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LEGGE 20 dicembre 1962, n. 1749

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il coefficiente di stipendio iniziale previsto per gli applicati di segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica, per gli aiutanti tecnici degli istituti e delle scuole d'istruzione classica, scientifica e magistrale, per i magazzinieri delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e elevato, dal 1 luglio 1962, da 157 a 173.