DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1963, n. 858

Type DPR
Publication 1963-05-15
Ultimo aggiornamento 1988-03-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 51. Stipulazione del contratto Ricevuta la comunicazione prevista dall'art. 46 il sindaco invita l'esattore a procedere alla stipulazione del contratto esattoriale. Nel contratto sono indicate la durata della gestione, la misura dell'aggio e la cauzione prestata ed e' dichiarato espressamente l'obbligo dell'esattore di pagare le spese relative alla procedura di conferimento dell'esattoria, alla prestazione della cauzione ed alla stipulazione del contratto. Deve in ogni caso farsi espresso riferimento al presente testo unico ed a tutte le leggi e regolamenti relativi ed imposte dirette o indirette che sono o possono essere affidate in riscossione agli esattori. Al contratto e' allegato, ove esista, il capitolato per la gestione della esattoria, che ne forma parte integrante. Copia del contratto, con gli estremi dell'approvazione prefettizia, e' trasmessa a cura del sindaco all'esattore, all'amministrazione provinciale, all'intendente di finanza ed al ricevitore provinciale. L'esattore e' dichiarato decaduto se il contratto non e' stipulato per causa a lui imputabile. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 46. (2) ((6))

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 52

Art. 52. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 53

Art. 53. Cessione dell'esattoria La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18. Il sindaco invita il cessionario a stipulare il contratto di esattoria per il restante periodo del decennio esattoriale alle stesse condizioni del precedente contratto ed a prestare la cauzione, a meno che quella gia' prestata non venga vincolata a garanzia della gestione del cessionario. La cessione ha effetto dalla data di stipulazione del contratto di esattoria. Il cessionario risponde di tutti i debiti derivanti dalla gestione del cedente, anche se accertati dopo la stipulazione del contratto, fatta esclusione per le pene pecuniarie inflitte per violazioni non ancora accertate alla data della stipulazione stessa. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 54

Art. 54. Eredi dell'esattore L'erede dell'esattore, se non ricorra alcuna delle cause di esclusione o incompatibilita' previste dagli articoli 8 e 18, e' obbligato a continuare la gestione dell'esattoria alle stesse condizioni fino al termine dell'anno in corso o del successivo, secondo che la morte sia avvenuta nel primo o nel secondo semestre dell'anno. Se vi siano piu' eredi, essi devono con atto pubblico designarne uno per la continuazione della gestione. In caso di mancata designazione si provvede a norma dell'art 101. All'erede o al coerede designato e' rilasciata la patente a norma dell'art. 55. L'erede o il coerede designato col consenso degli altri coeredi o, in caso di dissenso, per conto proprio, puo' chiedere al prefetto, entro due mesi dalla morte dell'esattore, di subentrare nel contratto esattoriale, purche' sia iscritto nell'albo degli esattori o consegna l'iscrizione alla prima sessione di esami. Il prefetto provvede sulla domanda, previo parere dell'intendente di finanza e del comune, con decreto da notificarsi a cura del sindaco. Si applica nei confronti dell'erede subentrato la disposizione del terzo comma dell'art. 53. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 55

Art. 55. Patente dell'esattore Il prefetto rilascia all'esattore apposita patente che attesta tale sua qualita' e lo abilita espressamente all'esercizio delle funzioni inerenti alla riscossione. La patente e' rilasciata in via provvisoria se il prefetto ritenga necessario, per il funzionamento dell'esattoria, autorizzare l'esattore a procedere alla riscossione anche prima della stipulazione del contratto, purche' sia stata prestata la cauzione. Rilasciata la patente, il sindaco rende noti al pubblico mediante affissione di appositi avvisi, le generalita' dell'esattore, la sede dell'esattoria e gli altri eventuali recapiti dell'esattore e l'orario d'ufficio. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 56

Art. 56. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 57

Art. 57. Compensi e spese nei casi di procedura delegata Nei casi previsti dall'[art. 215 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1958-01-29;645~art215), l'aggio di riscossione spetta all'esattore delegante. Se il ricavo dell'esecuzione compiuta dall'esattore delegato non e' sufficiente a coprire le spese, l'esattore delegato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali giudizi restando invece a suo carico le spese previste dall'[art. 216 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1958-01-29;645~art216). L'esattore delegato non puo' imputare le somme riscosse alle spese di esecuzione, se non dopo aver soddisfatto interamente il credito dell'esattore delegante. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 58

Art. 58. Dilazione e sospensione dei versamenti I provvedimenti di sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento di tributi iscritti nei ruoli operano a tutti gli effetti anche nei confronti dello esattore. Se per fatti non imputabili all'esattore e' particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo ovvero e' gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali tributi hanno sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione, puo', con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, concedere dilazioni per il versamento delle relative entrate. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 59

Art. 59. Sede dell'esattoria L'esattore deve fissare la sede dell'esattoria nel territorio del comune o, nel caso di esattoria consorziale, nel territorio del comune in cui ha sede il consorzio fermo restando l'obbligo eventualmente pattuito nel contratto esattoriale di fissare altri recapiti nella circoscrizione dell'esattoria. L'esattoria deve rimanere aperta nei giorni e nelle ore stabilite dal contratto. L'intendente di finanza, se lo ritenga necessario, puo' modificare l'orario dell'esattoria e disporre l'apertura di nuovi sportelli a spese dell'esattore. Nei locali destinati al pubblico devono essere costantemente esposte le patenti dell'esattore, del collettore e del personale autorizzato al rilascio di quietanze. Nella porta esterna della sede dell'esattoria deve essere costantemente esposto l'orario d'ufficio per il pubblico. L'esattore, in caso di sua assenza dalla sede dell'esattoria, deve farsi rappresentare dal collettore o, in mancanza, dall'ufficiale esattoriale. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 60

Art. 60. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 61

Art. 61. Conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti L'esattore deve conservare i ruoli, i registri e gli altri atti per cinque anni dalla scadenza del contratto esattoriale e provvede alla consegna di essi, dopo il decorso di tale termine, in conformita' alle istruzioni impartite dall'intendente di finanza. Nelle esattorie consorziali devono essere tenuti distinti gli atti e le contabilita' relativi a ciascun Comune. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 62

Art. 62. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 63

Art. 63. Obbligo del non riscosso come riscosso La consegna dei ruoli o l'intimazione prevista dal secondo comma dell'art. 60 costituisce l'esattore debitore dell'intero ammontare, al netto degli aggi di riscossione a lui spettanti, delle somme iscritte nei ruoli, che debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite, ancorche' non riscosse, previa detrazione delle somme pagate ai sensi degli articoli 70, 71 e 72. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 64

Art. 64. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 65

Art. 65. Indennita' di mora L'esattore deve corrispondere al ricevitore, provinciale, al comune e agli altri enti creditori un'indennita' di mora sulle somme non versate nei termini fissati dall'articolo precedente. L'indennita' di mora e' dovuta nella misura del due per cento se il ritardo non supera i tre giorni e del sei per cento se il ritardo e' superiore. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 66

Art. 66. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 67

Art. 67. Procedura di espropriazione Il procedimento di espropriazione forzata e' compiuto in conformita' alle norme dei commi secondo, cosi' come codificato dall'[art. 2 della legge 6 dicembre 1960, n. 1544](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1544~art2), e terzo dell'[art. 200](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1958-01-29;645~art200), nonche' degli [articoli 219 e seguenti del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1958-01-29;645~art219), con le seguenti modifiche: 1) le attribuzioni spettanti all'esattore ed agli ufficiali esattoriali sono espletate rispettivamente dal ricevitore provinciale e dagli ufficiali giudiziari; 2) il creditore istante ed in ogni caso il ricevitore provinciale possono concorrere all'asta senza depositare la cauzione prevista dall'art. 236; 3) il prezzo di aggiudicazione deve essere versato alla Cassa depositi e prestiti nel termine di tre giorni dalla vendita; 4) nell'ipotesi prevista dall'art. 238 l'immobile e' devoluto all'ente creditore o a quello fra gli enti creditori che vanta il maggior credito per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e l'importo del credito per cui si procede, al netto delle spese di esecuzione e dell'indennita' di mora; 5) gli articoli 231, 232, e 241 non si applicano. I titoli depositati presso la Cassa depositi e prestiti ed i titoli ipotecari per cauzione sono alienati al prezzo di borsa, a cura della Cassa medesima o dell'istituto emittente, nelle forme stabilite dai rispettivi regolamenti. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 68

Art. 68. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 69

Art. 69. Reintegrazione della cauzione Con la ordinanza di vendita della cauzione il prefetto intima, all'esattore di reintegrarla nel termine di trenta giorni dalla notifica. Se la cauzione non e' reintegrata, il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore a norma degli articoli 102 e seguenti, salvo che, riconosciuta l'esistenza di circostanze non imputabili all'esattore, ritenga di accordare una proroga del termine, nominando, se del caso, un sorvegliante. (2) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ha disposto (con l'art. 22) che "L'esattore, oltre che nei casi previsti dagli [articoli 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1963-05-15;858~art46), [47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1963-05-15;858~art47), [51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1963-05-15;858~art51) e [69 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1963-05-15;858~art69), e' dichiarato decaduto: 1) quando sia stato cancellato dall'albo degli esattori; 2) quando abbia abbandonato l'ufficio senza lasciarvi un collettore; 3) quando abbia omesso, per due scadenze anche non consecutive, i versamenti di cui all'art. 7 del presente decreto oppure li abbia eseguiti per importi inferiori. Puo' essere, altresi', dichiarato decaduto quando abbia commesso gravi o reiterati abusi od irregolarita' o quando sia stata ordinata per due rate consecutive l'espropriazione della cauzione ai sensi dell'art. 12 del presente decreto ancorche' la cauzione sia stata reintegrata. E' considerata irregolarita' ai sensi del precedente comma anche l'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro." ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 70

Art. 70. Anticipazioni L'esattore deve provvedere, nonostante la mancanza di fondi di spettanza del comune, al pagamento delle retribuzioni spettanti al segretario comunale e agli altri dipendenti del comune, in conformita' agli ordini di pagamento emessi dal sindaco o dal prefetto, sino a concorrenza dell'ammontare di due rate delle entrate comunali ancora da riscuotere nell'anno solare in base, ai ruoli. Tale obbligo, quando il servizio di tesoreria comunale non e' disimpegnato dall'esattore, e' subordinato ala presentazione di una dichiarazione, firmata dal sindaco e dal tesoriere, attestante la mancanza di fondi nelle casse del comune e contenente l'ordine all'esattore di eseguire la necessaria anticipazione. L'esattore che abbia affermato anticipazioni ha diritto ad un interesse nella misura del 6%. Le somme anticipate e gli interessi sono recuperati sulle prime riscossioni successive alla data dell'anticipazione. L'esattore e' tenuto inoltre a tutte le altre anticipazioni previste da leggi speciali, nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi stesse. In caso di ritardo nell'esecuzione delle anticipazioni previste dai precedenti commi, l'esattore deve corrispondere al comune l'indennita' di mora nella misura indicata dall'articolo 65. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 71

Art. 71. Delegazioni L'esattore deve versare ad ogni scadenza, con l'obbligo del non riscosso come riscosso: 1) al Ministero del tesoro: Direzione generale del tesoro, Cassa depositi e prestiti ed Istituti di previdenza, l'importo delle delegazioni rilasciate dai comuni a norme del [testo unico 2 gennaio 1913, n. 453](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1913-01-02;453), del [regolamento 23 marzo 1919, n. 1058](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1919-03-23;1058) e del [regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-23;2047), effettuando il versamento presso la sezione di tesoreria provinciale; 2) agli altri delegatari, l'importo delle delegazioni rilasciate sulle entrate la cui riscossione sia stata assunta con l'obbligo del non riscosso come riscosso. Tali delegazioni devono essere firmate dall'esattore. In caso di ritardo nel versamento, l'esattore deve corrispondere l'indennita' di mora nella misura indicata dall'art. 65 e il delegatario puo' chiedere al ricevitore provinciale di promuovere la procedura coattiva ai sensi degli articoli 66 e seguenti. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 72

Art. 72. Pagamenti obbligatori L'esattore, entro il limite dei fondi disponibili di spettanza del comune e della provincia, e' obbligato a rilasciare, alle singole scadenze, le quietanze relative alle imposte iscritte a carico degli enti medesimi nei ruoli che gli sono stati affidati in riscossione. Deve inoltre provvedere a qualsiasi pagamento richiesto dall'amministrazione provinciale, nei limiti dei fondi disponibili di spettanza della stessa. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 73

Art. 73. Assunzione del servizio di tesoreria comunale Il servizio di tesoreria comunale comprende: la riscossione delle entrate che non rientrano fra quelle previste nell'articolo 1; il pagamento delle spese e le altre incombenze demandate al tesoriere da norme legislativo e regolamentari. L'esattore su richiesta del comune e' obbligato a disimpegnare il servizio di tesoreria comunale con l'osservanza di tutte le norme relative al servizio stesso. Se l'assunzione del servizio di tesoreria non e' prevista nel capitolato, nel bando di gara o nel decreto di conferimento, spetta all'esattore un compenso da determinarsi d'accordo con il comune, o, in caso di dissenso, dal prefetto, sentito l'intendente di finanza, in base al volume delle entrate e delle spese. Nella determinazione del compenso non si tiene conto dalle entrate per le quali l'esattore a norma del successivo comma ha diritto ad un compenso commisurato all'aggio. L'esattore a cui e' affidato il servizio di tesoreria ha diritto a un compenso commisurato all'aggio previsto per le entrate tributarie su tutte le riscossioni di cui al primo comma eccettuati: 1) l'incasso delle somme ricevute o date in prestito, del prezzo dei beni venduti, del corrispettivo delle affrancazioni, delle quote di concorso dovute da altri comuni, dei fondi di cassa versati dal precedente tesoriere, dei sussidi o dei contributi di qualsiasi natura, dei canoni pagati dall'appaltatore o dall'incaricato della riscossione delle imposte di consumo ovvero dagli esercenti abbonati; 2) il ricevimento di depositi; 3) il trasferimento di fondi; 4) le compartecipazioni a tributi erariali, gli interessi attivi sulle operazioni fatte dal comune ed in genere tutte le somme che il tesoriere debba soltanto incassare ed erogare. Anche quando la tesoreria e' gestita da altra persona, la riscossione di entrate diverse da quelle indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente comma e' di regola affidata allo esattore con un compenso commisurato all'aggio previsto per le entrate tributarie e con l'obbligo del non riscosso come riscosso, se previsto dalla legge o dal contratto esattoriale. Per la riscossione di tali entrato l'esattore esercita le funzioni spettanti al tesoriere o all'ufficio di tesoreria in base alle norme di legge ed ha facolta' di servirsi dell'opera dell'ufficiale esattoriale previa autorizzazione del pretore. Non e' dovuto aggio per la riscossione dei proventi di tagli di bosco, salvo che non sia diversamente stabilito nel capitolato o nel decreto di conferimento dell'esattoria. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 74

Art. 74. Procedure delegate Quando la riscossione delle entrate degli enti indicati dall'articolo 3 non e' affidata ad esattori comunali, questi sono tuttavia tenuti, su richiesta degli incaricati della riscossione, a prestare la loro opera ai sensi dell'[articolo 215 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1958-01-29;645~art215). In tal caso l'aggio di riscossione compete all'esattore delegato. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 75

Art. 75. Obbligo di conformarsi alle risultanze dei ruoli L'esattore, nel provvedere alla riscossione, deve attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati consegnati ai sensi dell'[art. 187 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1958-01-29;645~art187). Quando rilevi l'esistenza di errori di scritturazione o tariffazione, duplicazioni, errori nell'indicazione delle generalita' e del domicilio dei contribuenti, l'esattore deve farne denuncia all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore entro tre mesi dalla consegna dei ruoli, ai fini delle relative rettifiche e degli eventuali provvedimenti di sgravio. Egli deve inoltre in qualsiasi tempo, qualora rilevi che un contribuente iscritto nei ruoli e' deceduto o il presupposto dell'imposizione e' cessato, informarne l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore. In caso di dubbio sull'identita' del contribuente l'esattore puo' chiedere gli opportuni chiarimenti. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 76

Art. 76. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 77

Art. 77. Chiamata in causa dell'ente impositore L'esattore, nelle liti promosse contro di lui che non concernano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente impositore e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 78

Art. 78. Formalita' per l'autorizzazione al terzo incanto Ai fini dell'autorizzazione prevista dal [secondo comma dell'art. 237 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1958-01-29;645~art237-com2), l'esattore, nel termine di otto giorni dalla data del secondo incanto, deve informare l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e trasmettergli tutti gli atti della procedura esecutiva. L'ufficio trasmette gli atti all'intendente di finanza esprimendo il proprio motivato parere circa l'opportunita' di procedere al terzo incanto. L'intendente di finanza comunica le sue decisioni all'esattore almeno otto giorni prima della data fissata per il terzo incanto. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando l'esattore procede all'espropriazione soltanto per la riscossione di entrate spettanti ad enti diversi dallo Stato, iscritte in ruoli diversi da quelli dei tributi erariali, intendendosi sostituito l'ente impositore all'ufficio distrettuale delle imposte dirette.((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 79

Art. 79. Pagamento del prezzo di devoluzione Se il terzo incanto ha esito negativo l'esattore, nel termine di decadenza di venti giorni, deve chiedere all'ufficio distrettuale delle imposte dirette il pagamento del prezzo di devoluzione dell'immobile, allegando la copia autentica del verbale di cui al [secondo comma dell'art. 238 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1958-01-29;645~art238-com2). Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'articolo precedente l'immobile, in caso di diserzione del terzo incanto, e' devoluto all'ente impositore ai sensi dell'[art. 238 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1958-01-29;645~art238) ed alle stesse condizioni ivi previste. In tal caso la richiesta di pagamento del prezzo di devoluzione deve essere letta, a norma del comma precedente, all'ente impositore. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 80

Art. 80. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 81

Art. 81. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 82

Art. 82. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 83

Art. 83. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 84

Art. 84. Presentazione della domanda di rimborso La domanda di rimborso corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure esperite, deve essere presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente che ha emesso il ruolo entro dodici mesi da quello di scadenza dell'ultima rata. Quando l'esattore prova che la procedura esecutiva si e' protratta oltre il termine di cui al primo comma per causa non imputabile a lui ed all'esattore delegato, la domanda deve essere presentata entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura in ruoli diversi. In una stessa domanda non possono essere comprese quote iscritte in ruoli diversi. Uno degli esemplari della domanda munito del bollo d'ufficio e con l'indicazione della data di presentazione e' restituito all'esattore in segno di ricevuta. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 85

Art. 85. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 86

Art. 86. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 87

Art. 87. Nuove procedure L'esattore e' tenuto ad esperire le procedure che possono essere svolte sulla base degli elementi annotati nel verbale ai sensi dell'articolo precedente e delle indicazioni eventualmente fornite dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dagli enti impositori anche successivamente alla presentazione della domanda di rimborso. Il rimborso rimane sospeso finche' non siano esaurite le nuove procedere, salvo il disposto dell'art. 93. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 88

Art. 88. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 89

Art. 89. Perdita del diritto al rimborso L'esattore decade dal diritto al rimborso: 1) quando abbia presentato la domanda o proceduto in via esecutiva oltre i termini stabiliti dagli articoli precedenti; 2) quando gli atti della procedura esecutiva risultino viziati da irregolarita' formali o sostanziali, a meno che non dimostri che l'irregolarita' non ha influito sull'esito della procedura stessa; 3) quando la mancata riscossione sia dovuta ad infedelta' del custode dei beni pignorati; 4) quando non abbia provveduto alla comunicazione prescritta dall'[art. 262 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1958-01-29;645~art262). Se la perdita del diritto al rimborso e' dipesa da fatto imputabile all'esattore delegato, l'esattore delegante ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo e puo' richiedere il ricevitore provinciale affinche' proceda ai sensi degli articoli 66 e seguenti. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 90

Art. 90. Ammissione o diniego del rimborso L'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore al quale e' stata presentata la domanda dispone il rimborso, per ciascuna imposta, dell'ammontare delle quote inesigibili che non risultino gia' rimborsate. Il provvedimento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la dichiarazione che le quote ammesse a rimborso non sono state gia' rimborsate, e' trasmesso all'intendente di finanza, il quale lo rende esecutorio. Per le quote di cui non ritenga regolarmente documentata l'inesigibilita' l'ufficio o l'ente impositore annota le proprie osservazioni sulla domanda che trasmette con la relativa documentazione all'intendente di finanza, restituendone un esemplare all'esattore, che puo' presentare deduzioni e documenti. L'intendente di finanza, se ritiene dovuto il rimborso, provvede direttamente ai sensi del successivo art. 91. In caso contrario trasmette il provvedimento motivato di rigetto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore, che lo notifica all'esattore. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 91

Art. 91. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 92

Art. 92. Ricorsi Contro il provvedimento di rigetto dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione. La decisione del Ministro per le finanze e' trasmessa all'intendente di finanza che la notifica all'esattore. Contro la decisione di rigetto del Ministro per le finanze e' ammesso soltanto il ricorso alla Corte dei conti, da proporsi nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione stessa. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 93

Art. 93. Sgravio provvisorio Decorsi due mesi dalla presentazione della domanda di rimborso senza che l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore abbia provveduto agli adempimenti di sua competenza, l'esattore, sempreche' la domanda sia stata presentata in termine e non sia priva di documentazione, ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al settanta per cento dell'ammontare richiesto. Se ricorrono particolari circostanze il Ministro per le finanze, su richiesta dell'esattore, puo' autorizzare lo sgravio in misura superiore. Quando la domanda di rimborso e' stata trasmessa all'intendente di finanza, ai sensi del secondo comma dell'articolo 90, lo sgravio provvisorio non puo' essere autorizzato che dal Ministro per le finanze, che ne determina la misura. Lo sgravio e' disposto con provvedimento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dell'ente impositore, e deve essere comunicato all'intendente di finanza e da questi in quanto occorra al ricevitore provinciale. L'importo dello sgravio provvisorio e' imputato a diminuzione del carico che l'esattore deve versare alla prossima scadenza. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 94

Art. 94. Annotazioni nei ruoli o negli schedari Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di rimborso e dalla comunicazione del provvedimento adottato i relativi estremi devono essere annotati dall'esattore nel ruolo a margine delle partite cui si riferiscono ovvero nello schedario dei contribuenti, qualora ne sia stata autorizzata la tenuta. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 95

Art. 95. Recupero delle quote gia' comprese in domande di rimborso per inesigibilita' L'esattore, qualora dopo la presentazione della domanda di rimborso riscuota somme relative a partite comprese in essa, deve farne annotazione nel ruolo o nello schedario e darne notizia entro dieci giorni all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore per la rettifica in diminuzione della domanda o del provvedimento di rimborso. Le somme riscosse dall'esattore dopo il rimborso devono essere versate nello stesso termine nella sezione di tesoreria provinciale o nelle casse dell'ente impositore. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 96

Art. 96. Reiscrizione nei ruoli Le imposte rimborsate per inesigibilita' possono essere nuovamente iscritte nei ruoli e affidate in riscossione all'esattore senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 97

Art. 97. Discarico di quote inesigibili Le norme di questa sezione, ad eccezione degli articoli 91 e 93, si applicano anche per il discarico delle quote inesigibili delle entrate affidate in riscossione all'esattore senza obbligo del non riscosso come riscosso. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 98

Art. 98. Nomina del sorvegliante Quando l'esattore abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni o non abbia effettuato in tutto o in parte i versamenti alle prescritte scadenze, quando sia in corso l'espropriazione forzata della cauzione ovvero ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 47, o quella contemplata dal capoverso dell'art. 69, il prefetto nomina un sorvegliante. Col decreto di nomina o con successivo provvedimento il prefetto determina il compenso spettante al sorvegliante e puo' disporre che questi presti congrua garanzia anche per mezzo di fidejussione. Le spese della sorveglianza ed ti compenso spettante al sorvegliante sono a carico dell'esattore. In caso di insolvenza dell'esattore l'onere e' ripartito proporzionalmente tra lo Stato e gli altri enti interessati. Subito dopo la nomina, il sorvegliante ed il sindaco devono apporre le proprie firme in calce all'ultima operazione risultante dai registri e dai bollettari dell'esattoria. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 99

Art. 99. Funzioni del sorvegliante Il sorvegliante controlla le riscossioni, i versamenti, le procedure esecutive ed in genere tutti gli atti dell'esattore, dei collettori, degli ufficiali esattoriali e dei messi notificatori, senza peraltro sostituirsi all'esattore o impedirne comunque le operazioni. Quando i titoli ed i valori non sono depositati presso un istituto di credito, sono conservati in apposita cassa. Le somme riscosse dall'esattore, fermo restando il disposto del primo comma dell'art. 61, sono versate entro tre giorni, a cura del sorvegliante, al ricevitore provinciale ed agli enti interessati secondo le rispettive spettanze. Le somme riscosse per tributi o entrate patrimoniali con scadenza successiva alla nomina del sorvegliante non possono essere imputate ad estinzione dei debiti dell'esattore scaduti anteriormente. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 100

Art. 100. Verifiche, sostituzione e cessazione del sorvegliante Il prefetto, anche dopo la nomina del sorvegliante, puo' in qualsiasi momento disporre verifiche all'esattoria. Quando risulti che il sorvegliante abbia commesso abusi o irregolarita' il prefetto ne dispone la sostituzione. Quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato la nomina del sorvegliante il prefetto dispone la cessazione della sorveglianza. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 101

Art. 101. Sostituzione dell'esattore Se durante la gestione dell'esattoria si verificano fatti che possono dar luogo all'esclusione o all'incompatibilita' dell'esattore per una delle cause previste dagli articoli 8 e 18. il prefetto, sentiti l'intendente di finanza ed il sindaco, puo' nominare un sostituto che in nome e per conto dell'esattore ne adempie le funzioni. Nelle ipotesi previste dall'articolo 18 il prefetto assegna inoltre all'esattore un termine di trenta giorni per l'eliminazione della causa d'incompatibilita' e se questa non sia cessata alla scadenza dispone la rescissione del rapporto esattoriale. Alla nomina di un sostituto si provvede anche quando l'erede o i coeredi non abbiano ottemperato entro 15 giorni dalla morte dell'esattore alle prescrizioni del primo comma dell'art. 54. Il sostituto cessa dalle sue funzioni quando cio' sia disposto dal prefetto per insussistenza o cessazione della causa d'incompatibilita' e, in ogni caso, all'atto della cessazione dell'esattore dalla carica. Per le spese e per il compenso del sostituto si applicano le norme dei commi secondo e terzo dell'art. 8. Nei locali dell'esattoria destinati al pubblico deve restare costantemente affissa una copia del decreto di nomina del sostituto. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 102

Art. 102. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;603) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 103

Art. 103. Procedura e pronuncia della decadenza Atta dichiarazione di decadenza dell'esattore provvede il prefetto, sentito l'intendente di finanza e, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 102, su proposta dell'ispettorato del lavoro. Il decreto di decadenza e' notificato, a cura del sindaco, per atto di ufficiale giudiziario. Il decreto di decadenza non puo' essere emesso ne' notificato dopo la scadenza della rata prima che sia decorso il termine per il versamento degli otto decimi di cui al numero 1) dell'art. 61. Nell'ipotesi prevista alla seconda parte del secondo comma dell'articolo precedente la decadenza non puo' essere pronunciata oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della seconda ordinanza di vendita della cauzione. Quando la decadenza e' pronunciata per le cause di cui al numero 2) ovvero dell'ultimo comma dell'art. 31, nonche' del secondo e terzo comma dell'articolo precedente gli addebiti devono essere previamente contestati ed e' ammesso ricorso in via gerarchica al Ministro per le finanze. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 104

Art. 104. Effetti della pronuncia di decadenza e provvedimenti consequenziali La notificazione del decreto di decadenza priva l'esattore, i collettori, gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori di qualsiasi potere in ordine alla riscossione. Il sindaco diffida i contribuenti, mediante l'affissione di appositi avvisi, a non effettuare pagamenti all'esattore decaduto e provvede, con l'intervento del sorvegliante o del sostituto, eventualmente gia' nominali, a ritirare i ruoli, i registi e i documenti riguardanti la gestione dell'esattoria, raccogliendoli in plichi suggellati. Di tali operazioni e' redatto processo verbale in contraddittorio con l'esattore decaduto o se questo non e' presente, con un funzionario del Comune designato dal sindaco. Per la riattivazione del servizio di riscossione si provvede alla nomina di uni delegato governativo e si applicano le disposizioni del seguente Titolo III. I ruoli, i registri e i documenti ritirati all'esattore sono consegnati dal sindaco, con apposito processo verbale, al delegato governativo. L'esattore decaduto ha facolta' di intervenire alle operazioni di consegna. Se la decadenza non e' stata pronunciata per debiti l'esattore ha diritto di completare la riscossione delle entrate inscritte nei ruoli interamente scaduti prima dalla dichiarazione di decadenza. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 105

Art. 105. Riabilitazione dell'esattore L'esattore dichiarato decaduto ai sensi degli articoli 43, 47, 51 e 60, che abbia provveduto al pagamento di ogni suo debito puo' essere riabilitato, agli effetti della reiscrizione nell'albo, con decreto del prefetto, previo parere dell'intendente di finanza. Qualora l'esattore, prima che l'esattoria sia stata nuovamente conferita, abbia provveduto anche al pagamento delle somme scadute dopo la dichiarazione di decadenza, puo' essere riammesso, con lo stesso decreto di riabilitazione, nella gestione dell'esattoria. La riammissione e' resa nota al pubblico mediante affissione di appositi avvisi. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 106

Art. 106. Nomina del delegato Nelle ipotesi previste dagli articoli 35 e 104 e in ogni altro caso di vacanza dell'esattoria il prefetto, sentito l'intendente di finanza ed il sindaco, nomina un delegato alla riscossione scegliendolo, nell'ordine, tra gli esattori e i ricevitori delle imposte dirette, tra gli iscritti nell'albo degli esattori che non siano titolari di esattorie o ricevitorie e tra gli impiegati dello Stato a riposo o in attivita' di servizio. In mancanza il delegato puo' essere scelto tra persone che offrano sufficienti garanzie di competenza e modalita'. Al delegato governativo si applicano le norme stabilite per l'esattore salvo quanto disposto negli articoli seguenti. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 107

Art. 107. Compensi e spese del delegato La misura dell'aggio spettante al delegato governativo e' fissata nel decreto di nomina entro il limite massimo indicato dal secondo comma dell'art. 56. In caso di nomine a seguito di decadenza dell'esattore l'aggio compete nella misura gia' stabilita per l'esattore decaduto. I locali e gli arredi necessari per l'adempimento del servizio di riscossione sono forniti gratuitamente dal comune, restando a carico del delegato le altre spese di gestione. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43) ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858).

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