DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1967, n. 1417
Art. 61 (art. 34 della legge 2 marzo 1963, n. 307) La promozione a primo ufficiale si consegue mediante concorso per titoli nel limite dei posti disponibili, in base a graduatoria di merito formata dalla commissione centrale per gli uffici locali. Al concorso sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che rivestano la qualifica di ufficiale di prima classe e che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di servizio effettivo. Al concorso non possono essere ammessi gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a "buono". Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di reggente di ufficio locale, di titolare o reggente di agenzia. Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro. I vincitori sono destinati ad un ufficio locale di gruppo A o B. Ove, nel termine fissato dall'amministrazione, non raggiunga la sede assegnata, l'impiegato viene dichiarato decaduto dalla nomina, e riprende di diritto la precedente qualifica. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 53.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 62
Art. 62 (art. 35 della legge 2 marzo 1963, n. 307) La carriera del personale ausiliario degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche: agente superiore; agente di 1ª classe; agente di 2ª classe; agente di 3ª classe; fattorino.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 63
Art. 63 (art. 36, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) ((I posti disponibili al 1 gennaio di ogni anno nella qualifica di fattorino del personale di esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fatte salve le riserve menzionate nell'ultimo comma del presente articolo, sono conferiti con decorrenza dal 1 luglio di ciascun anno mediante concorso per titoli, cui sono ammessi gli iscritti negli elenchi provinciali previsti dall'articolo 125 del presente testo unico che abbiano prestato senza demerito servizio effettivo, anche non continuativo, per almeno sei mesi. A partire dal 1 luglio 1970, all'atto della nomina a fattorino, i periodi di effettivo servizio prestati in qualita' di reggente saranno valutati per meta' ai fini della attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici. Sono salve le riserve dei posti previste dagli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259, dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e dagli articoli 4, ultimo comma, e 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10)).
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 64
Art. 64 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 9 GENNAIO 1973, N. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-01-09;3)))
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 65
Art. 65 (art. 38 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760) La promozione alla qualifica di agente di 3ª classe e' conferita, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore. La promozione alla qualifica di agente di 2ª classe e' conferita, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore. La promozione alla qualifica di agente di 1ª classe e' conferita mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito. La promozione alla qualifica di agente superiore e' conferita mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito, al quale sono ammessi gli agenti della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo nella qualifica immediatamente inferiore. Non possono conseguire le promozioni previste dai commi precedenti gli agenti che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a "buono". Le promozioni alle qualifiche di agente di 1ª classe e di agente superiore sono conferite con provvedimento del direttore generale di amministrazione, o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali. Per le promozioni a ruolo aperto si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 66
Art. 66 (art. 39 della legge 2 marzo 1963, n. 307) I dipendenti degli uffici locali debbono risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio; tuttavia il direttore provinciale, per comprovate ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 67
Art. 67 (art. 40 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Per l'orario normale di lavoro del personale degli uffici locali si applicano le stesse norme previste per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avente le medesime mansioni.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 68
Art. 68 (art. 21 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656)) Ai direttori e ai reggenti di ufficio locale si applicano tutte le disposizioni in materia di responsabilita' vigenti per i titolari degli uffici principali postali telegrafici. Essi sono inoltre responsabili dell'operato degli ufficiali da loro dipendenti, limitatamente alle operazioni che, ai sensi delle disposizioni che regolano lo svolgimento del servizio presso gli uffici principali, sono soggette a controllo. I titolari e i reggenti di agenzia sono responsabili, a tutti gli effetti, dell'opera del personale autorizzato ad accedere alla agenzia e percio' sottoposto alla vigilanza del titolare o del reggente. Essi inoltre devono risarcire l'amministrazione dei danni dei quali per il fatto proprio o del dipendente personale, essa e' chiamata a rispondere verso i terzi. Della custodia delle cose che detengono per ragioni di servizio essi sono responsabili secondo le norme vigenti sulla contabilita' ed il patrimonio dello Stato.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 69
Art. 69 (art. 22 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656)) Ai direttori di ufficio locale, ai titolari di agenzia e ai reggenti si applicano le norme circa la ritenuta cautelare contenute nel [regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440), e successive modificazioni. In ogni caso i direttori degli uffici locali, i titolari delle agenzie e i reggenti, non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilita' maggiore e diversa da quella attribuita all'amministrazione e da questa assunta. E' sempre salva la rivalsa, inoltre, dei direttori degli uffici locali, dei titolari delle agenzie e dei reggenti verso il responsabile diretto del danno.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 70
Art. 70 (art. 51 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656)) Agli ufficiali si applicano in materia di responsabilita' le norme vigenti per gli impiegati addetti agli uffici principali postali e telegrafici. Sono applicabili agli ufficiali le disposizioni stabilite per i direttori di ufficio locale contenute nell'articolo 69.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 71
Sezione I - Trattamento economico Art. 71 (art. 41, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307; tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749) Il trattamento economico degli impiegati di ruolo degli uffici locali e' stabilito secondo la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 ed in rapporto alla qualifica di equiparazione dei corrispondenti ruoli del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: A) Carriera di concetto: 1) direttore di ufficio locale di gruppo A: (ex coefficiente 500) qualifica di equiparazione: segretario capo; 2) direttore di ufficio locale di gruppo B: (ex coefficiente 402) qualifica di equiparazione: segretario principale; 3) direttore di ufficio locale di gruppo C: (ex coefficiente 357) qualifica di equiparazione: capo ufficio superiore; B) Carriera esecutiva: 4) direttore di ufficio locale di gruppo D: (ex coefficiente 345) qualifica di equiparazione: capo ufficio di 1ª classe; 5) direttore di ufficio locale di gruppo E: (ex coefficiente 284) qualifica di equiparazione: capo ufficio; 6) primo ufficiale: (ex coefficiente 284) qualifica di equiparazione: capo ufficio; 7) ufficiale di 1ª classe: (ex coefficiente 240); 8) ufficiale di 2ª classe: (ex coefficiente 211); 9) ufficiale di 3ª classe: (ex coefficiente 193); C) Carriera ausiliaria: 10) agente superiore: (ex coefficiente 238) qualifica di equiparazione: agente di esercizio superiore; 11) agente di 1a classe: (ex coefficiente 210) qualifica di equiparazione: agente di esercizio di 1 classe; 12) agente di 2ª classe: (ex coefficiente 190) qualifica di equiparazione: agente di esercizio di 2ª classe;; 13) agente di 3ª classe: (ex coefficiente 170) qualifica di equiparazione: agente di esercizio di 3ª classe; 14) fattorino: (ex coefficiente 150).
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 72
Art. 72 (art. 41, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Al personale di ruolo degli uffici locali sono attribuite le competenze accessorie previste per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei casi e nelle misure stabilite dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 73
Art. 73 (art. 41, quarto e quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760) Agli impiegati di ruolo degli uffici locali sono concessi gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni per ciascun biennio di permanenza nella stessa qualifica senza demerito. Sono concessi, altresi', con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali gli aumenti anticipati di stipendio per la nascita di figli, per benemerenze militari e per gli altri casi previsti per gli impiegati civili dello Stato.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 74
Art. 74 (art. 41, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749) Ai primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B e' attribuito il premio di esercizio previsto per l'ex coefficiente 284 maggiorato in relazione all'operosita' ed al rendimento nella misura dell'ottanta per cento prevista dalla tabella B, lettera H, annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni. Il corrispondente importo e' stabilito secondo quanto dispone l'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 75
Art. 75 (art. 61 della legge 2 marzo 1963, n. 307) All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale e' concessa, dopo novanta giorni continuativi di reggenza e per la successiva durata di questa, una indennita' corrispondente alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale spettante alla qualifica immediatamente superiore. Tale indennita' non e' pensionabile.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 76
Art. 76 (art. 67 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Ai fattorini spetta il compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici telegrammi ed espressi recapitati oltre gli ottocento pezzi mensili. Si applicano le altre norme dell'art. 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, in quanto possibile.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 77
Art. 77 (art. 30 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dall'[art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art3)) Ai direttori di ufficio locale, agli ufficiali ed ai titolari o reggenti di agenzia puo' essere concesso un compenso per lo speciale interessamento e la propaganda per l'incremento dei servizi a danaro. L'ammontare complessivo del compenso e' stabilito, a chiusura dell'esercizio finanziario, previo parere della commissione centrale per gli uffici locali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, in base all'effettivo incremento verificatosi nei servizi a danaro durante l'esercizio stesso, sempre che detto incremento sia tale da giustificare un riconoscimento. I criteri per l'attribuzione del compenso, di cui al primo comma, sono stabiliti dal regolamento. Al personale predetto non spettano gli altri compensi ed aggi speciali previsti dalle leggi o regolamenti anteriormente al 1 ottobre 1952.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 78
Art. 78 (art. 42 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Con provvedimento del direttore provinciale sono disposte: a) le attribuzioni delle quote di aggiunta di famiglia; b) la liquidazione delle indennita' di trasferimento e di prima sistemazione; c) la liquidazione del trattamento di missione; d) la liquidazione dell'assegno alimentare di cui agli articoli 82 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e) la liquidazione del trattamento economico ai reggenti, iscritti nell'elenco tenuto dalle direzioni provinciali, per le prestazioni da loro rese in sostituzione di unita' della carriera ausiliaria assenti dal servizio, nonche' la liquidazione agli ufficiali dell'indennita' di reggenza prevista dal precedente art. 75; f) la liquidazione del trattamento economico del personale assunto temporaneamente ai sensi del successivo art. 132; g) la concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione diretta, indiretta e di riversibilita' nei casi in cui per particolari motivi non si sia potuto consegnare all'atto della cessazione dal servizio il libretto (certificato di iscrizione) al personale degli uffici locali o agli aventi diritto. I titoli di spesa emessi sono contabilizzati in conto sospeso fino al momento in cui, pervenendo alla direzione provinciale il ruolo di pagamento del trattamento di pensione deliberato, si renda possibile il conguaglio relativo. La direzione provinciale deve comunicare i provvedimenti adottati alla direzione centrale per gli uffici locali e le agenzie, alla direzione centrale per i servizi di ragioneria ed all'istituto postelegrafonici.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 79
Sezione II - Trasferimenti Art. 79 (art. 51, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Per i trasferimenti degli impiegati di ruolo degli uffici locali da una ad altra sede si applicano le disposizioni dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 80
Art. 80 (art. 51, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) I trasferimenti da una sede ad un'altra, a domanda o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di direttore d'ufficio locale, sono disposti, anche nell'ambito della stessa provincia, dal direttore centrale degli uffici locali. Contro il provvedimento del direttore centrale e' ammesso ricorso alla commissione centrale degli uffici locali la cui deliberazione e' definitiva.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 81
Art. 81 (art. 52 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Per i trasferimenti a domanda dei direttori di ufficio locale la direzione centrale per gli uffici locali provvede a pubblicare, almeno ogni quadrimestre, gli elenchi degli uffici locali vacanti. Le domande di trasferimento devono pervenire al Ministero per il tramite della direzione provinciale nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino delle sedi disponibili. Le domande predette devono essere formulate per gli uffici corrispondenti alla qualifica posseduta dal richiedente salvo quanto disposto dal primo comma del successivo art. 82. Il trasferimento viene disposto con ordinanza del direttore centrale osservando le norme contenute nel bollettino che pubblica le sedi disponibili.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 82
Art. 82 (art. 53 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C ed E possono essere anche preposti, a domanda o d'ufficio, alla dirigenza di uffici locali di gruppo immediatamente superiore alla qualifica rivestita. Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E che vengono promossi alla qualifica immediatamente superiore possono continuare a dirigere, a domanda, uffici locali di gruppo E. La norma, di cui al comma precedente, e' applicabile anche nei confronti degli impiegati con qualifica di direttore di gruppo C promossi alla qualifica immediatamente superiore.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 83
Art. 83 (art. 54 della legge 2 marzo 1963, n. 307) In caso di riunione di due uffici locali, il direttore dell'ufficio soppresso viene trasferito ad un altro ufficio disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del quale era titolare, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente art. 82. Nel caso di classificazione di un ufficio locale ad un gruppo diverso, il direttore puo' rimanere nello stesso ufficio locale in attesa che questo venga assegnato ad altro direttore di gruppo pari alla classifica raggiunta dall'ufficio salvo quanto previsto dal primo comma del precedente art. 82.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 84
Art. 84 (art. 55 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Nel caso in cui un ufficio locale venga temporaneamente chiuso, il direttore, limitatamente al periodo in cui dura la chiusura, viene incaricato della dirigenza di altro ufficio locale dello stesso gruppo, possibilmente nella stessa sede, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 82. Per la eventuale concessione del trattamento di missione si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Ove, invece, si preveda che la chiusura temporanea si protragga per oltre due anni, l'amministrazione procedera' alla chiusura definitiva dell'ufficio e trasferira' il direttore ad un ufficio locale disponibile del gruppo corrispondente alla sua qualifica, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 82.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 85
Art. 85 (art. 51, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) I trasferimenti a domanda degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarita' di agenzia, o di agente sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale degli uffici locali. Contro i provvedimenti del direttore provinciale e' ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il cui provvedimento e' definitivo.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 86
Art. 86 (art. 51, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) I trasferimenti d'ufficio degli impiegati aventi la qualifica di ufficiale e di agente sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale. Contro i provvedimenti del direttore provinciale e' ammesso ricorso alla commissione provinciale degli uffici locali, che decide in via definitiva.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 87
Art. 87 (art. 51, quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) I trasferimenti da una provincia ad un'altra, a domanda o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarita' di agenzia, o di agente sono disposti dal direttore centrale per gli uffici locali. Contro il provvedimento del direttore centrale e' ammesso ricorso alla commissione centrale degli uffici locali la cui deliberazione e' definitiva.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 88
Art. 88 (art. 51, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) In sede di ricorso, sia presso la commissione provinciale, sia presso la commissione centrale degli uffici locali, l'impiegato ha diritto di esporre le proprie deduzioni anche verbalmente.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 89
Art. 89 (art. 51, settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Il direttore provinciale puo' disporre, nell'ambito della provincia, l'applicazione temporanea o l'invio in missione del personale applicato negli uffici locali o nelle agenzie, eccettuati i direttori di ufficio locale, anche in uffici principali. Sezione III - Riposo settimanale - congedi.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 90
Art. 90 (art. 43 della legge 2 marzo 1963, n. 307) In materia di riposo settimanale, di congedo ordinario, di congedo straordinario, di aspettativa e disponibilita' si applicano al personale di ruolo degli uffici locali le norme vigenti per i dipendenti civili di ruolo dello Stato. Ai direttori o reggenti di ufficio locale ed ai titolari o reggenti di agenzia il congedo ordinario e' concesso dal direttore provinciale o, per sua delega, dal capo del competente reparto della direzione provinciale. Agli ufficiali ed agli agenti, o reggenti, il congedo ordinario e' concesso dal titolare dell'ufficio. Il congedo straordinario per il personale, di cui al primo comma, e' concesso, con le modalita' ed entro i limiti di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal direttore provinciale, il quale emettera', entro il mese di gennaio, l'ordinanza concernente i periodi di congedo straordinario accordato nel corso del precedente anno solare. Il collocamento in aspettativa per qualsiasi motivo del personale degli uffici locali viene disposto con provvedimento del direttore provinciale.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 91
Art. 91 (art. 44, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Per i direttori di ufficio locale e per i reggenti, per gli ufficiali, che svolgono le mansioni di titolare, o reggente di agenzia, deve essere redatto, a cura del capo di un reparto della direzione provinciale, un rapporto informativo, che si conclude con il giudizio complessivo, formulato dal direttore provinciale, di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente" prendendo a base i seguenti elementi: qualita' morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; capacita' organizzativa ed attitudine ad esercitare mansioni di maggiore responsabilita'; comportamento in servizio e fuori.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 92
Art. 92 (art. 44, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Per gli ufficiali la compilazione del rapporto informativo e' devoluto ai direttori, o reggenti, di ufficio locale, i quali vi provvedono prendendo a base i seguenti elementi: qualita' morali e di carattere; capacita' professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo e' formulato dal direttore provinciale o per sua delega, dal capo di un reparto, della direzione provinciale.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 93
Art. 93 (art. 44, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Per gli appartenenti alla carriera ausiliaria il rapporto informativo deve essere compilato dal direttore, o reggente dell'ufficio locale o dal titolare o reggente dell'agenzia e deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualita' morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo e' formulato dal direttore provinciale, o per sua delega da un capo reparto della direzione provinciale.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 94
Art. 94 (art. 44, quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Al dipendente, al quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della censura non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 95
Art. 95 (art. 44, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) I rapporti informativi, di cui ai precedenti articoli, debbono essere redatti entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 96
Art. 96 (art. 44, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Nel caso che il rapporto informativo sia stato compilato dal direttore provinciale, il giudizio complessivo e' formulato da un direttore di divisione della direzione centrale per gli uffici locali.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 97
Art. 97 (art. 45 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Il giudizio complessivo e' comunicato su apposito modello all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo. Avverso il giudizio complessivo di "distinto", "buono", "mediocre" e "insufficiente", l'impiegato puo' ricorrere alla commissione centrale per gli uffici locali con facolta' di inoltrare ricorso in piego chiuso. Il ricorso deve pervenire alla direzione provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio. La commissione centrale, sentita la direzione centrale per gli uffici locali e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo. La deliberazione della commissione centrale per gli uffici locali e' provvedimento definitivo.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 98
Art. 98 (art. 47 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali, per quanto riguarda l'incompatibilita' ed il divieto di cumulo di impieghi, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La diffida, di cui al primo comma dell'art. 63 del citato decreto presidenziale, viene rivolta al dipendente dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente e la decadenza viene dichiarata dal Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. La denuncia dei casi di incompatibilita', di cui all'art. 64 del succitato testo unico, deve essere fatta al direttore centrale dal direttore provinciale competente per territorio.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 99
Art. 99 (art. 48 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali sono applicabili in materia di disciplina le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo VII e l'art. 120 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. A detto personale, ad eccezione dei direttori di ufficio locale di gruppo A, B e C, possono essere applicate, altresi', le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 100
Art. 100 (art. 49, primo, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) L'ammenda disciplinare e la censura sono inflitte dal capo del primo reparto della direzione provinciale. La riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio sono inflitte dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali. La destituzione dall'impiego e' disposta con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale degli uffici locali.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 101
Art. 101 (art. 49, quarto, quinto e sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Avverso la punizione dell'ammenda superiore alle lire cento e' ammesso ricorso gerarchico al direttore provinciale, il quale decide in via definitiva. Avverso la punizione della censura e' ammesso ricorso al direttore provinciale, che provvede in via definitiva, sentita la commissione provinciale degli uffici locali. Contro i provvedimenti della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio, irrogati dal direttore provinciale, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentita la commissione centrale per gli uffici locali.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 102
Art. 102 (art. 50 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Nel termine di venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, l'interessato deve presentare le proprie giustificazioni scritte all'organo che ha mosso le contestazioni, dichiarando, nel caso che sia stato deferito alla commissione provinciale, o a quella centrale, per gli uffici locali, se intende giustificarsi anche verbalmente, ed indicando il recapito al quale potranno essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni. Entro il termine su indicato l'impiegato ha facolta' di prendere visione, presso il segretario della commissione, di tutti gli atti del procedimento e di chiederne copia. Il termine per la presentazione delle giustificazioni puo' essere prorogato dall'amministrazione per gravi motivi, e per non piu' di quindici giorni. E' in facolta' dell'incolpato di rinunciare al termine, purche' lo dichiari espressamente per iscritto. L'invito a presentarsi per le deduzioni orali deve essere spedito almeno venti giorni prima dell'audizione. L'organo giudicante deride anche quando l'interessato non risulti reperibile, o non abbia fatto pervenire in tempo utile le proprie deduzioni per iscritto, ovvero non si sia presentato ad esporle verbalmente.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 103
Art. 103 (art. 41 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656)) La sospensione cautelare, ordinata prima che sia iniziato il procedimento disciplinare o quello penale, cessa di diritto qualora dopo tre mesi non si sia ancora provveduto al deferimento alla commissione centrale per gli uffici locali, o alla denuncia all'autorita' giudiziaria.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 104
Art. 104 (art. 38 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art19) della [legge 5 marzo 1961, n. 211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211)) L'importo delle ammende e delle riduzioni dello stipendio e' devoluto al "Fondo per il trattamento di quiescenza" di cui all'art. 140.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 105
Art. 105 (art. 34, primo comma, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656); modificato dall'[art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art3) e dall'[art. 92 della legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art92)) Per gli impiegati di ruolo degli uffici locali si osservano le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati civili dello Stato, in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, collocamento a riposo e riammissione, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. La cessazione del rapporto di servizio per dimissioni o per collocamento a riposo e' disposta con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali o, per sua delega, del direttore provinciale.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 106
Art. 106. ([art. 93 della legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art93)) La dispensa dal servizio per motivi di salute degli impiegati di ruolo degli uffici locali, i quali abbiano accettato il giudizio di inidoneita' fisica al servizio espresso da un sanitario fiscale, e' disposta con provvedimento definitivo del direttore centrale per gli uffici locali.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 107
Art. 107 (art. 94 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Nel caso che l'impiegato non accetti il giudizio del medico fiscale, sara' sottoposto a visita di controllo da effettuarsi da un collegio medico. Qualora il collegio medico confermi il giudizio di idoneita' al servizio espresso dal medico fiscale, l'impiegato sara' invitato a riprendere immediatamente servizio. Qualora il collegio medico confermi il giudizio di inidoneita' espresso dal sanitario fiscale, l'impiegato viene dispensato dal servizio. Contro il giudizio del collegio medico l'impiegato potra' appellarsi a quello del medico provinciale il cui parere e' definitivo. Nel caso in cui il giudizio del collegio medico non concordi con quello emesso dal medico fiscale l'impiegato sara' sottoposto ad una ulteriore visita di controllo presso il medico provinciale il cui parere e' definitivo. Sia alla visita medico-collegiale, sia a quella del medico provinciale, l'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 108
Art. 108 (art. 95 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Ove l'inidoneita' al servizio espressa dal medico fiscale sia attribuita a malattie contratte in servizio e per causa di servizio l'impiegato sara' sottoposto a visita medico-collegiale con le norme e cautele di cui al comma secondo e terzo dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947, n. 1711. Nel caso in cui il giudizio del collegio medico non concordi con il parere del medico fiscale l'impiegato sara' sottoposto a visita di controllo del medico provinciale il cui giudizio e' definitivo. L'amministrazione potra' far sottoporre l'impiegato a visita di controllo del medico provinciale anche quando il giudizio di inidoneita' del medico fiscale concordi con quello del collegio medico. Sia alla visita medico-collegiale, sia a quella del medico provinciale l'impiegato puo' farsi assistere da un medico di fiducia. La dispensa dal servizio prevista dal presente articolo e dal precedente e' adottata con provvedimento del direttore generale o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali Avverso il detto provvedimento e' ammesso ricorso al Ministro che decide sentita la commissione centrale per gli uffici locali.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 109
Art. 109 (art. 96 della legge 2 marzo 1963, n. 307) La dispensa dal servizio per motivi di salute decorre dalla data in cui l'impiegato e' stato dichiarato inidoneo dall'ultimo organo sanitario al quale e' stato sottoposto a visita medica o dalla scadenza della durata massima dell'aspettativa, permanendo l'inidoneita' al servizio. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 110
Art. 110 (art. 57, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) I concorsi per posti disponibili di direttore di ufficio locale devono essere banditi almeno due volte l'anno.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 111
Art. 111 (art. 57, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Gli scrutini per anzianita' congiunta al merito nei casi previsti dal presente decreto devono essere tenuti almeno ogni trimestre.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 112
Art. 112 (art. 60, primo e secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) L'ufficiale delegato e' scelto dal direttore provinciale, sentito il direttore o reggente dell'ufficio locale, preferibilmente tra gli ufficiali di prima classe e, ove cio' non sia possibile, tra gli ufficiali delle qualifiche inferiori dello stesso ufficio. Nella scelta si tiene conto dei requisiti di maggiore anzianita', capacita', idoneita' ed attitudine alla gestione amministrativa, contabile e tecnica dell'ufficio.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 113
Art. 113. ([art. 60, terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art60-com3) e [quarto comma della legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art60-com4)) L'ufficiale delegato assume la reggenza dell'ufficio previo accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi di cassaforte, e dei relativi duplicati, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei valori esistenti in cassa, dei materiali dell'ufficio secondo le modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con [regio decreto 8 maggio 1933, n. 841](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;841), e successive modificazioni, e dell'apposita istruzione sulla custodia dei fondi, senza l'intervento del funzionario di cui all'art. 115. Le disposizioni, di cui al precedente comma, si applicano anche quando l'impedimento derivi da incarico, previsto dalle norme vigenti presso gli organi collegiali dell'amministrazione o presso il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 114
Art. 114 (art. 60, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Quando non e' possibile provvedere mediante l'ufficiale delegato, per sua assenza o per particolari motivi, il direttore provinciale puo' affidare la reggenza ad altro ufficiale dello stesso ufficio o ad un ufficiale in servizio in altro ufficio della stessa, o di altra provincia, purche' in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente art. 112.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 115
Art. 115 (art. 60, sesto e settimo comma della legge 2 marzo 1963, n. 307) Nei casi di sospensione o cessazione dell'impiego e nei casi di trasferimento del direttore o reggente di un ufficio locale si provvede alla reggenza previo passaggio di gestione, alla presenza di un funzionario all'uopo delegato. Alla sostituzione del direttore o reggente degli uffici locali di limitata importanza si provvede con un ufficiale di un ufficio locale viciniore che abbia i requisiti di cui al secondo comma del precedente art. 112.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 116
Art. 116 (art. 59 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Gli uffici locali di nuova istituzione sono affidati in reggenza ad un ufficiale di 1° classe sempreche' idoneo. In mancanza, il direttore provinciale puo' affidare la reggenza ad altro ufficiale purche' in possesso dei requisiti indicati nel secondo comma del precedente art. 112.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 117
Art. 117 (art. 10, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Alla titolarita' delle agenzie e' preposto normalmente un ufficiale di prima classe. Le funzioni di titolare di agenzia sono conferite dal direttore provinciale. Nel caso di piu' aspiranti alla titolarita' o reggenza di una agenzia, l'incarico e' conferito dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali. Ha titolo di preferenza l'ufficiale che abbia gia' prestato servizio nella stessa agenzia come coadiutore reggente, coadiutore o ricevitore, sempreche' riconosciuto idoneo.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 118
Art. 118 (art. 10, quarto comma della legge 2 marzo 1963, n. 307) La revoca dell'incarico di titolare di agenzia viene disposta, con provvedimento del direttore provinciale, oltre che per gravi motivi, anche quando l'impiegato riporti un giudizio complessivo annuale inferiore a "buono" o una sanzione disciplinare superiore alla censura. Contro il provvedimento del direttore provinciale e' ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il quale decide in via definitiva, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 119
Art. 119 (art. 8, primo comma della legge 2 marzo 1963, n. 307) Alle agenzie temporanee, di cui all'art. 10 del presente decreto, e' preposto un ufficiale da scegliersi preferibilmente tra quelli in servizio nell'ufficio locale viciniore.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 120
Art. 120 (art. 62, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) L'ufficiale che assume la titolarita' di una agenzia ai sensi del precedente art. 119 diviene contabile secondario secondo le norme previste dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 121
Art. 121 (art. 62, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) In caso di assenze temporanee, quali congedi e aspettative, la reggenza dell'agenzia viene assunta da altro ufficiale, purche' riconosciuto idoneo, preventivamente designato e scelto dal direttore provinciale preferibilmente tra gli ufficiali dell'ufficio locale viciniore.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 122
Art. 122 (art. 62, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) L'ufficiale assume la reggenza dell'agenzia previo accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi della cassaforte, e dei relativi duplicati, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei materiali dell'ufficio, con l'osservanza delle modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' delle poste e dei telegrafi e dalle istruzioni generali sui servizi a danaro, senza l'intervento del funzionario di cui al successivo art. 124. Nei casi in cui il titolare, o reggente di agenzia, non possa personalmente effettuare tali consegne, al passaggio dello stato di cassa interviene il direttore dell'ufficio locale a cui l'agenzia e' aggregata o un ufficiale da questi delegato.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 123
Art. 123 (art. 62, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Nessuna responsabilita' assume il titolare dell'agenzia per le operazioni compiute dall'ufficiale durante il periodo di reggenza.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 124
Art. 124 (art. 62, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Nei casi di sospensione o cessazione dall'impiego e nei casi di trasferimento dell'ufficiale incaricato della titolarita' o della reggenza, la gestione dell'ufficio viene assunta dall'ufficiale subentrante, previo passaggio di amministrazione alla presenza di un funzionario all'uopo delegato.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 125
Art. 125 (art. 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307) ((Alla sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonche' alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni e sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, si provvede con gli iscritti in un apposito elenco tenuto presso ogni direzione provinciale, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'articolo 17 del presente testo unico dovra' comprendere un numero di sostituti pari ali 30 per cento dei posti, di cui alla citata tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in assegno alla direzione provinciale, esclusa la scorta, si consegue mediante pubblico concorso per titoli da bandirsi con ordinanza del direttore provinciale, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Per essere ammessi al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, elevata a quarantacinque in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo utile per il conseguimento della pensione; c) buona condotta; d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere; e) titolo di studio di licenza elementare. Il 10 per cento dei posti disponibili di sostituto messi a concorso e' riservato a favore degli orfani del personale postelegrafonico e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione. Per lo svolgimento e la definizione del concorso stesso si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. La graduatoria e' formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali che procede alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri preliminarmente fissati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. Detta graduatoria e' approvata dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Il direttore provinciale, in base alla graduatoria del concorso, dispone con ordinanza l'iscrizione dei vincitori nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo giorno del mese successivo alla formazione della detta graduatoria. L'iscrizione nell'elenco e' mantenuta fino al compimento dell'eta' di sessantacinque anni)).
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 126
Art. 126 (art. 65, primo, secondo e terzo comma della legge 2 marzo 1963, n. 307) ((Qualora gli agenti del centro scorta siano tutti occupati nella sostituzione di agenti della circoscrizione, le reggenze, sia dei posti vacanti che dei posti il cui titolare e' assente per congedo, malattia od altre cause, sono conferite ai sostituti secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco dando la precedenza all'iscritto che risiede da almeno un anno nella localita' da servire. Nel caso di piu' aventi titolo alla reggenza nella stessa sede la preferenza e' determinata dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli ed alla eta'. All'atto di assumere per la prima volta la reggenza l'iscritto e' tenuto a prestare promessa solenne davanti al direttore o reggente dell'ufficio locale e in presenza di due testimoni. I reggenti non assumono verso terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilita' maggiore e diversa da quella attribuita alla Amministrazione e da questa assunta)).
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 127
Art. 127 (art. 65, quarto e quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) ((Durante la reggenza e' corrisposto agli interessati il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo ed assimilati, di cui alla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sezione D, personale di esercizio degli uffici locali, secondo quadro. Ai detti reggenti spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la tredicesima mensilita' e le competenze accessorie nei casi e nella misura previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 29)).
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 128
Art. 128 (art. 65, sesto, settimo, ottavo e nono comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) ((Ai reggenti che prestano servizio per un anno spetta un mese di congedo che puo' essere usufruito anche in periodi frazionati. Nel caso di prestazioni inferiori all'anno, detto congedo sara' concesso in misura proporzionale al periodo di servizio prestato. Per quanto concerne le assenze per malattia si applicano le norme vigenti per il personale civile non di ruolo dello Stato. Non si fa luogo a cancellazione dall'elenco provinciale nei casi di cessazione dall'incarico per malattia)).
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 129
Art. 129 (art. 65, decimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) ((In caso di infortunio sul lavoro, debitamente accertato, spetta al reggente il medesimo trattamento previsto per il personale di ruolo, di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077)).
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 130
Art. 130 (art. 65, undicesimo e dodicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Ai sostituti, cui e' affidata la reggenza, sono applicabili le punizioni dell'ammenda e della censura. Nei casi in cui siano passibili di piu' gravi sanzioni si procede al loro esonero.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 131
Art. 131 (art. 66 della legge 2 marzo 1963, n. 307) ((I reggenti cessano dall'incarico, oltre che nei casi previsti dal presente testo unico, anche: a) per rientro dell'agente preposto al servizio; b) per sopravvenuta disponibilita' di un agente di scorta; e) per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo; d) per soppressione del posto; e) su domanda dell'interessato; f) per revoca della reggenza. I sostituti che, benche' siano stati diffidati dal direttore provinciale, non assumano, senza giustificato motivo, la reggenza loro conferita, sono cancellati dallo elenco provinciale. Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco provinciale dei sostituti, di mancato conferimento della reggenza o di revoca della reggenza, adottato dal direttore provinciale, e' ammesso il ricorso alla commissione provinciale per gli uffici locali, la quale decide in via definitiva. L'interessato ha facolta' di far pervenire alla commissione eventuali scritti o memorie e di intervenire alla seduta per presentare oralmente i propri motivi)).
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 132
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)