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LEGGE 6 gennaio 1963, n. 13

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1233, integrato dal seguente comma aggiuntivo. "Il personale femminile non è ammesso nelle assunzioni di cui al precedente n. 1".