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LEGGE 22 novembre 1962, n. 1706

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le norme di cui alle legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e rispettivamente di cui all'art. 3 della legge 27 maggio 1939, n. 355, si osservano quando nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici valore alcuno agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro e indipendentemente dall'indicazione del prezzo contrattuale e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954.