti alla F.N.A.M.G.A.V.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 20
Art. 20. - Acquisizione del diritto e misura della pensione integrativa. - Le pensioni base saranno integrate da pensioni integrative fino al raggiungimento dei seguenti limiti: a) a 60 di eta' e 35 anni di anzianita' di servizio, il trattamento cumulativo di pensione sara' pari al 90% della retribuzione globale dell'ultimo anno; b) per de anzianita' inferiori ai 35 anni la misura del trattamento cumulativo sara' di 1/39 della retribuzione globale per ogni anno di anzianita'; c) nelle eta' comprese tra i 55 e i 60 anni la pensione cumulativa sara' ridotta nelle seguenti misure. a 59 anni l'81,66% della retribuzione globale, a 58 anni il 74,48% della retribuzione globale; a 57 anni il 68,20% della retribuzione globale; a 56 anni il 61,92% della retribuzione globale; a 55 anni il 57,43% della retribuzione globale; d) il diritto alla pensione integrativa si acquista a 55 anni di eta' e 15 di anzianita' di servizio effettivamente prestato, esclusa quindi ogni anzianita' convenzionale; e) in nessun caso la pensione cumulativa potra' superare il 90% dell'ultima retribuzione globale. Qualsiasi liquidazione, indennita' od altro, escluso quanto spettante al lavoratore per assicurazione individuale di natura privata, dovra' essere computato per il calcolo della pensione integrativa.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 21
Art. 21. - Invalidita' permanente o morte. - Nei casi di invalidita' permanente e nei casi di morte il diritto alla pensione integrativa si consegue dopo almeno dieci anni di anzianita' ed a qualunque eta'. La pensione sara' di tanti trentanovesimi della retribuzione globale media dell'ultimo anno per quanti sono gli anni di anzianita' con un minimo del 50% della retribuzione stessa. Nei casi di invalidita' permanente e nei casi di morte causate da infortunio sul lavoro od a malattia professionale, il diritto alla pensione matura con qualunque anzianita' e con qualunque eta', con un minimo del 50% della retribuzione globale media dell'ultimo anno. La pensione integrativa per invalidita' non dipendente da cause di servizio sara' corrisposta solo ed in quanto l'invalidita' stessa sia stata riconosciuta dall'Ente che corrisponde la pensione di legge.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 22
Art. 22. - Dimissioni - In caso di dimissioni prima del 60° anno di eta' la pensione cumulativa spettante al lavoratore sara' ridotta del 15%. Tale riduzione non verra' fatta per le donne che diano le dimissioni dopo il 55° anno di eta'.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 23
Art. 23. - Anzianita' convenzionali. - Sono conteggiate dal Premungas le anzianita' convenzionali riconosciute anteriormente al 1° maggio 1946 ai lavoratori in servizio a tale data. Le anzianita' convenzionali riconosciute successivamente al 1° maggio 1946 saranno conteggiate dal Premungas solo ed in quanto vi sia stata corresponsione dei contributi, sia a carico delle aziende che dei lavoratori, nella misura e con la ripartizione stabilita dalla tabella che sara' fissata dalle Organizzazioni sindacali su proposta del Consiglio di amministrazione del Premungas. Tale corresponsione dovra' avvenire in tempo utile e comunque non oltre tre mesi prima del collocamento a riposo del lavoratore interessato.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 24
Art. 24. - Aspettativa. - I periodi di aspettativa riconosciuti dagli Enti previdenziali e per i quali vi sia stata corresponsione dei contributi sono considerati utili agli effetti della determinazione della pensione.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 25
Art. 25. - Calcolo della retribuzione media globale. - La retribuzione globale dell'ultimo anno utile per il calcolo della pensione, e' costituita dalla somma delle 14 mensilita' corrisposte nell'ultimo anno di servizio compresa l'indennita' sostitutiva della mensa. Per i lavoratori pensionati a seguito di malattia il calcolo va eseguito sull'intera retribuzione globale e non su quella eventualmente ridotta e sensi dell'articolo 33 del contratto. Nel calcolo della retribuzione di cui ad 1° comma non vanno considerati gli aumenti per passaggio di categoria conseguito dal lavoratore nell'ultimo anno di servizio, salvo che tale passaggio di categoria: a) derivi da accordi collettivi aziendali o nazionali; b) sia stato conseguito prima del compimento del 59° anno di eta'; c) sia dovuto a conclusione di una vertenza iniziata in epoca anteriore all'ultimo anno di servizio. Sono considerati anche validi gli aumenti per passaggio di categoria conseguiti a qualsiasi eta' quando il rapporto di lavoro sia estinto per invalidita' o per morte del lavoratore. Non sono egualmente considerati gli aumenti di merito e le indennita' "ad personam" concessi al lavoratore negli ultimi cinque anni anteriori al pensionamento ammenoche' il rapporto di lavoro non si sia estinto per invalidita' o per morte del lavoratore.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 26
Art. 26. - Pensioni indirette e di riversibilita'. - La integrazione delle pensioni indirette e di riversibilita' corrisposte dai diversi Istituti o Casse Aziendali alle vedove e agli orfani dei lavoratori iscritti al Premungas sara' regolata dalle seguenti tabelle: TABELLA A Vedova 50% Vedova Con 1 orfano 60% Vedova con 2 orfani 70% Vedova con 3 orfani 75% Vedova con 4 orfani 80% Vedova con 5 orfani e oltre 90% TABELLA B 1 orfano 50% 2 orfani 60% 3 orfani 70% 4 orfani 80% 5 orfani ed oltre 90% Perdono il diritto alla pensione: 1) gli orfani e le orfane al compimento del 18° anno di eta'; 2) gli orfani che vengono assunti in servizio presso le aziende iscritte al Premungas. Per quanto non disposto dal presente articolo, relativamente alle condizioni per l'acquisto o la perdita al diritto alla pensione indiretta o di reversibilita', valgono per tutti gli iscritti le norme dell'ordinamento della Cassa di Previdenza Enti Locali.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 27
Art. 27. Variabilita' delle pensioni. - Le variazioni delle retribuzioni minime base di cui alle tabelle dell'allegato A del contratto diverranno operanti sull'ammantare delle pensioni spettanti agli ex dipendenti: il ricalcolo da parte del Premungas avverra' a fine d'anno e la nuova misura della pensione avra' decorrenza dal 1° gennaio successivo.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 28
Art. 28. Computo delle frazioni di anno di eta' e di iscrizione. - Per la determinazione degli anni di eta', quando non risulti una frazione di anno, il periodo inferiore a sei mesi e' trascurato, quello eguale o superiore a sei mesi e' calcolato come anno intero. Per la determinazione degli anni di iscrizione l'arrotondamento di cui sopra deve effettuarsi dopo avere applicate le riduzioni di cui alla lettera c) dell'art. 20 del presente allegato.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 29
Art. 29. Pensione integrativa in caso di indennita' "una tantum" da parte della C.P.D.E.L. - Qualora il lavoratore maturi il diritto a pensione integrativa, mentre da parte della C.P.D.E.L. alla quale e' iscritto acquisisca una indennita' "una tantum", il Premungas calcolera' la pensione integrativa sulla base dell'eventuale pensione dell'I.N.P.S. e della rendita sull'eventuale residuo dell'indennita' corrisposta dalla C.P.D.E.L. Nel caso che il lavoratore percepisca la sola indennita' "una tantum" della C.P.D.E.L. la pensione integrativa si calcolera' tenendo presente la rendita della "una tantum" predetta.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 30
Art. 30. Pensione integrativa agli iscritti all'I.N.P.S. prima del 60° anno di eta'. - Il lavoratore eccezionalmente iscritto all'Istituto di Previdenza Sociale che chieda il collocamento a riposo in eta' compresa tra i 55 ed i 59 anni con diritto a pensione integrativa, ha l'obbligo di mantenere in efficienza, e a proprie spese, l'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia. Il Premungas ha l'obbligo di corrispondere la totale pensione fino al raggiungimento del 60° anno di eta' e dal 60° anno in poi, soltanto l'integrazione a quanto verra' corrisposto dall'I.N.P.S. La mancata osservanza dell'obbligo della conservazione dell'assicurazione, libera il Premungas dal pagamento della quota di pensione che l'Istituto di Previdenza Sociale eroga a partire dal compimento del 60° anno di eta'. Il lavoratore che al raggiungimento del 60° anno di eta' percepisca la pensione dall'Istituto di Previdenza Sociale, dovra' versare tale pensione al Premungas fino alla estinzione del rapporto di lavoro. L'azienda provvedera' a trattenere ed a versare al Premungas l'importo di detta pensione.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 31
Art. 31. Ricorsi. - Tutte le controversie relative all'applicazione delle norme del presente allegato dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio di amministrazione, entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica della decisione presa dai Consiglieri delegati. Contro le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione gli interessati potranno ricorrere entro tre mesi alle Federazioni delle aziende e dei lavoratori che dovranno esprimere concorde giudizio pure entro tre mesi, Trascorso quest'ultimo termine senza detto giudizio il ricorso si intendera' rigettato.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 32
Art. 32. Statuto del Premungas. - Le norme di cui agli articoli da 1 a 19 del presente allegato costituiscono lo statuto del Premungas e saranno riportate in atto notarile.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-Allegato
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)