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LEGGE 9 marzo 1967, n. 212

Current text a fecha 2006-04-20

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire edifici da destinare a caserme dei vigili del fuoco nonchè a provvedere all'ampliamento e adattamento delle caserme esistenti nelle località che saranno indicate dal Ministero dell'interno, nei limiti dei fondi annualmente assegnati al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui al successivo articolo 2.