LEGGE 20 maggio 1964, n. 406
Articolo 27. Ogni Stato associato che riceva contemporaneamente aiuti per la produzione e aiuti per la diversificazione tiene conto dei seguenti principi nel fissare il programma quinquennale, 1 Gli aiuti per la produzione non possono superare i tre quarti dell'importo quinquennale che la Comunita' concede a questo Stato complessivamente per gli aiuti alla produzione e alla diversificazione; 2. Gli aiuti per la produzione possono essere concessi dalla Comunita' a ciascuno Stato associato fin dal primo anno della Convenzione. Essi diventano decrescenti dalla data in cui iniziera', per ciascun prodotto, il processo che portera' alla commercializzazione a prezzi mondiali cosi' da raggiungere, al piu' tardi al termine del periodo di validita' della Convenzione, la soppressioni completa di tali aiuti; 3. Ogni Stato associato, prevede che una parte adeguata dell'importo concesso a titolo di aiuti per la produzione venga impiegata da i produttori per il miglioramento strutturale delle colture.
Protocollo 5-art. 28
Articolo 28. La Conunita' esamina con ciascuno Stato associato se il programma da esso presentato sia conforme ai principi stabiliti dal precedente articolo 27. Dopo tale esame e, se necessario, dopo adattamento del programma, essa ne prende atto e fissa l'importo della prima quota annua del suo intervento.
Protocollo 5-art. 29
Articolo 29. 1. La Comunita' esamina immediatamente dopo la fine di ogni anno a decorrere dalla data di entrata la vigore della Convenzione se l'impiego degli aiuti per la, diversificazione e per la produzione sia stato conforme nell'anno trascorso agli scopi assegnati a tali aiuti, in conformita' delle disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo. 2. Tale esame concerne in particolare: l'analisi, per prodotto, dell'evoluzione dei corsi mondiali rispetto a quelli che sono serviti di base per la determinazione dell'aliquota di ciascuno Stato associato di cui all'articolo 26; il raffronto, per prodotto, del tonnellaggio effettivamente esportato rispetto a quello che e' servito di base per la determinazione della suddetta aliquota; l'importo degli aiuti che sono. stati concessi da altre fonti per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 23. 3. Dopo aver proceduto a detto esame e adeguato, se occorre, la quota annua successiva del programma di cui all'articolo 25, la Comunita' fissa definitivamente l'importo di detta quota. 4. Qualora al termine dell'esame, la Comunita' constati che l'aiuto per la produzione concesso allo Stato associato interessato per l'anno trascorso non e' stato impiegato integralmente, decide, previa consultazione di detto Stato, in merito all'impiego del saldo.
Protocollo 5-art. 30
Articolo 30. 1. L'importo degli aiuti per i produttori, fissato in base alle disposizioni degli articoli 28 e 29, e' versato sotto forma di aiuti non rimborsabili ad organismi riconosciuti dalla Comunita' e dagli Stati associati. 2. L'importo annuo e le modalita' d'impiego degli aiuti concessi a ciascuno Stato associato per ciascuna produzione sono pubblicati in modo adeguato all'interno dello Stato stesso.
Protocollo 5-art. 31
Articolo 31. Gli importi concessi quale aiuto per la produzione devono essere impiegati conformemente alle destinazioni e alle modalita' stabilite dalla Comunita', previa consultazione dello Stato associato interessato Gli stati associati sono responsabili, ciascuno per quanto lo riguarda, degli atti che devono essere compiuti per l'esecuzione delle disposizioni del presente capitolo. LA Comunita' vigila affinche' osservata la disposizione del primo comma e prende eventualmente tutte le misure necessarie.
Protocollo 5-art. 32
Articolo 32. Per l'applicazione dei precedenti articoli da 28 a 30, ciascuno Stato associato presenta annualmente una relazione particolareggiata sull'impiego delle somme ricevute a titolo di aiuti per la produzione, allegandovi tutti i documenti giustificativi e in particolare, le relazioni degli organismi riconosciuti. Lo Stato associato collabora a tutti i controlli che la Comunita' ritiene utile svolgere, in particolare presso detti organismi.
Protocollo 5-art. 33
Articolo 33. Le somme che gli Stati associati, i quali beneficiano contemporaneamente di aiuti per la produzione e di aiuti per la diversificazione, consacrano agli aiuti per la diversificazione sono impiegate in conformita' delle disposizioni degli articoli da 36 a 38.
Protocollo 5-art. 34
Articolo 34. 1. Le somme previste dall'articolo 24 paragrafo 2 sono ripartite come segue (in milioni di unita' di conto): Burundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,25 Congo (Leopoldville) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - Ruanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,25 Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5 2. Le somme previste dall'articolo 24, paragrafo 3 sono ripartite come segue (in milioni di unita' di conto): Alto Volta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Mauritania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Protocollo 5-art. 35
Articolo 35. In base al programma previsto al precedente articolo 25, la Comunita' esaminata con ciascuno dei sette Stati associati, di cui al precedente articolo, se le proposte d'impiego degli aiuti per la diversificazione tengano conto degli obiettivi assegnati a tali aiuti.
Protocollo 5-art. 36
Articolo 36. I progetti di aiuti per la diversificazione sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili, o mediante prestiti a condizioni speciali, o mediante prestiti concessi dalla Banca con eventuale abbono di interessi, oppure contemporaneamente mediante diversi di questi mezzi.
Protocollo 5-art. 37
Articolo 37. Ciascuno Stato associato presenta alla Comunita', nell'ambito del proprio programma, richieste di aiuti per la diversificazione sulla base di progetti determinati.
Protocollo 5-art. 38
Articolo 38. Le disposizioni dei Capitoli I, II. III, e IV del persente Protocollo si applicano, nei limiti del necessario al finanziamento dei progetti di aiuti pei la diversificazione.
Protocollo 5-art. 39
Articolo 39. Per consentire un rapido intervento onde attribuire agli Stati associati, eventualmente colpiti da catastrofi naturali, soccorsi d'urgenza con le risorse dei Fondo, e' istituito un Fondo di riserva, alimentato dal un prelievo dell'1 per cento sulla parte degli aiuti non rimborsabili inclusa nell'importo di cui all'articolo 18, lettera a) della Convenzione.
Protocollo 5-art. 40
Articolo 40. Le Spese finanziarie e amministrative per la gestione del Fondo sono imputate alle risorse destinate agli aiuti non rimborsabili.
Protocollo 5-art. 41
Articolo 41. Le importazioni in uno Stato associato che siano oggetto di un contratto di forniture finanziarie dalla Comunita' non sono imputate ai contingenti aperti agli Stati membri.
Protocollo 5-art. 42
Articolo 42. La Comunita' e gli Stati associati collaborano a tutte le misure necessarie per assicurare che gli importi concessi della Comunita' siano impiegati conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione.
Protocollo 6-art. 1
PROTOCOLLO N 6 RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA ASSOCIAZIONE Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: Articolo 1. Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati associati, dall'altro, assumono l'onere delle spese sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio di Associazione e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale di viaggio, e di soggiorno, sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese d'interpretazione durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali forniture, uscieri ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o daagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato.
Protocollo 6-art. 2
Articolo 2. La Comunita' e gli Stati associati assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni della Conferenza parlamentare dell'Associazione e della Commissione paritetica. Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonche' delle spese postali e di telecomunicazioni. Le spese d'interpretazione durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture e uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno stato associato.
Protocollo 6-art. 3
Articolo 3. I membri della Corte arbitrale hanno diritto al rimborso delle loro spese di viaggio e delle loro spese di soggiorno. Queste ultime sono stabilite in 20 unita' di conto per ogni giorno in cui i membri della Corte arbitrale esercitano le loro funzioni. Tali somme sono pagate loro dalla Corte arbitrale. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della Corte arbitrale sono sostenute per meta' dalla Comunita' e per meta' dagli Stati associati. Le spese di cancelleria della Corte, per l'istruzione delle vertenze e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc...) sono sostenute dalla Comunita'. Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate dalla Corte insieme alle altre spese alle condizioni contemplate dal suo statuto e sono oggetto di anticipazioni pagate dalle parti alle condizioni stabilite con l'ordinanza della Corte arbitrale o del suo Presidente, nella quale sono prescritte tali misure.
Protocollo 7-art. 1
PROTOCOLLO N. 7 RELATIVO AL VALORE DELL'UNITA DI CONTO Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate alla Convenzione: Articolo 1. Il valore dell'unita' di conto impiegata per esprimere importi nella Convenzione di Associazione o nelle disposizioni prese in applicazione della stessa e' di 0,88867088 grammi d'oro fino.
Protocollo 7-art. 2
Articolo 2. La parita' della moneta di uno Stato membro rispetto all'unita' di conto definita nell'articolo 1 e' il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in questa unita' di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parita' di questa moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza di parita' dichiarata o nel caso il cui nei pagamenti correnti si applichino corsi che si allontanano dalla parita' di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parita' della moneta sara' calcolato in base al tasso di cambio applicato, per i pagamenti correnti nello Stato membro alla data del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro e in base alla parita' dichiarata al Fondo monetario di questa moneta convertibile.
Protocollo 7-art. 3
Articolo 3. L'unita' di conto definita all'articolo 1 restera' immutata durante tutto il periodo di esecuzione della Convenzione. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultima intervenga una modifica uniformemente proporzionale della parita' di tutte le monete rispetto all'oro decisa dal Fondo monetario internazionale in applicazione dell'articolo 4, sezione 7 degli Statuti dello stesso, il peso d'oro fino dell'unita' di conto varieta' in funzione inversa alla suddetta modifica. Qualora uno o piu' Stati membri non applichino la decisione adottata dal Fondo monetario internazionale di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unita' di conto variera' in funzione inversa alla modifica decisa, dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia, il Consiglio della Comunita' Economica Europea esaminera' la situazione creatasi ed adottera' a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle Alte Parti Contraenti hanno firmato i sette Protocolli il cui testo precede. FATTO a Yaounde', il venti luglio millenovecentosessantatre W. SCHEEL H. FAYAT R. TRIBOULET E. COLOMBO E. SCHAUS J. LUNS J. LUNS W. HALLSTEIN A. ANGUILE L. AMON TANOH M. TRAORE A. RAMANGASOAVINA I. ZODI A. SCEGO D. GUEYE L. NIMUBONA C. HABAMENSHI M. LENGEMA V. KANGA M. SIDI J. KONE APLOGAN V. SATHOUD M. NGANGTAR J. AGBEMEGNAN J. MACKPAYEN
Accordo 1-art. 1
Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono denominati piu' oltre Stati membri da una parte, e Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, Sua Maesta' il Mwami del Burundi, Il Presidente della Repubblica federale del Camerun, Il Presidente della Repubblica Centroafricana, Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville), Il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville), Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica del Dahomey, Il Presidente della Repubblica del Gabon, Il Presidente della Repubblica Malgascia, Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali. Il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania, Il Presidente della Repubblica del Niger, Il Presidente della Repubblica del Ruanda, Il Presidente della Repubblica del Senegal, Il Presidente della Repubblica Somala, Il Presidente della Repubblica del Togo, i cui Stati sono denominati piu' oltre Stati associati dall'altra parte, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, Visto il Trattato che istituisce la Comunita', Economica Europea e in particolare l'articolo 232, Prendendo in considerazione il fatto che la Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica Europea, e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', firma tu in data odierna, non si applica ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, Solleciti tuttavia di mantenere e intensificare tra gli Stati membri e gli Stati associati gli scambi di tali prodotti, Hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: S. E. HENRI FAYAT, Ministro, Aggiunto agli affari esteri Il Presidente della Repubblica, federale di Germania: S. E. WALTER SCHEEL, Ministro della cooperazione economica il Presidente della Repubblica francese: S. E. RAYMOND TRIBOULET, Ministro della cooperazione Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. EMILIO COLOMBO, Ministro del tesoro Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo: S. E. EUGENE SCHAUS, Ministro drgli affari esteri e per il commercio estero Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: S. E. JOSEPH LUNS, Ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta: S. E. MOISE TRAORE, Ministro dell'economia nazionale Sua Maesta' il Mwami del Burundi: S. E: LORGIO NIBUMONA, Ministro degli affari, esteri Il Presidente della Repubblica federale del Camerun: S. E. VICTOR KANGA, Ministro dell'economia nazionale Il Presidente della Repubblica Centroafricana: S. E. CHRISTOPHE MAUKPAYEN, Ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica del Ciad: S. E. MAURICE NGANGTAR, Ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica del Congo (Buzzavilla): S. E. VICTOR SATHOUD, Ministro del Piano Il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville) S. E. MARCEL LENGEMA Segretario di Stato agli affari esteri Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio: S. E. LAMBERT AMON TAMOR, Ministro dell'educazione nazionale, Ministro, ed interim, per le finanze Il Presidente della Repubblica del Dahomey: S. E. APLOGAN, Segretario di Stato agli affari africani Il Presidente della Repubblica del Gabon S. E. ANDRE-GUSTAVE ANGUILE, Ministro di Stato dell'Economia Il Presidente della Repubblica Malgascia: S. E. ALFRED RAMANGASOAVINA, Guardasigilli, Ministro della giustizia. Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica dei Mali: S. E. JEAN MARIE KONE, Ministro di Stato incaricato del Piano Il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania: S. E. MOHAMMED SIDI, Ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica del Niger: S. E. IKHIA ZODI, Ministro degli affari africani Il Presidente della Repubblica del Ruanda: S. E. CALLIXTE HABAMENSHI, Ministro degli affari esteri Il Presidente dello Repubblica del Senegal: S. E. DJME MOMAR GUEYE, Ambasciatore, Rappresentante presso la C.E.E. Il Presidente della Repubblica Somala: S. E. ALI OMAR SCEGO, Ambasciatore, Rappresentante presso la C.E.E. Il Presidente della Repubblica del Togo: S. E. JEAN AGBEMEGNAN, Ministro per il commercio e per l'industria I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto, per la durata della Convenzione di Associazione, le disposizioni seguenti: Articolo 1. Fatte salve le misure che potrebbero essere prese in applicazione del capitolo X del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone, e dell'Acciaio, i prodotti di competenza di detta Comunita' beneficiano all'importazione negli Stati membri, quando sono originari degli Stati associati del l'eliminazione totale dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi.
Accordo 1-art. 2
Articolo 2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 61 della Convenzione di Associazione, gli Stati associati procedono. nei contronti dei prodotti summenzionati originari degli Stati membri, all'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi nonche' delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente, a coadizioni analoghe a quelle clic sono previste nel capitolo il del titolo I e nell'articolo 13, paragrafo 1 della Convenzione dai Associazione, nonche' nei protocolli n. 1 e 2 ad essa allegati.
Accordo 1-art. 3
Articolo 3. Tra le Parti interessate si hanno consultazioni tolte le volte che, secondo il parere di una di dette Parti, la applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.
Accordo 1-art. 4
Articolo. 4. Il presente Accordo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del Trattato che istituisce la ComunitA Europea del Carbone e dell'Acciaio.
Accordo 1-art. 5
Articolo 5. Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato firmata rio conformemente alle proprie norme costituzionali il Governo di ogni Stato notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione di Associazione.
Accordo 1-art. 6
Articolo 6. Il presente Accordo e' concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e non avra' piu' nessun effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell'articolo 62 della Convenzione dil Associazione, cessa di farne parte.
Accordo 1-art. 7
Articolo 7. Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. FATTO a Yaounde', il venti luglio millenovecentosessantatre. Per Sua Maesta' il Re dei Belgi: H. FAYAT Per il Presidente della Repubblica federale di Germania: W. SCHEEL Per il Presidente della Repubblica francese: R. TRIBOULET Per il Presidente della Repubblica italiana: E. COLOMBO Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo: E. SCHAUS Per Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: J. LUNS Per il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta: M. TRAORE Per Sua Maesta' il Mwami del Burundi: L. NIMUBONA Per il Presidentle della Repubblica Federale del Camerun: V. KANGA Per il Presidente della Repubblica Centroafricana; M.NGANGTAR Per il Presidente della Repubblica del Ciad: M. NGANGTAR Per il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville); V. SATHOCD Per il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville): M. LENGEMA Per il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio: L. AMON TAHON Per il Presidente della Repubblica del Dahomey: APLOCAN Per il Presidente della Repubblica del Gabon: A. ANGUILE Per il Presidente della Repubblica Malgascia: A. RAMANGASOAVINA Per il Capo di Stato Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali: J. KONE Per il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania: M. SIDI Per il Presidente della Repubblica del Niger: I. ZODI Per il Presidente della Repubblica del Ruanda: C. HABAMENSCHI Per il Presidente della Repubblica del Senegal: D. GUEYE Per il Presidente della Repubblica Somala: A. SCEGO Per il Presidente della Repubblica del Togo: J. AGBEMEGNAN ---------------------------------------------------
Atto finale
Atto finale I Plenipotenziari di: Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, e del Consiglio della Comunita' Economica Europea da una parte, e di Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, Sua Maesta' il Mwami del Burundi, Il Presidente della Repubblica federale del Camerun, Il Presidente della Repubblica Centroafricana, Il Presidente della Repubblica del Ciad, Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville), Il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville), Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica del Dahomey, Il Presidente della Repubblica del Gabon, Il Presidente della Repubblica Malgascia, Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali, Il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania, Il Presidente della Repubblica del Niger, Il Presidente della Repubblica del Ruanda, il Presidente della Repubblica del Senegal. Il Presidente della Repubblica della Somalia, Il Presidente della Repubblica del Togo dall'altra parte, riuniti a Yaounde', il venti luglio millenovecentosessantatre. per la firma della Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', hanno adottato I testi seguenti: La Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita' e il relativo Allegato, i Protocolli sotto elencati 1. Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione di Associazione, 2. Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell'articolo di della Convenzione di Associazione, 3. Protocollo n. 3 relativo al concetto di "prodotti originari" per l'applicazione della Convenzione di Associazione, 4. Protocollo n. 4 relativo all'azione delle Alte Parti Contraenti per quanto riguarda i reciproci interessi in particolare per i prodotti tropicali, 5. Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari, 6. Protocollo n. 6 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni dell'Associazione, 7. Protocollo n. 7 relativo al valore dell'unita' di conto. I plenipotenziari degli Stati membri e quelli degli Stati africani e malgascio associati hanno in oltre adottato il testo dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio. I plenipotenziari degli Stati membri e quelli degli Stati africani e malgascio associati hanno altresi' adottato il testo delle dichiarazioni comuni sotto elencate e allegate al presente Atto linale: 1. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati adottata il 19 dicembre 1962, relativa alle disposizioni transitorie da prevedere tra il 1 gennaio 1963 e la data di entrata in vigore della Convenzione di Associazione. (Allegato I). 2. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa alla liberalizzazione dei pagamenti (Allegato II). 3. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa al Protocollo n. 5 allegato alla Convenzione di Associazione (Allegato III). I plenipotenziari degli Stati membri Africani e Malgascio associa ti hanno preso atto delle decisioni e delle dichiarazioni sotto elencale e allegate al presente Atto finale: 1. Decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio relativa all'impiego delle rimanenze del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (Allegato IV). 2. Decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio relativa alla attribuzione di un aiuto supplementare alla Repubblica della Somalia da prelevare dalle rimanenze del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (Allegato V). 3. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa al riesaine degli aiuti finanziari alla scadenza dei tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione di Associazione (Allegato VI). 4. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa ai prodotti nucleari (Allegato VII). 5. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa all'aumento del consumo dei prodotti originari degli Stati associati (Allegato VIII). 6. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa al contingente tariffario per le importazioni di bananle (Allegato IX). 7. Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica Federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato N). 8. Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione della Convenzione di Associazione a Berlino (Allegato XI). IN FEDE DI CHE, i pleupotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale. FATTO a Yaounde', il venti luglio millenovecentosessantatre. Per Sua Maesta' il Re dei Belgi: H. FAYAT Per il Presidente della Repubblica federale di Germania: W. SCHEET Per il Presidente della Repubblica francese: R. TRIBOULET Per il Presidente della Repubblica italiana: E. COLOMBO Per Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo: E. SCHAUS Per Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: J. LUNS Per il Consiglio della Comunita' Economica Europea J. LUNS - W. HALLSTEIN Per Sua Maesta' il Mwami del Burundi: L. NIMUROVA Per il Presidente della Repubblica Federale del Camerun: V. KANGA Per il Presidente della Repubblica Centroafricana: J. MACKPAYEN Per il Presidentle della Repubblica del Congo (Brazzaville): V. SATHOUD Per il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville) M. LENGEMA Per il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio: L. AMON TANOH Per il Presidente della Repubblica del Dahomey: APLOGAN Per il Presidente dello Repubblica del Gabon: A. ANGUILE Per il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta; M. TRAORE Per il Presidente della Repubblica Malgascia: A. RAMANGASOVINA Per il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali: K. KONE Per il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania: M. SIDI Per il Presidente della Repubblica del Niger: I. ZODI Per il Presidente della Repubblica del Ruanda: C. HABAMENSHI Per il Presidente della Repubblica del Senegal: D. GUEYE Per il Presidente della Repubblica Somala: A. SCEGO Per il Presidente della Repubblica del Ciad: M. NGANGTAR Per il Presidente della Repubblica del Toga: J. AGBEMEGNAN ----------------------------------------------------
Atto finale - Allegato I
ALLEGATO I DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI ASSOCIATI, ADOTTATA IL 19 DICEMBRE 1962, RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DA PREVEDERE TRA IL 1 gennaio 1963 E LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE. I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri ed i Rappresentanti dei Governi degli Stati associati, agendo nei limiti delle competenze dei loro Governi, si dichiarano d'accordo sulle seguenti disposizioni che si applicheranno durante il periodo tra il 1 gennaio 1963 e la data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di Associazione e, al piu' tardi, sino al 31 dicembre 1963: 1. L'eliminazione dei dazi doganali e nelle tasse di effetto equivalente a tali dazi prosegue tra gli stati membri gli Stato associati, in conformita' del regime in vigore il 31 dicembre 1962. 2. I contingenti d'importazione, negli Stati associati di prodotti originari degli Stati membri e, negli Stati membri, di prodotti originari degli Stati associati, rimangono al livello fissato per l'anno 1962, quale esso risulta dall'applicazione del Trattato, fatte salve le disposizioni che potrebbero essere adottate dalla Comunita' Economica Europea nell'ambito della politica agricola economica comune. 3. Nel determinare la propria politica agricola comune la Comunita' prende in considerazione gli interessi degli Stati associati per quanto riguarda i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei. A tal fine hanno luogo consultazioni tra la Comunita' e gli Stati associati interessati. 4. E mantenuto il regime del diritto di stabilimento quale esso risulta dall'applicazione del Trattato il 31 dicembre 1962. 5. Le Parti firmatarie della nuova Convenzione di Associazione si astengono dal prendere ogni provvedimento in contraddizione con la stessa. I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e i Rappresentanti dei Governi degli Stati associati firmatari di detta Convenzione si consulteranno eventualmente sulle disposizioni da applicare dopo il 31 dicembre 1963. -----------------------------------------
Atto finale - Allegato II
ALLEGATO II. DICHIARAZIONE COMUNE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI E DEGLI STATI ASSOCIATI RELATIVA ALLA LIBERALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI. I Governi degli Stati membri e i Governi degli Stati associati si sforzeranno di procedere, entro i limiti delle loro competenze in materia, alla liberalizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 35 della Convenzione di Associazione oltre a quanto previsto dall'articolo stesso nella misura in cui cio' sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.
Atto finale - Allegato III
ALLEGATO III. DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI ASSOCIATI RELATIVA AL PROTOCOLLO N. 5 ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONI. I Governi degli Stati membri e degli Stati associati, Viste le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 della Convenzione di Associazione e, quelle del Protocollo n. 5 ed in particolare dell'articolo 23, Prendono atto del seguente calendario, convenuto dalle Parti Contraenti interessate, in cui si fissano progressivamente e fino al termine del periodo di validita' della Convenzioni le date in cui sara' assicurata la commercializzazione di talune produzioni a corsi mondiali. CALENDARIO D'APPLICAZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE A CORSI MONDIALI 1. Per la noce di cocco grattugiata, il pepe, l'olio di palma, il cotone e la gomma arabica, dall'inizio della campagna 1963-1964. 2. Per il riso e lo zucchero, a decorrere dall'attuazione della politica agricola comune per tali prodotti. 3. Per i prodotti oleaginosi, a decorrere dall'attuazione della politica agricola comune concernente tali prodotti e al piu' tardi dall'inizio della campagna 1964-65. 4. Per il caffe', la commercializzazione a prezzi di concorrenza entrera' in applicazione progressivamente a decorrere dall'inizio della campagna del secondo semestre del 1963; essa sara' effettivamente realizzata al piu' tardi all'inizio della campagna del secondo semestre 1967. Il tasso annuo del ravvicinamento progressivo al corso mondiale aggirera' tra il 15 e il 35 per cento. Il Consiglio di Associazione esaminera' il tasso applicabile all'inizio di ogni campagna.
Atto finale - Allegato IV
ALLEGATO IV. DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO RELATIVA ALL'IMPIEGO DELLE RIMANENZE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE. Le risorse del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, che per il 31 dicembre 1962 non saranno state oggetto di impegno, continueranno ad essere impiegate a favore degli Stati Africani e Malgascio associati, nonche' dei paesi e territori d'oltremare associati dipendenti e dei dipartimenti francesi d'oltremare, alle condizioni previste dalla Convenzione d'applicazione allegata al Trattato, nonche' dalla regolamentazione in vigore a tale data. -------------------------------------------------
Atto finale - Allegato V
ALLEGATO V. DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DI UN AIUTO SUPPLEMENTARE ALLA REPUBBLICA DELLA SOMALIA DA PRELEVARE SULLE RIMANENZE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE. Per tener conto del desiderio espresso dai Rappresentanti degli Stati Africani e Malgascio associati Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riunti in seno al Consiglio, si dichiarano d'accordo affinche' la Commissione sia autorizzata ad adottare, per il finanziamento da parte del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, dei progetti supplementari da eseguire nella Repubblica Somala. Le risorse necessarie a tale finanziamento sono prelevate dagli stanziamenti previsti alla seconda riga della tabella dell'Allegato B della Convenzione d'applicazione allegata al Trattato. ------------------------------------------
Atto finale - Allegato VI
ALLEGATO VI. DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVA AL RIESAME DEGLI AIUTI FINANZIARI ALLA SCADENZA DEI TRE ANNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE. I Governi degli Stati membri detta Comunita' Economica Europea, Senza per questo prendere in considerazione negoziati anticipati per una nuova Convenzione, Convengono di riesaminare, alla scadenza dei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione, gli aiuti finanziari allo scopo di rilevarne le imperfezioni e di adottare le eventuali decisioni che risulteranno necessarie in base all'esperienza acquistata durante questo periodo. ----------------------------------------------
Atto finale - Allegato VII
ALLEGATO VII. DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVA AI PRODOTTI NUCLEARI. Risulta dalle disposizioni abbinate del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica e del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea che le disposizioni del Titolo I della nuova Convenzione di Associazione sono applicabili ai beni e ai prodotti di cui agli articoli 92 e seguenti del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica. -------------------------------------------
Atto finale - Allegato VIII
ALLEGATO VIII. DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVA ALL'AUMENTO DEL CONSUMO DEI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI ASSOCIATI. Gli Stati membri studieranno i mezzi atti a favorire l'aumento del consumo dei prodotti originari degli Stati associati. ---------------------------------------------
Atto finale - Allegato IX
ALLEGATO IX. DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVA AL CONTINGENTE TARIFFARIO PER LE IMPORTAZIONI DI BANANE. Qualora i quantitativi chiesti dalla Repubblica federale di Germania superino il contingente tariffario ad essa riservato in virtu' del Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane (ex 08.01 della Nomenclatura di Bruxelles), firmato dagli Stati membri il 25 marzo 1957, gli Stati associati esportatori saranno consultati sulle loro possibilita' di fornire, in condizioni appropriate, in tutto o in parte i quantitativi chiesti dalla Repubblica federale di Germania. -------------------------------------------
Atto finale - Allegato X
ALLEGATO X. DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI. Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania. ----------------------------------------
Atto finale - Allegato XI
ALLEGATO XI. DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE A BERLINO. La Convenzione di Associazione si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre Parti Contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, una dichiarazione contraria. -----------------------------------------------
Accordo 2-art. 1
Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita'. I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' Economica Europea riuniti in sede di Consiglio, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in appresso denominato il Trattato, e la Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', in appresso denominata la Convenzione, Considerato che e' necessario fissare le modalita' secondo le quali sara' definita la posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' dovranno adottare in seno al Consiglio di Associazione istituito dalla Convenzione, nonche' le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questa Convenzione che possono richiedere un'azione della Comunita', un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro, Considerato che e' necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunita, delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri del Consiglio di Associazione, Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la Convenzione, Previa consultazione della Commissione della Comunita' Economica Europea, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1. 1. La posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' devono prendere in seno al Consiglio di Associazione e' adottata in conformita' delle disposizioni seguenti: a) quando il Consiglio di Associazione e' investito di problemi oggetto del Titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunita' e gli Stati associati e dei Protocolli 1, 2 e 4, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformita' del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunita' nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali; b) per l'applicazione degli articoli 27 e 34 della Convenzione, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita' dopo che la Commissione e' stata invitata a dare il proprio parere c) negli altri casi ed in particolare quando, in applicazione dell'articolo 47 della Convenzione, il Consiglio di Associazione intende delegare al Comitato di Associazione il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che del delibera all'unanimita' previa consultazione della Commissione. 2. La posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' prendono in seno al Comitato di Associazione e' adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.
Accordo 2-art. 2
Articolo 2. 1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione sui problemi oggetto del Titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunita' e gli Stati associati e dei Protocolli 1, 2 e 4 sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformita' del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunita' nei confronti dei paesi terzi e determina l'attivita' di quesiti ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali. Le decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione in applicazione degli articoli 27 e 34 della Convenzione sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimita' dopo che la Commissione e' stata invitata a dare il proprio parere. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione negli altri casi sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione. 2. Qualora, le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di Associazione interessino un settore che, ai termini del Trattato, non e' di competenza della Comunita' stessa, gli Stati membri prendono le necessarie misure di applicazione. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono anche applicabili per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato di Associazione in applicazione dell'articolo 47 della Convenzione.
Accordo 2-art. 3
Articolo 3. Per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Convenzione che prevedono una consultazione a richiesta della Comunita', e' adottata la seguente procedura: a) la domanda di consultazione presentata dai uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente una deliberazione del Consiglio al fine determinare la posizione comune della Comunita': b) la posizione comutne della Comunita' e' quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione: c) la domanda di consultazione e' trasmessa al Consiglio di Associazione dal Presidente in carica del Consiglio della Comunita' Economica Europea a nome della Comunita'.
Accordo 2-art. 4
Articolo 4. Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nella Convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri e uno o piu' Stati associati, e' comunicato senza indugio, a cura Stati membri e alla Commissione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato e' oggetto di una deliberazione del Consiglio.
Accordo 2-art. 5
Articolo 5. 1. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 della Convenzione e per permettere ad uno Stato nembro di far fronte alle difficolta' menzionate in questo articolo, la Commissione puo' autorizzare detto Stato a prendere le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte a una deviazione di traffico. 2. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sul mantenimento, la soppressione o la modifica della decisione della Commissione. 3. In caso di urgenza, lo stesso Stato membro interessato puo' prendere le misure di salvaguardia necessarie. Ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima puo' decidere se tali misure debbano essere modificate o soppresse. In tal caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2. 4. In caso di gravi difficolta' della propria bilancia dei pagmenti, uno Stato membro puo' prendere le misure necessarie, secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109 del Trattato. 5. Nell'applicazione del presente articolo debbono essere scelte con priorita' le misure che turbino il meno possibile il funzionamento del Mercato Comune. 6. La notificazione della Comunita' al Consiglio di Associazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione, e' fatta dalla Commissione.
Accordo 2-art. 6
Articolo 6. Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 51 della Convenzione per i settori che non sono di competenza della Comunita', consulta in precedenza gli altri Stati membri. Se il Consiglio di Associazione e' indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al paragrafo precedente, la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimita'.
Accordo 2-art. 7
Articolo 7. Le vertenze sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una Istituzione della Comunita' o tra Istituzioni della Comunita' circa la Convenzione, il suo Allegato, i Protocolli che vi sono allegati nonche' gli Accordi interni firmati per l'applicazione della Convenzione, sono sottoposte, a richiesta della Parte piu' diligente, alla Corte di Giustizia delle Comunita' alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo statuito della Corte di Giustizia allegato a detto Trattato.
Accordo 2-art. 8
Articolo 8. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', previa consultazione della Commissione, puo' modificare o completare in qualsiasi momento le disposizioni del presente Accordo.
Accordo 2-art. 9
Articolo 9. Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretario dei Consigli delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, alla medesima data della Convenzione. Esso e' concluso per la stessa durata della Convenzione.
Accordo 2-art. 10
Articolo 10. Il presente Accordo, redatto in un unito esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti egualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee che ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. FATTO a Yaounde', il venti luglio millenovecentosessantatre. Per Sua Maesta' il Re dei Belgi: H. FAYAT Per il Presidente della Repubblica federale di Germania: W. SCHEEL Per il Presidente della Repubblica francese: R. TRIBOULET Per il Presidente della Repubblica italiana: E. COLOMBO Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo: E. SCHAUS Per Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: J. LUNS -----------------------------------------------
Accordo 3-art. 1
Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita' I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio. Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in appresso denominato il Trattato, Vista la Convenzione di Associazione tra la Comunita Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', in appresso denominata la Convenzione, e in particola re il Titolo II relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica, Vista la decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, del 23 ottobre 1962 che fissa in 70 milioni di unita' di conto gli aiuti a favore dei paesi e territori d'oltremare associati che mantengono relazioni paiticolari con la Francia ed i Paesi Bassi, in appresso denominati paesi e territori d'oltremare e dei Dipartimenti francesi d'oltremare, Considerando che e' necessario fissare le modalita' di dotazione del Fondo Europeo di Sviluppo, nonche' i contributi degli Stati membri a tale dotazione, Considerando, altresi', che deve essere determinata la procedura di approvazione delle domande di finanziamento e le condizioni di esecuzione finanziaria di controllo dell'impiego degli aiuti, Previa consultazione della Commissione della Comunita' Economica Europea, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: ; Articolo 1. 1. Gli Stati membri istituiscono un fondo chiamato "Fondo Europeo di Sviluppo". 2. Essi mettono a disposizione dell'organo di gestione del Fondo un importo di 730 milioni di unita' di conto, suddiviso come segue: Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 milioni Repubblica federale di Germania . . . . . . . . . . . 246,5 milioni Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246,5 milioni Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 milioni Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 milioni Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 milioni 3. L'importo di 730 milioni di unita' di conto e' impiegato, fino a concorrenza di 680 milioni di unita di conto, sotto forma di aiuti non rimborsabili; la rimanenza viene impiegata sotto forma di prestiti a condizioni speciali. 4. All'importo di 730 milioni di unita' di conto si aggiungono, sino a concorrenza di 70 milioni di unita' di conto, prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo statuto; per questi prestiti sono concessi, sulle risorse del Fondo, abbuoni di interesse alle condizioni di cui all'articolo 19 della Convenzione.
Accordo 3-art. 2
Articolo 2. 1. Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione, e successivamente prima del 1 settembre di ogni anno, in Commissione stabilisce e comunica al Consiglio uno stato di previsione degli impegni da effettuare durante ciascun esercizio finanziario. 2. Alle stesse condizioni, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per ciascun esercizio. In base a tale importo e tenuto conto delle necessita' di tesoreria, comprese quelle per far fronte alle anticipazioni di cui all'articolo 20 della Convenzione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste dei contributi che determinera' la loro esigibilita' e le cui modalita' di versamento, da parte degli Stati membri sono determinate dal Regolamento finanziario di cui all'articolo 18. La Commissione sottopone detto scadenzario al Consiglio che si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 11 del presente Accordo. Qualora i contributi siano insufficienti a far fronte alle effettive necessita' del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone al Consiglio, che si pronuncia entro il termine di un mese, proposte di versamenti complementari. 3. Nello stabilire ciascuno scadenzario sara' tenuto conto delle rimanenze dei contributi anteriormente versati in base alla Convenzione, che ancora appaiono, a tale data, nei conti speciali di cui al paragrafo 4, nonche' delle disponibilita' di tesoreria del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita', allegata al Trattato. 4. I fondi, sino al loro impiego, da parte della Commissione, per il finanziamento di progetti o programmi adottati alle condizioni fissate dagli articoli da 9 a 12 del presente Accordo, rimangono depositali sui conti speciali aperti da ogni Stato mambro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa secondo le modalita' fissate dal Regolamento finanziario di cui all'articolo 18 del presente Accordo. 5. I fondi, a decorrere dalla data della loro esigibilita' e per la durata del suddetto deposito, conservano il valore corrispondente alla parita' in vigore il giorno della loro esigibilita' in rapporto all'unita' di conto definita nel Protocollo n. 7 allegato alla Convenzione.
Accordo 3-art. 3
Articolo 3. Le eventuali rimanenze del Fondo saranno impiegate sino a totale esaurimento secondo le stesse modalita' previste dalla Convenzione e dal presente Accordo. Tuttavia, le eventuali rimanenze degli aiuti per la produzione i quali, secondo l'articolo 27, paragrafo 2, del Protocollo n. 5 saranno soppressi al piu' tardi allo scadere della Convenzione, saranno destinate ad altre forme di aiuti, secondo la procedura prevista dall'articolo 29, paragrafo 4 di detto Protocollo. Allo scadere della Convenzione, gli Stati membri si impegnano a versare, alle condizioni previste dall'articolo precedente, la parte dei loro contributi che non e' ancora stata richiesta.
Accordo 3-art. 4
Articolo 4. Salvo decisione contraria del Consiglio presa all'unanimita' tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati associati, dei paesi e territori d'oltremare nonche' dei dipartimenti francesi d'oltremare, si effettuano alle condizioni previste dal presente Accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi.
Accordo 3-art. 5
Articolo 5. 1. Qualora, allo scadere dei tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione, gli Stati membri ritenessero che la mancanza di garanzie ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 dello statuto della Banca non ha permesso a quest'ultima di concedere agli Stati associati prestiti per un importo sufficientemente elevato, potrebbe essere concessa una garanzia per talune domande di prestiti, a condizioni da determinare. 2. Le modalita' e la portata della garanzia congiunta degli statii membri saranno precisate di comune accordo quando si verifichera' l'eventualita' di cui sopra. 3. Detta garanzia, data caso per caso, si limitera' alla copertura dei rischi politici incorsi da prestiti concessi su richiesta degli Stati associati. 4. Gli oneri finanziari risultanti per la Comunita' da tale garanzia sono ripartiti proporzionalmente alla partecipazione degli Stati membri al capitale della Banca.
Accordo 3-art. 6
Articolo 6. Quando i prestiti della Banca sono accompagnati da abbuoni di interessi, gli importi necessari al pagamento di questi abbuoni sono imputati al Fondo, o in mancanza di un simile Fondo, alle somme incassate a titolo di ammortamento e di interessi dei prestiti a condizioni speciali. Qualora le risorse summenzionate non permettessero di coprire queste spese, queste ultime saranno prese a carico degli Stati membri proporzionalmente alla loro partecipazione al capitale della Banca.
Accordo 3-art. 7
Articolo 7. L'importo di cui all'articolo 1 e' ripartito come segue: 1. 730 milioni di unita' di conto destinati agli Stati associati, di cui: - 666 milioni: fino a concorrenza di 620 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e la rimanenza sotto forma di prestiti a condizioni speciali; - fino a concorrenza di 64 milioni sotto forma di prestiti della Banca 2. 70 milioni di unita' di conto destinati ai paesi e territori d'oltremare e ai dipartimenti francesi d'oltremare, di cui: - 64 milioni: fino a concorrenza di 80 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e la rimanenza sotto forma di prestiti a condizioni speciali; - fino a concorrenza di 6 milioni sotto forma di prestiti della Banca.
Accordo 3-art. 8
Articolo 8. Fatte salve le disposizioni, dell'articolo 11, il Fondo e' gestito dalla Commissione secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 18.
Accordo 3-art. 9
Articolo 9. 1. La Commissione istituisce i progetti o programmi che le sono presentati dagli Stati associati, alle condizioni di cui all'articolo 21 della Convenzione e al Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari, e dagli Stati membri o dalle autorita' competenti per quanto riguarda i paesi e territori d'oltremare e dipartimenti francesi d'oltremare. Essa elabora per questi progetti o programmi proposte di finanziamento sotto forma di aiuti non rimborsabili o sotto forma di prestiti a condizioni speciali, oppure, contemporaneamente, sotto entrambe le forme. 2. Quando la Commissione ritiene che un progetto possa essere finanziato mediante prestiti a condizioni speciali, trasmette il fascicolo alla Banca, affinche' la istruzione possa essere condotta dalla Commissione dalla Banca. 3. Se la Banca esprime un parere favorevole alla concessione di questo prestito, sottopone un piano di finanziamento alla Commissione. 4. Se la Banca ritiene che il progetto non possa essere oggetto di un tale prestito, ne avvisa la Commissione che puo' ritirare il progetto, o proporne il finanziamento mediante un aiuto non rimborsabile, oppure adire il Comitato di cui all'articolo 11. Questo Comitato consulta allora la Banca. 5. La Banca sottopone alla Commissione le proposte di concessione di abbuoni d'interessi. La Commissione elabora al riguardo proposte di finanziamento.
Accordo 3-art. 10
Articolo 10. Le condizioni della partecipazione della Banca alla gestione dei prestiti a condizioni speciali saranno oggetto di mandati della Comunita' alla Banca. Questi mandati sono approvati in base a progetti della Commissione, alle condizioni previste dall'articolo 11.
Accordo 3-art. 11
Articolo 11. 1. E' istitutito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri al quale sono comunicate, per parere, le proposte di finanziamente di cui all'articolo 9, eventualmente accompagnate da un fascicolo preparato dalla Banca. Il Comitato e' presieduto da un Rappresentante della Commissione. Il Segretariato e' assicurato dalla Commissione. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del Comitato. Un Rappresentante della Banca assiste ai lavori del Comitato. 2. Il Comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata di 67 voti. Gli Stati membri dispongono rispettivamente di: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 voti Repubblica federale di Germania . . . . . . . . . . . . . . . 33 voti Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 voti Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 voti Lussemburgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voti Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 voti Le proposte di finanziamento corredate del parere del Comitato sono sottoposte per decisione alla Commissione. 3. La Commissione, qualora decida di non seguire il parere espresso dal Comitato o in mancanza di un parere favorevole del Comitato, puo' ritirare la proposta di finanziamento ovvero adire il Consiglio che decide alla maggioranza qualificata prevista nel paragrafo 2.
Accordo 3-art. 12
Articolo 12. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, sono oggetto di decisione presa all'unanimita': - le proposte di concessione di prestiti a condizioni speciali ad una impresa privata; - le proposte di concessione di abbuoni di interessi sui prestiti accordati dalla Banca.
Accordo 3-art. 13
Articolo 13. Fatti salvi i mandati attribuiti alla Banca, di cui all'articolo 10, la Commissione cura l'esecuzione finanziaria dei progetti o programmi finanziati dal Fondo ed effettua i pagamenti, in conformita' delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 18.
Accordo 3-art. 14
Articolo 14. 1. Per la durata del presente Accordo, il Consiglio decide all'unanimita' della destinazione delle somme incassate a, titolo dei riimborsi in capitale e dei pagamenti in interessi dei prestiti a condizioni speciali, nonche' della loro eventuale nuova attribuzione agli Stati associati. 2. Successivamente, e tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 6, il Consiglio decide all'unanimita' se tali somme debbano essere rimborsate agli Stati membri o destinate dalla Comunita' ad altre operazioni.
Accordo 3-art. 15
Articolo 15. Il regolamento finanziario di cui all'articolo 18 precisera' le condizioni alle quali saranno assegnati gli altri eventuali introiti del Fondo diversi da quelli contemplati nell'articolo precedente.
Accordo 3-art. 16
Articolo 16. La Commissione si accerta delle condizionii alle quali gli aiuti della Comunita' finanziati dal Fondo sono impiegati dagli Stati associati, dai paesi e territori d'oltremare o dai dipartimenti francesi d'oltremare beneficiari. Essa ne informa il Consiglio periodicamente, almeno una volta all'anno. Il Consiglio prende le decisioni che si rivelassero necessarie alla maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 11.
Accordo 3-art. 17
Articolo 17. 1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo. 2. La Commissione di controllo prevista dall'articolo 206 del Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta Commissione esercita i propri poteri sono fissate nel regolamento finanziario di cui all'articolo 18. 3. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 11, da' atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.
Accordo 3-art. 18
Articolo 18. Le disposizioni d'applicazione del presente Accordo sono oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 11, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima.
Accordo 3-art. 19
Art. 19. 1. Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla Convenzione di applicazione allegata al Trattato, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detta Convenzione nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962. 2. Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione di progetti finanziati nel quadro del Fondo di cui al paragrafo precedente, la Commissione potra' presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite dall'articolo 11.
Accordo 3-art. 20
Articolo 20. Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di "cui al primo comma, alla medesima data della Convenzione. Esso e' concluso per la stessa durata della Convenzione.
Accordo 3-art. 21
Articolo 21. Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee che provvedera' a rimettere copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. FATTO a Yaounde', il venti luglio millenovecentosessantatre. Per Sua Maesta' il Re dei Beligi: H. FAYAT Per il Presidente della Repubblica Federale di Germania: W. SCHEEL Per il Presidente della Repubblica Francese: R. TRIBOULET Per il Presidente della Repubblica italiana: E. COLOMBO Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo: E. SHAUS Per Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: J. LUNS --------------------------------------------------
Protocollo - art. 1
Protocollo relativo alle importazioni di caffe' verde nei Paesi del Benelux Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Desiderando stabilire le condizioni d'importazione di caffe' verde nei Paesi del Benelux applicabili a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione d'Associazione tra la Comunita', Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', Hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: S. E. HENRY FATAT, Ministro, Aggiunto agli affari esteri Il Presidente della Repubblica federale di Germania: S. E. WALTER SCHEET, Ministro della Cooperazione economica Il Presidente della Repubblica francese: S. E. RAYMOND TRIBOULET, Ministro della cooperazione Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. EMILIO COLOMBO, Ministro del tesoro Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo: S. E. EUGENE SHAUS, Ministro degli affari esteri e del commercio estero Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: S. E. JOSEPH LUNS, Ministro degli affari esteri I quali, dopo avere scambiato i loro, pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti Articolo 1. Le importazioni nel Benelux di caffe' verde in provenienza dai paesi terzi saranno effettuate alle seguenti condizioni 1) Fino al termine della seconda tappa: dazio doganale del 2 per cento su tutte le importazioni in provenienza dai paesi terzi; 2) Durante In terza tappa: dazio doganale del per cento su tutte le importazioni in provenienza dai paesi terzi; 3) Alla fine del periodo transitorio applicazione della tariffa doganale comune.
Protocollo - art. 2
Articolo 2. Il presente Protocollo e' approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore. Il presente Protocollo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le disposizioni del primo comma, alla medesima data della Convenzione di Associazione. FATTO a Yaounde', il venti luglio millenovecentosessantatre. Per Sua Maesta' il Re dei Belgi: H. FAYAT Per il Presidente della Repubblica federale di Germania: W. SCHEED Per il Presidente della Repubblica Francese: R. TRIBOULET Per il Presidente della Repubblica italiana: E. COLOMBO Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo: E. SCHAUS Per Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: J. LUNS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SARAGAT
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