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LEGGE 26 giugno 1965, n. 813

Current text a fecha 2010-10-09

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modificazioni di cui agli articoli dal 2 al 6 che seguono.