DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1965, n. 115
Art. 61. Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso Il ricorso e' presentato o notificato al Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata se ricorrente e' il giornalista, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera. La data di presentazione e' annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio, che ne rilascia ricevuta. Nei casi previsti dall'art. 60, primo comma, della legge, la segreteria del Consiglio comunica, senza indugio, con lettera raccomandata, copia del ricorso al pubblico ministero competente, se ricorrente e' il giornalista, o al giornalista, se ricorrente e' il pubblico ministero. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero, per i ricorsi in materia disciplinare, e l'interessato, in tutti i casi, possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi e' Inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti. Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio nazionale Il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonche', in fascicolo separato, copia In carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.
Regolamento-art. 62
Art. 62. Trattazione del ricorso ((La seduta per la trattazione del ricorso, fissata dal presidente del Consiglio nazionale, ha luogo entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso stesso: a tal fine, tutti gli atti e documenti relativi al ricorso sono trasmessi tempestivamente alla commissione referente, la quale istruisce il ricorso e redige una relazione che comunica al presidente del Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione. La commissione, salva comunque la facolta' concessa al Consiglio medesimo dal terzo comma del successivo art. 63, puo' disporre indagini, acquisire nuovi elementi e richiedere le notizie che ritenga opportune)).
Regolamento-art. 63
Art. 63. Esame del ricorso Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche. Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata entro i termini di cui al quarto comma dell'art. 61 del presente regolamento. Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, con le modalita' previste dal precedente art. 60, lettera d), fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito la decisione e' presa in base agli atti che gia' sono in possesso del Consiglio nazionale. Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Il segretario del Consiglio nazionale redige verbale delle sedute, osservate le modalita' di cui all'art. 26 del presente regolamento.
Regolamento-art. 64
Art. 64. Decisione del ricorso La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario. La decisione e' depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale ed e' notificata al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dagli albi, dai registri o dagli elenchi speciali e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale. ((Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'autorita' giudiziaria)).
Regolamento-art. 65
Art. 65. Ricorso in materia disciplinare Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dai comma quarto del precedente art. 61, presentare per iscritto le proprie conclusioni. Il Consiglio nazionale, ricevuti dal Consiglio regionale o interregionale il ricorso e gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe. Scaduto detto termine, il Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a votazione segreta; in caso di parita' di voti prevale l'opinione piu' favorevole all'incolpato. Si osservano le disposizioni degli articoli 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente regolamento, in quanto applicabili.
Regolamento-art. 66
Art. 66. Ricorso contro la elezione a componente del Consiglio nazionale Il ricorso contro il risultato delle elezioni di cui all'art. 16 della legge, redatto in carta da bollo, e' presentato o notificato al Consiglio nazionale. La data della presentazione e' annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio nazionale che ne rilascia ricevuta. All'originale vanno allegate quattro copie del ricorso in carta libera. Il Consiglio nazionale richiede - nei cinque giorni successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso - al Consiglio regionale o interregionale competente, di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi alla elezione impugnata. Gli alti restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi e' inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti. Per la trattazione e decisione dei ricorsi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 60, 62, 63 e 64 del presente regolamento.
Regolamento-art. 67
Art. 67. Prima elezione dei Consigli Adempimenti della Commissione unica La Commissione unica, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento: a) forma gli elenchi dei giornalisti, iscritti nell'albo, residenti in ciascuna delle regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente regolamento. Gli elenchi sono compilati con le modalita' stabilite dall'art. 9 del presente regolamento e debbono, per ciascun iscritto, contenere l'indicazione dell'avvenuta riscossione, da parte della Commissione unica, delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento. Per i giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica verra' indicata, negli elenchi relativi all'Ordine che ha sede in Roma, tale residenza; b) stabilisce la sede del seggio elettorale per ciascun Consiglio regionale o interregionale. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termina di cui al comma precedente, la, Commissione unica: a) predispone le schede di votazione, debitamente timbrate, occorrenti per la elezione del Consiglio regionale o interregionale, del relativo Collegio dei revisori dei conti, nonche' del Consiglio nazionale, secondo le modalita' di cui all'art. 8 del presente regolamento in quanto applicabili; b) trasmette a ciascun presidente di Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine, gli elenchi di cui alla lettera a) del comma precedente, unitamente agli esemplari degli elenchi destinati al seggio elettorale dell'Ordine, dando nel contempo notizia della data in cui verra' convocata l'assemblea elettorale. Negli elenchi di cui ai comma precedenti i giornalisti sono iscritti sulla base della loro residenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non si tiene conto dei cambiamenti di residenza successivamente intervenuti.
Regolamento-art. 68
Art. 68. Convocazione delle assemblee elettorali Trasmissione delle schede La Commissione unica provvede, nei quaranta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento; a convocare le assemblee elettorali di cui all'art. 66, secondo comma, della legge. L'avviso di convocazione e' inviato per lettera raccomandata a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere le indicazioni previsto nell'art. 4 della legge e nell'art. 5 del presente regolamento. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termina di cui al primo comma, la Commissione unica cura la trasmissione delle schede di votazione alla Cancelleria di ciascuna Corte di appello, che provvede alla custodia ed alla successiva consegna delle schede medesime al presidente dell'assemblea a norma dell'art. 69 del presente regolamento.
Regolamento-art. 69
Art. 69. Nomina del presidente dell'assemblea Il presidente della Corte di appello, entro cinque giorni dalla convocazione, provvede alla nomina del presidente dell'assemblea scegliendolo tra i giornalisti professionisti, compresi negli elenchi trasmessigli, che siano in possesso dell'anzianita' richiesta dall'art. 66, comma terzo, della legge ed In regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Commissione unica. La Cancelleria della Corte di appello comunica immediatamente la nomina all'interessato e cura la trasmissione a medesimo degli elenchi previsti dalla lettera b), secondo comma, del precedente art. 67, trattenendone un esemplare, nonche' delle schede di votazione.
Regolamento-art. 70
Art. 70. Adempimenti del presidente dell'assemblea Il presidente dell'assemblea, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, adempie alle formalita' relative alla sistemazione del seggio, a norma dell'art. 9, terzo comma, del presente regolamento; svolge, altresi' gli adempimenti demandati al presidente del Consiglio dell'Ordine dall'art. 5 della legge. Il presidente dell'assemblea provvede, inoltre, a comunicare alla Commissione unica, entro otto giorni dalla proclamazione, i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.
Regolamento-art. 71
Art. 71. Norme regolatrici delle prime elezioni Nelle prime elezioni dei Consigli regionali o interregionali e relativi Collegi dei revisori del conti, nonche' del Consiglio nazionale, si osservano le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge e del Titolo I del presente regolamento, in quanto applicabili. Il certificato previsto dall'art. 10, secondo comma, del presente regolamento e' sostituto da una dichiarazione della Commissione unica attestante l'avvenuto pagamento delle quote dovute per il semestre In corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.
Regolamento-art. 72
Art. 72. Convocazione del primi Consigli regionali o interregionali Il presidente dell'assemblea elettorale, entro tre giorni dalla proclamazione di tutti i componenti del Consiglio regionale o interregionale trasmette al consigliere che ha riportato il maggior numero di voti - o in caso di parita' di voti al piu' anziano di eta' - l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il Consiglio, ai fui della costituzione e della elezione delle cariche, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 66, quinto comma della legge. La Commissione unica dispone che, all'atto dell'insediamento del Consigli regionali o interregionali, siano ad essi consegnati i fascicoli personali dei rispettivi iscritti nell'albo negli elenchi speciali e nel registro dei praticanti, nonche' ogni documentazione concernente le pratiche in corso di loro competenza. Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.
Regolamento-art. 73
Art. 73. Convocazione del primo Consiglio nazionale dell'Ordini La Commissione unica - entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni dei nominativi di tutti i componenti eletti - convoca il Consiglio nazionale ai fini della sua costituzione e della elezioni delle cariche. Per l'elezione delle cariche del primo Consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento. Dell'avvenuto insediamento del Consiglio nazionale e' data immediata comunicazione, a cura del segretario, alla Commissione unica, la quale provvede senza indugio a trasmettere le attivita' patrimoniali esistenti, nonche' l'archivio ed ogni documentazione concernente le pratiche in corso di competenza del Consiglio nazionale. Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.
Regolamento-art. 74
Art. 74. Ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale Per i ricorsi contro i risultati delle elezioni del primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni Contenute rispettivamente negli articoli 59 e seguenti e 66 del presente regolamento. I ricorsi di cui al comma precedente vanno presentati o notificati alla segreteria della Commissione unica, che ne cura la trasmissione al competente Consiglio regionale o interregionale ovvero al Consiglio nazionale subito dopo il loro insediamento.
Regolamento-art. 75
Art. 75. Norme transitorie per gli iscritti negli elenchi speciali Le persone iscritte alla data di entrata in vigore della legge, negli elenchi speciali di cui all'art. 4, quinto comma, all'art 7, ultimo comma del [regio decreto 26 febbraio 1928, n. 334](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;334), sono iscritte dai competenti Consigli regionali o interregionali, nei rispettivi elenchi speciali previsti dall'art. 28 alla legge; esse conservano la precedente anzianita'. Visto, il Ministro per la grazia e giustizia REALE
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