LEGGE 28 luglio 1962, n. 1002

Type Legge
Publication 1962-07-28
Ultimo aggiornamento 1962-08-02
State In force
Source Normattiva
articles 91
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ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente della Repubblica italiana, di Stia Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, nonche' del Consiglio della Comunita' Economica Europea, da una parte, e di Sua Maesta il Re degli Elleni dall'altra, riuniti a Atene, il nove luglio millenovecentosessantuno, per la firma dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, hanno adottato i testi seguenti: Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia e suoi allegati, nonche' i protocolli qui di seguito elencati Protocollo n. 1 relativo ai contratti pubblici ("marches publics"), Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 7 dell'Accordo di Associazione, Protocollo n. 3 relativo al prelievo previsto dall'articolo 8 dell'Accordo di Associazione, Protocollo n. 4 relativo al commercio interno tedesco ed ai problemi connessi, Protocollo n. 5 relativo alle merci originarie o provenienti da paesi estranei all'Associazione e che beneficiano di un regime doganale particolare a causa della loro origine o della loro provenienza, Protocollo n. 6 relativo al regime speciale che gli Stati membri della Comunita' devono applicare nei loro scambi con la Grecia, Protocollo n. 7 relativo ad alcuni dazi sospesi della tariffa doganale greca, Protocollo n. 8 relativo all'apertura di alcuni contingenti tariffari da parte della Grecia, Protocollo n. 9 relativo all'utilizzazione degli aiuti americani da parte della Grecia, Protocollo n. 10 relativo alle modifiche da apportare alla tariffa doganale comune, Protocollo n. 11 relativo al sistema di cauzioni applicato in Grecia all'importazione di talune merci, Protocollo n. 12 relativo agli articoli 12 e 37 dell'Accordo di Associazione, Protocollo n. 13 relativo all'esportazione di taluni prodotti agricoli degli Stati membri della Comunita' verso la Grecia, Protocollo n. 14 relativo alle esportazioni greche di vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle), Protocollo n. 15 relativo alle importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco, Protocollo n. 16 relativo alla politica agricola comune per il tabacco, Protocollo n. 17 relativo all'importazione di uve secche, Protocollo n. 18 relativo all'esportazione verso la Comunita' di taluni prodotti agricoli della Grecia, Protocollo n. 19 Protocollo finanziario, Protocollo n. 20 relativo al regime degli scambi tra la Grecia e i paesi e i territori d'oltremare associati alla Comunita'. I plenipotenziari hanno, d'altra parte, adottato i testi delle dichiarazioni d'intenzione elencate qui di seguito ed allegate al presente Atto (allegato I): 1. - Dichiarazione d'intenzione relativa a taluni prodotti che interessano la Grecia, 2. - Dichiarazione d'intenzione relativa all'accesso della Grecia alla Banca europea per gli investimenti. Al momento della firma di questi testi, i plenipotenziari hanno: adottato le dichiarazioni interpretative qui di seguito elencate ed allegate al presente Atto (allegato II): 1. - Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 31 dell'Accordo di Associazione, 2. - Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 64, paragrafo 3 dell'Accordo di Associazione, 3. - Dichiarazione interpretativa relativa ai paragrafi 5 e 6 del Protocollo n. 15 concernente le importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco, 4. - Dichiarazione interpretativa relativa al Protocollo n. 16 concernente la politica agricola comune per il tabacco, 5 - Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di "Parti Contraenti" riportata nell'Accordo di Associazione, e preso atto delle dichiarazioni del Governo della Repubblica federale di Germania qui di seguito elencate ed allegate al presente Atto (allegato III): 1. - Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi, 2. - Dichiarazione relativa all'applicazione dello Accordo a Berlino. I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente Atto saranno sottoposte, qualora se le manifestasse la necessita', alle procedure necessarie ad assicurare la loro validita', nelle stesse condizioni dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia. Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO I DICHIARAZIONI D'INTENZIONE 1) Dichiarazione, d'intenzione relativa a taluni prodotti che interessano la Grecia 1. - La Comunita' dichiara che non pensa di stabilire una organizzazione comune di mercato per le uve secche. 2. - Il Consiglio di Associazione esamina le possibilita' di dare incremento nella maggior misura possibile al commercio del cotone tra la Comunita' e la Grecia. 2) Dichiarazione d'intenzione relativa all'accesso della Grecia alla Banca Europea per gli Investimenti Gli Stati membri della Comunita', consapevoli della Importanza che presenta per lo sviluppo dell'economia greca una continuita' del finanziamento esterno della Grecia, si dichiarano disposti a considerare tale questione nel corso dal periodo di cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione ed in particolare a prendere in considerazione l'accesso della Grecia alla Banca Europea per gli Investimenti. ALLEGATO II DICHIARAZIONI INTERPRETATIVE 1) Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 31 dell'Accordo di Associazione Le Parti Contraenti riconoscono che le disposizioni dell'art. 31 dell'Accordo di Associazione debbono essere interpretate secondo i principi enunciati negli articoli 37 e 90 del Trattato che istituisce la Comunita'. 2) Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 64, paragrafo 3 dell'Accordo di Associazione Le Parti Contraenti riconoscono che fra gli interessi reciproci di cui e' opportuno tener pienamente conto, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 3, e' necessario includere l'interesse della Comunita' di vedere altri paesi amici aderire o associarsi ad essa a condizioni eque. 3) Dichiarazione interpretativa relativa ai paragrafi 5 e 6 del Protocollo n. 15 concernente le importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco Le Parti Contraenti dichiarano che: 1. - Il comma 1 del para grafo 5 del Protocollo n. 15 concernente le importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco deve essere interpretato in maniera che, ove il riordinamento dei monopoli francese e italiano fosse pienamente effettuato secondo le condizioni previste dal Trattato che istituisce le Comunita' prima che l'organizzazione comune di mercato abbia sostituito le organizzazioni nazionali, questi monopoli non saranno piu' soggetti all'impegno stabilito ai paragrafi 5 e 6. In tale ipotesi, la Francia e l'Italia saranno tenute agli stessi obblighi dei paesi nei quali il tabacco non e' soggetto a monopolio. 2. - Gli impegni di acquisto del monopolio italiano debbono essere calcolati sulla base delle importazioni di tabacco di tipo orientale annualmente effettuate dal monopolio italiano, quali esse risultano dalle statistiche ufficiali, ad esclusione del traffico di perfezionamento. 4) Dichiarazione interpretativa relativa al Protocollo n. 16 concernente la politica agricola comune per il tabacco Le Parti Contraenti riconoscono che le possibilita' di importazione previste dal paragrafo 4 di questo Protocollo dovranno essere realizzate sotto una forma che verra' definita in funzione del regime previsto, nell'ambito della Comunita', per il prodotto in causa. Quanto all'ammontare dell'aumento previsto, esso verra' determinato in funzione della situazione particolare che potrebbe prodursi in seguito ad una sensibile divergenza fra le rispettive politiche in materia di tabacco da un lato, e le possibilita' di smercio sul mercato della Comunita', dall'altro. 5) Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di "Parti Contraenti" riportata nell'accordo di Associazione. Le Parti Contraenti convengono di interpretare l'Accordo di Associazione nel senso che l'espressione "Parti Contraenti" che figura in detto Accordo, indica, da un lato la Comunita' e gli Stati membri, oppure separatamente o gli Stati membri, o la Comunita', e dall'altro il Regno di Grecia. Il senso da dare in ciascun caso a questa espressione verra' ricavato dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonche' dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita'. In taluni casi, ad esempio negli articoli 10, 55 e 54 dell'Accordo di Associazione, l'espressione "Parti Contraenti" indica, durante il periodo transitorio del Trattato che istituisce la Comunita', gli Stati membri, e dopo la scadenza di detto periodo, la Comunita'. ALLEGATO III DICHIARAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 1) Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania, tutti i Tedeschi nel senso definito della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania. 2) Dichiarazione relativa all'applicazione dell'Accordo a Berlino L'Accordo di Associazione si applica ugualmente al Land di Berlino salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle Parti Contraenti, entro tre mesi, una dichiarazione contraria. Scambio di lettere avvenuto il 9 luglio ad Atene tra i presidenti delle delegazioni della Comunita' e della Grecia TRADUZIONE Lettera del: Sig. Guenther SEELIGER, Presidente della delegazione della Comunita' Economica Europea indirizzata al: Sig. Jena PESMAZOGLU, Ministro Plenipotenziario, Presidente della delegazione greca in data: 9 luglio 1961 Concerne: Interpretazioni di talune disposizioni dell'Accordo di Associazione date dalla Comunita' Atene, 9 luglio 1961 Signor Presidente, riferendomi all'Accordo firmato in data odierna, che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, ho l'onore di portare a Sua conoscenza, qui di seguito, il testo delle interpretazioni date dalla Comunita' a talune disposizioni dell'Accordo: Articolo 64, paragrafo 3 "Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 3 sono applicabili soltanto in caso di adesione o di associazione futura alla Comunita' e, in particolare, non concernono i paesi e territori gia' a quest'ultima associati, elencati nell'allegato IV al Trattato che istituisce la Comunita', anche se il regime di associazione, definito nella Parte Quarta di detto Trattato e nella Convenzione d'applicazione, dovesse essere modificato in avvenire". Protocollo n. 14 relativo alle esportazioni greche di vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) "La Comunita' ritiene che l'espressione "quota di aumento corrispondente" che figura nel comma 2 del paragrafo 5, non debba essere interpretata nel senso che ogni qualvolta la Repubblica federale di Germania aumenta i contingenti di vini destinati al consumo nei confronti dei suoi partners della Comunita', la Grecia beneficera' automaticamente di un aumento identico o proporzionale dei contingenti di vini destinati alla preparazione del vermut, alla fabbricazione dell'aceto, alla distillazione e al taglio. La corrispondente quota di aumento dei contingenti aperti alla Grecia dovra' essere fissata tenendo conto sia delle possibilita' di esportazione della Grecia, sia delle possibilita' di smercio sul mercato della Repubblica federale". Dichiarazione di intenzione relativa all'accesso della Grecia alla Banca Europea per gli Investimenti "Gli Stati membri della Comunita', firmando la dichiarazione d'intenzione relativa all'accesso della Grecia alla. Banca Europea per gli investimenti, rendono noto sin d'ora che, al momento in cui si porra' la questione menzionata in detta dichiarazione, essi la esamineranno alla luce delle circostanze del momento, soprattutto dei bisogni dell'economia greca e della disponibilita' di altre risorse internazionali di finanziamento". Le saro' grato se vorra' accusare ricevuta della presente lettera. Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione. Guenther SEELIGER Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea TRADUZIONE Lettera del: Sig. Jean PBSMAZOGLU, Presidente della delegazione greca indirizzata al: Sig. Guenther SEELIGER, Presidente della delegazione della Comunita' Economica Europea in data: 9 luglio 1961 Concerne: Risposta alla lettera del Presidente della delegazione della Comunita' Economica Europea Atene, 9 luglio 1961 Signor Presidente, con Sua lettera del 9 luglio 1961, Ella ha voluto comunicarmi quanto segue: "Signor Presidente, riferendomi all'Accordo firmato in data odierna, che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, ho l'onore di portare a Sua conoscenza, qui di seguito, il testo delle interpretazioni date dalla Comunita' a talune disposizioni dell'Accordo: Articolo 64, paragrafo 3 "Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 3 sono applicabili soltanto in caso di adesione o di associazione futura alla Comunita' e, in particolare, non concernono i paesi e territori gia' a quest'ultima. associati, elencati nell'allegato IV al Trattato che istituisce la Comunita', anche se il regime di associazione, definito nella Parte Quarta di detto Trattato e nella Convenzione d'applicazione, dovesse essere modificato in avvenire". Protocollo n. 14 relativo alle esportazioni greche di vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) "La Comunita' ritiene che l'espressione " quota di aumento corrispondente " che figura nel comma 2 del paragrafo 5, non debba essere interpretata nel senso che, ogni qualvolta la Repubblica federale di Germania aumenta i contingenti di vini destinati al consumo diretto nei confronti dei suoi partners della Comunita', la Grecia beneficera' automaticamente di un aumento identico o proporzionale dei contingenti di vini destinati alla preparazione del vermut, alla fabbricazione dell'aceto, alla distillazione e al taglio. La corrispondente quota di aumento dei contingenti aperti alla Grecia dovra' essere fissata tenendo conto sia delle possibilita' di esportazione della Grecia, sia delle possibilita' di smercio sul mercato della Repubblica federale". Dichiarazione di intenzione relativa all'accesso della Grecia alla Banca Europea per gli investimenti "Gli Stati membri della Comunita', firmando la dichiarazione d'intenzione relativa all'accesso della Grecia alla Banca Europea per gli investimenti, rendono noto sin d'ora che, al momento in cui si porra' la questione menzionata in detta dichiarazione, essi la esamineranno alla luce delle circostanze del momento, soprattutto dei bisogni della economia greca e della disponibilita' di altre risorse internazionali di finanziamento". Le saro' grato se vorra' accusare ricevuta della presente lettera. Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione. Ho l'onore di accusare ricevuta di questa comunicazione. Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione. Jean PESMAZOGLOU Presidente della delegazione greca Accordo di associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia DOCUMENTI ALLEGATI a) Dichiarazioni interpretative unilaterali della Comunita' 1) Articolo 35 e Protocollo n. 13 relativo all'esportazione di taluni prodotti agricoli dagli Stati membri della Comunita' verso la Grecia Il Consiglio ha convenuto - in occasione della 46ª sessione del 19 maggio 1961 - d'inserire nel processo verbale la seguente dichiarazione: "Il Consiglio e la Commissione interpretano l'articolo 35 nel senso che tale articolo non impedisce alla Comunita' di chiedere che venga iniziata la procedura d'armonizzazione per piu' prodotti. La Comunita' puo' inoltre opporsi a che l'armonizzazione, che verra' attuata progressivamente per dei prodotti successivi, sia realizzata a solo vantaggio della Grecia. D'altra parte, il Consiglio e la Commissione hanno inoltre constatato che il Protocollo relativo alla esportazione di taluni prodotti agricoli dagli Stati membri della Comunita' verso la Grecia prevede, ai paragrafi 1 e 5, che la Grecia si sforzera' di facilitare le possibilita' di importazione non soltanto per i prodotti che figurano nell'allegato a detto Protocollo, ma anche per gli altri prodotti agricoli provenienti dalla Comunita', al fine di giungere ad uno sviluppo armonioso degli scambi agricoli". 2) Protocollo n. 10 relativo alle modifiche da apportare alla tariffa doganale comune Il Consiglio ha convenuto - in occasione della 46ª sessione del 19 maggio 1961 - d'inserire nel processo verbale la seguente dichiarazione: "Rimane inteso che il diritto di veto sulle modifiche della aliquota della tariffa doganale comune, concesso alla Grecia per i cinque prodotti previsti dal Protocollo relativo alle modifiche da apportare alla tariffa doganale comune, costituisce un provvedimento eccezionale, giustificato dall'importanza del tutto particolare che questi prodotti presentano per l'economia greca, e non puo' costituire un precedente in caso di associazione di altri paesi terzi alla Comunita'". 3) Protocollo n. 14 relativo alle esportazioni greche di vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) (paragrafi 3 e 5) Il Consiglio ha convenuto, in occasione della 46ª sessione del 19 maggio 1961, di inserire nel processo verbale la seguente dichiarazione: "L'apertura dei contingenti previsti dal paragrafo 3 del Protocollo e il loro ampliamento in conformita' del paragrafo 5, sono sottoposti alle condizioni poste per la concessione, da parte della Francia e dell'Italia, di contingenti d'importazione ai loro associati della Comunita' per i prodotti considerati". 4) Protocollo n. 18 relativo all'esportazione verso la Comunita' di taluni prodotti agricoli della Grecia (paragrafo 2) Il Consiglio, ha convenuto, in occasione della 48ª sessione del 12 giugno 1961, di inserire nel processo verbale la seguente dichiarazione: "La Comunita' conviene di interpretare l'ultimo comma del paragrafo 2 del Protocollo relativo all'esportazione verso la Comunita' di taluni prodotti agricoli della Grecia nel senso che la Grecia potra' invocare queste disposizioni soltanto qualora le "difficolta' reali", incontrate dalla Grecia per mantenere le sue esportazioni di agrumi verso i paesi terzi con i quali essa e' legata da accordi commerciali bilaterali, sono una conseguenza diretta dell'applicazione dell'Accordo di Associazione". 5) Articolo 68 - Possibilita' per ciascun Stato membro d'invocare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 55 dell'Accordo Il Consiglio ha constatato - in occasione della 46ª sessione del 19 maggio 1961 - che dalla dichiarazione interpretativa bilaterale relativa alla definizione della nozione di "Parti Contraenti" risulta chiaramente che la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 55 dell'Accordo di Associazione puo' essere invocata da ciascuno Stato membro singolarmente durante il periodo transitorio del Trattato che istituisce la Comunita', e dalla Comunita' dopo la scadenza di questo periodo. b) Dichiarazione della Commissione della Comunita' di cui il Consiglio ha preso atto in occasione della 46ª sessione del 19 maggio 1961 1) Articolo 64, paragrafo 3 - Accordo di Associazione di altri paesi terzi della Comunita' Il Consiglio ha preso atto di una dichiarazione della Commissione in base alla quale il paragrafo 3 dell'articolo 64 non crea per la Comunita' un impegno giuridico, suscettibile di ricorso dinanzi all'istanza arbitrale prevista dall'Accordo di Associazione, e non attribuisce alla Grecia il diritto di chiedere compensazioni. 2) Applicazione della clausola di salvaguardia per distorsione di traffico nel settore del tabacco e delle uve secche Il Consiglio ha preso atto di una dichiarazione della Commissione secondo la quale quest'ultima s'impegna di esaminare favorevolmente, nel settore del tabacco e delle uve secche, le domande di clausola di salvaguardia per distorsione di traffico che potrebbero essere presentate da uno Stato membro, restando inteso che la presente dichiarazione d'intenzione della Commissione non pregiudica i metodi di consultazione preliminare degli altri Governi, istituiti nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 115 del Trattato che istituisce la Comunita'. 3) Olive e olio di oliva Il Consiglio ha preso atto di una dichiarazione della Commissione che da' al Governo italiano l'assicurazione che essa e' disposta sin d'ora ad autorizzare il Governo italiano ad avvalersi, a norma dell'articolo 68 dell'Accordo, delle disposizioni dell'articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunita'. c) Decisioni e dichiarazioni riguardanti l'applicazione della prima frase del paragrafo 4 del Protocollo n. 16 relativo alla politica agricola comune per il tabacco In occasione della sua 48ª sessione del 12 giugno 1961, il Consiglio ha adottato la seguente decisione: "Nel caso in cui esistessero divergenze sensibili tra la politica agricola comune e la politica agricola praticata dalla Grecia in materia di tabacco e si verificasse comunque uno sviluppo disarmonico nell'approvvigionamento del mercato comune per il prodotto in questione e fosse applicata la prima frase del paragrafo 4 del Protocollo concernente la politica agricola comune per il tabacco, il Consiglio, tenuto conto degli interessi degli Stati membri, si impegna a prendere le misure appropriate, interne ed esterne, nel quadro della politica agricola comune per far si' che l'applicazione di questa disposizione non porti pregiudizio ai paesi membri produttori ed in particolare all'Italia per un equilibrato sviluppo degli scambi nell'area comunitaria". In questa occasione, la delegazione olandese ha dichiarato che: "il testo del progetto di decisione e' accettabile soltanto qualora non vi sia contraddizione tra i termini "tenuto conto degli interessi degli Stati membri" e "non porti pregiudizio ai paesi membri produttori"; l'espressione "tenuto conto degli interessi degli Stati membri", che figura nel summenzionato progetto di decisione, contempla tanto gli interessi delle industrie di trasformazione del tabacco quanto quelli dei produttori di tabacco; l'impegno che il Consiglio prendera' non puo' essere interpretato nel senso che esso implichi un impegno di acquisto da parte dei paesi membri nei quali il tabacco non e' soggetto ad un regime di monopolio. Le delegazioni belga e lussemburghese hanno aderito a questa dichiarazione". d) Decisione concernente l'accelerazione del ritmo di realizzazione dell'unione doganale per quanto riguarda il tabacco e le uve secche In occasione della 48ª sessione del Consiglio tenuta il 12 giugno 1961, i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, hanno deciso che le misure di riduzione accelerata dei dazi doganali sul tabacco greggio e i cascami di tabacco nonche' sulle uve secche che saranno applicati dagli Stati membri per le importazioni provenienti dalla Grecia ai sensi dei Protocolli n. 15 e 17 allegati al progetto di Accordo di Associazione, verranno pure applicati per gli scambi tra gli Stati membri nonche' per le importazioni negli Stati membri degli stessi prodotti originali dai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita'.

Accordo-art. 1

Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo che crea un'Associazione fra la Comunita' Economica Europea e la Grecia a) Testo dell'Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e l'Accordo che crea un'Associazione fra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, Considerando che e' necessario definire la posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' e degli Stati membri dovranno adottare nell'ambito del Consiglio di Associazione, e fissare le modalita' secondo le quali sara' definita detta posizione, Considerando inoltre che e' necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, nell'ambito della Comunita', delle decisioni e raccomandazioni del Consiglio di Associazione, Previa consultazione della Commissione della Comunita' Economica Europea. Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1. La posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' e degli Stati membri devono prendere nell'ambito del Consiglio di Associazione e' adottata in conformita' alle seguenti disposizioni: a) quando il Consiglio di Associazione e' investito di problemi che, secondo il Trattato che istituisce la Comunita', vertono sulla- politica commerciale, le corrispondenti disposizioni di detto trattato sono applicabili; b) negli altri casi, la- posizione comune e' adottata all'unanimita' dal Consiglio o dai Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, previa consultazione della Commissione.

Accordo-art. 2

Art. 2. 1. - Le decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione in questi settori che, ai termini del Trattato che istituisce la Comunita', sono di competenza della Comunita' stessa formano oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti emanati dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione. 2. - Qualora le decisioni e raccomandazioni del Consiglio di Associazione vertano su un settore che, ai termini del Trattato che. istituisce la Comunita' non e' di competenza della Comunita' stessa, gli Stati membri prendono i provvedimenti di applicazione necessari.

Accordo-art. 3

Art. 3. Le procedure definite nei precedenti articoli 1 e 2 non pregiudicano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunita', quale e' stabilita dal Trattato che istituisce la Comunita'.

Accordo-art. 4

Art. 4. Uno Stato membro che ritenga necessario fare ricorso agli articoli 10, 55, 56 e 67 dell'Accordo di Associazione nei settori che non sono di competenza della Comunita' consulta. preventivamente gli altri Stati membri. Se il Consiglio di Associazione e' indotto a prendere posizione sulla azione dello Stato membro di cui ai comma precedente, la posizione presentata dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, non decidano altrimenti all'unanimita'.

Accordo-art. 5

Art. 5. 1. - Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, potra' in qualsiasi momento procedere all'esame delle disposizioni del presente Accordo. Le eventuali modifiche saranno adottate dal Consiglio che delibera all'umanita', previa consultazione della Commissione. 2. - Il Consiglio procedera' alla revisione degli articoli 1, comma b, e 2, paragrafo I del presente Accordo al piu' tardi al termine della seconda tappa del periodo transitorio previsto all'art. del Trattato che istituisce la Comunita'. Le modifiche sono adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Accordo-art. 6

Art. 6. Il presente Accordo sara' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno stato membro notifichera' al Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrera' in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procedera' per ultimo a detta notifica.

Accordo-art. 7

Art. 7. Il presente Accordo, redatto in unico esemplare, in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=062U100200200070110001&dgu=1962-08-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=1962-08-02&art.codiceRedazionale=062U1002) a) Estratto del processo verbale della 47" sessione del Consiglio tenuta il 29-30 maggio 1961, contenente le dichiarazioni d'intenzioni riguardanti questo Accordo. 1. - Dichiarazione interpretativa relativa all'art. 1, comma a). "Conformemente all'art. 1 comma a) dell'Accordo, quando il Consiglio di Associazione e' investito di problemi cui ai termini del Trattato che istituisce la Comunita', vertono sulla politica commerciale la posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' e degli Stati membri devono prendere in seno al Consiglio di Amministrazione e' adottata conformemente alle disposizioni corrispondenti di detto Trattato. Le delegazioni e il Rappresentante della Commissione sono concordi nel ritenere questa disposizioni deve essere interpretata nel senso che la politica commerciale, cui fa riferimento il comma precedente, e quella, della Comunita' nei confronti di tutti gli Stati terzi, ivi compresa la Grecia". 2. - Dichiarazione d'intenzione relativa all'art. 5. "I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, al momento di firmare lo Accordo relativo ai provvedimenti da prendere da parte della Comunita' in vista dell'applicazione dell'Accordo di Associazione, dichiarano che e' loro intendimento che la revisione prevista dall'articolo 5, 2° comma di detto Accordo, dovrebbe avere per oggetto di allineare, per quanto possibile, la procedura per la determinazione dell'atteggiamento comune in seno al Consiglio di Associazione sulle procedure previste dal Trattato che istituisce la Comunita'".

Accordo-art. 1

Accordo relativo al protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia. a) Testo dell'Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' Economica Europea riuniti in seno al Consiglio, Visto il Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, Considerando che e' necessario fissare le modalita' di finanziamento dei prestiti e degli abbuoni di interessi previsti da detto Protocollo finanziario, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1. I prestiti previsti nel Protocollo finanziario saranno normalmente concessi e finanziati dalla Banca europea per gli investimenti.

Accordo-art. 2

Art. 2. Per il finanziamento di una prima quota di 50 milioni di dollari U.S.A. del credito totale gli Stati membri della Comunita' conferiranno alla Banca un "mandato di credito" (Kreditauftrag). In esecuzione di tale mandato, la Banca procede al finanziamento in nome proprio, per proprio conto e con i fondi di cui dispone. Le eventuali perdite risultanti dall'accettazione di questo mandato verranno coperte in proporzione alle sottoscrizioni degli Stati membri al capitale della Banca.

Accordo-art. 3

Art. 3. Per quanto riguarda il saldo di 75 milioni di dollari U.S.A., qualora la Banca fosse nell'impossibilita' di procedere ad un finanziamento diretto, potrebbe venire applicata la procedura di cui all'articolo 2. In ogni caso gli Stati membri prenderanno, ove necessario, i provvedimenti occorrenti per mettere a disposizione della Banca i mezzi necessari, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale di quest'ultima.

Accordo-art. 4

Art. 4. I mezzi necessari per la concessione degli abbuoni di interessi saranno forniti dagli Stati membri in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca. La procedura di versamento dei fondi e le modalita' di concessione degli abbuoni di interessi saranno adottati dal Consiglio all'unanimita'.

Accordo-art. 5

Art. 5. Il presente Accordo, sara' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifichera' al Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrera' in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che avra' proceduto per ultimo a detta notifica.

Accordo-art. 6

Art. 6. Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, verra' depositalo negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee, che provvedera' a rimetterne una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=062U100200300060110001&dgu=1962-08-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=1962-08-02&art.codiceRedazionale=062U1002) b) Estratto del processo verbale della 46ª sessione del Consiglio tenuta il 19 maggio 1961, contenente le dichiarazioni riguardanti questo Accordo 1. - Dichiarazione riguardante l'articolo 2. "Rimane inteso che la prima quota di 50 milioni di dollari, per la quale e' prevista la procedura del mandato di credito, costituisce un limite massimo per i primi due anni dell'Accordo. Se, tuttavia, la Grecia non utilizzasse interamente questo importo, il saldo rimarrebbe a sua disposizione secondo la stessa procedura, dopo i due primi anni". 2. - Dichiarazione riguardante l'articolo 3. "Rimane inteso che la procedura prevista dall'articolo 2 e' menzionata al primo comma dell'articolo 3 soltanto come una possibilita' e non esclude affatto il ricorso ad altre procedure". 3. Dichiarazione riguardante l'articolo 4. "La procedura per la messa a disposizione dei fondi e per la concessione degli abbuoni d'interessi sara' fissata assicurando la possibilita' alla Banca europea per gli investimenti di formulare il proprio parere su detti problemi".

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