DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1963, n. 858
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 108
Art. 108. Obblighi del delegato Il delegato governativo non e' tenuto a prestare cauzione, non risponde del non riscosso come riscosso e non e' obbligato alle anticipazioni previste dall'art. 70. Entro il quinto giorno di ciascun mese il delegato governativo deve versare al ricevitore provinciale e agli enti indicati dal secondo comma dell'art. 64, nella rispettiva competenza, l'importo delle entrate riscosse nel mese precedente, allegando la distinta delle riscossioni e dei pagamenti fatti. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 109
Art. 109. Rendiconto della gestione Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione dalle sue funzioni, se questa avvenga prima, il delegato governativo rende il conto giudiziale della sua gestione per la parte erariale, a norma degli articoli 610 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Agli adempimenti previsti dall'art. 618 del regolamento stesso provvedono l'intendente di finanza e il Ministero delle finanze. Entro il 31 marzo di ciascun anno il delegato governativo rende agli altri enti interessati il conto della gestione per la parte che li riguarda. Il discarico delle quote inesigibili e' regolato a norma dell'art. 97. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 110
Art. 110. Cessazione dalle funzioni Il delegato governativo cessa dalle sue funzioni con il conferimento dell'esattoria, ma puo' essere in qualsiasi momento, previo parere dell'intendente di finanza, revocato dal prefetto, che provvede alla sua sostituzione. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 111
Art. 111. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 112
Art. 112. Rate scadute durante la gestione del delegato e la vacanza dell'esattoria L'intendente di finanza consegna al nuovo esattore gli elenchi relativi alle rate di tributi scadute e non riscosse durante la gestione del delegato governativo o durante la vacanza dell'esattoria. Il nuovo esattore provvede alla riscossione in tre rate uguali, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, in coincidenza con la scadenza delle tre rate successive alla consegna degli elenchi. Egli deve inoltre procedere contro il delegato governativo nelle forme stabilite dal [testo unico 29 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1958-01-29;645) per le entrate riscosse e non versate e per quelle non giustificate come inesigibili. Per la riscossione delle entrate di cui ai commi precedenti l'esattore ha diritto all'aggio nella misura stabilita dall'atto di conferimento dell'esattoria. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 113
Art. 113. Residui di gestione dell'esattore decaduto Alla riscossione dei residui di gestione, quando l'esattore decaduto abbia lasciato debiti, si provvede secondo le norme degli articoli seguenti. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 114
Art. 114. Formazione degli elenchi Il prefetto invita il ricevitore provinciale e gli enti interessati a procedere alla compilazione degli elenchi dei residui (la affidare per la riscossione al delegato governativo o il nuovo esattore. Gli elenchi dei residui sono sottoposti al visto di regolarita' dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico dell'esattore decaduto e sono anticipate dal ricevitore provinciale a favore del quale il prefetto, ove non riscontri negligenza negli adempimenti prescritti, dispone il recupero sulle prime riscossioni dei residui e la ripartizione detta parte di spese eventualmente non recuperate fra tutti i creditori, compreso lo stesso ricevitore, in proporzione dei rispettivi crediti. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 115
Art. 115. Riscossione, deposito e riparto dei residui Il delegato governativo o il nuovo esattore provvede alla riscossione dei residui risultati dagli elenchi e versa l'importo riscosso in ciascun mese, entro il quinto giorno del mese successivo, al ricevitore provinciale, che lo versa a sua volta, entro cinque giorni, alla Cassa depositi e prestiti. Le somme versate alla Cassa depositi e prestiti sono ripartite a norma dell'art. 68. Tuttavia se il ricavato della vendita della cauzione dell'esattore decaduto non e' sufficiente al pagamento dei crediti del ricevitore, del comune e degli altri enti interessati le somme stesse, eccettuate quelle relative a tributi per i quali l'esattore abbia provveduto al versamento in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, sono assegnate al ricevitore, al comune e agli altri enti interessati secondo la rispettiva spettanza. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 116
Art. 116. Rendiconto e discarico Le domande di discarico delle quote non riscosse per inesigibilita' devono essere presentate dal delegato governativo o dal nuovo esattore nel termine di dodici mesi dalla data di consegna degli elenchi dei residui. Nei tre mesi successivi alla scadenza del termine fissato dal comma precedente il delegato governativo o il nuovo esattore rende al ricevitore provinciale, al comune ed agli altri enti impositori il rendiconto della gestione dei residui. Se il delegato governativo cessa dalle funzioni prima della scadenza del termine stabilito dal primo comma le domande di discarico devono essere presentate insieme con il rendiconto entro il termine di tre mesi. Il delegato governativo consegna al nuovo esattore gli elenchi dei residui non ancora riscossi e gli atti e documenti relativi alle procedure in corso. Di tale consegna e' redatto processo verbale sottoscritto dall'intendente di finanza o da un suo delegato. Il ricevitore provinciale e gli enti impositori possono promuovere l'espropriazione della cauzione del nuovo esattore, a norma degli articoli 66 e seguenti, per il recupero dei crediti risultanti dal rendiconto e delle quote non ammesse a discarico ovvero, in caso di mancata presentazione del rendiconto, per la differenza tra l'ammontare dei residui e quello delle somme versate. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 117
Art. 117. Attribuzioni Il ricevitore provinciale riscuote dagli esattori della circoscrizione, provinciale le somme dagli stessi dovute a qualsiasi titolo allo Stato, alla regione, alla provincia e agli enti autorizzati per legge a servirsi della sua opera. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 118
Art. 118. Conferimento e gestione della ricevitoria Salvo il disposto degli articoli seguenti, per il conferimento e per la gestione delle ricevitorie provinciali si applicano le disposizioni relative al conferimento ed alla gestione delle esattorie, intendendosi sostituiti al comune, al consiglio ed alla giunta municipale, al sindaco rispettivamente la provincia, il consiglio e la giunta provinciale, il presidente della giunta provinciale. Le facolta' attribuite al prefetto per le esattorie sono esercitate dal Ministro per le finanze. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 119
Art. 119. Incompatibilita' con la funzione di ricevitore Nei confronti del ricevitore provinciale si applica l'art. 18 escluso il terzo comma. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 120
Art. 120. Formalita' relative all'esperimento dell'asta La giunta provinciale adotta le deliberazioni previste dall'art. 21 entro il 31 maggio dell'ultimo anno del decennio. Entro il 1 luglio l'avviso d'asta e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia, in quelli delle province contermini e nella Gazzetta Ufficiale ed e' affisso nell'albo pretorio dei relativi comuni capoluoghi delle province stesse. L'asta e' presieduta dal prefetto o da un suo delegato, assistito, con funzioni di segretario, dal segretario della provincia. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 121
Art. 121. Consegna dei riassunti dei ruoli Entro dieci giorni dalla pubblicazione dei ruoli l'intendente di finanza ne trasmette il riassunto al ricevitore provinciale, che ne rilascia ricevuta. Nel riassunto e' indicato, distintamente per comune, per imposta e per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 122
Art. 122. Obbligo del non riscosso come riscosso La consegna del riassunto costituisce il ricevitore debitore dell'intero ammontare dei ruoli ai sensi dell'art. 63. La vendita della cauzione dell'esattore non solleva il ricevitore provinciale dall'obbligo del non riscosso come riscosso. L'obbligo permane anche per la prima rata in scadenza dopo la vacanza dell'esattoria determinata dalla decadenza dell'esattore o da qualsiasi altra causa, ma rimane sospeso per le rate successive e per le esattorie affidate al delegato governativo durante, la cui gestione il ricevitore versa soltanto le somme da costoro riscosse e pagate. In seguito alla comunicazione della nomina del nuovo esattore, l'obbligo del non riscosso come riscosso si applica anche alle somme scadute e non pagate durante la vacanza dell'esattoria e la gestione del delegato governativo. Tali somme, dedotti gli importi che siano stati anticipati in virtu' del presente articolo, sono versate dal ricevitore nelle tre rate previste dall'art. 112. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 123
Art. 123. Comunicazione all'esattore della cartella dei pagamenti Il ricevitore provinciale, almeno nove giorni prima della scadenza di ciascuna rata, comunica con lettera raccomandata agli esattori, distintamente per ogni ruolo, l'ammontare delle somme da versare ai sensi del primo comma dell'art. 61, numeri 1) e 2). La mancanza o l'inesattezza di tale comunicazione non dispensa gli esattori dall'obbligo di effettuare il versamento delle somme dovute alle scadenze stabilite e dal pagamento dell'indennita' di mora in caso di ritardo. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 124
Art. 124. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6))
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 125
Art. 125. Versamenti e indennita' di mora Nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini fissati dall'art. 64 il ricevitore provinciale versa l'importo delle entrate di spettanza dello Stato e degli altri enti creditori ai rispettivi uffici di tesoreria. In caso di ritardo e' dovuta l'indennita' di mora a norma dell'art. 65. Ai fini del versamento delle entrate provinciali le quietanze dei pagamenti fatti dal ricevitore a norma degli articoli 70, 71 e 72, e i buoni di discarico sono accettati come denaro contante. L'ammontare dei buoni di discarico per tributi erariali versati dall'esattore e' rimborsato dall'intendente di finanza al ricevitore con apposito mandato. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 126
Art. 126. Assunzione del servizio di tesoreria provinciale Il ricevitore, su richiesta dell'amministrazione provinciale, e' obbligato a disimpegnare il servizio di tesoreria provinciale con l'osservanza di tutte le norme relative al servizio stesso. Si applicano le disposizioni dell'art. 73. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 127
Art. 127. Rendiconto Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione delle sue funzioni, se questa avvenga prima, il ricevitore provinciale rende il conto giudiziale della sua gestione per la parte erariale, a norma degli articoli 610 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Agli adempimenti previsti dall'art. 618 di detto regolamento provvedono l'intendenza di finanza e il Ministero delle finanze. Entro il 31 marzo di ciascun anno il ricevitore provinciale rende agli altri enti interessati il conto della sua gestione per la parte che li riguarda. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 128
Art. 128. Espropriazione e svincolo della cauzione Per l'espropriazione della cauzione e dei beni extracauzionali del ricevitore provinciale si applicano le norme degli articoli 66 e seguenti. L'ordinanza di vendita e' emessa dal Ministro per le finanze e l'esecuzione e' curata dall'intendente di finanza. La cauzione del ricevitore provinciale, dopo l'approvazione dei conti, e' svincolata con decreto del Ministro per le finanze, previa deliberazione del consiglio provinciale e nulla osta dell'intendente di finanza e degli enti interessati. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 129
Art. 129. Rimborso delle quote inesigibili Escussi la cauzione e tutti gli altri beni dell'esattore, il ricevitore provinciale, ove non sia riuscito a recuperare in tutto o in parte i crediti per i quali ha agito, ha diritto ad ottenere dagli enti interessati all'azione esecutiva il rimborso delle somme non riscosse. Si applicano le disposizioni degli articoli 82 e seguenti. Tuttavia il termine per l'esperimento delle procedure sulla cauzione, decorre dal giorno in cui si e' verificata la morosita' dell'esattore ed il termine per l'esecuzione sugli altri beni decorre dal giorno in cui e' stata ultimata la vendita della cauzione. Il ricevitore decade dal diritto al rimborso se nel termine di cinque giorni dalla data in cui si e' verificata la morosita' dell'esattore non ne abbia data notizia al prefetto per i provvedimenti di cui all'art. 66. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 130
Art. 130. Collettore L'esattore ed il ricevitore possono farsi coadiuvare nell'esercizio delle loro funzioni, sotto la propria responsabilita', da uno o piu' collettori. La nomina di un collettore e' obbligatoria per le esattorie e le ricevitorie gestite da persone giuridiche. Il collettore rappresenta l'esattore o il ricevitore in tutte le funzioni e gli atti inerenti ai servizi di esattoria, ricevitoria e per le operazioni di pertinenza del servizio di tesoreria. Nei rapporti con gli enti interessati il potere di rappresentanza deve risultare espressamente dalla patente. Il collettore inoltre puo' rappresentare l'esattore nei giudizi avanti il pretore, anche se non e' munito di apposita procura. Possono essere collettori soltanto gli iscritti nell'albo dei collettori, sempreche' non sussista alcuna delle cause di incompatibilita' indicate dall'art. 18. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 131
Art. 131. Nomina e patente del collettore Il collettore e' abilitato all'esercizio delle sue funzioni con apposita patente, rilasciata dall'esattore o dal ricevitore 1 vistata rispettivamente dall'intendente di finanza o dal Ministro per le finanze. L'esattore deve dare notizia della nomina del collettore all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, al ricevitore provinciale, al sindaco e al prefetto. Analoga notizia deve essere data dal ricevitore al presidente della giunta provinciale e agli esattori della provincia. Una copia della patente e' conservata dall'intendente di finanza o dal Ministro per le finanze fra gli atti d'ufficio ad altra copia, autenticata dall'intendente di finanza, e' affissa nei locali della ricevitoria o dell'esattoria destinati al pubblico. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 132
Art. 132. Cessazione e revoca del collettore Il collettore cessa dalle sue funzioni per cessazione del ricevitore o dell'esattore, per scadenza del termine e per revoca della patente disposta dall'esattore o dall'intendente di finanza. Della revoca deve essere data notizia agli organi indicati dal secondo comma dell'articolo precedente. La revoca del collettore esattoriale deve inoltre essere resa nota al pubblico mediante affissione di apposito avviso in tutti i comuni della circoscrizione esattoriale. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 133
Art. 133. Personale esattoriale addetto ai servizi di sportello Per i servizi di sportello l'esattore puo' avvalersi di personale espressamente autorizzato al rilascio ed alla sottoscrizione di quietanze. Nelle esattorie con carico fino a cinquanta milioni il personale munito dell'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere incaricato delle funzioni proprie del collettore, esclusa la rappresentanza nei rapporti con gli enti interessati. (4) Per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del primo comma degli articoli 131 e 132. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La [L. 21 dicembre 1984, n. 867](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-21;867) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il limite di lire cinquanta milioni previsto nel [secondo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858~art133-com2), e' elevato a lire duecentocinquanta milioni." ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 134
Art. 134. Nomina e revoca degli ufficiali esattoriali Gli ufficiali esattoriali sono nominati dall'esattore fra le persone munite della speciale abilitazione prevista dalla [legge 11 gennaio 1951, n. 56](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-01-11;56) e sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal procuratore della Repubblica, il quale appone il proprio visto sull'atto di nomina conservandone copia. L'esattore comunica la nomina all'ufficio distrettuale delle imposte dirette ed al sindaco e consegna il relativo atto di nomina all'ufficiale esattoriale, che nell'esercizio delle sue funzioni e' tenuto ad esibirlo quando ne sia richiesto. La nomina dell'ufficiale esattoriale puo' essere revocata dall'esattore in ogni tempo. Il procuratore della Repubblica puo' revocare la sua autorizzazione con provvedimento motivato. La cessazione dell'ufficiale esattoriale dalle sue funzioni deve essere comunicata agli organi indicati dal secondo comma ed essere resa nota al pubblico mediante affissione di apposito avviso in tutti i comuni della circoscrizione esattoriale. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 135
Art. 135. Funzioni degli ufficiali esattoriali L'ufficiale esattoriale esercita le sue funzioni nell'ambito della circoscrizione dell'esattoria, alle dipendenze dell'esattore e sotto la sorveglianza dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e del sindaco, e non puo' farsi rappresentare ne' sostituire. Gli ufficiali esattoriali, nei limiti di tempo fissati dall'[articolo 218 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1958-01-29;645~art218), possono prestare la loro opera, anche per la riscossione dei crediti dei precedenti esattori, compatibilmente, a giudizio dell'esattore in carica, con le esigenze del servizio. La disposizione del terzo comma dell'articolo 130 si applica anche agli ufficiali esattoriali. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 136
Art. 136. Registro cronologico e bollettario L'ufficiale esattoriale deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello stabilito dal Ministro per le finanze, da tenersi nelle forme e con le modalita' stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario. Il registro, prima di essere messo in uso, e' numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette e vidimato dall'ufficio stesso non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali esattoriali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni, a cura dell'esattore, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette. L'ufficiale esattoriale, per ogni pagamento ricevuto ai sensi dell'[art. 204 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1958-01-29;645~art204), deve rilasciare quietanza distaccata da apposito bollettario e comunicarne gli estremi all'esattore. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 137
Art. 137. Messi notificatori L'esattore, per la sola notifica delle cartelle dei pagamenti e degli avvisi di mora, puo' nominare uno o piu' messi notificatori. Si applicano ai messi notificatori le disposizioni degli articoli 131 e 132 e dei commi primo e secondo dell'art. 135. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 138
Art. 138. Elenchi del personale Presso ciascuna intendenza di finanza sono tenuti, a cura di apposita commissione, gli elenchi del personale delle varie categorie, occupato e disoccupato. La commissione, nominata dall'intendente di finanza, e' composta di un funzionario dell'intendenza di finanza, che la presiede, di un rappresentante degli esattori e di un rappresentante del personale. L'iscrizione nell'elenco del personale disoccupato avviene a richiesta degli interessati. L'elenco del personale disoccupato e le relative variazioni sono comunicati dall'intendente di finanza all'ufficio provinciale di collocamento. Per l'assunzione di nuovo personale, ad esclusione dei collettori dirigenti e dei cassieri, i ricevitori e gli esattori devono rivolgersi all'ufficio di collocamento e scegliere fra gli iscritti nell'elenco del personale disoccupato. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 139
Art. 139. Fondo di previdenza Il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dipendente dalle esattorie e dalle ricevitorie e' regolato dalle disposizioni di legge concernenti l'apposito Fondo di previdenza istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e dai contratti di lavoro. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 140
Art. 140. Mantenimento in servizio del personale Il personale, che alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria o ricevitoria risulti iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio senza soluzione di continuita'. La disposizione del comma precedente non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano compiuto cinquantacinque anni di eta' se donne e sessanta anni di eta' se uomini ed abbiano maturato il diritto alla pensione. I dipendenti che, pur avendo raggiunto i suddetti limiti di eta', non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione saranno mantenuti in servizio sino a quando lo maturino, ma non oltre i cinque anni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai collettori dirigenti. In caso di conferma il personale che risulta iscritto da almeno due anni al Fondo di previdenza non puo' essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento del diritto a pensione ai sensi degli [articoli 21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art21) e [58 della legge 2 aprile 1958, n. 377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art58), ovvero per riduzione del carico dell'esattoria superiore al 25 per cento rispetto al carico del primo anno di gestione. Negli altri casi non riferibili a casi singoli il licenziamento, per fondati motivi, di una quota del personale sara' stabilito di intesa tra le rappresentanze di categoria. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 141
Art. 141. Segreto d'ufficio E' considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante la riscossione, data senza ordine del giudice, all'infuori dei casi previsti dalla legge, dagli agenti della riscossione e dal personale delle esattorie e delle ricevitorie a persone estranee all'amministrazione degli enti impositori e diverse dai contribuenti e dai loro rappresentanti. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 142
Art. 142. Irregolare imputazione dei pagamenti e riscossione di somme non dovute L'agente della riscossione che imputa i pagamenti ricevuti nell'esercizio delle sue funzioni a suoi crediti privati o li imputa a indennita' di mora, diritti e spese in difformita' dalle disposizioni del [terzo comma dell'art. 195 del testo unico 19 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1958-01-19;645~art195-com3), ovvero riscuote piu' di quanto e' dovuto, e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla pena pecuniaria in misura fino al decuplo della somma irregolarmente imputata o riscossa. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 143
Art. 143. Mancata esecuzione di sgravi per indebito L'agente della riscossione che senza giustificato motivo non esegue in tutto o in parte gli sgravi per indebito ovvero non versa entro il termine prescritto all'ente impositore l'ammontare degli sgravi non potuti eseguire e' soggetto a pena pecuniaria in misura dal doppio al decuplo della somma non rimborsata o noti versata. In caso di semplice ritardo si applica l'art. 147. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 144
Art. 144. Riscossione di somme rimborsate per inesigibilita' o comprese nella domanda L'agente della riscossione che, avendo riscosso somme comprese in domande di rimborso per inesigibilita' o gia' rimborsate, non provvede in tutto o in parte alla comunicazione o al versamento prescritti dall'art. 95, e' soggetto per il solo fatto dell'omessa comunicazione o dell'omesso versamento alla pena pecuniaria in misura pari alle somme riscosse, indipendentemente dalla azione penale per eventuali reati nei quali sta incorso. In caso di semplice ritardo si applica l'art. 147. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 145
Art. 145. Atti compiuti da personale non abilitato L'agente della riscossione che abbia fatto eseguite notificazioni o atti esecutivi a ufficiali esattoriali o messi notificatori non abilitati o non autorizzati e' soggetto alla pena pecuniaria da lire mille a lire cinquemila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti. Alla stessa pena soggiace l'ufficiale esattoriale o il messo notificatore che abbia fatto eseguire la consegna di atti da persone estranee. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 146
Art. 146. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 147
Art. 147. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 148
Art. 148. Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico L'ufficiale esattoriale che non tiene il registro cronologico negli atti e dei processi verbali ovvero non lo sottopone alla numerazione ed alla vidimazione prescritte dal secondo comma dell'art. 136 e' soggetto alla pena pecuniaria da lire cento a lire duemila. Per l'omessa annotazione di un atto o di un processo verbale nel registro o per ogni altra irregolarita' nella tenuta del registro stesso si applica la pena pecuniaria da lire mille a lire duemila. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 149
Art. 149. Falsita' nelle relazioni di notifica L'ufficiale esattoriale o il messo notificatore sottoposto a procedimento penale per aver attestato il falso nelle relazioni di notifica e' immediatamente sospeso dall'impiego e dall'abilitazione in attesa della definizione del procedimento stesso. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 150
Art. 150. Applicazione delle pene pecuniarie La procedura di applicazione delle pene pecuniarie, anche per le infrazioni relative ad entrate di enti diversi dallo Stato, e' regolata dalla [legge 7 gennaio 1929, n. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4). L'importo delle pene riscosse e' devoluto in ogni caso allo Stato. Il ricorso in via gerarchica al Ministro per le finanze e' ammesso soltanto se l'importo della pena pecuniaria applicata non e' inferiore a lire venticinquemila. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 151
Art. 151. Inadempienza del comune o della provincia Se il comune o la provincia trascurano di esercitare ed esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dal presente testo unico, provvedono, per il comune il prefetto e per la provincia il Ministro per le finanze, sentito il prefetto e l'intendente di finanza. Le spese sono a carico del comune o della provincia inadempiente. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 152
Art. 152. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 153
Art. 153. Definitivita' dei provvedimenti del prefetto e dell'intendente Salvi i casi per i quali sia espressamente dichiarato ammissibile il ricorso gerarchico, i provvedimenti del prefetto e dell'intendente di finanza, previsti dal presente testo unico, sono definitivi. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 154
Art. 154. Definizione di controversie in via amministrativa La definizione in via amministrativa di tutte le controversie tra gli agenti della riscossione e gli enti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente testo unico, che possono insorgere in pendenza del rapporto di gestione dell'esattoria e della ricevitoria provinciale e comunque finche' durino i privilegi fiscali, e' devoluta all'intendente di finanza. Le controversie sono introdotte mediante motivata istanza presentata da una delle parti al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, il quale, dopo averla comunicata alle altre parti ed istruita, la trasmette all'intendente di finanza per la pronuncia. Contro la decisione dell'intendente di finanza e' ammesso, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica di essa, ricorso al Ministro per le finanze. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 155
Art. 155. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 156
Art. 156. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 157
Art. 157. Disposizioni fiscali Gli atti e i verbali delle aste per il conferimento delle esattorie e delle ricevitorie, i contralti di esattoria e di ricevitoria e gli atti di prestazione delle relative cauzioni sono registrati gratuitamente e sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli atti e le copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate patrimoniali a favore di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera degli esattori e dei ricevitori, quando siano applicabili le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 158
Art. 158. Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili Sono abrogate tutte le disposizioni legislative o regolamentari contrarie alle norme del presente testo unico o con case incompatibili. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico - art. 159
Art. 159. Conferma degli esattori in carica Gli esattori che intendono avvalersi per il decennio 1964-1973 della facolta' prevista dall'articolo 36, debbono presentare domanda al prefetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. Ai fini dell'applicazione del sesto e settimo comma dello stesso articolo 36, i dati da prendersi in considerazione sono quelli relativi agli anni 1951 e 1961. Per i primi cinque anni del decennio 1964-1973, l'aggio da attribuire in sede di conferma non puo' superare l'8 per cento. L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio e' ridotto del 5 per cento. L'aggio risultante non potra', comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento, ne' superiore, nel massimo, al 7,50 per cento. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 160
Art. 160. Operazioni sulle domande di conferma Scaduto il termine previsto dall'articolo precedente il prefetto sottopone immediatamente la domanda di conferma ai consigli comunali espressamente da lui convocati. Se il parere previsto dall'articolo 36 non e' espresso entro il termine di trenta giorni, si considera che il comune si sia espresso favorevolmente. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico - art. 161
Art. 161. Conferimento delle esattorie per asta pubblica e d'ufficio Le esattorie per le quali non e' chiesta la conferma o se chiesta non e' stata accordata o se accordata non e' stata accettata, sono collocate per asta pubblica. Nello stesso termine fissato dall'articolo precedente per il parere sulle domande di conferma, i consigli comunali deliberano sulle condizioni per l'asta. Gli avvisi d'asta sono pubblicati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente testo unico ed i termini stabiliti per il primo e il secondo esperimento sono ridotti alla meta. Comunque, le operazioni d'asta debbono essere ultimate entro il 15 novembre 1963. L'aggio base per l'asta non puo' essere fissato in misura superiore all'8 per cento e l'aggio di aggiudicazione che superi il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio e' ridotto del 5 per cento. L'aggio risultante non potra', comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento ne' superiore, nel massimo, al 7,50 per cento. Gli stessi criteri si applicano alle esattorie conferite di ufficio per il decennio 1964-1973. Le esattorie non potute collocare entro il 15 novembre 1963, sono conferite di ufficio dal prefetto e quelle non potute collocare neanche di ufficio sono, dal prefetto medesimo e nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette consorziate alla esattoria o consorzio viciniore atte stesse condizioni previste per l'esattoria del comune o consorzio a cui sono aggregate. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 162
Art. 162. Conferimento delle ricevitorie provinciali Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai ricevitori provinciali fatta esclusione di quelle concernenti l'amento dell'aggio in sede di conferma. Il provvedimento e' emesso dal Ministro per le finanze sentiti il predetto, l'intendente di finanza e l'amministrazione provinciale. ((6)) Visto: il Presidente del Consiglio FANFANI Visto: il Ministro per le finanze TRABUCCHI ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).
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