LEGGE 26 maggio 1966, n. 538

Type Legge
Publication 1966-05-26
Ultimo aggiornamento 1966-07-20
State In force
Source Normattiva
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Regola 55 Definizioni Salvo espresse disposizioni contrarie, in questa parte del presente Capitolo: (a) lunghezza della nave designa la lunghezza tra le perpendicolari; (b) la parola prescritto significa prescritto da questa parte del presente Capitolo. Regola 56 Pompe, tubazioni d'incendio, prese e manichette (a) Potenza totale delle pompe da incendio. (i) Su una nave da passeggeri le pompe da incendio prescritte devono essere capaci di erogare per servizio incendio, alla pressione piu' sotto indicata, una portata d'acqua non inferiore ai due terzi della quantita' richiesta per le pompe di sentina quando impiegate per prosciugare le sentine; (ii) su una nave da carico le pompe da incendio prescritte, oltre alla pompa di emergenza (se esiste), devono essere capaci di erogare, per servizio antincendio alla pressione prescritta, una portata d'acqua non inferiore ai quattro terzi della quantita' richiesta dalla Regola 18 del presente Capitolo per ciascuna delle pompe di sentina indipendenti su di una nave da passeggeri delle stesse dimensioni, quando usate per prosciugamento sentine. In sostituzione delle definizioni riguardanti L, B e D di cui al paragrafo (i) della Regola 18 del presente Capitolo si dovranno applicare le seguenti: L = lunghezza tra le perpendicolari; B = larghezza massima fuori ossatura; D = altezza al ponte delle paratie al mezzo nave. Tuttavia in nessuna nave da carico e' necessario che la capacita' totale delle pompe d'incendio superi 180 tonnellate all'ora. (b) Pompe da incendio. (i) Le pompe da incendio devono essere indipendenti. Le pompe sanitarie, di zavorra, di sentina, o per servizi generali possono essere considerate come pompe da incendio, purche' non vengano normalmente usate per pompare combustibile liquido e, se usate occasionalmente per il travaso o pompaggio di combustibile liquido, siano munite di adatti dispositivi per passare da un servizio all'altro. (ii) Ciascuna delle pompe da incendio richieste (che non sia una pompa di emergenza richiesta dalla Regola 65 del presente Capitolo), deve avere una portata non inferiore all'80 per cento della prescritta portata totale divisa per il numero richiesto di pompe da incendio, e deve in qualsiasi caso avere la potenza sufficiente per lanciare almeno i due getti d'acqua richiesti. Queste pompe da incendio devono avere potenza sufficiente ad alimentare il collettore principale d'incendio nelle condizioni prescritte. Quando vi e' un numero di pompe superiore a quello richiesto, la loro potenza deve essere di soddisfazione dell'Amministrazione. (iii) Se le pompe da incendio possono sviluppare una pressione eccedente quella stabilita per le tubazioni d'incendio, prese e manichette, devono essere installate valvole di sicurezza connesse con tutte le pompe. Queste valvole le devono essere disposte e regolate in modo da evitare eccessiva pressione in qualsiasi punto del collettore principale di incendio. (c) Pressione nel collettore principale d'incendio. (i) Il diametro del collettore principale d'incendio e quello delle tubazioni connesse devono essere sufficienti ad assicurare una efficace erogazione d'acqua alla portata massima richiesta per due pompe d'incendio contemporaneamente in funzione, pero' per le navi da carico basta che il diametro sia sufficiente per erogare soltanto 140 tonnellate all'ora. (ii) Con due pompe simultaneamente in funzione che erogano la quantita' d'acqua prescritta al comma (i) di questo paragrafo attraverso i boccalini prescritti al paragrafo (g) della presente Regola per mezzo di prese d'incendio contigue tra loro, ovunque ubicate, deve essere mantenuta per tutte le prese d'incendio la seguente pressione minima: Navi da passeggeri: di stazza lorda uguale o superiore a 4.000 tonnellate: chilogrammi 3.2 per centimetro quadrato (45 libbre per pollice quadrato); di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate, ma inferiore a 4.000: chilogrammo 2.8 per centimetro quadrato (40 libbre per pollice quadrato); di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate: a soddisfazione dell'Amministrazione. Navi da carico: di stazza lorda uguale o superiore a 6.000 tonnellate: chilogrammi 2.8 per centimetro quadrato (40 libbre per pollice quadrato); di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate, ma inferiore a 6.000: chilogrammo 2.6 per centimetro quadrato (37 libbre per pollice quadrato); di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate: a soddisfazione dell'Amministrazione. (d) Numero e posizione delle prese d'incendio. Il numero e la posizione delle prese d'incendio deve essere tale che almeno due getti d'acqua che non provengano dalla stessa presa di incendio, possano raggiungere qualsiasi parte della nave normalmente accessibile ai passeggeri o all'equipaggio durante la navigazione. Uno dei due getti deve essere servito da una manichetta di un solo pezzo. (e) Tubazioni e prese d'incendio. (i) Per i collettori principali d'incendio non deve essere usato materiale che possa essere reso facilmente inefficiente dal calore, a meno che non sia adeguatamente protetto. Le tubazioni e le prese d'incendio devono essere sistemate in modo da poterle facilmente unire alle manichette. Sulle navi in cui puo' essere trasportato carico in coperta, la posizione delle prese d'incendio deve essere tale che esse siano sempre prontamente accessibili e le tubazioni devono essere sistemate, per quanto possibile, in modo da evitare il rischio di subire danno in conseguenza di tale carico. A meno che non vi sia una manichetta con boccalino per ciascuna presa d'incendio, vi deve essere la completa intercambiabilita' dei raccordi delle manichette e dei boccalini. (ii) Sulle tubazioni devono essere disposti rubinetti o valvole in posizione tale che qualsiasi macchinetta possa essere disinnestata mentre le pompe da incendio sono in funzione. (f) Manichette da incendio. Le manichette devono essere di materiale approvato dall'Amministrazione e di lunghezza sufficiente per lanciare un getto d'acqua in qualsiasi punto in cui puo' essere necessario. La loro lunghezza massima deve essere di soddisfazione dell'Amministrazione. Ciascuna manichetta deve avere il proprio boccalino e i necessari raccordi. Le manichette indicate in queste Regole come "manichette da incendio" devono, unitamente a tutti i necessari accessori ed attrezzi, essere tenute pronte all'uso in posizioni chiaramente visibili in vicinanza delle prese d'incendio o dei raccordi. (g) Boccalini. (i) Per gli scopi di questa Parte, i diametri standard dei boccalini devono essere 12 millimetri (1/2 pollice), 16 millimetri (5/8 di pollice) e 20 millimetri (3/4 di pollice) o delle misure piu' prossime possibili a queste. Possono essere ammessi boccalini di diametro maggiore purche' in conformita' con il comma (ii) del paragrafo (b) della presente Regola. (ii) Per i locali di alloggio e di servizio, non e' necessario che siano usati boccalini di diametro superiore a 12 millimetri (1/2 pollice). (iii) Per i locali macchine e i ponti scoperti, il diametro dei boccalini deve essere tale da ottenere l'erogazione massima possibile da due getti, alla pressione indicata al paragrafo (c) della presente Regola, quando e' in funzione la pompa piu' piccola. (h) Raccordo internazionale per il collegamento a terra. Il raccordo internazionale per il collegamento a terra, prescritto per le navi dal paragrafo (d) della Regola 64 e paragrafo (d) della Regola 65 del presente Capitolo, deve essere conforme alla seguente specifica ed al disegno allegato: Parte di provvedimento in formato grafico Diametro esterno: 178 millimetri (7 pollici); Diametro interno: 64 millimetri (21/2 pollici); Diametro del circolo dei centri dei bulloni: 132 millimetri (5 e 1/4 pollici); Fori: 4 fori equidistanti, di 19 millimetri di diametro (3/4 di pollice), prolungati con feritoia sino all'orlo della flangia; Spessore della flangia: almeno di 14,5 millimetri (9/16 di pollice); Bulloni: 4, ciascuno del diametro di 16 millimetri (5/8 di pollice) e della lunghezza di 50 millimetri (2 pollici). Superficie della flangia: piana; Materiale: qualsiasi materiale purche' sopporti una pressione di servizio di chilogrammi 10,5 per centimetro quadrato (150 libbre inglesi per pollice quadrato); Guarnizione: di qualsiasi materiale purche' sopporti una pressione di servizio di chilogrammi 10,5 per centimetro quadrato (150 libbre inglesi per pollice quadrato). Il raccordo deve essere costruito di materiale che sopporti una pressione di servizio di 10,5 chilogrammi per centimetro quadrato (150 libbre per pollice quadrato). La flangia deve da un lato avere una superficie piana e dall'altro deve essere unita da un accoppiatoio adattabile alle prese d'incendio e alle manichette della nave. Il raccordo deve essere conservato a bordo della nave, insieme con una guarnizione di materiale adatto a sopportare una pressione di servizio di chilogrammi 10,5 per centimetro quadrato (150 libbre per pollice quadrato), con 4 bulloni di 16 millimetri di diametro (5/8 di pollice) e 50 millimetri (2 pollici) di lunghezza e con 8 rondelle. Regola 57 Estintori di incendio (portatili e non portatili) (a) Tutti gli estintori di incendio devono essere di tipo e caratteristiche approvate. (i) La capacita' degli estintori portatili prescritti, del tipo a liquido, non deve essere superiore a 131/2 litri (3 galloni) e non inferiore a 9 litri (2 galloni). Gli estintori di altro tipo devono essere equivalenti, dal punto di vista della maneggiabilita', ad un estintore del tipo a liquido di non piu' di 13,5 litri (3 galloni) di capacita' e dal punto di vista della capacita' di estinzione devono essere equivalenti almeno ad un estintore del tipo a liquido da 9 litri (2 galloni). (ii) L'Amministrazione deve stabilire le equivalenze tra i vari tipi di estintori. (b) Devono essere fornite cariche di ricambio in conformita' di norme specificate dall'Amministrazione. (c) Non sono ammessi estintori che contengono un mezzo di estinzione che, o da se stesso o sotto l'impiego, sprigioni gas nocivi alle persone. Per le stazioni radio e quadri elettrici possono essere permessi, a giudizio dell'Amministrazione, estintori contenenti non piu' di 1,136 litri (un quarto di gallone) di tetracloruro di carbonio, o altro mezzo di estinzione simile, purche' tali estintori siano in piu' di quelli prescritti da questa Parte del presente Capitolo. (d) Gli estintori devono essere periodicamente controllati e sottoposti alle prove che l'Amministrazione puo' richiedere. (e) Uno degli estintori portatili destinati ad un determinato locale deve essere collocato vicino all'ingresso di detto locale. Regola 58 Estinzione con vapore o gas inerte per i locali macchine e per i locali da carico (a) Quando e' fatto impiego di gas o vapore come mezzo di estinzione nei locali macchine e nei locali di carico, le tubazioni necessarie per convogliare il gas o il vapore devono essere dotate di valvole o rubinetti di comando, sistemati in modo da essere facilmente accessibili e da non essere resi rapidamente inutilizzabili in caso di incendio. Tali valvole o rubinetti di comando devono essere contrassegnati in modo da indicare chiaramente i compartimenti ai quali le tubazioni sono dirette. Adatte misure devono essere prese per impedire che il gas o il vapore possano essere inavvertitamente immessi in un qualsiasi compartimento. Quando locali da carico, muniti di estinzione a vapore o gas inerte, sono utilizzati come locali per passeggeri, il collegamento con l'impianto di estinzione deve essere eliminato per il tempo che tali locali sono usati per il trasporto di passeggeri. (b) Le tubazioni devono essere disposte in modo da assicurare una efficace distribuzione del gas inerte o del vapore. Nelle stive di grandi dimensioni, quando viene usata l'estinzione a vapore, vi devono essere per lo meno due tubazioni, di cui una deve essere sistemata nella parte prodiera e l'altra in quella poppiera; le tubazioni devono arrivare molto in basso entro il locale e il piu' lontano possibile dal fasciame esterno. (c) (i) Quando l'anidride carbonica e' usata quale mezzo di estinzione nei locali da carico, la quantita' di gas disponibile deve essere sufficiente per fornire un volume minimo di gas libero eguale al 30 per cento del volume lordo del maggior compartimento per carico che possa essere ermeticamente chiuso; (ii) quando l'anidride carbonica e' usata quale mezzo di estinzione per i locali contenenti caldaie o macchine del tipo a combustione interna, la quantita' di gas convogliato dalla tubazione deve essere sufficiente per fornire un volume minimo di gas libero uguale alla maggiore delle due seguenti quantita': (1) il 40 per cento del volume lordo del maggiore compartimento, volume che deve comprendere il cofano fino al livello in cui la superficie della sezione orizzontale del cofano e' uguale o inferiore al 40 per cento di quella del locale considerato; oppure (2) il 35 per cento dell'intero volume del maggiore compartimento, incluso il cofano. Tuttavia, per le navi da carico di un tonnellaggio lordo inferiore alle 2.000 tonnellate, le percentuali sovra menzionate possono essere ridotte rispettivamente a 35 per cento e 30 per cento; inoltre due o piu' locali contenenti caldaie o macchine del tipo a combustione interna, se non completamente separati fra loro, devono essere considerati come formanti un unico compartimento; (iii) quando l'anidride carbonica e' usata quale mezzo di estinzione sia per gli spazi destinati al carico che per i locali contenenti caldaie o macchine del tipo a combustione interna, non e' necessario che la quantita' del gas sia superiore a quella richiesta per la protezione del maggiore compartimento, sia esso compartimento da carico o locale di apparati motore; (iv) per l'applicazione del presente paragrafo il volume occupato dal gas deve essere calcolato sulla base di metri cubi 0,56 per ogni chilogrammo (9 piedi cubi per ogni libbra inglese); (v) quando l'anidride carbonica e' usata quale mezzo di estinzione per locali contenenti caldaie o macchine del tipo a combustione interna, l'impianto fisso di tubazioni deve essere tale che entro due minuti possa essere scaricato nel locale l'85 per cento del volume del gas prescritto. (d) Quando un generatore che produce gas inerte viene usato per fornire il gas ad un impianto fisso di estinzione nei locali per il carico, questo generatore deve essere capace di produrre, ogni ora e per un periodo di 72 ore, un volume di gas libero uguale almeno al 25 per cento del volume lordo del piu' grande compartimento cosi' protetto. (e) Quando il vapore e' usato quale mezzo di estinzione nei locali da carico, la caldaia o le caldaie previste per fornire tale vapore devono avere una capacita' di produzione oraria di almeno 1 chilogrammo di vapore per ogni 0,750 metri cubi (1 libbra per ogni 12 piedi cubi) del volume lordo del maggior compartimento da carico della nave. Inoltre l'Amministrazione si deve assicurare che il vapore possa essere immediatamente disponibile senza che vi sia bisogno di accendere le caldaie e che esso possa essere fornito continuativamente per tutta la durata del viaggio nella quantita' richiesta, oltre a quanto necessario per qualsiasi altro bisogno normale della nave compresa la propulsione, e che sia assicurato un approvvigionamento suppletivo di acqua di alimento necessario a poter soddisfare alle presenti prescrizioni. (f) Deve essere sistemato un segnale sonoro per dare l'allarme della immissione del gas inerte in qualsiasi locale di lavoro. Regola 59 Impianti automatici a spruzzo per le navi da passeggeri (a) Qualsiasi impianto di estinzione automatica a spruzzo prescritto in conformita' alla Regola 51 del presente Capitolo deve essere pronto a funzionare immediatamente in ogni momento e deve poter entrare in funzione senza la necessita' di alcun intervento da parte dell'equipaggio. Quando e' installato un tale impianto esso deve essere mantenuto carico alla pressione necessaria e deve essere adeguatamente provveduto per assicurare una continua alimentazione d'acqua. (b) L'impianto deve essere suddiviso in un certo numero di sezioni come richiesto dall'Amministrazione, o devono essere installati degli avvisatori automatici d'allarme per indicare in uno o piu' punti o stazioni convenienti il principio o l'indizio di un incendio e la sua ubicazione. (c) La pompa o le pompe adibite all'alimentazione dell'impianto automatico a spruzzo devono entrare automaticamente in azione appena vi sia un abbassamento di pressione nell'impianto. Vi deve essere un collegamento con il collettore principale d'incendio provvisto di valvola di intercettazione e valvola di non ritorno. (d) Ciascuna pompa deve essere capace di fornire una sufficiente quantita' di acqua, alla pressione necessaria, alle teste degli spruzzatori mentre e' in funzione il numero di teste di spruzzatori stabilito dall'Amministrazione. (e) Il numero delle sorgenti di energia alimentanti le pompe di acqua di mare, i compressori d'aria e gli avvisatori automatici, non deve essere inferiore a due. Quando le sorgenti di energia sono elettriche, queste devono essere un generatore principale e un generatore di energia di emergenza. Un'alimentazione deve essere derivata dal quadro principale per mezzo di circuiti appositi, esclusivamente riservati per tale uso. Tali circuiti devono far capo a un commutatore di corrente situato vicino all'impianto di estinzione automatica a spruzzo e tale commutatore deve essere normalmente chiuso sul circuito proveniente dal quadro di emergenza. Il commutatore deve avere una chiara targa; nessun altro interruttore deve essere inserito su tali circuiti. (f) La temperatura alla quale devono entrare in azione le teste degli spruzzatori deve essere stabilita dall'Amministrazione. Devono essere provveduti mezzi adatti per la prova periodica di tutti i dispositivi automatici. (g) Quando su una nave da passeggeri la cui soprastruttura e' costruita in lega d'alluminio, viene adottato il Metodo II per la protezione antincendio, l'intero gruppo dell'impianto automatico a spruzzo comprendente la pompa di alimentazione, il serbatoio dell'acqua ed il compressore d'aria, deve essere situato a soddisfazione dell'Amministrazione in luogo ragionevolmente distante dai locali macchine e caldaia. Se i circuiti elettrici che provengono dal generatore di emergenza ed alimentano l'impianto automatico a spruzzo, attraversano uno spazio dove esiste un pericolo d'incendio, i conduttori devono essere di tipo a prova di fuoco. Regola 60 Impianto fisso di estinzione a schiuma (a) Qualsiasi impianto fisso regolamentare di estinzione a schiuma deve essere capace di fornire una quantita' di schiuma sufficiente a coprire, con uno spessore di 15 centimetri (sei pollici), la superficie piu' vasta sulla quale vi e' la possibilita' che si sparga del combustibile liquido. (b) Tale impianto deve potersi comandare da uno o piu' punti facilmente accessibili, situati all'esterno del compartimento da proteggere e che non possano essere rapidamente tagliati fuori dallo scoppio di un incendio. Regola 61 Avvisatori di incendio (a) Tutti gli avvisatori di incendio regolamentari devono poter segnalare automaticamente la presenza o l'indizio di un incendio ed anche la sua localizzazione. Gli indicatori devono essere centralizzati o sul ponte di comando o in altre stazioni di controllo che siano munite di diretta comunicazione con il ponte di comando. L'Amministrazione puo' autorizzare la distribuzione di tali indicatori tra diverse stazioni. (b) Sulle navi da passeggeri l'impianto elettrico usato per il funzionamento del sistema prescritto di avvisatori di incendio deve avere due separate sorgenti di energia, una delle quali deve essere sorgente di emergenza. (c) L'impianto d'allarme deve far funzionare segnali sia sonori che luminosi nelle stazioni principali indicate al paragrafo (a) della presente Regola. Per gli impianti di avviso d'incendio nei locali da carico non vi e' l'obbligo del segnale di allarme sonoro. Regola 62 Impianti fissi ad acqua spruzzata sotto pressione per locali macchine e caldaie (a) Gli impianti fissi ad acqua spruzzata sotto pressione per locali caldaie con caldaie a combustibile liquido e per locali macchine con macchine a combustione interna devono essere muniti di ugelli spruzzatori di tipo approvato. (b) Il numero e la disposizione degli ugelli devono essere di soddisfazione dell'Amministrazione e tali da assicurare una efficiente ripartizione dell'acqua nei locali da proteggere. Detti ugelli spruzzatori devono essere sistemati sopra le sentine, sopra i cieli delle cisterne, sopra altre zone nelle quali possa venire a spandersi del combustibile liquido ed anche sopra altri punti, entro i locali macchine e caldaie, dove possa incombere un serio pericolo d'incendio. (c) L'impianto puo' essere diviso in sezioni le cui valvole di distribuzione devono essere manovrate da posizioni facilmente accessibili fuori dei locali da proteggere e che non possano essere facilmente isolate da uno scoppio di incendio. (d) L'impianto deve essere mantenuto carico alla necessaria pressione e la pompa che fornisce l'acqua per tale impianto deve entrare automaticamente in azione appena vi sia un abbassamento di pressione nell'impianto. (e) La pompa deve avere la capacita' di alimentare contemporaneamente, alla pressione necessaria, tutte le sezioni dell'impianto in uno qualunque dei compartimenti da proteggere. La pompa e i dispositivi per la sua manovra devono essere situati fuori dello spazio o degli spazi da proteggere. L'impianto ad acqua spruzzata non deve poter essere messo fuori servizio da un incendio che si sviluppi nel locale o nei locali da esso protetti. (f) Devono essere prese delle precauzioni speciali per evitare che gli ugelli vengano otturati da impurita' contenute nell'acqua o da corrosioni che si producono nelle tubazioni, negli ugelli, nelle valvole e nella pompa. Regola 63 Equipaggiamento dei Vigili del Fuoco (a) L'equipaggiamento di un Vigile del Fuoco deve consistere in un apparecchio per la respirazione, un cavo di sicurezza, una lampada di sicurezza ed una ascia, conformi alle prescrizioni della presente Regola. (b) L'apparecchio per la respirazione deve essere di tipo approvato e puo' essere sia: (i) un casco contro il fumo o una maschera contro il fumo muniti di adatta pompa d'aria e di relativa manichetta flessibile per aria, di lunghezza sufficiente per arrivare in qualsiasi punto delle stive o locali macchine, partendo da un punto del ponte scoperto che sia alquanto lontano da boccaporte o porte di accesso. Se per soddisfare alle prescrizioni del presente comma fosse necessario un tubo flessibile per l'aria lungo piu' di metri 36 (120 piedi), deve essere provveduto un apparecchio autorespiratore in aggiunta al casco o in sostituzione di esso, a criterio dell'Amministrazione; oppure (ii) un apparecchio autorespiratore che possa funzionare per un periodo di tempo stabilito dall'Amministrazione. (c) Ogni apparecchio di respirazione deve portare attaccati alla cinghia o alle bretelle, a mezzo di un moschettone un cavo di sicurezza resistente al fuoco, di lunghezza e robustezza sufficienti. (d) Le lampade di sicurezza (lampada portatile) devono essere di tipo approvato. Esse devono essere elettriche e devono avere un periodo minimo di funzionamento di almeno tre ore. (e) L'ascia deve essere di soddisfazione dell'Amministrazione. Regola 64 Prescrizioni per le navi da passeggeri (a) Servizio di ronda e rivelazione d'incendio. (i) Su tutte le navi da passeggeri deve essere mantenuto un servizio di ronda efficiente in modo che ogni principio di incendio possa essere prontamente rivelato. In tutti i locali di alloggio dei passeggeri e dell'equipaggio devono essere collocati degli avvisatori di incendio a comando manuale, in modo da permettere alla ronda di dare immediatamente l'allarme al ponte di comando e alla stazione del fuoco; (ii) deve essere provveduto un impianto approvato di avviso o di rivelazione d'incendio, per indicare automaticamente in uno o piu' punti o stazioni appropriate, dove possa piu' rapidamente esserne chiamata l'attenzione degli ufficiali e dell'equipaggio, la presenza o l'indizio nonche' l'ubicazione di un incendio, in qualsiasi punto della nave che a giudizio dell'Amministrazione non sia accessibile alla ronda. Detto impianto puo' non essere installato quando sia dimostrato, a soddisfazione dell'Amministrazione, che la nave effettua viaggi di cosi' breve durata che non sarebbe ragionevole richiederlo. (b) Pompe e tubazioni da incendio. Le navi da passeggeri devono essere fornite di pompe e di tubazioni da incendio, di prese e manichette, conformi alle disposizioni della Regola 56 del presente Capitolo ed alle seguenti prescrizioni: (i) le navi da passeggeri di stazza lorda uguale o superiore a 4.000 tonnellate devono essere provvedute di almeno 3 pompe da incendio indipendenti e le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 4.000 tonnellate, di almeno 2 di tali pompe da incendio; (ii) sulle navi da passeggeri di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate, le prese dal mare, le pompe e le sorgenti di energia per il loro funzionamento, devono essere tali da assicurare che un incendio in qualsiasi compartimento non possa mettere fuori servizio tutte le pompe da incendio; (iii) sulle navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate gli impianti devono essere di soddisfazione dell'Amministrazione. (c) Prese da incendio, manichette e boccalini. (i) Le navi da passeggeri devono essere dotate di manichette da incendio in numero sufficiente a soddisfazione dell'Amministrazione. Vi deve essere almeno una manichetta per ciascuna presa richiesta dal paragrafo (d) della Regola 56 del presente Capitolo e queste manichette devono essere usate solamente per la estinzione di incendi o per provare gli impianti nelle esercitazioni e nei controlli; (ii) nei locali di alloggio, locali di servizio e locali macchine il numero e la posizione delle prese deve essere tale da soddisfare le prescrizioni del paragrafo (d) della Regola 56 del presente Capitolo quando tutte le porte stagne e tutte le porte situate nelle paratie delimitanti le zone principali verticali sono chiuse; (iii) sulle navi da passeggeri l'impianto deve essere realizzato in modo che almeno due getti d'acqua possano raggiungere qualunque punto di qualsiasi locale da carico, quando vuoto; (iv) tutte le prese nei locali macchine delle navi da passeggeri con caldaie a combustibile liquido o con apparato motore di propulsione a combustione interna devono essere munite di manichette da incendio che, oltre ad avere i boccalini richiesti in conformita' alle prescrizioni del paragrafo (f) della Regola 56 del presente Capitolo, devono anche avere degli ugelli che permettano di spruzzare acqua sul combustibile liquido oppure dei boccalini che servano ai due usi. (d) Raccordo internazionale per il collegamento a terra. (i) Le navi da passeggeri di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate devono essere provvedute di almeno un raccordo internazionale per il collegamento a terra in conformita' alle prescrizioni della Regola 56 del presente Capitolo; (ii) la sistemazione del raccordo deve essere tale che esso possa essere facilmente utilizzato da tutti e due i lati della nave. (e) Estintori portatili nei locali di alloggio e nei locali di servizio. (i) le navi da passeggeri devono essere provvedute nei locali di alloggio e nei locali di servizio, di estintori portatili di tipo approvato, nel numero giudicato appropriato e sufficiente dall'Amministrazione. (f) Impianti fissi per l'estinzione di incendi mediante gas inerte nei locali da carico. (i) I locali destinati al carico sulle navi da passeggeri di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate devono essere dotati di impianti fissi di estinzione a gas inerte in conformita' alle prescrizioni della Regola 58 del presente Capitolo; (ii) quando e' dimostrato, a soddisfazione dell'Amministrazione, che una nave da passeggeri effettua viaggi di cosi' breve durata che non sarebbe ragionevole applicare le prescrizioni del comma (i) del presente paragrafo e cosi' pure sulle navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, i mezzi per l'estinzione di incendi nei locali destinati al carico devono essere di soddisfazione dell'Amministrazione. (g) Disposilivi per l'estinzione di incendi nei locali catdaie, ecc. Sulle navi da passeggeri, i locali ove sono situate le caldaie principali o ausiliarie a combustibile liquido o i locali che contengono macchinari a combustibile liquido, o casse di decantazione, devono essere muniti dei seguenti dispositivi: (i) Uno qualsiasi dei seguenti impianti fissi di estinzione: (1) un impianto di estinzione ad acqua spruzzata a pressione conforme alle prescrizioni della Regola 62 del presente Capitolo; (2) un impianto di estinzione a gas inerte conforme alle prescrizioni della Regola 58 del presente Capitolo; (3) un impianto fisso di estinzione a schiuma conforme alle prescrizioni della Regola 60 del presente Capitolo. (L'Amministrazione puo' prescrivere dei dispositivi fissi o mobili di estinzione a getto di schiuma o a spruzzo d'acqua a pressione per combattere un incendio che si manifesti al di sopra dei paglioli). In ognuno di questi casi, se i locali macchine e locali caldaie non sono completamente separati, o vi e' la possibilita' che combustibile liquido defluisca dal locale caldaie nelle sentine del locale macchine, lo spazio formato dal locale caldaie e dal locale macchine deve essere considerato come un solo compartimento; (ii) In ogni spazio antistante ai forni di ciascun locale caldaie ed in ogni spazio in cui si trovi installata una parte degli impianti di combustibile liquido, vi devono essere almeno due estintori portatili di tipo approvato scaricanti schiuma od altro agente approvato, adatto per estinguere un incendio di combustibile liquido. In ciascun locale caldaie vi deve essere almeno un estintore a schiuma di tipo approvato della capacita' di almeno 136 litri (30 galloni) o un estintore equivalente. Questi estintori devono essere muniti di manichette su carrello, atte a raggiungere qualsiasi parte del locale caldaie e i locali contenenti qualsiasi parte dell'impianto di combustibile liquido; (iii) in ogni spazio antistante i torni deve essere sistemato un recipiente contenente sabbia, segatura impregnata di soda o altro materiale asciutto approvato, nella quantita' che puo' essere richiesta dall'Amministrazione. Puo' essere considerato equivalente a tale scopo un estintore portatile di tipo approvato. (h) Dispositivi contro gli incendi nei locali contenenti motori del tipo a combustione interna Le navi da passeggeri nelle quali siano installate macchine del tipo a combustione interna, sia (1) per l'apparato motore principale di propulsione, che (2) per un complesso di servizi ausiliari di una potenza totale non inferiore a 1.000 cavalli, devono essere munite dei seguenti dispositivi: (i) vi deve essere uno degli impianti fissi previsti al comma (i) del paragrafo (g) della presente Regola; (ii) in ogni locale macchine vi deve essere un estintore a schiuma, di tipo approvato, di capacita' non inferiore a 45 litri (10 galloni) o suo equivalente, ed inoltre un estintore portatile a schiuma, di tipo approvato, per ogni 1.000 cavalli, o frazione, di potenza delle macchine. Il numero totale degli estintori portatili forniti a tale titolo non deve essere inferiore a due e non e' richiesto che superi i sei. (i) Dispositivi di difesa contro gli incendi nei locali contenenti turbine a vapore, per i quali non sono richiesti impianti fissi. L'Amministrazione deve rivolgere particolare attenzione ai dispositivi per la difesa contro gli incendi richiesti per i locali contenenti turbine a vapore, che sono separati con paratie stagne dai locali caldaie. (j) Equipaggiamento dei Vigili del Fuoco. Le navi da passeggeri devono avere a bordo almeno due equipaggiamenti per Vigili del Fuoco, ciascuno di essi corrispondente alle prescrizioni della Regola 63 del presente Capitolo. Quando la nave superi la stazza lorda di 10.000 tonnellate vi devono essere a bordo almeno tre equipaggiamenti e se la nave supera la stazza lorda di 20.000 tonnellate, devono esservi almeno quattro equipaggiamenti. Questi equipaggiamenti devono essere tenuti pronti per l'uso in posti ben lontani l'uno dall'altro. Regola 65 Disposizioni per le navi da carico (a) Applicazione. Quando una prescrizione qualsiasi non e' applicabile a una nave da carico perche' il suo tonnellaggio lordo e' inferiore al minimo contemplato, i mezzi per l'indicazione e l'estinzione incendio devono essere di soddisfazione dell'Amministrazione. (b) Pompe e tubazioni da incendio. Tutte le navi da carico devono essere fornite di pompe da incendio, di tubazioni d'acqua, di prese e manichette in conformita' alle disposizioni della Regola 56 del presente Capitolo ed alle seguenti prescrizioni: (i) Le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate devono avere due pompe indipendenti; (ii) sulle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate, se un incendio in un compartimento qualsiasi puo' rendere tutte le pompe inutilizzabili, vi deve essere un altro mezzo per fornire l'acqua necessaria per combattere l'incendio. Sulle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 2.000 tonnellate quest'altro mezzo deve essere una pompa di emergenza fissa indipendente. Questa pompa di emergenza deve avere potenza sufficiente per lanciare due getti d'acqua a soddisfazione dell'Amministrazione. (c) Prese da incendio, manichette e boccalini. (i) Sulle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate il numero delle manichette da incendio di cui devono essere dotate, con relativi raccordi e boccalini, deve essere: una manichetta per ogni trenta metri di lunghezza della nave, piu' una di riserva ma in nessun caso meno di cinque in tutto. In questo numero non sono comprese le manichette prescritte per i locali macchine e caldaie. L'Amministrazione, tenuto conto del tipo della nave e della natura dei viaggi cui essa e' adibita, puo' aumentare il numero delle manichette prescritte in modo che in qualsiasi momento il numero delle manichette disponibili ed accessibili sia sufficiente al bisogno; (ii) nei locali di alloggio, nei locali di servizio e nei locali macchine, il numero e la posizione delle prese deve essere tale da soddisfare alle prescrizioni del paragrafo (d) della Regola 56 del presente Capitolo; (iii) sulle navi da carico la sistemazione deve essere tale che almeno due getti d'acqua possano raggiungere qualsiasi punto di qualunque locale per il carico, quando vuoto; (iv) tutte le prese nei locali macchine delle navi da carico con caldaie a combustibile liquido o con apparato motore di propulsione a combustione interna, devono essere munite di manichette da incendio che, oltre ad avere i boccalini richiesti in conformita' alle prescrizioni del paragrafo (f) della Regola 56 del presente Capitolo, devono anche avere degli ugelli che permettano di spruzzare acqua sul combustibile, oppure dei boccalini che servano a due usi. (d) Raccordo internazionale per il collegamento a terra. (i) Le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate devono essere provvedute di almeno un raccordo internazionale per il collegamento a terra in conformita' alle prescrizioni della Regola 56 del presente Capitolo; (ii) la sistemazione del raccordo deve essere tale che esso possa essere utilizzato da tutti e due i lati della nave. (e) Estintori portatili nei locali di alloggio e nei locali di servizio. Le navi da carico devono avere nei locali di alloggio e nei locali di servizio estintori portatili di tipo approvato ed in numero giudicato corrispondente e sufficiente dall'Amministrazione. Questo numero non puo' comunque essere inferiore a 5 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate. (f) Impianti fissi per l'estinzione di incendi mediante gas inerte nei locali da carico. (i) I locali destinati al carico sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 2.000 tonnellate devono essere protetti mediante un impianto fisso di estinzione a gas inerte in conformita' alle prescrizioni della Regola 58 del presente Capitolo. L'Amministrazione puo' permettere l'impiego di vapore al posto del gas inerte purche' l'impianto soddisfi alle prescrizioni del paragrafo (e) della Regola 58 del presente Capitolo; (ii) a bordo delle navi cisterna in luogo di impianti a gas inerte o a vapore possono essere accettati, come conveniente alternativa, impianti scaricanti schiuma situati all'interno od all'esterno delle cisterne. I dettagli di tali impianti devono essere di soddisfazione della Amministrazione; (iii) l'Amministrazione puo' esentare dall'applicazione delle disposizioni dei comma (i) e (ii) del presente paragrafo i locali destinati al carico di qualsiasi nave (che non siano le cisterne di una nave cisterna): (1) se sono provvisti di boccaporte di acciaio e di efficaci mezzi per la chiusura di tutte le trombe a vento e delle altre aperture che portano nelle stive; (2) se la nave e' costruita e destinata esclusivamente per portare carichi come: minerali, carbone o granaglie; (3) quando e' dimostrato a soddisfazione dell'Amministrazione che la nave e' impiegata in viaggi di durata cosi' breve che l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo non sarebbe ragionevole; (iv) le navi da carico, quando trasportano esplosivi di natura tale o in tale quantita' che non sarebbero ammessi al trasporto di una nave da passeggeri in base alle prescrizioni della Regola 8 del Capitolo VII della presente Convenzione, oltre che uniformarsi alle prescrizioni della presente Regola, devono uniformarsi alle seguenti prescrizioni: (1) non puo' essere usato il vapore per l'estinzione di incendi in qualsiasi compartimento contenente esplosivi. Ai fini del presente comma "compartimento" significa tutti gli spazi compresi tra due adiacenti paratie permanenti, e comprende la stiva bassa e tutti i locali destinati al carico al di sopra di essa. L'intero spazio di qualsiasi ponte di riparo, non suddiviso da paratie d'acciaio, e le cui aperture possano essere chiuse con lamiere d'acciaio, deve, ai fini del presente comma, essere considerato come compartimento unico. Quando esistono delle paratie d'acciaio con aperture chiuse da lamiere d'acciaio, gli spazi compresi nel ponte di riparo (shelter deck) possono essere considerati come facenti parte del compartimento o compartimenti inferiori; (2) inoltre, in ogni compartimento contenente esplosivi e nei compartimenti ad esso adiacenti destinati a carico, deve inoltre essere sistemato un impianto rivelatore di fumo o di incendio. (g) Dispositivi per l'estinzione di incendi nei locali caldaie, eccetera. Sulle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate i locali ove sono situate caldaie principali o ausiliarie a combustibile liquido o i locali che contengono macchinari a combustibile liquido o casse di decantazione, devono essere muniti dei seguenti dispositivi: (i) Uno qualsiasi dei seguenti impianti fissi di estizione: (1) un impianto fisso ad acqua spruzzata a pressione conforme alle prescrizioni della Regola 62 del presente Capitolo; (2) un impianto fisso di estinzione incendio a gas inerte, conforme alle prescrizioni della Regola 58 del presente Capitolo; (3) un impianto fisso di estinzione incendio a schiuma conforme alle prescrizioni della Regola 60 del presente Capitolo. L'Amministrazione puo' prescrivere del dispositivi fissi o mobili a getto di schiuma o a spruzzo d'acqua a pressione, per combattere un incendio che si manifesti al di sopra dei paglioli. In ciascuno di questi casi, se il locale macchine e il locale caldaie non sono completamente separati o se vi e' la possibilita' che il combustibile liquido defluisca dal locale caldaie nelle sentine del locale macchine deve essere considerato come un solo compartimento; (ii) in ogni spazio antistante ai forni in ciascun locale caldaie ed in ogni spazio in cui si trovi installata una parte degli impianti relativi al combustibile liquido, vi devono essere almeno due estintori portatili di tipo approvato scaricanti schiuma od altro mezzo approvato adatto per estinguere un incendio di combustibile liquido. Inoltre vi deve essere non meno di un estintore dello stesso tipo e della capacita' di 9 litri (due galloni) per ciascun bruciatore; tuttavia non si richiede che la capacita' complessiva degli estintori addizionali oltrepassi i 45 litri (10 galloni) per ciascun locale caldaie; (iii) in ogni spazio antistante i forni deve essere sistemato un recipiente contenente sabbia, segatura impregnata di soda o altro materiale asciutto, approvato, nella quantita' che puo' essere richiesta dall'Amministrazione. Puo' essere considerato equivalente a tale scopo un estintore portatile di tipo approvato. (h) Dispositivi contro gli incendi nei locali contenenti macchine del tipo a combustione interna. Le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.000 tonnellate, nelle quali siano installate macchine del tipo a combustione interna, sia (1) per l'apparato principale di propulsione, che (2) per un complesso di servizi ausiliari di una potenza totale non inferiore a 1.000 cavalli, devono essere munite dei seguenti dispositivi: (i) vi deve essere uno degli impianti fissi previsti al comma (i) del paragrafo (g) della presente Regola; (ii) in ogni locale macchine vi deve essere un estintore a schiuma, di tipo approvato, di capacita' non inferiore a 45 litri (10 galloni) o suo equivalente, ed inoltre un estintore portatile a schiuma, di tipo approvato, per ogni 1.000 cavalli o frazione, di potenza delle macchine. Il numero totale degli estintori portatili forniti a tale titolo non deve essere inferiore a due e non e' richiesto che superi i sei. (i) Dispositivi di difesa contro gli incendi nei locali contenenti turbine a vapore, per i quali non sono richiesti impianti fissi. L'Amministrazione deve rivolgere particolare attenzione ai dispositivi per la difesa contro gli incendi richiesti per i locali contenenti turbine a vapore, che sono separati con paratie stagne dai locali caldaie. (j) Equipaggiamento dei Vigili del Fuoco. Le navi da carico devono avere almeno un equipaggiamento per Vigili del fuoco, conforme alle prescrizioni della Regola 63 del presente Capitolo. Regola 66 Prontezza d'uso delle sistemazioni antincendio I mezzi di estinzione incendio sulle navi da passeggeri e sulle navi da carico, nuove od esistenti, devono essere mantenuti in buon ordine ed essere sempre pronti per l'uso immediato in ogni momento durante il viaggio. Regola 67 Equivalenze Dove e' prescritto in questa Parte del presente Capitolo un particolare tipo di impianto, apparecchio, mezzo di estinzione o sistemazione, qualsiasi altro tipo di impianto, eccetera puo' essere permesso purche' l'Amministrazione consideri che esso non e' di minore efficacia. PARTE F. - DISPOSIZIONI GENERALI CONTRO GLI INCENDI (La Parte F si applica alle navi da passeggeri e alle navi da carico) Regola 68 Mezzi di sfuggita (a) Navi da passeggeri (i) In tutti i locali per i passeggeri, per l'equipaggio e i locali in cui l'equipaggio normalmente presta servizio, escluso i locali macchina, devono essere sistemate scale e scalette in modo da assicurare un mezzo di sfuggita rapido per raggiungere il ponte delle imbarcazioni. In particolare devono essere osservate le seguenti disposizioni: (1) sotto il ponte delle paratie, per ciascun compartimento stagno o locale o gruppo di locali similmente delimitati, devono essere installati due mezzi di sfuggita, di cui almeno uno indipendente dalle porte stagne. L'Amministrazione puo' dispensare da uno di questi mezzi di sfuggita, tenuto conto del tipo e della ubicazione dei locali interessati e del numero delle persone che normalmente vi possono essere alloggiate o prestarvi servizio; (2) sopra il ponte delle paratie, per la sfuggita da ciascuna zona principale verticale o da ciascun locale o gruppo di locali similmente delimitati, vi devono essere almeno due mezzi di sfuggita praticabili, di cui almeno uno deve dare accesso ad una scala che costituisca un mezzo di sfuggita verticale; (3) almeno uno dei mezzi di sfuggita deve essere costituito da una scala rapidamente accessibile rinchiusa, dalla sua base fino al ponte delle imbarcazioni, con pareti che devono formare, per quanto possibile, una protezione continua contro un incendio. La larghezza, il numero e la susseguenza delle scale devono essere di soddisfazione dell'Amministrazione. (ii) Negli spazi dell'apparato motore, per ciascun locale delle macchine, per ciascuna galleria d'assi e per i ciascun locale caldaie, vi devono essere due mezzi di sfuggita, di cui uno puo' essere una porta stagna. Nei locali macchine che non hanno porte stagne utilizzabili per la sfuggita, i due mezzi per la sfuggita devono essere costituiti da due gruppi di scalette in acciaio, distanziati tra loro il piu' possibile e determinanti a due porte del cofano, anch'esse tra loro distanziate e dalle quali sia possibile l'accesso al ponte delle imbarcazioni. Nel caso di navi di stazza lorda inferiore a 2.000 tonnellate, l'Amministrazione puo' esonerare da questa prescrizione, tenuto conto della larghezza e conformazione del cofano. (b) Navi da carico (i) In tutti i locali dell'equipaggio e dei passeggeri, e i locali in cui normalmente presta servizio l'equipaggio, escluso i locali macchine, vi devono essere delle scale e scalette disposte in modo da costituire un mezzo rapido di sfuggita verso il ponte delle imbarcazioni; (ii) nei locali macchine si devono applicare le prescrizioni del comma (ii) del paragrafo (a) della presente Regola. Regola 69 Mezzi d'arresto dei macchinari e mezzi di chiusura delle tubazioni di aspirazione del combustibile liquido (a) Devono essere installati dispositivi per arrestare i ventilatori dei locali macchine e dei locali adibiti al carico e per chiudere tutti i passaggi, le condotte di ventilazione, le intercapedini perimetrali intorno alle ciminiere ed altre eventuali aperture di tali locali. In caso di incendio, questi dispositivi si devono poter manovrare dall'esterno di detti locali. (b) Le macchine azionanti i ventilatori per il tiraggio forzato o attivato, le pompe per il travaso del combustibile liquido, le pompe dei servizi del combustibile liquido e altre simili pompe, devono essere munite di comandi a distanza collocati fuori dei locali stessi, in modo da poter fermare tali macchinari nel caso di incendio nel locale ove essi sono situati. (c) Tutte le tubolature di aspirazione del combustibile liquido dalle cisterne, dalle casse di decantazione e dalle casse di servizio che siano situate al di sopra del doppio fondo devono essere munite di rubinetti o valvole in modo che, nel caso che un incendio si sviluppi nel locale in cui le casse si trovano, i rispettivi rubinetti o valvole possano essere chiusi dal di fuori del locale interessato. Nel caso speciale di cisterne situate sopra una qualunque galleria d'asse o galleria di tubi, a tali cisterne devono essere sistemate valvole, ma in caso di incendio la manovra di chiusura puo' essere effettuata mediante valvole addizionali sistemate sulla tubazione o tubazioni al di fuori della galleria o gallerie. Regola 70 Piani per la difesa contro il fuoco Sulle navi da passeggeri e, per quanto possibile, sulle navi da carico, per guida degli ufficiali della nave devono essere permanentemente esposti i piani generali, indicanti chiaramente per ciascun ponte le stazioni di comando antincendio, le varie zone delimitate dalle paratie tagliafuoco principali, cosi' come le zone delimitate da paratie ritardanti il fuoco (se esistenti), nonche' le indicazioni degli impianti di allarme, degli impianti rivelatori di incendio, dell'impianto automatico di estinzione a spruzzo (se esistente), degli impianti per l'estinzione degli incendi, dei mezzi di accesso ai vari compartimenti, ponti, eccetera e degli impianti di ventilazione, ivi comprese le ubicazioni delle serrandole di chiusura delle condotte e i numeri di identificazione dei ventilatori che servono ciascuna zona. Un'altra disposizione, a criterio dell'Amministrazione, puo' essere quella di raccogliere tutti i dati sopraddetti in un opuscolo, una copia del quale deve essere fornita a ciascun ufficiale ed un'altra copia deve essere sempre disponibile a bordo in posizione di facile accesso. Piani e opuscoli devono essere tenuti aggiornati ed ogni modifica vi deve essere riportata con ogni possibile sollecitudine. CAPITOLO III MEZZI DI SALVATAGGIO, ECCETERA Regola 1 Applicazione (a) Il presente Capitolo, salvo espresse disposizioni contrarie, si applica alle navi nuove adibite a viaggi internazionali, come segue: Parte A - Navi da passeggeri e navi da carico; Parte B - Navi da passeggeri; Parte C - Navi da carico. (b) Nel caso di navi esistenti adibite a viaggi internazionali, le quali non si siano ancora uniformate alla prescrizioni del presente Capitolo relative alle navi nuove, devono essere stabilite dall'Amministrazione le misure da prendersi per ciascuna nave per ottenere, per quanto sia praticabile e ragionevole, ed al piu' presto possibile, l'applicazione sostanziale delle prescrizioni del presente Capitolo. La disposizione del capoverso del comma (i) del paragrafo (b) della Regola 27 del presente Capitolo si applica tuttavia alle navi esistenti soltanto: (i) se sono soddisfatte le disposizioni delle Regole 4, 8, 14, 18 e 19 e quelle dei paragrafi (a) e (b) della Regola 27 del presente Capitolo; (ii) se le zattere di salvataggio portate in conformita' alle disposizioni del paragrafo (b) della Regola 27, soddisfano le prescrizioni della Regola 15 o della Regola 16, e quelle della Regola 17 del presente Capitolo; (iii) a condizione che il numero totale delle persone a bordo non venga aumentato in conseguenza dell'applicazione di tale disposizione. PARTE A. - DISPOSIZIONI GENERALI (La parte A si applica sia alle navi da passeggeri che a quelle da carico) Regola 2 Definizioni (a) Nel presente Capitolo l'espressione "viaggio internazionale breve" indica un viaggio internazionale nel corso del quale la nave non si allontani piu' di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio, e nel corso del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel Paese ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi le 600 miglia; (b) l'espressione "zattera di salvataggio" indica una zattera che soddisfa alle prescrizioni della Regola 15 o della Regola 16 del presente Capitolo; (c) l'espressione "dispositivo approvato per la messa in acqua" indica un dispositivo approvato dall'Amministrazione e adatto per ammainare in acqua, dal punto d'imbarco, una zattera di salvataggio a completo carico con tutte le persone che e' autorizzata a trasportare e il suo armamento; (d) l'espressione "marittimo abilitato" indica qualsiasi membro dell'equipaggio che abbia un certificato di idoneita' rilasciato secondo le disposizioni della Regola 32 del presente Capitolo; (e) l'espressione "apparecchio galleggiante" indica un mezzo galleggiante (che non sia imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio, salvagente anulare o cintura di salvataggio), destinato a sostenere un numero determinato di persone che si trovano nell'acqua, e di costruzione tale da conservare la sua forma e le sue caratteristiche. Regola 3 Esenzioni (a) L'Amministrazione, se giudica che le condizioni del viaggio e di riparo del percorso sono di natura tale da rendere l'applicazione integrale delle prescrizioni del presente Capitolo non ragionevole o non necessaria, puo' esentare da tali prescrizioni, in misura adeguata, determinate navi o categorie di navi, le quali nel corso del loro viaggio non si allontanino oltre 20 miglia dalla terra piu' vicina. (b) Per le navi da passeggeri che effettuano viaggi internazionali e che sono utilizzate per trasportare, in viaggi speciali, gran numero di passeggeri senza sistemazione in cuccette, come ad esempio trasporto di pellegrini, l'Amministrazione, se ritiene che non e' praticamente possibile applicare le prescrizioni del presente Capitolo, puo' dispensare tali navi dall'osservanza delle prescrizioni in oggetto alle seguenti condizioni: (i) che compatibilmente con le esigenze del traffico siano osservate al massimo possibile le prescrizioni relative alle imbarcazioni e agli altri mezzi di salvataggio e alla protezione contro gli incendi; (ii) che le predette imbarcazioni e mezzi di salvataggio siano di pronta utilizzazione in conformita' alle disposizioni della Regola 4 del presente Capitolo; (iii) che sia disponibile una cintura di salvataggio per ciascuna persona a bordo; (iv) che siano prese disposizioni atte a stabilire prescrizioni generali da applicare al caso particolare di tal genere di traffici. Dette prescrizioni devono essere concordate con gli altri Governi contraenti, se ve ne sono, che possano essere direttamente interessati al trasporto di tali passeggeri in simili traffici. Nonostante tutte le disposizioni della presente Convenzione, le Regole di Simla del 1931 rimangono in vigore tra i Paesi che vi hanno aderito fino al momento in cui entreranno in vigore le prescrizioni contemplate dal paragrafo (b) (iv) della presente Regola. Regola 4 Prontezza d'uso delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti (a) Il principio di massima che disciplina le disposizioni concernenti le imbarcazioni di salvataggio, le zattere di salvataggio e gli apparecchi galleggianti di una nave cui si applica il presente Capitolo e' che essi devono essere prontamente utilizzabili in caso di emergenza. (b) Per essere pronte all'uso le imbarcazioni di salvataggio, le zattere di salvataggio e gli apparecchi galleggianti devono soddisfare alle seguenti condizioni: (i) devono potersi mettere in mare sicuramente e rapidamente anche in condizioni sfavorevoli di assetto e con 15° di sbandamento; (ii) deve essere possibile effettuare l'imbarco nelle imbarcazioni di salvataggio e nelle zattere di salvataggio rapidamente ed in buon ordine; (iii) la sistemazione di ogni imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio ed apparecchio galleggiante deve essere tale da non interferire con la manovra delle altre imbarcazioni, zattere o apparecchi galleggianti. (c) Tutti i mezzi di salvataggio devono essere mantenuti in buono stato di servizio e pronti per l'immediato uso, prima della partenza dal porto e per tutta la durata del viaggio. Regola 5 Costruzione delle imbarcazioni di salvataggio (a) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere costruite a regola d'arte e devono avere forme e proporzioni che assicurino loro una buona stabilita' in mare ed un bordo libero sufficiente quando sono completamente cariche con tutte le persone e l'armamento. Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono poter conservare una stabilita' positiva in condizioni di allagamento e di completo carico con tutte le persone e l'armamento. (b) (i) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere imbarcazioni con fasciame rigido e con dispositivi di insommergibilita' soltanto interni. L'Amministrazione puo' approvare delle imbarcazioni di salvataggio con copertura rigida purche' questa possa essere rapidamente aperta sia dall'interno che dall'esterno e non impedisca il rapido imbarco e sbarco o la messa in acqua e la manovra dell'imbarcazione stessa; (ii) i motoscafi di salvataggio possono avere, a soddisfazione dell'Amministrazione, dei dispositivi che impediscano l'entrata dell'acqua da prora; (iii) tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere di lunghezza non inferiore a metri 7,30 (24 piedi) salvo quando, tenuto conto delle dimensioni della nave o per altre ragioni, l'Amministrazione consideri la sistemazione di tali imbarcazioni non ragionevole o non praticabile. Su nessuna nave le imbarcazioni di salvataggio possono essere di lunghezza inferiore a metri 4,90 (16 piedi). (c) Nessuna imbarcazione di salvataggio puo' essere approvata se il suo peso, quando e' completamente carica con tutte le persone e l'armamento, eccede i 20.300 chilogrammi (20 tonnellate inglesi), o se la sua capacita', calcolata secondo le prescrizioni della Regola 7 del presente Capitolo, e' superiore a 150 persone. (d) Tutte le imbarcazioni di salvataggio autorizzate a portare piu' di 60 persone ma non oltre 100 persone, devono essere motoscafi di salvataggio rispondenti alle prescrizioni della Regola 9 del presente Capitolo o essere imbarcazioni di salvataggio con un mezzo approvato di propulsione meccanica rispondente alle prescrizioni della Regola 10 del presente Capitolo. Tutte le imbarcazioni di salvataggio autorizzate a portare piu' di 100 persone devono essere motoscafi rispondenti alle prescrizioni della Regola 9 del presente Capitolo. (e) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono avere robustezza sufficiente da permettere la loro indenne ammainata in acqua quando, sono completamente cariche con tutte le persone e l'armamento. Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono avere una robustezza tale da non presentare deformazione residua se sotto poste a un sovraccarico del 25 per cento. (f) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono avere una insellatura media almeno uguale al 4 per cento della lunghezza. Tale insellatura deve essere, approssimativamente, di forma parabolica. (g) Nelle imbarcazioni di salvataggio autorizzate a portare 100 o piu' persone, il volume dei dispositivi di galleggiabilita' deve essere aumentato a soddisfazione dell'Amministrazione. (h) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono avere una galleggiabilita' propria, o devono essere munite di casse d'aria a tenuta stagna o di altro equivalente materiale di galleggiabilita', non soggetto a corrosioni, il quale non deve essere intaccabile dagli idrocarburi, sufficiente per la galleggiabilita' dell'imbarcazione e del suo armamento quando l'imbarcazione stessa e' in condizione di allagamento totale. Esse devono inoltre essere provvedute di addizionali casse d'aria stagne od altro equivalente materiale di galleggiabilita', non soggetto a corrosioni, il quale non deve essere intaccabile dagli idrocarburi, di un volume almeno uguale ad un decimo della capacita' cubica della imbarcazione. L'Amministrazione puo' permettere che le casse d'aria a tenuta stagna siano riempite con materiale di galleggiabilita' non soggetto a corrosioni e che non sia intaccabile dagli idrocarburi. (i) I banchi di voga e quelli laterali devono essere situati nell'imbarcazione il piu' basso possibile. (j) Tutte le imbarcazioni di salvataggio, ad esclusione di quelle costruite in legno, devono avere un coefficiente di finezza, determinato in conformita' alle prescrizioni della Regola 6 del presente Capitolo, non inferiore a 0,64. Regola 6 Capacita' cubica delle imbarcazioni di salvataggio (a) La capacita' cubica di un'imbarcazione deve essere calcolata secondo la regola di Stirling (Simpson) e secondo qualsiasi altro metodo di equivalente precisione. La capacita' di un'imbarcazione a poppa quadra deve essere calcolata come se la imbarcazione avesse poppa a punta. (b) Per esempio, la capacita' in metri cubi (o piedi cubi) di una imbarcazione di salvataggio calcolata secondo la Regola di Stirling puo' essere considerata eguale a quella data dalla seguente formula: L Capacita' = ---- (4A + 2B + 4C) 12 dove: L indica la lunghezza dell'imbarcazione in metri (o in piedi) dalla parte interna del fasciame di legno o di lamiera, sulla ruota di prora, al punto corrispondente sul dritto di poppa; se l'imbarcazione e' a poppa quadra, la lunghezza deve essere misurata all'interno dello specchio; A, B, C indicano le aree delle sezioni trasversali rispettivamente al quarto della lunghezza di prora, al mezzo e al quarto della lunghezza da poppa, che corrispondono ai tre punti ottenuti dividendo L in quattro parti uguali. (Le aree corrispondenti alle due estremita' dell'imbarcazione si considerano trascurabili). Le aree A, B, C si considerano date in metri quadrati (o in piedi quadrati) dalla successiva applicazione della seguente formula a ciascuna delle tre sezioni trasversali: h Area = ---- (a+4b+2c+4d+e) 12 dove: h e' l'altezza misurata in metri (o in piedi) all'interno del fasciame di legno o di lamiera dalla chiglia al livello del capo di banda o, in certi casi, ad un livello piu' basso come determinato in seguito; a, b, c, d, e - sono le larghezze orizzontali dell'imbarcazione misurate in metri (o in piedi) all'interno del fasciame nei punti superiore ed inferiore dell'altezza e nei tre punti ottenuti dividendo h in quattro parti eguali (a ed e essendo la larghezza ai punti estremi e c al mezzo di h). (c) Se l'insellatura del capo di banda, misurata ai due punti situati ad un quarto della lunghezza dell'imbarcazione dalle estremita', eccede l'1 per cento della lunghezza, l'altezza applicata per calcolare l'area della sezione trasversale deve essere uguale all'altezza al mezzo piu' l'1 per cento la lunghezza dell'imbarcazione. (d) Se l'altezza dell'imbarcazione al mezzo eccede il 45 per cento della larghezza, l'altezza impiegata per ottenere l'area della sezione trasversale B al mezzo deve essere uguale al 45 per cento della larghezza e l'altezza impiegata per calcolare le aree delle sezioni A e C a un quarto della lunghezza si ottiene aumentando l'altezza usata per il calcolo della sezione B dell'1 per cento della lunghezza dell'imbarcazione. In nessun caso le altezze applicate nel calcolo devono eccedere le altezze effettive in detti punti. (e) Se l'altezza dell'imbarcazione e' maggiore di metri 1,22 (4 piedi) il numero delle persone determinato, applicando la presente Regola, deve essere ridotto nella proporzione del rapporto di metri 1,22 (4 piedi) all'altezza effettiva, fino a quando l'imbarcazione di salvataggio sara' stata provata galleggiante con tale numero di persone a bordo, tutte indossanti le cinture di salvataggio, e l'esperimento abbia dato risultato soddisfacente. (f) L'Amministrazione deve fissare con adeguate formule il limite delle persone che possono essere sistemate nelle imbarcazioni con estremita' molto fini ed in quelle di forme molto piene. (g) L'Amministrazione puo' assegnare ad una imbarcazione di salvataggio con fasciame di legno una capacita' uguale al prodotto della lunghezza per la larghezza e per l'altezza, moltiplicato per 0,6 nei casi in cui sia chiaro che tale capacita', non e' maggiore di quella che si otterrebbe col metodo sopra indicato. In questo caso le dimensioni devono essere misurate nel modo seguente: lunghezza: dalla intersezione della parte esterna del fasciame di legno col dritto di prora al punto corrispondente sul dritto di poppa o nel caso di imbarcazione a poppa quadra, alla faccia poppiera dello specchio; larghezza: dall'esterno del fasciame di legno nel punto della maggiore larghezza dell'imbarcazione; altezza: al mezzo, all'interno del fasciame, dalla chiglia al livello del capo di banda; pero' l'altezza applicata per calcolare la capacita' cubica non puo' in alcun caso eccedere il 45 per cento della larghezza. In tutti i casi l'armatore ha il diritto di chiedere che la capacita' cubica dell'imbarcazione sia determinata con esatta misurazione. (h) La capacita' cubica di un motoscafo o di un'imbarcazione di salvataggio munita di altro sistema di propulsione meccanica si ottiene deducendo dalla capacita' lorda un volume eguale a quello occupato dal motore e suoi accessori o dalla scatola degli ingranaggi dell'altro mezzo di propulsione meccanica e, se esistono, dall'impianto radiotelegrafico e dal proiettore con i loro accessori. Regola 7 Capacita' di trasporto delle imbarcazioni di salvataggio Il numero di persone che una imbarcazione di salvataggio puo' essere autorizzata a portare e' determinato dal massimo numero intero ottenuto dividendo la sua capacita' in metri cubi: per una imbarcazione di salvataggio di lunghezza uguale o superiore a metri 7,30 (24 piedi): per 0,283 (o per 10 se la sua capacita' e' misurata in piedi cubi); per una imbarcazione di salvataggio di lunghezza metri 4,90 (16 piedi): per 0,396 (o per 14 se la sua capacita' e' misurata in piedi cubi); per una imbarcazione di salvataggio di lunghezza uguale o superiore a metri 4,90 (16 piedi), ma inferiore a metri 7,30 (24 piedi): per un numero compreso tra 0,396 e 0,283 (o da un numero compreso tra 14 e 10 se la sua capacita' e' misurata in piedi cubi), da calcolarsi per interpolazione; purche' in nessun caso il numero ottenuto risulti piu' elevato del numero di persone adulte, munite di cintura di salvataggio, che possano stare sedute senza ostacolare in alcun modo l'uso dei remi o il funzionamento di altro mezzo di propulsione. Regola 8 Numero prescritto di motoscafi di salvataggio (a) Le navi da passeggeri devono avere per ciascun lato della nave almeno un motoscafo di salvataggio che soddisfi alle prescrizioni della Regola 9, del presente Capitolo. Tuttavia, e' prescritto soltanto un motoscafo di salvataggio per le navi da passeggeri autorizzate a trasportare in totale, fra passeggeri ed equipaggio, non piu' di 30 persone. (b) Le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate, ad eccezione delle navi cisterna, delle navi-fattoria baleniere, delle navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce, e delle navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie, devono avere almeno un motoscafo di salvataggio che soddisfi alle prescrizioni della Regola 9 del presente Capitolo. (c) Le navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate, le navi-fattoria baleniere, le navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce, e le navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie, devono avere, su ciascun lato, almeno un motoscafo che soddisfi alle prescrizioni della Regola 9 del presente Capitolo. Regola 9 Motoscafi di salvataggio (a) Un motoscafo di salvataggio deve soddisfare alle seguenti condizioni: (i) deve essere fornito di motore con accensione a compressione, e tenuto in modo da essere sempre pronto all'uso; deve essere atto ad essere messo prontamente in moto in qualsiasi condizione; vi deve essere una provvista di combustibile sufficiente per 24 ore di marcia continua alla velocita' specificata dal comma (iii) del paragrafo (a) della presente Regola; (ii) il motore ed i suoi accessori devono essere convenientemente racchiusi per assicurarne il funzionamento in condizioni di tempo avverso, e il cofano del motore deve essere resistente al fuoco. Vi devono essere dispositivi per la marcia indietro; (iii) la velocita' a marcia avanti, in acqua tranquilla, col completo carico di persone ed armamento deve essere: (1) almeno 6 nodi nel caso dei motoscafi di salvataggio prescritti in conformita' alla Regola 8 del presente Capitolo, per le navi da passeggeri, navi cisterna, navi-fattoria baleniere, navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce, e navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie; (2) almeno 4 nodi nel caso di qualsiasi altro motoscafo di salvataggio. (b) II volume dei dispositivi interni di galleggiabilita' di un motoscafo di salvataggio, se e' il caso, deve essere aumentato, rispetto a quanto prescritto dalla Regola 5 del presente Capitolo, del volume corrispondente ai dispositivi interni di galleggiabilita' necessari per sostenere il motore ed i suoi accessori e, se esistono, il proiettore e l'impianto radiotelegrafico con i loro accessori, quando tale volume ecceda il volume dei dispositivi interni di galleggiabilita' richiesti. Tale aumento deve essere effettuato in ragione di 0.0283 metri cubi (1 piede cubo) per persona, per sostenere il numero di persone supplementari che l'imbarcazione potrebbe portare se venissero tolti il motore ed i suoi accessori e, se esistono, il proiettore e l'impianto radiotelegrafico con i loro accessori. Regola 10 Imbarcazioni di salvataggio a propulsione meccanica che non siano motoscafi di salvataggio Un'imbarcazione di salvataggio a propulsione meccanica che non sia un motoscafo deve soddisfare alle seguenti condizioni: (a) Il dispositivo di propulsione deve essere di tipo approvato e deve avere una potenza sufficiente per permettere alla imbarcazione di salvataggio di distaccarsi prontamente dalla nave quando messa in acqua, come pure di mantenere la rotta in condizioni di tempo sfavorevoli. Se il dispositivo di propulsione e' azionato a braccia, deve essere tale da poter essere azionato da persone inesperte e deve poter funzionare quando l'imbarcazione di salvataggio e' allagata. (b) Vi deve essere un dispositivo mediante il quale il timoniere possa azionare la marcia indietro in qualsiasi momento quando il dispositivo di propulsione e' in moto.,br; (c) Il volume dei dispositivi interni di galleggiabilita' di un'imbarcazione di salvataggio a propulsione meccanica, che non sia motoscafo, deve essere aumentato per compensare il peso del dispositivo di propulsione. Regola 11 Oggetti di dotazione delle imbarcazioni di salvataggio (a) La dotazione normale di ogni imbarcazione di salvataggio deve essere la seguente: (i) un numero sufficiente di remi galleggianti per la voga di punta, due remi galleggianti di rispetto ed un remo galleggiante di governo; una serie e mezza di scalmiere o di scalmi assicurati all'imbarcazione con sagoletta o catenella; un gancio d'accosto; (ii) due tappi per ogni alleggio (gli alleggi non sono richiesti quando esistono valvole automatiche appropriate), attaccati all'imbarcazione con sagoletta o catenella; una sassola e due buglioli di materiale approvato; (iii) un timone attaccato all'imbarcazione ed una barra; (iv) due picozze, una ad ogni estremita' dell'imbarcazione; (v) un fanale, con olio sufficiente per 12 ore; due scatole di fiammiferi adatti, rinchiusi in un recipiente stagno; (vi) un albero o alberi, con stralli di filo d'acciaio galvanizzato e vele di colore arancione; (vii) un'efficiente bussola chiusa in una chiesuola, luminosa o munita di adatto mezzo di illuminazione; (viii) un cavetto fissato tutto intorno, a festoni, all'esterno dell'imbarcazione; (ix) un'ancora galleggiante di dimensioni approvate; (x) due barbette di lunghezza sufficiente. Una deve essere assicurata all'estremita' prodiera dell'imbarcazione mediante uno stroppo e una caviglietta in modo da essere facilmente mollata e l'altra saldamente assicurata al dritto di prora dell'imbarcazione, pronta per l'uso; (xi) un recipiente contenente 4 litri e mezzo (1 gallone inglese) di olio vegetale od animale o di pesce. Il recipiente deve essere costruito in modo da permettere di spandere facilmente l'olio sull'acqua e da poter essere unito all'ancora galleggiante; (xii) una razione viveri, stabilita dall'Amministrazione, per ogni persona che l'imbarcazione e' autorizzata a portare. Queste razioni devono essere racchiuse in recipienti stagni all'aria che devono essere contenuti in un recipiente stagno all'acqua; (xiii) dei recipienti stagni all'acqua, contenenti 3 litri (sei pinte) di acqua dolce per ogni persona che l'imbarcazione e' autorizzata a portare, oppure dei recipienti stagni all'acqua, contenenti due litri (4 pinte) di acqua dolce per persona, unitamente ad un'apparecchio di tipo approvato per la desalazione dell'acqua di mare, capace di fornire un litro (due pinte) di acqua potabile per persona; un mestolo inossidabile per acqua, assicurato con una cordicella; un recipiente (bicchiere) per bere, graduato e inossidabile; (xiv) quattro segnali a paracadute di tipo approvato, capaci di produrre una luce rossa brillante a grande altezza; sei fuochi a mano di tipo approvato che producano luce rossa brillante; (xv) due segnali fumogeni galleggianti di tipo approvato (da impiegarsi nelle ore diurne) capaci di produrre fumo di colore arancione; (xvi) dei dispositivi di tipo approvato che permettano alle persone di aggrapparsi all'imbarcazione se si capovolge, sotto forma di alette di rollio, sbarrette fissate lungo la chiglia, come pure sagole per aggrapparsi, assicurate da un bordo all'altro e passanti sotto la chiglia, o qualsiasi altra sistemazione approvata; (xvii) un corredo farmaceutico di pronto soccorso di tipo approvato, contenuto in una cassetta stagna all'acqua; (xviii) una torcia elettrica, stagna all'acqua, atta ad essere utilizzata per trasmettere segnali dell'alfabeto Morse, con una serie di pile di riserva e una lampadina di riserva contenute in un recipiente stagno all'acqua; (xix) uno specchio per segnalazione diurna di tipo approvato; (xx) un coltello da tasca con apriscatole, fissato all'imbarcazione con una sagoletta; (xxi) due leggere sagole galleggianti; (xxii) una pompa a mano di tipo approvato; (xxiii) un adatto ripostiglio per contenere i piccoli oggetti di armamento; (xxiv) un fischietto od altro mezzo sonoro equivalente; (xxv) un assortimento di attrezzi per la pesca; (xxvi) una tenda di tipo approvato, di colore molto visibile, atta a proteggere le persone dalle intemperie; (xxvii) una copia della tabella illustrata dei segnali di salvataggio, prescritti dalla Regola 16 del Capitolo V. (b) Nel caso di navi che effettuano viaggi di durata tale che a parere dell'Amministrazione le dotazioni specificate nel comma (vi), (xii), (xix) (xx) e (xxv) del paragrafo (a) della presente Regola sono considerate superflue, l'Amministrazione puo' permetterne la dispensa. (c) Nonostante le disposizioni del paragrafo (a) della presente Regola, i motoscafi di salvataggio oppure le altre imbarcazioni di salvataggio a propulsione meccanica di tipo approvato sono esonerati dall'obbligo di avere albero o vele o oltre meta' dei remi di dotazione, ma devono essere dotati di due ganci d'accosto. (d) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono avere un mezzo adatto per permettere alle persone in acqua di salire sulle imbarcazioni stesse. (e) Tutti i motoscafi di salvataggio devono avere un'estintore d'incendio portatile, di tipo approvato, a schiuma od altra sostanza adatta per l'estinzione di un incendio da combustibile liquido. Regola 12 Conservazione delle dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio Tutti gli oggetti di dotazione di una imbarcazione di salvataggio, ad eccezione del gancio d'accosto, che deve rimanere libero e pronto all'uso, devono essere convenientemente assicurati nell'interno dell'imbarcazione stessa. Le legature devono essere fatte in modo da assicurare la rizzatura degli oggetti di dotazione e tali da non ostacolare i ganci di attacco dei paranchi, ne' impedire il pronto imbarco nell'imbarcazione. Tutti gli oggetti di dotazione di una imbarcazione di salvataggio devono essere il piu' possibile di peso e dimensioni ridotte e raggruppati in modo appropriato e compatto. Regola 13 Apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio (a) Tutte le navi, ad eccezione di quelle che hanno, per ciascun lato della nave, un motoscafo di salvataggio munito di impianto radiotelegrafico rispondente alle prescrizioni della Regola 14 del presente Capitolo e della Regola 12 del Capitolo IV, devono avere un apparecchio radio portatile, per natanti di salvataggio di tipo approvato, rispondente alle prescrizioni della Regola 13 del Capitolo IV. Tale apparecchio deve essere sistemato nella sala nautica o altro posto adatto pronto ad essere messo in una qualsiasi imbarcazione di salvataggio in caso di emergenza. Tuttavia, sulle navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3.000 tonnellate sulle quali le imbarcazioni di salvataggio siano sistemate a mezza nave ed a poppa, l'apparecchio radio portatile deve essere tenuto in posto adatto in vicinanza di quelle imbarcazioni di salvataggio che sono le piu' lontane dal trasmettitore radiotelegrafico principale della nave. (b) Nel caso di navi adibite a viaggi di durata tale che a parere dell'Amministrazione l'apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio non e' necessario, l'Amministrazione puo' permetterne la dispensa. Regola 14 Apparecchio radiotelegrafico e proiettore dei motoscafi di salvataggio (a) (i) Quando su una nave da passeggeri, adibita a viaggi internazionali che non sono viaggi internazionali brevi, su una nave-fattoria baleniera, su una nave adibita alla trasformazione o conservazione del pesce, o su una nave che trasporta il personale su di esse impiegato in tali industrie, il numero totale delle persone a bordo e' superiore a 199 ma inferiore a 1.500, uno almeno dei motoscafi di salvataggio prescritti dalla Regola 8 del presente Capitolo deve avere un apparecchio radiotelegrafico che soddisfi alle prescrizioni della presente Regola e della Regola 12 del Capitolo IV. (ii) Quando il numero totale delle persone a bordo di tali navi e' uguale o superiore a 1.500, tale stazione radiotelegrafica deve essere sistemata in tutti i motoscafi di salvataggio che la nave deve avere in conformita' alle prescrizioni della Regola 8 di questo Capitolo. (b) L'apparecchio radiotelegrafico deve essere installato in una cabina sufficientemente grande per contenere sia l'apparecchio che l'operatore. (c) La sistemazione deve essere tale che l'efficiente funzionamento del trasmettitore e del ricevitore non sia disturbato dal motore mentre funziona, tanto se la batteria e' sotto carica quanto se non lo e'. (d) Le batterie della radio non devono essere usate per alimentare alcun dispositivo di accensione o messa in moto del motore. (e) Il motore dei motoscafi di salvataggio deve avere una dinamo per la ricarica della batteria della radio e per altri servizi. (f) Un proiettore deve essere sistemato su tutti i motoscafi che, in conformita' alle prescrizioni del paragrafo (a) della Regola 8 del presente Capitolo, devono avere tutte le navi da passeggeri e che, in conformita' al paragrafo (c) di detta Regola, devono avere tutte le navi-fattoria baleniere, le navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce, e le navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie. (g) Il proiettore deve avere una lampada di almeno 80 Watt, un riflettore efficace ed una sorgente di energia che permetta di illuminare efficacemente un oggetto di colore chiaro che abbia una larghezza di circa 18 metri (60 piedi), ad una distanza di 180 metri (200 iarde), per una durata totale di 6 ore, e che possa funzionare ininterrottamente per almeno 3 ore. Regola 15 Zattere di salvataggio gonfiabili (a) Una zattera di salvataggio gonfiabile deve essere costruita in modo tale che quando completamente gonfiata e galleggiante con la tenda a posto, sia stabile in mare. (b) La zattera deve essere costruita in modo tale che possa resistere, senza alcun danno alla sua struttura e alle sue dotazioni, se lanciata in mare da una altezza di 18 metri (60 piedi). (c) La zattera deve avere un tenda la quale deve assumere automaticamente la posizione dovuta quando la zattera e' gonfiata. Questa tenda deve essere atta a proteggere gli occupanti contro le intemperie e deve avere mezzi adatti per raccogliere l'acqua piovana. La parte superiore della tenda deve essere munita di una lampadina la cui luminosita' provenga da una cellula attivata dall'acqua di mare e una uguale lampadina deve anche trovarsi nell'interno della zattera. La tenda deve essere di colore molto visibile. (d) La zattera deve essere dotata di una barbetta ed avere un cavetto a festoni saldamente fissato tutto intorno, all'esterno. Un cavetto deve essere anche fissato tutto intorno nell'interno della zattera. (e) La zattera deve poter essere rapidamente raddrizzata, da una sola persona, se si gonfia in posizione rovesciata. (f) La zattera deve avere, per ciascuna apertura, un mezzo efficiente per permettere alle persone in acqua di salire a bordo. (g) La zattera deve essere racchiusa in una valigia o altra custodia costruita in modo da poter resistere alle severe condizioni di usura che si incontrano in mare. La zattera racchiusa nella sua valigia o in altra custodia deve poter galleggiare. (h) La galleggiabilita' della zattera deve essere realizzata in modo che, con una suddivisione della parte gonfiabile in un numero pari di compartimenti separati, la meta' dei quali deve essere capace di sostenere fuori acqua il numero di persone che la zattera stessa e' autorizzata a portare, oppure con altro mezzo egualmente efficace, vi sia un ragionevole margine di galleggiabilita' se la zattera e' danneggiata o solo parzialmente gonfiata. (i) Il peso totale della zattera di salvataggio con la sua valigia od altra custodia e le sue dotazioni non deve essere superiore a 180 chilogrammi (400 libbre). (j) Il numero delle persone che una zattera di salvataggio gonfiabile puo' essere autorizzata a portare deve essere uguale a: (i) il maggior numero intero ottenuto dividendo per 96 il volume misurato in decimetri cubi (o per 3,4 il volume misurato in piedi cubi), delle camere d'aria principali di galleggiabilita' quando gonfiate (che, per questo scopo, non devono comprendere ne' gli archi ne' le traverse se esistono), oppure: (ii) il maggior numero intero ottenuto dividendo per 3.720 la superficie misurata in centimetri quadrati (o per 4 la superficie misurata in piedi quadrati) del pavimento della zattera quando gonfiato (che, per questo scopo, puo' includere anche la o le traverse se esistono). Sara' assunto il numero minore. (k) Il pavimento della zattera deve essere impermeabile all'acqua e tale da poter essere sufficientemente isolato contro il freddo. (l) La zattera deve essere gonfiata con un gas che non sia dannoso per le persone che la occupano e il gonfiamento deve avere luogo automaticamente o con lo strappo di un cavetto o con altro mezzo equivalente per semplicita' ed efficienza. Devono esservi dei mezzi adatti per permettere l'utilizzazione dei soffietti o delle pompe prescritti dalla Regola 17 del presente Capitolo per mantenere la pressione. (m) La zattera deve essere di costruzione e materiale approvati e deve essere costruita in modo da poter resistere alle intemperie galleggiando per 30 giorni, quali che siano le condizioni del mare. (n) Nessuna zattera puo' essere approvata se ha una capacita', calcolata secondo il paragrafo (j) della presente Regola, inferiore a 6 persone. Il numero massimo di persone, calcolato secondo tale paragrafo, per le quali un zattera gonfiabile puo' essere approvata, e' lasciato alla discrezione dell'Amministrazione, ma in nessun caso puo' superare 25. (o) La zattera deve essere atta a funzionare in una gamma di temperature compresa tra meno 30°C. e piu' 66°C (- 22°F. e + 150°F). (p) La zattera deve essere sistemata in modo da poter essere utilizzata prontamente in caso di sinistro. (q) La zattera deve essere munita di dispositivi che le permettano di essere prontamente rimorchiata. Regola 16 Zattere di salvataggio rigide (a) Una zattera di salvataggio rigida deve essere costruita in modo tale da poter essere lanciata in mare dal punto in cui e' sistemata senza alcun danno alla sua struttura e alle sue dotazioni. (b) La coperta della zattera deve essere situata entro la parte della zattera che assicura protezione ai suoi occupanti. La superficie di detta coperta deve essere almeno di 0,372 metri quadrati (4 piedi quadrati) per persona che la zattera e' autorizzata a portare. La coperta deve essere costruita in modo da impedire, il piu' possibile, la penetrazione dell'acqua e deve effettivamente sostenere fuori acqua le persone trasportate. (c) La zattera deve essere munita di una tenda o dispositivo equivalente, di colore molto visibile, atta a proteggere gli occupanti contro le intemperie, da qualunque lato la zattera galleggi. (d) Le dotazioni della zattera devono essere sistemate in modo da essere prontamente utilizzabili da qualunque lato la zattera galleggi. (e) Per le navi da passeggeri, il peso totale di una zattera rigida con la sue dotazioni non deve superare i 180 chilogrammi (400 libbre inglesi). Le zattere delle navi da carico possono superare i 180 chilogrammi (400 libbre) di peso purche' sia possibile lanciarle in mare da tutti e due i lati della nave o siano provveduti dispositivi adatti per metterle in mare meccanicamente. (f) La zattera deve essere sempre efficiente e stabile, sia che galleggi da un lato che dall'altro. (g) La zattera deve avere casse d'aria, o dispositivi di galleggiabilita' equivalenti, corrispondenti ad almeno 96 decimetri cubi (3.4 piedi cubi) per ciascuna persona che e' autorizzata a trasportare, fissati il piu' vicino possibile ai lati della zattera stessa. (h) La zattera deve essere dotata di una barbetta ad essa assicurata, e deve avere un cavetto a festoni saldamente fissato tutto intorno all'esterno. Un cavetto deve essere anche fissato tutto intorno nell'interno della zattera. (i) La zattera deve avere, per ciascuna apertura, un mezzo efficiente per permettere alle persone in acqua di salire a bordo. (j) La zattera deve essere costruita in modo da non essere intaccata dagli idrocarburi. (k) Un dispositivo galleggiante di illuminazione elettrica a pile deve essere attaccato alla zattera con una sagoletta. (l) La zattera deve essere munita di dispositivi che le permettano di essere prontamente rimorchiata. (m) Le zattere devono essere sistemate in modo da galleggiare liberamente nella eventualita' che la nave affondi. Regola 17 Dotazioni delle zattere di salvataggio gonfiabili e rigide (a) La dotazione normale di ogni zattera di salvataggio deve essere la seguente: (i) un anello (o ciambella) galleggiante di salvataggio, attaccato ad una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a metri 30 (100 piedi); (ii) un coltello e una sassola per le zattere che sono autorizzate a portare non piu' di 12 persone; due coltelli e due sassole per le zattere che sono autorizzate a portare 13 o piu' persone; (iii) due spugne; (iv) due ancore galleggianti di cui una permanentemente attaccata alla zattera, e l'altra di riserva; (v) due pagaie; (vi) un corredo che comprende quanto necessario per riparare le forature dei compartimenti che assicurano la galleggiabilita'; (vii) una pompa ad aria per gonfiare o soffietti, a meno che la zattera di salvataggio non risponda alle disposizioni della Regola 16 del presente Capitolo; (viii) tre apri-scatole; (ix) un corredo farmaceutico di pronto soccorso di tipo approvato, contenuto in una cassetta stagna all'acqua; (x) un recipiente (bicchiere) per bere graduato e inossidabile; (xi) una torcia elettrica, stagna all'acqua, atta ad essere utilizzata per trasmettere segnali dell'alfabeto Morse, con una serie di pile di riserva e una lampadina di riserva contenute in un recipiente stagno all'acqua; (xii) uno specchio per segnalazione diurna e un fischietto per segnalazioni; (xiii) due segnali a paracadute di tipo approvato, capaci di produrre una luce rossa brillante a grande altezza; (xiv) sei fuochi a mano di tipo approvato, che producano luce rossa brillante; (xv) un assortimento di attrezzi per la pesca; (xvi) una razione viveri, stabilita dall'Ammistrazione, per ogni persona che la zattera e' autorizzata a portare; (xvii) dei recipienti stagni all'acqua, contenenti un litro e mezzo (3 pinte) di acqua dolce per ogni persona che la zattera e' autorizzata a portare, di cui mezzo litro (una pinta) per persona puo' essere sostituito da un adatto apparecchio per la desalazione dell'acqua di mare capace di produrre un eguale quantitativo di acqua dolce; (xviii) sei pastiglie contro il mal di mare per ciascuna persona che la zattera e' autorizzata a trasportare; (xix) istruzioni sul modo di sopravvivere a bordo di una zattera; (xx) una copia della tabella illustrata dei segnali di salvataggio, prescritti dalla Regola 16 del Capitolo V. (b) Nel caso di navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali brevi di durata tale che, nell'opinione dell'Amministrazione, il portare tutte le dotazioni specificate nel paragrafo (a) sia considerato superfluo, la Amministrazione puo' autorizzare che uno o piu' zattere di salvataggio, rappresentanti almeno un sesto del numero totale delle zattere di salvataggio portate dalle navi stesse, siano munite delle dotazioni specificate dal comma (i) al comma (vii) incluso, comma (xi) e comma (xix), del paragrafo (a) della presente Regola, ed abbiano la meta' delle dotazioni specificate dai comma (xiii) e (xiv) di detto paragrafo, mentre le restanti zattere devono avere le dotazioni specificate dal comma (i) al comma (vii) incluso e dal comma (xix) del detto paragrafo. Regola 18 Addestramento per l'uso delle zattere di salvataggio L'Amministrazione, per quanto sia possibile e ragionevole, deve prendere le misure necessarie per assicurare che gli equipaggi delle navi sulle quali sono sistemate delle zattere di salvataggio, siano addestrati sulla loro messa in mare e sul loro uso. Regola 19 Imbarco nelle imbarcazioni di salvataggio e nelle zattere di salvataggio (a) Adatte disposizioni devono essere prese per lo imbarco nelle imbarcazioni di salvataggio. Queste disposizioni comprendono: (i) una scaletta a tarozzi per ciascuna coppia di grue, per permettere l'imbarco nelle imbarcazioni quando queste si trovano in acqua. Sulle navi da passeggeri, navi-fattorie baleniere, navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce e navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie, l'Amministrazione puo' permettere che le scalette a tarozzi siano sostituite da dispositivi approvati a condizione che vi sia almeno una di tali scalette per ciascun lato della nave; (ii) dispositivi per illuminare le imbarcazioni di salvataggio e le apparecchiature per la loro messa in mare sia durante la preparazione di tale operazione che durante l'operaione stessa, come pure per illuminare lo specchio d'acqua in cui vengono ammainate le imbarcazioni fino a quando la relativa manovra sia terminata; (iii) dispositivi per avvertire i passeggeri e l'equipaggio che la nave sta per essere abbandonata; e (iv) dispositivi che permettano di evitare qualsiasi scarico di acqua entro le imbarcazioni. (b) Adatte disposizioni devono essere anche prese per l'imbarco nelle zattere di salvataggio. Queste disposizioni comprendono: (i) un numero sufficiente di scalette a tarozzi per facilitare l'imbarco nelle zattere di salvataggio quando queste si trovano in mare. Sulle navi da passeggeri, navi-fattorie baleniere, navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce e navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie, l'Amministrazione puo' permettere la sostituzione di tali scalette, in tutto o in parte, con dei dispositivi approvati; (ii) dispositivi per illuminare le zattere di salvataggio ed i mezzi approvati, quando previsti, per la loro messa in mare, sia durante la preparazione di tale operazione che durante la operazione stessa, come pure per illuminare lo specchio d'acqua in cui vengono ammainate le zattere sino a quando la relativa manovra sia terminata; (iii) dispositivi per illuminare i punti ove sono sistemate le zattere di salvataggio quando non sono previsti mezzi per la loro messa in mare; (iv) dispositivi per avvertire i passeggeri e l'equipaggio che la nave sta per essere abbandonata; e (v) dispositivi che permettano di evitare qualsiasi scarico di acqua entro le zattere di salvataggio nei punti in cui vengono messe in mare, siano esse o meno provvedute di mezzi approvati per la messa in acqua. Regola 20 Marcatura delle imbarcazioni di salvataggio delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti (a) Le dimensioni di una imbarcazione di salvataggio ed il numero di persone che e' autorizzata a portare devono essere marcate su di essa in modo chiaro e permanente. Il nome della nave alla quale l'imbarcazione di salvataggio appartiene ed il suo porto di immatricolazione devono essere marcati su ciascun lato della prua dell'imbarcazione. (b) Sugli apparecchi galleggianti deve essere marcato nello stesso modo il numero delle persone. (c) Il numero delle persone deve essere marcato nello stesso modo sulle zattere di salvataggio gonfiabili nonche' sulla valigia o custodia nella quale la zattera gonfiabile e' contenuta. Ogni zattera di salvataggio gonfiabile deve anche portare un numero di serie ed il nome del fabbricante in modo da permettere la identificazione del proprietario della zattera stessa. (d) Le zattere di salvataggio rigide devono essere marcate col nome e col porto di immatricolazione della nave a cui appartengono come pure col numero di persone che sono autorizzate a portare. (e) Su nessuna imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio o apparecchio galleggiante deve essere marcato un numero di persone superiore a quello ottenuto in applicazione delle Regole del presente Capitolo. Regola 21 Salvagente anulari (a) Un salvagente anulare deve soddisfare ai seguenti requisiti: (i) essere di sughero massiccio o di altro materiale equivalente; (ii) essere atto a galleggiare in acqua dolce per 24 ore tenendo sospeso un peso di ferro di almeno 14,5 chilogrammi (32 libbre inglesi); (iii) non deve essere intaccabile dagli idrocarburi; (iv) deve avere un colore molto visibile; (v) deve portare marcato in lettere maiuscole il nome ed il porto di immatricolazione della nave alla quale appartiene. (b) Sono proibiti i salvagente anulari riempiti di giunco, avanzi o ritagli di sughero, sughero granulato o qualsiasi altro materiale granulato sciolto o quelli la cui galleggiabilita' e' realizzata con camere d'aria che richiedono d'essere gonfiate. (c) I salvagenti anulari costruiti con materia plastica o altra materia sintetica devono essere atti a mantenere le loro proprieta' di galleggiabilita' e durata a contatto con l'acqua di mare o con gli idrocarburi, come pure malgrado gli effetti delle variazioni di temperatura o dei cambiamenti di clima che si riscontrano nei viaggi di mare. (d) I salvagente anulari devono essere guarniti, all'esterno, con una sagola a festoni solidamente fissata. Almeno due di questi salvagente anulari, uno per lato della nave, devono essere guarniti con una sagola di salvataggio galleggiante, lunga almeno 27,5 metri (15 braccia). (e) Sulle navi da passeggeri non meno della meta' del numero totale dei salvagente anulari, ed in ogni caso non meno di 6, e sulle navi da carico almeno la meta' del numero totale dei salvagente anulari deve essere provvista di luci efficienti ad accensione automatica. (f) Le luci ad accensione automatica prescritte dal paragrafo (e) della presente Regola non devono spegnersi per effetto dell'acqua. Esse devono poter funzionare per non meno di 45 muti ed avere una luminosita' non inferiore a 3,5 lumens. Tali luci devono essere tenute vicine ai salvagente anulari ai quali appartengono, con il necessario mezzo di attacco. Le luci ad accensione automatica usate sulle navi cisterna devono essere di un tipo approvato a pile elettriche. (g) Tutti i salvagente anulari devono essere sistemati in modo da essere prontamente accessibili alle persone a bordo ed almeno due dei salvagente anulari, provvisti di luce ad accensione automatica in conformita' alle prescrizioni del paragrafo (e) della presente Regola, devono essere anche provvisti di un efficiente segnale fumogeno ad attivazione automatica, capace di produrre un fumo di colore molto visibile per almeno 15 minuti, e devono potersi lanciare rapidamente in mare dal ponte di comando. (h) I salvagente anulari devono essere sempre liberi per il loro rapido uso e non devono mai essere assicurati in modo permanente. Regola 22 Cinture di salvataggio (a) Tutte le navi devono avere per ogni persona a bordo una cintura di salvataggio di tipo approvato e salvo che queste cinture non siano adattabili anche per bambini, devono avere inoltre un numero sufficiente di cinture di salvataggio per bambini. (b) Oltre le cinture di salvataggio prescritte dal paragrafo (a), le navi da passeggeri devono avere cinture di salvataggio per il 5 per cento del numero totale di persone a bordo Queste cinture di salvataggio devono essere situate in posizioni ben visibili sul ponte. (c) Una cintura di salvataggio non puo' essere approvata se non presenta i seguenti requisiti: (i) deve essere costruita a regola d'arte e con materiale adatto; (ii) deve essere capace di galleggiare in acqua dolce per 24 ore tenendo sospeso un peso di ferro di 7,5 chilogrammi (16,5 libbre inglesi); (iii) deve essere costruita in modo da eliminare, per quanto possibile, ogni rischio di essere indossata non correttamente e in modo che possa essere indossata con il lato interno verso l'esterno o viceversa; (iv) deve sostenere la testa di una persona svenuta in modo che il viso sia sollevato fuori dell'acqua con il corpo inclinato all'indietro rispetto alla posizione verticale; (v) deve essere capace di far rotare il corpo, alla sua immersione in acqua, facendogli assumere una posizione di galleggiabilita' sicura con il corpo inclinato all'indietro rispetto alla posizione verticale; (vi) non deve essere intaccabile dagli idrocarburi; (vii) deve avere un colore molto visibile; (viii) deve essere munita di un fischietto, approvato, saldamente assicurato da una cordicella. (d) Una cintura di salvataggio, la cui galleggiabilita' dipenda da insufflazione, puo' essere permessa per uso degli equipaggi di tutte le navi ad eccezione delle navi da passeggeri e navi cisterna, purche': (i) abbia due separati compartimenti d'aria, congiuntamente capaci di farla galleggiare in acqua dolce per 24 ore tenendo sospeso un peso di ferro di 15 chilogrammi (33 libbre), ed ognuno di essi capace di farla galleggiare in acqua dolce per 24 ore tenendo sospeso un peso di ferro di 7,5 chilogrammi (16,5 libbre); (ii) si possa gonfiare sia meccanicamente che con la bocca; e (iii) soddisfi alle prescrizioni dei comma (i), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) del paragrafo (c), arche se uno dei compartimenti d'aria non e' gonfiato. (e) Le cinture di salvataggio devono essere sistemate in modo, da essere prontamente cessibili e la loro posizione dev'essere chiaramente indicata. Regola 23 Apparecchi lanciasagole (a) Tutte le navi devono essere munite di un apparecchio lanciasagole di tipo approvato. (b) Tale apparecchio deve essere capace di lanciare una sagola a non meno di 230 metri (250 iarde) con precisione sufficiente e deve avere non meno di 4 proiettili e 4 sagole. Regola 24 Segnali di soccorso Tutte le navi devono avere, a soddisfazione dell'Amministrazione, dei mezzi adatti per effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni, compresi almeno dodici segnali a paracadute capaci di produrre una luce rossa brillante a grande altezza. Regola 25 Ruolo d'appello e norme in caso di emergenza (a) Ogni persona dell'equipaggio deve avere una consegna particolare per i casi di emergenza. (b) Il ruolo d'appello deve stabilire tutte le consegne particolari e indicare, in dettaglio, in quale punto la persona deve recarsi e le consegne che essa deve eseguire. (c) Il ruolo d'appello deve essere redatto prima della partenza della nave. Copie di esso devono essere affisse nelle varie parti della nave ed in particolare, nei locali dell'equipaggio. (d) Il ruolo d'appello deve stabilire le consegne per i vari componenti dell'equipaggio per quanto concerne: (i) la chiusura delle porte stagne, valvole, dispositivi di chiusura degli ombrinali, scarichi ceneri e porte tagliafuoco; (ii) l'armamento delle imbarcazioni di salvataggio (compreso l'apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio) e degli altri mezzi di salvataggio in genere; (iii) la messa in mare delle imbarcazioni di salvataggio; (iv) la preparazione generale degli altri mezzi di salvataggio; (v) la riunione dei passeggeri; nonche' (vi) l'estinzione dell'incendio', (e) Il ruolo d'appello deve stabilire le consegne per i diversi componenti del personale del servizio camera nei riguardi dei passeggeri in caso di emergenza. Tali consegne devono comprendere: (i) avvertire i passeggeri; (ii) controllare che siano convenientemente vestiti e che indossino in modo appropriato la loro cintura di salvataggio; (iii) radunare i passeggeri ai punti di riunione; (iv) tenere l'ordine nei passaggi, nelle scale e, in generale, regolare quanto concerne il movimento dei passeggeri; (v) curare che una provvista di coperte sia allocatanelle imbarcazioni. (f) Il ruolo d'appello deve prevedere dei segnali distinti per chiamare l'equipaggio ai propri posti per le imbarcazioni, per le zattere e per l'incendio e deve dare ogni particolare di tali segnali. Questi segnali devono essere fatti col fischio o con la sirena, e, ad eccezione delle navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali brevi e delle navi da carico di lunghezza inferiore a metri 45,7 (150 piedi), devono essere completati da altri sepali funzionanti elettricamente. Tutti questi segnali devono essere azionati dal ponte di comando. Regola 26 Esercitazioni di salvataggio (a) (i) Sulle navi da passeggeri l'appello dell'equipaggio per esercitazioni imbarcazioni ed incendio deve aver luogo, quando possibile, una volta la settimana; in ogni caso tali esercitazioni devono avere luogo quando la nave da passeggeri lascia l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale che non sia un viaggio internazionale breve. (ii) Sulle navi da carico l'appello dell'equipaggio per esercitazioni imbarcazioni ed incendio deve avere luogo ad intervalli non superiori a un mese. Se pero' una nave parte da un porto ove sia stato sostituito piu' del 25 per cento dell'equipaggio, una esercitazione imbarcazioni ed incendio deve avere luogo entro 24 ore dalla partenza. (iii) In occasione delle esercitazioni mensili sulle navi da carico, devono essere controllate le dotazioni delle imbarcazioni per assicurarsi che siano al completo. (iv) Le date in cui hanno luogo le esercitazioni devono essere annotate nel giornale di bordo prescritto dall'Amministrazione, e se in una qualsiasi settimana (per le navi da passeggeri) o mese (per le navi da carico), l'esercitazione non e' stata effettuata o e' stata effettuata solo parzialmente, deve essere fatta annotazione nel suddetto giornale delle condizioni e della natura di tale esercitazione. Una relazione sul controllo delle dotazioni delle imbarcazioni, sulle navi da carico, deve essere annotata nel giornale di bordo, ed in questo dev'essere anche annotato quando le imbarcazioni di salvataggio sono state messe fuori e ammainate in acqua, in conformita' alle prescrizioni del paragrafo (c) della presente Regola. (b) Sulle navi da passeggeri, ad eccezione di quelle adibite a, viaggi internazionali brevi, una esercitazione dei passeggeri deve essere fatta entro 24 ore dalla partenza. (c) Gruppi diversi di imbarcazioni di salvataggio devono essere usati a turno nel corso di esercitazioni successive e tutte le imbarcazioni devono essere messe fuori e, se possibile e ragionevole, ammainate in mare almeno una volta ogni 4 mesi. Le esercitazioni e le ispezioni devono essere fatte in modo che l'equipaggio comprenda pienamente e prenda pratica dei doveri che deve compiere, incluse le istruzioni sul maneggio e manovra delle zattere di salvataggio, quando vi sono. (d) Il segnale di emergenza per richiamare i passeggeri ai luoghi di riunione deve essere costituito da una successione di sette o piu' squilli brevi di fischio o sirena seguiti da uno lungo. Sulle navi da passeggeri, ad eccezione di quelle adibite a viaggi internazionali brevi, tale segnale deve essere integrato, in tutta la nave, da altri segnali azionati elettricamente dal ponte di comando. Il significato di tutti i segnali che interessano i passeggeri, con le precise istruzioni su cio' che essi devono fare in caso di emergenza, devono essere chiaramente indicati nelle lingue appropriate, in appositi avvisi affissi nelle loro cabine ed in punti ben visibili degli altri locali ad essi destinati. PARTE B. - PER LE SOLE NAVI DA PASSEGGERI Regola 27 Imbarcazioni di salvataggio, zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti (a) Le navi da passeggeri devono avere due imbarcazioni sospese alle gru, una per ogni lato della nave, da usare in caso di emergenza. Tali imbarcazioni devono essere di tipo approvato e non devono superare la lunghezza di metri 8,5 (28 piedi). Esse possono essere calcolate ai fini dei paragrafi (b) e (c) della presente Regola, purche' soddisfino in pieno alle prescrizioni stabilite dal presente Capitolo per le imbarcazioni di salvataggio, e calcolate inoltre ai fini della Regola 8 purche' soddisfino in pieno anche alle prescrizioni della Regola 9 e, quando e' il caso, a quelle della Regola 14. Esse devono essere tenute pronte per l'uso immediato quando la nave e' in navigazione. Sulle navi in cui le prescrizioni del paragrafo (h) della Regola 29 sono soddisfatte a mezzo di dispositivi fissati ai fianchi delle imbarcazioni di salvataggio, non e' necessario che tali dispositivi siano fissati alle due imbarcazioni sistemate per soddisfare alle prescrizioni della presente Regola. (b) Le navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali che non sono viaggi internazionali brevi devono avere: (i) imbarcazioni di salvataggio da ciascun lato della nave, di capacita' totale sufficiente ad accogliere la meta' del numero totale delle persone a bordo. L'Amministrazione puo' permettere la sostituzione di imbarcazioni di salvataggio con zattere della stessa capacita' complessiva, purche' il numero delle imbarcazioni di salvataggio, da ciascun lato della nave, non sia mai inferiore a quello sufficiente ad accogliere il 37,5 per cento di tutte le persone a bordo; (ii) zattere di salvataggio di capacita' totale sufficiente ad accogliere il 25 per cento del numero totale delle persone a bordo. Vi devono essere, inoltre, apparecchi galleggianti per il 3 per cento di tale numero. Le navi con un fattore di compartimentazione uguale o inferiore a 0,33 sono autorizzate a portare apparecchi galleggianti per il 25 per cento del numero totale delle persone a bordo, in luogo delle zattere di salvataggio per il 25 per cento e degli apparecchi galleggianti per il 3 per cento di tale numero. (c) (i) Una nave da passeggeri adibita a viaggi internazionali brevi deve essere dotata di un numero di coppie di gru, in relazione alla sua lunghezza, come stabilito nella colonna A della tabella della Regola 28 del presente Capitolo. A ciascuna coppia di gru deve essere sospesa una imbarcazione di salvataggio, e queste imbarcazioni devono avere almeno la capacita' minima stabilita nella colonna C della Tabella predetta, o la capacita' necessaria per accogliere tutte le persone a bordo se quest'ultima e' inferiore. Quando a parere dell'Amministrazione non e' possibile o ragionevole sistemare su una nave, adibita a viaggi internazionali brevi, il numero di coppie di gru stabilite nella Colonna A della tabella della Regola 28, l'Amministrazione puo' autorizzare, in circostanze eccezionali, un minor numero di coppie di gru, a condizione che questo numero non sia mai inferiore al numero minimo stabilito nella colonna B della tabella, e che la capacita' totale delle imbarcazioni di salvataggio sulla nave sia almeno uguale alla capacita' minima stabilita nella colonna C o alla capacita' necessaria per accogliere tutte le persone a bordo, se questa ultima e' inferiore; (ii) se le imbarcazioni di salvataggio cosi' previste non sono sufficienti ad accogliere tutte le persone a bordo, la nave deve avere un numero addizionale di imbarcazioni di salvataggio sospese a gru, o di zattere di salvataggio, in modo che la capacita' totale delle imbarcazioni e zattere di salvataggio sia sufficiente per accogliere tutte le persone a bordo; (iii) nonostante le disposizioni del comma (ii) del paragrafo (c), su una nave adibita a viaggi internazionali brevi il numero delle persone trasportate non deve superare la capacita' totale delle imbarcazioni di salvataggio prevista in conformita' alle prescrizioni dei comma (i), (ii), del paragrafo (c) della presente Regola, a meno che l'Amministrazione consideri che cio' e' reso necessario dal volume del traffico, ma in questo caso la nave deve soddisfare alle prescrizioni del paragrafo (d) della Regola 1 del Capitolo II; (iv) quando, conformemente alle prescrizioni del comma (iii) del paragrafo (c), l'Amministrazione autorizza il trasporto di un numero di persone superiore alla capacita' delle imbarcazioni di salvataggio ed e' convinta che non e' possibile, per quella nave, sistemare delle zattere di salvataggio in conformita' alle prescrizioni dei comma (ii) del paragrafo (c), essa puo' permettere una riduzione del numero delle imbarcazioni di salvataggio, a condizione che: (1) nel caso di navi di lunghezza uguale o superiore a 58 metri (190 piedi) il numero delle imbarcazioni di salvataggio non sia mai inferiore a quattro, sistemate due per ciascun lato della nave, e nel caso di navi di lunghezza inferiore a metri 58 (190 piedi) non sia mai inferiore a due, sistemate una per ciascun lato della nave; e che (2) il numero delle imbarcazioni di salvataggio e zattere di salvataggio sia sempre sufficiente per accogliere tutte le persone che la nave e' autorizzata a trasportare; (v) le navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali brevi devono avere, oltre alle imbarcazioni di salvataggio o zattere di salvataggio previste in conformita' del presente paragrafo, zattere sufficienti ad accogliere il 10 per cento del numero totale di persone che possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio di cui la nave e' provvista; (vi) le navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali brevi devono anche avere apparecchi galleggianti per almeno il 5 per cento del numero totale delle persone a bordo; (vii) l'Amministrazione puo' permettere a navi singole o classi di navi, in possesso di certificati per viaggi internazionali brevi, di effettuare viaggi altre 600 miglia, ma non oltre 1.200 miglia, purche' tali navi soddisfino alle prescrizioni del paragrafo (d) della Regola 1 del Capitolo II, abbiano a bordo imbarcazioni di salvataggio sufficienti per almeno il 75 per cento delle persone a bordo, e soddisfino anche alle prescrizioni del presente paragrafo. Regola 28 Tabella delle gru e capacita' cubica delle imbarcazioni di salvataggio per navi adibite a viaggi internazionali brevi. La seguente tabella stabilisce in relazione alla lunghezza della nave: (A) il numero minimo di coppie di gru da installarsi su una nave adibita a viaggi internazionali brevi, a ciascuna delle quali deve essere sospesa una imbarcazione di salvataggio, conformemente alla Regola 27 del presente Capitolo; (B) il numero ridotto di coppie di gru che eccezionalmente puo' essere ammesso su una nave adibita a viaggi internazionali brevi, conformemente alla Regola 27 del presente Capitolo; e (C) la capacita' minima richiesta per le imbarcazioni di salvataggio di una nave adibita a viaggi internazionali brevi. Parte di provvedimento in formato grafico Regola 29 Sistemazione e manovra delle imbarcazioni di salvataggio, zattere di salvataggio ed apparecchi galleggianti. (a) Le imbarcazioni di salvataggio e le zattere di salvataggio devono essere sistemate a soddisfazione dell'Amministrazione, in modo che: (i) possano essere messe tutte in mare nel piu' breve tempo possibile e in non piu' di 30 minuti; (ii) non impediscano in alcun modo la manovra rapida di qualsiasi altra imbarcazione, zattera o apparecchio galleggiante o il raggrupparsi delle persone a bordo ai punti di imbarco o il loro imbarco; (iii) le imbarcazioni di salvataggio, e le zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi di tipo approvato per la messa in mare, devono potersi mettere in mare a completo carico, con tutte le persone e dotazioni, anche in sfavorevoli condizioni di assetto e con 15 gradi di sbandamento da un lato o dall'altro; e (iv) le zattere di salvataggio per le quali non sono prescritti dispositivi di tipo approvato per la messa in mare, e gli apparecchi galleggianti, debbono potersi mettere in mare anche in sfavorevoli condizioni di assetto e con 15 gradi di sbandamento da un lato o dall'altro. (b) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere sospese a una coppia separata di gru. (c) Le imbarcazioni di salvataggio possono essere sistemate su piu' di un ponte purche' siano prese adatte disposizioni per evitare che le imbarcazioni di salvataggio di un ponte inferiore siano ostacolate da quelle collocate su un ponte superiore. (d) Le imbarcazioni di salvataggio, e le zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi di tipo approvato per la messa in mare, non devono essere collocate ai masconi della nave. Esse devono essere sistemate in posizione tale da poterle ammainare con sicurezza, tenendo presente in modo particolare la distanza dall'elica e la sagomatura della parte poppiera dello scafo. (e) Le gru devono essere di tipo approvato e sistemate convenientemente a soddisfazione dell'Amministrazione. Esse devono essere disposte su uno o piu' ponti in modo che le imbarcazioni di salvataggio sistemate sotto di esse possano essere sicuramente messe in mare senza venire ostacolate dalla manovra di altre gru. (f) Le gru devono essere: (i) del tipo abbattibile o a gravita' per la manovra di imbarcazioni di salvataggio di peso non superiore a 2.300 chilogrammi (2 e 1/4 tonnellate inglesi) nelle loro condizioni di messa in mare senza passeggeri; (ii) del tipo a gravita' per la manovra di imbarcazioni di salvataggio di peso superiore a 2.300 chilogrammi (2 e 1/4 tonnellate inglesi) nelle loro condizioni di messa in mare senza passeggeri. (g) Le gru, i tiranti dei paranchi, i bozzelli e tutti gli altri meccanismi devono essere di robustezza tale che le imbarcazioni di salvataggio possano essere messe fuori e ammainate dal personale addetto alla loro manovra sicuramente, a completo carico, con tutte le persone e dotazioni, con nave sbandata di 15 gradi di un lato o dall'altro e con 10 gradi d'angolo di assetto. (h) Scivoli od altri adatti dispositivi devono essere provveduti per facilitare la messa in mare delle imbarcazioni di salvataggio con uno sbandamento trasversale di 15 gradi. (i) Vi devono essere mezzi adatti per fare accostare le imbarcazioni di salvataggio ai fianchi della nave e mantenerle accostate per permettere, in modo sicuro, l'imbarco delle persone. (j) Le imbarcazioni di salvataggio e le imbarcazioni di emergenza richieste dalla Regola 27 del presente Capitolo devono avere i tiranti dei paranchi in cavo metallico e verricelli di tipo approvato. I verricelli delle imbarcazioni di emergenza devono essere capaci di ricuperare rapidamente tali imbarcazioni. Eccezionalmente, l'Amministrazione puo' permettere la sistemazione di tiranti dei paranchi in cavo di manilla o di altro materiale approvato, con o senza verricelli (ad eccezione delle imbarcazioni di emergenza che devono essere servite da verricelli che permettano il loro rapido ricupero), quando essa consideri adeguati i tiranti in cavo di manilla o di altro materiale approvato. (k) Alla draglia di collegamento delle grue devono essere fissati almeno due penzoli di salvataggio, ed i tiranti dei paranchi ed i penzoli di salvataggio devono essere di lunghezza sufficiente a raggiungere l'acqua anche quando la nave e' alla minima immersione di navigazione ed e' sbandata di 15 gradi da uno o dall'altro lato. I bozzelli inferiori dei paranchi devono avere un anello adatto o una lunga maglia per incocciarli ai ganci di sospendita dell'imbarcazione, a meno che non sia installato un sistema di sganciamento di tipo approvato. (l) Se vi sono dei dispositivi a energia meccanica per il ricupero delle imbarcazioni di salvataggio, vi devono anche essere degli efficienti dispositivi a mano. Se le imbarcazioni di salvataggio sono ricuperate, a mezzo dei paranchi, con energia meccanica, vi devono essere dei dispositivi di sicurezza che interrompano automaticamente l'energia meccanica prima che le gru urtino contro gli arresti di fine corsa per impedire uno sforzo eccessivo ai cavi di metallo dei paranchi e alle gru stesse. (m) Le imbarcazioni di salvataggio sospese alle gru devono avere i paranchi pronti all'uso e devono essere presi provvedimenti per poter liberare rapidamente, non pero' necessariamente con simultaneita', le imbarcazioni dai paranchi. I punti di attacco delle imbarcazioni di salvataggio ai paranchi devono essere di altezza tale, sopra il bordo, da assicurare che le imbarcazioni siano stabili quando vengono ammainate. (n) (i) Le navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali che non sono viaggi internazionali brevi, e che hanno imbarcazioni di salvataggio e zattere di salvataggio in conformita' alle prescrizioni del comma (i) del paragrafo (b) della Regola 27 del presente Capitolo, devono avere dei dispositivi di tipo approvato per la messa in mare del numero di zattere di salvataggio che, unitamente alle imbarcazioni di salvataggio, devono, in conformita' a tale comma, poter accogliere tutte le persone a bordo. Tali dispositivi devono essere in numero sufficiente, a parere dell'Amministrazione, per permettere la messa in mare di dette zattere, con tutte le persone che sono autorizzate ad accogliere, in non piu' di 30 minuti in condizioni di tempo favorevoli, e devono, per quanto possibile, essere distribuiti egualmente su ciascun lato della nave. In ogni caso, non deve mai esservi meno di uno di questi dispositivi per ciascun lato della nave. Non e' comunque necessario che tali dispositivi esistano anche per le zattere di salvataggio addizionali prescritte, per il 25 per cento di tutte le persone a bordo, dal comma (ii) del paragrafo (b) della Regola 27 del presente Capitolo, ma quando uno di questi dispositivi esiste a bordo, tutte le zattere di salvataggio portate in conformita' a tale comma devono essere di tipo che permetta di poterle mettere in mare con tale dispositivo; (ii) per le navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali brevi il numero dei dispositivi di tipo approvato che deve essere sistemato a bordo per la messa in mare delle zattere di salvataggio, sara' stabilito a discrezione dell'Amministrazione. Il numero delle zattere di salvataggio servito da ciascuno di tali dispositivi non deve essere superiore al numero delle zattere che, a parere dell'Amministrazione, possono essere messe in mare, con tutte le persone che sono autorizzate ad accogliere, in non piu' di 30 minuti in condizioni di tempo favorevoli. Regola 30 Illuminazione dei ponti, delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio, eccetera (a) Un sistema di illuminazione elettrica, od altro sistema equivalente, sufficiente per soddisfare le esigenze della sicurezza, deve essere installato in tutte le parti di una nave da passeggeri e particolarmente sopra i ponti sui quali sono sistemate le imbarcazioni di salvataggio e le zattere di salvataggio. La sorgente autonoma di energia elettrica di emergenza prescritta dalla Regola 25 del Capitolo II deve essere capace di alimentare, quando necessario, questo sistema di illuminazione e cosi' pure l'illuminazione prescritta dai comma (ii) del paragrafo (a), (ii), (iii) del paragrafo (b) della Regola 19 del presente Capitolo. (b) L'uscita da ogni compartimento principale occupato dai passeggeri o dall'equipaggio deve essere illuminata continuamente con una lampada di emergenza. L'alimentazione di queste lampade d'emergenza deve poter essere fornita dalla sorgente autonoma di energia elettrica d'emergenza indicata nel paragrafo (a) della presente Regola nel caso che venga a mancare quella dell'impianto elettrogeno principale della nave. Regola 31 Personale per le imbarcazioni e zattere di salvataggio (a) Un ufficiale di coperta o un marittimo abilitato deve essere posto al comando di ogni imbarcazione di salvataggio, e deve essere designato anche un supplente. La persona al comando deve avere la lista dell'equipaggio dell'imbarcazione di salvataggio e deve assicurarsi che le persone ai suoi ordini conoscano i diversi incarichi loro assegnati. (b) Ad ogni motoscafo di salvataggio deve essere assegnata una persona capace di condurre il motore. (c) Ad ogni imbarcazione di salvataggio dotata di apparecchio radiotelegrafico e di proiettore deve essere assegnata una persona capace di far funzionare tali apparecchi. (d) Ad ogni zattera di salvataggio deve essere assegnata una persona pratica del suo maneggio e manovra ad eccezione di quelle delle navi adibite a viaggi internazionali brevi quando l'Amministrazione ritiene che cio' non e' possibile. Regola 32 Marittimi abilitati (a) Su tutte le navi da passeggeri vi deve essere, per ciascuna imbarcazione di salvataggio messa a bordo conformemente alle prescrizioni del presente Capitolo, un numero di marittimi abilitati non minore di quello previsto dalla seguente tabella: Capacita massima prescritta numero minimo per imbarcazione dei marittimi abilitati -------------------------------------------------------- meno di 41 persone. . . . . . . . . . . . . 2 da 41 a 61 persone. . . . . . . . . . . . . 3 da 62 a 85 persone. . . . . . . . . . . . . 4 oltre 85 persone. . . . . . . . . . . . . . 5 (b) La designazione dei marittimi abilitati per ciascuna imbarcazione di salvataggio e' lasciata alla discrezione del comandante. (c) Il certificato d'idoneita' per marittimo abilitato deve essere rilasciato con l'autorizzazione dell'Amministrazione. Per ottenere questo certificato il candidato deve provare che e' stato istruito in tutte le operazioni inerenti alla messa in mare delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio, nonche' all'uso dei remi e dei mezzi di propulsione meccanica; di possedere la conoscenza pratica della manovra delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio, ed inoltre, di essere capace di comprendere e di eseguire gli ordini relativi a tutti i mezzi di salvataggio in genere. Regola 33 Apparecchi galleggianti (a) Nessun tipo di apparecchio galleggiante puo' essere approvato se non soddisfa alle seguenti condizioni: (i) deve avere dimensioni e robustezza tali da poter essere lanciato in mare dal punto in cui e' sistemato senza subire danni; (ii) non deve pesare piu' di 180 chilogrammi (400 libbre inglesi), a meno che non siano installati adatti dispositivi, a soddisfazione dell'Amministrazione, tali da permetterne la messa in mare senza sollevarlo a braccia; (iii) deve essere di materiale e costruzione approvati; (iv) deve essere utilizzabile e stabile, qualunque sia la faccia con cui galleggia; (v) le casse d'aria o equivalenti dispositivi di insommergibilita' devono essere fissati il piu' vicino possibile ai lati dell'apparecchio e tale insommergibilita' non deve dipendere da insufflazione; (vi) deve essere munito di una barbetta ed avere un cavetto a festoni solidamente attaccato attorno al lato esterno. (b) Il numero delle persone per cui un apparecchio galleggiante e' autorizzato, deve essere il minore dei due numeri ottenuti come segue: (i) dividendo per 14,5 il numero di chilogrammi (o per 32 il numero di libbre inglesi) di ferro che e' capace di sostenere in acqua dolce; oppure (ii) accertando il numero di piedi che misura il perimetro dell'apparecchio (1 piede = centimetri 30,5). Regola 34 Numero dei salvagente anulari Il numero minimo di salvagente anulari di cui deve essere munita una nave da passeggeri e' dato dalla seguente tabella: Lunghezza della nave Numero minimo dei in metri in piedi salvagente anulari ------------------------------------------------------- meno di 61 meno di 200 8 61 e meno di 122 200 e meno di 400 12 122 e meno di 183 400 e meno di 600 18 183 e meno di 244 600 e meno di 800 24 244 e piu 800 e piu 30 PARTE C. - PER LE SOLE NAVI DA CARICO Regola 35 Numero e capacita' delle imbarcazioni di salvataggio e zattere di salvataggio (a) (i) Le navi da carico, ad eccezione delle navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate, navi-fattoria baleniere, navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce e navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie, devono avere, da ciascun lato, delle imbarcazioni di salvataggio di capacita' totale sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo, ed inoltre devono avere delle zattere di salvataggio sufficienti per la meta' del numero totale di queste persone. Tuttavia, nel caso che tali navi da carico siano adibite a viaggi internazionali tra Paesi limitrofi vicini, l'Amministrazione, se e' convinta che le condizioni del viaggio sono tali da rendere non necessaria o non ragionevole l'obbligatorieta' di tali zattere di salvataggio, puo' esentare da tale obbligo navi singole o classi di navi; (ii) le navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate devono avere, da ciascun lato, delle imbarcazioni di salvataggio di capacita' totale sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo. (b) (i) Le navi-fattoria baleniere, le navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce e le navi che trasportano le persone su di esse impiegate in tali industrie, devono avere: (1) imbarcazioni di salvataggio, da ciascun lato, di capacita' complessiva sufficiente per la meta' del numero totale delle persone a bordo. L'Amministrazione puo' tuttavia permettere la sostituzione di imbarcazioni di salvataggio con zattere di salvataggio della stessa capacita' complessiva purche' il numero delle imbarcazioni di salvataggio, per ciascun lato della nave, non sia mai inferiore a quello sufficiente ad accogliere il 37,5 per cento di tutte le persone a bordo; (2) zattere di salvataggio di capacita' totale sufficiente per accogliere la meta' di tutte le persone a bordo. Se sulle navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce non e' praticamente possibile sistemare imbarcazioni di salvataggio che soddisfino pienamente alle prescrizioni del presente Capitolo, l'Amministrazione puo' permettere la sistemazione di altre imbarcazioni purche' siano di capacita' non inferiore a quella prescritta dalla presente Regola ed abbiano almeno la galleggiabilita' e le dotazioni prescritte dal presente Capitolo per le imbarcazioni di salvataggio. (ii) Le navi impiegate come navi-fattorie baleniere, navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce e navi che trasportano le persone su di esse impiegate in tali industrie, devono avere due imbarcazioni - una per ciascun lato - da usare in caso di emergenza. Tali imbarcazioni devono essere di un tipo approvato e non devono superare la lunghezza di metri 8,5 (28 piedi). Esse possono essere computate ai fini del presente paragrafo purche' soddisfino in pieno alle prescrizioni stabilite dal presente Capitolo per le imbarcazioni di salvataggio, e anche ai fini della Regola 8 purche' soddisfino anche alle prescrizioni della Regola 9 e, quando e' il caso, a quelle della Regola 14. Esse devono essere tenute pronte per l'uso immediato quando la nave e' in navigazione. Sulle navi in cui le prescrizioni del paragrafo (g) della Regola 36 sono soddisfatte a mezzo di dispositivi fissati ai fianchi delle imbarcazioni di salvataggio, non e' necessario che tali dispositivi siano fissati alle due imbarcazioni sistemate per soddisfare alle prescrizioni della presente Regola. (c) Le navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3.000 tonnellate devono avere non meno di quattro imbarcazioni di salvataggio. Due imbarcazioni di salvataggio devono essere sistemate nella parte poppiera e due a mezzo nave, ad eccezione delle navi cisterna che non hanno sovrastrutture centrali, sulle quali tutte le imbarcazioni devono essere sistemate nella parte poppiera. Tuttavia, quando su una nave cisterna che non abbia sovrastrutture centrali non sia possibile sistemare quattro imbarcazioni di salvataggio nella parte poppiera, l'Amministrazione puo' permettere che vi sia una sola imbarcazione di salvataggio per ciascun lato della nave, purche': (i) tali imbarcazioni non siano di lunghezza superiore a m. 8 (26 piedi); (ii) tali imbarcazioni siano sistemate il piu' a proravia possibile, ad almeno tanto a proravia che l'estremita' poppiera di ciascuna imbarcazione si trovi ad una lunghezza e mezza dell'imbarcazione stessa a proravia dell'elica; (iii) tali imbarcazioni siano sistemate vicino al livello del mare per quanto possibile e prudente; (iv) vi siano inoltre zattere di salvataggio sufficienti per almeno la meta' del numero totale delle persone a bordo. Regola 36 Gru e dispositivi per la messa in mare (a) Sulle navi da carico le imbarcazioni di salvataggio e le zattere di salvataggio devono essere sistemate a soddisfazione dell'Amministrazione. (b) Tutte le imbarcazioni di salvataggio devono essere sospese a una coppia separata di gru. (c) Le imbarcazioni di salvataggio e le zattere di salvataggio per le quali sono previsti dispositi di tipo approvato per la messa in mare, non devono essere sistemate ai masconi della nave. Esse devono essere sistemate in posizione tale da poterle ammainare con sicurezza, tenendo presente in modo particolare la distanza dall'elica e la sagomatura della parte poppiera dello scafo cercando, per quanto possibile, che possano essere messe in mare lungo la parte verticale dei fianchi della nave. (d) Le gru devono essere di tipo approvato e sistemate convenientemente a soddisfazione dell'Amministrazione. (e) Sulle navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate, navi impiegate come navi-fattorie baleniere, navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce e navi che trasportano il personale su di esse impiegato in tali industrie, tutte le gru devono essere del tipo a gravita'. Sulle altre navi le gru devono essere come segue: (i) del tipo abbattibile o a gravita' per la manovra di imbarcazioni di salvataggio di peso non superiore a 2.300 chilogrammi (2 e 1/4 tonnellate inglesi) nelle loro condizioni di messa in mare senza passeggeri; (ii) del tipo a gravita' per la manovra di imbarcazioni di salvataggio di peso superiore a 2.200 chilogrammi (2 e 1/4 tonnellate inglesi) nelle loro condizioni di messa in mare senza passeggeri. (f) Le gru, i tiranti dei paranchi, i bozzelli e tutti gli altri meccanismi devono essere di robustezza tale che le imbarcazioni di salvataggio possano essere messe fuori e ammainate dal personale addetto alla loro manovra sicuramente, a completo carico, con tutte le persone e dotazioni, con nave sbandata di 15 gradi da un lato o dall'altro e con 10 gradi di angolo di assetto. (g) Scivoli od altri adatti dispositivi devono essere provveduti per facilitare la messa in mare delle imbarcazioni di salvataggio con uno sbandamento di 15 gradi. (h) Vi devono essere mezzi adatti per fare accostare le imbarcazioni di salvataggio, ai fianchi della nave e mantenerle accostate per permettere, in modo sicuro, l'imbarco delle persone. (i) Le imbarcazioni di salvataggio e le imbarcazioni di emergenza previste dal comma (ii) del paragrafo (b) della Regola 35 del presente Capitolo devono avere i tiranti dei paranchi in cavo metallico e verricelli di tipo approvato. I verricelli delle imbarcazioni di emergenza devono essere capaci di ricuperare rapidamente tali imbarcazioni. Eccezionalmente, l'Amministrazione puo' permettere la sistemazione di tiranti dei paranchi in cavo di manilla o di altro materiale approvato, con o senza verricelli (ad eccezione delle imbarcazioni di emergenza che devono essere servite da verricelli che permettano il loro rapido ricupero), quando essa consideri adeguati i tiranti in cavo di manilla o di altro materiale approvato. (j) Alla draglia di collegamento delle gru devono essere fissati almeno due penzoli di salvataggio, ed i tiranti dei paranchi ed i penzoli di salvataggio devono essere di lunghezza sufficiente a raggiungere l'acqua anche quando la nave e' alla minima immersione di navigazione ed e' sbandata di 15 gradi da uno o dall'altro lato. I bozzelli inferiori dei paranchi devono avere un anello adatto o una lunga maglia per incocciarli ai ganci di sospendita dell'imbarcazione, a meno che non sia installato un dispositivo di sganciamento di tipo approvato. (k) Se vi sono dei dispositivi a energia meccanica per il ricupero delle imbarcazioni di salvataggio, vi devono anche essere degli efficienti dispositivi a mano. Se le imbarcazioni di salvataggio sono ricuperate, a mezzo dei paranchi, con energia meccanica, vi devono essere dei dispositivi di sicurezza che interrompano automaticamente l'energia meccanica prima che le gru urtino contro gli arresti di fine corsa per impedire uno sforzo eccessivo ai cavi di metallo dei paranchi e alle gru stesse. (l) Le imbarcazioni di salvataggio, devono avere i paranchi pronti all'uso e devono essere presi provvedimenti per poter liberare rapidamente, non pero' necessariamente con simultaneita', le imbarcazioni dai paranchi. I punti di attacco delle imbarcazioni di salvataggio ai paranchi devono essere di altezza tale, sopra il bordo, da assicurare che le imbarcazioni siano stabili quando vengono ammainate. (m) Le navi-fattoria baleniere, le navi adibite alla trasformazione o conservazione del pesce e le navi che trasportano le persone su di esse impiegate in tali industrie, che hanno imbarcazioni di salvataggio e zattere di salvataggio in conformita' alle prescrizioni del comma (i) (2) del paragrafo (b) della Regola 35, non e' necessario che siano provvedute di dispositivi di tipo approvato per la messa in mare delle zattere di salvataggio, ma tali dispositivi devono, esservi, in numero sufficiente a giudizio dell'Amministrazione, per permettere che le zattere di salvataggio portate in conformita' ai comma (i) (1) di tale paragrafo siano messe in mare, con tutte le persone che sono autorizzate ad accogliere, in non piu' di 30 minuti in condizioni di tempo favorevoli. Tali dispositivi di tipo approvato per la messa in mare devono, per quanto possibile, essere distribuiti egualmente su ciascun lato della nave. Tutte le zattere di salvataggio portate da navi per le quali e' prescritto un dispositivo di tipo approvato per la messa in mare, devono essere di tipo che permetta di poterle mettere in mare con tale dispositivo. Regola 37 Numero dei salvagente anulari Devono esservi a bordo almeno otto salvagente anulari di tipo che soddisfi alle prescrizioni della Regola 21 del presente Capitolo. Regola 38 Illuminazione di emergenza La illuminazione prescritta dai comma (ii) del paragrafo (a), (ii) e (iii) del paragrafo (b), della Regola 19 del presente Capitolo, deve poter essere fornita per almeno tre ore dalla sorgente elettrica di emergenza prescritta dalla Regola 26 del Capitolo II. Sulle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonellate l'Amministrazione deve assicurarsi che la illuminazione dei corridoi, scale e uscite sia tale da rendere facile l'accesso di tutte le persone a bordo ai punti di messa in mare e di sistemazione delle imbarcazioni di salvataggio e delle zattere di salvataggio. CAPITOLO IV. - RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA PARTE A. - APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Regola 1 Applicazione (a) Salvo espresse disposizioni contrarie, il presente Capitolo si applica a tutte le navi alle quali si riferiscono le presenti Regole. (b) Il presente Capitolo non si applica alle navi sotto poste all'osservanza delle presenti Regole quando le navi stesse si trovano in navigazione nelle acque dei Grandi Laghi dell'America del Nord, comprese le acque che li collegano e le acque loro tributarie limitate all'Este dall'uscita inferiore della chiusa di St. Lambert a Montreal, nella provincia di Quebec, Canada'. (1) (c) Nessuna delle disposizioni del presente Capitolo puo' impedire ad una nave o ad un natante di salvataggio in pericolo di impiegare tutti i mezzi a sua disposizione per richiamare l'attenzione, segnalare la propria posizione e ottenere soccorso. Regola 2 Termini e definizioni Ai fini dell'applicazione del presente Capitolo alle espressioni che seguono dovra' darsi il significato appresso indicato. A tutte le altre espressioni usate nel presente Capitolo e che sono anche definite nel Regolamento delle Radiocomunicazioni dovra' attribuirsi lo stesso significato dato loro dal detto Regolamento: (a) "Regolamento delle Radiocomunicazioni" indica il Regolamento delle Radiocomunicazioni annesso, o considerato come annesso, alla piu' recente Convenzione Internazionale delle Telecomunicazioni che puo' essere in vigore in qualsiasi periodo di tempo. (b) "Auto-allarme radiotelegrafico" indica un ricevitore automatico di allarme che entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme e che e' di tipo approvato. (c) "Ufficiale Radiotelegrafista" indica una persona titolare almeno di un certificato di operatore radiotelegrafista di prima o di seconda classe conforme alle disposizioni del Regolamento delle Radiocomunicazioni, che presta servizio presso una stazione radiotelegrafica di una nave munita di tale stazione in conformita' alle disposizioni della Regola 3 o della Regola 4 del presente Capitolo. (d) "Operatore radiotelefonista" indica una persona titolare di un appropriato certificato, conforme alle disposizioni del Regolamento delle Radiocomunicazioni. (e) "Installazione esistente" indica: (i) un impianto totalmente installato a bordo di una nave prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione, indipendentemente della data in cui ha effetto l'accettazione da parte dell'Amministrazione interessata; (ii) una installazione parzialmente montata a bordo di una nave prima della entrata in vigore della presente Convenzione ed il cui completamento consiste di parti installate a sostituzione di parti identiche, ovvero di parti conformi alle prescrizioni del presente Capitolo. (f) "Installazione nuova" indica qualsiasi installazione che non sia una installazione esistente. Regola 3 Stazione radiotelegrafica Le navi passeggeri di qualsiasi dimensione e le navi da carico di stazza lorda eguale o superiore a 1.600 tonnellate, salvo i casi di esenzione previsti dalla Regola 5 del presente Capitolo, devono essere dotate di una stazione radiotelegrafica rispondente alle prescrizioni delle Regole 8 e 9 del presente Capitolo. Regola 4 Stazione radiotelefonica Le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, ma inferiori a 1.600 tonnellate, se non sono dotate di una stazione radiotelegrafica rispondente alle prescrizioni delle Regole 8 e 9 del presente Capitolo, devono essere dotate di una stazione radiotelefonica rispondente alle prescrizioni delle Regole 14 e 15 del presente Capitolo, salvo se non ne sono esentate a norma della Regola 5 del presente Capitolo. Regola 5 Esenzioni dalle prescrizioni delle Regole 3 e 4 (a) I Governi contraenti ritengono che sia molto desiderabile non scostarsi dall'applicazione delle Regole 3 e 4 del presente Capitolo, tuttavia l'Amministrazione puo' concedere a singole navi da passeggeri o navi da carico esenzioni di carattere parziale e/o condizionale o l'esenzione totale dalle prescrizioni delle Regole 3 e 4 del presente Capitolo. (b) Le esenzioni previste dal paragrafo (a) della presente Regola devono essere concesse soltanto a navi adibite a viaggi nel corso dei quali la distanza massima dalla costa, la lunghezza. dei viaggi stessi, l'assenza di pericoli abituali della navigazione e le altre condizioni che riguardano la sicurezza sono tali da rendere non giustificata o non necessaria la completa applicazione della Regola 3 o della Regola 4 del presente Capitolo. Nel decidere di accordare o meno esenzioni a singole navi, le Amministrazioni dovranno considerare le conseguenze che tali esenzioni possono avere sulla efficienza generale del servizio di soccorso per la sicurezza di tutte le navi. Le Amministrazioni dovrebbero tenere presente la opportunita' di esigere che le navi che sono esonerate dalle prescrizioni della Regola 3 del presente Capitolo siano munite di una stazione radiotelefonica rispondente alle prescrizioni delle Regole 14 e 15 del presente Capitolo come condizione per il rilascio della suddetta esenzione. (c) Ogni Amministrazione deve presentare all'Organizzazione, appena possibile, dopo il 1 gennaio di ciascun anno, un rapporto indicante tutte le esenzioni accordate in virtu' dei paragrafi (a) e (b) della presente Regola nel corso dell'anno solare precedente, spiegando i motivi per i quali le esenzioni stesse sono state accordate. PARTE B. - SERVIZIO D'ASCOLTO Regola 6 Servizio d'ascolto radiotelegrafico (a) Ogni nave che, in conformita' alla Regola 3 o della Regola 4 del presente Capitolo, e' dotata di una stazione radiotelegrafica, deve avere a bordo, durante la navigazione, almeno un ufficiale radiotelegrafista, e, se non e' munita di auto-allarme radiotelegrafico, deve assicurare, salvo le disposizioni del paragrafo (d) della presente Regola, un servizio di ascolto permanente sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso per mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante. (b) Ogni nave da passeggeri che, in conformita' alla Regola 3 del presente Capitolo, e' dotata di una stazione radiotelegrafica, deve assicurare, se munita di auto-allarme radiotelegrafico, salvo le disposizioni del paragrafo (d) della presente Regola, durante la navigazione, un servizio d'ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso per mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia od un altoparlante, come segue: (i) se trasporta o e' autorizzata a trasportare non piu' di 250 passeggeri: un totale di almeno 8 ore d'ascolto giornaliere; (ii) se trasporta o e' autorizzata a trasportare piu' di 250 passeggeri e compie un viaggio fra due porti consecutivi, la cui durata superi 16 ore: un totale di almeno 16 ore d'ascolto giornaliere. In questo caso deve avere a bordo almeno due ufficiali radiotelegrafisti; (iii) se trasporta o e' autorizzata a trasportare piu' di 250 passeggeri e compie un viaggio fra due porti consecutivi di durala inferiore a 16 ore: un totale di almeno 8 ore d'ascolto giornaliere. (c) (i) Ogni nave da carico che, conformemente alla Regola 3 del presente Capitolo e' dotata di una stazione radiotelegrafica, se munita di auto-allarme radiotelegrafico, deve assicurare, salve restando le disposizioni del paragrafo (d) della presente Regola, mentre e' in navigazione, un servizio d'ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso per mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante, per un totale di almeno 8 ore al giorno. Tuttavia, per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate ma inferiore a 3.500 tonnellate, l'Amministrazione puo' permettere la limitazione delle ore di ascolto a un totale non inferiore a 2 ore giornaliere per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione; (ii) ogni nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, ma inferiore a 1.600 tonnellate, se munita di stazione radiotelegrafica in conformita' alla Regola 4 del presente Capitolo, se e' dotata di auto-allarme radiotelegrafico, deve assicurare, salve restando le disposizioni del paragrafo (d) della presente Regola, durante la navigazione, un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso per mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia od un altoparlante durante i periodi che saranno stabiliti dall'Amministrazione. Le Amministrazioni devono tuttavia considerare l'opportunita' di prescrivere tutte le volte che e' possibile, un servizio di ascolto di almeno 8 ore giornaliere in totale. (d) Durante il periodo di servizio d'ascolto che, in conformita' della presente Regola, un ufficiale radiotelegrafista deve effettuare sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso, l'ufficiale radiotelegrafista puo' sospendere tale ascolto per il tempo in cui egli e' occupato nel traffico su altre frequenze o in cui svolge altri importanti doveri inerenti al suo servizio, ma soltanto se non e' praticamente possibile l'ascolto con cuffia a due padiglioni autonomi o con altoparlante. Il servizio di ascolto deve essere sempre assicurato da un ufficiale radiotelegrafista a mezzo cuffia o altoparlante durante i periodi di silenzio previsti dal Regolamento delle Radiocomunicazioni. (e) Su tutte le navi dotate di auto-allarme radiotelegrafico, questo apparato deve restare in funzione mentre la nave e' in navigazione ogni qualvolta non venga effettuato il servizio di ascolto previsto dai paragrafi (b), (c) e (d) della presente Regola e quando possibile, durante le operazioni radiogoniometriche. (f) E' opportuno che i periodi di ascolto previsti nella presente Regola, compresi quelli fissati dall'Amministrazione, siano mantenuti preferibilmente durante i periodi prescritti dal Regolamento delle Radiocomunicazioni per il servizio radiotelegrafico. Regola 7 Servizio d'ascolto rodiotelefonico (a) Ogni nave che conformemente alla Regola 4 del presente Capitolo e' dotata di una stazione radiotelefonica deve avere a bordo, per ragioni di sicurezza, almeno un operatore radiotelefonista (che puo' essere il comandante, un ufficiale od un membro dell'equipaggio che possieda soltanto un certificato per la radiotelefonia) e, salve restando le disposizioni del paragrafo (b) della presente Regola, deve assicurare durante la navigazione un servizio d'ascolto continuo alla frequenza radiotelefonica di soccorso a mezzo di altoparlante o di altro sistema appropriato ubicato nel posto della nave dal quale usualmente viene diretta la navigazione. (b) L'ascolto puo' essere interrotto: (i) quando l'apparecchio ricevente viene utilizzato per traffico su un'altra frequenza e non e' disponibile un secondo ricevitore, oppure (ii) quando, a giudizio del comandante, le condizioni sono tali che il servizio di ascolto comprometterebbe la sicurezza della navigazione della nave. E' opportuno che il servizio d'ascolto comunque, sia mantenuto, per quanto possibile, durante i periodi di silenzio previsti dal Regolamento delle Radiocomunicazioni. PARTE C. - REQUISITI TECNICI Regola 8 Stazioni radiotelegrafiche (a) La stazione radiotelegrafica deve essere sistemata in modo da evitare che dannose interferenze prodotte da disturbi esterni di origine meccanica o altro impediscano la buona ricezione dei segnali radio. La stazione deve essere sistemata nel posto piu' alto possibile della nave in modo da assicurare il massimo grado di sicurezza. (b) Il locale della stazione radiotelegrafica deve essere di dimensioni sufficienti e deve avere una ventilazione adeguata a consentire il buon funzionamento delle installazioni radiotelegrafiche, principali e di riserva; esso non deve essere utilizzato per qualsiasi altro scopo che possa ostacolare il funzionamento della stazione radiotelegrafica. (c) La cabina di almeno uno degli ufficiali radiotelegrafisti deve essere ubicata quanto piu' vicino possibile al locale, della stazione radiotelegrafica. Su navi nuove tale cabina non deve trovarsi nell'interno del locale della stazione radiotelegrafica. (d) Un efficiente mezzo di comunicazione bilaterale per la chiamata e la conversazione dovra' essere installato, indipendentemente da quello principale della nave, fra il locale della stazione radiotelegrafica ed il ponte di Comando e qualsiasi altro eventuale posto da cui la nave viene governata. (e) L'installazione radiotelegrafica deve essere sistemata in posizione tale da restare protetta dai dannosi effetti dell'acqua o da eccessi di temperatura. Essa deve essere prontamente accessibile sia per l'uso immediato in caso di pericolo che per riparazione. (f) Deve essere provveduto un orologio di sicuro funzionamento con quadrante di diametro non inferiore a centimetri 12,5 (5 pollici) con lancetta centrale contasecondi, il quadrante deve essere marcato in modo da indicare i periodi di silenzio prescritti per il servizio radiotelegrafico dal Regolamento delle Radiocomunicazioni. Tale orologio deve essere solidamente fissato nel locale della stazione radiotelegrafica in posizione tale che l'intero quadrante possa essere facilmente osservato e con precisione dall'ufficiale radiotelegrafista dal suo posto di lavoro e dalla posizione di prova del ricevitore dell'auto-allarme radiotelegrafico. (g) Il locale della stazione radiotelegrafica deve essere munito di impianto di illuminazione di emergenza di funzionamento sicuro, consistente in una lampada elettrica installata permanentemente in modo da fornire una soddisfacente illuminazione degli organi di comando e di controllo della installazione principale e di riserva radiotelegrafica come pure dell'orologio prescritto dal paragrafo (f) della presente Regola. Nelle installazioni nuove tale lampada, se e' alimentata dalla sorgente di energia di riserva prescritta dal comma (iii) del paragrafo (a) della Regola 9 del presente Capitolo, deve essere comandata da commutatori a due vie sistemati vicino all'ingresso principale del locale della stazione radiotelegrafica, nonche' sul posto di lavoro radiotelegrafico a meno che la sistemazione del locale della stazione radiotelegrafica non lo richieda. Tali commutatori devono essere provvisti di chiare iscrizioni che indichino il loro scopo. (h) Deve essere prevista e conservata nel locale della stazione radiotelegrafica una lampada elettrica per ispezione, alimentata dalla sorgente d'energia di riserva prescritta dal comma (iii) del paragrafo (a) della Regola 9 del presente Capitolo, munita di cavo flessibile di adeguata lunghezza, oppure una lampada portatile a pila. (i) La stazione radiotelegrafica deve essere dotata di quelle parti di ricambio, utensili e apparecchi per misure che permettano di mantenere la stazione radiotelegrafica in piena efficienza di funzionamento durante la navigazione. L'equipaggiamento necessario per le misure di controllo deve comprendere un voltometro per corrente alternata e continua ed un ohmetro. (j) Se esiste un locale separato per la stazione radiotelegrafica di emergenza si deve applicare anche a tale locale le prescrizioni dei paragrafi (d), (e), (f),(g) ed (h) della presente Regola.

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