DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. 1501
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 105
Art. 105. Chi desideri avere in lettura opere che non esistono in alcuna delle locali biblioteche pubbliche statali od ammesse al prestito ma che siano possedute da una biblioteca pubblica statale di altra citta', ne fa domanda ad una delle anzidette biblioteche, impegnandosi a sostenere le spese di spedizione, di assicurazione e riassicurazione. La biblioteca del luogo richiede le opere alla biblioteca che le possiede, indicando la persona che le desidera, e precisando se le opere stesse siano richieste in lettura o in prestito. Le opere inviate per la lettura non possono, dalla biblioteca che le ha ricevute essere date in prestito, se non previa autorizzazione della biblioteca cui esse appartengono.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 106
Art. 106. Ad ogni manoscritto inviato in prestito viene accluso lo schedone (mod. 24) per le prescritte annotazioni da parte della biblioteca che lo ha ricevuto.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 107
Art. 107. Il prestito esterno a favore di studiosi singoli, previsto alla lettera b) dell'art. 77, si effettua nel modo seguente: lo studioso residente in un comune ove non esistano le condizioni per ottenere il prestito nei modi di cui all'art. 105, puo' rivolgere le proprie richieste, con le limitazioni stabilite nell'art. 92, alla biblioteca pubblica statale viciniore. Alla domanda vanno allegati in ogni caso il certificato di residenza e la malleveria o la ricevuta del versamento di una somma pari a quella del prescritto deposito, qualora egli appartenga a categoria di persone dalle quali si esigono tali garanzie; o, diversamente, un documento che dimostri la sua appartenenza a una delle categorie elencate nell'art. 82. Ove le opere non siano possedute dalla biblioteca viciniore, questa le richiede ad altra biblioteca pubblica statale, indicando la persona che le desidera in prestito e, ricevutele, le rimette allo studioso a mezzo di posta. L'ufficio postale non puo' consegnare i volumi pervenuti in prestito se non alla persona del destinatario e previa esibizione, da parte di questo, della carta di identita' o documento equipollente. Il pacco deve recare bene in vista, appostovi dalla biblioteca, un bollo con la dicitura: "Accertare l'identita' del destinatario". La restituzione dei volumi da parte dello studioso alla biblioteca viciniore e quella del tagliando di malleveria da parte della biblioteca medesima, si effettuano a mezzo assicurata con ricevuta di ritorno. La restituzione della somma versata in deposito verra' effettuata per mezzo di vaglia postale. Gli studiosi di cui al presente articolo hanno la facolta' di richiedere e ritirare di persona presso la biblioteca viciniore le opere desiderate in prestito, nelle forme del prestito locale. In tal caso essi devono pero' provvedere direttamente anche alla restituzione delle opere. Con ordinanza ministeriale, da pubblicarsi nel "Bollettino ufficiale, vengono indicate le biblioteche pubbliche statali da considerarsi viciniori rispetto alle singole province della Repubblica, per l'applicazione del presente articolo.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 108
Art. 108. Ferma restando l'osservanza di quanto disposto con gli articoli 78 e 79, sono escluse dal prestito di cui all'articolo precedente le opere di letteratura amena e tutte quelle che, per la modestia del prezzo, o per il carattere divulgativo del contenuto, si presumono facilmente acquistabili, o reperibili in biblioteche di tipo popolare.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 109
Art. 109. Per quanto concerne la durata del prestito esterno di ciascuna opera, si effettui esso in favore di istituti o di uffici o di singoli studiosi, valgono le disposizioni dell'art. 93, non comprendendosi nel periodo ivi fissato di giorni trenta e nella durata delle eventuali proroghe il tempo necessario per la trasmissione e la restituzione delle opere.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 110
Art. 110. In caso di danneggiamento, di mancata tempestiva restituzione o di smarrimento, da parte di un lettore, di opera comune a stampa che egli abbia ricevuta in prestito dalla biblioteca pubblica statale del luogo e appartenente ad altra biblioteca, o che abbia ricevuta dalla viciniore, sono tenute all'applicazione degli articoli 95, 96, 97, 98 e 99, rispettivamente nel primo e nel secondo caso, la biblioteca statale del luogo o la viciniore. Ove sia stata danneggiata o smarrita l'opera comune a stampa prestata ad un ufficio od istituto che non sia una biblioteca pubblica statale, si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 95, nei confronti del capo dell'ufficio od istituto, omettendosi i provvedimenti di sospensione od esclusione dalla biblioteca.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 111
Art. 111. Lo studioso che abbia danneggiato in modo lieve un'opera di pregio ricevuta in prestito da altra biblioteca con l'obbligo della lettura nella sede di una biblioteca pubblica statale, viene immediatamente invitato a provvedere alla riparazione del danno. Scaduto il termine di giorni trenta, si applicano le norme di cui al terzo comma dell'art. 95. Quando l'opera sia stata prestata ad un ufficio od istituto che non sia una biblioteca pubblica statale, la riparazione del danno nel termine sopra prescritto spetta alle persone di cui al secondo comma dell'articolo precedente, applicandosi nei confronti di questo, se necessario, il disposto del terzo comma dell'art. 95, omessa l'esclusione dalla biblioteca. Sono applicabili, nei confronti dello studioso di cui al primo comma, le disposizioni degli articoli 96 e 97.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 112
Art. 112. Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 95 e degli articoli 98 e 99, sono da riferire anche al servizio di lettura delle opere comuni a stampa ricevute in prestito da altre biblioteche. Esse vengono applicate dalla biblioteca ove la lettura ha luogo. Al responsabile dei danni arrecati ad opere ricevute in prestito per la lettura in sede, l'eventuale deposito per prestito di libri puo' essere restituito soltanto ad avvenuta riparazione dei danni medesimi. L'osservanza dell'art. 95 e' prescritta anche per il servizio di prestito esterno.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 113
Art. 113. In caso di smarrimento di opere di pregio o di danno grave e irreparabile ad esse arrecato, i responsabili vengono deferiti al Ministero per gli opportuni provvedimenti.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 114
Art. 114. Le biblioteche pubbliche statali possono sospendere dal prestito le biblioteche od altri istituti o uffici per ripetuta o grave inosservanza delle norme che regolano il servizio di prestito.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 115
Art. 115. Entro la seconda meta' di luglio tutte le opere concesse in prestito devono essere effettivamente restituite alla biblioteca e ricollocate al loro posto. Nel periodo anzidetto non si concedono libri in prestito.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 116
Art. 116. Ogni biblioteca pubblica statale deve tenere: a) per il prestito locale: 1) un registro cronologico delle opere date in prestito (mod. 25); 2) uno schedario delle persone che fruiscono del prestito, con i necessari riferimenti al registro cronologico (mod. 26); b) per il prestito esterno: 1) due registri cronologici delle operazioni di prestito di opere a stampa, l'uno per le opere concesse ad altri istituti o a persone, l'altro per le opere ricevute da altre biblioteche (modelli 27 e 28); 2) due bollettari rispettivamente per l'invio di opere in prestito ad altri istituti od uffici o persone, e per la richiesta di opere ad altre biblioteche (modd. 29 e 30); 3) due registri cronologici delle operazioni di prestito di opere di pregio, l'uno per quelle concesse ad altre biblioteche o ad altri istituti, l'altro per quelle ricevute da altre biblioteche (modd. 31 e 32); 4) un registro per la riassicurazione delle opere di pregio; 5) uno schedario delle biblioteche, degli istituti, degli uffici e dei singoli studiosi che fruiscono di prestito, con i necessari riferimenti al relativo registro cronologico (mod. 33). Le biblioteche pubbliche statali devono essere inoltre provviste: di un registro (mod. 34) e di uno schedario a schede delle malleverie; di uno schedario alfabetico dei mallevadori (mod. 35); di un registro per i depositi in denaro, comune per il prestito locale ed esterno; di uno schedario alfabetico delle opere prestate per il prestito locale, esterno ed internazionale.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 117
Art. 117. Per le biblioteche pubbliche non statali ammesse al prestito e' d'obbligo la tenuta dei registri indicati ai numeri 1) e 2) della lettera b) dell'articolo precedente; per quelle ammesse anche al prestito dei manoscritti e dei rari e' prescritta inoltre la tenuta dei registri indicati al n. 3) della lettera b) dell'articolo medesimo. I soprintendenti bibliografici competenti per territorio sono tenuti ad assicurare il regolare adempimento di tale norma.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 118
Art. 118. Gli uffici e gli istituti ammessi al prestito, che non siano biblioteche aperte al pubblico, possono richiedere le opere a mezzo di lettera a firma del loro capo e munita del bollo d'ufficio.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 119
Art. 119. I libri che vengono inviati in prestito esterno devono essere spediti per posta, a mezzo assicurata, e con le maggiori cautele, affinche' non soffranno danno. Nei casi in cui non e' consentita la franchigia postale, le spese per la spedizione e il rinvio dei libri sono a carico dei richiedenti. Per il materiale librario di pregio sono prescritte, da parte di qualsiasi biblioteca, istituto od ufficio, e ad ogni spedizione, l'assicurazione presso l'ufficio postale e la riassicurazione presso una societa' assicuratrice, per il valore determinato caso per caso dal direttore della biblioteca alla quale appartiene l'opera spedita. In casi particolari l'invio puo' essere effettuato a mezzo di un impiegato della biblioteca. Le spese relative sono a carico dei richiedenti.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 120
Art. 120. Le biblioteche pubbliche statali hanno facolta' di ricevere in deposito, per uso di studiosi che ne abbiano fatto richiesta direttamente ai proprietari, manoscritti e libri rari appartenenti ad enti od a privati. In nessun caso le spese per la spedizione e il rinvio di tali opere e per la relativa assicurazione o riassicurazione possono gravare sulla biblioteca statale.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 121
Art. 121. Il prestito internazionale di libri e manoscritti, istituito per giovare agli studi superiori, e' consentito con gli Stati le cui pubbliche biblioteche accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocita'. Le richieste devono essere compilate in conformita' del modello 36.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 122
Art. 122. Il prestito internazionale dei libri comuni viene effettuato direttamente dalle biblioteche interessate. Il prestito dei manoscritti e del materiale in genere considerato di pregio si effettua per via diplomatica. Le richieste indirizzate al direttore della biblioteca presso la quale lo studioso intende consultare l'opera appartenente a biblioteca straniera, sono dal direttore stesso comunicate, con il suo motivato parere, al Ministero della pubblica istruzione, il quale, adottate le determinazioni del caso, provvede di concerto con il Ministero degli affari esteri. Le richieste degli studiosi stranieri che desiderino consultare le opere appartenenti a biblioteche italiane sono comunicate, per il tramite del Ministero degli affari esteri, a quello della pubblica istruzione, il quale ne cura la trasmissione alla biblioteca che possiede l'opera. Valgono per il prestito internazionale le norme contenute nell'art. 120.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 123
Art. 123. I modelli a cui fanno riferimento i precedenti articoli vengono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e, qualora riguardino scritture contabili, sentito il Ministro per il tesoro.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 124
Art. 124. I direttori delle biblioteche i cui cataloghi non si trovino in corrispondenza con le norme del presente regolamento propongono al Ministero i lavori necessari per raggiungere tale scopo.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 125
Art. 125. Ogni biblioteca determina, secondo le proprie condizioni e i propri bisogni, le norme che il pubblico deve osservare perche' il servizio per la lettura diurna e serale proceda regolarmente, perche' siano osservati l'ordine nelle sale di studio e il retto uso e la conservazione della suppellettile. I regolamenti interni di ogni biblioteca non possono discostarsi dalle prescrizioni generali contenute nel presente regolamento e debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministero.
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 126
Art. 126. Il presente regolamento sostituisce il regolamento organico delle biblioteche pubbliche governative approvato con [regio decreto 24 ottobre 1907, n. 733](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;733), il regolamento per l'uso e la riproduzione dei cimeli e manoscritti approvato con [regio decreto 7 gennaio 1909, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-07;126), e il regolamento per il prestito dei libri e manoscritti approvato con [regio decreto 25 aprile 1938, n. 774](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-25;774).
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 127
Art. 127. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento valgono le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI Il Ministro per il tesoro COLOMBO
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