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LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1546

Current text a fecha 2017-05-31

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero ai sensi del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 710, percepisce: a) lo stipendio previsto per l'interno in relazione al coefficiente, attributo salvo che per tale stipendio sia diversamente disposto; b) l'assegno di sede, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni, tranne che per tale assegno sia diversamente disposto.