LEGGE 26 maggio 1965, n. 920

Type Legge
Publication 1965-05-26
Ultimo aggiornamento 1965-08-02
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO 17. PRILOG 17. SCAMBIO DI INFORMAZIONI VETERINARIE AI SENSI DELL'ART. 53 DELL'ACCORDO 1. - Malattie del bestiame da segnalare. Le malattie infettive degli animali sul cui manifestarsi e sulle cui epidemie devono informarsi gli organi locali competenti italiani e jugoslavi, sono le seguenti: 1. Afta epizootica 1. Aphthae epizooticae 2. Peste bovina 2. Pestis bovina 3. Pleuropolmonite contagiosa dei 3. Pleuropneumonia contagiosa bovini bovum 4. Tubercolosi degli animali 4. Tuberculosis domestici 5. Brucellosi 5. Brucellosis 6. Carbonchio ematico 6. Anthrax 7. Carbonchio sintomatico 7. Gangraena emphysematosa 8. Setticemia emorragica dei 8. Pasteurelosis bovum bovini e della selvaggina 9. Rabbia 9. Lyssa 10. Movra 10. Malleus 11. Esantema coitale paraliticum 11. Exantema coitale paralyticum 12. Anemia infettiva degli equini 12. Anaemia intectiosa equorum 13. Linfangite epizootica 13. Limphangioitis epizootica 14. Peste suina 14. Pestis suum 15. Malrossino 15. Rhusiopathia suis 16. Peste aviare 16. Pestis avium 17. Colera aviare 17. Cholera avium 18. Vaiolo ovino 18. Variola ovina 19. Rogna degli ovini e dei caprini 19. Scabies 20. Scarios peste delle api 20. Acariosispestisapisnosemosis nosemiasi 21. Tularemia mixomatosi 21. Tularaemia muxomatosis 22. Malattie infettive dei pesci 23. Altre malattie infettive degli animali,malattie parassitarie e di stalla previste dalle disposizioni delle autorita' competenti dei due Paesi. Qualora gli organi competenti di una Parte vengano a conoscenza di casi di meningoencefalomielite enzootica ne daranno comunicazione alle competenti autorita' della altra Parte. II. - Organi del servizio veterinario. Gli organi locali del servizio veterinario preposti per lo scambio di informazioni sono: Da Parte jugoslava: 1. L'ispettore veterinario di frontiera dell'Amministrazione federale per i problemi veterinari. 2. L'ispettorato veterinario dei Comitati popolari dei distretti di Kranj, Nuova Gorizia e Capodistria. Da Parte italiana: 1. Veterinari provinciali di Trieste, Gorizia e Udine. III. - Modalita' per lo scambio di informazioni. Lo scambio delle informazioni circa lo stato ed il movimento delle malattie infettive degli animali nell'ambito della giurisdizione dei singoli organi veterinari avverra' il 1° ed il 16 di ogni mese. Le informazioni stesse verranno trasmesse secondo le modalita' gia' previste dalla Convenzione veterinaria italo-jugoslava, art. 17 e dal presente Accordo. Per i casi di afta epizootica sara' necessario attenersi alle disposizioni dell'art. 53 punto 2 del presente Accordo, nel quale e' stabilito che per gli animali che rimangono nell'altro territorio per piu' di un giorno dovra' essere rilasciato un certificato da parte del veterinario competente, dal quale risulti che nel luogo di origine degli animali stessi, negli ultimi quaranta giorni, non e' stata constatata l'esistenza di alcuna malattia infettiva per la quale e' obbligatoria la denunzia. Per le altre malattie menzionate verra' analogamente osservato lo stesso termine "degli ultimi quaranta giorni", tenendo pero' presente che la constatazione, nella localita' di origine degli animali, di casi solo sporadici di una malattia infettiva tra quelle elencate ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 e 15 non impedira' lo spostamento degli animali da detta localita' ed il rilascio del previsto certificato integrato dalle osservazioni del caso. Gli organi veterinari delle due Parti si invieranno i rispettivi bollettini sanitari ai seguenti indirizzi: Il veterinario provinciale di Trieste all'Ispettorato veterinario del Comitato popolare distrettuale di Capodistria e Pola e viceversa. Il veterinario provinciale di Gorizia all'Ispettorato veterinario del Comitato popolare distrettuale di Nuova Gorizia e viceversa. Il veterinario provinciale di Udine all'Ispettorato veterinario del Comitato popolare distrettuale di Kranj e viceversa.

Allegato 18

ALLEGATO 18. PRILOG 18. ORGANI COMPETENTI PER L'ESECUZIONE DI MISURE FITOPATOLOGICHE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Organi competenti ai sensi dell'art. 54 punto 1) e 2) sui rispettivi territori di applicazione del presente Accordo sono: a Udine, Gorizia e Trieste rispettivamente Nuova Gorizia, Sesana e Capodistria, ai sensi dei punti 4) e 5) dello stesso articolo, a Trieste e Gorizia rispettivamente a Capodistria, Nuova Gorizia e Kranj. Per l'incontro e ricevimento delle informazioni che si riferiscono a quella parte, dell'area di Buie che rientra nel territorio previsto dall'Accordo di Udine e' competente il Comitato Distrettuale Popolare di Capodistria - Ispettorato agrario. 2. Le informazioni del Comitato Popolare Distrettuale di Capodistria vengono inoltrate all'Osservatorio titopatologico di Trieste; del Comitato Popolare Distrettuale di Nuova Gorizia e del Comitato Popolare Distrettuale di Kranj allo Osservatorio fitopatologico di Gorizia e viceversa. 3. Nelle comunicazioni di cui al punto 2) saranno indicati solamente i dati concernenti i parassiti e lo stato delle malattie e ritenuti dalla parte informatrice di natura tale da dover interessare la parte alla quale tali informazioni vengono inviate. 4. Le comunicazioni saranno inviate mensilmente nella prima decade di ogni Mese per il mese precedente. Qualora per il mese al quale si riferisce la comunicazione inoltrata non vi fossero cambiamenti sulla situazione del mese precedente, le comunicazioni stesse dovranno contenere i dati sulle misure che vengono progettate per il mese successivo. Le comunicazioni dovranno contenere i dati sul modo di esecuzione di tali provvedimenti e sull'impiego dei mezzi, sui risultati raggiunti ed ogni eventuale speciale fatto. 5. Le informazioni saranno inoltrate secondo il modello unito al presente allegato. 6. Al fine di una piu' stretta collaborazione, ciascuna Parte puo' richiedere all'altra Parte una relazione particolare sui singoli problemi relativi alla difesa delle piante non compresi nelle informazioni mensili ordinarie. 7. Al fine di accertare le modalita' di esecuzione delle misure nelle aree di applicazione dell'Accordo, gli esperti delle due Parti terranno, se necessario, riunioni comuni per la discussione sulle misure adottate, sui metodi di lavoro e sui risultati raggiunti. Occorrendo, saranno effettuati sopraluoghi comuni. 8. Allo scopo di una migliore conoscenza della letteratura professionale e dei metodi di propaganda in difesa delle piante nei due Paesi, sara' effettuato lo scambio delle pubblicazioni professionali e del materiale di propaganda. A tale scopo l'istituto Agrario della Repubblica Popolare Slovena di Lubiana inviera' tutto il il materiale di propaganda e le pubblicazioni professionali edite nella Repubblica Popolare Slovena dalla Amministrazione Federale per la protezione delle piante di Belgrado per i territori della Repubblica Federativa Popolare Jugoslava all'Osservatorio titopatologico di Trieste. Il Direttore dell'Osservatorio fitopatologico di Verona, la Direzione per l'Agricoltura del Commissariato Generale del Governo di Trieste ed il Direttore dell'Osservatorio fitopatologico di Trieste avranno cura di trasmettere la letteratura professionale ed il materiale di propaganda per la protezione delle piante nella Repubblica italiana all'istituto Agrario della Repubblica Slovena in Lubiana. Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 19-art. 1

ALLEGATO 19. PRILOG 19. REGOLAMENTO Per il funzionamento della Commissione mista permanente italo-jugoslava prevista dall'art. 57 dell'Accordo. Art. 1. La Commissione mista permanente e' Porgano al quale sono affidati i seguenti compiti: di assicurare la regolare applicazione dell'Accordo; - di risolvere i problemi relativi all'applicazione e interpretazione dello Accordo; - di deliberare le misure per il miglioramento dell'esecuzione dell'Accordo; - di esaminare le proposte comuni concordate dei competenti organi locali, come pure le questioni sulle quali non vi e' accordo tra i predetti organi; - di adempiere a tutti gli altri compiti ad essa demandati.

Allegato 19-art. 2

Art. 2. La Commissione mista permanente e' composta da sei membri di cui tre nominati dal Governo italiano e tre nominati dal Governo Jugoslavo. Ogni Governo puo' nominare un sostituto per ciascun membro. I nomi dei membri e dei sostituti saranno notificati per via diplomatica. Allo stesso modo saranno trasmesse anche lo comunicazioni circa eventuali cambiamenti dei membri e del loro sostituti. La Commissione potra' avvalersi della collaborazione di esperti.

Allegato 19-art. 3

Art. 3. La Commissione mista permanente si riunira' alternativamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica Popolare Jugoslava.

Allegato 19-art. 4

Art. 4. In ogni Sessione della Commissione mista permanente verra' fissata la data per la riunione successiva. Qualora se ne ravvisi la necessita', la data gia' concordata per la riunione della Commissione mista permanente potra' essere modificata mediante intesa tra i Presidenti della due Delegazioni. Le reciproche comunicazioni potranno essere effettuate per via diplomatica o direttamente. Parimenti per via diplomatica o mediante comunicazioni dirette tra i Presidenti verranno mantenuti contatti tra le due Delegazioni per lo scambio di reciproche informazioni nel periodo tra una riunione e l'altra.

Allegato 19-art. 5

Art. 5 Le sedute della Commissione mista permanente saranno presiedute alternativamente dai Presidenti delle due Delegazioni. Il primo a presiedere sara' il Presidente della Delegazione del Paese sul cui territorio si svolgono le sedute. Le sedute della Commissione mista permanente saranno presiedute alternativamente dai Presidenti delle due Delegazioni. Il primo a presiedere sara' il Presidente della Delegazione del Paese sul cui territorio si svolgono le sedute.

Allegato 19-art. 6

Art. 6. Le sedute della Commissione mista permanente avranno luogo nei giorni feriali e, in casi eccezionali, anche nei giorni festivi in base ad accordo tra le due Delegazioni. Su richiesta di una delle due Delegazioni l'interruzione tra le singole sedute potra' essere prolungata sino a 24 ore e qualora ambedue le Delegazioni concordino sino a 48 ore.

Allegato 19-art. 7

Art. 7. Le lingue ufficiali della Commissione mista permanente sono l'italiano e il serbo-croato.

Allegato 19-art. 8

Art. 8. Qualora venga ritenuto utile ai fini di una piu' rapida soluzione delle questioni derivanti dall'applicazione dell'Accordo, la Commissione mista permanente potra' effettuare dei sopraluoghi nelle aree previste dall'Accordo stesso.

Allegato 19-art. 9

Art. 9. Di ogni Sessione della Commissione mista permanente verra' redatto un verbale comune, in duplice esemplare, in lingua italiana e serbo-croata, facenti ambedue ugualmente fede. I verbali verranno firmati dai Presidenti delle Delegazioni oppure dai loro sostituti.

Allegato 19-art. 10

Art. 10. Le decisioni della Commissione mista permanente saranno prese all'unanimita' e saranno sottoposte all'approvazione dei due Governi. Ai Governi stessi saranno anche deferite le questioni sulle quali la Commissione mista permanente non avesse potuto raggiungere un accordo.

Allegato 19-art. 11

Art. 11. I membri della Commissione mista permanente ed i loro sostituti godranno nell'espletamento delle loro funzioni dei privilegi normalmente riconosciuti nella prassi internazionale.

Allegato 19-art. 12

Art. 12. Il presente Regolamento sara' applicato dal giorno della firma. Il Regolamento e' redatto in due originali, uno in lingua italiana, l'altro in serbo-croato, facenti entrambi ugualmente fede. Il Presidente Il Presidente della Delegazione italiana della Delegazione Jugoslav MANLIO CASTRONUOVO KAREL FORTE

Allegato 20

ALLEGATO 20. COMMISSIONE MISTA PERMANENTE Parte di provvedimento in formato grafico Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MORO

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