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LEGGE 9 ottobre 1967, n. 961

Current text a fecha 1974-11-05

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1

Sono istituite le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona, con sede legale presso le Capitanerie di detti porti. Le aziende sono dotate di personalità giuridica pubblica e sono sottoposte alla vigilanza e alla tutela del Ministero della marina mercantile.