La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al personale dipendente dal Ministero della difesa e del Corpo della guardia di finanza destinato in via permanente e continuativa con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti ad uno degli incarichi sottoindicati, ed avente obbligo di rendiconto giudiziale, è attribuita una indennità mensile di speciale responsabilità nelle seguenti misure: gestore di cassa o ufficiale pagatore delle Direzioni territoriali di commissariato della Marina e dell'Aeronautica e responsabili di cassa delle Capitanerie di porto; ufficiale pagatore dell'ufficio amministrazione dei personali militari vari; gestore di cassa dell'ufficio autonomo gestioni speciali dell'Aeronautica militare, lire 5.000; agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore di reparti non inferiori al reggimento o alla legione dei carabinieri o della guardia di finanza o reparti corrispondenti; agente con mansioni di gestore di cassa delle Direzioni di commissariato militare nonchè agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore o di consegnatario di materiali, compresi i viveri e il vestiario, presso comandi, enti, uffici, stabilimenti e istituti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza determinati con decreti del Ministro per la difesa o del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, lire 3.000.