La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero della sanità è autorizzato a rimborsare alle Amministrazioni provinciali le somme da questo anticipate, fino al 30 giugno 1952, per il pagamento di stipendi o altri assegni alle assistenti sanitarie visitatrici e alle ostetriche provinciali non di ruolo del cessato Alto Commissariato per l'igiene la sanità pubblica.