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LEGGE 1 marzo 1965, n. 121

Current text a fecha 1995-09-01

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'organico della banda dell'Arma dei carabinieri è così stabilito: 1 ufficiale, maestro direttore; 1 maresciallo maggiore "carica speciale", vice direttore; 102 sottufficiali, appuntati e carabinieri, musicanti. Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri è compreso nell'organico dell'Arma. Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e carabinieri in eccedenza all'organico previsto al primo comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti. noteart;