← Current text · History

LEGGE 13 luglio 1965, n. 825

Current text a fecha 2010-04-01

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G e H, annesse alla presente legge, è stabilito, in relazione a ciascun prezzo richiesto dal fornitore dei generi soggetti a monopolio fiscale, l'ammontare dell'imposta di consumo cui sono assoggettati i generi stessi nonchè gli importi spettanti rispettivamente all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio. Il totale costituisce la tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.