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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. 723

Current text a fecha 1973-01-16

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1 febbraio 1965, n. 13, che delega il Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, alla Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso, firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dal esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi, firmato dall'Italia a Parigi il 18 aprile 1951;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957 Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Grecia;

Vista la Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea del 25 febbraio 1964, relativa alla Associazione dei Paesi e territori d'oltremare alla predetta Comunita';

Vista la legge 20 maggio 196-1, n. 406, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Yaouade' il 20 luglio 1963 e agli Atti connessi, relativi al l'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ratifica e (da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1ª febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per l'area mercantile; Decreta:

Art. 1

E' approvata l'annessa tariffa dei dazi doganali d' importazione, che sostituisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tariffa dei dazi doganali d'importazione allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, nonche' la tariffa doganale comune delle Comunita' europee allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1581, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 2

I dazi previsti dalla tariffa di cui al precedente articolo 1 "per provenienze comunitarie" e "per altre provenienze", si applicano rispettivamente: a) per le provenienze dai Paesi membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' europea dell'energia atomica, della Comunita' economica europea, scortate dai certificati prescritti, per le provenienze dagli Stati africani e malgascio e dai Paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' e mica europea scortate dai certificati prescritti, nonche' per le provenienze dalla Grecia, scortate dai certificati prescritti, salvo, per quest'ultimo Paese, le esclusioni risultanti nella tariffa; b) per le provenienze dai Paesi estranei alle Comunita' europee, nonche' dai Paesi di cui alla lettera a) non scortate dai certificati prescritti.

Art. 3

Le merci che formano oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, importate alle condizioni stabilite dall'art. 48 delle disposizioni preliminari alla tariffa di cui al precedente articolo 1 e provenienti dagli Stati membri della Comunita' economica europea, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, a meno che non risulti, dagli imballaggi o dai documenti che le accompagnano, che trattasi di merci non trovantisi in libera pratica ai sensi dell'art. 10 paragrafo 1 del Trattato che ha istituito la predetta Comunita'.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SARAGAT MORO - TREMELLONI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA - SPAGNOLLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1965

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 71. - VILLA

Disposizioni preliminari-art. 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1. I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare in tutto o in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. Tuttavia, per le merci avariate, tassate sul valore, questo puo' essere determinato tenuto conto dello stato di avaria. Il proprietario della merce giunta dall'estero avariata, puo' optare per la distruzione di essa, a sue spese e con le cautele imposte dalla Dogana. Nessuna esenzione o riduzione di dazi, oltre quelle stabilite dalla tariffa o dalle presenti disposizioni, puo' essere concessa se non in virtu' di una legge (1) (2) (3) (4). ---------------------- (1) E' sospesa temporaneamente l'appllcazlone del dazio per i materiali da trasporto, da comunicazione, di casermaggio e di equipaggiamento, importati direttamente dall'Amministrazione della Difesa e per i materiali da trasporto e da comunicazione importati direttamente dal Corpo della Guardia di Finanza. (2) E' sospesa temporaneamente l'applicazione del dazi di importazione sui materiali, apparecchiature, attrezzature e relative parti che siano necessarie per lo studio, per la costruzione e l'esercizio dei reattori nucleari e siano diversi da quelli formanti oggetto del mercato comune della Comunita' Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), e che non possono essere forniti dall'industria nazionale. La sospensione sara' concessa previo accertamento - da parte di apposita Commissione interministeriale - della sussistenza delle condizioni indicate nel precedente comma. (3) E' sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio di importazione per i maccbinari e le attrezzature che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la fabbricazione di armamenti speciali e relative parti ed accesori, che rientrano nelle commesse per la difesa. La sospensione daziaria sara' concessa dal Ministero delle finanze - Direzione Generale delle Dogane e II.II. - previo accertamento svolto d'intesa con il Ministero dell'industria commercio e artigianato. La sospensione daziaria si applica anche per i macchinari e le attrezzature, gia' ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva. (4) Prodotti destinati ad alcune categorie di navi. La riscossione del dazi e' sospesa per i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nel seguente prospetto, per la loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonche' per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di tali navi:

NUMERO DELLA TARIFFA DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti, la concessione di questa sospensione e' subordinata alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. La predetta sospensione non si applica ai prodotti destinati ai rimorchiatori a spinta, qualunque sia la classificazione tariffaria di tali rimorchiatori. (1) (11)

Disposizioni preliminari-art. 2

Art. 2. ((Agli effetti doganali, fuori dei casi disciplinati dai regolamenti delle Comunita' europee e sempreche' non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni od accordi internazionali, si considera come Paese di origine delle merci quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione industriale)).

Disposizioni preliminari-art. 3

Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 4

Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 5

Art. 5. Salvo particolari disposizioni, i pezzi di merci i quali, assieme riuniti, costituiscano un determinato oggetto, anche incompleto, quando siano presentati insieme allo sdoganamento e siano compresi nella stessa dichiarazione, o anche in diverse dichiarazioni intestate alla medesima persona, si tassano come l'oggetto che sono destinati a formare, anche se siano contenuti in colli diversi, o formino colli diversi, oppure siano alla rinfusa.

Disposizioni preliminari-art. 6

Art. 6. 1. Salvo quanto previsto nei punti successivi, alle merci dichiarate per l'importazione i dazi si applicano secondo l'aliquota vigente alla data in cui e' accettata dalla dogana la dichiarazione d'importazione. La dichiarazione d'importazione non puo' essere accettata fino a quando le merci non siano arrivate negli spazi doganali o in altra luogo autorizzato dalla dogana per le operazioni di sdoganamento. Agli effetti del precedente comma si considerano arrivate negli spazi doganali anche le merci esistenti a bordo delle navi ancorate in porto o in sosta nelle immediate adiacenze di esso, purche' sia stato presentato il manifesto, nonche' le merci che in deposito o punto franco sono state poste sotto diretto controllo della dogana. 2. ((Quando dopo la data indicata nel precedente punto 1 interviene una variazione del dazio, l'importatore puo' chiedere l'applicazione del dazio piu' favorevole purche' la merce non sia stata gia' lasciata alla libera disponibilita' dell'importatore stesso. La domanda deve contenere l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta. La facilitazione di cui al precedente comma non si applica ai prelievi agricoli ed alle altre imposizioni previste nell'ambito della politica agricola comune e nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli)). ((11)) 3. Alle merci soggette ad un dazio la cui aliquota e' fissata in funzione di determinati periodi dell'anno e che, direttamente provenienti dall'estero, sono inoltrate con bolletta di cauzione dalla dogana di entrata ad altra dogana per l'immissione in consumo, si applica l'aliquota del dazio in vigore alla data del rilascio della bolletta di cauzione medesima, se piu' favorevole, purche' a tale data sussistessero tutte le condizioni necessarie per poter consentire l'immissione in consumo della merce presso la prima dogana. 4. Alle merci sotto sequestro o cadute in confisca il dazio si applica secondo l'aliquota vigente nel giorno in cui esse sono rilasciate o vendite. 5. Alle merci provenienti da naufragio ed a quelle abbandonate il dazio si applica secondo l'aliquota vigente nel giorno della vendita. 6. Alle merci in transito o spedite da una ad altra dogana, con bolletta di cauzione, per le quali non sia pervenuta l'attestazione di scarico, il dazio si applica secondo l'aliquota vigente alla data della scadenza del termine assegnato nella bolletta medesima. Le sovrimposte di confine, le imposte e sovrimposte di consumo, i diritti erariali ed i diritti di monopolio si applicano, alle merci estere da immettere in consumo, secondo le aliquote vigenti al momento dell'uscita delle merci stesse dagli spazi doganali, dai depositi franchi, dai depositi doganali, dai magazzini generali o, per le operazioni eseguite in altri luoghi autorizzati dalla dogana, al momento del rilascio delle merci alla libera disponibilita' dell'importatore. Nei casi previsti ai precedenti punti 4, 5, e 6; per l'applicazione dei tributi anzidetti si osservano le disposizioni stabilite per l'applicazione del dazio. (1d) ------------- AGGIORNAMENTO (1d) Il [D.L. 9 novembre 1966, n. 912](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1966-11-09;912), convertito con modificazioni dalla [L. 23 dicembre 1966, n. 1143](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1143), ha disposto (con l'art. 8) che "In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con [decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-06-26;723), le partite di olio di oliva dichiarate per l'importazione in data anteriore al 10 novembre 1966 e non ancora lasciate alla libera disponibilita' dell'importatore, in luogo del dazio, sono soggette al prelievo stabilito dal [regolamento del 22 settembre 1966, n. 136/66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1966-09-22;136). Per le temporanee importazioni di olio di oliva effettuate prima del 10 novembre 1966, in luogo del dazio, e' dovuto, in caso di nazionalizzazione, il diritto di prelievo stabilito dal precedente comma".

Disposizioni preliminari-art. 7

Art. 7. Per la classificazione doganale delle merci in esportazione si applica la nomenclatura doganale prevista per le merci in importazione.

Disposizioni preliminari-art. 8

Art. 8. L'applicazione della tariffa doganale non esonera dall'osservanza delle disposizioni che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci. Le merci che, per disposizioni speciali, non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica debbono essere rispedite all'estero a spese del proprietario. Parimenti a spese del proprietario, debbono essere rispedite all'estero o distrutte, nel termine, prefisso dall'autorita' competente, le merci che dall'autorita' sanitaria sono giudicate nocive alla salute pubblica.

Disposizioni preliminari-art. 9

Art. 9. Le merci originarie o provenienti da paesi nei quali i mezzi di trasporto o le merci italiane siano sottoposte a particolari gravami, con sopradazi o con dazi differenziali, con diritti particolarmente alti, con divieti o restrizioni di importazione, con disposizioni concernenti il commercio delle valute e delle divise, or con formalita' aventi per effetto di ostacolare l'importazione o il transito delle merci italiane, possono essere assoggettate ad un aumento dei dazi sino al 50 per cento dell'aliquota stabilita dalla tariffa doganale. Le merci esenti possono essere assoggettate ad un dazio fino al 25 per cento del loro valore. Inoltre, determinate merci straniere possono, per reciprocita', essere assoggettate a diritti, tasse, restrizioni o formalita' di qualsiasi specie, identici od analoghi, a seconda dei casi, a quelli che, nel paese di origine o di provenienza, sono applicati alle merci italiane.

Disposizioni preliminari-art. 10

Art. 10. A favore dell'esportazione italiana danneggiata, possono essere imposti speciali diritti di compensazione su determinate merci originarie o provenienti da paesi che abbiano stabilito, per talune merci di terzi Stati, un particolare trattamento di favore, che non venga applicato a merci della stessa specie di produzione italiana.

Disposizioni preliminari-art. 11

Art. 11. I provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 sono adottati con decreti del Presidente della Repubblica.

Disposizioni preliminari-art. 11-bis

Art. 11-bis. ((Le misure antidumping o compensative, sia provvisorie sia definitive, istituite dalla commissione delle Comunita' europee in base alla raccomandazione della commissione medesima n. 77/329/ CECA in data 15 aprile 1977, e successive modificazioni, sono adottate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Quando le misure antidumping o compensative, comprese quelle adottate in applicazione del [regolamento n. 459/68/CEE del consiglio](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31968R0459) delle Comunita' europee in data 5 aprile 1968, e successive modificazioni, consistono nell'imposizione dell'obbligo di garantire il pagamento di un dazio provvisorio, la garanzia deve essere prestata mediante deposito in contanti delle relative somme; in tale caso non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 87 e 90 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43))).

Disposizioni preliminari-art. 12

Art. 12. ((1. Salvo quanto previsto dal [regolamento (CEE) 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31983R0918), e senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, e' concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso. 2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo e' disposta, con carattere di obbligatorieta', dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari riscosse all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni de- finitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, nonche' dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'[articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31977L0388).)) ((13))

Disposizioni preliminari-art. 13

Art. 13. ((Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocita', gli oggetti destinati: a) all'uso ufficiale delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari; b) all'uso personale ed esclusivo degli agenti diplomatici accreditati in Italia e dei funzionari consolari stranieri autorizzati ad esercitare la loro funzione in Italia, nonche' dei loro familiari conviventi; c) all'uso personale ed esclusivo dei cittadini stranieri impiegati in Italia nei servizi amministrativi e tecnici delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' dei loro familiari conviventi, limitatamente agli oggetti importati in occasione della loro prima immissione in funzione. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, stabilisce i limiti e le modalita' di applicazione del precedente comma e, nel quadro degli accordi con i singoli Paesi concernenti le relazioni diplomatiche e consolari, puo' a condizione di reciprocita' estendere l'esenzione di cui al punto c) agli oggetti diversi da quelli importati in occasione della prima immissione in funzione nonche' prevedere, per gli oggetti ammessi alla franchigia in base alle disposizioni del presente articolo, il mantenimento della franchigia stessa in caso di cessione a terzi che comporti la cessazione della destinazione agevolata)).

Disposizioni preliminari-art. 14

Art. 14. ((1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3), sono stabilite, in conformita' alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalita' e formalita' per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'[articolo 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31983R0918).((13)) 2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie.)) ((13))

Disposizioni preliminari-art. 15

Art. 15. ((Salvo quanto previsto dal [regolamento (CEE) numero 754/76](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31976R0754) adottato dal consiglio delle Comunita' europee il 25 marzo 1976, le merci delle quali risulti comprovata l'origine italiana o che presentino caratteristiche proprie della produzione italiana sono ammesse all'importazione definitiva senza il pagamento dei diritti di confine diversi da quelli contemplati nel predetto regolamento. L'esenzione e' accordata alle condizioni indicate nel primo comma dell'art. 8, nell'art. 9 e nel secondo comma dell'art. 10 del suddetto regolamento, considerando i richiami al territorio doganale della Comunita' come riferiti al territorio doganale della Repubblica)).

Disposizioni preliminari-art. 16

Art. 16. ((Nel caso di reintroduzione in esenzione da diritti di confine di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o ad abbuono di diritti devono essere rimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni od agli abbuoni usufruiti. Nel caso di variazione o di nuova istituzione di diritti di confine diversi da quelli contemplati nel regolamento richiamato nel precedente articolo sono dovuti i maggiori tributi derivanti dall'applicazione delle norme in vigore al momento indicato nell'art. 6, ultimo comma, delle presenti disposizioni, ancorche' le merci non siano state ammesse a restituzione o ad abbuono dei predetti tributi all'atto dell'esportazione. Il capo della circoscrizione doganale puo' consentire, se le circostanze lo giustificano, la reintroduzione in esenzione da diritti di confine di merci precedentemente esportate a scarico di temporanea importazione per lavorazione; in tal caso devono essere pagati i diritti di confine e gli interessi di mora che sarebbero stati riscossi alla data della riesportazione se le merci stesse fossero state importate definitivamente. Ove la riesportazione sia avvenuta prima della temporanea importazione a termine dell'art. 187, secondo comma, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43), devono essere pagati i diritti di confine gia' abbuonati sulle merci temporaneamente importate)).

Disposizioni preliminari-art. 17

Art. 17. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero, e sentito il Comitato consultivo ((di cui all'art. 221 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43))), determinati prodotti possono essere ammessi, quando si esportano, alla restituzione del dazio e di altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione. Con le stesse norme possono essere modificate, o abrogate le concessioni accordate.

Disposizioni preliminari-art. 18

Art. 18. ((Le norme dei regolamenti comunitari che, ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune, disciplinano la determinazione del valore in dogana delle merci importate si osservano anche nei casi di importazione di merci per le quali detta tariffa non e' applicabile; in tali casi, se le merci soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea ovvero si trovano in libera pratica conformemente al trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, i richiami al territorio doganale della Comunita' contenuti nei predetti regolamenti si considerano riferiti al territorio doganale della Repubblica)).

Disposizioni preliminari-art. 19

Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 20

Art. 20. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 21

Art. 21. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 22

Art. 22. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 23

Art. 23. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 24

Art. 24. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 25

Art. 25. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 26

Art. 26. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 27

Art. 27. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 27 bis

Art. 27-bis. ((Qualora il valore dichiarato risulti inferiore a quello accertato dalla dogana, senza che gli elementi di fatto forniti dal dichiarante a norma dei regolamenti comunitari o delle presenti disposizioni preliminari possano considerarsi inesatti o incompleti e senza che vi sia colpa da parte del dichiarante medesimo, questi e' tenuto al solo pagamento dei maggiori diritti di confine dovuti, con esclusione di penalita'. Si applica, in deroga all'[art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art20), il criterio di cui all'[art. 2, secondo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art2-com2) e [terzo comma, del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art2-com3).))

Disposizioni preliminari-art. 28

Art. 28. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971, N. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-02-18;18)))

Disposizioni preliminari-art. 29

Art. 29. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971, N. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-02-18;18)))

Disposizioni preliminari-art. 30

Art. 30. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 31

Art. 31. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 32

Art. 32. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 33

Art. 33. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 34

Art. 34. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 35

Art. 35. ((Le dichiarazioni degli operatori dirette a conferire una destinazione doganale alle merci debbono essere redatte in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze, sentito l'Istituto centrale di statistica, sulla base della nomenclatura e delle altre indicazioni statistiche stabilite con i regolamenti delle Comunita' europee)).

Disposizioni preliminari-art. 36

Art. 36. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 37

Art. 37. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 38

Art. 38. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 39

Art. 39. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 40

Art. 40. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 41

Art. 41. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 42

Art. 42. Su tutte le merci che entrano nello Stato o ne escono, con qualsiasi destinazione doganale, escluso il transito ed escluse le merci immesse nei depositi doganali e poi rispedite all'estero e, salve le eccezioni indicate allo art. 43, e' dovuto un diritto di statistica. Tale diritto viene riscosso nella misura fissa di lire 10: a) per ogni tonnellata di peso lordo sulle merci considerate sotto le seguenti voci e sottovoci della tariffa dei dazi doganali: 06.02, 08.02, 12.09, 12.10, 14.01-D, 14.01-E, 14.03-A, 14.04, ex 14.05-A-I (alghe), 14.05-A-II-a, ex 14.05-13-I (alghe), 14.05-13-II-a, 15.07-B-I-b -1-bb-beta-a, 15.07-B-I-b-2-bb-alfa, 15.07-13.I-a, 15.17-B-II, 18.02-13, 22.01-n, 23.01-A-I, 23.01-B, 23.03, 23.04-B, 23.05-A, 23.08, 25.01, 25.02, 25.04, 25.05, 25.06, 25.07, 25.08, 25.10, 25.11-A, 25.11-B-II, 25.12, 25.13-B-I, 25.13-B-II-b, ex 25.14 (arderia, diversa da quella macinata o in polvere), 25.15, 25.16, 25.17-B, 25.18-A, ex 25.19 (carbonato di magnesio naturale), 25.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.31, 25.32, 26.01, 26.02, 26.03-A-II, 26.03-B, 26.03-C, 26.03-D, 26.04, 27.01, 27.02, 27.03, 27.04, 27.05, 27.06, 27.08, 27.09-C, 27.09-D, 27.10-A-I, 27.10-A-II, 27.10-B, 27.10-C-I-a, 27.10-C-I-b, 27.10-C-T-c-I, 27.10-C-II-a, 27.10-C-II-b, 27.10-C-II-c-I, 27.13-A-I, 27.14-A, 27.14-B, 27.15, 28.22, 28.23, ex 28.28-M-II (idrossidi di manganese), 28.38-A-I-a, 28.38-A-II, 28.39-13-III, 28.40-B-II-b, 28.42-A-II, 28.45,28.48-D, 28.58-C, 31.01, 31.02, 31.03, 31.04, 31.05-A, 32.01-A, 32.01-B, 32.01-C-II, 32.08-D-II, 38.05, 38.06, ex 38.19-Q-IV-b (liscivie residuali della fabbricazione della pasta di cellulosa col trattamento alla soda o al solfato), 44.01-A, 44.01-B, 44.02, ex 44.03-13-II-a (esclusi i pali), 44.03-B-II-b-2, 44.04-B, 44.05-A-I, 44.05-B, 44.06, 44.07, 44.08, 44.09-13-II, ex 44.22 (parti), 68.01, 68.02-A-I, 68.02-A-II, 68.02-A-III,68.02-A-IV-b, 68.02-38,68.03,68.05-8,68.07-A-I, ex 68.15-A-I (semplicemente rifilate), 69.02-A, 69.02-13-I, ex 69.02-13-III (silicei), 69.03-B, 69.03-C-I, 69.03-C-II (silicei), 69.04-A, 69.05-A, 69.05-13-I, 69.06-A, 69.07-A-I, 69.08-A-I, 69.12-A, 70.01-A, ex 71.11 (ceneri di oreficeria),73.01, 73.03, 73.04, 73.05-18, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09-A, 73.10-A-I, 73.10-A-II, 73.10-B, 73.10-D-I-a-I, 73.11-I, 73.11-A-II, 73.11-B, 73.13-E-I-a, 73.15-A-I 73.15-A-III, 73.15-A-IV-a, ex 73.15-A-IV-b (vergella o bordione, barre piene e profilati), ex 73.15-A-VI-a (dello spessore di 3 mm. o piu), 84.34-C, 95.06-A, 96.01-A, ex 96.01-C (di saggina, senza manico); b) per ogni animale vivo considerato sotto le voci numeri 01.01, 01.03, 01.04, ex 01.06-C-IV (cani), della tariffa; c) per ogni quintale di peso vivo per il bestiame considerato sotto la voce n. 01.02, della tariffa; d) per ciascuno dei veicoli considerati sotto le voci numeri 87.09-A, 87.09-B, 87.10, 87.12, 87.14-A, 87.14-13, 87.14-C, della tariffa; e) per ogni tonnellata di peso lordo di "Mosti di uve fresche non concentrati" (voci numeri ex 20.07-A-I-a ed ex 20.07-B-I-a); di "Mosti di uva parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole" (voce n. 22.04); di "Vini di uve fresche, altri, con gradazione alcolica effettiva non superiore a 21 gradi", in fusti, damigiane o vagoni cisterna (voci numeri ex 22.05-B-I-b, ex 22.05-B-II-b, ex 22.05-B-III-a-2, ex 22.05-8-111-b-2, ex 22.05-B-IV-a-2-aa ex 22.05-B-IV-b-l) e di "Fecce di vino, contenenti, in peso, 6 per cento o piu' di vino" in fusti, damigiane o vagonicisterna (voce n. 23.05-A); f) per ogni tonnellata di peso lordo di sacchi, botti, barili, casse, cestoni ed altri simili recipienti, vuoti, qualunque ne sia la classificazione doganale; g) per ogni tonnellata di peso lordo di bottiglie comuni, di vetro nero, verdastro, brunastro, rossastro, che si usano comunemente per riporvi il vino o la birra, di capacita' non superiore ad un litro, escluse quelle di vetro incolore, vuote; h) per ogni quintale di peso lordo su tutte le altre merci. Il diritto di statistica e' riscosso nella misura di lire dieci per ogni tonnellata di peso lordo: 1) sugli oli di petrolio o di minerali bituminosi, destinati alla esportazione; 2) sul solfato di bario precipitato (voce n. ex 28.3 -A-III), che si esporta all'estero. ((3))

Disposizioni preliminari-art. 43

Art. 43. Sono esenti dal diritto di statistica: a) le merci esenti a norma degli articoli 12, 13 e 14 ed a titolo di agevolazione per il traffico delle zone di frontiera e di quelle poste fuori della linea doganale; b) le merci avariate che vengono distrutto a norma dell'articolo 1; c) i prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti ai cittadini italiani che li portano oltre frontiera; d) le provviste imbarcate per consumo di bordo, sempreche' proporzionate al numero dei passeggeri e dell'equipaggio, ed alla durata del viaggio; e) gli effetti e i mobili, usati, degli impiegati civili e militari dello Stato che vanno ad esercitare il loro ufficio all'estero; f) le merci spedite in cabotaggio o in circolazione o che rientrano nello Stato dopo il cabotaggio o la circolazione; g) le merci recuperate da naufragi o sbarcate per forza maggiore, quando non siano messe in consumo nello Stato; h) le merci semplicemente trasbordate nei porti dello Stato, anche quando, in attesa della nave sulla quale devono essere trasbordate, siano temporaneamente depositate sulle banchine o introdotte in appositi locali in attesa di reimbarco; i) i minerali di zolfo in pezzi, lo zolfo greggio, raffinato e sublimato, in esportazione, considerati sotto le voci numeri 25.03, ed ex 28.02 (sublimato), della tariffa; l) le merci spedite a mezzo di pacchi postali; m) le merci ammesse all'importazione ed all'esportazione temporanea a titolo di agevolazione per il traffico internazionale, considerate all'art. 19, paragrafo 1, lettere d), f), g), h) e paragrafo 3, lettere h), d), e), f) e g) delle disposizioni sulle importazioni e le esportazioni temporanee approvate con [regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1913-12-18;1453), convertito nella [legge 17 aprile 1925, n. 473](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-04-17;473); n) gli aerostati, gli aeroplani ed i natanti, considerati sotto le voci numeri 88.01, 88.02-A, 89.01-A, 89.01-B-I, 89.01-B-II-a-1, 89.01-B-II-b-1, 89.01-B-II-b-3,89.02, 89.03, 89.05, della tariffa; o) le spedizioni di merci che, nel complesso, non superino il peso lordo di 20 chilogrammi; p) tutte le merci che, secondole vigenti disposizioni, vengono rilasciate senza l'emissione di bolletta doganale. ((3))

Disposizioni preliminari-art. 44

Art. 44. Il minimo del diritto di statistica da riscuotere per ogni spedizione e' fissato in lire dieci. Il diritto di statistica e' ugualmente dovuto in tale misura per le frazioni di peso eccedenti la tonnellata o il quintale, secondo che la base per la sua applicazione, ai sensi dell'art. 42, sia l'una o l'altra di queste unita' di peso. Nel caso in cui in una stessa spedizione siano comprese merci soggette al detto diritto su differenti basi, le frazioni di peso sono considerate distintamente per ciascuna categoria di merci. ((3))

Disposizioni preliminari-art. 45

Art. 45. Per le merci, tanto in temporanea custodia quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli o alla rinfusa, e' riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di lire quaranta per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale. Per le merci in temporanea custodia, il diritto di magazzinaggio e' aumentato a lire ottanta dal novantunesimo giorno di giacenza. Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio, non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana. In ogni caso, l'importo minimo da corrispondere per diritto di magazzinaggio non puo' essere inferiore a lire cento. Sono esonerati dal pagamento del diritto di magazzinaggio, ((...)), gli effetti e le masserizie usate, la cui sosta in dogana sia dovuta a forza maggiore o ad altre riconosciute circostanze eccezionali. Il Ministro per le finanze puo', con proprio decreto, apportare variazioni al diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana, per adeguarlo alla misura dei diritti previsti dalle tariffe relative alla sosta o alla custodia delle merci negli scali delle Ferrovie dello Stato. (1) (3)

Disposizioni preliminari-art. 46

Art. 46. L'approvazione delle tariffe delle mercedi per il movimento delle merci nelle dogane, ove il facchinaggio e' organizzato a norma del regolamento approvato col decreto reale 4 dicembre 1864, e successive variazioni, spetta agli intendenti di Finanza, sentite le Camere di commercio, industria e agricoltura. ((3))

Disposizioni preliminari-art. 47

Art. 47. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 48

Art. 48. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Allegato-Regole

REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE Per l'interpretazione della Tariffa doganale, sono da osservare i seguenti principi: 1. - I titoli delle Sezioni, dei Capitoli o dai Sotto capitoli debbono essere considerati come puramente indicativi, poiche' la classificazione della merci e' determinata legalmente dal testo delle voci, da quella delle note premesse alle Sezioni o ai Capitoli e, occorrendo, dalla norme che seguono, purche' queste non contrastino col testo delle dette voci e Note. 2. - Qualsiasi accenno, nel testo di una determinata voce della Tariffa ad una particolare materia, deve essere riferito alla materia stessa non soltanto allo stato puro, ma anche miscelati od in unione con altra materie. Egualmente, qualsiasi accenno a lavori di una determinata materia deve essere riferito ai lavori costituiti su interamente, sia parzialmente dalla detta materia. La classificazione di tali merci, costituite da miscugli o composte da varie materie, deve essere effettuata in base ai principi enunciati nella regali 3. 3. - Qualora una marco, per il disposto della regola 2 o per qualsiasi altra ragione, sia ritenuta classificabilie in due o piu' voci della, tariffa, la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi: a) la voce piu' specifica dove avere la priorita' sulle voci di una portata piu' generale; b) i miscugli ed i lavori composti da materie diverse, nonche' i lavori costituiti dalla unione di oggetti differenti, che non possano essere classificati in base alla norma di cui alla precedente lettera a), debbono essere classificati, qualora una tale determinazione sia possibile, secondo la materia o secondo l'oggetto che conferisce loro il carattere essenziale; c) qualora le norme di cui alle lettere a) e b) non consentano ancora di effettuarne la classificazione, la merce deve essere classificata nella voce che comporta l'applicazione del dazio piu' elevato e, se il dazio e' lo stesso per piu' voci, in quella fra esse che figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa. 4. Qualora una nota di Sezione o di Capitolo preveda l'esclusione di alcune merci, riferendosi ad altre Sezioni o Capitoli od a voci determinate, deve essere inteso che l'esclusione, salvo disposizioni contrarie, si estende a tutte le merci comprese in tali Sezioni, Capitoli o voci, anche se l'enumerazione prevista nell'esclusione stessa sia incompleta. 5. Le merci, che non siano classificabili in nessuna delle voci della Tariffa, debbono essere classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia. 6. - Le suddette regole sono egualmente valide, "mutatis mutandis", per determinare, all'interno di una stessa voce, la sottovoce applicabile. UNITA' DI CONTO Il valore dell'unita' di conto (U.C.), a cui e' fatto riferimento per l'applicazione di taluni dazi della tariffa doganale, e' di 0,33337333 g. di oro fino.

Allegato-Allegati

SEZIONE I ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE II PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE III GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE IV PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE; LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI;TABACCHI Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE V PRODOTTI MINERALI Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE VI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSI Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE VII MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE; GOMMA, NATURALE O SINTETICA, FATTURATO ( FACTIS), E LAVORI DI GOMMA Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE VIII PELLI CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DA CORREGGIAIO, DA SELLAIO E DA VIAGGIO; OGGETTI DI MAROCCHINERIA E DI ASTUCCERIA; LAVORI DI BUDELLA Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE IX LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE X MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA; CARTA E SUE APPLICAZIONI Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE XI MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE XII CALZATURE; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE); PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE XIII LAVORI DI PIETRA, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI; PRODOTTI DELLA CERAMICA; VETRO E SUOI LAVORI Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE XIV PERLE FINI, PIETRE PREZZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIEDI FANTASIE; MONETE Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE XV METALLI COMUNI E LORO LAVORI Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)(8) SEZIONE XVI MACCHINE ED APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE XVII MATERIALE DA TRASPORTO Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE XVIII STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E PPARECCHI MEDICO-CHIURURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE XIX ARMI E MUNIZIONI Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE XX MERCI E PRODOTTI DIVERSI, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) SEZIONE XXI OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITA' Parte di provvedimento in formato grafico (1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7) ALLEGATO I ALLEGATO SOPPRESSO DAL D.P.R. 27 DICEMBRE 1969, N.1214 (1) ALLEGATO II ALLEGATO SOPPRESSO DAL D.P.R. 27 DICEMBRE 1969, N.1214 (1) ALLEGATO A Parte di provvedimento in formato grafico (3a)(4) (5) (6) (7) ALLEGATO B Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico (3a)(4) (5) (6) (7)((10)) ALLEGATO C Parte di provvedimento in formato grafico (3a)(4) (5) (6) (7) ALLEGATO D Parte di provvedimento in formato grafico (3a)(4) (5) (6) (7) ALLEGATO E Parte di provvedimento in formato grafico (3a)(4) (5)(6) (7) ALLEGATO F Parte di provvedimento in formato grafico (3a)(4) (5) (6) (7) ALLEGATO G Parte di provvedimento in formato grafico (4) (5) (6) (7) --------------- AGGIORNAMENTO (1c) Il D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1498, ha disposto (con l'art.1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1966, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni: A) i dazi stabiliti dalla tariffa stessa, rispettivamente, per le provenienze comunitarie e per le altre provenienze, si applicano nella misura indicata per ciascuna voce nell'unita tabella firmata dal Ministro per le finanze; B) le voci di tariffa numeri 15.07-B-I-b-I-bb-alfa, 15.07-B-I-b-2-aa e 28.39-B-I, e i relativi numeri di statistica e dazi, sono modificate come segue: TABELLE Parte di provvedimento in formato grafico C) il testo della voce di tariffa n. 31.02-A-I e' modificato come segue: "con tenore in azoto inferiore o uguale a 16,23%, nei limiti di un contingente annuo di 500.000 quintali"; D) il testo della voce di tariffa n. 70.11-A e' modificato come segue: "ampolle di vetro con o senza conduttore d'uscita per alte tensioni, destinate alla fabbricazione di tubi a raggi catodici per apparecchi televisivi"; (1) E) fino al 30 novembre 1966, la nota complementare al Capitolo 58 della tariffa e' sostituita dalla seguente: "Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della voce numero 58.01-A, nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange"."