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LEGGE 20 ottobre 1964, n. 1039

Current text a fecha 2010-12-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al secondo capoverso dell'articolo 67 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunte le seguenti parole: "La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73".