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LEGGE 29 settembre 1964, n. 860

Current text a fecha 2010-10-09

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio della Arma dei carabinieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio: a) se marescialli, senza limiti di età; b) se brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri quando abbiano compiuto 28 anni di età. L'autorizzazione a contrarre matrimonio: a) è concessa dal Ministro o, in sua vece, dallo ufficiale da lui delegato ed è valida per mesi sei; b) sarà rilasciata, semprechè concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dello stato della pratica.