Art. 1
La somma da corrispondersi dallo Stato quale dotazione a favore della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è aumentata di 10 miliardi di lire per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di 10 miliardi per l'anno 1965.