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LEGGE 15 luglio 1966, n. 560

Current text a fecha 1989-11-08

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è autorizzato a concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, in favore di Enti ed Istituti che svolgano attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.