LEGGE 28 luglio 1962, n. 1002
Art. 67. 1. - Ciascuna Parte di cui all'articolo 65 del presente Accordo puo' ricorrere al Consiglio di Associazione per ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo e concernente la Comunita', uno Stato membro della Comunita' o la Grecia. 2. - Il Consiglio di Associazione puo' dirimere la controversia mediante decisione; esso puo' ugualmente decidere di sottoporre la controversia alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee o ad ogni altro organo giurisdizionale esistente. 3. - Qualora il Consiglio di Associazione non abbia potuto dirimere la controversia ai sensi del secondo paragrafo del presente articolo ovvero non abbia designato, in applicazione del secondo paragrafo del presente articolo, la giurisdizione chiamata a risolvere la controversia, ovvero qualora la giurisdizione designata in applicazione di detto paragrafo non abbia risolto la controversia, ciascuna Parte puo' notificare la designazione di un arbitro all'altra Parte, la quale e' tenuta, entro due mesi, designare un secondo arbitro. Per l'applicazione di questa procedura la Comunita' e gli Stati membri sono considerati come una sola Parte nella controversia. Un terzo arbitro, con funzioni di Presidente, e' designato nelle condizioni previste dal paragrafo seguente. Le sentenze arbitrali sono pronunciate a maggioranza. 4. - Durante i primi cinque anni a decorrere dalla entrata in vigore dell'Accordo, il terzo arbitro sara' il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee. Alla scadenza di detto periodo e qualora il Consiglio di Associazione non abbia deciso diversamente, il terzo arbitro sara' designato di comune accordo dai due primi arbitri. Ove non sia raggiunto l'accordo entro due mesi, il terzo arbitro sara' designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia tra le personalita' che esercitano o hanno esercitato negli Stati firmatari della Convenzione relativa all'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economici (O.C.D.E.) alte funzioni giurisdizionali. 5. - Ciascuna Parte e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione o della sentenza.
Accordo-art. 68
Art. 68. 1. - Gli Stati membri della Comunita' possono applicare l'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunita' stessa nelle loro relazioni con la Grecia. Per l'applicazione di detto articolo la Grecia e' assimilata ad uno Stato membro. La Comunita' consulta previa mente il Governo greco in seno al Consiglio di Associazione. 2. - Durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, comma 1 del Trattato che istituisce la Comunita', ed eventualmente durante le proroghe che fossero decise in virtu' dello stesso articolo, la Grecia e' autorizzata, da parte sua, a prendere le misura previste dall'art. 226, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunita', nelle medesime circostanze, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione. 3. - Dopo la fine del periodo transitorio del Trattato che istituisce la Comunita', il Consiglio di Associazione puo' decidere che le misure previste dall'articolo 226, paragrafo 1 di detto Trattato continuino ad essere applicabili da parte della Comunita' e della Grecia nelle loro relazioni reciproche.
Accordo-art. 69
Art. 69. Le disposizioni dell'Accordo non si applicano ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.
Accordo-art. 70
Art. 70. Quando un'azione comune delle Parti Contraenti risulti necessaria per raggiungere, nell'applicazione del regime di Associazione, uno degli obiettivi del presente Accordo senza che quest'ultimo abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio di Associazione prende le disposizioni del caso.
Accordo-art. 71
Art. 71. Il Consiglio di Associazione prende ogni misura utile a favorire la cooperazione ed i contatti necessari tra l'Assemblea Parlamentare Europea, il Comitato Economico e Sociale e gli altri organi della Comunita', da un lato, ed il Parlamento greco e gli organi greci corrispondenti, dall'altro.
Accordo-art. 72
Art. 72. Quando il funzionamento dell'Accordo di Associazione consentira' di prevedere l'accettazione integra le da parte della Grecia degli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, le Parti Contraenti esamineranno la possibilita' di adesione della Grecia alla Comunita'.
Accordo-art. 73
Art. 73. 1. - Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori europei del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e, dall'altro, al Regno della Grecia. 2. - Esso e pure applicabile ai territori elencati nel paragrafo 2, comma 1 dell'art. 227 del Trattato che istituisce la Comunita' per i settori del presente Accordo corrispondenti a quelli previsti dallo stesso comma. Le condizioni di applicazione a questi territori delle disposizioni del presente Accordo concernenti gli altri settori saranno fissate successivamente, mediante accordo tra le Parti Contraenti.
Accordo-art. 74
Art. 74. I Protocolli che le Parti Contraenti convengono di allegare all'Accordo ne costituiscono parte integrante.
Accordo-art. 75
Art. 75. Il presente Accordo sara' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro norme costituzionali rispettive e sara' concluso validamente, per quanto concerne la Comunita', con decisione del Consiglio presa a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e notificata alle Parti dell'Accordo. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della suddetta conclusione saranno scambiati a Bruxelles.
Accordo-art. 76
Art. 76. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Accordo-art. 77
Art. 77. Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua francese, greca, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facendo egualmente fede.
Accordo-Allegato I
ALLEGATI ALLEGATO I ELENCO DEGLI ARTICOLI ATTUALMENTE FABBRICATI IN GRECIA E SOGGETTI AL REGIME DELL'ARTICOLO 15 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato II
ALLEGATO II ELENCO DEI PRODOTTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 32 DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato III
ALLEGATO III ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI Dl CUI ALL'ARTICOLO 37, PARAGRAFO I DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato IV
ALLEGATO IV ELENCO DELLE TRANSAZIONI INVISIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 61 DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE - Noli marittimi, ivi compresi i contratti di noleggio, spese portuali, spese per pescherecci, ecc. - Noli fluviali, ivi compresi i contratti di noleggio - Trasporti su strada: viaggiatori, noli e noleggi - Trasporti aerei: viaggiatori, noli e noleggi Pagamento, da parte dei passeggeri, dei biglietti di passaggio aereo internazionale e dei supplementi per eccedenza di bagaglio; pagamento del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio. Introiti derivanti dalla vendita. di biglietti di passaggio aereo internazionale, dai supplementi per eccedenze di bagaglio, dal nolo aereo internazionale e dai voli a noleggio Per tutti i mezzi di trasporto marittimi: spese di scalo (rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di manutenzione, riparazioni, spese per l'equipaggio, ecc) Per tutti i mezzi di trasporto fluviali: spese di scalo (rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di manutenzione e piccole riparazioni, di materiale da trasporto, spese per l'equipaggio, ecc.) Per tutti i mezzi di trasporto commerciali su strada: carburante, olio, piccole riparazioni, autorimessa, spese per gli autisti e per il personale viaggiante, ecc. Per tutti i mezzi di trasporto aerei: spese di gestione e spese commerciali, comprese le riparazioni di aeromobili e di materiale di navigazione aerea; - Spese e diritti di deposito doganale, di magazzinaggio, di sdoganamento - Dazi doganali e tasse. - Oneri derivanti dal transito - Spese di riparazione e di montaggio - Spese di trasformazione, di officina, di lavori su commissione e di altri servizi dello stesso genere - Riparazioni natanti Riparazioni di materiale da trasporto, ad eccezione dei natanti e degli aereomobili - Assistenza tecnica (assistenza per la produzione e la distribuzione di beni e servizi in tutte le fasi, fornita per un periodo determinato in ordine all'oggetto specifico di tale assistenza, e comprendente ad esempio consulenze e missioni di esperti, elaborazione di piani e disegni di carattere tecnico, controlli di fabbricazione, studio dei mercati, come pure la formazione del personale) - Commissioni e provvigioni - Utili derivanti dalle operazioni di transito - Commissioni e spese bancarie - Spese di rappresentanza - Pubblicita' di qualsiasi forma - Viaggi per affari - Partecipazioni di filiali, succursali, ecc. alle spese generali della loro sede principale all'estero o viceversa - Contratti d'imprese (lavori di costruzione e di manutenzione di edifici, strade, ponti, porti, ecc.; eseguiti da imprese specializzate, in generale a prezzi forfettari in seguito a pubblica gara) - Differenze, garanzie e depositi riguardanti le operazioni a termine relative a merci, effettuate conformemente alle pratiche commerciali d'uso - Turismo - Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi di studio - Viaggi e soggiorni di carattere personale dovuti a motivi di salute - Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi familiari - Abbonamenti a giornali, periodici, libri, edizioni musicali - Giornali, periodici, libri, edizioni musicali e dischi - Pellicole gia' impressionate, di carattere commerciale, informativo, educativo, ecc.; (noleggio, canoni cinematografici, sottoscrizioni, spese di doppiaggio e di stampa delle copie ecc.) - Contributi - Manutenzione e riparazioni ordinarie di proprieta' private all'estero; - Spese governative (rappresentanze ufficiali all'estero, contributi alle organizzazioni internazionali - Imposte e tasse, spese giudiziarie, spese di registrazione di brevetti e di marchi di fabbrica - Risarcimento danni e interessi - Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti non dovuti - Pene pecuniarie - Saldi periodici delle amministrazioni delle poste, telegrafi e telefoni e delle imprese di trasporto pubblico Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalita' straniera, che migrano all'estero Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalita' straniera che rientrano in patria - Salari e stipendi (operai, frontalieri o stagionali, ed altre prestazioni di non residenti, restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'occupazione della manodopera straniera) - Rimesse di emigranti (restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'immigrazione) - Onorari e retribuzioni - Dividendi e rendite di quote beneficiarie - Interessi (titoli nobiliari, titoli ipotecari, ecc.) - Canoni di affitto di stabili e di fondi rustici - Ammortamenti contrattuali di prestiti (eccettuati i trasferimenti che rappresentino un ammortamento avente carattere di rimborso anticipato o di pagamento di arretrati accumulatisi) - Utili derivanti dalla gestione d'imprese - Diritti d'autore - Brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni (cessioni e licenze d'uso di brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni, protetti o meno, e trasferimenti derivanti da tali cessioni o licenze d'uso) - Introiti consolari - Pensioni e trattamenti di quiescenza e altri redditi analoghi - Pensioni alimentari legali e assistenza finanziaria in casi di particolare disagio - Trasferimenti frazionati di averi detenuti in uno Stato, Parte dell'Accordo, da persone residenti in un altro Stato Parte dell'Accordo, e prive di risorse sufficienti al loro mantenimento personale in questo secondo stato. - Transazioni e trasferimenti inerenti all'assicurazione diretta - Transazioni e trasferimenti inerenti alla riassicurazione ed alla retrocessione - Apertura e rimborso di crediti di carattere commerciale o industriale - Trasferimenti all'estero di somme di entita' trascurabile - Spese di documentazione di qualsiasi natura sostenute per proprio conto da istituti di cambio riconosciuti - Premi per competizioni sportive e vincite alle corse - Successioni - Doti
Accordo-Protocolli
PROTOCOLLI PROTOCOLLO N. 1 Relativo ai Contratti pubblici ("Marches pubblics") Le Parti Contraenti Hanno convenuto quanto segue: In deroga alle disposizioni dell'Accordo di Associazione, ed in particolare all'articolo 5, le Parti Contraenti modificano progressivamente le condizioni per la partecipazione ai contratti stipulati ("Marches passes") dalle amministrazioni o dalle imprese pubbliche, nonche' dalle imprese private alle quali siano concessi diritti speciali od esclusivi, in modo da eliminare, alla line del periodo transitorio previsto dall'articolo 15 dell'Accordo, ogni discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunita' ed i cittadini greci stabiliti sul territorio delle Parti Contraenti. Le modalita' ed il ritmo secondo i quali deve essere attuato l'adattamento previsto dal presente Protocollo saranno stabiliti dal Consiglio di Associazione, ispirandosi alle soluzioni che, in questa materia, saranno adottate dagli Stati membri della Comunita'. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 2 Relativo all'applicazione dell'articolo 7 dell'Accordo di Associazione Le Parti Contraenti Hanno convenuto quanto segue: Le Parti Contraenti riconoscono che le disposizioni dell'articolo 7 dell'Accordo di Associazione si applicano soltanto alle merci che saranno esportate dagli Stati membri della Comunita'. o dalla Grecia a decorrere dalla data della firma di detto Accordo. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 3 Relativo al prelievo previsto dall'articolo 8 dell'Accordo di Associazione Le Parti Contraenti Considerando che la mancata riscossione del prelievo previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di Associazione non e' di natura tale da causare pregiudizio alle industrie trasformatrici dello Stato importatore fino a quando la riduzione dei dazi doganali operata da questo ultimo non superi il 20 per cento Hanno convenuto quanto segue: Il prelievo previsto dall'articolo 8 dell'Accordo non viene riscosso nella Parte Contraente dalla quale vengono esportati i prodotti ottenuti alle condizioni di cui all'articolo citato, fino a quando, per la maggioranza dei prodotti importati nell'altra Parte Contraente, la riduzione dei dazi doganali non superi il 20 per cento. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 4 Relativo al commercio interno tedesco e ai problemi connessi Le Parti Contraenti Considerando le condizioni attualmente esistenti a causa della divisione della Germania, Hanno convenuto quanto segue: 1. - Dato che gli scambi fra i territori tedeschi soggetti alla Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la Legge fondamentale non e' applicabile rientrano nel commercio interno tedesco, l'applicazione dell'Accordo di Associazione non esige alcuna, modifica del regime attuale di tale commercio in Germania. 2. - Ciascuna Parte Contraente informa l'altra Parte Contraente degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non e' applicabile, e cosi' pure delle disposizioni prese in esecuzione degli accordi stessi. Essa vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principi della Associazione e adotta in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possano essere arrecati alla economia dell'altra Parte Contraente. 3. - Ciascuna Parte Contraente puo' adottare misure idonee a prevenire le difficolta' eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra l'altra Parte Contraente e i territori tedeschi ove la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non e' applicabile. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 5 Relativo alle merci originarie o provenienti da Paesi estranei all'Associazione e che beneficiano di un regime doganale particolare a causa della loro origine o della loro provenienza Le Parti Contraenti Desiderando dare precisazioni in merito all'applicazione dell'Accordo di Associazione ad alcune merci originarie o provenienti da taluni paesi estranei all'Associazione, importate in una. delle Parti Contraenti col beneficio di un regime doganale particolare, a causa della loro origine o provenienza, Hanno convenuto quanto segue: 1. - Le merci importate da paesi estranei all'Associazione in una delle Parti Contraenti e che vi sono ammesse in base ad un regime doganale particolare a causa della loro origine o provenienza, non possono considerarsi in libera pratica in tale Parte Contraente ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, quando siano riesportate nell'altra Parte Contraente. 2. - Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti Contraenti si comunicano reciprocamente le disposizioni relative ai regimi particolari di cui al presente Protocollo. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 6 Relativo al regime speciale che gli Stati membri della Comunita' debbono applicare nei loro scambi con la Grecia Le Parti Contraenti Tenendo conto della particolare situazione dell'economia della Grecia; Desiderose di contribuire al suo sviluppo economico; Hanno convenuto quanto segue: 1. - Per quanto riguarda i prodotti che non figurano nell'elenco dell'allegato II all'Accordo di Associazione, gli Stati membri: a) applicano ai prodotti importati dalla Grecia, in deroga alle disposizioni dell'art. 1.4 dell'Accordo, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente che essi applicano tra loro alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo; estendono alla Grecia le riduzioni successive che essi operano a norma degli articoli 13, 14 e 17 del Trattato che istituisce la Comunita'; b) estendono alla Grecia le misure di abolizione delle restrizioni quantitative che essi hanno applicato tra loro sino alla data di entrata in vigore dell'Accordo e quelle che essi adottano tra loro a norma dell'articolo 4 della decisione del Consiglio della Comunita' in data 12 maggio 1960, relativa all'acceleramento del ritmo di realizzazione degli obiettivi del Trattato che istituisce la Comunita'; c) estendono alla Grecia l'abolizione del contingentamento di un prodotto a seguito dell'applicazione dell'art. 33, paragrafo 4 del Trattato che istituisce la Comunita'; d) estendono alla Grecia le misure prese o da prendere in attuazione delle direttive della Commissione, previste dall'art. 33, paragrafo 7 del Trattato che istituisce la Comunita', che stabiliscono la procedura ed il ritmo di abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti; e) estendono alla Grecia le misure di abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative alla esportazione come pure delle tasse e misure di effetto equivalente che essi adottano tra loro in applicazione degli articoli 16 e 34 del Trattato che istituisce la Comunita'. 2. - Per quanto riguarda i prodotti compresi nello elenco dell'allegato III all'Accordo, gli Stati membri: a) applicano ai prodotti importati dalla Grecia, in deroga alle disposizioni dell'art. 37 dell'Accordo, i dazi e le tasse di effetto equivalente che essi applicano tra loro alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo: estendono alla Grecia le riduzioni successive che essi opereranno a norma degli articoli 13, 14 e 17 del Trattato che istituisce la Comunita'; b) applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 37 dell'Accordo, ai contingenti aperti alla Grecia ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 dell'Accordo, le percentuali d'aumento che essi hanno applicato tra loro fino alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo ed estendendono a tali contingenti le successive percentuali d'aumento che essi applicheranno in base al Trattato che istituisce la Comunita'; c) aprono, per i prodotti di cui all'art. 25, paragrafo 4, dei contingenti all'importazione pari almeno al 7,5 per cento dei contingenti aperti da ciascuno degli Stati membri per il 1960 nei confronti degli altri Stati membri. Le successive percentuali di aumento che gli Stati membri applicheranno a norma del Trattato che istituisce la Comunita' saranno estese ai contingenti cosi' aperti. Le regolamentazioni speciali applicate dagli Stati membri nei confronti degli altri Stati membri alle importazioni dei prodotti considerati saranno applicate alle importazioni provenienti dalla Grecia; d) estendono alla Grecia l'abolizione del contingentamento di un prodotto a seguito dell'applicazione dell'art. 33, paragrafo 4 del Trattato che istituisce la Comunita'; e) estendono alla Grecia le misure prese o da prendere in applicazione delle direttive della Commissione previste dall'art. 33, paragrafo 7 del Trattato che istituisce la Comunita', le quali determinano la procedura al ritmo di abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti; f) estendono alla Grecia. le misure di abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'esportazione come pure delle tasse e misure di effetto equivalente che essi adottano tra loro in applicazione degli articoli 16 e 34 del Trattato che istituisce la Comunita'. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano come anticipazione dell'armonizzazione delle politiche agricole della Comunita' e della Grecia. 3. - Qualora dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, sia accelerato il ritmo del disarmo tariffario e dei contingentamenti tra gli Stati membri, tale acceleramento e' esteso alla Grecia. Il Consiglio di Associazione stabilisce le modalita' di uno sforzo parallelo della Grecia. 4. - Se l'applicazione delle disposizioni dell'art. 14 dell'Accordo da parte della Grecia, e del presente Protocollo da parte degli Stati membri, e' suscettibile di condurre ad una diminuzione dei dazi da parte della Grecia per una percentuale superiore a quella raggiunta dagli Stati membri, la Grecia ha la facolta' di sospendere temporanea mente le proprie riduzioni tariffarie fino a quando sia riassorbita la differenza tra le percentuali di riduzioni raggiunte dall'una e dall'altra parte. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 7 Relativo ad alcuni dazi sospesi della tariffa doganale greca Le Parti Contraenti Hanno convenuto quanto segue: 1. - Per i prodotti sottoelencati le disposizioni degli articoli 12, 14, paragrafo 2 e 37, paragrafo 2 dell'Accordo di Associazione si applicano ai dazi iscritti nella tariffa doganale greca in vigore al 1 gennaio 1961: Voce della tariffa greca: | 01.02 A B C D | animali vivi 01.04 A B C | 02.01 A 1a, A 2a carni fresche o refrigerate 02.01 A 1b | carni congelate 02.01 A 2b | 10.01 A | frumento 2. - Nel caso in cui, in seguito alle trattative intraprese in conformita' all'articolo XXVIII, paragrafo 5 dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio per l'esame della tariffa greca entrata in vigore il 27 aprile 1960 intervenissero delle riduzioni, i dazi cosi' ridotti costituiranno i dazi di base sui quali la Grecia deve operare i disarmi tariffari previsti dallo Accordo di Associazione. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 8 Relativo all'apertura di alcuni contingenti tariffari da parte della Grecia Le Parti Contraenti Tenuto conto della particolare situazione della Grecia; Hanno convenuto quanto segue: La Comunita' non si oppone alla concessione da parte della Grecia dei contingenti tariffari di cui all'art. 21 dell'Accordo di Associazione, a condizione che: a) il valore totale di tali contingenti non superi annualmente il 10 per cento del valore delle importazioni greche provenienti dai paesi terzi nell'ultimo anno per il quale si disponga di statistiche, escluse le importazioni effettuate con le risorse considerate nel Protocollo relativo all'utilizzazione degli aiuti americani da parte della Grecia; b) per ogni prodotto il valore d'importazione previsto nell'ambito dei contingenti tariffari non superi un terzo del totale delle importazioni greche di tale prodotto nell'ultimo anno per il quale si disponga di statistiche. Nella percentuale del 10 per cento indicata sub a) debbono essere comprese le importazioni in provenienza da paesi terzi effettuate in franchigia dei dazi doganali, in virtu' di disposizioni speciali per lo sviluppo dell'economia greca o in virtu' di impegni contrattuali. La Grecia notifica al Consiglio di Associazione le misure che essa intende prendere in conformita' alle disposizioni del presente Protocollo. Alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 6 dell'Accordo il Consiglio di Associazione puo' decidere se le disposizioni del presente Protocollo debbano essere abolite o modificate. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 9 Relativo all'utilizzazione degli aiuti americani da parte della Grecia Le Parti Contraenti Desiderose di non ostacolare l'utilizzazione degli aiuti americani da parte della Grecia, Hanno convenuto quanto segue: 1. - Qualora le disposizioni dell'Accordo di Associazione ostacolino l'utilizzazione da parte della Grecia di risorse speciali d'assistenza messe a disposizione della economia greca sia direttamente dal Governo degli Stati Uniti d'America, sia per il tramite di un organismo da esso designato, la Grecia, previa notifica al Consiglio di Associazione, ha la facolta': a) di aprire contingenti tariffari, conformandosi all'art. 21, paragrafo 2 dell'Accordo, per l'importazione delle merci originarie degli Stati Uniti il cui acquisto e' finanziato con le risorse suddette; b) d'importare in franchigia le merci che sono oggetto di doni previsti dal titolo III della "Public Law 480"; c) di limitare le pubbliche gare ai soli fornitori di prodotti originari degli Stati Uniti, quando l'utilizzazione delle suddette risorse implica l'importazione di merci originarie degli Stati Uniti, e nel caso in cui disposizioni legislative o degli Stati Uniti rendano necessario il ricorso a pubblica gara. 2. - Alla fine del periodo transitorio previsto dallo art. 6 dell'Accordo, il Consiglio di Associazione puo' decidere se le disposizioni del presente Protocollo debbano essere abolite o modificate. Se nel frattempo intervengono modifiche nella natura delle risorse di cui al paragrafo 1 del presente Protocollo o nelle procedure per la loro utilizzazione, oppure se si presentano difficolta' per tale utilizzazione, il Consiglio di Associazione riesamina la situazione per prendere misure adeguate. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 10 Relativo alle modifiche da apportare alla tariffa doganale comune Le Parti Contraenti Hanno convenuto quanto segue: 1. - Sino alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 6 dell'Accordo di Associazione, e' richiesto il preventivo accordo del Consiglio di Associazione per qualsiasi modifica di ogni aliquota della Tariffa doganale comune che superi il 20 per cento nell'uno o nell'altro senso delle aliquote dei dazi ad valorem vigenti al 1 ottobre 1960 per i seguenti prodotti: tabacco uve secche olive colofonia essenza di trementina. 2. - Per quanto riguarda il tabacco, la procedura di cui sopra si applica anche ad ogni variazione superiore al 10% dei dazi specifici minimo e massimo. 3. - Durante il periodo transitorio previsto dallo art. 6 dell'Accordo e per i prodotti elencati al paragrafo 1, e' richiesto il preventivo accordo del Consiglio di Associazione per la sospensione totale o parziale della riscossione di dazi o per l'apertura di contingenti tariffari a favore di paesi terzi non associati alla Comunita', da parte di uno o piu' Stati membri, che superino annualmente per tutta la Comunita' i seguenti limiti: a) per il tabacco, il quantitativo di 22.000 tonnellate; b) per gli altri prodotti, il 15% del volume delle importazioni della Comunita' in provenienza da paesi terzi nell'ultimo anno per il quale si disponga di statistiche. Per quanto riguarda la colofonia e l'essenza di trementina, il Consiglio di Associazione autorizza la concessione di contingenti tariffari superiori ai quantitativi fissati nel comma precedente, se si verificano le condizioni stabilite dall'art. 25, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunita', tenuto conto dei quantitativi prodotti in Grecia ed esportabili verso la Comunita' alle normali condizioni di mercato. Alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 6 dell'Accordo, il Consiglio di Associazione puo' decidere se le disposizioni di questo paragrafo debbano essere mantenute o modificate. 4. - Nel caso in cui la Comunita'. apra contingenti tariffari per i cinque prodotti elencati al paragrafo 1, la Grecia non sara' trattata meno favorevolmente di un paese estraneo all'Accordo. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 11 Relativo al sistema di cauzioni applicato in Grecia all'importazione di talune merci Le Parti Contraenti Considerata la necessita' di assicurare la libera circolazione delle merci fra la Comunita' e la Grecia, Hanno convenuto quanto segue: 1. - La Grecia abolisce progressivamente le cauzioni che devono essere versate dagli importatori greci prima della importazione di alcune merci provenienti dagli Stati membri della Comunita'. 2. - Per la loro progressiva soppressione tali cauzioni sono assoggettate al regime previsto dagli articoli 14 e 15 dell'Accordo di Associazione. 3 - Le cauzioni la cui percentuale e' superiore al 140% del valore in dogana delle merci importate dagli Stati membri sono abbassate, dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, al livello del 140%. La loro soppressione avviene secondo il ritmo previsto al paragrafo precedente. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 12 Relativo agli articoli 12 e 37 dell'Accordo di Associazione Le Parti Contraenti Hanno convenuto quanto segue: Il sistema dei prelievi previsto nel quadro della politica agricola, comune costituisce un provvedimento di natura particolare a quest'ultima, che non potra' essere considerato come tassa di effetto equivalente ai dazi doganali ai sensi degli articoli 12 e 37 dell'Accordo di Associazione, qualora venga applicato da una delle due Parti. La Comunita' dichiara tuttavia che per ora il sistema dei prelievi non, e' previsto per i prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato III. Comunque, nel caso in cui venissero stabiliti dei prelievi anche per questi prodotti, la Grecia beneficera' di un sistema identico a quello che gli Stati membri applicheranno tra di loro. Tale regime resta in vigore fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'art. 35 o fino allo scadere dei periodi di due anni e di un anno previsti rispettivamente dai paragrafi 1 e 2 dell'art. 36. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 13 Relativo all'esportazione di taluni prodotti agricoli degli Stati membri della Comunita' verso la Grecia. Le Parti Contraenti Hanno convenuto quanto segue: 1. - La Grecia facilita, mediante misure adeguate e in tutta la misura del possibile, l'importazione di prodotti agricoli provenienti dalla Comunita'. 2. - A tal fine, in deroga alle disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 2 dell'Accordo di Associazione e fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'articolo 35, la Grecia applica ai prodotti che figurano nell'elenco allegato al presente Protocollo, e provenienti dagli Stati membri della Comunita', le norme per l'abolizione dei dazi doganali e dei contingenti all'importazione nonche' delle tasse e delle misure di effetto equivalente previste dagli articoli 15, 26 e 27 dell'Accordo. Tuttavia, i tassi delle quattro riduzioni di cui all'articolo 15, paragrafo I, sono i seguenti: per il prosciutto (voci ex 02.06 e ex 16.02) 10%, 10%, 10%, 10%; per i formaggi di tipo europeo (voce ex 04.04) 10%, 10% 10%, 5%; per il burro (voce n. 04.03) 10%, 10%, 5%, 5%. 3. - Il Consiglio di Associazione fissa il regime applicabile all'importazione dei summenzionati prodotti allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, qualora non sia intervenuta nel frattempo la decisione di cui all'articolo 35. In caso di mancata definizione di questo regime, la Grecia, allo scadere di tale periodo, e' libera di adottare tutte le misure che essa, ritiene opportune, a condizione che il regime applicabile agli scambi del prodotto in questione non sia meno favorevole di quello applicabile alle importazioni degli Stati che beneficiano del trattamento generale della nazione piu' favorita. 4. - Le misure che il Consiglio di Associazione decide di adottare in seguito all'esame annuale previsto dall'articolo 40 dell'Accordo, possono condurre ad una revisione dell'elenco allegato a questo Protocollo. 5. - La Grecia, di pari passo con la realizzazione dell'Accordo, si sforza di accrescere le possibilita' d'importazione sia per i prodotti che figurano nell'elenco allegato a questo Protocollo che per gli altri prodotti agricoli provenienti dalla Comunita', al fine di giungere ad uno sviluppo armonioso degli scambi agricoli. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. ELENCO PREVISTO DAL PARAGRAFO 2 DEL PROTOCOLLO N. 13 CONCERNENTE L'ESPORTAZIONE DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' VERSO LA GRECIA Parte di provvedimento in formato grafico PROTOCOLLO N. 14 Relativo alle esportazioni greche di vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (Mistelle) (voce n. 22.05 della nomenclatura di Bruxelles). Le parti contraenti, Consapevoli dei problemi particolari che presenta l'elaborazione della politica agricola comune nel settore dei vini nonche' dell'importanza delle esportazioni di tale prodotto per l'economia greca, Hanno convenuto quanto segue: 1. - La Repubblica federale di Germania apre a favore della Grecia. dei contingenti tariffari pari alle quantita' in appresso indicate con il dazio applicabile alle importazioni provenienti dagli Stati membri della Comunita': per i vini destinati al consumo diretto: 65.000 hl, per i vini destinati alla preparazione di vermut, alla fabbricazione di aceto, alla distillazione o al taglio: 100.000 hl. 2. - Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi applicano alle importazioni provenienti dalla Grecia il regime imposto alle importazioni in provenienza dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia. 3. - La Repubblica francese e la Repubblica italiana si dichiarano pronte ad aprire un contingente a favore della Grecia in seguito all'apertura di contingenti d'importazione agli altri membri della Comunita', previo esame del problema in seno al Consiglio di Associazione. 4. - La Repubblica francese applica alle importazioni di vini di moscato di Samos, accompagnati da certificato di origine, i dazi applicabili ai vini di liquore provenienti dagli Stati membri. 5. - Ogni qualvolta i contingenti esistenti nella Comunita' vengono ampliati, il Consiglio di Associazione fissa a favore della Grecia una quota di aumento corrispondente. Per quanto riguarda il contingente tariffario per i vini destinati alla preparazione di vermut, alla fabbricazione di aceto, alla distillazione o a taglio, ogni qualvolta la Repubblica federale di Germania aumenta i contingenti nei confronti degli Stati membri della (Comunita' per i vini destinati al consumo diretto, il Consiglio di Associazione fissa a favore della Grecia una quota di aumento corrispondente. 6. - Le disposizioni dei paragrafi precedenti restano in vigore fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'articolo 35 o fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno, previsti rispettiva mente dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36. Il presente Protocollo 6 allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 15 Relativo alle importazioni di tabacchi greggi e di cascami di tabacco (voce n. 24.01 della nomenclatura di Bruxelles) Le Parti Contraenti, Consapevoli dell'importanza delle esportazioni di tabacco per l'economia greca, Hanno convenuto quanto segue: 1. - Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, i dazi vigenti al 1 gennaio 1957 negli Stati membri della Comunita' saranno ridotti al 50% per quanto riguarda il tabacco greggio ed i cascami di tabacco. 2. - Al piu' tardi alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati membri procedono al primo allineamento delle rispettive tariffe nazionali relative al tabacco greggio ed ai cascami di tabacco sul livello della tariffa doganale comune, alle condizioni stabilite dall'articolo 23 del Trattato che istituisce la Comunita'. 3. - I dazi doganali sulle importazioni negli Stati membri in provenienza dalla Grecia verranno aboliti, per il tabacco, al piu' tardi il 31 dicembre 1967. Alla stessa data gli Stati membri applicano integralmente al tabacco greggio ed ai cascami di tabacco di tariffa doganale comune. 4. - Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati membri sul territorio dei quali il commercio dei tabacchi e' effettuato da un monopolio a carattere commerciale si impegnano a mantenere i loro acquisti annuali di tabacco greggio e di cascami di tabacco di origine greca al livello della media delle loro importazioni per le loro fabbricazioni degli anni 1957, 1958 e 1959. 5. - Fin tanto che alle organizzazioni nazionali per il tabacco non sara' sostituita una organizzazione comune, ove sia, constatato un aumento delle importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco di origine greca rispetto alla media delle importazioni degli anni 1957, 1958, 1959 negli Stati membri sul cui territorio il commercio dei tabacchi non e' effettuato da un monopolio a carattere commerciale, in conseguenza delle disposizioni tariffarie enunciate ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3, gli altri Stati membri si impegnano ad aumentare ogni anno i loro acquisti in proporzione equivalente rispetto alla media delle loro importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco di origine greca per le loro fabbricazioni negli anni 1957, 1958 e 1959. Nel primo anno di applicazione dell'Accordo, e a titolo provvisorio, in Monopolio francese dei tabacchi aumentera' del 10% i propri acquisti di tabacco greggio e di cascami di tabacco d'origine greca, rispetto alla media delle importazioni effettuate per le sue fabbricazioni in provenienza dalla Grecia negli anni 1957, 1958 e 1959. 6. - In deroga ai precedenti paragrafi 4 e 5 e per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, gli acquisti annuali di tabacco greggio e di cascami di tabacco d'origine. greca effettuati dal Monopolio italiano non possono essere inferiori al 60% delle sue importazioni di tabacco di tipo orientale; essi dovranno in ogni caso rappresentare un importo di almeno 2,8 milioni di dollari USA. Alla fine di detto periodo di cinque anni e a meno che il Consiglio di Associazione non abbia deciso diversamente, il Monopolio italiano puo' o accettare che continui a valere l'impegno previsto dal comma precedente oppure conformarsi ai paragrafo 5, comma 1 del presente Protocollo. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 16 Relativo alla politica agricola comune per il tabacco Le Parti contraenti, Consapevoli della importanza. del tutto particolare che riveste il tabacco per l'economia e le esportazioni della Grecia, Hanno convenuto quanto segue: 1. - Durante le prime due tappe del periodo transitorio previsto dal Trattato che istituisce la Comunita', la politica agricola comune per il tabacco non viene stabilita o modificata senza il parere conforme del Consiglio di Associazione. 2. - La Comunita' si sforza di definire tale politica durante le prime due tappe di cui al paragrafo 1. 3. - Qualora tale politica. venisse stabilita o modificata dopo la fine della seconda tappa del periodo transitorio previsto dal Trattato che istituisce la Comunita', essa sara' concepita, pur tenendo conto degli scopi definiti dall'articolo 39 di detto Trattato, in modo da non pregiudicare il mantenimento e lo sviluppo delle importazioni di tabacco proveniente dalla Grecia quali risultano dall'applicazione dell'Accordo di Associazione e del Protocollo concernente le importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco. 4. - Se la Grecia non e' in grado di armonizzare la sua politica con la politica agricola comune per il tabacco quale sara' concepita, la Grecia conserva sotto una forma appropriata un volume di importazioni nella Comunita' uguale a quello che essa avra' raggiunto in quel momento. La misura di aumento destinata ad assicurare lo sviluppo delle importazioni di tabacco -greco e' determinata dal Consiglio di Associazione. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 17 Relativo alla importazione di uve fresche (ex 08.04 della nomenclatura di Bruxelles) Le Parti contraenti, Al fine di promuovere il rapido incremento delle esportazioni greche di uve secche verso la Comunita', Hanno convenuto quanto segue: 1. - Alla data di entrata in vigore dell'Accordo di Associazione, i dazi sulle uve secche vigenti al 1 gennaio 1957 negli Stati membri della Comunita' saranno ridotti del 50%. 2. - Al piu' tardi alla data di entrata in vigore dell'Accordo gli Stati membri procederanno al primo allineamento delle rispettive tariffe nazionali relative alle uve secche al livello della tariffa doganale comune alle condizioni stabilite dall'articolo 23 del Trattato che istituisce la Comunita'. 3. - Al piu' tardi alla fine del sesto anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo sono soppressi, per quanto riguarda le uve secche, i dazi doganali relativi alle importazioni negli Stati membri. Alla stessa data gli Stati membri applicano integralmente la tariffa doganale comune per quanto riguarda le uve secche. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 18 Relativo all'esportazione verso la Comunita' di taluni prodotti agricoli della Grecia Le Parti contraenti, Consapevoli del fatto che l'esportazione di taluni prodotti agricoli e' di importanza vitale sia per alcuni Stati membri della Comunita' che per la Grecia, Considerando la necessita' di soddisfare per quanto possibile, nel quadro del Trattato che istituisce la Comunita' e dell'Accordo di Associazione con la Grecia, le esigenze delle economie degli Stati membri esportatori di tali prodotti agricoli e della Grecia; Convengono di disciplinare l'esportazione di tali prodotti agricoli dalla Grecia verso la Comunita' nel modo seguente: 1. Il presente Protocollo concerne i seguenti prodotti freschi: - agrumi - uve destinate al consumo diretto - pesche. 2. - La clausola di salvaguardia prevista dal paragrafo 3 del presente Protocollo puo' essere invocata soltanto se le esportazioni dalla Grecia verso la Comunita' per ciascuno dei prodotti elencati nel paragrafo 1 superano i quantitativi qui sotto indicati: a) subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione, - per gli agrumi. . . . . . . . . . . . . . . . 22.000 tonnellate - per le uve destinate al consumo diretto . . . 15.000 tonnellate - per le pesche . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 tonnellate b) a decorrere dal secondo e fino al quinto anno incluso: per ogni anno, il quantitativo accordato per l'anno precedente aumentato del 20%; c) a decorrere dal sesto anno e fino alla scadenza del presente Protocollo, il quantitativo accordato per l'anno precedente, aumentato di una percentuale da stabilire dal Consiglio di Associazione. Qualora, la Grecia incontri difficolta' reali per mantenere le sue esportazioni di agrumi verso i paesi terzi con i quali e' legata da accordi commerciali bilaterali, il Consiglio di Associazione esamina la possibilita' di aumentare i quantitativi sopra fissati. 3. - Quando le esportazioni della Grecia verso la Comunita' superino i limiti indicati nel paragrafo 2 e in quanto esse siano suscettibili di creare difficolta' reali per le esportazioni similari degli Stati membri, la Comunita', su richiesta di uno degli Stati membri e su proposta della Commissione, puo' adottare i provvedimenti necessari. La Grecia deve essere preventivamente consultata nel quadro del Consiglio di Associazione. 4. - Le disposizioni dei precedenti paragrafi restano in vigore fino a quando non sia realizzata l'armonizzazione della politica agricola comune della Comunita' e della politica agricola della Grecia relativamente ai prodotti elencati nel paragrafo 1 o fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno previsti rispettivamente dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36 dell'Accordo. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 19 Protocollo finanziario Le Parti contraenti, Sollecitate di favorire lo sviluppo accelerato dell'economia greca al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Associazione; Hanno convenuto quanto segue: 1. - Domande di finanziamento per progetti d'investimento che contribuiscano all'aumento della produttivita' dell'economia greca e che favoriscano la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Associazione, possono essere presentate dallo Stato e dalle imprese greche all'ente per la concessione di prestiti designato dalla Comunita'. 2. - I prestiti previsti dal paragrafo 1 possono raggiungere un ammontare globale di 125 milioni di dollari U.S.A. Tale ammontare potra' essere utilizzato nel corso dei cinque anni successivi alla entrata in vigore del presente Protocollo. 3. - a) L'esame per l'accettazione dei progetti e la concessione dei prestiti allo Stato e alle imprese greche si effettuano secondo le modalita', le condizioni e le procedure previste dallo Statuto della Banca Europea per gli investimenti per la concessione di prestiti; b) la durata del periodo di ammortamento di ciascun prestito e' stabilita in base alle caratteristiche economiche del progetto da finanziare; tale periodo puo' raggiungere un massimo di venticinque anni; c) i prestiti possono essere utilizzati per coprire le spese di importazione come pure le spese interne necessarie per la realizzazione dei progetti di investimenti approvati; d) la Grecia si impegna a mettere a disposizione dei debitori dell'ente incaricato di concedere i prestiti, le divise necessarie al rimborso, per capitale e interessi, dei prestiti da questo accordati per progetti da realizzarsi in Grecia. 4. - Il saggio degli interessi dei prestiti sara' identico a quello praticato dalla Banca Europea per gli investimenti all'atto della firma del contratto di prestito. Tuttavia, tenuto conto della precedenza che il programma di investimenti della Grecia attribuisce agli investimenti con redditivita' diffusa e differita, specialmente nei settori della bonifica fondiaria, nel settore stradale e in quello dell'energia, i prestiti potranno beneficiare, fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare globale indicato nel paragrafo 2, di un abbuono di interessi del 3 per cento, se la natura del progetto presentata per il finanziamento lo richieda. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. PROTOCOLLO N. 20 Relativo al regime degli scambi fra la Grecia e i Paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' Le Parti contraenti, Considerando gli stretti vincoli economici esistenti tra la Comunita' ed i paesi e territori d'oltremare ad essa associati, Riconoscendo che l'ammissione dei prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare al beneficio del regime stabilito dal Trattato che istituisce la Comunita' puo' sollevare problemi per quanto riguarda la circolazione di tali prodotti all'interno dell'unione doganale istituita tra la Comunita' e la Grecia, Desiderose di favorire lo sviluppo degli scambi fra la Grecia e i paesi e territori d'oltremare, Hanno convenuto di regolare al piu' presto possibile la questione degli scambi indiretti tra la Grecia ed i paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' e di proporre alle autorita' competenti di tali paesi e territori dei negoziati con le autorita' greche al fine di regolare di comune accordo gli scambi diretti fra essi e la Grecia previa consultazione della Comunita'. Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Atto finale
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