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LEGGE 21 aprile 1967, n. 313

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, la iscrizione dei natanti nei registri dell'Autorità marittima è da intendersi equivalente a quella nei registri degli Uffici di navigazione interna. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 aprile 1967 SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE