← Current text · History

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 126

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È vietato adibire alla riproduzione bovini maschi non iscritti nei libri genealogici di cui al successivo articolo e per i quali non sia stato rilasciato l'attestato di abilitazione di cui al successivo articolo 3.