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LEGGE 14 luglio 1965, n. 902

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le carriere del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, sono ordinate come dalle allegate tabelle A, B, C, D ed E. L'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è abrogato.