DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. 1099
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 8 giugno 1966, n. 432, con la quale e' stato riconosciuto il libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il testo dello statuto, proposto ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 432, dall'Istituto trentino di cultura; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il testo dello statuto del libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento riconosciuto con legge 8 giugno 1966, n. 432, che e' annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.
SARAGAT GUI - COLOMBO Visto il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 5. - GRECO
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 1
((Statuto della libera Universita' degli studi di Trento)) Art. 1. ((Il libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento, riconosciuto con legge 8 giugno 1966, n. 432, e' trasformato in libera Universita' degli studi di Trento.))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 2
Art. 2. ((La libera Universita' degli studi di Trento appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592); ha personalita' giuridica ed autonomia didattica, amministrativa e disciplinare ai sensi delle citate disposizioni e delle altre leggi e dei regolamenti sull'ordinamento universitario, sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione.))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 3
Art. 3. ((La libera Universita' degli studi di Trento e' costituita: della facolta' di sociologia; della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; della facolta' di economia e commercio.))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 4
Art. 4. Il governo della Universita' appartiene alle seguenti autorita': 1) consiglio di amministrazione; 2) presidente del consiglio di amministrazione; 3) rettore; 4) corpo accademico; 5) senato accademico; 6) presidi di facolta'; 7) consigli di facolta'. ((8) presidenti dei consigli di corso di laurea; 9) consigli di corso di laurea; 10) presidenti dei consigli di indirizzo di laurea; 11) consigli di indirizzo di laurea)). ((Per quanto non previsto dai successivi articoli, si rimanda alle vigenti disposizioni generali sull'Universita' e istituti superiori liberi)).
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 5
Art. 5. Il consiglio di amministrazione si compone: a) del presidente dell'"Istituto Trentino di Cultura" che lo presiede; b) di undici rappresentanti dell'Istituto trentino di cultura, designati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso; ((c) di un rappresentante dei professori ordinari e straordinari, anche fuori ruolo, dell'Universita', designato dagli stessi)); d) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la pubblica istruzione; e) del rettore dell'Universita'; f) dei presidi delle facolta'; ((g) di un rappresentante dei professori associati, designato dagli stessi)); ((h) di un rappresentante dei ricercatori universitari, designato dagli stessi)); i) di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario eletto dal personale medesimo; l) di fino studente, con voto consultivo, designato dall'organismo rappresentativo studentesco dell'Universita'. ((L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina di un rappresentante dei ricercatori universitari spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento. Fin quando non entreranno a far parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori continuano a far parte il rappresentante dei professori incaricati e il rappresentante degli assistenti di ruolo ad esaurimento)). Partecipa con voto deliberante alle riunioni del consiglio il direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario. Enti o privati qualora concorrano direttamente o per il tramite dell'Istituto trentino di cultura, al mantenimento dell'Universita' con un contributo annuo non inferiore a quello dei soci fondatori dell'Istituto trentino di cultura impegnato con atto formale per un periodo almeno pari alla durata in carica del consiglio di amministrazione, hanno diritto a designare ciascuno, un rappresentante. Gli enti e i privati che concorrano con un contributo non inferiore a due milioni hanno diritto a designare collegialmente un proprio rappresentante. L'accettazione dei nuovi contributi degli enti o privati e' deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati. In seno al consiglio di amministrazione puo' essere nominata una giunta esecutiva composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, dal direttore amministrativo e da due membri nominati dal consiglio di amministrazione scelti nel proprio seno. Alla giunta esecutiva il consiglio di amministrazione puo' delegare alcune delle sue funzioni o conferire incarichi particolari.
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 6
Art. 6. Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni e dalle norme contenute negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario approvato con [regio decreto 6 aprile 1924, n. 674](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674), e successive modificazioni ((nonche'delle norme contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382))). Il consiglio di amministrazione, in particolare: a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Universita'; b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Universita'; ((c) delibera il conferimento dei contratti e delle supplenze proposte dei rispettivi consigli di facolta';)) d) nomina il direttore amministrativo; e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL [D.P.R. 21 OTTOBRE 1981, N. 1042](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-10-21;1042))); ((e) delibera sulle assunzioni del personale amministrativo tecnico ed ausiliario)); ((f))) delibera i regolamenti necessari per il funzionamento dell'Universita'; ((g))) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Universita' che importino entrate o spese a carico del bilancio; ((h))) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Universita'; ((i))) delibera in merito alla costituzione di centri di ricerca scientifica, di dipartimenti e di istituti aggregati. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera secondo le modalita' di cui all'art. 18 del regolamento generale universitario.
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 7
Art. 7. ((Il presidente del consiglio di amministrazione: a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso; b) ha la legale rappresentanza dell'Universita'; c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza del rettore in materia scientifica e didattica; d) conclude e stipula i contratti, firma gli ordinativi di pagamento; e) puo' adottare deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere a), d), f), h), i) del precedente art. 6, salvo ratifica del consiglio di amministrazione cui riferisce nella prima successiva adunanza; f) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente statuto o delegategli dal consiglio di amministrazione. Il presidente puo' designare, di volta in volta, un membro del consiglio di amministrazione a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 8
Art. 8. Il rettore e' nominato in apposita seduta comune: a) dai membri del consiglio di amministrazione dell'Universita'; ((b) dai professori ordinari, straordinari ed associati non facenti parte del consiglio di amministrazione)); ((c) dai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facolta')); ((d) da un numero di rappresentanti dell'Istituto Trentino di cultura - designati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso - pari al numero degli appartenenti alle lettere b) e c).)) La riunione congiunta e' convocata e presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita'. Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere rieletto. Il rettore: a) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie nel conferimento dei titoli accademici; b) convoca e presiede il senato accademico; c) esercita l'alta vigilanza sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita' e sul personale docente e tecnico, curando, altresi', l'osservanza di tutte le norme dell'ordinamento universitario; d) provvede a dare esecuzione sia alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica, sia alle deliberazioni del senato accademico; e) infligge le sanzioni disciplinari in conformita' alle disposizioni vigenti; f) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'; g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione universitaria salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto. Per i casi di impedimento o di assenza il rettore puo' designare uno dei professori di ruolo dell'Universita' per la sua sostituzione. Al rettore spetta una indennita' di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, nei limiti delle norme vigenti sull'indennita' di carica spettante ai rettori delle universita' statali.
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 9
Art. 9. ((I presidi delle facolta' sono eletti a maggioranza di voti dai rispettivi consigli di facolta' fra i professori di ruolo delle stesse e nominati con decreto del rettore. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 10
Art. 10. ((La composizione e le modalita' di funzionamento dei consigli di facolta' sono quelle previste dalla vigente normativa statale)).
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 11
Art. 11. ((Nell'Universita' sono conferite le seguenti lauree: nella facolta' di sociologia: la laurea in sociologia; nella facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: la laurea in matematica con indirizzo applicativo e didattico; la laurea in fisica con indirizzo applicativo e didattico; nella facolta' di economia e commercio: la laurea in economia politica. Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' istituito il biennio propedeutico di ingegneria.))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 12
Art. 12. ((Il corso degli studi per il conseguimento di ciascuna laurea e' di quattro anni. I titoli di ammissione sorto quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 13
Art. 13. ((I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio, tante ore settimanali quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti. Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti assistenti o lettori. I corsi che lo richiedano sono integrati da esercitazioni pratiche o di laboratorio.))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 14
Art. 14. ((Gli esami di profitto sono di regola orali e vengono disciplinati dalle norme del [regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269). Per i corsi che lo richiedono, l'esame orale, a norma del comma precedente, puo' essere preceduto da una prova scritta o da una esercitazione.))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 15
((FACOLTA' DI SOCIOLOGIA Laurea in sociologia)) Art. 15. ((La facolta' di sociologia ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze sociali e di fornire la cultura scientifica e metodologica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento e alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni richiedenti studi nelle discipline sociali.))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 16
Art. 16. ((Il corso di studi si divide in due bienni. Gli insegnamenti del primo biennio hanno carattere generale o istituzionale e quelli del secondo biennio hanno carattere specifico o monografico. Gli uni e gli altri si dividono in obbligatori e complementari; annuali e semestrali. Due insegnamenti semestrali corrispondono ad un insegnamento annuale.))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 17
Art. 17. Il primo biennio, propedeutico, comprende i seguenti insegnamenti obbligatori di carattere generale o istituzionale: 1) Istituzioni di sociologia I; 2) Istituzioni di sociologia II; 3) Antropologia culturale; 4) Storia delle istituzioni sociali e politiche; 5) ((Storia economica)); 6) Matematica generale; 7) Statistica; 8) Psicologia generale; 9) Psicologia sociale; 10) Economia; 11) Istituzioni di diritto privato; 12) Istituzioni di diritto pubblico; 13) Dottrine giuridiche; 14) Lingua inglese I.
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 18
Art. 18. Il secondo biennio, progredito, comprende: a) i seguenti insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti: 1) Storia del pensiero sociologico; 2) Dottrine sociali moderne; 3) Metodologia delle scienze sociali; 4) Matematica per le scienze sociali; 5) Statistica per la ricerca sociale; 6) Politica economica. b) un equivalente di tre insegnamenti annuali che tutti gli studenti devono scegliere tra gli insegnamenti complementari impartiti dalla facolta' scelti fra i seguenti. COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 31 OTTOBRE 1974, N. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-10-31;917). 1) Antropologia culturale (cultura e personalita); 2) 3) Antropologia sociale; 4) Demografia; 5) Diritto amministrativo; 6) Diritto costituzionale italiano e comparato; 7) Diritto del lavoro; 8) 9) Diritto della previdenza sociale; 10) Diritto sindacale; 11) Econometrica; 12) Economia (corso monografico); 13) Economia agraria; 14) Economia aziendale; 13) Economia bancaria; 16) Economia industriale; 17) Economia dell'istruzione; 18) Economia del lavoro; 19) Economia pubblica; 20) Elaborazione automatica dei dati; 21) Elementi di criminologia; 22) Filosofia della scienza; 23) Filosofia del linguaggio; 24) Forme elementari di societa'; 25) Lingua inglese II; 26) Lingua francese I; 27) Lingua francese II; 28) Lingua tedesca I; 29) Lingua tedesca II; 30) Lingua russa; 31) Linguistica generale; 32) Logica; 33) Metodologia delle scienze sociali (corso monografico); 34) Modelli matematici per sociologi; 35) Organizzazione internazionale; 36) Pedagogia; 37) Pianificazione ed organizzazione territoriale; 38) Programmazione economica; 39) Psicologia applicata; 40) Psicologia dinamica; 41) Psicologia dell'eta' evolutiva; 42) Psicologia del lavoro; 43) Psicologia del linguaggio e delle comunicazioni; 44) Psicologia della propaganda; 45) Semiologia culturale; 46) Sistemi economici comparati; 47) Sociologia delle comunicazioni; 48) Sociologia dell'educazione; 49) Sociologia del diritto; 50) Sociologia della famiglia; 51) Sociologia dei fenomeni politici; 52) Sociologia dei fenomeni tecnologici; 53) Sociologia del lavoro; 54) Sociologia dell'organizzazione; 55) Sociologia dei processi culturali conoscitivi e normativi; 56) Sociologia urbano-rurale; 57) Sociologia delle relazioni industriali; 58) Sociologia della religione; 59) Storia della Chiesa; 60) 61) Storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche; 62) Storia delle dottrine economiche; 63) 64) Storia politica moderna (corso monografico); 65) Storia del sindacalismo; 66) Storia dell'agricoltura; 67) Storia della filosofia; 68) Storia dell'amministrazione pubblica; 69) Storia contemporanea; 70) Storia del diritto moderno contemporaneo; 71) Sviluppo economico; 72) Tecniche psicometriche; 73) Tecniche di ricerca sociale. Storia moderna; Storia dei partiti e dei movimenti politici; Storia economica contemporanea; Scienza dell'amministrazione; Antropologia economica; Antropologia religiosa; Diritto delle comunita' europee; Diritto internazionale; Diritto dell'economia; Epistemologia e metodologia; Filosofia della storia; Filosofia del diritto; Logica dei sistemi normativi; Urbanistica; Sistemi politici comparati; Sistemi giuridici comparati; Sistemi sociali comparati; Scienza delle finanze; Scienza della politica; Storia delle religioni; Storia delle dottrine politiche; Storia dell'industria; Storia della scienza. sociologia economica. ((teoria delle comunicazioni)) Tutti i corsi complementari possono essere annuali o semestrali. Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facolta', con l'approvazione del senato accademico, di anno in anno, stabilisce quali corsi debbano essere considerati semestrali.
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 19
Art. 19. Il consiglio di facolta' delibera sul rapporto di propedeuticita' fra i singoli esami. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.P.R. 31 OTTOBRE 1974, N. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-10-31;917))).
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 20
Art. 20. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi di lezioni e le esercitazioni a questi connesse e aver superato esami per l'equivalente di 23 insegnamenti annuali. Tale norma si applica per tutti gli studenti che, a partire dall'anno accademico 1972-73, si iscrivono al I, II, III e IV anno di corso. Lo studente puo' sostituire corsi con la partecipazione con profitto a due seminari, secondo le modalita' stabilite dal consiglio di facolta'. La partecipazione con profitto ad un seminario viene equiparata al superamento di un esame di corso semestrale ai fini del requisito di cui al primo comma del presente articolo, ma solo per un massimo di due seminari. ((Il superamento di una prova pratica di lingua straniera sostenuta presso un laboratorio linguistico istituito a norma dell' art. 32 del presente statuto, viene equiparato ad un esame di corso annuale)).
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 21
Art. 21. ((L'esame di laurea consiste: a) nella compilazione di una dissertazione scritta, o tesi che deve svolgersi in modo originale su un tenia, scelto dal candidato ed approvato dal professore ufficiale; b) nella discussione della dissertazione o tesi; c) nella esposizione e discussione di una tesina con carattere di ricerca empirica se la dissertazione, o tesi, e' teorica e di ricerca teorica se la dissertazione, o tesi, e' empirica. Nell'assegnare il voto di laurea la commissione tiene conto del curriculum del candidato, del valore della dissertazione scritta, o tesi, e dell'andamento della discussione.))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 22
Art. 22. ((Le ricerche di sociologia del biennio progredito sono affidate, su proposta del consiglio di facolta' con deliberazione del consiglio di amministrazione ad un direttore di ricerca con la qualifica di professore incaricato.))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 23
FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI Laurea in matematica Art. 23. Il corso di studi in matematica si distingue in due indirizzi: applicativo e didattico. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai due indirizzi per il primo biennio: 1° Anno: 1. Analisi matematica I; 2. Geometria I; 3. Algebra; 4. Fisica generale I. 2° Anno: 1. Analisi matematica II; 2. Geometria II; 3. Meccanica razionale; 4. Fisica generale II. Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi e' un esame finale. Si richiedera' inoltre, alla fine del primo biennio la prova di conoscenza di due lingue straniere fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, russo. I corsi di "Analisi matematica", di "Geometria", di "Fisica generale" constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo. Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di "Analisi matematica I", "Geometria I", "Algebra". Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai due indirizzi per il terzo anno: 1. Istituzioni di analisi superiore; 2. Istituzioni di geometria superiore; 3. Istituzioni di fisica matematica. Nel secondo biennio, oltre agli esami di cui al precedente comma, dovranno essere impartite altre quattro discipline di cui una dovra' essere seguita nel terzo anno le altre nel quarto, una di esse, almeno, dovra' essere ad indirizzo fisico. Le discipline di indirizzo fisico sono contrassegnate con asterisco nell'elenco delle materie complementari. Dei predetti quattro insegnamenti sono fondamentali: per l'indirizzo applicativo: meccanica superiore e calcoli numerici e grafici; per l'indirizzo didattico: matematiche complementari e matematiche elementari da un punto di vista superiore. Gli insegnamenti fondamentali, possono essere accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne e' parte integrante. Gli insegnamenti complementari dei due indirizzi a scelta dello studente, escludendo dall'elenco i fondamentali dell'indirizzo prescritto sono compresi nel seguente elenco: 1. Algebra superiore; 2. Analisi funzionale; 3. Analisi superiore; * 4. Astronomia; * 5. Astrofisica; 6. Calcoli numerici e grafici; 7. Calcolo delle probabilita'; 8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 9. Cibernetica e teoria dell'informazione; * 10. Complementi di fisica generale; 11. Economia matematica; 12. Epistemologia e metodologia; * 13. Fisica matematica; * 14. Fisica nucleare; * 15. Fisica superiore; * 16. Fisica teorica; 17. Geodesia; 18. Geometria algebrica; 19. Geometria differenziale; 20 Geometria superiore; * 21. Istituzioni di fisica teorica; 22. Logica matematica; 23. Matematica finanziaria ed attuariale; 24. Matematiche complementari; 25. Matematiche elementari da un punto di vista superiore; 26. Matematiche superiori; * 27. Meccanica quantistica; * 28. Meccanica statistica; 29. Meccanica superiore; * 30. Onde elettromagnetiche; 31. Pedagogia; * 32. Relativita'; 33. Statistica matematica; 34. Storia delle matematiche; * 35. Struttura della materia; 36. Teoria delle funzioni; 37. Teoria dei numeri; 38. Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici; 39. Topologia. ((geometria III; analisi matematica III; algebra II; biomatematica; analisi numerica.)) Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari del secondo biennio, vi e' un esame finale. L'esame di laurea comprendera' in ogni caso un colloquio di cultura generale e un lavoro scritto. L'esame di laurea comprendera' inoltre la discussione di due tesine orali. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 24
Laurea in fisica Art. 24. Il corso di studi per la laurea in fisica, si distingue in due indirizzi: applicativo e didattico. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai due indirizzi, per il primo biennio: 1. Fisica generale I; 2. Fisica generale II; 3. Analisi matematica I; 4. Analisi matematica II; 5. Geometria I; 6. Meccanica razionale; 7. Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici); 8. Esperimentazione fisica (biennale). Si richiedera' inoltre, alla fine del primo biennio, la prova di conoscenza di due lingue straniere fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, russo. I corsi di fisica I e fisica II, analisi I e analisi II, non sono biennali ma constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti. Il corso di meccanica razionale deve essere distinto da quello destinato agli allievi ingegneri ed in comune con gli allievi matematici. I corsi 1), 2), 3), 4), 5), 6) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. I corsi 7) e 8) devono portare i singoli studenti a sperimentare con le proprie mani. Per ciascuno dei corsi elencati vi e' un esame finale. Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti: a) corsi comuni ai due indirizzi: 1. Struttura della materia; 2. Istituzioni di fisica teorica; 3. Metodi matematici della fisica. b) corsi per l'indirizzo applicativo: 4. Laboratorio di fisica I parte; 5. Laboratorio di fisica II parte; 6 - 7 - 8 - 9. Numero quattro corsi da determinare a seconda dell'indirizzo di specializzazione. c) corsi per l'indirizzo didattico: 4. Complementi di fisica generale I parte; 5. Complementi di fisica generale II parte; 6. Preparazione di esperienze didattiche I parte; 7. Preparazione di esperienze didattiche II parte; 8 - 9. Numero due corsi a scelta. I corsi a-1), a-2), a-3), c-4), c-5), possono essere accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante. Per ciascuno dei corsi elencati vi e' un esame finale. Elenco (a carattere orientativo) dei corsi complementari di fisica, da cui potranno essere prescelti quelli lasciati a scelta dello studente: 1. Acustica; * 2. Algebra; * 3. Algebra superiore; * 4. Analisi funzionale; * 5 Analisi superiore; 6. Astrofisica; 7. Astronomia; 8. Biofisica; * 9. Calcolo delle probabilita'; * 10. Calcoli numerici e grafici; 11. Chimica fisica; 12. Chimica organica; 13. Chimica teorica; 14. Cibernetica e teoria dell'informazione; 15. Conduzione elettrica nei gas; 16. Economia e organizzazione industriale; 17. Elettrologia; 18. Elettronica; 19. Elettronica applicata; 20. Elettrotecnica; 21. Epistemologia e metodologia; 22. Fisica dei neutroni; 23. Fisica dei reattori; 24. Fisica dell'atmosfera; 25. Fisica delle particelle elementari; 26. Fisica dello stato solido; 27. Fisica matematica; 28. Fisica nucleare; 29. Fisica superiore; 30. Fisica tecnica; 31. Fisica teorica; 32. Fisica terrestre (geofisica); 33. Geodesia; 34. Geologia; * 35. Geometria II; * 36. Geometria differenziale; * 37. Geometria superiore; * 38. Istituzioni di analisi superiore; * 39. Istituzioni di fisica matematica; 40. Istituzioni di fisica nucleare; * 41. Istituzioni di geometria superiore; 42. Logica matematica; 43. Matematiche complementari; 44. Matematiche elementari da un punto di vista superiore, 45. Matematiche superiori; * 46. Meccanica analitica; 47. Meccanica quantistica; 48. Meccanica statistica; 49. Meccanica superiore; 50. Mineralogia; 51. Mineralogia e geologia (per ingegneri); 52. Misure elettriche; 53. Onde elettromagnetiche; 54. Ottica; 55. Ottica elettronica; 56. Pedagogia; 57. Radioastronomia; 58. Radioattivita'; 59. Relativita'; 60. Sismologia; 61. Spettroscopia; 62. Storia della fisica; 63. Strutturistica; 64. Tecnica del vuoto; 65. Teoria dei reattori nucleari; * 66. Teoria delle funzioni; * 67. Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici; 68. Termodinamica; 69. Termotecnica; 70. Fisica dei plasmi. ((fisica molecolare; teoria dei campi; didattica della fisica; elettronica quantistica.)) Potranno iscriversi ai corsi comuni ai due indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato fisica I e II, analisi matematica I e II. L'esame di laurea consiste di: un colloquio di cultura generale in fisica; una tesi di laurea scritta alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale; due tesine su argomenti di fisica e di matematica. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 25
((ORDINAMENTO DEL BIENNIO PROPEDEUTICO DI INGEGNERIA)) Art. 25. ((Gli insegnamenti del biennio propedeutico di ingegneria sono i seguenti: Insegnamenti fondamentali: 1° Anno: 1. Analisi matematica I; 2. Geometria I; 3. Fisica I; 4. Chimica; 5. Disegno. 2° Anno: 1. Analisi matematica II; 2. Geometria II; 3. Meccanica razionale; 4. Fisica II. L'insegnamento di geometria del secondo anno di corso potra' essere eventualmente sostituito con altra disciplina. Agli insegnamenti del secondo anno di corso ne potranno essere aggiunti non piu' di altri due. L'insegnamento da sostituirsi a quello di geometria II, nonche' gli insegnamenti da aggiungersi a quelli previsti per il secondo anno, ai sensi del precedente comma, dovranno essere prescelti fra i seguenti: Disegno II; Mineralogia; Litologia e geologia; Applicazioni di geometria descrittiva (in sostituzione di disegno II); Metodi di osservazione e misura; Tecnologie generali dei materiali; Chimica organica. Tutti gli insegnamenti possono essere accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne costituisce parte integrante.))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 26
Art. 26. ((Gli studenti del 1° anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al 2° anno di corso, qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I e chimica.))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 27
Art. 27. Gli insegnamenti del corso di laurea in economia politica sono i seguenti: Insegnamenti fondamentali obbligatori: 1. Matematica; 2. Sociologia; 3. Istituzioni di diritto privato; 4. Istituzioni di diritto pubblico; 5. - 6. Economia politica I e II; 7. Storia economica; 8. Statistica metodologica; 9. Economia aziendale; 10. Metodi matematici di analisi economica; 11. Econometrica; 12. Diritto commerciale; 13. Storia del pensiero economico; 14. Scienza delle finanze; 15. Politica economica e finanziaria. Insegnamenti complementari: 1. Economia politica (corso progredito); 2. Economia e politica del lavoro; 3. Economia e politica industriale; 4. Economia e politica agraria; 5. Economia e politica dei trasporti; 6. Teoria e politica monetaria; 7. ((. . .)); 8. Economia internazionale; 9. Sistemi economici comparati; 10. Sistemi fiscali comparati; 11. Programmazione dei sistemi economici; 12. Problemi dello sviluppo economico; 13. Economia regionale; 14. Tecnologia dei processi produttivi; 15. Economia dell'automazione dei processi produttivi; 16. Geografia economica; 17. Urbanistica; 18. Metodologia delle scienze sociali; 19. Statistica metodologica: corso progredito; 20. ((. . .)); 21. Calcolo automatico; 22. Econometrica: corso progredito; 23. Demografia; 24. Contabilita' nazionale; 25. ((. . .)); 26. 27. Diritto tributario; 28. Diritto industriale; 29. Diritto internazionale; 30. Storia delle dottrine politiche e sociali; 31. ((. . .)); 32. Storia economica: corso monografico; 33. ((. . .)); 34. Sociologia urbana e rurale; 35. Sociologia industriale e del lavoro; 36. Sociologia delle organizzazioni complesse; 37. Sistemi sociali comparati. ragioneria generale ed applicata (corso propedeutico); ragioneria generale ed applicata (corso progredito); tecnica del commercio internazionale; tecnica bancaria e professionale; tecnica industriale e commerciale; tecnica delle ricerche di mercato; tecnica e ordinamento delle borse; organizzazione aziendale; elaboratori elettronici; tecnica professionale; economia delle comunita' europee; diritto del lavoro; diritto della sicurezza sociale; diritto dell'economia; diritto amministrativo; diritto del lavoro e della sicurezza sociale delle comunita' europee; diritto fallimentare; diritto bancario; diritto agrario. ((diritto privato comparato; diritto penale commerciale; diritto delle Comunita' europee; economia monetaria internazionale; economia montana e forestale; finanza aziendale; finanza degli enti locali; matematica finanziaria e attuariale; ricerca operativa; ragioneria pubblica; statistica; statistica aziendale; statistica economica; sistemi informativi; sistemi economici comparati; economia monetaria e creditizia; economia del settore pubblico; revisione e certificazione di bilancio.))((7)) ------------------ AGGIORNAMENTO (7) Il D.P.R. 5 dicemnre 1980, n. 1211 ha disposto (con l'art.3) che e' soppresso l'insegnamento complementare di sistemi economici e sociali comparati. Ha inoltre disposto (con l'art.5) che "Il primo comma dell'art. 32 e' modificato nel senso che dopo la parola "istituti scientifici" sono inserite le seguenti "dei dipartimenti". Nello stesso articolo il secondo comma e' modificato nel senso che dopo le parole "all'istituto" sono inserite le seguenti "al dipartimento"." Ha inoltre disposto (con l'art.6) che "L'art. 53 e' sostituito dal seguente: Qualora vengano temporaneamente a trovarsi assegnati alle facolta' meno di tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, procede alla costituzione di un comitato ordinatore integrando il numero dei professori di ruolo con la nomina di tante unita' quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre. Al comitato ordinatore sono attribuite le funzioni che le vigenti disposizioni di legge e il regolamento demandano al consiglio di facolta'. I professori che nel frattempo vengono a ricoprire i posti di ruolo assegnati alle singole facolta' sono aggregati al rispettivo comitato ordinatore. Detti comitati cessano dalle loro funzioni allorquando alla rispettiva facolta' risultano assegnati almeno tre professori di ruolo. I professori chiamati a far parte del comitato ordinatore non possono comunque restare in carica per un periodo di tempo superiore a due anni."
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 28
Art. 28. (( Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori fondamentali e inoltre di 11 insegnamenti complementari, scelti fra i gruppi di discipline indicate dalla facolta' per i singoli piani di studio. Dovra', inoltre, dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere, scelte fra quelle impartite nell'Universita'.))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 29
Art. 29. E' istituita presso la facolta' di economia e commercio uno scuola di statistica, diretta al conferimento del diploma in statistica. Essa ha la durata di due anni. (7) ((8))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 30
Art. 30. Insegnamenti fondamentali: 1) elementi di matematica; 2) statistica; 3) statistica economica - corso elementare; 4) statistica giudiziaria (semestrale); 5) statistica sociale (semestrale); 6) antropometria (semestrale); 7) statistica sanitaria (semestrale); 8) sociologia generale; 9) demografia; 10) geografia politica ed economica. Insegnamenti complementari: 1) economia politica - corso elementare; 2) istituzioni di diritto privato; 3) istituzioni di diritto pubblico; 4) statistica metodologica; 5) calcolo delle probabilita'; 6) statistica aziendale e analisi di mercato; 7) controllo statistico delle qualita' e statistica industriale; 8) programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti; 9) teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati; 10) sistemi informativi; 11) diritto regionale e degli enti locali; 12) finanza degli enti locali; 13) matematica finanziaria e attuariale; 14) economia d'azienda; 15) geometria analitica; 16) economia regionale. Gli insegnamenti semestrali di statistica giudiziaria e statistica sociale e quelli, pure semestrali, di antropometria e statistica sanitaria comportano rispettivamente esami unici. L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno. Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre facolta' dell'ateneo, previa approvazione del preside della facolta' dalla quale e' rilasciato il diploma in statistica. Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e uperato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due complementari. (7) ((8))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 31
CAPO IV PROFESSORI Art. 31. L'insegnamento ufficiale e' impartito da professori di ruolo e da professori incaricati. L'organico dei posti di professori di ruolo e' determinato dalla tabella I annessa al presente statuto. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 31 OTTOBRE 1974,N . 917. Alla copertura dei posti di professori di ruolo vacanti si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria e la nomina o il trasferimento dei professori di ruolo sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta dei rispettivi consigli di facolta' con l'approvazione del senato accademico, e resi esecutivi con provvedimento del rettore dell'Universita'. ((7))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 32
Art. 32. Ai professori di ruolo si applicanole norme sulla assunzione, sullo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti per i corrispondenti professori di ruolo statali ed e' loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, un analogo trattamento di quiescenza. I professori di ruolo trasferiti, in base alle rispettive disposizioni in vigore, da universita' o istituti superiori statali o liberi, sono inquadrati nel ruolo dei professori dell'Universita', con l'anzianita' e con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento. ((7))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 33
Art. 33. Gli incarichi per l'insegnamento delle discipline obbligatorie e complementari, cui non sono attribuiti i posti di professori di ruolo stabiliti in organico, sono proposti nel mese di maggio di ogni anno dal consiglio di facolta', deliberati dal consiglio di amministrazione e resi esecutivi con provvedimento del rettore. Nella determinazione del numero dei complementari da impartire di anno in anno, si seguono le norme dello Stato. Qualora le facolta' ravvisassero l'opportunita' di superare tale numero, il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di facolta' interessati con l'approvazione del senato accademico, decidera' se accogliere la proposta e quali insegnamenti attivare. La scelta dei docenti lo svolgimento, la durata e la revoca degli incarichi, nonche' il trattamento economico e di quiescenza degli incaricati sono disciplinati dalle norme vigenti in materia per le universita' e gli istituti superiori statali. ((7))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 34
Art. 34. Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facolta', con l'approvazione del senato accademico, delibera la creazione e l'eventuale soppressione degli istituti scientifici e dei laboratori di ricerca o per gruppi di discipline affini previste dall'ordinamento degli studi. L'incarico della direzione di tali istituti o laboratori pluricattedre e' conferito annualmente dal rettore, sentito il consiglio di facolta', con l'approvazione del senato accademico ad uno dei professori che impartisce l'insegnamento ufficiale di una delle discipline che fanno capo all'istituto o al laboratorio stesso. ((7))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 35
Art. 35. I professori di ruolo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Trento. Possono, tuttavia, essere autorizzati provvisoriamente dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, a risiedere in localita' diversa, ove cio' sia compatibile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio. (7) ((8)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-05;1211) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. ----------------- AGGIORNAMENTO (8) Il [D.P.R. 21 ottobre 1981, n. 1042](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-10-21;1042) ha disposto (con l'art. 1) che il presente articolo e' soppresso e sostituito come segue: "Art. 35. - Il numero dei posti di assistente del ruolo ad esaurimento e' determinato dalla tabella III annessa al presente statuto. Gli assistenti collaborano con i professori nella ricerca scientifica e li coadiuvano nell'attivita' didattica. Ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali, nonche' corsi di esercitazioni. Agli assistenti di ruolo si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli assistenti universitari di ruolo statale ed e' loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, analogo trattamento di quiescenza. Gli assistenti di ruolo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Trento".
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 36
Art. 36. In aggiunta ai corsi a titolo ufficiale, presso l'Universita' possono impartirsi i corsi a titolo privato, in conformita' alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario. Su proposta del consiglio di facolta', con l'approvazione del senato accademico, approvato dal consiglio di amministrazione, possono essere ritenuti validi agli effetti didattici, come sostitutivi o integrativi dei corsi ufficiali o dei seminari, i corsi tenuti da professori italiani o stranieri che siano stati invitati o siano stati accolti come visitatori dalla libera Universita' degli studi di Trento. (7) ((8))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 37
CAPO V ASSISTENTI Art. 37. Il numero dei posti di assistente di ruolo e' determinato dalla tabella II annessa al presente statuto. Il consiglio di amministrazione, su proposta dei rispettivi consigli di facolta' e su indicazione del professore ufficiale, sentito il senato accademico, delibera l'assegnazione degli assistenti di ruolo e incaricati alle varie cattedre. Le relative nomine sono disposte con provvedimento del rettore della Universita'. ((7))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 38
Art. 38. Gli assistenti collaborano con i professori nella ricerca scientifica e li coadiuvano nella attivita' didattica. Ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali, nonche' corsi di esercitazioni. Agli assistenti di ruolo si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli assistenti universitari di ruolo statale ed e' loro assicurato mediante apposita ritenuta sugli stipendi, analogo trattamento di quiescenza. Gli assistenti di ruolo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Trento. ((7))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 39
CAPO VI STUDENTI, ESAMI E TASSE Art. 39. Le carriere scolastiche degli studenti sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e nel regolamento degli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 e successive modificazioni. ((7))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 40
Art. 40. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di insegnamento e' le relative esercitazioni, secondo le modalita' stabilite dal consiglio di facolta'. ((7))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 41
Art. 41. Per gli studenti gia' forniti di laurea e per quelli che provengono da altre facolta', il consiglio di facolta' stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale vengono iscritti e quali degli esami gia' sostenuti sono riconosciuti ai fini del conseguimento della laurea. ((7))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 42
Art. 42. L'anno accademico ha inizio il primo novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo. Le lezioni cominciano di regola non piu' tardi del 5 novembre e terminano non prima del 31 maggio. I programmi dei corsi e degli esami, l'orario delle lezioni e delle esercitazioni, sono resi noti agli studenti all'inizio dello anno accademico. ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-05;1211) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 43
Art. 43. Gli esami sono: a) di profitto; b) di idoneita'; c) di laurea. ((7))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 44
Art. 44. Gli esami di profitto consistono in interrogazioni, discussioni e disamine di casi pratici in modo da accertare la maturita' intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame. Per alcuni insegnamenti puo' essere richiesta anche una prova di esame scritta, secondo modalita' stabilite dal consiglio di facolta'. ((7))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 45
Art. 45. Le commissioni degli esami di profitto sono nominate dal preside della facolta', sentito il consiglio di facolta'. Ogni commissione e' composta da tre membri: il professore ufficiale della disciplina, un professore ufficiale di disciplina affine ed un libero docente o cultore della disciplina. ((7))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 46
Art. 46. Per la composizione della commissione dell'esame di laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 42 del regolamento sugli studenti approvato con [regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269). L'ammissione alla discussione della dissertazione scritta, o tesi, e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termini di legge previsti per le universita' e gli istituti superiori statali. Il diploma di laurea e' rilasciato dal rettore dell'Universita' ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e deve essere controfirmato dal preside di facolta' e dal direttore amministrativo. ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-05;1211) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 47
Art. 47. Le annesse tabelle III e IV determinano l'importo delle tasse, delle soprattasse e dei contributi vari per l'iscrizione e la frequenza dei corsi nonche' per gli esami di profitto e di laurea. Eventuali contributi speciali sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di facolta' e con l'approvazione del senato accademico.((7))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 48
Art. 48. L'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici dell'Universita' sono stabiliti di anno in anno dal consiglio di amministrazione, secondo le norme vigenti per le universita' statali. ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-05;1211) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 49
CAPO VII PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO Art. 49. Le carriere, le qualifiche, e la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono stabilite nella tabella V annessa al presente statuto. ((7)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 50
Art. 50. L'organizzazione della segreteria amministrativa, la nomina e il conferimento delle qualifiche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono deliberati dal consiglio di amministrazione e resi esecutivi con provvedimenti del presidente.((7)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-05;1211) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 51
Art. 51. Per l'assunzione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico di attivita' de personale di cui al precedente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti. A favore dello stesso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di indennita' di anzianita' per il trattamento di quiescenza. Al personale medesimo viene inoltre riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformita' alle norme regolatrici della materia per i dipendenti da enti di diritto pubblico.((7)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-05;1211) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 52
Art. 52. Il direttore amministrativo dirige gli uffici di segreteria e sovraintende a tutti i servizi amministrativi e contabili compresi quelli relativi alla biblioteca dell'Universita'. Egli e' capo gerarchico del personale addetto ai predetti servizi ed e' responsabile dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie. E' responsabile della tutela dei registri riguardanti le carriere scolastiche e controfirma i relativi certificati nonche' i diplomi di laurea. Fa parte del consiglio di amministrazione della Universita' con voto deliberante ed assolve anche le funzioni di segretario. ((7)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-05;1211) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 53
CAPO VIII GESTIONE AMMINISTRATIVA Art. 53. Il finanziamento dell'Universita' e' assunto dall'istituto trentino di cultura il quale potra' mettere a disposizione anche una sede e le attrezzature necessarie al suo funzionamento. Tali beni debbono essere iscritti in apposito inventario. Al mantenimento dell'Universita' sono devoluti anche i contributi di enti e privati e i proventi derivanti dalle tasse e soprattasse scolastiche. Il patrimonio dell'Universita' e' costituito da beni immobili e mobili di cui e' tenuto regolare inventario. Qualora l'Universita' avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure dovesse essere privata della personalita' giuridica e della autonomia amministrativa, il suo patrimonio sara' devoluto allo Istituto trentino di cultura. ((7)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'art. 53 e' sostituito dal seguente: Qualora vengano temporaneamente a trovarsi assegnati alle facolta' meno di tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, procede alla costituzione di un comitato ordinatore integrando il numero dei professori di ruolo con la nomina di tante unita' quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre. Al comitato ordinatore sono attribuite le funzioni che le vigenti disposizioni di legge e il regolamento demandano al consiglio di facolta'. I professori che nel frattempo vengono a ricoprire i posti di ruolo assegnati alle singole facolta' sono aggregati al rispettivo comitato ordinatore. Detti comitati cessano dalle loro funzioni allorquando alla rispettiva facolta' risultano assegnati almeno tre professori di ruolo. I professori chiamati a far parte del comitato ordinatore non possono comunque restare in carica per un periodo di tempo superiore a due anni."
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 54
Art. 54. Il servizio di cassa ed il pagamento degli stipendi ai professori, agli assistenti ed al personale dell'Universita' sono disciplinati dal consiglio di amministrazione. ((7)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-05;1211) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 55
CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 55. Per il primo funzionamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di economia e commercio, le attribuzioni e le funzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facolta', saranno esercitate da un comitato ordinatore, di tre professori di ruolo o fuori ruolo o emeriti di altre universita' o istituti superiori, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione. I professori che nel frattempo vengano a ricoprire i posti di ruolo assegnati alle singole facolta' sono aggregati al rispettivo comitato ordinatore. Detti comitati cessano dalle loro funzioni allorquando alla rispettiva facolta' risultino assegnati almeno tre professori di ruolo. I professori chiamati a far parte del comitato ordinatore non possono comunque restare in carica per un periodo di tempo superiore ai quattro anni accademici. Qualora, dopo la regolare costituzione di ciascun consiglio di facolta', vengano temporaneamente a trovarsi assegnati alla facolta' meno di tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione procede alla costituzione di un nuovo comitato ordinatore integrando il numero dei professori di ruolo con la nomina di tante unita' quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre. La costituzione, le attribuzioni e la durata del nuovo comitato ordinatore sono quelle stabilite nei commi precedenti. ((7))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 56
Art. 56. I ruoli organici del personale dell'Universita' delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie, nonche' quella del personale operaio, sono stabiliti dalla tabella allegata al presente decreto, in sostituzione delle tabelle allegate allo statuto approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-10-31;917). L'assegnazione del personale, appartenente ai ruoli di cui alla precedente pianta organica, sara' effettuata con decreto del presidente del consiglio di amministrazione, nei corrispondenti ruoli di nuova istituzione di cui alla tabella V, allegata al presente decreto di modifica dello statuto. Tale assegnazione avverra' nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun ruolo, tenuto conto delle mansioni svolte e del possesso dei requisiti previsti per le suddette carriere dalle norme vigenti per il personale delle Universita' statali. ((7))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 57
Art. 57. I posti che dopo l'applicazione dell'articolo precedente risultano ancora disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere indicati nella tabella V, potranno essere conferiti a giudizio del consiglio di amministrazione mediante concorsi pubblici o concorsi riservati al personale in servizio non di ruolo presso la libera Universita' degli studi di Trento che, alla data del bando, indipendentemente dai limiti di eta', sia in possesso dei titoli di studio e dei requisiti prescritti e che abbia esercitato almeno da sei mesi le funzioni proprie dei ruoli cui appartengono i posti da conferire. ((7))
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 58
Art. 58. I corsi di laurea in matematica, fisica ed economia politica nonche' il biennio propedeutico di ingegneria cominceranno a funzionare con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi al primo anno di funzionamento saranno istituiti progressivamente gli anni di corso susseguenti.((7)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-05;1211) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 59
Art. 59. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento concernenti le universita' e gli Istituti di istruzione superiore. ((7)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-05;1211) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Statuto - Tabelle
TABELLA I Ruolo dei professori universitari Fascia dei professori straordinari e ordinari Numero dei posti facolta' di sociologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. . . . . . 20 facolta' di economia e commercio . . . . . . . . . . . . . . . 15 TABELLA II TABELLA SOPPRESSA DAL D.P.R. 31 OTTOBRE 1974, N. 917 TABELLA II Ruolo dei professori universitari Fascia dei professori associati Facolta' di sociologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti 35 Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. . . . posti 35 Facolta' di economia e commercio . . . . . . . . . . . . . posti 38 TABELLA III Posti di assistente del ruolo ad esaurimento facolta' di sociologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 facolta' di scienze, matematiche, fisiche e naturali . . . . 20 facolta' di economia e commercio . . . . . . . . . . . . . . 15 TABELLA IV Posti di ricercatore universitario Facolta' di sociologia . . . . . . . . . . . . . . . . . posti 40 Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. . . posti 40 Facolta' di economia e commercio . . . . . . . . . . . . posti 38 TABELLA V TASSE, SOPRATTASSE E CONTRIBUTI Facolta' di sociologia e di economia e commercio Tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 5.000 Tassa di frequenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.000 Tassa per i fuori corso. . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 5.000 Tassa di laurea (erariale) . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 6.000 Tassa per esami di profitto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 Tassa per esami di laurea. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 Tassa per ripetizione esami di profitto. . . . . . . . . .. L. 500 Tassa ripetizione esame di laurea. . . . . . . . . . . . . L. 1.000 Contributo per riscaldamento . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 Contributo annuale di biblioteca. . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 Contributo per ciascun seminario . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 Contributo, suppletivo per studenti in corso . . . . . . . L. 7.500 Contributo suppletivo per studenti in qualita' di fuori corso. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500 La tassa per i fuori corso e' maggiorata di L. 1.500 per ogni anno successivo ai primi due anni fuori corso. ((9)) TABELLA VI TASSE, SOPRATTASSE E CONTRIBUTI Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; biennio di ingegneria: Tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 5.000 Tassa di frequenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.000 Tassa per i fuori corso. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 Tassa di laurea (erariale) . . . . . . . . . . . . . . . .. L. 6.000 Tassa per esami di profitto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 Tassa per esami di laurea. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 Tassa per ripetizione esami di profitto. . . . . . . .. . . L. 500 Tassa ripetizione esame di laurea. . . . . . . . . . . . . L. 1.000 Contributo per riscaldamento . . . . . . . . . . . .. . . . L. 5.000 Contributo annuale di! biblioteca e laboratorio . . . . . . L. 16.000 Contributo per ciascun seminario . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 Contributo suppletivo per studenti in corso. . . .. . . . . L. 7.500 Contributo suppletivo per studenti in qualita' di fuori corso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.1.500 La tassa per i fuori corso a' maggiorata di L. 1.500 per ogni anno successivo ai primi due anni fuori corso. TABELLA VII PERSONALE AMMINISTRATIVO Organico ADDETTO ALLE SEGRETERIE Parametro --------------------------------------------------------------------- Carriera direttiva | 530 1 Primo dirigente. . . . . . . . . . . . . . . . | 487 < 455 2 Direttore aggiunto di divisione. . . . . . . . | 426 | 387 | Direttore di sezione . . . . . . . . . . . . . 307 | 4 < Consigliere. . . . . . . . . . . . . . . . . . / 257 | \ 190 Carriera di concetto 1 Segretario capo. . . . . . . . . . . . . . . . 370 3 Segretario principale. . . . . . . . . . . . . / 297 \ 255 | 218 3 Segretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 178 | 160 | 245 | 213 53 Carriera esecutiva . . . . . . . . . . . . . . < 183 | 163 | 133 | 120 PERSONALE DI RAGIONERIA Organico DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE Parametro --------------------------------------------------------------------- Carriera direttiva | 530 | 487 Direttore di ragioneria di 1ª classe . . . . . < 455 | 426 | 387 | Direttore di ragioneria di 2ª classe . . . . . 307 1 < | Vice direttore di ragioneria . . . . . . . . . / 257 | \ 190 Carriera di concetto 1 Ragioniere capo. . . . . . . . . . . . . . . . 370 2 Ragioniere principale. . . . . . . . . . . . . / 297 \ 255 | 218 3 Ragioniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 178 | 160 Organico BIBLIOTECARI Parametro --------------------------------------------------------------------- Carriera direttiva | 530 | 487 Bibliotecario di 1ª classe . . . . . . . . . . < 455 | 426 | 387 | Bibliotecario di 2ª classe . . . . . . . . . . 307 1 < | Bibliotecario. . . . . . . . . . . . . . . . . / 257 | \ 190 Carriera di concetto 2 Aiuto bibliotecario capo . . . . . . . . . . . 370 3 Aiuto bibliotecario principale . . . . . . . . / 297 \ 255 | 218 3 Aiuto bibliotecario. . . . . . . . . . . . . . < 178 | 160 Organico TECNICI DEGLI UFFICI TECNICI Parametro --------------------------------------------------------------------- Carriera direttiva | 435 | 426 1 Carriera ingegneri uffici tecnici. . . . . . . < 387 | 307 | 257 | 218 Carriera di concetto uffici tecnici 1 Tecnico capo . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 | 302 | 260 2 Tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 227 | 188 | 160 Organico TECNICI Parametro --------------------------------------------------------------------- Carriera direttiva | 435 | 426 1 Tecnici laureati . . . . . . . . . . . . . . . < 387 | 307 | 257 | 218 1 Tecnico coadiutore capo. . . . . . . . . . . . 370 | 302 | 260 6 Tecnico coadiutore . . . . . . . . . . . . . . < 227 | 188 | 160 | 245 | 218 7 Tecnici esecutivi. . . . . . . . . . . . . . . < 188 | 168 | 143 | 128 | 165 40 Ausiliaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 143 | 133 Operai permanenti 1 Capo operai. . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 4 Operai specializzati . . . . . . . . . . . . . / 190 \ 165 | 173 3 Operai qualificati . . . . . . . . . . . . . . < 146 | 129 | 153 2 Operai comuni. . . . . . . . . . . . . . . . . < 133 | 115 (8) ((9)) Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCALFARO