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LEGGE 19 aprile 1967, n. 271

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministero della sanità è autorizzato a rimborsare alle Amministrazioni provinciali le somme da questo anticipate, fino al 30 giugno 1952, per il pagamento di stipendi o altri assegni alle assistenti sanitarie visitatrici e alle ostetriche provinciali non di ruolo del cessato Alto Commissariato per l'igiene la sanità pubblica.