LEGGE 26 maggio 1966, n. 538
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI PARTE A. - APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, ecc. Regola 1 Applicazione (a) Salvo espresse disposizioni contrarie, le presenti Regole si applicano unicamente alle navi che effettuano viaggi internazionali. (b) Ciascun Capitolo definisce con maggior precisione le categorie delle navi alle quali esso si applica ed il suo campo di applicazione. Regola 2 Definizioni Agli effetti delle presenti Regole, salvo espresse disposizioni contrarie: (a) La parola "Regole" designa le Regole alle quali si riferisce l'articolo I (a) della presente Convenzione. (b) La parola "Amministrazione" designa il Governo del Paese in cui la nave e' registrata. (c) "Approvato" significa approvato dall'Amministrazione. (d) "Viaggio internazionale" e' il viaggio da un Paese al quale si applica la presente Convenzione ad un porto situato al di fuori di tale Paese, o viceversa; a questo effetto ogni territorio delle cui relazioni internazionali sia responsabile un Governo contraente o che sia sottoposto all'Amministrazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' considerato come Paese autonomo. (e) Per "passeggero" si intende qualsiasi persona che non sia: (i) il comandante od un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata od occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi; (ii) un bambino di eta' inferiore ad un anno. (f) "Nave da passeggeri" e' una nave che trasporta piu' di dodici passeggeri. (g) "Nave da carico" e' qualsiasi nave che non sia una nave da passeggeri. (h) "Nave cisterna" e' una nave da carico costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile. (i) "Nave da pesca" e' una nave utilizzata per la cattura del pesce, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi del mare. (j) "Nave nucleare" e' una nave dotata di impianto d'energia nucleare. (k) "Nave nuova" e' una nave la cui chiglia e' stata impostata il giorno della entrata in vigore della presente Convenzione o posteriormente. (l) "Nave esistente" indica qualsiasi nave che non sia nuova. (m) Un "miglio" e' uguale a 1852 metri o 6080 piedi. Regola 3 Eccezioni (a) Salvo espresse disposizioni contrarie, le presenti Regole non si applicano: (i) alle navi da guerra o ai trasporti truppe; (ii) alle navi da carico inferiori a 500 tonnellate di stazza lorda; (iii) alle navi senza mezzi di propulsione meccanica; (iv) alle navi in legno di costruzione primitiva, quali le "dhows", le giunche e simili; (v) alle navi da diporto che non si dedichino ad alcun traffico commerciale; (vi) alle navi da pesca. (b) Salvo quanto disposto dal Capitolo V, nessuna prescrizione delle presenti Regole deve applicarsi alle navi che navigano esclusivamente nei grandi laghi del Nord America e sul fiume San Lorenzo, nei paraggi limitati a l'Est da una retta che dal Cap des Rosiers va alla punta Ovest dell'isola di Anticosti ed, al Nord dell'isola Anticosti, dal 63.mo meridiano. Regola 4 Esenzioni Una nave che non sia normalmente adibita a viaggi internazionali, ma che in circostanze eccezionali debba effettuare un singolo viaggio internazionale, puo' essere esonerata dall'Amministrazione da qualsiasi disposizione delle presenti Regole, a condizione che essa soddisfi alle prescrizioni che ad avviso dell'Amministrazione siano sufficienti a garantire la sua sicurezza per il viaggio che sta per effettuare. Regola 5 Equivalenze (a) Quando le presenti Regole prescrivono di sistemare o di avere a bordo un determinato impianto, materiale, dispositivo o apparecchio; o un tipo dei medesimi oppure di adottare un particolare accorgimento, l'Amministrazione puo' permettere la sistemazione o la dotazione di qualsiasi altro impianto, materiale, dispositivo o apparecchio o tipo dei medesimi, o l'adozione di qualsiasi altro accorgimento, se viene accertato, a seguito di prove o in altro modo, che detto impianto, materiale, dispositivo o apparecchio o tipo dei medesimi, o accorgimento, sia di efficacia almeno equivalente a quella richiesta dalle presenti Regole. (b) Qualsiasi Amministrazione che autorizza, ai sensi della lettera (a), la sostituzione di un impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o accorgimento, deve comunicarne i particolari alla Organizzazione con un rapporto sulle prove che sono state fatte e l'Organizzazione dovra' diramare tali particolari agli altri Governi contraenti per conoscenza dei loro funzionari. PARTE B. - VISITE E CERTIFICATI Regola 6 Ispezioni e visite L'ispezione e la visita delle navi, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni delle presenti Regole, e la concessione di eventuali esenzioni, devono essere effettuate da funzionari del Paese ove la nave e' registrata; tuttavia, il Governo di ciascun Paese puo' affidare l'ispezione e la visita sia ad ispettori nominati a tale scopo che ad enti da esso riconosciuti. In ogni caso il Governo interessato si rende pienamente garante della completezza ed efficacia della ispezione e della visita. Regola 7 Visite iniziali e successive delle navi da passeggeri (a) Ogni nave da passeggeri deve essere sottoposta alle visite qui sotto specificate: (i) una visita prima che la nave entri in servizio; (ii) una visita periodica ogni dodici mesi; (iii) visite supplementari, verificandosene la necessita'. (b) Le visite piu' sopra specificate devono essere effettuate come segue: (i) la visita prima che la nave entri in servizio deve comprendere una ispezione completa della sua struttura, delle macchine, del materiale di armamento, ivi compresa una visita a secco della carena, come pure una visita interna ed esterna delle caldaie. Questa visita deve essere effettuata in modo da assicurare che le sistemazioni, il materiale, le dimensioni della struttura, le caldaie, gli altri recipienti a pressione, ed i loro ausiliari, le macchine principali ed ausiliarie, le installazioni elettriche, le installazioni radio, gli impianti radiotelegrafici dei motoscafi di salvataggio, l'apparecchio radio portatile per i natanti di salvataggio, i mezzi di salvataggio, i dispositivi per la localizzazione ed estinzione degli incendi, le scalette per piloti, e tutte le altre parti dell'armamento, siano integralmente conformi alle prescrizioni della presente Convenzione ed alle disposizioni delle leggi, dei decreti, ordini e regolamenti emanati dall'Amministrazione per le navi effettuanti il servizio al quale sono destinate. La visita deve altresi' assicurare che la lavorazione di tutte le parti della nave e del suo armamento sia soddisfacente sotto tutti i riguardi, e che la nave sia dotata di fanali, mezzi per le segnalazioni sonore e segnali di pericolo, secondo le prescrizioni della presente Convenzione e delle Regole internazionali per evitare gli abbordi in mare; (ii) la visita periodica della nave deve comprendere una ispezione della struttura, delle caldaie, degli altri recipienti a pressione, delle macchine e dell'armamento, ivi compresa una visita a secco della carena. Questa visita deve essere effettuata in modo da garantire che, per quanto si riferisce alla struttura, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione con i relativi acessori, alle macchine principali ed ausiliarie, alle installazioni elettriche, alle installazioni radio agli impianti radiotelegrafici dei motoscafi di salvataggio, all'apparecchio radio portatile per i natanti di salvataggio, ai mezzi di salvataggio, ai dispositivi per la localizzazione ed estinzione degli incendi, alle scalette per piloti, ed a tutte le altre parti dell'armamento, la nave sia in condizioni soddisfacenti, idonea al servizio al quale e' destinata e risponda alle prescrizioni della presente Convenzione ed alle disposizioni delle leggi, dei decreti, ordini e regolamenti dell'Amministrazione. I fanali ed i mezzi per le segnalazioni sonore e i segnali di pericolo, di cui e' dotata la nave, sono pure soggetti alla sovramenzionata visita per accertare che essi rispondano alle prescrizioni della presente Convenzione ed a quelle delle Regole internazionali per evitare gli abbordi in mare; (iii) una visita generale o parziale, secondo i casi, deve essere effettuata ogni volta che si verifichi un sinistro o si manifesti un difetto che comprometta la sicurezza della nave o l'efficienza o l'integrita' dei mezzi di salvataggio o di altri apparati, o ogni volta che la nave subisce delle riparazioni o innovazioni importanti. La visita deve essere eseguita in modo da garantire che le riparazioni o innovazioni necessarie siano state realmente effettuate, che il materiale per queste riparazioni o innovazioni e la loro esecuzione siano soddisfacenti sotto ogni punto di vista, e che la nave risponda alle prescrizioni della presente Convenzione e delle Regole internazionali per evitare gli abbordi in mare, ed alle disposizioni delle leggi, dei decreti, ordini e regolamenti emanati dall'Amministrazione. (c) (i) Le leggi, i decreti, ordini e regolamenti menzionati nel paragrafo (b) della presente Regola, devono sotto tutti i riguardi essere tali da assicurare che la nave, sotto l'aspetto della sicurezza della vita umana, sia idonea al servizio al quale e' destinata; (ii) queste leggi, decreti, ordini e regolamenti devono, tra l'altro, stabilire le prescrizioni da osservare per quanto si riferisce alle prove idrauliche iniziali e successive o altre prove sostitutive ritenute idonee, relative alle caldaie principali ed ausiliarie, alle prese, alle tubazioni di vapore, ai serbatoi ad alta pressione ed alle casse per il combustibile delle macchine a combustione interna, ivi comprese le norme da osservare per le prove e gli intervalli tra due prove consecutive. Regola 8 Visite dei mezzi di salvataggio e di altre dotazioni di armamento delle navi da carico A bordo delle navi da carico i mezzi di salvataggio ad eccezione dell'impianto radiotelegrafico dei motoscafi di salvataggio o dell'apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio e dei dispositivi per l'estinzione degli incendi, ai quali si applicano i capitoli II e III delle presenti Regole, devono essere sottoposti alle visite iniziali e successive previste per le navi da passeggeri dalla Regola 7 del presente Capitolo, salvo la sostituzione di ventiquattro mesi in luogo dei dodici stabiliti nel paragrafo (a) (ii) di tale Regola. I piani antincendio delle navi nuove e le scalette per i piloti, fanali ed i mezzi di segnalazione sonora delle navi nuove e quelle esistenti, devono essere parimenti sottoposti a visite, allo scopo di garantire che corrispondano in pieno alle disposizioni della presente Convenzione e, ove applicabili, a quelle delle Regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare. Regola 9 Visite delle istallazioni radio delle navi da carico Le istallazioni radio delle navi da carico, alle quali si applica il Capitolo IV delle presenti Regole, e tutti gli impianti radiotelegrafici dei motoscafi di salvataggio, e gli apparecchi radio portatili per natanti di salvataggio, di cui la nave e' dotata a norma delle prescrizioni del Capitolo III delle presenti Regole, devono essere sottoposti alle visite, iniziali e successive previste per le navi da passeggeri dalla Regola 7 del presente Capitolo. Regola 10 Visita dello scafo, delle macchine e dell'armamento delle navi da carico Lo scafo, le macchine e l'armamento di una nave da carico (ad esclusione di quanto ha formato oggetto di rilascio di un Certificato di sicurezza per le dotazioni per navi da carico, di un Certificato di sicurezza radiotelegrafica per navi da carico o di un Certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da carico), devono essere visitati, a costruzione ultimata e susseguentemente, con le modalita' e gli intervalli che l'Amministrazione consideri necessari per assicurare che le loro condizioni siano soddisfacenti sotto ogni rapporto. La visita deve essere effettuata in modo da accertare che le sistemazioni, il materiale, i dimensionamenti della struttura, le caldaie e gli altri recipienti a pressione e loro ausiliari, le macchine principali e ausiliarie, le installazioni elettriche e tutte le altre parti dell'armamento, siano sotto ogni rapporto, soddisfacenti per il servizio al quale la nave e' destinata. Regola 11 Mantenimento delle condizioni dopo la visita Dopo che una delle visite previste dalle Regole 7, 8, 9 o 10, e' stata completata, nessun cambiamento puo' essere apportato alle sistemazioni strutturali, alle macchine, all'armamento, eccetera, che hanno formato oggetto della visita, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione. Regola 12 Rilascio dei certificati (a) (i) Un certificato denominato "Certificato di sicurezza per nave da passeggeri" deve essere rilasciato dopo l'ispezione e visita ad una nave da passeggeri che soddisfi alle prescrizioni dei Capitoli II, III e IV, e a tutte le altre prescrizioni delle presenti Regole; (ii) un certificato denominato "Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico" deve essere rilasciato dopo la visita ad una nave da carico la quale soddisfi alle prescrizioni relative alle navi da carico che sono stabilite dalla Regola 10 del presente Capitolo e alle prescrizioni applicabili del Capitolo II, eccettuate quelle relative ai piani di controllo dell'incendio ed ai dispositivi per l'estinzione degli incendi; (iii) un certificato denominato "Certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico" deve essere rilasciato dopo l'ispezione ad una nave da carico che soddisfi alle prescrizioni dei Capitoli II e III delle presenti Regole; (iv) un certificato denominato "Certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico" deve essere rilasciato dopo l'ispezione ad una nave da carico munita di installazione radiotelegrafica che soddisfi alle prescrizioni del Capitolo IV e ad ogni altra prescrizione delle presenti Regole; (v) un certificato denominato "Certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico" deve essere rilasciato, dopo l'ispezione, ad una nave da carico munita di installazione radiotelefonica che soddisfi alle prescrizioni del Capitolo IV e ad ogni altra prescrizione delle presenti Regole; (vi) quando ad una nave e' stata accordata un'esenzione ai sensi delle prescrizioni delle presenti Regole, deve essere rilasciato un Certificato denominato "Certificato di esenzione" in aggiunta agli altri Certificati prescritti dal presente paragrafo; (vii) i "Certificati di sicurezza per nave da passeggeri", i "Certificati di sicurezza di costruzione per nave da carico", i "Certificati di sicurezza per dotazioni di nave da carico", i "Certificati di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico", i "Certificati di sicurezza radiotelefonica per nave da carico", ed i "Certificati di esenzione", devono essere rilasciati o dall'Amministrazione, o dalle persone o dagli enti debitamente autorizzati dall'Amministrazione stessa. In ogni caso l'Amministrazione si assume la piena responsabilita' del certificato. (b) Ferma restando ogni altra prescrizione della presente Convenzione, qualsiasi certificato rilasciato ai sensi delle prescrizioni della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1948, che sia valido quando la presente Convenzione entra in vigore nei riguardi dell'Amministrazione che lo ha rilasciato, restera' valido fino alla data della sua scadenza ai termini della Regola 13 del Capitolo I di detta Convenzione. (c) Un Governo contraente non deve rilasciare certificati, a norma ed in applicazione delle disposizioni della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1948 o 1929, dopo la data in cui ha effetto l'accettazione della presente Convenzione da parte di quel Governo. Regola 13 Rilascio di certificati da parte di altro Governo Un Governo contraente puo', a richiesta dell'Amministrazione, sottoporre a visita una nave e, se esso riconosce che le prescrizioni delle presenti Regole sono soddisfatte, deve rilasciare a detta nave i certificati in conformita' alle presenti Regole. Qualsiasi certificato cosi' rilasciato deve contenere una dichiarazione attestante che esso e' stato rilasciato a richiesta del Governo del Paese in cui la nave e' o sara' registrata; esso avra' lo stesso valore e lo stesso riconoscimento di un certificato rilasciato in ottemperanza alla Regola 12 del presente Capitolo. Regola 14 Durata della validita' dei certificati (a) I certificati, ad eccezione dei Certificati di sicurezza di costruzione per nave da carico, dei Certificati di sicurezza per le dotazioni di nave da carico e dei Certificati di esenzione, devono essere rilasciati per una durata non superiore a dodici mesi. I Certificati di sicurezza per le dotazioni di nave da carico devono essere rilasciati per una durata non superiore a ventiquattro mesi. I Certificati di esenzione non devono avere una validita' superiore a quella dei Certificati ai quali si riferiscono. (b) Se una visita ha luogo entro i due mesi che precedono la scadenza del periodo di validita' di un Certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico, o di un Certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico, rilasciato a navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, tale Certificato puo' essere ritirato e puo' essere rilasciato un nuovo Certificato la cui validita' avra' termine dodici mesi dopo la scadenza di detto periodo. (c) Se alla data di scadenza del certificato una nave non si trova in un porto del Paese in cui e' registrata, la validita' del certificato stesso potra' essere prorogata dall'Amministrazione, ma una tale proroga deve essere accordata soltanto allo scopo di permettere alla nave di completare il suo viaggio per il Paese in cui e' registrata o in cui deve essere visitata, e solamente nei casi in cui questa misura appaia opportuna e ragionevole. (d) Nessun certificato puo' essere cosi' prorogato per un periodo superiore a cinque mesi e la nave cui detta proroga sia stata accordata non puo', dopo il suo arrivo nel Paese in cui e' registrata o nel porto in cui deve essere visitata, essere autorizzata in virtu' di detta proroga a ripartire da detto porto o Paese senza avere ottenuto un nuovo certificato. (e) Un certificato che non sia stato prorogato conformemente alle precedenti disposizioni della presente Regola puo' essere prorogato dall'Amministrazione per un periodo non superiore ad un mese dalla data della scadenza indicata sul certificato stesso. Regola 15 Modello dei certificati (a) Tutti i certificati devono essere redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali del Paese che li rilascia. (b) I certificati devono essere conformi ai modelli contenuti nell'Appendice alle presenti Regole. La composizione tipografica dei modelli dei certificati deve essere riprodotta esattamente sui certificati rilasciati o sulle copie conformi e le indicazioni riportate sui certificati rilasciati o sulle copie conformi devono essere scritte in caratteri romani ed in cifre arabe. Regola 16 Affissione dei certificati Tutti i certificati o le loro copie conformi, rilasciati in base alle presenti Regole, devono essere affissi sulla nave in un punto ben visibile e di facile accesso. Regola 17 Accettazione dei certificati I certificati rilasciati a nome di un Governo contraente devono essere accettati dagli altri Governi contraenti a tutti gli effetti della presente Convenzione. Essi devono essere considerati, da parte degli altri Governi contraenti, come aventi lo stesso valore dei certificati da essi rilasciati. Regola 18 Allegato al certificato (a) Se nel corso di un particolare viaggio una nave ha a bordo un numero di persone inferiore al numero totale stabilito dal "Certificato di sicurezza per nave da passeggeri", ed in conseguenza, in relazione alle disposizioni delle presenti Regole, e' autorizzata a portare un numero di imbarcazioni o di altri mezzi di salvataggio inferiore a quello stabilito nel Certificato, un allegato a tale riguardo potra' essere rilasciato dal Governo, dalla persona o dall'ente indicati nella Regola 12 o 13. (b) Questo allegato deve specificare che, in tali circostanze, non vi e' alcuna violazione delle disposizioni delle presenti Regole. Esso deve essere allegato al certificato e puo' sostituirlo soltanto per quanto concerne i mezzi di salvataggio. Esso e' valido solamente per il singolo viaggio per il quale e' stato rilasciato. Regola 19 Controllo Qualsiasi nave, munita di un certificato rilasciato in ottemperanza alla Regola 12 o alla Regola 13, e' soggetta nei porti degli altri Governi contraenti a controllo da parte di funzionari debitamente autorizzati da tali Governi, solo al fine di verificare se a bordo esista un certificato valido. Tale certificato deve essere accettato, a meno che non vi siano dei chiari motivi che facciano ritenere che le condizioni della nave e del suo armamento non corrispondano sostanzialmente alle indicazioni del certificato stesso. In tal caso, il funzionario che effettua il controllo deve adottare le misure necessarie per impedire che la nave possa partire fino a che sussista pericolo per i passeggeri o per l'equipaggio. Nell'eventualita' in cui il controllo dia luogo ad un intervento qualsiasi, il funzionario che esegue il controllo deve informare immediatamente e per iscritto il Console del Paese in cui la nave e' registrata, di tutte le circostanze che hanno fatto considerare tale intervento necessario; detti fatti devono essere riferiti all'Organizzazione. Regola 20 Benefici della Convenzione I benefici della presente Convenzione non possono essere invocati in favore di alcuna nave che non sia munita di prescritti certificati validi. PARTE C. - SINISTRI Regola 21 Sinistri (a) Ogni Amministrazione si impegna ad effettuare un'inchiesta per qualsiasi sinistro occorso ad una delle sue navi soggette alle disposizioni della presente Con venzione, quando essa giudichi che l'inchiesta possa aiutare a stabilire quali modifiche convenga apportare alle presenti Regole. (b) Ciascun Governo contraente si impegna a trasmettere all'Organizzazione tutte le informazioni riguardanti le conclusioni di tali inchieste. Nessun rapporto o raccomandazione dell'Organizzazione basato su tali informazioni deve rivelare l'identita' o la nazionalita' delle navi cui si riferisce o in qualsiasi modo stabilire o presumere la responsabilita' nei confronti di qualsiasi nave o persona. CAPITOLO II. - COSTRUZIONE PARTE A. - DISPOSIZIONI GENERALI Regola 1 Applicazione (a) (i) Salvo espresse disposizioni contrarie, il presente Capitolo si applica alle navi nuove. (ii) Nel caso di navi da passeggeri o da carico esistenti, le cui chiglie sono state impostate il giorno di entrata in vigore della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1948 o posteriormente, l'Amministrazione deve accertarsi che siano state applicate le prescrizioni per le navi nuove, come definite dalle disposizioni dei Capitolo II della citata Convenzione. Nel caso di navi da passeggeri e da carico esistenti, le cui chiglie sono state impostate prima dell'entrata in vigore di detta Convenzione, l'Amministrazione deve accertarsi che siano state applicate le prescrizioni per le navi esistenti, come definite dalle disposizioni del Capitolo II della citata Convenzione. Per quanto si riferisce alle prescrizioni del Capitolo II della presente Convenzione, che non siano contemplate nel Capitolo II della Convenzione del 1948, l'Amministrazione deve stabilire quali di queste prescrizioni si debbano applicare alle navi esistenti, come definite dalla presente Convenzione. (b) Agli effetti del presente Capitolo: (i) nave da passeggeri nuova e' una nave da passeggeri la cui chiglia e' stata impostata il giorno di entrata in vigore della presente Convenzione o posteriormente, o una nave da carico la quale sia stata trasformata in nave da passeggeri in tale data o posteriormente. Tutte le altre navi da passeggeri sono considerate come navi da passeggeri esistenti; (ii) nave da carico nuova e', una nave da carico la cui chiglia e' stata impostata il giorno di entrata in vigore della presente Convenzione o posteriormente. (c) L'Amministrazione, se ritiene che la natura e le condizioni del viaggio siano tali da rendere l'applicazione di determinate prescrizioni di questo Capitolo non ragionevole ne' necessaria, puo' esentare dalle prescrizioni stesse singole navi o categorie di navi che nel corso del viaggio non navighino ad una distanza superiore a 20 miglia dalla costa piu' vicina. (d) Quando una nave da passeggeri e' autorizzata, in virtu' del paragrafo (c) della Regola 27 del Capitolo III, a trasportare un numero di persone eccedente la capacita' delle imbarcazioni di salvataggio, essa deve uniformarsi agli speciali criteri di compartimentazione stabiliti nel paragrafo (e) della Regola 5 del presente Capitolo, unitamente alle disposizioni speciali riguardanti la permeabilita' stabilite nel paragrafo (d) della Regola 4 del presente Capitolo, a meno che l'Amministrazione, tenuto conto della natura e delle condizioni del viaggio, ritenga sufficiente l'osservanza delle altre disposizioni delle Regole del presente Capitolo. (e) Nel caso di navi da passeggeri che siano utilizzate per trasportare, in viaggi speciali, un gran numero di passeggeri senza sistemazione in cuccetta, come ad esempio il trasporto di pellegrini, l'Amministrazione, se ritiene che e' praticamente impossibile applicare le prescrizioni del presente Capitolo, puo' esentare tali navi, quando appartengono al proprio Paese, dall'osservanza delle prescrizioni stesse, alle seguenti condizioni: (i) che, compatibilmente con le esigenze del traffico, siano osservate al massimo possibile le prescrizioni relative alla costruzione; (ii) che siano svolti gli opportuni passi per stabilire norme di carattere generale da applicarsi alle circostanze particolari di tali traffici. Le predette norme devono essere concordate con gli altri Governi contraenti, se ve ne sono, che possano essere direttamente interessati al trasporto di tali passeggeri in simili traffici. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, le Regole di Simla del 1931 rimangono in vigore tra i Paesi che vi hanno aderito fino al momento in cui entreranno in vigore le norme contemplate dal comma (e) (ii) della presente Regola. Regola 2 Definizioni Agli effetti del presente Capitolo, salvo espresse disposizioni contrarie: (a) (i) "Galleggiamento di compartimentazione" e' il galleggiamento in base al quale viene determinata la compartimentazione della nave; (ii) "Massimo galleggiamento di compartimentazione" e' quello corrispondente alla massima immersione consentita dalle regole di compartimentazione applicabili. (b) "Lunghezza della nave" e' quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremita' del massimo galleggiamento di compartimentazione. (c) "Larghezza della nave" e' la massima larghezza fuori ossatura al massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso. (d) "Immersione" e' la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento di compartimentazione considerato. (e) "Ponte delle paratie" e' il ponte piu' alto al quale giungono le paratie stagne trasversali. (f) "Linea limite" e' una linea tracciata almeno 76 millimetri (3 pollici) al di sotto della superficie superiore del ponte delle paratie, a murata. (g) "Permeabilita'" di uno spazio e' la percentuale del volume di tale spazio che puo' essere occupato dall'acqua. Il volume di uno spazio estendentesi sopra la linea limite va misurato solamente fino all'altezza di tale linea. (h) Lo "spazio dell'apparato motore" e' quello che si estende dalla linea di costruzione alla linea limite e fra le paratie stagne trasversali principali estreme che limitano gli spazi contenenti i macchinari di propulsione principali ed ausiliari, le caldaie necessarie alla propulsione e tutti i depositi permanenti di carbone. Nel caso di sistemazioni fuori dell'usuale i limiti dello spazio dell'apparato motore possono essere stabiliti dall'Amministrazione. (i) Gli "spazi dei passeggeri" sono quelli destinati ad alloggio o ad altro uso dei passeggeri, ad eccezione dei locali per bagagli, magazzini, provviste e posta. Agli effetti delle Regole 4 e 5 del presente Capitolo, gli spazi situati al di sotto della linea limite, destinati ad alloggio o ad altro uso dell'equipaggio, devono essere considerati come spazi dei passeggeri. (j) In tutti i casi i "volumi" o "aree" devono essere calcolati fuori ossatura. PARTE B. - COMPARTIMENTAZIONE E STABILITA' (La parte B si applica solamente alle navi da passeggeri, ad eccezione della Regola 19, che si applica anche alle navi da carico). Regola 3 Lunghezza allagabile (a) La lunghezza allagabile in ciascun punto della lunghezza della nave deve essere determinata con un metodo di calcolo che tenga in considerazione la forma, l'immersione e le altre caratteristiche della nave. (b) In una nave col ponte delle paratie continuo, per lunghezza allagabile in un determinato punto si intende la massima parte di lunghezza della nave, avente il suo centro nel punto considerato, e che puo' essere allagata nelle ipotesi indicate nella Regola 4 del presente Capitolo senza che la nave si immerga oltre la linea limite. (c) (i) In una nave col ponte delle paratie discontinuo, la lunghezza allagabile in un qualsiasi punto puo' essere determinata assumendo una linea limite continua che non sia in nessun punto a meno di 76 millimetri (3 pollici) al di sotto della faccia superiore del ponte (a murata), fino al quale le paratie corrispondenti ed i fianchi della nave siano mantenuti stagni. (ii) Quando una parte della linea limite considerata e' sensibilmente al di sotto del ponte a cui arrivano le paratie, l'Amministrazione puo' autorizzare qualche limitata tolleranza alla tenuta stagna di quelle parti delle paratie che si trovano al di sopra della linea limite ed immediatamente al di sotto del ponte piu' alto. Regola 4 Permeabilita' (a) I criteri indicati dalla Regola 3 del presente Capitolo si riferiscono alla permeabilita' degli spazi al di sotto della linea limite. Nel determinare la lunghezza allagabile si deve adottare una permeabilita' media uniforme per l'intera lunghezza di ciascuno dei seguenti tratti di scafo al di sotto della linea limite: (i) lo spazio dell'apparato motore, come definito dalla Regola 2 del presente Capitolo; (ii) la parte dello scafo a proravia dello spazio dell'apparato motore; e (iii) la parte dello scafo a poppavia dello spazio dell'apparato motore. (b) (i) La permeabilita' media uniforme dello spazio dell'apparato motore deve essere calcolata con la formula: / a - c \ 85 + 10 (---------) \ v / dove: a = volume degli spazi dei passeggeri, come definiti dalla Regola 2 del presente Capitolo, che si trovano sotto la linea limite ed entro i limiti dello spazio dell'apparato motore; c = volume degli spazi di interponte adibiti alle merci, al carbone o alle provviste, che si trovano al di sotto della linea limite ed entro i limiti dello spazio dell'apparato motore; v = volume totale dello spazio dell'apparato motore al di sotto della linea limite. (ii) Quando e' dimostrato, a soddisfazione dell'Amministrazione, che la permeabilita' media determinata con calcolo dettagliato, e' interiore a quella data dalla formula, puo' essere assunto il valore ottenuto col calcolo. Per questo calcolo, la permeabilita' degli spazi dei passeggeri, come definiti dalla Regola 2 del presente Capitolo, deve essere assunta eguale a 95; quella degli spazi adibiti alle merci, al carbone o alle provviste eguale a 60, e quella dei doppi fondi e delle cisterne per combustibile liquido o per altri usi uguale ai valori di volta in volta, stabiliti. (c) Salvo i casi previsti dal paragrafo (d) della presente Regola, la permeabilita' media uniforme della porzione di scafo a proravia (o a poppavia) dello spazio dell'apparato motore deve essere calcolata con la formula: a 63 + 35 --- v dove: a = volume degli spazi dei passeggeri, come definiti dalla Regola 2 del presente Capitolo, situati sotto la linea limite, a proravia (o a poppavia) dello spazio dell'apparato motore; e v = volume totale della porzione della nave al di sotto della linea limite a proravia (o a poppavia) dello spazio dell'apparato motore. (d) Nel caso di una nave che, in base al paragrafo (c) della Regola 27 del Capitolo III, sia autorizzata a trasportare un numero di persone eccedente la capacita' delle imbarcazioni di salvataggio e che deve, a norma del paragrafo (d) della Regola 1 del presente Capitolo, soddisfare a disposizioni speciali, la permeabilita' media uniforme per la porzione della nave a proravia (o a poppavia) dello spazio dell'apparato motore deve essere calcolata con la formula: b 95 - 35 --- v dove: b = volume degli spazi situati a proravia (o a poppavia) dello spazio dell'apparato motore al di sotto della linea limite e al di sopra dell'orlo superiore dei madieri, del doppio tondo o delle cisterne dei gavoni, a seconda dei casi, adatti ed usati come spazi per merci, depositi carbone o combustibile liquido, magazzini provviste, locali bagagli e posta, depositi catene e cisterne per acqua dolce; e v = volume totale della porzione della nave al di sotto della linea limite a proravia (o a poppavia) dello spazio dell'apparato motore. Nel caso di navi adibite a servizi in cui le stive da carico non sono abitualmente occupate da considerevoli quantita' di carico, nessuna porzione degli spazi per merci deve includersi nel calcolo di "b". (e) Nel caso di sistemazioni fuori dell'usuale, l'Amministrazione puo' permettere o richiedere un calcolo dettagliato della permeabilita' media per le porzioni della nave situate a proravia o a poppavia dello spazio dell'apparato motore. Ai fini di tale calcolo la permeabilita' degli spazi dei passeggeri, come definiti nella Regola 2 del presente Capitolo deve essere assunta eguale a 95, quella degli spazi contenenti macchinario eguale a 85, quella di tutti gli spazi adibiti alle merci, al carbone e provviste eguale a 60, e quella dei doppi fondi, delle cisterne per combustibili liquidi o per altri usi ai valori di volta in volta stabiliti. (f) Se un compartimento di interponte, compreso tra due paratie stagne trasversali, contiene spazi per passeggeri o equipaggio, l'intero compartimento deve essere considerato come spazio per passeggeri, deducendo tuttavia ogni spazio adibito ad altri scopi che si trovi completamente chiuso fra pareti di acciaio permanenti. Se, pero', lo spazio dei passeggeri o dell'equipaggio in questione e' completamente chiuso tra pareti di acciaio permanenti, soltanto lo spazio cosi' racchiuso deve essere considerato come spazio per passeggeri. Regola 5 Lunghezza ammissibile dei compartimenti (a) Le navi devono essere compartimentate il piu' efficacemente possibile, tenendo conto della natura del servizio al quale esse sono destinate. Il grado di compartimentazione deve variare in funzione della lunghezza della nave e del servizio, in modo che il piu' alto grado di compartimentazione corrisponda alle navi di maggiore lunghezza adibite in modo prevalente al trasporto dei passeggeri. (b) "Fattore di compartimentazione". La lunghezza massima ammissibile di un compartimento avente il suo centro in qualsiasi punto della lunghezza della nave e' ottenuta moltiplicando la lunghezza allagabile per un coefficiente chiamato "fattore di compartimentazione". Il fattore di compartimentazione dipende dalla lunghezza della nave, e, per una data lunghezza, varia a seconda della natura del servizio cui la nave e' destinata. Esso decresce in modo continuo e regolare: (i) coll'aumentare della lunghezza della nave, e (ii) da un valore A, applicabile alle navi adibite prevalentemente al trasporto di merci, ad un valore B, applicabile alle navi adibite prevalentemente al trasporto di passeggeri. Le variazioni dei valori A e B sono espresse dalle seguenti formule (I) e (II), nelle quali L e' la lunghezza della nave, come definita dalla Regola 2 del presente Capitolo: L in metri 58,2 A = ------- + 0,18 (L = 131 e piu) L - 60 L in piedi 190 A = ------- + 0,18 (L = 430 e piu) . . . . . . . . . . . (I) L - 198 L in metri 30,3 B = ------- + 0,18 (L = 79 e piu) L - 42 L in piedi 100 B = ------- + 0,18 (L = 260 e piu) . . . . . . . . . . . (II) L - 138 (c) "Criterio di servizio". Il fattore di compartimentazione che compete ad una nave di una data lunghezza viene determinato in base all'indice numerico del criterio di servizio (d'ora in avanti chiamato criterio di servizio), dato dalle seguenti formule (III) e (IV), nelle quali: Cs = Criterio di servizio; L = Lunghezza della nave, come definita dalla Regola 2 del presente Capitolo; M = Volume dello spazio dell'apparato motore, come definito dalla Regola 2 del presente Capitolo, con l'aggiunta del volume dei depositi permanenti di combustibile liquido, situati sopra il doppio fondo a proravia o a poppavia dello spazio dell'apparato motore; P = Volume complessivo degli spazi per passeggeri al di sotto della linea limite, come definiti dalla Regola 2 del presente Capitolo; V = Volume totale della nave al di sotto della linea limite; P1 = KN, dove: N = numero dei passeggeri per il quale la nave deve essere abilitata; e K ha i seguenti valori: Valore di K Lunghezza in metri e volumi in metri cubi. . . . 0,056 L Lunghezza in piedi e volumi in piedi cubi. . . . 0,6 L Quando il valore KN e' maggiore della somma di P e del volume complessivo degli spazi effettivamente destinati ai passeggeri al di sopra della linea limite, si assumera' per P1 tale somma, oppure 2/3 di KN, se quest'ultimo valore risulta maggiore di detta somma. Se P1 e' maggiore di P: M + 2P1 Cs = 72 ---------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (III) V + P1 - P negli altri casi: M + 2P Cs = 72 ---------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (IV) V Per le navi che non hanno il ponte delle paratie continuo i volumi devono essere considerati fino alle linee limite usate nel calcolo delle lunghezze allagabili. (d) Regole di compartimentazione delle navi diverse da quelle considerate dal paragrafo (e) della presente Regola: (i) La compartimentazione a poppavia del gavone di prora per navi di lunghezza di 131 metri (430 piedi) e piu' e con criterio di servizio di 23 o meno, deve essere determinata dal fattore A dato dalla formula (1); per quelle aventi un criterio di servizio di 123 o piu', dal fattore B dato dalla formula (II); per quelle aventi un criterio di servizio compreso fra 23 e 123, dal fattore F desunto per interpolazione lineare fra i fattori A e B usando la formula: (A - B) (Cs- 23) F = A - ---------------- . . . . . . . . . . . . . . . . (V) 100 Tuttavia quando il criterio di servizio e' uguale o superiore a 45 e contemporaneamente il fattore di compartimentazione calcolato con la formula (V) e' uguale o inferiore a 0,65 ma superiore a 0,50, la compartimentazione a poppavia del gavone di prora, deve essere determinata col fattore 0,50. Qualora il fattore F risulti inferiore a 0,40 e sia dimostrata, a soddisfazione dell'Amministrazione, l'impossibilita' pratica di applicare tale fattore ad un compartimento dell'apparato motore, la compartimentazione di tale compartimento puo' essere regolata da un fattore piu' elevato, che non superi, pero', il valore di 0,40. (ii) La compartimentazione a poppavia del gavone di prora, per navi di lunghezza inferiore a 131 metri (430 piedi), ma non inferiore a 79 metri (260 piedi), aventi criterio di servizio uguale a S, dove: 3.574 - 25L 9.382 - 20L S = ----------- (L in metri) = ----------- (L in piedi) 13 34 deve essere determinata da un fattore di compartimentazione eguale all'unita'; per quelle aventi un criterio di servizio uguale o superiore a 123, dal fattore B dato dalla formula (II); e per quelle aventi un criterio di servizio compreso fra S e 123, dal fattore F desunto per interpolazione lineare tra l'unita' ed il fattore B mediante la formula: (1 - B) (Cs - S) F = 1 - ---------------- . . . . . . . . . . . . . . . . (VI) 123 - S (iii) La compartimentazione a poppavia del gavone di prora per navi di lunghezza inferiore a 131 metri (430 piedi) ma non inferiore a 79 metri (260 piedi), con criterio di servizio minore di S e per tutte le navi di lunghezza inferiore a 79 metri (260 piedi), deve essere determinata da un fattore di compartimentazione eguale all'unita', a meno che non venga dimostrato, a soddisfazione dell'Amministrazione, sia nell'uno che nell'altro caso, che in qualche parte della nave e' praticamente impossibile applicare tale fattore, nel quale caso l'Amministrazione puo' accordare delle tolleranze nella misura che ritiene giustificata dalle circostanze. (iv) Le disposizioni del comma (iii) del presente paragrafo si applicano anche a navi di qualsiasi lunghezza autorizzate a trasportare un numero di passeggeri maggiore di dodici, ma non maggiore del minore dei due valori seguenti: L L ----- (in metri) = ----- (in piedi) o 50. 650 7.000 (e) Speciali criteri di compartimentazione per navi autorizzate, a norma del paragrafo (c) della Regola 27 del Capitolo III, a trasportare un numero di persone eccedente la capacita' delle imbarcazioni di salvataggio e tenute, a nome del paragrafo (d) della Regola 1 del presente Capitolo, ad osservare speciali disposizioni. (i) (1) Nel caso di navi prevalentemente adibite al trasporto di passeggeri, la compartimentazione a poppavia del gavone di prora deve essere determinata dal fattore 0,50 o da un fattore determinato conformemente ai paragrafi (c) e (d) della presente Regola, se inferiore a 0,50. (2) Nel caso di navi del genere, aventi una lunghezza inferiore a metri 91,5 (300 piedi), l'Amministrazione, se riconosce la pratica impossibilita' di attenersi per un compartimento al fattore summenzionato, puo' permettere che la lunghezza di tale compartimento sia determinata da un fattore piu' elevato, purche' il fattore assunto sia quello piu' basso praticamente e ragionevolmente consentito dalle circostanze. (ii) Nel caso di navi di lunghezza inferiore o no a metri 91,5 (300 piedi), se la necessita' di trasportare notevoli quantitativi di merci non permette in pratica di richiedere che la compartimentazione a poppavia del gavone di prora sia determinata da un fattore non superiore a 0,50, il grado di compartimentazione applicabile deve essere determinato conformemente a quanto disposto dai successivi paragrafi da (1) a (5), rimanendo inteso che, ogni qualvolta l'Amministrazione ritenga che sotto qualche aspetto la loro rigida applicazione non sia ragionevole, puo' essere consentita una diversa sistemazione delle paratie stagne che risulti giustificata dalle circostanze e che non diminuisca l'efficacia complessiva della compartimentazione. (1) Le disposizioni del paragrafo (c) della presente Regola, relativa al criterio di servizio, devono essere applicate; tuttavia, nel calcolo di P1, K deve avere il seguente valore: - per i passeggeri con posto in cuccetta, il maggiore fra il valore determinato dal paragrafo (c) della presente Regola e il valore 3,55 m cubi (125 piedi cubi); - per i passeggeri non aventi posto in cuccetta, il valore 3,55 m cubi (125 piedi cubi). (2) Il fattore B indicato nel paragrafo (b) della presente Regola deve essere sostituito dal fattore BB, calcolato con la formula seguente: L in metri 17,6 BB = ------- + 0,20 (L = 55 e piu) L - 33 L in piedi 57,6 BB = ------- + 0,20 (L = 180 e piu) L - 108 (3) La compartimentazione a poppavia del gavone di prora per navi di lunghezza eguale o superiore a 131 metri (430 piedi) e con criterio di servizio eguale od inferiore a 23, deve essere determinata dal fattore A dato dalla formula (I) del paragrafo (b) della presente Regola; per quelle aventi criterio di servizio eguale o superiore a 123, dal fattore BB dato dalla formula contenuta nel precedente comma (ii) (2); e per quelle aventi criterio di servizio compreso fra 23 e 123, dal fattore F desunto dalla interpolazione lineare tra i fattori A e BB con l'impiego della seguente formula: (A - BB) (Cs - 23) F = A - ----------------- 100 tuttavia, se il fattore F cosi' ottenuto e' inferiore a 0,50, il fattore da assumere deve essere o 0,50 o il fattore calcolato secondo le disposizioni del paragrafo (d) (i) della presente Regola, assumendo il minore dei due. (4) La compartimentazione a poppavia del gavone di prora per navi di lunghezza inferiore a 131 metri (430 piedi), ma non inferiore a 55 metri (180 piedi), e con criterio di servizio eguale a S1, dove 3.712 - 25 L S1 = ------------ (L in metri) 19 1.950 - 4 L S1 = ------------ (L in piedi) 10 deve essere determinata da un fattore eguale all'unita'; per quelle aventi un criterio di servizio eguale o superiore a 123, dal fattore BB dato dalla formula specificata nel comma (ii) (2) del presente paragrafo; per quelle aventi criterio di servizio compreso tra S1 e 123 dal fattore F ricavato dalla interpolazione lineare tra l'unita' ed il fattore BB, usando la formula: (1 - BB) (Cs - S1) F = 1 - ----------------- 123 - S1 tuttavia, se in ciascuno degli ultimi due casi il fattore cosi' ottenuto e' inferiore a 0,50, la compartimentazione puo' essere determinata da un fattore che non ecceda 0,50. (5) La compartimentazione a poppavia del gavone di prora per navi di lunghezza inferiore a 131 metri (430 piedi), ma non inferiore a 55 metri (180 piedi), con criterio di servizio inferiore a S1, come pure quella di tutte le navi aventi una lunghezza inferiore a 55 metri (180 piedi), deve essere determinata da un fattore eguale all'unita'; tuttavia, se viene dimostrata, a soddisfazione dell'Amministrazione, la pratica impossibilita' di attenersi a tale fattore per compartimenti particolari, l'Amministrazione puo' accordare delle tolleranze per quanto si riferisce a questi compartimenti, nella misura che ritiene giustificata dalle circostanze, a condidizione che il compartimento estremo di poppa ed il maggior numero possibile dei compartimenti prodieri (compresi tra il gavone di prora e l'estremita' poppiera dello spazio dell'apparato motore) abbiano una lunghezza che non sorpassi la lunghezza allagabile. Regola 6 Norme speciali relative alla compartimentazione (a) Quando in una o piu' parti della nave le paratie stagne si estendono ad un ponte piu' alto che nel resto della nave, e si desidera, nel calcolo della lunghezza allagabile, sfruttare questa piu' alta estensione delle paratie, possono essere usate linee limite separate per ciascuna porzione della nave, purche': (i) i fianchi della nave si estendano per tutta la lunghezza della nave fino al ponte corrispondente alla linea limite piu' alta, e tutte le aperture sul fasciame esterno al di sotto di questo ponte, per tutta la lunghezza della nave, siano considerate, ai fini della Regola 14 del presente Capitolo, come se fossero al di sotto della linea limite; e (ii) ciascuno dei due compartimenti adiacenti alla "scalino" del ponte delle paratie sia, nei limiti della lunghezza ammissibile, corrispondente alla rispettiva linea limite; e, inoltre, la lunghezza complessiva di detti due compartimenti non superi il doppio della lunghezza ammissibile calcolata in base alla piu' bassa delle due linee limite. (b) (i) Un compartimento puo' oltrepassare la lunghezza ammissibile stabilita dalle prescrizioni della Regola 5 del presente Capitolo, purche' la lunghezza complessiva di ciascuna delle due coppie di compartimenti adiacenti comuni al compartimento in questione non oltrepassi il valore piu' basso della lunghezza allagabile o del doppio della lunghezza ammissibile. (ii) Qualora uno dei due compartimenti adiacenti si trovi nello spazio dell'apparato motore, mentre l'altro ne resti fuori e la permeabilita' media della parte di nave nella quale il secondo e' situato sia diversa da quella dello spazio dell'apparato motore, la lunghezza complessiva dei due compartimenti deve essere corretta, prendendo per base la permeabilita' media delle due parti della nave in cui i compartimenti in questione sono situati. (iii) Qualora i due compartimenti adiacenti abbiano fattori di compartimentazione diversi, la lunghezza complessiva di questi due compartimenti deve essere determinata proporzionalmente. (c) Nelle navi di lunghezza eguale o superiore a 100 metri (330 piedi), una delle paratie principali trasversali, a poppavia del gavone di prora, deve essere sistemata ad una distanza dalla perpendicolare avanti non maggiore della lunghezza ammissibile. (d) Una paratia trasversale principale puo' avere un recesso purche' ogni parte del recesso sia compresa tra due superfici verticali, situate ai lati della nave e ad una distanza dal fasciame esterno uguale ad un quinto della larghezza della nave stessa, come definita dalla Regola 2 del presente Capitolo, misurando tale distanza normalmente al piano di simmetria al livello del massimo galleggiamento di compartimentazione. Qualsiasi porzione di recesso oltrepassante i detti limiti deve essere considerata come uno scalino e sottoposta alle norme del paragrato (e) della presente Regola. (e) Una paratia trasversale principale puo' avere uno scalino purche' soddisfi ad una delle seguenti condizioni: (i) la lunghezza complessiva dei due compartimenti, separati dalla paratia in questione, non ecceda il 90 per cento della lunghezza allagabile o il doppio della lunghezza ammissibile; tuttavia nelle navi aventi un fattore di compartimentazione superiore a 0,9 basta che la lunghezza complessiva dei due compartimenti in questione non ecceda la lunghezza ammissibile; (ii) in corrispondenza dello scalino sia assicurata una compartimentazione addizionale atta a garantire lo stesso grado di sicurezza dato da una paratia piana; (iii) il compartimento sul quale lo scalino si estende non superi la lunghezza ammissibile corrispondente ad una linea limite presa 76 millimetri (3 pollici) al disotto dello scalino. (f) Quando una paratia trasversale principale ha un recesso o uno scalino, nello studio della compartimentazione deve essere sostituita da una equivalente paratia piana. (g) Se la distanza tra due paratie trasversali principali adiacenti o tra le loro equivalenti paratie piane, ovvero tra due piani trasversali passanti tra le parti piu' ravvicinate di due paratie a scalino, e' minore della piu' piccola delle due lunghezze: metri 3,05 (10 piedi) piu' il 3 per cento della lunghezza della nave, ovvero metri 10,67 (35 piedi), una sola di queste paratie e' considerata come facente parte della compartimentazione conformemente alle prescrizioni della Regola 5 del presente Capitolo. (h) Quando un compartimento stagno principale trasversale ha una propria suddivisione, e puo' essere dimostrato, a soddisfazione dell'Amministrazione, che, nell'ipotesi di qualunque avaria laterale estendentesi per la minore delle due lunghezze: metri 3,05 (10 piedi) piu' il 3 per cento della lunghezza della nave, ovvero metri 10,67 (35 piedi), il volume del compartimento principale non risulterebbe allagato per intero, una proporzionale tolleranza puo' essere concessa nella determinazione della lunghezza ammissibile di quel compartimento. In tal caso il volume dell'effettiva riserva di galleggiabilita' attribuita al fianco non avariato non deve essere maggiore di quello assunto per il fianco avariato. (i) Quando il fattore di compartimentazione richiesto e' uguale o inferiore a 0,50, la lunghezza complessiva di due qualsiasi compartimenti contigui non deve superare la lunghezza allagabile. Regola 7 Stabilita' delle navi in caso di avaria (a) Per la nave integra, nelle diverse condizioni di servizio, deve essere prevista una stabilita' tale che dopo l'allagamento di un qualsiasi compartimento principale, contenuto nei limiti della lunghezza allagabile, la nave resista alla condizione finale di allagamento. Quando due compartimenti principali contigui sono separati da una paratia a scalino, che risponda alle prescrizioni del comma (e) (i) della Regola 6 del presente Capitolo, la stabilita' allo stato integro deve essere tale che la nave resista all'allagamento dei due compartimenti in questione. Quando il prescritto fattore di compartimentazione e' uguale o inferiore a 0,50 ma superiore a 0,33, la stabilita' allo stato integro deve essere tale che la nave resista all'allagamento di due qualsiasi compartimenti principali contigui. Quando il prescritto fattore di compartimentazione e' uguale o inferiore a 0,33, la stabilita' allo stato integro deve essere tale che la nave resista all'allagamento di tre qualsiasi compartimenti principali contigui. (b) (i) Le prescrizioni del paragrafo (a) della presente Regola devono essere determinate a mezzo di calcoli eseguiti in conformita' dei paragrafi (c), (d) e (f) della presente Regola tenendo conto delle proporzioni e delle caratteristiche costruttive della nave e dalla disposizione e configurazione dei compartimenti allagati. Nell'eseguire questi calcoli si deve supporre la nave nelle piu' sfavorevoli condizioni di servizio dai punto di vista della stabilita'; (ii) quando viene proposto di sistemare ponti, doppi fianchi o paratie longitudinali che, senza essere perfettamente stagni, sono tali da ostacolare il deflusso dell'acqua, si deve dimostrare, a soddisfazione dell'Amministrazione, che nei calcoli si e' tenuto giusto conto di tali ostacoli; (iii) nei casi dubbi sul grado di stabilita' della nave in caso di avaria, l'Amministrazione puo' ordinare un'accurata indagine al riguardo. (c) Nei calcoli di stabilita' in caso di avaria si devono assumere in generale le seguenti permeabilita' per volumi e superfici: Spazi Permeabilita' ----------------------------------------------------------------- Destinati al carico, carbone, provviste . . . . . . 60 Occupati da alloggi . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Occupati da macchinari. . . . . . . . . . . . . . . 85 Destinati a liquidi . . . . . . . . . . . . . . . 0 oppure 95 () () Scegliendo il valore che implica le prescrizioni piu severe. Permeabilita' di superficie piu' elevate devono essere assunte per quegli spazi che in vicinanza del livello del galleggiamento di avaria non contengano una quantita' rilevante di alloggiamenti o macchinari, e per gli spazi che non sono generalmente occupati da rilevanti quantita' di carico o provviste. (d) Le presunte estensioni dell'avaria devono essere le seguenti: (i) estensione longitudinale: il minore dei due valori: metri 3,05 (10 piedi) piu' il 3 per cento della lunghezza della nave, o metri 10,67 (35 piedi). Quando il fattore di compartimentazione richiesto e' uguale o inferiore a 0,33, la supposta estensione longitudinale dell'avaria deve essere aumentata in modo che vi siano incluse due qualsiasi paratie stagne principali trasversali consecutive; (ii) estensione trasversale (misurata dalla murata verso l'interno della nave e normalmente al piano di simmetria, al livello del massimo galleggiamento di compartimentazione): la distanza di un quinto della larghezza della nave, come definita dalla Regola 2 del presente Capitolo; (iii) estensione verticale: dalla linea di costruzione verso l'alto senza limitazione di altezza; (iv) Se un'avaria di estensione inferiore a quella indicata nei precedenti commi (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo da' luogo a condizioni piu' severe dal punto di vista dello sbandamento o della perdita di altezza metacentrica, tale avaria deve essere adottata nei calcoli. (e) L'allagamento non simmetrico deve essere contenuto al minimo mediante opportune sistemazioni. Quando e' necessario correggere grandi angoli di sbandamento i mezzi da adottare devono possibilmente essere automatici, ma in qualsiasi caso, quando esistono comandi di dispositivi per il bilanciamento trasversale, questi si devono manovrare da sopra il ponte delle paratie. Tali dispositivi ed i loro comandi, come pure il valore dello sbandamento massimo prima del bilanciamento, devono essere accettati dall'Amministrazione. Quando sono richiesti dispositivi per il bilanciamento trasversale, il tempo per il bilanciamento non deve superare i 15 minuti. Le informazioni necessarie, relative all'uso dei dispositivi per il bilanciamento trasversale devono essere fornite al comandante della nave. (f) Le condizioni finali della nave dopo l'avaria e nel caso di allagamento non simmetrico, dopo il bilanciamento, devono essere le seguenti: (i) nel caso di allagamento simmetrico l'altezza metacentrica residua, calcolata col metodo a dislocamento costante, deve essere positiva e risultare almeno uguale a 5 centimetri (2 pollici); (ii) nel caso di allagamento non simmetrico lo sbandamento totale non deve superare i 7 gradi; tuttavia, in casi speciali, l'Amministrazione puo' autorizzare uno sbandamento supplementare risultante dall'allagamento non simmetrico, ma in nessun caso lo sbandamento finale deve superare i 15 gradi; (iii) in nessun caso la linea limite deve essere immersa nella fase finale dell'allagamento. Se si ritiene che la linea limite si possa trovare immersa nel corso di una fase intermedia dell'allagamento, l'Amministrazione puo' esigere quelle indagini e quelle sistemazioni che giudichera' necessarie per la sicurezza della nave. (g) Il comandante della nave deve essere fornito di tutti i dati necessari per mantenere allo stato integro una stabilita' in condizioni di servizio sufficiente affinche' la nave sia in grado di resistere ad un'avaria grave. Nel caso di navi che richiedono mezzi di bilanciamento trasversale, il comandante della nave deve essere informato delle condizioni di stabilita' sulle quali i calcoli dello sbandamento sono stati basati, e deve essere avvertito che potrebbe verificarsi uno sbandamento eccessivo se la nave subisse un'avaria trovandosi in condizioni meno favorevoli. (h) (i) L'Amministrazione non puo' accordare deroghe alle disposizioni concernenti la stabilita' in caso di avaria, a meno che non sia dimostrato che in talune condizioni di servizio l'altezza metacentrica a nave integra necessaria a soddisfare tali prescrizioni e' eccessiva per i servizi previsti; (ii) Deroghe alle prescrizioni relative alla stabilita' in caso di avaria non devono essere accordate che in casi eccezionali ed a condizione che l'Amministrazione consideri che le proporzioni, le sistemazioni e le altre caratteristiche della nave che possano essere adottate nelle particolari circostanze, siano le piu' favorevoli alla stabilita' in caso di avaria. Regola 8 Zavorramento Quando e' necessario uno zavorramento con l'acqua, di massima la zavorra d'acqua non deve essere messa nei depositi destinati al combustibile liquido. Le navi nelle quali non e' praticamente possibile evitare di mettere l'acqua nei depositi del combustibile liquido devono essere dotate, a soddisfazione dell'Amministrazione, di impianto per la depurazione dell'acqua oleosa oppure di altro mezzo, giudicato soddisfacente dalla Amministrazione stessa, atto a disfarsi dell'acqua oleosa di zavorra. Regola 9 Paratie dei gavoni, dello spazio apparato motore, gallerie degli alberi motore, eccetera (a) (i) Una nave deve avere un gavone di prora o paratia di collisione che si estende stagna fino al ponte delle paratie. Questa paratia deve essere situata a non meno del 5 per cento della lunghezza della nave ed a non piu' di metri 3,05 (10 piedi), piu' il 5 per cento della lunghezza della nave, dalla perpendicolare avanti. (ii) Se la nave ha una lunga sovrastruttura prodiera, la paratia del gavone di prora deve estendersi stagna alle intemperie sino al primo ponte al di sopra di quello delle paratie. Tale estensione puo' non trovarsi in diretto prolungamento della paratia sottostante, purche' sia ad una distanza dalla perpendicolare avanti non minore del 5 per cento della lunghezza della nave e purche' la parte del ponte delle paratie formante scalino sia resa effettivamente stagna alle intemperie. (b) Una paratia del gavone di poppa e paratie separanti lo spazio dell'apparato motore, come definito dalla Regola 2 di questo Capitolo, dagli spazi per il carico e per i passeggeri a proravia e a poppavia, devono estendersi stagne fino al ponte delle paratie. Tuttavia la paratia del gavone di poppa puo' arrestarsi al disotto del ponte delle paratie, purche' non sia compromesso il grado di sicurezza della nave per quanto riguarda la compartimentazione. (c) In ogni caso i tubi di uscita degli alberi motori devono essere racchiusi in spazi stagni di moderato volume. Il pressatrecce di poppa deve trovarsi entro una galleria stagna o in altro spazio stagno separato dallo spazio del tubo di uscita, di volume tale che, se allagato per perdita attraverso il pressatrecce, la linea limite non venga sommersa. Regola 10 Doppi fondi (a) Vi deve essere un doppio fondo, estendentesi dalla paratia del gavone di prora alla paratia del gavone di poppa per quanto cio' sia possibile e compatibile con le caratteristiche costruttive ed il normale esercizio della nave. (i) Nelle navi di lunghezza di 50 metri (165 piedi) ed inferiore a 61 metri (200 piedi) deve essere sistemato un doppio fondo che si estenda almeno dalla paratia prodiera dello spazio destinato all'apparato motore sino alla paratia del gavone di prora o quanto piu' vicino possibile a tale paratia. (ii) Nelle navi di lunghezza di 61 metri (200 piedi) ed inferiore a metri 76 (249 piedi), deve essere sistemato almeno un doppio fondo fuori dei locali dell'apparato motore il quale deve estendersi fino alle paratie del gavone di prora e di poppa, o quanto piu' vicino possibile ad esse; (iii) Nelle navi di lunghezza eguale o superiore a 76 metri (249 piedi), deve essere sistemato un doppio fondo al mezzo della nave che si estenda fino alle paratie dei gavoni di prora e di poppa, o quanto piu' vicino possibile ad esse. (b) Quando e' prescritta la sistemazione di un doppio fondo, la sua altezza deve essere di soddisfazione dell'Amministrazione e il cielo del doppio fondo deve estendersi da murata a murata, in modo da proteggere il fondo alla curva del ginocchio. Tale protezione e' considerata soddisfacente quando, condotta dal vertice dell'angolo esterno interiore del rettangolo circoscritto alla sezione maestra una retta inclinata di 25 gradi sull'orizzontale fino all'intersezione col tracciato fuori ossatura della sezione maestra e considerato il piano orizzontale passante per tale intersezione, si verifichi che nessun punto della linea di intersezione dell'orlo esterno della lamiera marginale col fasciame esterno risulti al disotto di detto piano orizzontale. (c) I pozzetti di sentina, praticati nei doppi fondi in comunicazione con l'impianto di esaurimento delle stive, eccetera, non devono essere piu' profondi del necessario. La loro profondita' non deve mai essere superiore alla profondita' del doppio fondo nel piano di simmetria, diminuita di 457 millimetri (18 pollici) e tali pozzetti non devono estendersi al disotto del piano orizzontale indicato nei paragrafo (b) della presente Regola. Un pozzetto estendentesi fino al fasciante esterno puo' peraltro essere permesso all'estremita' poppiera delle gallerie degli alberi motori delle navi ad elica. Altri pozzetti (ad esempio per l'olio di lubrificazione sotto le macchine principali), possono essere autorizzati dall'Amministrazione se essa ritiene che le sistemazioni assicurano una protezione equivalente a quella data da un doppio tondo conforme alle prescrizioni della presente Regola. (d) Un doppio fondo in corrispondenza di compartimenti stagni di media grandezza destinati esclusivamente al trasporto di liquidi puo' essere omesso a condizione che, a giudizio dell'Amministrazione, non sia compromessa la sicurezza della nave in caso di avaria del fondo o del fianco. (e) Nel caso di navi alle quali si applicano le prescrizioni del paragrafo (d) della Regola 1 del presente Capitolo ed adibite al servizio regolare di viaggi internazionali brevi, entro i limiti stabiliti dalla Regola 2 del Capitolo III, l'Amministrazione puo' accordare l'esenzione del doppio fondo per qualsiasi parte della nave avente un fattore di compartimentazione non maggiore di 0,50 se essa ritiene che la sistemazione di un doppio fondo per dette parti non e' compatibile con le caratteristiche costruttive e il normale esercizio della nave. Regola 11 Assegnazione, marcatura e annotazione dei galleggiamenti di compartimentazione (a) Affinche' sia assicurato il mantenimento del grado di compartimentazione prescritto, una linea di galleggiamento corrispondente all'immersione di compartimentazione approvata, dev'essere stabilita e marcata sui fianchi della nave. Una nave avente spazi specialmente costruiti per l'uso alternato di passeggeri e di trasporto merci puo', a richiesta dell'armatore, avere assegnata e marcata sul fianco una o piu' linee di galleggiamenti addizionali, corrispondenti alle immersioni di compartimentazione che l'Amministrazione puo' approvare nelle diverse condizioni di servizio. (b) I galleggiamenti di compartimentazione stabiliti e marcati devono essere annotati nel Certificato di sicurezza per nave da passeggeri, designando con la indicazione C. 1 quelli che si riferiscono al caso in cui la nave sia adibita principalmente al servizio dei passeggeri, e con C. 2, C. 3, eccetera quelli che si riferiscono ad altre condizioni di servizio. (c) Il bordo libero corrispondente a ciascuno di questi galleggiamenti va misurato nella stessa posizione e a partire dalla stessa linea di riferimento tracciata per i bordi liberi stabiliti in base alla Convenzione internazionale in vigore per la linea di massimo carico. (d) Il bordo libero corrispondente a ciascun galleggiamento di compartimentazione approvato ed alle condizioni di servizio corrispondenti, deve essere chiaramente indicato sul certificato di sicurezza per navi da passeggeri. (e) In nessun caso la marca di un galleggiamento di compartimentazione puo' essere posta al di sopra della piu' alta marca di galleggiamento di massimo carico, in acqua salata, determinata sia in base alla robustezza della nave, sia in base alla Convenzione internazionale per la linea di massimo carico in vigore. (f) Qualunque sia la posizione delle marche dei galleggiamenti di compartimentazione, una nave non deve mai essere caricata in modo da far immergere la marca di galleggiamento corrispondente alla stagione ed alla localita' determinata in base alla Convenzione internazionale in vigore per la linea di massimo carico. (g) Una nave non deve mai essere caricata in modo che quando si trovi in acqua salata sia sommersa la marca del galleggiamento di compartimentazione corrispondente al viaggio in atto ed alle condizioni di servizio. Regola 12 Costruzione e prove iniziali delle paratie stagne, eccetera (a) Ciascuna paratia stagna di compartimentazione, sia essa trasversale o longitudinale deve essere costruita in modo da sopportare, con un adeguato margine di resistenza, la pressione della piu' alta colonna di acqua che potrebbe venire a sopportare in caso d'avaria della nave, e per lo meno la pressione di una colonna d'acqua elevata fino alla linea limite. La costruzione di queste paratie deve essere di soddisfazione dell'Amministrazione. (b) (i) Gli scalini ed i recessi praticati nelle paratie devono essere stagni e presentare la stessa resistenza della corrispondente parte di paratia; (ii) Qualora ordinate o bagli passino attraverso un ponte od una paratia stagni, tale ponte o paratia devono essere di struttura stagna senza uso di legno o cemento. (c) La prova mediante riempimento di acqua dei compartimenti principali, non e' obbligatoria. Quando non e' fatta la prova mediante riempimento, e' obbligatoria una prova a getto; questa prova deve esserre eseguita nello stadio piu' avanzato possibile di costruzione della nave. In ogni caso deve essere eseguito un esame accurato delle paratie stagne. (d) Il gavone di prora, i doppi fondi (comprese le chiglie a cassone) ed i doppi fianchi devono essere provati con battente d'acqua corrispondente alle prescrizioni del paragrafo (a) della presente Regola. (e) I depositi destinati a contenere liquidi e che fanno parte della compartimentazione della nave, devono essere provati per la loro tenuta stagna col maggiore dei seguenti battenti d'acqua: o quello corrispondente al massimo galleggiamento di compartimentazione o quello corrispondente ai 2/3 dell'altezza dalla faccia superiore della chiglia alla linea limite in corrispondenza del deposito, purche' in nessun caso il battente d'acqua sia inferiore a metri 0,92 (3 piedi) al di sopra del cielo del deposito. (f) Le prove indicate nei paragrafi (d) ed (e) della presente Regola hanno lo scopo di verificare che le strutture di compartimentazione siano stagne; esse non devono essere considerate come prove per stabilire l'idoneita' di un compartimento a contenere combustibile liquido o a soddisfare altri usi speciali, per i quali puo' essere richiesta una prova piu' severa, in dipendenza dell'altezza che il liquido puo' raggiungere nel deposito o nelle sue tubolature. Regola 13 Aperture nelle paratie stagne (a) Il numero delle aperture praticate nelle paratie stagne deve essere ridotto al minimo compatibile con le caratteristiche costruttive e il normale esercizio della nave; tali aperture devono essere dotate di mezzi di chiusura soddisfacenti. (b) (i) Se tubazioni, ombrinali, condutture elettriche, eccetera, attraversano paratie stagne di compartimentazione, devono essere adottati opportuni accorgimenti per conservare la tenuta stagna di tali paratie; (ii) su una paratia stagna di compartimentazione non e' permesso applicare valvole o rubinetti che non formino parte di un sistema di tubolature; (iii) per installazioni che attraversano le paratie stagne di compartimentazione, non deve essere usato il piombo od altro materiale sensibile al calore quando il deterioramento di tali installazioni, in caso di incendio, comprometterebbe l'integrita' stagna delle paratie. (c) (i) Non sono permesse porte, passi d'uomo o aperture d'accesso: (1) nella paratia di collisione al disotto della linea limite; (2) nelle paratie stagne trasversali che dividono uno spazio per merci da un contiguo spazio per merci o da un carbonile permanente o di riserva, salvo le eccezioni specificate dal paragrafo (l) della presente Regola; (ii) eccetto nel caso previsto dal comma (iii) del presente paragrafo, la paratia di collisione sotto la linea limite puo' essere attraversata da non piu' di un tubo per il passaggio del liquido contenuto nella cisterna del gavone di prora, purche' questo tubo sia munito di una valvola a chiusura a vite manovrabile da un punto al disopra del ponte delle paratie ed il corpo della valvola sia fissato alla paratia di collisione nell'interno del gavone di prora; (iii) se il gavone di prora e' diviso per contenere due liquidi di differente qualita', l'Amministrazione puo' permettere che la paratia di collisione sia attraversata al disotto della linea limite da due tubi, ciascuno dei quali sia sistemato secondo prescrizioni del comma (ii) del presente paragrafo, purche' l'Amministrazione riconosca che non vi e' praticamente mezzo diverso dalla installazione di un secondo tubo, e che, tenuto conto della compartimentazione addizionale esistente nel gavone di prora, la sicurezza della nave non e' menomata. (d) (i) Le porte stagne, applicate nelle paratie tra carbonili permanenti e di riserva, devono essere sempre accessibili, salvo quanto disposto dal comma (ii) del paragrafo (k) della presente Regola, per le porte dei carbonili di interponte; (ii) delle sistemazioni soddisfacenti devono essere installate, a mezzo di schermi o altrimenti, per evitare che il carbone possa impedire la chiusura delle porte stagne dei carbonili. (e) Entro gli spazi dell'apparato motore principale ed ausiliario, ivi incluse le caldaie che servono alla propulsione, e tutti i depositi permanenti di carbone, non puo' essere applicata piu' di una porta di comunicazione attraverso ciascuna paratia trasversale principale ad esclusione delle porte dei carbonili e delle gallerie degli alberi motori. Se vi sono due o piu' linee d'assi, le gallerie relative devono essere collegate da un passaggio intercomunicante. Se vi sono due alberi motori vi deve essere soltanto una porta tra lo spazio dell'apparato motore e le gallerie degli alberi motori, e solo due porte se vi sono piu' di due alberi motori. Tutte queste porte devono essere del tipo a scorrimento e devono essere situate in modo da avere la soglia il piu' alto possibile. Il comando a braccia per la manovra di queste porte, al di sopra del ponte delle paratie, deve essere situato fuori del locale apparato motore, se cio' e' compatibile con una soddisfacente sistemazione del relativo meccanismo. (f) (i) Le porte stagne debbono essere del tipo a scorrimento o a cerniera o di tipo equivalente. Non sono permesse porte di lamiera assicurate soltanto da bulloni o porte che si chiudono per propria caduta o per l'azione di un peso che cade; (ii) le porte a scorrimento possono essere: manovrate soltanto a braccia o, oltre che a braccia, manovrate meccanicamente; (iii) le porte stagne permesse si possono percio' dividere in tre classi: Classe 1 - Porte a cerniera; Classe 2 - Porte a scorrimento con manovra a braccia; Classe 3 - Porte a scorrimento con manovra meccanica e manovra a braccia; (iv) i sistemi di manovra di qualsiasi porta stagna che funzioni meccanicamente o a braccia devono essere tali da poter chiudere la porta stessa con la nave sbandata di 15 gradi, sia da un lato che dall'altro; (v) per qualsiasi classe di porte stagne vi devono essere degli indicatori che consentono di constatare, da tutti i posti di manovra dai quali le porte stesse non sono visibili, se la porta e' aperta o chiusa. Nel caso di una porta stagna di qualsiasi classe che non sia manovrabile da un posto centrale di manovra, vi deve essere un mezzo diretto di comunicazione meccanico, elettrico, telefonico o qualsiasi altro mezzo adatto, che permetta all'Ufficiale di guardia di mettersi rapidamente in comunicazione con la persona responsabile dell'esecuzione dell'ordine di chiusura della porta. (g) Le porte a cerniera (Classe 1) devono essere munite di mezzi rapidi di chiusura, quali le maniglie di serraggio, manovrabili da ciascun lato della paratia. (h) Le porte a scorrimento con manovra a braccia (Classe 2) possono essere a movimento verticale od orizzontale. Deve essere possibile manovrare il loro meccanismo dai due lati della porta stessa ed inoltre da una posizione accessibile al di sopra del ponte delle paratie con un meccanismo a rotazione continua o con altro dispositivo di manovra di tipo approvato che dia le stesse garanzie di sicurezza. Se la particolare disposizione dei locali rende praticamente impossibile la manovra dai due lati, possono essere concesse delle deroghe a tale prescrizione. Nel caso di manovra a braccia, il tempo necessario per la completa chiusura della porta con nave dritta non deve superare 90 secondi. (i) (i) Le porte a scorrimento con manovra meccanica (Classe 3), possono essere a movimento verticale od orizzontale. Quando e' richiesto che una porta debba essere chiusa con energia meccanica da un comando centrale, il meccanismo deve essere tale da permettere che la porta venga manovrata meccanicamente anche a mezzo di comando locale sia da un lato che dall'altro della porta stessa. La disposizione deve essere tale che la porta si chiuda automaticamente se, dopo essere stata chiusa dal comando centrale, viene aperta dal comando locale; inoltre ciascuna porta deve poter essere tenuta chiusa mediante dispositivi locali i quali impediscano che possa venire aperta dal posto centrale di manovra. Leve locali di manovra, collegate con la manovra meccanica, devono essere sistemate da ciascun lato della paratia in modo tale da permettere alle persone che attraversino la porta, di tenerle entrambe in posizione di apertura senza avere la possibilita' di mettere involontariamente in funzione il meccanismo di chiusura. Le porte a scorrimento con manovra meccanica devono essere dotate di comando a mano manovrabile dai due lati della porta stessa e da un punto accessibile al disopra del ponte delle paratie, con manovella a rotazione continua o con altro meccanismo di tipo approvato che dia le stesse garanzie di sicurezza. Devono essere adottati dispositivi per avvertire con segnale sonoro quando la porta incomincia a chiudersi e tali che il segnale continui fino a che essa sia completamente chiusa. Il tempo impiegato dalla porta per chiudersi deve essere sufficiente per garantire la sicurezza; (ii) vi devono essere almeno due sorgenti indipendenti di energia meccanica capaci di assicurare l'apertura e chiusura di tutte le porte servite, e ciascuna sorgente d'energia deve essere sufficiente per la manovra simultanea di tutte le dette porte. Le due sorgenti d'energia devono essere comandate dalla stazione centrale situata sul ponte di comando, munita di tutti gli strumenti necessari per controllare che ciascuna sorgente d'energia sia capace di assicurare soddisfacentemente il servizio richiesto; (iii) nel caso di manovra idraulica, ciascuna sorgente d'energia deve consistere in una pompa di potenza sufficiente a chiudere tutte le porte in non piu' di 60 secondi. Inoltre al servizio dell'intero impianto vi devono essere degli accumulatori idraulici di capacita' sufficiente ad assicurare per almeno tre volte la manovra di tutte le porte, cioe' chiusura - apertura - chiusura. Il liquido usato deve essere tale da non congelare a nessuna delle temperature che possono essere incontrate dalla nave durante il suo esercizio. (j) (i) Le porte stagne a cerniera (Classe 1), negli spazi per passeggeri, per equipaggio o per servizio, sono permesse soltanto al di sopra di un ponte la cui faccia inferiore, nel suo punto piu' basso a murata, sia almeno metri 2,13 (7 piedi), sopra il massimo galleggiamento di compartimentazione; (ii) le porte stagne, la cui soglia e' al di sopra del massimo galleggiamento ed al di sotto della linea specificata nel precedente comma, devono essere del tipo a scorrimento e possono essere manovrate a braccia (Classe 2) salvo che nelle navi adibite a viaggi internazionali brevi il cui fattore di compartimentazione deve essere uguale o inferiore a 0,50, nelle quali tutte le porte devono essere manovrate meccanicamente. Quando gallerie connesse a stive frigorifere o condotte di ventilazione o di tiraggio forzato attraversano piu' di una paratia stagna principale di compartimentazione, le porte in corrispondenza di tali passaggi devono essere manovrate meccanicamente. (k) (i) Porte stagne che possono essere aperte qualche volta durante la navigazione e la cui soglia e' piu' bassa della linea del massimo galleggiamento di compartimentazione devono essere del tipo a scorrimento. Devono essere applicate le seguenti regole: (1) se il numero di tali porte (escluso le porte di accesso alle gallerie degli alberi motori) e' superiore a 5, tutte queste porte e quelle di accesso alle gallerie degli alberi motori o condotte di ventilazione, o tiraggio forzato devono essere azionate da energia meccanica (Classe 3) e devono potersi chiudere con manovra simultanea da una stazione centrale situata sul ponte di comando; (2) se il numero di tali porte (escluse le porte di accesso alle gallerie degli alberi motori) e' maggiore di uno e non supera cinque: (a) quando la nave non ha spazi per passeggeri al di sotto del ponte delle paratie, tutte le porte sovra menzionate possono essere azionate a braccia (Classe 2); (b) quando la nave ha dei locali per passeggeri al di sotto del ponte delle paratie, tutte le porte sovra menzionate devono essere azionate da energia meccanica (Classe 3) e devono poter essere chiuse con manovra simultanea da una stazione centrale situata sul ponte di comando; (3) sulle navi in cui vi sono solo due di dette porte stagne ed esse si trovano nello spazio dell'apparato motore o sulle paratie che lo delimitano, l'Amministrazione puo' autorizzare che queste due porte siano azionate soltanto a braccia (Classe 2). (ii) Se entro i carbonili negli interponti al disotto del ponte delle paratie esistono porte stagne che devono essere saltuariamente aperte durante la navigazione per il maneggio del carbone, tali porte devono essere manovrate con energia meccanica. La loro apertura e chiusura deve essere annotata nel giornale di bordo prescritto dall'Amministrazione. (l) (i) Porte stagne di costruzione soddisfacente possono essere sistemate nelle paratie stagne di interponte separanti spazi destinati a carico se l'Amministrazione e' convinta che la sistemazione di tali porte sia di assoluta necessita'. Dette porte possono essere del tipo a cerniera, o scorrimento, o su rulli, ma non occorre che siano manovrabili a distanza. Esse devono essere sistemate al piu' alto livello e piu' lontano possibile dal fasciame esterno, ma in nessun caso il loro stipite esterno puo' essere ad una distanza dal fasciame esterno inferiore ad un quinto della larghezza della nave come specificato dalla Regola 2 del presente Capitolo, misurando tale distanza normalmente al piano di simmetria della nave al livello del massimo galleggiamento di compartimentazione. (ii) Tali porte devono essere chiuse prima dell'inizio del viaggio e devono essere tenute chiuse durante la navigazione; le ore della loro apertura all'arrivo in porto e della loro chiusura prima della partenza dal porto, devono essere annotate nel giornale di bordo. Nel caso che qualcuna di dette porte debba essere accessibile durante la navigazione, essa deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca l'apertura non autorizzata. Quando e' prevista la sistemazione di porte di tal genere, il loro numero o la loro sistemazione, devono formare oggetto di esame speciale da parte dell'Amministrazione. (m) L'impiego di lamiere rimovibili nelle paratie e' ammesso solo negli spazi degli apparati motore. Tali lamiere rimovibili devono essere sempre a posto prima della partenza e non devono essere rimosse durante la navigazione se non per una imperiosa necessita'. Devono essere adottate le necessarie precauzioni nel loro ricollocamento per garantire la perfetta tenuta stagna dei giunti. (n) Tutte le porte stagne devono essere tenute chiuse durante la navigazione, salvo quando esigenze di esercizio della nave richiedano che siano aperte. In tal caso devono essere sempre pronte alla chiusura immediata. (o) (i) Quando passaggi o gallerie per l'accesso dagli alloggi del personale ai locali antistanti ai forni o per il passaggio di tubazioni o per qualsiasi altro scopo attraversano paratie stagne trasversali principali, essi devono essere stagni e soddisfare alle prescrizioni della Regola 16 del presente Capitolo. L'accesso ad almeno una delle estremita' di tali passaggi o gallerie, quando usati per comunicazione durante la navigazione, deve essere praticato attraverso una garitta stagna, estendentesi ad un livello sufficientemente elevato affinche' l'accesso stesso sia al disopra della linea limite. L'accesso all'altra estremita' di tali passaggi o gallerie puo' avvenire attraverso una porta stagna del tipo richiesto dalla relativa ubicazione. I passaggi o le gallerie anzidetti non devono mai attraversare la prima paratia di compartimentazione a poppavia della paratia di collisione. (ii) Quando e' prevista la sistemazione di gallerie o condotte per il tiraggio forzato attraversanti paratie stagne principali di compartimentazione trasversale, tale sistemazione deve essere oggetto di particolare esame da parte dell'Amministrazione. Regola 14 Aperture nel fasciame esterno al disotto della linea limite (a) Il numero delle aperture nel fasciame esterno deve essere ridotto al minimo compatibile con le caratteristiche costruttive e con il normale esercizio della nave. (b) La sistemazione e l'efficacia dei mezzi per la chiusura di qualsiasi apertura nel fasciame esterno devono essere rispondenti alla funzione ed alla ubicazione dei mezzi stessi e devono, in linea di massima, essere di soddisfazione dell'Amministrazione. (c) (i) Se in un interponte la soglia inferiore di qualsiasi portellino di murata si trova al di sotto di una linea condotta parallelamente al ponte delle paratie a murata ed avente il suo punto piu' basso ad una quota pari al 2,5 per cento della larghezza della nave al di sopra del massimo galleggiamento di compartimentazione, tutti i portellini di murata di quell'interponte devono essere di tipo non apribile. (ii) Tutti i portellini di murata le cui soglie inferiori sono al disotto della linea limite, esclusi quelli che, in base al comma (i) del presente paragrafo devono essere di tipo non apribile, devono essere costruiti in modo tale che nessuno possa aprirli senza l'autorizzazione del comandante. (iii) (1) Se in un interponte, la soglia inferiore di qualsiasi portellini di murata, cui si riferisce il comma (ii) del presente paragrafo, si trova al di sotto di una linea condotta parallelamente al ponte delle paratie a murata avente il suo punto piu' basso alla quota di metri 1,37 (4 e 1/2 piedi) piu' il 2,5 per cento della larghezza della nave al disopra del livello di galleggiamento, al momento della partenza da un porto tutti i portellini di murata di quell'interponte devono essere chiusi a tenuta stagna ed a chiave prima che la nave parta non devono essere aperti in navigazione nell'applicazione di questo comma potra' essere consentita una certa tolleranza, se sara' il caso, quando la nave si trovi in acqua dolce; (2) le ore di apertura di tali portellini in porto e della loro chiusura a chiave prima che la nave parta devono essere annotate nel giornale di bordo prescritto dall'Amministrazione; (3) se uno o piu' portellini di murata sono sistemati in modo tale che le prescrizioni del punto (1) del presente comma sono loro applicabili quando la nave e' al massimo galleggiamento di compartimentazione, l'Amministrazione puo' precisare il pescaggio medio limite per il quale i portellini in questione vengono ad avere la loro soglia al di sopra della linea condotta parallelamente al ponte paratie a murata, ed avente il suo punto piu' basso alla quota di metri 1,37 (4 e 1/2 piedi) piu' il 2,5 per cento della larghezza della nave al di sopra del livello di galleggiamento corrispondente a questo pescaggio medio limite, e di conseguenza sara' permesso di partire senza la preventiva chiusura a chiave di tutti i portellini e di aprirli durante la navigazione sotto la responsabilita' del comandante nel corso del viaggio, fino al porto successivo. Nelle zone tropicali, come definite nella Convenzione internazionale per la linea di massimo carico in vigore, questo pescaggio puo' essere aumentato di 305 millimetri (1 piede). (d) Efficaci controportellini interni a cerniera che possano essere facilmente chiusi e resi effettivamente stagni devono essere sistemati a tutti i portellini di murata; detti controportellini possono essere rimovibili nei locali passeggeri in cabina (non in quelli di stiva), soltanto a poppavia di un ottavo della lunghezza della nave perpendicolare prodiera ed al di sopra di una linea parallela al ponte delle paratie a murata, avente il suo punto piu' basso alla quota di metri 3,66 (12 piedi) piu' 2,5 per cento della larghezza della nave al disopra del massimo galleggiamento di compartimentazione, a meno che, rispetto a quanto richiesto dalla Convenzione internazionale per la linea di massimo carico in vigore, essi debbano essere del tipo inamovibile. I predetti controportellini rimovibili devono essere sistemati vicino ai relativi portellini di murata. (e) I portellini di murata ed i loro controportellini che non sono accessibili durante la navigazione devono essere chiusi e fissati prima che la nave lasci il porto. (f) (i) Nessun portellino di murata deve essere applicato nei locali adibiti esclusivamente al trasporto di merci o carbone. (ii) Portellini di murata possono, tuttavia, essere applicati negli spazi destinati alternativamente al trasporto di merci o passeggeri, ma devono essere costruiti in modo cne nessuno possa aprire tali portellini o i loro controportellini senza l'autorizzazione del comandante. (iii) Se in tali spazi e' trasportata merce, i portellini di murata ed i loro controportellini devono essere chiusi e fissati prima dell'imbarco della merce e tale loro chiusura a chiave deve essere annotata nel giornale di bordo prescritto dall'Amministrazione. (g) Nel fasciame esterno della nave al di sotto della linea limite non possono essere sistemati portellini di murata a ventilazione automatica senza speciale autorizzazione dell'Amministrazione. (h) Il numero degli ombrinali, degli scarichi d'igiene e delle altre simili aperture nel fasciame esterno deve essere ridotto al minimo sia facendo confluire ad un solo sbocco il maggior numero possibile di tubi di scarico d'igiene od altri, sia mediante altre sistemazioni soddisfacenti. (i) (i) Tutte le prese del mare e tutti gli scarichi nel fasciame esterno devono essere muniti di efficaci ed accessibili sistemazioni per prevenire l'immissione accidentale di acqua nella nave. ne' piombo, ne' alcun altro materiale sensibile al calore, devono essere impiegati per tubazioni connesse alle valvole a fasciame per prese o scarichi o per qualsiasi altra sistemazione in cui il danneggiamento delle tubazioni stesse in caso d'incendio possa dar luogo al pericolo di allagamenti. (ii) (1) Ad eccezione di quanto disposto nel comma (iii) del presente paragrafo, ogni singolo scarico proveniente da locali situati al disotto della linea limite ed attraversante il fasciame esterno deve avere una valvola automatica di non ritorno, munita di dispositivo di chiusura diretto manovrabile dal di sopra del ponte delle paratie, oppure, in alternativa, due valvole automatiche di non ritorno, senza dispositivi di chiusura, la piu' alta delle quali situata al di sopra del massimo galleggiamento di compartimentazione in posizione tale da essere sempre accessibile per la visita durante il servizio di tipo normalmente chiuso. (2) Quando e' sistemata una valvola con dispositivo di chiusura diretta, il suo posto di manovra sopra il ponte delle paratie deve essere sempre facilmente accessibile e deve avere indici per segnalare se la valvola e' aperta o chiusa. (iii) Le prese dal mare e gli scarichi principali ed ausiliari collegati con i macchinari devono avere sempre valvole o rubinetti facilmente accessibili inseriti tra i tubi ed il fasciame esterno o tra i tubi e le cassette di lamiera applicate al fasciame esterno. (j) (i) I portelloni d'imbarco, i portelli di carico ed i portelli da carbone situati al di sotto della linea limite devono essere di robustezza adeguata. Essi devono essere efficacemente chiusi e resi stagni prima della partenza e devono essere tenuti chiusi in navigazione. (ii) Dette aperture non devono in nessun caso essere praticate in posizione tale che il loro punto piu' basso risulti al di sotto del massimo galleggiamento di compartimentazione. (k) (i) Le aperture interne degli scarichi delle ceneri, degli scarichi delle immondizie, eccetera devono essere munite di un coperchio efficiente. (ii) Se queste aperture interne sono situate al di sotto della linea limite, il coperchio deve essere a chiusura stagna e deve inoltre essere sistemata nello scarico una valvola automatica di non ritorno, in posizione facilmente accessibile al disopra del massimo galleggiamento di compartimentazione. Quando lo scarico non e' in uso, sia il coperchio che la valvola devono essere tenuti chiusi e assicurati. Regola 15 Costruzione e prove iniziali delle porte stagne dei portellini di murata, eccetera (a) (i) Il progetto, i materiali e la costruzione di tutte le porte stagne, i portellini di murata, i portelloni d'imbarco, i portelli di carico, i portelli da carbone, le valvole, le tubazioni, gli scarichi delle ceneri e gli scarichi delle immondizie ai quali si riferiscono queste Regole, devono essere di soddisfazione della Amministrazione. (ii) Le intelaiature delle porte stagne a scorrimento verticale non devono presentare un incavo nelle parte inferiore in cui possa accumularsi sporcizia che impedisca la debita chiusura della porta. (iii) Tutti i rubinetti e le valvole per prese dal mare e scarichi sotto il ponte delle paratie, come pure le loro connessioni al fasciame esterno, devono essere di acciaio, bronzo o di altro metallo duttile approvato. La ghisa ordinaria o materiali simili non devono essere usati. (b) Tutte le porte stagne devono essere provate idrostaticamente con pressione corrispondente all'altezza del ponte delle paratie. La prova deve essere fatta prima che la nave entri in servizio, prima o dopo la sistemazione della porta. Regola 16 Costruzione e prove iniziali dei ponti stagni, cofani, eccetera (a) I ponti, i cofani, le gallerie, le chiglie a cassone e le condotte per la ventilazione, quando sono stagni devono avere la stessa robustezza delle paratie stagne situate a pari livello. I mezzi impiegati per assicurare a tali elementi la tenuta stagna ed i dispositivi adottati per chiudere le aperture esistenti devono essere di soddisfazione dell'Amministrazione. Le condotte stagne di ventilazione ed i cofani devono essere prolungati almeno fino al disopra del ponte delle paratie. (b) Dopo la costruzione, i cofani, le gallerie e le condotte di ventilazione che devono essere a tenuta stagna devono essere sottoposti a prova a getto; i ponti stagni devono essere sottoposti a prova a getto o a prova con allagamento. Regola 17 Tenuta stagna al disopra della linea limite (a) L'Amministrazione puo' richiedere che siano prese tutte le disposizioni pratiche e ragionevoli per limitare l'entrata e il deflusso dell'acqua al disopra del ponte delle paratie. Tali disposizioni possono includere paratie o costole rinforzate. Se al disopra o nelle immediate vicinanze delle paratie stagne principali vi sono delle paratie stagne parziali e costole rinforzate, esse devono avere collegamenti stagni con il fasciame esterno e con il ponte delle paratie in modo da limitare il deflusso dell'acqua lungo il ponte stesso con nave sbandata in avaria. Se la paratia stagna parziale non e' in continuazione della paratia stagna sottostante, il ponte delle paratie compreso tra di esse deve essere effettivamente stagno. (b) Il ponte delle paratie, o un ponte ad esso soprastante, deve essere stagno alle intemperie nel senso che nelle condizioni normali del mare, l'acqua non possa penetrare attraverso ad esso verso il basso. Tutte le aperture praticate nel ponte esposto devono avere battenti d'altezza e robustezza sufficienti e devono essere dotate di mezzi efficaci per chiuderle rapidamente in modo stagno alle intemperie. Aperture a murata per scarico d'acqua, parapetti a giorno e (o) ombrinali devono essere sistemati come necessario per far defluire rapidamente l'acqua dal ponte esposto in tutte le condizioni di tempo. (c) I portellini di murata, i portelloni d'imbarco, i portelli di carico, i portelli da carbone e gli altri dispositivi per chiudere aperture praticate nel fasciame esterno al disopra della linea limite, devono essere di tipo e costruzione efficace e di sufficiente robustezza, tenuto debito conto della natura degli spazi nei quali essi sono situati, nonche' della loro posizione rispetto al massimo galleggiamento di compartimentazione. (d) Efficaci controportellini interni, che possano essere facilmente chiusi e resi effettivamente stagni, devono essere sistemati a tutti i portellini di murata dei locali ubicati al disotto del ponte immediatamente sovrastante il ponte delle paratie. Regola 18 Mezzi di prosciugamento nelle navi da passeggeri (a) Tutte le navi devono essere dotate di un efficace impianto di pompe di sentina, atto, sia a nave diritta che a nave sbandata, in tutte le condizioni praticamente possibili dopo un sinistro, ad esaurire e prosciugare qualsiasi compartimento stagno che non sia destinato permanentemente a contenere combustibile liquido o acqua. A tale scopo e' generalmente necessario sistemare dei branchetti di aspirazione laterali in tutti i compartimenti, fatta eccezione per i compartimenti ristretti, alle estremita' della nave, dove una sola aspirazione puo' essere considerata sufficiente. Nei compartimenti di forma speciale possono essere richieste delle aspirazioni suppletive. Devono essere prese tutte le misure necessarie per assicurare il deflusso d'acqua verso le aspirazioni del compartimento. L'Amministrazione puo' dispensare dall'applicazione delle prescrizioni del presente paragrafo compartimenti particolari per i quali ritenga che un mezzo di prosciugamento puo' essere inopportuno, purche' i calcoli eseguiti conformemente alle prescrizioni del paragrafo (b) della Regola 7 del presente Capitolo dimostrino che la sicurezza della nave non viene compromessa. Mezzi efficaci devono essere disposti per l'evacuazione dell'acqua dalle stive frigorifere. (b) (i) Tutte le navi devono avere almeno 3 pompe azionate da una sorgente di energia meccanica e collegate al collettore principale di prosciugamento; una di esse potra' essere azionata dalla macchina principale, Quando il criterio di servizio e' uguale o superiore a 30, deve essere installata una pompa indipendente supplementare azionata da energia meccanica: (ii) la seguente tabella da' il numero delle pompe richieste:
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