DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1967, n. 1417
Art. 132. ([art. 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art9); [art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-12-14;1376~art3)) Per esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici locali nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre i direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni nel limite dei contingenti fissati di volta in volta dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, possono procedere ad assunzioni di personale straordinario da applicare a mansioni della carriera ausiliaria. Per tali assunzioni i direttori provinciali sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti come previsto dall'art. 125. Tale personale puo' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni in un anno solare e decade di diritto dal servizio al compimento di tale periodo e non puo' essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza dal servizio. Al personale, assunto ai sensi del primo comma, spettano, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale previsto per gli agenti non di ruolo di IV categoria, le quote di aggiunta di famiglia, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla [legge 27 maggio 1959, n. 324](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-05-27;324), e successive modificazioni, nonche' le competenze accessorie nei casi e nelle misure previsti dalla [legge 27 maggio 1961, n. 465](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465), e successive modificazioni.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 133
Art. 133. ([art. 13 della legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art13)) Gli orari di servizio al pubblico degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie sono stabiliti dal direttore generale o, per sua delega, dal direttore centrale per gli uffici locali. Nei giorni festivi gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie rimangono chiusi al pubblico. Per particolari esigenze di carattere locale e stagionale il direttore generale di amministrazione, o, per sua delega, il direttore centrale per gli uffici locali, puo' disporre l'apertura festiva di uffici locali e di agenzie determinandone l'orario ed i servizi.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 134
Art. 134 (art. 56 della legge 2 marzo 1963 n. 307) L'art. 320, e seguenti, del regolamento organico dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 506, e successive medificazioni, si applicano, per quanto concerne le spese d'ufficio, anche agli uffici locali ed agenzie. Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai comuni e da altri soggetti a provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 135
Art. 135 (art. 58 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Ai fini dell'assunzione obbligatoria in servizio degli invalidi di guerra e categorie assimilate, previste dalle vigenti disposizioni, l'amministrazione riserva agli interessati, limitatamente a quelli aventi una invalidita' di ottava e settima categoria, non oltre il cinque per cento complessivo dei posti che risultino vacanti al 11 gennaio di ogni anno nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali con esclusione di qualsiasi aliquota nella carriera ausiliaria.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 136
Art. 136 (art. 68 della legge 2 marzo 1963, n. 307) ((Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi ed espressi con un fattorino, l'Amministrazione provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta e pagati ad opera nella misura e con le modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro)).
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 137
Art. 137 (art. 99 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Il direttore generale di amministrazione, il direttore centrale per gli uffici locali e le agenzie e il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni esercitano, oltre alle attribuzioni di loro competenza a norma di legge e di regolamento in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie e servizi di portalettere, anche quelle di carattere amministrativo che saranno ad essi delegate con decreto del Ministro.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 138
Art. 138 (art. 7, dodicesimo comma, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dall'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1), e dall'[art. 104 della legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art104)) I recapiti sono concessi in base a convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalita'.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 139
Art. 139 (art. 57 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656)) Il concessionario di un recapito o, se trattasi di persona giuridica, la persona fisica che lo rappresenta, quando disimpegna servizi a danaro, assume la qualifica di contabile dello Stato. Il concessionario e' tenuto a prestare cauzione nella misura e con le modalita' stabilite dal regolamento. Si applicano al concessionario predetto, o al suo rappresentante, ai sensi del primo comma, le disposizioni stabilite per il personale di ruolo degli uffici locali circa l'obbligo del giuramento e della residenza.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 140
Art. 140 (art. 77, secondo e quarto comma, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art97) della [legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)) Presso l'istituto postelegrafonici e' istituito con gestione autonoma, il "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie p.t.". L'istituto postelegrafonici compila ogni quinquennio un bilancio tecnico del fondo predetto. In base alle risultanze di tale bilancio il consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo propone, all'occorrenza, gli opportuni provvedimenti. ((6))
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 141
Art. 141 (art. 78, secondo e terzo comma, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 20, primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art20-com1), [secondo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art20-com2) e [terzo comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art20-com3), della [legge 5 marzo 1961, n. 211; art. 97, primo comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art97-com1), della [legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)) Coloro che conseguono la nomina nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e di quella ausiliaria del personale degli uffici locali sono iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'articolo 140. L'iscrizione e' fatta d'ufficio a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. L'iscrizione al fondo obbliga gli iscritti al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 142
Art. 142 (art. 79 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656)) Il "Fondo" provvede alle seguenti prestazioni in favore dell'iscritto e degli altri aventi titolo nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto: a) pensioni dirette; b) pensioni di riversibilita'; c) indennita' una volta tanto.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 143
Art. 143 (art. 1 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, che modifica l'art. 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, gia' modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120) La pensione normale diretta spetta all'iscritto che cessa dal servizio, dopo venti anni di servizio effettivo valutabile da parte del fondo, negli stessi casi previsti dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Per gli iscritti che cessano dal servizio per aver raggiunto il limite di eta' di 65 anni il periodo minimo di servizio, di cui al precedente comma, e' ridotto ad anni quindici. I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati per il raggiungimento del limite massimo di eta' hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del predetto limite.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 144
Art. 144 (art. 81 del testo unico del [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dall'[art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art4), sostituito dall'[art. 1 della legge 25 gennaio 1960, n. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-01-25;4~art1)) Per il diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' a favore dei familiari dell'iscritto o del pensionato deceduto, si applicano le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 145
Art. 145 (art. 82 del testo unico del [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656); modificato dall'[art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art4); sostituito dall'[art. 1 della legge 25 gennaio 1960, n. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-01-25;4~art1)) L'indennita' una volta tanto spetta all'iscritto che cessi dal servizio dopo un periodo di servizio effettive valutabile da parte del fondo minore di quello necessario per conseguire il diritto a pensione, ma, comunque, dopo un anno intero del predetto servizio, negli stessi casi previsti per gli impiegati civili dello Stato. Nei casi di morte in servizio dell'iscritto, la indennita', di cui al comma precedente, ove spetti, e' liquidata a favore dei superstiti, applicando le stesse norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 146
Art. 146 (art. 88 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dall'[art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art4), sostituito dall'[art. 1 della legge 25 gennaio 1960, n. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-01-25;4~art1); [art. 20, quarto comma, nella legge 5 marzo 1961, n. 211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art20-com4)) Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari della misura delle pensioni e delle indennita', della concessione di pensione dipendente da infermita' o morte dovute a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione, e per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 147
Art. 147 (art. 84 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656); modificato dall'[art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art4)) Gli iscritti al fondo di cui all'art. 140 sono tenuti a versare al fondo medesimo un contributo del sei per cento dello stipendio e della tredicesima mensilita' calcolato secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato. Detto contributo e' trattenuto sullo stipendio e sulla tredicesima mensilita' a cura dell'amministrazione.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 148
Art. 148 (art. 85 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656)) Il trattamento di quiescenza sara' liquidato agli iscritti con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, anche per quanto si riferisce alla misura del trattamento stesso.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 149
Art. 149 (art. 87 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dall'[art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art4); [art. 20, quarto comma, della legge 5 marzo 1961, n. 211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art20-com4)) In aggiunta alla pensione diretta o di riversibilita' e' corrisposto al pensionato un assegno temporaneo mensile di carovita nella stessa misura stabilita per i pensionati civili dello Stato o loro superstiti. Tale assegno per gli agenti con mansioni di ricevitore, di portalettere e di procaccia, che alla data della cessazione dal servizio prestavano la loro opera per meno di sei ore al giorno, e' concesso nella misura di tanti sesti del normale assegna quante erano le ore di servizio. All'assegno di carovita, di cui sopra, si applica l'[art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1936-10-15;1870~art4).
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 150
Art. 150 (art. 89 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656)) Le istanze per il conseguimento della indennita' o della pensione debbono essere trasmesse all'istituto postelegrafonici, direttamente o tramite la direzione provinciale delle poste. Le indennita' o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici in base alla relazione di un consigliere all'uomo designato dal consiglio, quando il relatore si uniformi alle proposte della direzione dell'istituto medesimo. Le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensione privilegiate, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima, sono invece deliberate dal presidente su conforme parere del consiglio di amministrazione. La deliberazione del presidente e' comunicata alle parti interessate.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 151
Art. 151 (art. 90 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656)) Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione adottata sulle istanze, di cui al precedente articolo, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Non e' ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennita' per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui al precedente comma. La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della vedova e degli orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti. Rimane sospeso il pagamento dell'indennita', per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il presidente dell'istituto, pero', su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, puo' consentire il pagamento di una parte dell'indennita' stessa; contro il provvedimento del presidente dell'istituto, l'interessato puo' ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 152
Art. 152 (art. 91 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656)) Il godimento della pensione decorre dal giorno in cui viene a cessare il rapporto di servizio. Le pensioni per le vedove e gli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'iscritto o della vedova.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 153
Art. 153 (art. 92 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dall'[art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art4)) L'istituto postelegrafonici corrisponde agli iscritti, o loro superstiti, nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, un'indennita' di buonuscita od un assegno vitalizio secondo che la cessazione dal servizio avvenga o non con diritto a pensione; concede, altresi', gratuitamente l'assistenza scolastica o il ricovero in convitti agli orfani degli iscritti. A tal fine gli iscritti sono tenuti a versare all'istituto postelegrafonici un contributo pari a quello dovuto dagli impiegati civili dello Stato all'opera di previdenza gestita dall'ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali. All'indennita' di buonuscita ed all'assegno vitalizio si applicano le riduzioni di cui all'art. 149. Per le concessioni, di cui al presente articolo, si applicano, in quanto possibile, le norme vigenti per impiegati civili dello Stato.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 154
Art. 154 (art. 93 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656)) L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde al fondo, di cui al precedente art. 140, un contributo annuo pari al doppio di quello dovuto dagli iscritti a norma dell'art. 147. Quale concorso nelle erogazioni, di cui all'art. 153 corrisponde, inoltre, all'istituto un contributo uguale a quello dovuto dagli iscritti a norma dell'articolo stesso.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 155
Art. 155 (art. 8 della legge 25 gennaio 1960, n. 4) La cessazione dal servizio per raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni degli iscritti al fondo, di cui all'art. 140 che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 120, e' differita a quando avranno maturato il diritto alla pensione a carico del fondo suddetto, tenuto conto del periodo riscattabile ai sensi dell'art. 157 del presente decreto e di quello pensionabile eventualmente prestato in una amministrazione dello Stato o presso gli enti di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523. Coloro che siano gia' titolari di pensione diretta a carico dello Stato non possono essere trattenuti in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di eta'.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 156
Art. 156 (art. 12, primo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 211) Il personale effettivo di cui all'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 211, iscritto al fondo di quiescenza previsto dall'art. 140 del presente decreto, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 211, puo' restare in servizio anche oltre il 65° anno di eta', limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza, tenuto conto del periodo di servizio riscattabile e comunque non oltre il 700 anno di eta'.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 157
Art. 157 (art. 2, primo, secondo, terzo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; articolo 97, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Il periodo di servizio effettivamente prestato sino al 30 settembre 1952 in qualita' digerente, supplente, collettore o portalettere effettivo e provvisorio, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, puo' essere riscattato versando un contributo pari a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, ai soli fini del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che siano o siano stati iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 140 del presente decreto, con le qualifiche di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale, ricevitore o portalettere. Per il personale anzidetto resta ferma la possibilita' di riscattare, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il periodo, di servizio effettivamente prestato in qualita' di ricevitore dal 1 luglio 1936 al 30 settembre 1952, verso il pagamento del contributo sopra indicato. Per coloro che siano stati o saranno iscritti al citato Fondo posteriormente al 11 ottobre 1952 con le qualifiche indicate nel primo comma dell'art. 141 del presente decreto, e' ammesso, altresi', il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 in qualita' di supplente giornaliero, di procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione presso l'istituto nazionale della previdenza sociale. Per gli iscritti al fondo, di cui ai commi precedenti, e', altresi', riscattabile il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, nonche' l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in seguito ad eventi bellici od in conseguenza di questi. Il periodo di servizio prestato in qualita' di coadiutore reggente, previo passaggio di gestione, puo' essere riscattato dagli iscritti al fondo di cui all'art. 140. Il periodo di servizio prestato dai concessionari delle agenzie di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e' ammesso a riscatto, da parte di coloro che, dal 11 ottobre 1952, siano stati iscritti al fondo di cui al precedente articolo.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 158
Art. 158 (art. 3, primo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 97, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Ai fini della presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente art. 157 da parte dell'iscritto, o dei suoi superstiti, direttamente, o tramite la direzione provinciale delle poste, all'istituto postelegrafonici, si applicano i termini previsti dall'art. 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 159
Art. 159 (art. 4 della legge 25 gennaio 1960, n. 4) Il contributo di riscatto, che non sia versato in unica soluzione, puo' essere suddiviso in rate mensili da trattenersi sullo stipendio o sulla retribuzione o sulla pensione per un periodo di tempo che sara' fissato dal consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici e comunque non superiore al periodo di servizio da riscattare. Per i riscatti, di cui al primo comma del precedente art. 157, e' computato quanto l'interessato abbia gia' versato all'ex istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, per il trattamento di quiescenza o di licenziamento, prima dell'ottobre 1952. Per il personale, gia' cessato dal servizio, il trattamento di quiescenza decorrera' dalla data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1960, n. 4 e dalla stessa data cessera' il trattamento di pensione o di assegno vitalizio in godimento. Ove all'interessato sia stata liquidata indennita', il relativo importo deve essere restituito al fondo di cui all'art. 140 del presente decreto.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 160
Art. 160 (art. 115, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 11 della legge 25 gennaio 1960, n. 4) L'iscritto gia' assicurato obbligatoriamente presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale alla data della cessazione dal servizio non si trovi in possesso dei requisiti prescritti per liquidare la pensione di vecchiaia o invalidita' in base alle norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, consegue a carico della assicurazione stessa con effetto da tale cessazione un assegno speciale annuo. Per determinare tale assegno si procedera' alla liquidazione della pensione considerando come se fossero coperti da contribuzione anche gli anni di servizio successivi alla iscrizione al fondo di cui all'art. 140 fino al raggiungimento dei limiti di eta' e di contribuzione previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria per il diritto a pensione di vecchiaia ed invalidita' e considerando versato in ciascuno di tali anni un contributo complessivo annuo pari a quello medio versato durante gli anni di effettiva contribuzione dell'assicurazione obbligatoria. L'ammontare annuo della pensione che ne risultera', calcolata a norma delle disposizioni che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sara' frazionato in tante quote quanti sono gli anni intercorrenti dall'inizio della contribuzione alla detta assicurazione obbligatoria e la data in cui sia sorto il diritto alla liquidazione della pensione in base alle norme proprie dell'ordinamento della detta assicurazione. L'assegno speciale annuo sara' pari alla somma di tante frazioni calcolate ai sensi del comma precedente quanti sono gli anni di effettiva contribuzione all'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti. Restano salvi i maggiori diritti derivanti anche da eventuale volontaria prosecuzione dell'assicurazione. Analogo trattamento spetta in caso di morte ai familiari dell'assicurato aventi titolo a pensione.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 161
Art. 161 (art. 5 della legge 25 gennaio 1960, n. 4) Nei confronti degli iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 140 del presente decreto, e loro superstiti, che si avvalgono della facolta' di riscatto dei servizi, di cui al precedente art. 157, dalla pensione diretta, indiretta o di riversibilita' dovuta a carico del fondo stesso viene detratta la pensione, quota di pensione o assegno speciale, di cui all'art. 160 del presente decreto eventualmente spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, in relazione ai servizi computati nella liquidazione della pensione a carico del fondo predetto. Nel caso di variazione della pensione o assegno speciale liquidato dall'istituto nazionale della previdenza sociale, l'istituto postelegrafonici provvedera' alla rideterminazione della pensione corrisposta a norma del precedente comma a carico del fondo, di cui all'art. 140 del presente decreto. Per il personale, di cui al presente articolo il contributo da versare per il riscatto dei servizi indicati al precedente art. 157, coperti da assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, e' ridotto alla misura del 4 per cento. Al fine di ottenere la riduzione del contributo di riscatto, gli interessati debbono produrre una attestazione rilasciata dall'istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti ii periodo di contribuzione obbligatoria all'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti e l'eventuale pensione o assegno speciale liquidato.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 162
Art. 162 (art. 6, quarto comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4) I servizi prestati in qualita' di ricevitore anteriormente al 1 luglio 1936 dai direttori di ufficio locale e dai titolari di agenzia sono valutati di per se', ai fini del trattamento di quiescenza, senza versamento di ulteriore contribuzione dalla data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1960, n. 4.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 163
Art. 163 (art. 7 della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 20 della legge 5 marzo 1961, n. 211) Per le cessazioni dal servizio a partire dal 29 gennaio 1960, data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1960, n. 4, i servizi prestati presso gli uffici locali, agenzie, ricevitorie, zone di portalettere e quelli di procacciato, valutabili da parte del fondo, di cui all'art. 140 del presente decreto, sono cumulabili, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, con quelli indicati dell'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523, applicando, a tutti gli effetti, le norme contenute nella citata legge n. 523.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 164
Art. 164 (art. 118, primo ed ultimo comma, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dall'[art. 9 della legge 25 gennaio 1960, n. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-01-25;4~art9)) Il trattamento previsto dall'[art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art22), e l'integrazione di cui all'[art. 9 della legge 25 gennaio 1960, n. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-01-25;4~art9), e' reversibile ai superstiti dei ricevitori postali e telegrafici applicando le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato. E' abrogata la riduzione prevista per il trattamento di quiescenza ai [commi secondo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art22-com2) e [quarto dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art22-com4).
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 165
Art. 165 (art. 13 della legge 25 gennaio 1960, n. 4) Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge 25 gennaio 1960, n. 4, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concorre con un contributo annuo di lire 600 milioni da versare al fondo di cui all'art. 140, al 1 gennaio 1970, l'istituto prostelegrafonici provvedera' alla compilazione di un bilancio tecnico, e, sulla base delle risultanze di esso, il contributo di cui al primo comma, sara', alla occorrenza, nuovamente determinato.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 166
Art. 166 (art. 75 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Per cinque anni dal 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307, il personale, gia' in servizio al 30 settembre 1952, con le qualifiche di cui all'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inquadrato nei ruoli previsti dal presente decreto, e' ammesso agli scrutini di anzianita' congiunta al merito ed ai concorsi, di cui ai precedenti articoli, purche' in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 167
Art. 167 (art. 87 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Son confermati gli assegni quantitativi del personale ufficiali autorizzati anteriormente al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307. Gli assegni del personale ufficiali e la scorta, degli uffici locali di nuova istituzione e le eventuali variazioni degli assegni, di cui al primo comma, sono stabiliti con le modalita' previste dagli articoli 16 e 21 del presente decreto.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 168
Art. 168 (art. 86 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Sino a quando non sara' emanato il decreto ministeriale, previsto dall'art. 13, per la istituzione e modificazione delle zone di portalettere e dei servizi di procacciato rimangono in vigore i criteri vigenti al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 169
Art. 169 (art. 91 della legge 2 marzo 1963, n. 307) I ricevitori, i portalettere ed i procaccia che, in sede di prima applicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307 hanno conseguito l'inquadramento nella carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali, in servizio in posti di lavoro che richiedono una prestazione inferiore a quella normale possono essere applicati, per l'integrazione della prestazione giornaliera, a mansioni interne nell'ufficio da cui l'agente dipende. Ove non sia possibile fare eseguire tale integrazione ed in attesa della riorganizzazione del servizio, il trattamento economico degli agenti interessati e' corrisposto in proporzione al numero delle ore lavorative stabilite nel decreto di istituzione del posto e successive modificazioni, ferma restando la possibilita' di applicarli in altra sede avente posti vacanti a prestazione intera.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 170
Art. 170 (art. 87 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo nella qualita' di dirigente, senza nomina a titolare, e' valutato nei concorsi per gli uffici locali e per le agenzie alla stregua del servizio digerente di ricevitoria metropolitana. Il servizio prestato a seguito dI regolare nomina quale titolare di ricevitoria e' valutato nei concorsi come servizio di titolare delle ricevitorie del territorio metropolitano. Ai fini del comma precedente si considera come servizio prestato anche il periodo di tempo trascorso in prigionia.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 171
Art. 171 (art. 74 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 24, terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 211) Qualora l'ammontare dello stipendio netto derivante al personale dal primo inquadramento previsto dalla legge 2 marzo 1963, n. 307, risulta inferiore a quello netto in godimento prima dell'entrata in vigore della detta legge la differenza e' conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo. Ai procaccia in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 211; e' conservata come "assegno ad persona" la eventuale differenza fra il trattamento economico complessivo goduto alla data medesima e quello risultante dall'applicazione della citata legge n. 211; tale assegno e' assorbito per effetto di miglioramenti economici che, per qualsiasi causa, abbiano a verificarsi.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 172
Art. 172 (art. 77, primo, terzo e quarto comma della legge 2 marzo 1963, n. 307) I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, nonche' quelli in aumento per effetto della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono conferiti a coloro che risultano nella graduatoria del concorso per titoli indetto ai sensi dell'art. 77 della legge 2 marzo 1963, n. 307, secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto del Ministro man mano che si renderanno disponibili i posti nel relativo quadro della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, sempreche' gli interessati, a prescindere dal limite massimo di eta', siano in possesso degli altri requisiti, ivi compreso la licenza di scuola media inferiore. Non saranno, comunque, assunti in servizio coloro che entro il 31 dicembre 1965 non abbiano conseguito il titolo di studio di cui al precedente comma. Da tale obbligo sono esclusi i gerenti e gli ex supplenti con contratto a tempo indeterminato di ricevitorie anteriormente al 1 ottobre 1952, che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di coadiutore e che, a quest'ultima data avevano raggiunto complessivamente nelle dette qualifiche, almeno un anno di anzianita'.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 173
Art. 173 (art. 2 della legge 26 giugno 1965, n. 832) Per i posti disponibili oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dal precedente art. 172, nonche' per i posti che si sono resi vacanti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1965, n. 832, in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova, riservato a coloro che nel quinquennio antecedente alla data del 25 gennaio 1963 abbiano rivestito, anche non continuativamente, le qualifiche di coadiutore, o coadiutore reggente per almeno tre mesi complessivi, purche' non cessati per loro colpa. Al concorso riservato predetto potranno altresi' partecipare i coadiutori reggenti in servizio al 1 aprile 1963 in tale qualifica, per i quali si prescinde dall'anzianita' di qualifica prevista dal precedente comma. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, possedere i requisiti prescritti dall'art. 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ivi compreso il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Per il concorso di cui ai precedenti commi si prescinde dal limite massimo di eta'. L'amministrazione ha facolta' di conferire agli idonei, secondo l'ordine di graduatoria, anche i posti che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, entro e non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge 26 giugno 1965, n. 832, tranne quelli che si renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per questi ultimi posti l'amministrazione puo' bandire, subito dopo l'entrata in vigore della legge 26 giugno 1965, n. 832, pubblico concorso per esami ai sensi dell'art. 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 174
Art. 174 (art. 78 della legge 2 marzo 1963, n. 307) I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1965 sono conferiti a coloro che risultino nella graduatoria degli idonei del concorso per titoli indetto ai sensi dell'art. 78 della legge 2 marzo 1963, n. 307. Non potranno conseguire la nomina, di cui al precedente comma, coloro i quali entro il 31 dicembre 1965 non abbiano conseguito il titolo di studio di licenza elementare.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 175
Art. 175 (art. 3 della legge 26 giugno 1965, n. 832) Per i posti disponibili nella carriera ausiliaria del personale degli uffici locali, oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dal precedente art. 174, nonche' per i posti della stessa carriera che si renderanno vacanti, a qualsiasi titolo, fino al 31 dicembre 1968, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina a fattorino in prova, riservato: a) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di ricevitori reggenti, portalettere reggenti, procaccia reggenti con almeno tre mesi di anzianita' complessiva nel quinquennio antecedente a tale data, ivi compresa quella maturata con la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia; b) a coloro che, alla data del 31 marzo 1963, erano incaricati dei servizi di recapito, scambio e procacciato affidare; in accessorio alle agenzie ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; c) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano in qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia, con almeno tre mesi di anzianita' complessiva in tali qualifiche nel quinquennio antecedente a tale data. Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di eta'. Gli aspiranti, pero', devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, possedere tutti gli altri requisiti prescritti dall'art. 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ivi compreso il titolo di studio di licenza elementare.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 176
Art. 176 (art. 100 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Fino a quando non sara' pubblicato il regolamento di esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, previsto dall'art. 100 della legge 2 marzo 1963, n. 307, resteranno in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto, le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816. Visto: Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni SPAGNOLLI ANTONIO SESSA, direttori ACHILLE DE ROGATIS, redattore
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