LEGGE 26 maggio 1966, n. 538
(d) Segnali usati da un aereo che effettua operazioni di ricerca e salvataggio, per guidare le navi verso un aereo, una nave o una persona in pericolo (vedi NOTA in calce al presente paragrafo): (i) le manovre seguenti, effettuate nel loro ordine da un aereo, significano che l'aereo sta guidando un natante verso un aereo o altra nave in pericolo: (1) l'aereo descrive almeno un cerchio attorno al natante; (2) l'aereo taglia a bassa quota, e in vicinanza della prora, la rotta che dovra' seguire il natante aumentando o diminuendo il rumore dei motori o variando il passo dell'elica; (3) l'aereo si dirige nella direzione ove il natante deve dirigersi. La ripetizione di questa manovra ha lo stesso significato. (ii) Le seguenti manovre effettuate da un aereo significano che non vi e' piu' bisogno dell'assistenza del natante al quale i segnali erano diretti: - l'aereo taglia a bassa quota e in vicinanza della poppa la scia del natante aumentando e diminuendo il rumore dei motori e variando il passo dell'elica. --------------------------------------------------------------------- NOTA: L'Organizzazione notifichera in anticipo tutti i cambiamenti eventuali apportati a questi segnali. --------------------------------------------------------------------- Regola 17 Scalette a tarozzi per piloti Tutte le navi adibite a viaggi durante i quali e' proabile che imbarchino dei piloti, devono attenersi alle seguenti disposizioni riguardanti le scalette per piloti: (a) La scaletta deve essere tenuta in buono stato e usata soltanto per imbarco e sbarco dei piloti, dei funzionari e di altre persone, mentre la nave e' in arrivo o in partenza da un porto. (b) La scaletta deve essere assicurata in posizione tale che ciascun gradino rimanga fermamente appoggiato contro il fianco della nave per consentire che il pilota possa accedere sulla nave in modo sicuro e agevole dopo essere salito non meno di un metro e mezzo (5 piedi) e non piu' di metri nove (30 piedi). Un solo tratto di scaletta deve essere usato per raggiungere il livello del mare nelle normali condizioni di assetto della nave. Allorche' la distanza dal livello del mare al punto di accesso alla nave e' superiore a metri nove (30 piedi), l'accesso a bordo della nave con la scaletta del pilota, deve avvenire tramite una scala di banda (scala reale) o altro mezzo egualmente sicuro e agevole. (c) I gradini della scaletta devono essere lunghi non meno di centimetri 48 (19 pollici), larghi non meno di centimetri 11,4 (41/2 pollici) e di spessore non inferiore a centimetri 2,5 (1 pollice). I gradini devono essere sistemati in maniera tale da formare una scaletta di adeguata robustezza con i gradini mantenuti in posizione orizzontale ad una distanza non inferiore a centimetri 30,5 (12 pollici) e non superiore a centimetri 38 (15 pollici). (d) Una sagola "tientibene", adeguatamente assicurata e una sagola di sicurezza devono essere disponibili e pronte all'uso quando le circostanze lo richiedono. (e) Le disposizioni devono essere tali che: (i) la sistemazione della scaletta e l'imbarco e sbarco di un pilota siano sorvegliati da un ufficiale responsabile della nave; (ii) dei passamani (tientibene) siano provvisti per aiutare il pilota a passare sicuramente e agevolmente dalla sommita' della scaletta alla nave o sul ponte di coperta. (f) Dei traversini ad intervalli adatti devono essere sistemati, se necessario, per impedire alla scaletta di ruotare. (g) Di notte deve tenersi pronto e deve essere usato un fanale che proietti la luce fiori bordo, e la coperta nel punto ove il pilota accede deve essere adeguatamente illuminata. (h) Le navi munite di "bottazzo", o altre navi la cui costruzione rende impossibile di adegnarsi pienamente alla disposizione che la scaletta sia assicurata in un punto ove ciascun gradino poggi fermamente contro i fianchi della nave, devono uniformarsi a questa prescrizione il piu' strettamente possibile. CAPITOLO VI. - TRASPORTO DI GRANAGLIE Regola 1 Campo di applicazione Salvo espresse disposizioni contrarie, il presente Capitolo si applica al trasporto di granaglie su tutte le navi alle quali si applicano le Regole della presente Convenzione. Regola 2 Definizione Il termine "granaglie" comprende: il frumento, il grano turco (mais), avena, segala, orzo, riso, legumi secchi e semi. Regola 3 Stivaggio Allorche' delle granaglie vengono caricate su una nave devono essere prese tutte le precauzioni necessarie e ragionevoli per impedirne lo slittamento. Se una stiva o un compartimento qualsiasi sono interamente riempiti con granaglie alla rinfusa, le granaglie devono essere stivate in modo da riempire tutti gli spazi fra i bagli e nelle parti laterali e di estremita' della stiva o del compartimento. Regola 4 Caricazione completa di stive e compartimenti Salvo quanto disposto dalla Regola 6 del presente Capitolo, se una stiva od un compartimento sono interamente riempiti di granaglie alla rinfusa, devono essere divisi da una paratia longitudinale fissa, o rimovibile (cascio), situata nel piano di simmetria della nave o ad una distanza da tale piano non superiore al cinque per cento della larghezza fuori ossatura della nave, oppure da paratie longitudinali fisse, o rimovibili (casci), fuori del piano di simmetria della nave, purche' la distanza fra esse non sia superiore al 60 per cento della larghezza fuori ossatura della nave e purche' in questo caso siano sistemati, nelle parti laterali, dei portelli per lo stivaggio di grandezza appropriata, distanti fra di loro, in senso longitudinale, non piu' di m. 7,62 (25 piedi) e quelli estremi distanti dalle paratie trasversali non piu' di m. 3,66 (12 piedi). In ogni caso le paratie longitudinali fisse, o rimovibili (casci), devono essere costruite a regola d'arte e rese stagne alle granaglie con adatti riempimenti tra i bagli. Nelle stive tali paratie longitudinali o casci devono estendersi sotto il ponte, verso il basso, per una profondita' di almeno un terzo (1/3) dell'altezza della stiva e, comunque, non meno di m. 2,44 (8 piedi). Nei compartimenti di interponte e di sovrastrutture, esse devono estendersi da ponte a ponte. In tutti i casi tali paratie o casci si devono estendere fino alla parte superiore degli alimentatori della stiva o del compartimento ove essi sono piazzati. Tuttavia, nel caso di navi caricate con granaglie alla rinfusa che non siano seme di lino, nelle quali l'altezza metacentrica (corretta per gli specchi liquidi) sia mantenuta per tutto il viaggio non minore di m. 0,31 (12 pollici) per le navi a uno o due ponti e non minore di m. 0,36 (14 pollici) per le altre navi, le paratie longitudinali fisse, o rimovibili (casci), non sono richieste: (a) al disotto di un alimentatore e per un tratto esteso fino a metri 2,13 (7 piedi) dall'alimentatore stesso, ma limitatamente al vano della boccaporta, sempreche' tale alimentatore o tutti gli alimentatori che complessivamente alimentano un compartimento, contengano non meno del 5 per cento della quantita' di granaglie stivate nel compartimento cosi' alimentato; (b) negli alimentatori che soddisfano le prescrizioni del paragrafo (a) della presente Regola e che hanno dimensioni tali che la superficie libera delle granaglie rimanga compresa entro gli alimentatori per tutto il viaggio dopo un assestamento delle granaglie stesse pari al 2 per cento del volume del compartimento alimentato, ed una inclinazione per slittamento della superficie libera di 12 gradi rispetto al piano orizzontale; in questo caso nel calcolo dell'altezza metacentrica suddetta deve essere tenuto conto dell'influenza del sopra menzionato movimento delle superfici libere delle granaglie entro gli alimentatori; (c) in corrispondenza di una boccaporta quando al disotto di essa e delle zone di ponte circostanti le granaglie alla rinfusa siano stivate a forma di scodella, detta scodella e la boccaporta siano riempite di granaglie in sacchi od altro adatto carico contenuto in sacchi ed il punto piu' basso di tale scodella sia a non meno di metri 1,83 (6 piedi) dal livello del ponte; le granaglie ed altro adatto materiale, contenuto in sacchi devono essere bene stivate contro il ponte circostante la boccaporta e le paratie longitudinali nonche' contro le mastre ed i bagli mobili della boccaporta. Regola 5 Caricazione parziale di stive e compartimenti Salvo le prescrizioni della Regola 6 del presente Capitolo, se una stiva o compartimento e' parzialmente riempito con granaglie alla rinfusa: (a) esso deve essere diviso da una paratia longitudinale fissa, o rimovibile (cascio), nel piano di simmetria della nave o ad una distanza da tale piano non superiore al 5 per cento della larghezza fuori ossatura della nave stessa, oppure con paratie longitudinali fisse, o rimovibili (casci), fuori del piano di simmetria della nave, purche' la distanza fra esse non sia superiore al 60 per cento della larghezza fuori ossatura della nave. In ogni caso, le paratie longitudinali fisse, o rimovibili (casci), devono essere costruite a regola d'arte e si devono estendere dal pagliolo della stiva o ponte, a seconda dei casi, fino ad una altezza non inferiore a m. 0,61 (2 piedi) al disopra della superficie delle granaglie alla rinfusa. Tuttavia, ad eccezione del caso di stive parzialmente riempite di seme di lino alla rinfusa, le paratie longitudinali fisse o rimovibili non sono richieste nello spazio in corrispondenza delle boccaporte, purche' l'altezza metacentrica (corretta per gli specchi liquidi) sia mantenuta per tutto il viaggio non minore di metri 0,31 (12 pollici) per le navi a uno o due ponti e non minore a m. 0,36 (14 pollici) per le altre navi; (b) le granaglie alla rinfusa devono essere spianate e ricoperte con granaglie in sacchi o altro carico adatto, strettamente stivati in modo compatto ed aventi, al disopra della superficie delle granaglie alla rinfusa, un'altezza non inferiore a m. 1,22 (4 piedi) negli spazi che sono divisi dalle paratie longitudinali fisse o rimovibili sistemate come sopra detto, e non inferiore a m. 1,52 (5 piedi) negli spazi che rimangono non divisi dalle paratie medesime. Le granaglie in sacchi o l'altro carico adatto devono essere disposti sopra idonee piattaforme sistemate sull'intera superficie delle granaglie alla rinfusa; tali piattaforme devono essere costituite da supporti distanziati l'uno dall'altro non piu' di m. 1,22 (4 piedi) e da tavole di spessore di 25 mm. (1 pollice) collocate sopra detti supporti e distanziati l'una dalla altra non piu' di m. 0,10 (4 pollici), oppure da robusti teli di separazione sovrapposti l'uno all'altro per adeguato tratto. Regola 6 Deroghe relative alle paratie longitudinali La sistemazione di paratie longitudinali fisse, o rimovibili (casci), a norma delle prescrizioni delle Regole 4 e 5 del presente Capitolo, non e' richiesta nei casi seguenti: (a) in una stiva bassa (con questo termine si intende anche la parte inferiore della stiva di una nave con un solo ponte) quando le granaglie alla rinfusa che vi si trovano non superano un terzo della capacita' della stiva, o la meta' della capacita' di essa nei casi in cui sia divisa da una galleria dell'asse portaelica: (b) in qualsiasi spazio di interponte o sovrastruttura, purche' le parti laterali di tale spazio siano riempite in modo compatto con granaglie in sacchi od altro carico adatto per una larghezza non inferiore al 20 per cento della larghezza della nave su ciascun lato; (c) in quelle parti di spazio dove la massima larghezza del ponte che limita superiormente questo spazio non superi la meta' della larghezza fuori ossatura della nave. Regola 7 Alimentatori (a) (i) Qualsiasi stiva o compartimento che sia interamente riempito con granaglie alla rinfusa salvo le disposizioni contrarie del paragrafo (c) della Regola 4 e delle Regole 8 e 12 del presente Capitolo, deve essere alimentato da alimentatori di costruzione appropriata situati in posizione adatta in modo da assicurare il libero deflusso delle granaglie dagli alimentatori a tutte le parti di tale stiva o compartimento; (ii) ciascun alimentatore deve contenere non meno del 2 per cento della quantita' delle granaglie trasportate in quella parte della stiva o compartimento che esso stesso alimenta, salvo le disposizioni contrarie del paragrafo (a) della Regola 4 del presente Capitolo; (b) quando le granaglie alla rinfusa sono trasportate in cisterne (deeptanks) costruite prevalentemente per il trasporto di liquidi e che rientrano nel caso previsto al paragrafo (c) della Regola 6 del presente Capitolo, od in cisterne suddivise da uno o piu' divisioni longitudinali permanenti in acciaio, stagne alle granaglie, non e' necessario che vi siano degli alimentatori se le cisterne e le loro boccaporte sono completamente riempite e la chiusura delle boccaporte sia ben assicurata. Regola 8 Caricazione in spazi comunicanti Agli effetti delle Regole 4 e 7 del presente Capitolo, le stive basse e gli spazi degli interponti ad esse sovrastanti possono essere caricati come se fossero un unico compartimento, alle seguenti condizioni: (a) nell'interponte di navi a due ponti devono essere sistemate da ponte a ponte delle paratie longitudinali fisse, o rimovibili (casci), in tutti gli altri casi le paratie longitudinali fisse, o rimovibili (casci), devono essere sistemate per il terzo superiore dell'altezza totale degli spazi comuni; (b) per assicurare convenientemente il deflusso delle granaglie, tutti gli spazi devono soddisfare alle prescrizioni della Regola 9 del presente Capitolo ed inoltre il ponte immediatamente sottostante al ponte piu' alto deve avere nelle zone a proravia e poppavia delle boccaporte, verso murata, delle aperture tali da realizzare, in combinazione con le boccaporte stesse, una distanza massima di alimentazione di m. 2,44 (8 piedi) misurata in senso longitudinale. Regola 9 Stivaggio e caricazione in sacchi all'estremita' delle stive e compartimenti Quando vi siano delle zone di stiva o compartimento nelle quali la distanza, misurata nel senso longitudinale dal piu' vicino alimentatore, superi m. 7,62 (25 piedi), le granaglie alla rinfusa nei tratti che distano dall'alimentatore stesso oltre m. 7,62 (25 piedi), devono essere spianate fino ad un livello di almeno m. 1,83 (6 piedi) sotto il ponte e agli spazi vuoti cosi' risultanti devono essere riempiti con granaglie in sacchi sistemati sopra una adatta piattaforma, come richieste dal paragrafo (b) della Regola 5 del presente Capitolo. Regola 10 Granaglie alla rinfusa negli interponti e sovrastrutture Le granaglie alla rinfusa non devono essere trasportate al disopra del ponte di coperta nell'interponte di una nave a due ponti o nel piu' alto interponte di una nave con piu' di due ponti, se non alle seguenti condizioni: (a) le granaglie alla rinfusa od altro carico devono essere stivati in modo da assicurare la massima stabilita': in tutti i casi la altezza metacentrica (corretta per gli specchi liquidi) deve essere mantenuta per tutta la durata del viaggio non minore di m. 0,31 (12 pollici) per le navi a uno o due ponti e non minore di m. 0,36 (14 pollici) per le altre navi, oppure in alternativa, la quantita' complessiva di granaglie alla rinfusa od altro carico trasportati al disopra del ponte di coperta negli spazi di interponte nelle navi a due ponti o negli spazi dell'interponte piu' alto nelle navi aventi piu' di due ponti, non deve superare il 28 per cento di tutto il carico sottostante, purche' il comandante ritenga che la nave abbia una stabilita' adeguata per tutta la durata del viaggio; la sopra specificata limitazione del 28 per cento non si applica quando le granaglie trasportate sopra coperta o nel piu' alto interponte siano avena, orzo o semi di cotone; (b) la superficie di ponte, in qualsiasi parte degli spazi considerati nella presente Regola, che contenga granaglie alla rinfusa e che sia soltanto parzialmente riempita, non deve superare i 93 metri quadrati 1.000 piedi quadrati); (c) tutti gli spazi considerati nella presente Regola, nei quali sono stivate delle granaglie alla rinfusa, devono essere suddivisi da paratie trasversali ad intervalli non superiori a m. 30,50 (100 piedi); quando questo intervallo e' maggiore, lo spazio eccedente deve essere interamente riempito con granaglie in sacchi od altro carico adatto. Regola 11 Limitazione del numero di stive e compartimenti riempiti parzialmente Salvo quando l'altezza metacentrica (corretta per gli specchi liquidi) sia mantenuta per tutta la durata del viaggio non minore di m. 0,31 (12 pollici) per le navi a uno o due ponti, e non minore di m. 0,36 (14 pollici) per le altre navi, non piu' di due stive o compartimenti possono essere parzialmente riempiti con granaglie alla rinfusa; le altre stive o compartimenti possono essere parzialmente riempiti con granaglie alla rinfusa purche' i restanti spazi vuoti, di dette stive o compartimenti, siano completamente riempiti con carico in sacchi od altro carico adatto. Agli effetti della presente Regola: (a) gli interponti sovrapposti devono essere considerati come compartimenti singoli e separati da qualsiasi stiva bassa sottostante; (b) gli alimentatori e gli spazi parzialmente riempiti di cui e' fatto riferimento al paragrafo (b) della Regola 10 del presente Capitolo, non devono essere considerati come dei compartimenti; (c) le stive o compartimenti dotate di una o piu' divisioni longitudinali stagne alle granaglie devono essere considerati come una sola stiva o compartimento. Regola 12 Caricazione di navi specialmente adatte per il trasporto di granaglie alla rinfusa (a) Nonostante le disposizioni contenute nelle Regole dalla 4 alla 11 del presente Capitolo, le granaglie alla rinfusa possono essere trasportate senza osservare le prescrizioni richieste da dette Regole sulle navi costruite con due o piu' divisioni longitudinali, verticali o inclinate, stagne alle granaglie, disposte convenientemente per limitare gli effetti di qualsiasi slittamento trasversale di granaglie, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: (i) il maggior numero possibile di stive e compartimenti sia completamente pieno e ben stivato; (ii) per qualsiasi sistema di stivaggio previsto la nave non assuma un angolo di sbandamento superiore ai 5 gradi, in nessuno momento del viaggio, quando: (1) nelle stive o compartimenti che sono stati completamente stivati il livello delle granaglie che trovasi al disotto di quelle superfici, delimitanti il volume delle stive o compartimenti, che hanno una inclinazione minore di 30 gradi rispetto al piano orizzontale, si abbassi tanto quanto corrisponde ad un assestamento del 2 per cento del volume delle granaglie stesse e si inclini per slittamento di 12 gradi rispetto alla giacitura iniziale; (2) nelle stive o compartimenti parzialmente riempiti le superfici libere delle granaglie si assestino e slittino come nel comma (ii) (1) del presente paragrafo o con quel maggiore angolo che sia ritenuto necessario dall'Amministrazione o da un Governo contraente che agisca per conto dell'Amministrazione stessa, con l'avvertenza che, se la superficie delle granaglie e' ricoperta con la sistemazione prevista dalla Regola 5 del presente Capitolo, l'inclinazione per slittamento delle granaglie sia limitata ad 8 gradi rispetto alla giacitura iniziale. Agli effetti del comma (ii) del presente paragrafo, se vi sono paratie rimovibili (casci), sara' presa in considerazione la loro azione limitatrice dello slittamento trasversale della superficie delle granaglie; (iii) il Comandante deve avere un piano che contenga le misure da adottare per la caricazione delle granaglie ed un opuscolo contenente i necessari elementi sulla stabilita', tutti e due approvati dall'Amministrazione o da un Governo contraente che agisca per conto della Amministrazione stessa, che indichino le condizioni di stabilita' sulle quali sono basati i calcoli di cui al comma (ii) del presente paragrafo. (b) L'Amministrazione, o un Governo contraente che agisca per conto dell'Amministrazione stessa, deve prescrivere le precauzioni da prendersi per impedire lo slittamento delle granaglie in tutte le altre condizioni di carico quando trattasi di navi costruite secondo le disposizioni del paragrafo (a) della presente Regola, che soddisfano alle condizioni dei commi (ii) e (iii) del paragrafo stesso. (c) L'Amministrazione, o un Governo contraente che agisca per conto dell'Amministrazione stessa, deve prescrivere le precauzioni da prendersi contro lo slittamento delle granaglie quando trattasi di una nave di qualsiasi altro tipo che soddisfi alle prescrizioni dei commi (ii) e (iii) del paragrafo (a) della presente Regola. Regola 13 Depositi di acqua di zavorra I doppi fondi che sono utilizzati per soddisfare i requisiti di stabilita' delle navi che caricano granaglie alla rinfusa, devono avere adatte divisioni stagne longitudinali eccetto quando la larghezza del doppio fondo, misurato a meta' della sua lunghezza, non superi il 60 per cento della larghezza fuori ossatura della nave. Regola 14 Granaglie in sacchi Le granaglie in sacchi devono essere trasportate in sacchi che siano in buone condizioni, ben riempiti ed efficacemente chiusi. Regola 15 Piani di carico della granaglia (a) Un piano di carico di granaglia, approvato per una nave, dall'Amministrazione o da un Governo contraente in rappresentanza dell'Amministrazione stessa deve essere accettato dagli altri Governi contraenti come prova che la nave caricata in relazione a tale piano soddisfa ai requisiti del presente capitolo o prescrizioni equivalenti, le quali sono state accettate conformemente alla Regola 5 del Capitolo I. (b) Tale piano deve essere approvato dopo avere tenuto conto delle prescrizioni del presente Capitolo, delle diverse condizioni di caricazione alla partenza e all'arrivo, e della stabilita' della nave. Esso deve indicare le principali caratteristiche del dispositivi usati per prevenire lo slittamento del carico. (c) Tale piano deve essere redatto in una o piu' lingue, di cui una deve essere una delle lingue della Convenzione. (d) Un esemplare di tale piano deve essere consegnato al comandante della nave che, se richiesto, lo deve presentare per l'esame alle Autorita' competenti del porto di caricazione. (e) In attesa dell'adozione di norme internazionali che regolino la robustezza delle sistemazioni per la granaglia e la disposizione di fori di alimentazione sulle mastre delle boccaporte, le navi, trasportanti granaglia che non presentino un piano di carico approvato da una Amministrazione, o da un Governo contraente in rappresentanza dell'Amministrazione stessa, dovranno caricare la granaglia conformemente alle Regole dettagliate emanate a complemento delle norme del presente Capitolo dal Governo contraente del paese nel quale si trova il porto di caricazione. Regola 16 Deroghe L'Amministrazione o un Governo contraente in rappresentanza dell'Amministrazione stessa puo', se considera che le condizioni del viaggio e di riparo del percorso seguito sono di natura tale da rendere non ragionevole e non necessaria l'applicazione di una qualsiasi prescrizione delle Regole da 3 e 15 del presente Capitolo, esentare da tali particolari prescrizioni determinate navi o categorie di navi. CAPITOLO VII - TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE Regola 1 Applicazione (a) Salvo che non sia diversamente disposto, il presente Capitolo si applica al trasporto di merci pericolose a bordo di navi soggette alle norme della presente Convenzione. (b) Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano alle provviste di bordo o al materiale d'armamento delle navi o a carichi particolari trasportati su navi specialmente costruite o trasformate interamente a tale scopo, quali le navi cisterna. (c) Il trasporto di merci pericolose e' vietato se non viene effettuato in conformita' delle disposizioni del presente Capitolo. (d) Per completare le disposizioni del presente Capitolo ogni Governo contraente emanera', o fara' emanare, particolareggiate istruzioni sul sicuro imballaggio e stivaggio di determinate merci pericolose o categorie di merci pericolose, ivi comprese le precauzioni necessarie in relazione ad altro carico. Regola 2 Classificazione Le merci pericolose si dividono nelle seguenti classi: Classe 1 - Esplosivi. Classe 2 - Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione. Classe 3 - Liquidi infiammabili. Classe 4 (a) - Solidi infiammabili. Classe 4 (b) - Solidi infiammabili o sostanze suscettibili di com- bustione spontanea. Classe 4 (c) - Solidi infiammabili o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili. Classe 5 (a) - Sostante comburenti. Classe 5 (b) - Perossidi organici. Classe 6 (a) - Sostanze velenose (tossiche). Classe 6 (b) - Sostanze infettanti. Classe 7 - Sostanze radioattive. Classe 8 - Corrosivi. Classe 9 - Sostanze pericolose diverse, cioe ogni altra sostanza che l'esperienza ha dimostrato, o potra dimostrare, presenti carattere pericoloso tale da rendere ad essa applicabili le prescrizioni del presente Capitolo. Regola 3. Imballaggio (a) L'imballaggio delle merci pericolose deve essere: (i) ben fatto ed in buono stato; (ii) di caratteristiche tali che qualsiasi superficie interna con la quale il contenuto puo' venire in contatto non sia pericolosamente attaccabile dalla sostanza trasportata; e (iii) capace di sopportare gli ordinari rischi del maneggio e del trasporto marittimo. (b) Quando l'uso di materiale assorbente o di imbottitura e' abituale nell'imballaggio di liquidi in recipienti, questo materiale deve essere: (i) capace di ridurre al minimo i rischi che il liquido puo' far sorgere; (ii) disposto in modo da evitare ogni movimento e da assicurare che il recipiente rimanga protetto; e (iii) per quanto possibile, in quantita' sufficiente da assorbire il liquido in caso di rottura del recipiente. (c) I recipienti che contengono liquidi pericolosi devono avere un margine di sicurezza, calcolato alla temperatura di riempimento, adeguato alla massima temperatura che puo' essere raggiunta nel corso di normale trasporto. (d) Le bombole e i recipienti per gas sotto pressione devono essere adeguatamente costruiti, collaudati, conservati e correttamente riempiti. (e) I recipienti vuoti, che sono stati usati precedentemente per il trasporto di merci pericolose, devono essere trattati anche essi come merci pericolose a meno che non siano stati puliti e asciugati o chiusi saldamente, quando la natura delle sostanze che hanno contenuto lo consenta senza pericolo. Regola 4 Contrassegni ed etichettatura Ogni recipiente contenente merci pericolose deve essere contrassegnato con il corretto nome tecnico (il nome commerciale e' escluso) e identificato con una etichetta distintiva o con una etichetta stampigliata in modo da rendere chiara la natura pericolosa della merce. Ogni recipiente deve essere cosi' etichettato ad eccezione dei recipienti contenenti prodotti chimici imballati in quantita' limitate o di grandi carichi che possono essere stivati, maneggiati e identificati come una sola unita'. Regola 5 Documenti (a) In tutti i documenti relativi al trasporto marittimo di merci pericolose, le merci devono essere indicate con il corretto nome tecnico (il nome commerciale e' escluso) e descritte correttamente in conformita' alla classificazione specificata dalla Regola 2 del presente Capitolo. (b) I documenti d'imbarco preparati dallo spedizioniere marittimo devono comprendere, o essere accompagnati, da un certificato o dichiarazione che il carico da trasportare e' correttamente imballato, contrassegnato ed etichettato nelle condizioni richieste per il trasporto. (c) Ogni nave che trasporta merci pericolose deve avere una distinta speciale o manifesto che dichiari, in conformita' alla Regola 2 del presente Capitolo, le merci pericolose imbarcate e la loro ubicazione a bordo. Un piano di carico dettagliato che identifichi per classe e specifichi la ubicazione a bordo di tutte le merci pericolose imbarcate puo' essere usato in sostituzione di tale distinta speciale o manifesto. Regola 6 Deroghe temporanee alle Regole 4 e 5 I Governi contraenti che hanno un sistema uniforme di regole relative al trasporto per terra e per mare delle merci pericolose e non possono percio' applicare immediatamente le disposizioni delle Regole 4 e 5 del presente Capitolo, possono autorizzare deroghe alle disposizioni delle predette Regole per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione, purche' le merci pericolose siano classificate nei documenti di imbarco ed etichettate secondo la classificazione della Regola 2 del presente Capitolo. Regola 7 Requisiti di stivaggio (a) Le merci pericolose devono essere stivate in modo sicuro ed appropriato tenendo conto della loro specie. Le merci incompatibili devono essere separate le une dalle altre. (b) Gli esplosivi (ad eccezione delle munizioni) che presentano un serio rischio, devono essere stivati in un deposito che deve essere tenuto perfettamente chiuso durante la navigazione. Tali esplosivi devono essere tenuti separati dai detonatori. Gli apparecchi elettrici e i cavi dei compartimenti nei quali sono trasportati esplosivi, devono essere impiantati ed usati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendio o di esplosione. (c) Le merci che sviluppano vapori pericolosi devo-no essere stivate in locali ben ventilati o sopra coperta. (d) Sulle navi che trasportano liquidi o gas inifiammabili devono essere adottate, quando necessario, speciali precauzioni contro l'incendio o esplosione. (e) Le sostanze che sono suscettibili di autoriscaldamento o di combustione spontanea non devono essere trasportate senza l'adozione di adeguate precauzioni per evitare lo scoppio di un incendio. Regola 8 Esplosivi trasportati a bordo di navi da passeggeri (a) Sulle navi da passeggeri possono essere trasportati soltanto i seguenti esplosivi: (i) cartucce e razzi per il servizio di sicurezza; (ii) piccole quantita' di esplosivi di peso netto totale non superiore a 9 chilogrammi (20 libbre); (iii) segnali di pericolo per navi o aeromobili, di peso complessivo non superiore a 1.016 chilogrammi (2.240 libbre); (iv) fuochi artificiali che non siano suscettibili di esplodere violentemente, fatta eccezione delle navi che trasportano passeggeri di ponte. (b) Nonostante le disposizioni del paragrafo (a) della presente Regola, altre quantita' o tipi di esplosivi possono essere trasportati sulle navi da passeggeri a bordo delle quali vi siano speciali misure di sicurezza approvate dall'Amministrazione. CAPITOLO VIII. - NAVI NUCLEARI Regola 1 Applicazione Il presente Capitolo si applica a tutte le navi nucleari ad eccezione delle navi da guerra. Regola 2 Applicazione di altri Capitoli Le Regole incluse negli altri Capitoli della presente Convenzione si applicano alle navi nucleari ad eccezione delle modifiche apportate dai presente Capitolo. Regola 3 Esenzioni Una nave nucleare non puo', in nessuna circostanza, essere esonerata dalle prescrizioni di una qualsiasi Regola della presente Convenzione. Regola 4 Approvazione dell'installazione del reattore Il progetto, la costruzione e le norme di controllo e di montaggio dell'installazione del reattore devono essere giudicati soddisfacenti e approvati dall'Amministrazione e devono tener conto delle restrizioni che sono imposte alle visite per la presenza di radiazioni. Regola 5 Adattabilita' dell'installazione del reattore per il servizio di bordo La installazione del reattore deve essere progettata tenendo conto delle particolari condizioni di servizio a bordo di una nave sia nelle circostanze normali che eccezionali della navigazione. Regola 6 Protezione contro le radiazioni L'Amministrazione deve prendere le misure necessarie per assicurare che non vi sia un irragionevole livello di radiazione o altri pericoli nucleari in mare o in porto, per l'equipaggio, passeggeri o pubblico o per le acque navigabili o per gli alimenti o per l'acqua. Regola 7 Rapporto di sicurezza (a) Un Rapporto di sicurezza deve essere preparato per permettere la valutazione della sicurezza dell'impianto nucleare e della nave al fine di garantire che non vi sia un livello irragionevole di radiazione o altri pericoli in mare o in porto, per l'equipaggio, passeggeri o pubblico, o per le acque navigabili, o per gli alimenti o per l'acqua. L'Amministrazione, quando soddisfatta, deve approvare tale Rapporto di sicurezza che deve essere sempre tenuto aggiornato. (b) Il Rapporto di sicurezza deve essere reso disponibile con sufficiente anticipo per i Governi contraenti dei paesi che la nave nucleare intende visitare in modo che essi possano valutare la sicurezza della nave. Regola 8 Manuale di esercizio Un completo e dettagliato manuale deve essere preparato per informazione e guida del personale preposto all'esercizio nei suoi doveri inerenti a tutte le questioni relative al funzionamento dell'impianto nucleare che siano rilevanti ai fini della sicurezza. L'Amministrazione, quando soddisfatta, deve approvare tale manuale di esercizio ed una copia deve essere conservata a bordo della nave. Il manuale di esercizio deve essere sempre tenuto aggiornato. Regola 9 Visite La visita alle navi nucleari deve includere le prescrizioni applicabili della Regola 7 del Capitolo I, o delle Regole 8, 9 e 10 del Capitolo I, ad eccezione delle limitazioni che possono essere imposte per la presenza di radiazioni. Inoltre, le visite devono includere qualsiasi prescrizione speciale del Rapporto di sicurezza. Ferme restando le disposizioni delle Regole 8 e 10 del Capitolo I, esse devono in tutti i casi effettuarsi con frequenza non minore di una volta l'anno. Regola 10 Certificati (a) Le disposizioni del paragrafo (a) della Regola 12 del Capitolo I e della Regola 14 dello stesso Capitolo I non si applicano alle navi nucleari. (b) Un certificato, chiamato Certificato di sicurezza per nave da passeggeri a propulsione nucleare, deve essere rilasciato dopo la ispezione e visita ad una nave nucleare per passeggeri che soddisfi alle prescrizioni dei Capitoli II, III, IV e VIII e qualsiasi altra prescrizione relativa alle presenti Regole. (c) Un certificato, chiamato Certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare, deve essere rilasciato dopo l'ispezione e visita ad una nave nucleare da carico che soddisfi alle prescrizioni per le visite alle navi da carico, specificate nella Regola 10 del Capitolo I, e sia conforme alle prescrizioni dei Capitoli II, III, IV e VIII e a qualsiasi altra prescrizione relativa alle presenti Regole. (d) I Certificati di sicurezza per navi da passeggeri a prepulsione nucleare ed i Certificati di sicurezza per navi da carico nucleari devono attestare: "Che la nave, che e' una nave a propulsione nucleare, soddisfa a tutte le prescrizioni del Capitolo VIII della Convenzione ed e' conforme al Rapporto di sicurezza approvato per la nave". (e) I Certificati di sicurezza per navi da passeggeri a propulsione nucleare ed i Certificati di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare devono essere validi per un periodo non superiore a dodici mesi. (f) I Certificati di sicurezza per navi da passeggeri a propulsione nucleare ed i Certificati di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare devono essere rilasciati dall'Amministrazione o da qualsiasi altra persona o organizzazione debitamente autorizzata da essa. In tutti i casi tale Amministrazione assume l'intera responsabilita' per il certificato. Regola 11 Controllo speciale Oltre al controllo stabilito dalla Regola 19 del Capitolo I, le navi a propulsione nucleare devono essere sottoposte ad un controllo speciale, prima di entrare nei porti e nell'interno dei porti dei Governi contraenti, allo scopo di verificare che vi sia a bordo un Certificato valido di sicurezza per navi a propulsione nucleare e che non esista un livello irragionevole di radiazione o altri pericoli In mare o in porto, per l'equipaggio, i passeggeri o il pubblico, o per le acque navigabili, o per gli alimenti o le risorse d'acqua. Regola 12 Avarie Nel caso di un qualsiasi accidente che possa creare un pericolo per la zona circostante, il comandante di una nave nucleare deve informare immediatamente la Amministrazione. Il comandante deve ugualmente avvertire immediatamente la competente Autorita' governativa del paese nelle cui acque la nave puo' trovarsi o verso le acque del quale la nave si sta avvicinando in condizioni d'avaria.
Allegato A-Appendici
APPENDICE (Modello di Certificato di sicurezza per navi da passeggeri) CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVE DA PASSEGGERI (Timbro Ufficiale) (Paese) un per -------- viaggio internazionale. un breve Rilasciato in base alle disposizioni della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1960 Parte di provvedimento in formato grafico I. Che la nave summenzionata e' stata debitamente visitata in conformita' alle disposizioni della Convenzione precitata. II. Che in seguito a tale visita si e' constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni delle Regole annesse alla detta Convenzione per quanto riguarda: (1) la struttura, le macchine e le caldaie principali e ausiliarie, gli altri recipienti a pressione e macchinari; (2) le disposizioni ed i particolari relativi ai compartimenti stagni; (3) i seguenti galleggiamenti di compartimentazione: Parte di provvedimento in formato grafico III. Che i mezzi di salvataggio sono sufficienti per un numero totale massimo di ................................................... persone, e cioe': .......... imbarcazioni di salvataggio (compresi .......... motoscafi di salvataggio) capci di portare .......... persone e .......... motoscafi di salvataggio muniti di installazione radiotelegrafica e proiettore (inclusi nel numero totale delle imbarcazioni di salvataggio sopra menzionate), e ........... motoscafi di salvataggio muniti di solo proiettore (pure inclusi nel numero totale delle imbarcazioni di salvataggio sopra menzionate), richiedenti .......... marittimi abilitati; .......... zattere di salvataggio per le quali sono richiesti dispositivi di tipo approvato per la messa in acqua, capaci di portare ........ persone; e .......... zattere di salvataggio per le quali non sono richiesti dispositivi di tipo approvato per la messa in acqua, capaci di portare .......... persone; .......... apparecchi galleggianti capaci di sostenere .......... persone; .......... salvagente anulari; .......... cinture di salvataggio. IV. Che le imbarcazioni e le zattere di salvataggio sono fornite del materiale prescritto in conformita' alle disposizioni delle Regole. V. Che la nave e' dotata di apparecchio lanciasagole e di apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio in conformita' alle disposizioni delle Regole. VI. Che la nave risponde alle prescrizioni delle Regole per quanto riguarda le installazioni radiotelegrafiche, cioe':
Prescrizione della Regola Disposizioni attuate a bordo
VII. Che il funzionamento dell'installazione radiotelegrafica dei motoscafi di salvataggio e/o dell'apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio, se prescritto, soddisfa alle disposizioni delle Regole. VIII. Che la nave soddisfa alle prescrizioni delle Regole per quanto riguarda le sistemazioni per la rilevazione ed estinzione degli incendi e che e' fornita dei fanali di navigazione e dei segnali diurni, della scaletta per il pilota, nonche' dei mezzi adatti per emettere segnali sonori e segnali di pericolo, conformemente alle prescrizioni delle Regole ed inoltre alle Regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare. IX. Che la nave risponde a tutte le altre prescrizioni delle Regole nella misura in cui sono ad essa applicabili. Il presente Certificato e' rilasciato in nome del Governo .......... Esso e' valido sino al .......... Rilasciato a .......... il .......... 19... Segue il timbro o la firma dell'Autorita' responsabile del rilascio di questo Certificato. (Timbro) Se questo documento e' firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo: Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato da detto Governo a rilasciare il presente Certificato. (Firma) --------------------------------------------------------------------- NOTA - E' sufficiente indicare soltanto l'anno in cui la chiglia e' stata impostata, ad eccezione per l'anno 1952 e per l'anno dell'entrata in vigore eletta Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1960, nei quali casi si deve scrivere la data esatta. Nel caso di nave la quale e' stata trasformata, come specificato dal comma (i) del paragrafo (b) della Regola 1 del Capitolo II della Convenzione, si deve indicare la data in cui tale lavoro di trasformazione e' cominciato. --------------------------------------------------------------------- APPENDICE (Modello di Certificato di sicurezza di costruzione per navi da carico) CERTIFICATO DI SICUREZZA DI COSTRUZIONE PER NAVE DA CARICO (Timbro Ufficiale) (Paese) Rilasciato in base alle disposizioni della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1960
Nome della nave Numero o lettere che distinguono la nave Porto di immatricolazione Stazza lorda Data in cui la chiglia e stata impostata (vedi Nota)
Il Governo (Nome) certifica --------------- ---------------- Io sottoscritto (Nome) certifico Che la nave summezionata e' stata debitamente visitata in conformita' delle disposizioni della Regola 10 del Capitolo I della Convenzione precitata, e che in seguito a tale visita si e' constatato che le condizioni dello scafo, macchinari e dotazioni, come definiti nella sovramenzionata Regola, sono sotto tutti i rapporti soddisfacenti e che la nave soddisfa alle prescrizioni applicabili del Capitolo II (salvo quelle relative ai dispositivi per l'estinzione incendi e piani per la lotta contro gli incendi). Il presente Certificato e' rilasciato in nome del Governo .......... Esso e' valido fino al .......... Rilasciato a .......... il .......... 19... Segue il timbro o la firma dell'Autorita' responsabile del rilascio di questo Certificato. (Timbro) Se questo documento e' firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo: Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato da detto Governo a rilasciare il presente Certificato. (Firma) --------------------------------------------------------------------- NOTA - E' sufficiente indicare soltanto l'anno in cui la chiglia e' stata impostata, ad eccezione per l'anno 1952 e per l'anno dell'entrata in vigore della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1960, nei quali casi si deve scrivere la data esatta. --------------------------------------------------------------------- APPENDICE (Modello di Certificato di sicurezza delle dotazioni per navi da carico) CERTIFICATO DI SICUREZZA DELLE DOTAZIONI DI NAVE DA CARICO (Timbro Ufficiale) (Paese) Rilasciato in base alle disposizioni della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1960
Nome della nave Numero o lettere che distinguono la nave Porto di immatricolazione Stazza lorda Data in cui la chiglia e stata impostata (vedi Nota)
Il Governo (Nome) certifica --------------- --------------- Io sottoscritto (Nome) certifico I. Che la nave summenzionata e' stata debitamente visitata in conformita' alle disposizioni della Convenzione precitata. II. Che in seguito a tale visita si e' constatato che i mezzi di salvataggio sono sufficienti per un numero totale massimo di .......... persone, e cioe': .......... imbarcazioni di salvataggio sul lato sinistro capaci di portare .......... persone; .......... imbarcazioni di salvataggio sul lato dritto capaci di portare .......... persone; .......... motoscafi di salvataggio (inclusi nel numero totale delle imbarcazioni di salvataggio sopra menzionate) comprendenti anche .......... motoscafi di salvataggio muniti di installazione radiotelegrafica e proiettore, e .......... motoscafi di salvataggio muniti di solo proiettore; .......... zattere di salvataggio per le quali sono richiesti dispositivi di tipo approvato per la messa in acqua, capaci di portare .......... persone; e .......... zattere di salvataggio per le quali non sono richiesti dispositivi di tipo approvato per la messa in acqua, capaci di portare .......... persone; .......... salvagente anulari; .......... cinture di salvataggio. III. Che le imbarcazioni e le zattere di salvataggio sono fornite del materiale prescritto in conformita' alle disposizioni delle Regole annesse alla Convenzione. IV. Che la nave e' dotata di apparecchio lanciasagole e di apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio in conformita' alle disposizioni delle Regole. V. Che in seguito alla visita si e' constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni della precitata Convenzione per quanto riguarda i dispositivi per l'estinzione degli incendi e piani per la lotta contro gli incendi ed e' fornita dei fanali di navigazione e dei segnali diurni, della scaletta per il pilota, nonche' dei mezzi adatti per emettere segnali sonori e segnali di pericolo, conformemente alle prescrizioni delle Regole ed alle norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare. VI. Che la nave risponde a tutte le altre prescrizioni delle Regole nella misura in cui sono ad essa applicabili. Il presente Certificato e' rilasciato in nome del Governo .......... Esso e' valido sino al .......... Rilasciato a .......... il .......... 19... Segue il timbro o la firma dell'Autorita' responsabile del rilascio di questo Certificato. (Timbro) Se questo documento e' firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo: Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato da detto Governo a rilasciare il presente Certificato. (Firma) --------------------------------------------------------------------- NOTA - E' sufficiente indicare soltanto l'anno in cui la chiglia e' stata impostata, ad eccezione per l'anno 1952 e per l'anno dell'entrata in vigore della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1960, nei quali casi si deve scrivere la data esatta. --------------------------------------------------------------------- APPENDICE (Modello di Certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da carico) CERTIFICATO DI SICUREZZA RADIOTELEFONICA PER NAVE DA CARICO (Timbro Ufficiale) (Paese) Rilasciato in base alle disposizioni della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1960
Nome della nave Numero o lettere che distinguono la nave Porto di immatricolazione Stazza lorda Data in cui la chiglia e stata impostata (vedi Nota)
Il Governo (Nome) certifica --------------- --------------- Io sottoscritto (Nome) certifico I. Che la nave summenzionata soddisfa alle prescrizioni delle Regole annesse alla Convenzione precitata per quanto riguarda la Radiotelefonia:
Prescrizioni delle Regole Disposizioni attuate a bordo
II. Che il funzionamento dell'apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio, se prescritto, soddisfa alle disposizioni delle Regole. Il presente Certificato e' rilasciato in nome del Governo .......... Esso e' valido fino al .......... Rilasciato a .......... il .......... 19... Segue il timbro o la firma dell'Autorita' responsabile del rilascio di questo Certificato. (Timbro) Se questo documento e' firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo: Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato da detto Governo a rilasciare il presente Certificato. (Firma) --------------------------------------------------------------------- NOTA - E' sufficiente indicare soltanto l'anno in cui la chiglia e' stata impostata, ad eccezione per l'anno 1952 e per l'anno dell'entrata in vigore della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1960, nei quali casi si deve scrivere la data esatta. --------------------------------------------------------------------- APPENDICE (Modello di Certificato di sicurezza radiotelegrafica per navi da carico) CERTIFICATO DI SICUREZZA RADIOTELEGRAFICA PER NAVE DA CARICO (Timbro Ufficiale) (Paese) Rilasciato in base alle disposizioni della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1960
Nome della nave Numero o lettere che distinguono la nave Porto di immatricolazione Stazza lorda Data in cui la chiglia e stata impostata (vedi Nota)
Il Governo (Nome) certifica --------------- --------------- Io sottoscritto (Nome) certifico I. Che la nave summenzionata soddisfa alle prescrizioni delle Regole annesse alla Convenzione precitata per quanto riguarda la Radiotelegrafia:
Prescrizioni delle Regole Disposizioni attuate a bordo
II. Che il funzionamento delle installazioni radiotelegrafiche dei motoscafi di salvataggio e/o dell'apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio, se esiste, soddisfa alle disposizioni delle Regole. Il presente Certificato e' rilasciato in nome del Governo .......... Esso e' valido fino al .......... Rilasciato a .......... il .......... 19... Segue il timbro o la firma dell'Autorita' responsabile del rilascio di questo Certificato. (Timbro) Se questo documento e' firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo: Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato da detto Governo a rilasciare il presente Certificato. (Firma) --------------------------------------------------------------------- NOTA - E' sufficiente indicare soltanto l'anno in cui la chiglia e' stata impostata, ad eccezione per l'anno 1952 e per l'anno dell'entrata in vigore della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1960, nei quali casi si deve scrivere la data esatta. --------------------------------------------------------------------- APPENDICE (Modello di Certificato di esenzione) CERTIFICATO DI ESENZIONE (Timbro Ufficiale) (Paese) Rilasciato in base alle disposizioni della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1960
Nome della nave Numero o lettere che distinguono la nave Porto di immatricolazione Stazza lorda
Il Governo (Nome) certifica --------------- ---------------- Io sottoscritto (Nome) certifico Che la nave summenzionata, in virtu' della Regola ....... del Capitolo ....... delle Regole annesse alla Convenzione precitata, e' esentata dall'applicazione delle prescrizioni di (1) .......... della Convenzione per i viaggi da .......... a .......... (*) Indicare qui le con- | * dizioni, se ve ne sono, al- \ le quali e subordinato il / Certificato di esenzione... | Il presente Certificato e' rilasciato in nome del Governo .......... Esso e' valido fino al .......... Rilasciato a .......... il .......... 19... Segue il timbro o la firma dell'Autorita' responsabile del rilascio di questo Certificato. (Timbro) Se questo documento e' firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo: Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato da detto Governo a rilasciare il presente Certificato. (Firma) --------------------------------------------------------------------- (1) Indicare qui i riferimenti ai Capitoli ed alle Regole, specificando i singoli paragrafi. --------------------------------------------------------------------- APPENDICE (Modello di Certificato di sicurezza per navi da passeggeri a propulsione nucleare) CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVE DA PASSEGGERI A PROPULSIONE NUCLEARE (Timbro Ufficiale) (Paese) Rilasciato in base alle disposizioni della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1960 Parte di provvedimento in formato grafico Il Governo (Nome) certifica --------------- ---------------- Io sottoscritto (Nome) certifico I. Che la nave summenzionata e' stata debitamente visitata in conformita' alle disposizioni della Convenzione precitata. II. Che la nave, che e' una nave a propulsione nucleare, soddisfa a tutte le prescrizioni del Capitolo VIII della detta Convenzione ed e' conforme al Rapporto di sicurezza approvato per la nave. III. Che in seguito alla visita si e' constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni delle Regole annesse alla detta Convenzione per quanto riguarda: (1) la struttura, le caldaie principali ed ausiliari, gli altri recipienti a pressione ed i macchinari; (2) le disposizioni ed i particolari relativi ai compartimenti stagni; (3) i seguenti galleggiamenti di compartimentazione: Parte di provvedimento in formato grafico IV. Che i mezzi di salvataggio sono sufficienti per un numero totale massimo di .......... persone e cioe': .......... imbarcazioni di salvataggio (compresi .......... motoscafi di salvataggio) capaci di portare .......... persone e motoscafi di salvataggio muniti di installazione radiotelegrafica e proiettore (inclusi nel numero totale delle imbarcazioni di salvataggio sopra menzionate) e .......... motoscafi di salvataggio muniti di solo proiettore (pure inclusi nel numero totale delle imbarcazioni di salvataggio sopra menzionate), richiedenti .......... marittimi abilitati; .......... zattere di salvataggio, per le quali sono prescritti dispositivi di tipo approvato per la messa in acqua, capaci di portare .......... persone; e .......... zattere di salvataggio, per le quali non sono richiesti dispositivi di tipo approvato per la messa in acqua, capaci di portare .......... persone; .......... apparecchi galleggianti capaci di sostenere .......... persone; .......... salvagente anulari; .......... cinture di salvataggio. V. Che le imbarcazioni e le zattere di salvataggio sono fornite del materiale prescritto in conformita' alle disposizioni delle Regole. VI. Che la nave e' dotata di apparecchio laaciasagole e di apparecchilo radio portatile per natanti di salvataggio, in conformita' alle disposizioni delle Regole. VII. Che la nave risponde alle prescrizioni delle Regole, per quanto riguarda le installazioni radiotelegrafiche, cioe':
Prescrizioni delle Regole Disposizioni attuate a bordo
VIII. Che il funzionamento delle installazioni radiotelegrafiche dei motoscafi di salvataggio e/o dell'apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio, se prescritto, soddisfa alle disposizioni delle Regole. IX. Che la nave soddisfa alle prescrizioni delle Regole per quanto riguarda le sistemazioni per la rilevazione ed estinzione degli incendi e che e' fornita dei fanali di navigazione e dei segnali diurni, della scaletta per il pilota, nonche' dei mezzi adatti per emettere segnali sonori e segnali di pericolo, conformemente alle prescrizioni delle Regole ed inoltre alle Regole Internazionali per prevenire gli abbordi in mare. X. Che la nave risponde a tutte le altre prescrizioni delle Regole nella misura in cui sono ad essa applicabili. Il presente Certificato e' rilasciato in nome del Governo .......... Esso e' valido fino al .......... Rilasciato a .......... il .......... 19... Segue il timbro o la firma dell'Autorita' responsabile del rilascio di questo Certificato. (Timbro) Se questo documento e' firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo: Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato da detto Governo a rilasciare il presente Certificato. (Firma) --------------------------------------------------------------------- NOTA - E' sufficiente indicare soltanto l'anno in cui la chiglia e' stata impostata, ad eccezione per l'anno 1952 e per l'anno dell'entrata in vigore della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1960, nei quali casi si deve scrivere la data esatta. Nel caso di una nave la quale e' stata trasformata come specificato dal comma (i) del paragrafo (b) della Regola 1 del Capitolo II della Convenzione, si deve indicare la data in cui tale lavoro di trasformazione e' cominciato. --------------------------------------------------------------------- APPENDICE (Modello di Certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare) CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVE DA CARICO A PROPULSIONE NUCLEARE (Timbro Ufficiale) (Paese) Rilasciato in base alle disposizioni della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1960
Nome della nave Numero o lettere che distinguono la nave Porto di immatricolazione Stazza lorda Data in cui la chiglia e stata impostata (vedi Nota)
Il Governo (Nome) certifica --------------- ---------------- Io sottoscritto (Nome) certifico I. Che la nave summenzionata e' stata debitamente visitata in conformita' alle disposizioni della Convenzione precitata. II. Che la nave, che e' una nave a propulsione nucleare, soddisfa a tutte le prescrizioni del Capitolo VIII della detta Convenzione ed a quelle del Rapporto di sicurezza approvato per la nave. III. Che in seguito alla visita si e' constatato che la nave scddisfa alle prescrizioni della Regola 10 del Capitolo I della Convenzione per quanto riguarda lo scafo, le macchine e l'armamento ed e' conforme alle prescrizioni applicabili del Capitolo II. IV. Che i mezzi di salvataggio sono sufficienti per un totale massimo di .......... persone, e cioe': .......... imbarcazioni di salvataggio sul lato sinistro capaci di portare .......... persone; .......... imbarcazioni di salvataggio sul lato dritto capaci di portare .......... persone; .......... motoscafi di salvataggio (inclusi nel numero totale delle imbarcazioni di salvataggio sopra menzionate), comprendenti anche .......... motoscafi di salvataggio muniti di installazione radiotelegrafica e proiettore, e .......... motoscafi di salvataggio muniti di solo proiettore; .......... zattere di salvataggio, per le quali sono richiesti dispositivi di tipo approvato per la messa in acqua, capaci di portare .......... persone; e .......... zattere di salvataggio per le quali non sono richiesti dispositivi di tipo approvato per la messa in acqua, capaci di portare .......... persone; .......... salvagente anulari; .......... cinture di salvataggio. V. Che le imbarcazioni e le zattere di salvataggio sono fornite del materiale prescritto in conformita' alle disposizioni delle Regole annesse alla Convenzione. VI. Che la nave e' dotata di apparecchio lanciasagole e di apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio in conformita' alle disposizioni delle Regole. VII. Che la nave risponde alle prescrizioni delle Regole per quanto riguarda le installazioni radiotelegrafiche, e cioe':
Prescrizioni delle Regole Disposizioni attuate a bordo
VIII. Che il funzionamento delle installazioni radiotelegrafiche dei motoscafi di salvataggio e/o dell'apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio, se prescritto, soddisfano alle disposizioni delle Regole. IX. Che a seguito della visita si e' constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni della precitata Convenzione per quanto riguarda le sistemazioni per l'estinzione degli incendi ed e' fornita dei fanali di navigazione e dei segnali diurni, della scaletta per il pilota, nonche' dei mezzi adatti per emettere segnali sonori e segnali di pericolo, conformemente alle prescrizioni delle Regole e delle norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare. X. Che la nave risponde a tutte le altre prescrizioni delle Regole, nella misura in cui sono ad essa applicabili. Il presente Certificato e' rilasciato in nome del Governo .......... Esso e' valido fino al .......... Rilasciato a .......... il .......... 19... Segue il timbro o la firma dell'Autorita' responsabile del rilascio di questo Certificato. (Timbro) Se questo documento e' firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo: Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato da detto Governo a rilasciare il presente Certificato. (Firma) --------------------------------------------------------------------- NOTA - E' sufficiente indicare soltanto l'anno in cui la chiglia e' stata impostata, ad eccezione per l'anno 1952 e per l'anno dell'entrata in vigore della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1960, nei quali casi si deve scrivere la data esatta. --------------------------------------------------------------------- Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI
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