La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli insegnanti elementari non di ruolo residenti nei Comuni dell'attuale provincia di Gorizia con iscrizione anagrafica al 1 gennaio 1948, che abbiano conseguito il diploma di abilitazione magistrale negli anni dal 1940 al 1943 oppure, se ex combattenti, reduci e assimilati, dal 1937 al 1947, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nelle scuole elementari statali riportando una qualifica non inferiore a "buono" sono iscritti, su domanda, in un quadro speciale che sarà tenuto presso il Provveditorato agli studi.