DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223

Type DPR
Publication 1967-03-20
Ultimo aggiornamento 2025-05-18
State In force
Source Normattiva
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Art. 51. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art41), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 26](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art26)) Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque. La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e' conservata negli archivi della Commissione stessa. Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o piu' registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale. Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto. ((Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.))

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 52

Art. 52. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art42)) ((1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarita' degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico)). ((12))

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 53

Art. 53. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art43)) In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nello adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione dal tesoriere comunale. Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto da' notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune.

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 54

Art. 54. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art44), e [legge 22 gennaio 1965, n. 1, art. 32, comma 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-01-22;1~art32-com7)) Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila)); Se l'omissione e' dolosa, ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila)). ((Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art16).))

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 55

Art. 55. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art45), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art32-com8)) Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva diritto alla iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 6, punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000. ((11 Se il fatto e' commesso con dolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art16).))

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 56

Art. 56. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1038, art. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1038~art46), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art32-com9)) Chiunque forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali, e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000. Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 57

Art. 57. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art47), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art32-com10)) Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste elettorali o che sia effettuata la cancellazione d'uno o piu' cittadini, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000. Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 58

Art. 58. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 48](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art48)) Chiunque proponga, a termini dell'art. 42, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle Sottocommissioni, o per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, e' punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la multa da lire 1.000 a lire 5.000. La condanna e' pronunciata dalla Corte di appello con la medesima sentenza che rigetta l'impugnativa.

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 59

Art. 59. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art49), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art32), ultimo comma) Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste elettorali e dei relativi documenti, e' punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa, da lire 1.000 a lire 5.000.

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 60

Art. 60. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art50)) Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni. Il giudice puo' ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398) o in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge. Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli [articoli dal 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art163) [al 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art167) e [175 del Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art175) e dell'[art. 487 del Codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art487), relative alla sospensione condizionale della pena, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 61

Art. 61. ([Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art29)) Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della [legge 22 gennaio 1966, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1), restano in funzione, purche' siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finche' non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 21.

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 62

Art. 62. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art57)) Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei Comuni. Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto e' reso esecutorio dal prefetto. Visto, il Ministro per l'interno: TAVIANI

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