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LEGGE 20 dicembre 1962, n. 1750

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. All'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, è aggiunto il seguente comma: "Qualora il richiedente non fruisca di cessione del quinto dello stipendio o salario contratto con gli Enti di cui al comma precedente, i prestiti di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere concessi anche in misura doppia". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO