DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. 1715
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, sul riordinamento dell'Aero Club d'Italia;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, che modifica la denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituisce l'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 novembre 1957, n. 1438, che ha approvato lo statuto dell'Aero Club d'Italia e lo statuto tipo degli Aero Clubs locali;
Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1964 con il quale e' stato disposto lo scioglimento degli organi dell'Aero Club d'Italia e la nomina del commissario straordinario ai fini del riordinamento dell'Ente e dell'adozione delle modifiche statutarie necessarie per la migliore funzionalita' del Sodalizio;
Vista la delibera in data 16 gennaio 1965 con la quale il Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia ha sottoposto all'approvazione governativa il nuovo testo dello statuto dell'Aero Club d'Italia e dello statuto tipo degli Aero Clubs locali;
Udito il parere del Consiglio di stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per la difesa, per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati l'annesso statuto dell'Aero Club d'Italia e l'allegato statuto tipo degli Aero Clubs locali, vistati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.
Art. 2
Sono abrogati lo statuto dell'Aero Club d'Italia e lo statuto tipo degli Aero Clubs locali, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1957, n. 1438.
SARAGAT MORO - JERVOLINO - ANDREOTTI - CORONA - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 70. - VILLA
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 1
Statuto dell'Aero Club d'Italia Art. 1. L'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto col Ministero della difesa e, per lo sport aereo, con il Ministero del turismo e dello spettacolo, riunisce in organismo federativo nazionale associazioni ed enti italiani che si interessano allo sviluppo dell'aviazione turistica e sportiva. L'Aero Club d'Italia puo' istituire all'estero delegazioni e rappresentanze. Qualora l'istituzione di tali delegazioni e rappresentanze comporti aumento di spesa o incremento di personale, l'istituzione deve essere autorizzata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministeri del tesoro, della difesa e del turismo e dello spettacolo.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 2
Art. 2. L'Aero Club d'Italia in quanto esercita attivita' sportiva, e' una federazione del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.) ai sensi dell'[art. 5 della legge 16 febbraio 1942, n. 426](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-02-16;426~art5). L'Aero Club d'Italia e' l'unico ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e di conseguenza e l'unico rappresentante di tale federazione nel territorio dello Stato. La denominazione di Aero Club, sola o accompagnata da altri attributi o qualifiche, e l'emblema sociale appartengono esclusivamente all'Aero Club d'Italia. Il loro uso e' concesso unicamente a quelle associazioni che ottengono la qualifica di Aero Club ai sensi dell'art. 7.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 3
Art. 3. L'Aero Club d'Italia svolge le attivita' previste dalla [legge 29 maggio 1954, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340). In particolare: 1) promuove la formazione aeronautica della gioventu', favorisce la diffusione della cultura aeronautica e incoraggia lo studio dei problemi relativi; 2) favorisce lo sviluppo del turismo e dello sport aereo e organizza manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda internazionali, incoraggia e puo' organizzare quelle a carattere nazionale; 3) esamina e approva i programmi ed i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica sportiva, turistica e di propaganda e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento; 4) svolge anche direttamente, su decisione del Consiglio federale, attivita' didattica nei vari settori aeronautici e cura in generale che tale attivita' sia svolta secondo un indirizzo uniforme e che i mezzi all'uopo disponibili siano impiegati col maggiore rendimento tecnico-economico, evitando dispersioni; 5) patrocina e tutela gli interessi aeronautici nei diversi campi di attivita' sportiva, turistica e di propaganda; 6) esercita il potere sportivo aeronautico previsto dal codice sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e dal regolamento sportivo nazionale; 7) su richiesta del Ministero della difesa, cura l'allenamento dei piloti militari in congedo.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 4
Art. 4. Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 l'Aero Club d'Italia: 1) promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento e la gestione di aeroporti civili e privati e la costituzione di aerocentri, da turismo e sport; 2) istituisce ed organizza scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo; 3) promuove e favorisce l'istituzione di scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo regionali per la formazione di piloti soci degli Aero Clubs compresi nel territorio della Regione; 4) sovrintende allo sport aeronautico, organizzando e controllando le relative gare e manifestazioni nazionali e internazionali; 5) controlla ed omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della Federazione Aeronautica Internazionale. Presenta alla Federazione Aeronautica Internazionale le proposte di omologazione dei primati internazionali; 6) raccoglie materiale bibliografico, storico e statistico di carattere aeronautico civile; 7) funziona da arbitro, a richiesta delle parti, per dirimere controversie nel campo dell'aviazione turistica e sportiva; 8) gestisce servizi di esazione di diritti e svolge altri incarichi che nel campo dell'aviazione civile siano ad esso affidati dallo Stato o da altri Enti; 9) svolge compatibilmente con i fini istituzionali, ogni attivita' non commerciale diretta a sviluppare la propaganda aeronautica ed il traffico aeroturistico; 10) assicura il regolare espletamento di tutte le attivita' previste dall'[art. 1 della legge 29 maggio 1954, n. 540](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-29;540~art1), e cio' anche in relazione agli obblighi risultanti da accordi e convenzioni con le Amministrazioni e gli enti di cui al comma d) ed e) del successivo art. 42; 11) su richiesta provvede alla disponibilita' dei mezzi occorrenti per soddisfare gli obblighi di volo del personale delle Amministrazioni dello Stato.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 5
Art. 5. Presso l'Aero Club d'Italia e a sua cura sono tenuti: a) il registro per l'iscrizione degli aeromobili civili ai fini dell'[art. 4 delle legge 29 maggio 1954, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340~art4); b) il registro matricolare per l'iscrizione degli alianti libratori a norma dell'[art. 753 del Codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art753). Su tali registri possono essere iscritti gli aeromobili di proprieta' o eserciti dall'Arco Club d'Italia, dagli Enti federati, dagli Enti aggregati o soci di essi, purche' il loro impiego non avvenga a scopo di lucro o commerciale.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 6
Art. 6. Gli enti che possono far parte dell'Aero Club d'Italia si dividono in: 1) enti federati comprendenti le associazioni che, senza scopo di lucro, esplicano attivita': sportiva-turistica-didattica nel settore del volo a motore; sportiva-turistica-didattica nel settore del volo a vela; sportiva e didattica nel settore dell'aeromodellismo; sportiva nel settore del paracadutismo. E' facolta' del Consiglio Federale concedere la qualifica di "Aero Club" anche a quegli enti che all'atto della costituzione non svolgano tutte le attivita' piu' sopra menzionate; 2) enti aggregati che comprendono: a) associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche; b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo; c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico; d) enti turistici e imprese alberghiere; e) qualsiasi altro ente che intenda incoraggiare lo sviluppo dell'aviazione civile.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 7
Art. 7. In ogni Provincia non puo' essere istituito piu' di un Aero Club. Nell'ambito provinciale possono essere istituite sezioni dipendenti dall'Aero Club provinciale. E' in facolta' del Consiglio federale di riconoscere nell'ambito della stessa provincia Aero Clubs anche in localita' che abbiano particolari attitudini per promuovere sempre maggiore sviluppo al turismo ed allo sport aereo. Per ottenere la qualifica di Aero Club e la federazione all'Aero Club d'Italia le associazioni debbono: 1) avere un ordinamento che non contenga disposizioni contrastanti con lo statuto tipo di cui all'allegato A ed alle eventuali successive modifiche; 2) avere almeno 100 soci effettivi tra i quali almeno 25 soci aviatori; 3) possedere i mezzi e disporre di attrezzature mobili e fisse sufficienti allo svolgimento della loro attivita' aeronautica; avere la sede in una localita' nella quale esista un aeroporto (o idroscalo) ovvero, qualora l'ente costituendo disponga di elicotteri, almeno un eliporto. Il riconoscimento da parte del Consiglio federale, ad Aero Club deve essere preceduto da un periodo sperimentale da fissarsi dal Consiglio stesso, della durata da sei mesi ad un anno e con decorrenza dalla richiesta relativa. Contro la deliberazione del Consiglio federale che rigetti la richiesta, e' ammesso ricorso al Collegio dei probiviri, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 8
Art. 8. Gli Aero Clubs sono tenuti a: 1) versare all'Aero Club d'Italia una quota annuale di federazione, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio federale; 2) inviare al comitato esecutivo di cui all'art. 27 per la approvazione, entro il mese di aprile, il conto consuntivo dello anno precedente ed entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell'anno successivo; 3) comunicare al Consiglio federale l'elenco nominativo dei soci, entro il mese di marzo di ogni anno; 4) osservare le norme emanate all'Aero Club d'Italia per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3; 5) sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attivita' sportiva, per il coordinamento nel quadro della attivita' sportiva nazionale e per ottenere la necessaria approvazione.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 9
Art. 9. Gli Aero Clubs hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'Aero Club d'Italia e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente statuto. Tuttavia essi, nel sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attivita' sportiva, ai sensi del n. 5) dell'art. 8, debbono dimostrare di possedere i mezzi occorrenti per lo svolgimento di tali attivita'.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 10
Art. 10. L'Aero Club d'Italia rappresenta gli Aero Clubs nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, ne controlla l'attivita' al fine di accertare che essa si svolga in modo conforme ai rispettivi statuti e si assicura che gli eventuali contributi da esso concessi abbiano la prevista destinazione.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 11
Art. 11. La qualifica di Aero Club si perde per scioglimento dell'Associazione, per recesso, per revoca. La revoca puo' essere deliberata previa contestazione per il venir meno di uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dello art. 7 o per inosservanza di uno degli obblighi di cui all'art. 8. La deliberazione di revoca e' di competenza del Consiglio federale; contro di essa e' ammesso ricorso al Collegio dei probiviri di cui all'art. 29, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 12
Art. 12. L'ammissione degli enti aggregati e' deliberata dal Consiglio federale. Gli statuti degli enti aggregati non possono contenere disposizioni che contrastino con quelle del presente statuto.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 13
Art. 13. Gli enti aggregati sono tenuti a versare all'Aero Club d'Italia la quota annuale stabilita dal Consiglio federale.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 14
Art. 14. La qualifica di ente aggregato si perde per scioglimento dello ente, per recesso, per revoca. La revoca e' deliberata dal Consiglio federale.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 15
Art. 15. Il Consiglio federale puo' nominare presidenti onorari dello Aero Club d'Italia persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l'aviazione in genere e l'Aero Club d'Italia in particolare. Il Consiglio federale approva inoltre la proposta di nomina a soci onorari degli Aero Clubs secondo le modalita' previste dall'art. 2 dello statuto tipo. I Presidenti e i soci onorari degli Aero Clubs godono delle facilitazioni concesse ai soci effettivi degli enti federati e non sono tenuti al versamento di alcun contributo.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 16
Art. 16. Sono organi dell'Aero Club d'Italia: 1) l'Assemblea; 2) il Consiglio federale; 3) il presidente; 4) il Comitato esecutivo; 5) il Collegio dei probiviri; 6) il Collegio dei revisori dei conti.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 17
Art. 17. Alle cariche federali elettive possono accedere solo i soci effettivi degli Aero Clubs. Non possono ricoprire cariche elettive: 1) coloro che non siano cittadini italiani maggiorenni; 2) coloro che abbiano riportate condanne per delitto non colposo; 3) coloro che siano stati assoggettati da parte dell'Aero Club d'Italia, oppure da parte del Comitato olimpico nazionale italiano o di una Federazione sportiva nazionale a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno; 4) coloro che ricavino dall'attivita' sportiva un profitto personale; 5) coloro che comunque siano interessati in attivita' privata, industriale o commerciale con l'Aero Club d'Italia e gli enti federati. Nessun compenso spetta al presidente dell'Aero Club d'Italia, al vicepresidente, ai consiglieri federali, ai componenti le commissioni di cui al successivo art. 32 ad eccezione del rimborso spese di viaggio limitato al costo del biglietto ferroviario di 1ª classe e del gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle riunioni del Consiglio federale e delle Commissioni.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-rt. 18
Art. 18. L'Assemblea e' il massimo organo federale ed e' costituita: 1) dal presidente dell'Aero Club d'Italia che la presiede; 2) dai membri del Consiglio federale; 3) dai presidenti degli Aero Clubs locali o da un rappresentante di questi facente comunque parte del Consiglio direttivo. Ciascun componente, dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto. Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere, senza diritto a voto, i probiviri.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 19
Art. 19. L'Assemblea: 1) designa mediante votazione a scheda segreta il presidente dell'Aero Club d'Italia per la sua nomina con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per la difesa ed il Ministro per il turismo e lo spettacolo; 2) elegge 5 consiglieri federali con votazione a scheda segreta; 3) elegge, con votazione a scheda segreta; un revisore dei conti effettivo ed uno supplente e determina, con delibera da sottoporre a ratifica del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con quello del tesoro, il compenso da corrispondere al presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai revisori; 4) approva il bilancio preventivo e determina il programma delle manifestazioni da svolgere; 5) approva il conto consuntivo e la relazione dell'attivita' svolta nell'anno precedente; 6) determina l'ammontare del gettone di presenza di cui all'ultimo comma dell'art. 17; 7) delibera sugli altri, argomenti devoluti alla sua competenza dal presente statuto e su quelli dei quali, prima della convocazione, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio federale o da almeno un terzo degli Aero Clubs.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 20
Art. 20. L'Assemblea e' convocata dal presidente dell'Aero Club d'Italia in seduta ordinaria, due volte l'anno e cioe' entro i mesi di aprile e di novembre per deliberare sugli argomenti di cui allo art. 19. Si riunisce in sessione straordinaria ogni qual volta il Consiglio federale lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo degli Aero Clubs. La convocazione e' fatta dal presidente con lettera raccomandata da inviarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione deve aver luogo dopo almeno ventiquattro ore dalla data fissata per la prima.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 21
Art. 21. L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione quando gli intervenuti rappresentino la meta' piu' uno dei componenti con diritto a voto di cui all'art. 18, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Salvo il disposto dell'art. 47, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 22
Art. 22. Il Consiglio federale e' composto: 1) dal Presidente dell'Aero Club d'Italia che lo presiede; 2) da un rappresentante del Ministero dei trasporti e aviazione civile (Ispettorato generale aviazione civile); da un rappresentante del Ministero della difesa aeronautica; da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; da un rappresentante del Ministero dell'interno; da un rappresentante del Ministero delle finanze; nominati dai rispettivi Ministeri; 3) da un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano designato dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano; 4) da cinque consiglieri federali eletti dall'Assemblea; 5) da quattro consiglieri federali eletti, con votazione a scheda segreta rispettivamente dall'Assemblea dei rappresentanti delle specialita' del: volo a motore e turismo; volo a vela; paracadutismo sportivo; aeromodellismo; secondo le norme previste dall'art. 38; 6) dal presidente del Registro aeronautico italiano;. 7) dal presidente della Commissione sportiva centrale eletto secondo le norme previste dall'art. 33. Il Consiglio federale elegge un vicepresidente all'Aero Club d'Italia tra i cinque consiglieri di cui al n. 4 del comma precedente. Il presidente dell'Aero Club d'Italia puo' invitare a partecipare alla riunione, senza diritto a voto, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare. Il Consiglio federale dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere rieletti. Verificandosi vacanze fra i membri di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo le competenti autorita' provvedono rispettivamente a nuove nomine. Verificandosi vacanze fra i consiglieri di cui ai numeri 4) e 5) subentrano coloro che all'atto della elezione hanno riportato maggiori suffragi in ordine di graduatoria. I membri subentranti per sopperire alle vacanze di cui ai commi precedenti rimangono in carica fino al compimento del quadriennio in corso. Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio federale e la convocazione, non ultra e 60 giorni, dell'Assemblea per le nuove elezioni. Assiste alla riunione il segretario generale che cura la redazione e la tenuta dei verbali.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 23
Art. 23. Il Consiglio federale e' l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e puo' deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea stessa. In particolare il Consiglio federale: 1) sovrintende all'attivita' dell'Ente e la dirige; 2) predispone i bilanci preventivo e consuntivo, e le eventuali variazioni del bilancio preventivo durante il corso dello esercizio da sottoporre all'Assemblea ed alla successiva ratifica del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con quelli della difesa, del turismo e dello spettacolo e del tesoro; 3) delibera, in relazione, al bilancio di previsione approvato dall'Assemblea, il programma annuale di attivita' dell'Ente, da trasmettere ai Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, della difesa e del turismo e dello spettacolo, entro il mese di dicembre di ciascun anno; 4) approva i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'Aero Club d'Italia. Delibera ai sensi dell'art. 5 ultimo comma della [legge 16 febbraio 1942, n. 426](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-02-16;426), i regolamenti concernenti lo sport aereo; 5) stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni dei singoli uffici; 6) delibera il regolamento del personale di cui all'[art. 9 della legge 29 maggio 1954, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340~art9); 7) assume e licenzia il personale con l'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto regolamento; 8) approva i regolamenti di carattere generale emanati dagli Aero Clubs; 9) fissa la misura delle quote di iscrizione e delle tasse annuali rispettivamente per l'iscrizione nel registro degli aeromobili e l'immatricolazione nel registro degli alianti libratori; 10) delibera sulle domande di federazione e aggregazione all'Aero Club d'Italia; 11) stabilisce la misura delle quote da versarsi dagli enti federati e aggregati; 12) nomina e revoca i componenti delle eventuali Commissioni tecniche temporanee; 13) designa i delegati che devono partecipare in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, alle riunioni della Federazione Aeronautica Internazionale e ai congressi e alle manifestazioni di cui l'Aero Club d'Italia ritiene di dover essere rappresentato; 14) dirime gli eventuali conflitti fra gli Aero Clubs; 15) delibera su proposta del presidente dell'Aero Club d'Italia per gravi motivi o su richiesta della meta' piu' uno dei soci effettivi di Enti federati, in merito allo scioglimento degli organi degli Aero Clubs e alla nomina dei commissari straordinari per la durata di 6 mesi, salvo proroga fino ad un anno, da decidersi, in caso di necessita', dal presidente dell'Aero Club d'Italia; 16) delibera sulle altre materie devolute alla sua competenza dal presente statuto.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 24
Art. 24. Il Consiglio federale e' convocato dal presidente dell'Aero Club d'Italia in Roma, almeno tre volte l'anno. E' inoltre convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o lo richiedano nove membri del Consiglio stesso. Per la validita' delle adunanze occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta, in caso di parita' di voti prevale quello di chi presiede.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 25
Art. 25. Il presidente dell'Aero Club d'Italia e' nominato, su designazione dell'assemblea dell'Aero Club d'Italia (art. 19 punto 1), con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per la difesa e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo. Il presidente dura in carica 4 anni e non puo' essere nominato ulteriormente, se non saranno trascorsi almeno 4 anni dalla scadenza del mandato. Ai fini dell'espletamento della sua carica il presidente dell'Aero Club d'Italia si considera a tutti gli effetti residente a Roma. La carica di presidente dell'Aero Club d'Italia e' incompatibile con la carica di presidente o membro del Consiglio direttivo di Aero Club. In caso di vacanza della carica prima della scadenza viene nominato, con le modalita' di cui all'art. 19, un nuovo presidente che al termine del quadriennio gia' in corso puo' essere riconfermato.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 26
Art. 26. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, sovrintende alla sua attivita' ed e' responsabile nei confronti delle autorita' tutorie e dell'Assemblea federale del funzionamento dell'Ente. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal vicepresidente. Il presidente puo' delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al vicepresidente o al segretario generale e puo' far eseguire da funzionari dell'Aero Club d'Italia ispezioni presso gli Enti federati.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 27
Art. 27. Il Consiglio federale costituisce nel proprio seno il Comitato esecutivo di cui fanno parte: il presidente dell'Aero Club d'Italia; il vicepresidente dell'Aero Club d'Italia; i rappresentanti in seno al Consiglio federale dei Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, della difesa e del turismo e dello spettacolo; due consiglieri federali scelti dal Consiglio federale fra i componenti di cui ai nn. 4) e 5) dell'art. 22.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 28
Art. 28. Il Comitato esecutivo provvede a trattare gli affari correnti e le pratiche di ordinaria amministrazione, nonche' quelle che gli siano affidate dal Consiglio federale; delibera in via di urgenza sui provvedimenti di cui ai nn. 12), 13) e 14) dell'art. 23. Le delibere adottate in via di urgenza debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio federale nella sua prima riunione. Approva i bilanci preventivo e consuntivo degli Aero Clubs locali.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 29
Art. 29. La competenza a decidere le controversie di carattere sociale fra l'Aero Club d'Italia e gli Enti aggregati e' devoluta ad un apposito Collegio dei probiviri composto da tre membri effettivi e, da due supplenti eletti dall'Assemblea fra i soci onorari o effettivi degli Aero Clubs o fra quelle persone che per alta competenza o particolari doti, l'Assemblea ritenga di chiamare alla carica. Inoltre il Collegio dei probiviri e' chiamato ad esaminare e decidere su ricorsi presentati dai soci degli Aero Clubs locali per provvedimenti disciplinari inflitti ai medesimi ai sensi dello art. 5 dello, statuto tipo degli Aero Clubs locali. La carica di probiviro e' incompatibile con ogni altra carica nell'Aero Club d'Italia o negli Aero Clubs. Il giudizio del Collegio e' definitivo.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 30
Art. 30. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile e' esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di 5 membri effettivi e 2 supplenti che durano in carica 4 anni. I revisori sono nominati: uno effettivo con funzioni di presidente e uno supplente, dal Ministero del tesoro; tre effettivi di cui uno dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile; uno dal Ministero della difesa ed uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo; ed eletti fino effettivo ed uno supplente dall'Assemblea dell'Aero Club d'Italia. Il Collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 31
Art. 31. A capo degli uffici e servizi dell'Aero Club d'Italia e' posto il segretario generale nominato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con quelli per il tesoro, per la difesa e per il turismo e lo spettacolo. Il segretario generale dura in carica quattro anni, partecipa al Consiglio federale ed al Comitato esecutivo con voto consultivo. Il segretario generale cura altresi' la redazione dei verbali delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio federale e del Comitato esecutivo e li controfirma; coordina il lavoro di tutto le Commissioni. Il rapporto di impiego ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti mediante apposita delibera adottata dall'Assemblea e da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti di concerto con quello del tesoro.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 32
Art. 32. Nell'Aero Club d'Italia sono istituite la Commissione sportiva centrale, le Commissioni permanenti di specialita' ed eventuali Commissioni tecniche temporanee. Le Commissioni permanenti di specialita' sono le seguenti: Commissione per il volo a motore e turismo aereo; Commissione per il volo a vela; Commissione per il paracadutismo sportivo; Commissione per l'aeromodellismo. Le Commissioni tecniche temporanee possono essere costituite dal Consiglio federale in vista di determinati scopi.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 33
Art. 33. La Commissione Sportiva Centrale (C.S.C.) e' composta da' un presidente e quattro componenti. Tutti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il presidente e' nominato dal Consiglio federale. I quattro componenti la Commissione sono nominati dal Presidente dell'Aero Club d'Italia su designazione del presidente della C.S.C. il quale li sceglie da quattro terne indicate rispettivamente da ciascuna Commissione di specialita'.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 34
Art. 34. Alla Commissione sportiva centrale e' devoluto per delega, dal presidente dell'Aero Club d'Italia in via temporanea e dal Consiglio federale in via permanente, il potere sportivo definito dalle norme del Codice sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale, che e' rappresentata nello Stato italiano dallo Aero Club d'Italia. Le funzioni della Commissione sportiva aeronautica centrale sono rette da apposito regolamento approvato dal Consiglio federale. Al Consiglio federale sono sottoposte per la ratifica tutte le decisioni della Commissione sportiva centrale.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 35
Art. 35. Le Commissioni di cui all'art. 32 si riuniscono ogni qualvolta si renda necessario, su convocazione dei rispettivi presidenti, previa autorizzazione del presidente dell'Aero Club d'Italia. Il presidente e il segretario generale dell'Aero Club d'Italia possono assistere ai lavori delle Commissioni.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 36
Art. 36. L'anno sportivo coincide con l'anno solare.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 37
Art. 37. Le Commissioni permanenti di specialita' sono formate ciascuna da cinque componenti eletti dai rappresentanti di specialita' fra i soci di Aero Club secondo le norme dell'art. 38. I membri delle Commissioni di specialita' devono essere esperti nelle materie di specifica competenza della rispettiva Commissione. Tutte le Commissioni durano in carica quattro anni.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 38
Art. 38. I componenti di ciascuna Commissione permanente di specialita' e i consiglieri federali di cui al punto 5) dell'art. 22 sono eletti dai rappresentanti delle rispettive specialita', riuniti in sede nazionale. Ogni Aero Club designa per ciascuna specialita' un rappresentante secondo le norme di seguito precisate. Per la specialita' di volo a motore e turismo e volo a vela, i rappresentanti dispongono di un voto per ogni socio pilota con licenza di brevetto in corso di validita'. Per la specialita' paracadutisti, i rappresentanti dispongono di un voto per ogni socio munito di brevetto di paracadutista sportivo con licenza in corso di validita'. Per la specialita' aeromodellismo, i rappresentanti dispongono di un voto ogni dieci aeromodellisti rappresentati. Le riunioni in sede nazionale dei rappresentanti di specialita' sono presiedute dal presidente dell'Aero Club d'Italia o da un suo delegato e devono essere tenute non oltre venti giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria di cui all'art. 20. In caso di vacanza nei componenti delle Commissioni subentrano coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nelle precedenti elezioni.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 39
Art. 39. Ogni Commissione permanente di specialita' nomina fra i suoi componenti un presidente.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 40
Art. 40. Le Commissioni di specialita' sottopongono al Consiglio federale l'impostazione dei programmi annui di attivita' delle rispettive specialita', nonche' ogni altra proposta che interessi la specialita'.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 41
Art. 41. Il patrimonio dell'Aero Club d'Italia comprende i beni immobili e mobili e tutti gli altri valori di cui l'Ente sia proprietario per acquisti, lasciti, donazioni. I fondi disponibili del patrimonio sono investiti in mezzi strumentali aeronautici ovvero in beni immobili che abbiano stretta e sostanziale attinenza con i compiti di istituto dell'Ente.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 42
Art. 42. Le entrate dell'Aero Club d'Italia comprendono: a) le quote di ammissione degli Aero Clubs e quelle annuali degli Aero Clubs e degli Enti aggregati; b) gli interessi dei titoli e le rendite dei beni immobili dell'Ente; c) i proventi per diritti di rilascio brevetti, licenze e diplomi; d) gli eventuali contributi concessi dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, dal Ministero della difesa, dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Comitato olimpico nazionale italiano e) gli eventuali contributi di altre amministrazioni od enti diversi di quelli di cui al punto d) che siano comunque interessati all'attivita' dell'Aero Club d'Italia; f) ogni altro eventuale provento. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o piu' istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale, scelti dal Consiglio federale, o in conto corrente postale. I conti sono intestati all'Aero Club d'Italia. Tutte le operazioni di cassa debbono essere effettuate attraverso detti Istituti.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 43
Art. 43. L'esercizio finanziario va dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio federale e a quella dei revisori, deve essere depositato presso la sede dell'Aero Club d'Italia almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 44
Art. 44. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Aero Club d'Italia sono soggetti a ratifica del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile di concerto con il Ministero del tesoro, della difesa e del turismo e dello spettacolo. A tal fine i bilanci devono essere trasmessi al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile entro 15 giorni dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 45
Art. 45. Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri che esercitano la vigilanza sull'Ente ai sensi dell'[art. 5 della legge 30 gennaio 1963, n. 141](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-01-30;141~art5), e del Ministero del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, la consistenza organica ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Aero Club d'Italia.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 46
Art. 46. Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si applicano le norme vigenti in materia e particolarmente le [leggi 29 maggio 1954, n. 340 e 30 gennaio 1963, n. 141](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-01-30;141).
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 47
Art. 47. Le proposte di modifiche del presente statuto debbono essere formulate dal Consiglio federale o da rappresentanti di almeno la meta piu' uno degli Aero Clubs locali. Le proposte di modifiche sono inviate al Presidente dell'Aero Club d'Italia il quale entro 30 giorni dal ricevimento convoca l'Assemblea per le relative deliberazioni. Per la validita' di tali deliberazioni, occorre l'intervento di almeno tre quarti dei membri. Le deliberazioni stesse sono adottate a maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i membri, compresi i non intervenuti. Le modifiche allo statuto sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministero dell'interno, del tesoro, della difesa e del turismo e dello spettacolo.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 48
Art. 48. Le associazioni che abbiano ottenuto la qualifica di Aero Club e la federazione all'Aero Club d'Italia in base alle norme precedentemente in vigore, la conservano. Qualora tuttavia il loro ordinamento non sia conforme a quanto disposto dall'art. 7, n. 1), esse devono, a pena di decadenza, rimettere all'Aero Club d'Italia il nuovo statuto entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 49
Art. 49. I soci d'onore di cui all'art. 15 del precedente statuto mantengono la qualifica.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 50
Art. 50. La realizzazione delle scuole regionali di pilotaggio e di addestramento al volo di cui al punto 3 dell'art. 4, ha luogo gradualmente sulla base di accordi che l'Aero Club d'Italia prendera' con i vari Aero Clubs compresi nella Regione. Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile: JERVOLINO
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 1
Statuto tipo degli Aero Clubs locali Art. 1. L'Aero Club (Ae.C.) nel territorio di sua competenza, esercita senza fini di lucro, attivita' turistica, sportiva, didattica di volo a motore o a vela, aeromodellistica e di paracadutismo sportivo ((e di volo da diporto o sportivo;)) In particolare l'Aero Club deve perseguire nel quadro delle suddette attivita' la formazione di una coscienza aeronautica della gioventu'. Inoltre l'Aero Club promuove ed incoraggia ogni altra forma di attivita' nel campo aeronautico turistico sportivo e svolge propaganda aeronautica; diffonde la cultura aeronautica e collabora con le pubbliche autorita' locali nello studio e nella risoluzione dei problemi che la interessano; opera comunque in modo da incrementare l'aviazione in tutte le sue estrinsecazioni.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 2
Art. 2. I soci dell'Aero Club sono distinti in: 1) soci effettivi: a) aviatori; b) ordinari. 2) soci aggregati. Sono ascrivibili alla categoria "aviatori" coloro che hanno conseguito uno dei brevetti aeronautici appresso indicati ancorche' scaduti di validita': pilota di aerodina; pilota di aliante; pilota di dirigibile; pilota di aliante libratore; pilota di elicottero; ufficiale di rotta; osservatore; motorista di bordo; radioelettricista di bordo; e quelli che il Consiglio federale dell'Aero Club d'Italia deliberera' eventualmente di aggiungere. Sono ascrivibili alla categoria "ordinari" tutti gli altri aspiranti maggiorenni. Sono ascrivibili alla categoria "aggregati" gli aspiranti minori di 21 anni non aviatori. E' in facolta' degli Aero Clubs di conferire speciali distinzioni (diplomi, medaglie) nonche' di proporre al Consiglio federale ai sensi dell'art. 15 dello statuto dell'Aero Club d'Italia, la nomina a socio onorario dell'Aero Club. Tutti i soci dell'associazione italiana dei pionieri ed i soci d'onore dell'Aero Club d'Italia sono soci effettivi dell'Aero Club nella cui circoscrizione risiedono, con esonero dal pagamento delle quote sociali. Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci effettivi. Sull'accoglimento della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Consiglio direttivo dell'Aero Club. All'atto dell'accoglimento della domanda deve essere versato l'importo stabilito per la quota sociale oltre ad una distinta quota di ammissione.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 3
Art. 3. Le misure delle quote di associazione e di ammissione dei soci effettivi ed aggregati sono fissate annualmente dal Consiglio direttivo dell'Aero Club, osservati per i soci aggregati i limiti eventualmente stabiliti dal Consiglio federale dell'Aero Club d'Italia. Le quote sociali devono essere pagate entro il mese di gennaio di ogni anno. Trascorsa tale data il Consiglio direttivo invita con lettera raccomandata i soci morosi a versare la quota sociale, fissando un termine non superiore a 30 giorni. Coloro che entro il termine fissato suddetto non abbiano provveduto a mettersi in regola col versamento delle quote decadono de soci. I soci aggregati che chiedono il passaggio alla categoria "effettivi" sono esenti dal pagamento della quota di ammissione.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 4
Art. 4. Tutti i soci in regola con le quote sociali, hanno diritto di partecipare alle manifestazioni e comunque all'attivita' dell'Aero Club, di usufruire dei vantaggi inerenti alla sua organizzazione e dei benefici essenziali da esso eventualmente organizzati. Alle manifestazioni dell'Aero Club hanno diritto di partecipare, con particolari agevolazioni, anche i soci appartenenti ad altri Aero Clubs in regola col pagamento delle quote sociali.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 5
Art. 5. La qualita' di socio si perde per decadenza, nel caso previsto dall'art. 3, per volontarie dimissioni, per radiazione. La radiazione e' pronunciata dal Consiglio direttivo dell'Aero Club previa contestazione nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto gravi atti di indisciplina di volo o abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale o il prestigio ed il buon nome dell'Aero Club. Contro il provvedimento di radizione e' ammesso ricorso al Collegio dei probiviri dell'Aero Club d'Italia entro 30 giorni dalla notifica della decisione stessa. La decisione del Collegio dei probiviri dell'Aero Club d'Italia e' definitiva. Il Consiglio direttivo dell'Aero Club puo' infliggere le minori punizioni disciplinari del rimprovero e della sospensione fino ad 1 anno.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 6
Art. 6. I soci effettivi in regola col pagamento delle quote sociali hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono rivestire cariche sociali salvo le limitazioni previste dall'art. 17 dello statuto dell'Aero Club d'Italia. I soci dell'associazione italiana dei pionieri ed i soci d'onore dell'Aero Club l'Italia (art. 15 statuto Aero Club d'Italia) possono partecipare alle assemblee ed eventualmente rivestire cariche sociali ma: non possono esercitare il diritto di voto. I soci che abbiano rapporti di dipendenza dall'Aero Club o comunque siano ad esso, a qualunque titolo, remunerati, non possono rivestire alcuna carica sociale Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto. I soci aggregati non possono rivestire cariche sociali, possono essere ammessi dal Consiglio direttivo a partecipare alle assemblee, senza pero' avere diritto di voto. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 7
Art. 7. Gli organi dell'Aero Club sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il presidente; d) il Collegio dei revisori dei conti.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 8
Art. 8. L'Assemblea e' costituita dal presidente dell'Aero Club, dai membri del Consiglio direttivo e da tutti i soci effettivi. Hanno diritto di voto tutti i membri del Consiglio direttivo e i soci effettivi con anzianita' di almeno quattro mesi salvo le limitazioni di cui all'art. 6. I soci aviatori dispongono di quattro voti ciascuno. I soci ordinari dispongono di un solo voto ciascuno. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed e' ordinaria e straordinaria.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 9
Art. 9. L'Assemblea ordinaria e' convocata dal presidente dell'Aero Club entro i mesi di marzo e di ottobre di ciascun anno per deliberare: a) entro il mese di marzo sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attivita' svolta nell'anno precedente; b) entro il mese di ottobre sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell'anno successivo; c) su tutte le altre materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio direttivo; d) elegge mediante votazione a scheda segreta il presidente, i membri del Consiglio direttivo di cui al n. 5) del successivo art. 13 e tre revisori dei conti.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 10
Art. 10. L'Assemblea e' convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da non meno di 1/3 dei soci effettivi in regola col pagamento delle quote.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 11
Art. 11. La convocazione dell'assemblea e' effettuata con avviso esposto nella sede sociale e con invito spedito mediante lettera raccomandata ad ogni socio effettivo almeno sei giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso e l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non puo' aver luogo prima di ventiquattro ore da quella fissata per la prima. Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto. Ogni socio non puo' essere portatore di piu' di una delega.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 12
Art. 12. L'Assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei soci effettivi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti. Salvo il disposto dell'art. 15, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Nelle votazioni palesi a parita' di voto, decide il voto di chi presiede.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 13
Art. 13. Il Consiglio direttivo dell'Aero Club e' composto: 1) dal presidente dell'Aero Club che lo convoca e lo presiede; 2) da un rappresentante periferico dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile nominato dal direttore, generale dell'ispettorato medesimo; 3) dal presidente dell'Ente provinciale del turismo; 4) dal rappresentante provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano; 5) da 5 consiglieri tra i quali il Consiglio stesso elegge un vicepresidente; 6) dai rappresentanti, uno per specialita', eletti con votazione a scheda segreta dai soci che, muniti dei titoli aeronautici sportivi prescritti praticano: il volo a motore e turismo; Il volo a vela; Il paracadutismo sportivo; l'aeromodellismo ((il volo da diporto o sportivo.)) Nella elezione dei suddetti rappresentanti ogni componente ha diritto ad un voto. Qualora l'Aero Club non esplichi ancora regolare attivita' nelle quattro specialita' di cui sopra, entreranno a far parte del Consiglio i rappresentanti delle specialita' effettivamente svolte. Su proposta dello stesso Consiglio direttivo, il numero dei consiglieri di cui al n. 5) del presente articolo puo' essere aumentabile dall'assemblea fino ad un massimo di 9 per gli Aero Clubs che abbiano un numero di soci effettivi non inferiore a 500. I consiglieri ed i rappresentanti di specialita' durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Verificandosi vacanze prima della scadenza del quadriennio, i nuovi eletti di cui al punto 1), 5) e 6) durano in carica fino alla scadenza del quadriennio.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 14
Art. 14. Il Consiglio direttivo e' l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e puo' deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea. Per la validita' delle adunanze del Consiglio direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti, in caso di parita', decide il voto di chi presiede.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 15
Art. 15. Il presidente dell'Aero Club e' eletto dall'Assemblea con votazione a scheda segreta a maggioranza di due terzi in primo scrutinio e a maggioranza assoluta in secondo scrutinio. Dura in carica 4 anni, e puo' essere rieletto. In caso di vacanza della carica prima della scadenza del quadriennio, si procede all'elezione del nuovo presidente che dura in carica fino alla scadenza del quadriennio e puo' essere rieletto.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 16
Art. 16. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Aero Club. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente. Il presidente puo' delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al vicepresidente.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 17
Art. 17. Il controllo dell'amministrazione dell'Aero Club e' affidato ad un Collegio composto da tre revisori eletti dall'Assemblea, i quali eleggono fra loro il presidente. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Verificandosi vacanze prima della scadenza del quadriennio, i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio medesimo. I revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni gli atti giustificativi delle spese, la contabilita', e presentano le loro relazioni con le conclusioni e proposte al Consiglio o all'Assemblea. I revisori assistono alla seduta dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 18
Art. 18. Il patrimonio dell'Aero Club e' costituito: a) da tutti i beni mobili ed immobili e degli altri valori di proprieta' dell'Aero Club; b) dai beni mobili ed immobili dei quali l'Aero Club venisse a qualsiasi titolo in possesso.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 19
Art. 19 Le entrate dell'Aero Club sono costituite: a) dalle rendite patrimoniali; b) dalle quote di ammissione e dalle quote annuali di contributo ordinario e straordinario dei soci; c) dai contributi volontari e dalle dotazioni di persone o Enti; d) dai proventi derivanti dall'attivita' e dalle gestioni speciali dell'Aero Club; e) dagli eventuali contributi da parte dell'Aero Club di Italia; f) da ogni altra eventuale entrata.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 20
Art. 20. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o piu' istituti di credito, scelti dal Consiglio direttivo. I prelevamenti sono effettuati a firma del presidente o di un suo delegato ai sensi dell'art. 16.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 21
Art. 21. L'anno finanziario dell'Aero Club coincide con l'anno solare. Il Consiglio direttivo predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone all'assemblea dei soci in tempo utile per la delibera di cui all'art. 9 del presente statuto. Entro 10 giorni dalle delibere di cui sopra il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono inviati all'Aero Club d'Italia per l'approvazione a termine dell'art. 28 dello statuto dell'Aero Club d'Italia.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 22
Art. 22. Ogni anno entro i termini indicati dall'Aero Club d'Italia, l'Aero Club sottopone all'Aero Club d'Italia le proposte concernenti l'attivita' sportiva per il suo coordinamento nel quadro dell'attivita' sportiva nazionale. Il presidente dell'Aero Club propone all'Aero Club d'Italia per la nomina i commissari sportivi i quali durano in carica un anno e possono essere confermati. Lo scioglimento dell'Aero Club puo' essere deliberato dai quattro quinti dei soci effettivi. In caso di scioglimento l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di un commissario liquidatore ed indica la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente. I revisori dei conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
Statuto tipo degli Aero Clubs locali- art. 24