DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1963, n. 1471

Type DPR
Publication 1963-10-11
Ultimo aggiornamento 1971-10-31
State In force
Source Normattiva
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Oltre al punteggio risultante dalla somma del punti attribuiti in base ai titoli considerati dagli articoli precedenti, sia in relazione al bisogno di alloggio, sia in corrispondenza dell'anzianita' di lavoro o contribuzione, a ciascuna domanda e' attribuito un punteggio in relazione alla composizione del nucleo familiare del lavoratore aspirante all'assegnazione, determinato nel modo seguente: Numero di persone appartenenti al nucleo familiare del lavoratore: da due a tre unita': punti 1; da quattro a cinque unita': punti 2; da sei a sette unita': punti 3; otto unita' ed oltre: punti 4. Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini della attribuzione del punteggio sopra indicato, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dal discendenti o dagli ascendenti, seco lui conviventi oltre agli eventuali collaterali od affini sino al quarto grado, i quali, oltre a convivere stabilmente con il lavoratore e ad essere a suo carico, risultino residenti nello stesso Comune.

Art. 74

Il punteggio e' stabilito in base alle condizioni del richiedente all'atto della pubblicazione del bando.

Art. 75

L'ordine di graduatoria e' formato sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda risultante dalla somma dei punti relativi ai titoli di cui agli articoli precedenti. A parita' di punteggio la precedenza e' determinata con estrazione a sorte. Dopo l'approvazione della graduatoria da parte della Gestione case per lavoratori, questa autorizza la pubblicazione della graduatoria stessa nella Gazzetta o Bollettino ufficiale della Regione ovvero sul Foglio annunzi legali della Provincia e' indice il sorteggio da effettuarsi a cura della Commissione provinciale. La Commissione provinciale effettua, altresi', le operazioni di sorteggio di cui al comma b) dell'art. 53.

Art. 76

Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 77

Ogni rinuncia all'assegnazione e' irrevocabile; essa, sempreche' espressa prima della consegna dell'alloggio o del perfezionamento dell'operazione di prestito, importa l'esclusione definitiva del rinunciatario dalla graduatoria, la sua sostituzione con il concorrente che lo segue nella graduatoria medesima e, conseguentemente, l'assegnazione dell'alloggio o del prestito di risulta a favore dei lavoratori successivamente graduati. Qualora il rinunciatario sia socio di cooperativa, al medesimo subentra il lavoratore che lo segue nell'ordine di elencazione stabilito dalla cooperativa stessa e il numero originario dei soci prenotatari viene ricostituito con l'utilizzazione, nell'ordine suddetto, dei nominativi dei soci aspiranti alla prenotazione in caso di rinuncia di soci prenotatari, compresi nell'elenco fornito dalla cooperativa all'atto della presentazione della domanda.

CAPO IV AREE

Art. 78

Sono considerate aree necessarie alle costruzioni previste dalla legge sia quelle sulle quali insisteranno gli alloggi, sia tutte le superfici che occorrono alla realizzazione dei servizi pubblici e delle attrezzature collettive e sociali.

Art. 79

Ai fini dell'applicazione dell'art. 25 della legge, la Gestione case per lavoratori, in relazione anche a quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 23 della legge, e' autorizzata a stipulare accordi con i Comuni al fine di agevolare gli adempimenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, provvedendo se necessario, ad anticipazioni ai Comuni interessati per la predisposizione dei piani di zona, l'acquisizione di aree edificabili e l'esecuzione delle attrezzature necessarie alle proprie costruzioni.

Art. 80

Per le aree destinate a costruzioni di cooperative e quelle concesse alle aziende, l'idoneita' dell'area e la sua rispondenza ai criteri e ai limiti tecnici e economici stabiliti e' dichiarata dall'Istituto autonomo case popolari competente per territorio. La valutazione della congruita' del prezzo e' riservata alla competenza della Gestione case per lavoratori.

Art. 81

Sulle aree acquistate direttamente dalle cooperative e sulle costruzioni che vi sono realizzate la cooperativa concede ipoteca a garanzia del finanziamento erogato dalla Gestione casa per lavoratori.

CAPO V SERVIZIO SOCIALE

Art. 82

Le Gestione case per lavoratori provvede alla istituzione ed all'attuazione del servizio sociale previsto dagli articoli 14 e 23 della legge, mediante convenzione con enti di servizio sociale che per la organizzazione e per specializzazione del personale diano garanzia di svolgere i compiti indicati dall'articolo seguente. Il servizio sociale si svolge con la collaborazione di appositi Comitati degli assegnatari che il servizio sociale stesso dovra' promuovere, al fine di stimolare la effettiva partecipazione degli abitanti dei quartieri ai problemi di comune interesse, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo seguente.

Art. 83

Il Servizio sociale in favore della famiglie del lavoratori assegnatari individua i problemi sociali dei quartieri ed opera nei complessi edilizi perche' sorgano e permangano in essi le condizioni sociali necessarie ad una vita armonica ed organizzata. In particolare il servizio sociale: a) assiste i lavoratori assegnatari per la soluzione dei problemi inerenti all'uso dell'alloggio, delle attrezzature e dei servizi, ed ai rapporti con le amministrazioni degli alloggi sostituiti in attuazione delle leggi 28 febbraio 1919, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60 e con gli enti pubblici interessati; b) collabora con le famiglie degli assegnatari ad individuare le esigenze e le soluzioni relative alla vita comunitaria con speciale riferimento alla attrezzatura ed ai servizi di quartiere; c) collabora con gli abitanti dei quartieri nelle manifestazioni di vita associativa per lo sviluppo di attivita' culturali, ricreative, sportive e di mutua solidarieta'; provvede direttamente o in collaborazione con organismi specializzati alla realizzazione di iniziative volte a risolvere i problemi sociali presenti nei singoli quartieri; d) affianca l'opera di organismi assistenziali, istituzioni igienico-sanitarie, previdenziali, di patronato e di ogni altro servizio che si ritenga utile nell'interesse degli abitanti del quartiere; e) promuove le forme organizzative atte a garantire la integrita' e la manutenzione dei quartieri, anche dopo il passaggio di proprieta' agli assegnatari; Gli enti gestori di servizio sociale forniscono al Comitato centrale, alla Gestione, ai Comitati provinciali ed agli istituti autonomi per le case popolari, studi e relazioni sulla situazione sociale dei quartieri. Provvede a studi per conto dei Comitati provinciali in relazione a situazioni locali per l'avvio di iniziative tendenti a migliorare la disponibilita' di servizi ed attrezzature per gli abitanti dei quartieri.

CAPO VI AGEVOLAZIONI PER LA STIPULA DEGLI ATTI

Art. 84

Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e dalle presenti norme, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto, secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265.

SEGNI LEONE - DELLE FAVE - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 novembre 1963

Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 175. - VILLA

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