DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1967, n. 1523
Art. 174. Sistemazione idraulica, strade ordinarie, consolidamento frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile. Art. 46, 1° e [3° comma, L. n. 140/1904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904;140~com3); [Art. 3, n. 8, R. D. n. 1775/1931](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931;1775~art3-num8) Ai sensi delle disposizioni contenute nella [legge 31 marzo 1904, n. 140](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140), concernente provvedimenti speciali per la Basilicata, e successive modifiche ed integrazioni, Stato provvede nella Basilicata all'esecuzione dei lavori occorrenti: [Art. 48, L. n. 140/1904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904;140~art48). [Art. 39, R. D. n. 3267/1923](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923;3267~art39) 1) per la sistemazione idraulica di pianura dei bacini montani dei corsi d'acqua comprese le opere di rimboschimento e rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegate e coordinate colle opere medesime; le amministrazioni e i privati che ritrarranno vantaggi dai detti lavori, saranno esenti dal contributo prescritto dalle vigenti leggi; le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua compiute in forza della presente sezione sono classificate in seconda categoria agli effetti della vigente legge sulle opere pubbliche; i limiti delle opere da comprendersi nella seconda categoria sono determinati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato; [Art. 51, lettera a), L. n. 140/1904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904;140~art51-leta) e [art. 21, L. n. 5147/1869](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1869;5147~art21) 2) per la costruzione delle strade provinciali, contemplate nelle [leggi 27 giugno 1869, n. 5147](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1869-06-27;5147), relativa alla costruzione di strade nazionali e provinciali nelle province meridionali e continentali, 30 maggio 1875, n. 2521, relativa alla costruzione di strade ferrate nelle province che piu' ne difettano, e 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di nuove opere straordinarie stradali e idrauliche, giusta la tabella B, annessa alla [legge 31 marzo 1904, n. 140](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140), portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata; [Art. 51, lettera b), L. n. 140/1904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904;140~art51-letb). 3) per l'ultimazione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, di cui alla tabella C, annessa alla [legge 31 marzo 1904, n. 140; Art. 51, lettera c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art51-letc), [L. n. 140/1904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904;140). Art. 52, idem. Art. 53, idem. 4) per la costruzione e sistemazione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati, di cui alla tabella D, annessa alla [legge 31 marzo 1904, n. 140](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140); la spesa per le opere stradali segnate nelle suindicate tabelle B, C e D, e' ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato, e di un quarto a carico della provincia; sono ridotti alla meta' i contributi a carico della provincia per opere stradali in costruzione e da costruirsi in base alle [leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333; Art. 54](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1881-07-23;333~art54), idem. [Art. 11, L. n. 4613/1868](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1868;4613~art11). 5) per la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, di cui alla [legge 8 luglio 1903, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1903-07-08;312), concernente la costruzione di strade di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi; la relativa spesa sara' ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico della provincia; Art. 56 e tab. S, [L. n. 140/1904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904;140). [Art. 7, D. Lgt. 1679/1917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1917;1679~art7), modificato dal [D. Lgt. n. 1019/1918](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1918;1019). 6) per il consolidamento delle frane dell'abitato dei comuni di cui alla tabella E, annessa alla [legge 31 marzo 1904, n. 140](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140) e degli altri comuni compresi fra quelli da consolidare a carico dello Stato a norma dell'[art. 7 del decreto legislativo 30 gennaio 1918, n. 1019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1918-01-30;1019~art7) e successive modificazioni; Art. 56 e tab. B, [lett. a), L. n. 140/1906](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906;140~leta). [Art. 17, L. n. 445/1908](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908;445~art17). 7) per il risanamento dei comuni di Campomaggiore (Potenza) e Matera compresi nella tabella E, n. 1, annessa alla [legge 31 marzo 1904, n. 140](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140) e del comune di Potenza, a norma dell'[art. 17, lettera a), della legge 9 luglio 1908, n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445~art17-leta), recante provvedimenti a favore della Basilicata e Calabria; [Art. 56, L. n. 140/1904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904;140~art56) [Art. 4, L. n. 1021/1924](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1924;1021~art4). 8) per la fornitura di acqua potabile nei comuni della Basilicata.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 175
Art. 175. Dichiarazione di pubblica utilita' e indennita' di espropriazione Art. 47, 1° c., [legge n. 140/1904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904;140). [Art. 21, L. n. 5147/1869](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1869;5147~art21). L'approvazione dei progetti dei lavori di cui ai numeri 1, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilita'. [Art. 11, L. n. 4613/1868](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1868;4613~art11). [Art. 1, L. n. 306/1906](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906;306~art1). In caso di espropriazione l'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili espropriati e' determinata nel modo indicato all'[art. 27 della legge 2 agosto 1897, numero 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-08-02;382~art27), sulla Sardegna. Art. 47, 2° c., [legge n. 140/1904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904;140). Art. 47, 3° c., [legge n. 140/1904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904;140). Il reddito imponibile che deve servire di base al computo relativo e' quello portato dal catasto attuale.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 176
Art. 176. Manutenzione ordinaria acquedotti [Art. 8, L. n. 601/1917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1917;601~art8). [Art. 9, L. n. 601/1917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1917;601~art9) Alla manutenzione ordinaria degli acquedotti costruiti a cura dello Stato in Basilicata, si applicano le disposizioni di cui al 30 comma dell'art. 8 ed al 10 e 20 comma dell'[art. 9 della legge 7 aprile 1917, n. 601](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1917-04-07;601~art9), concernente l'esecuzione di opere pubbliche in Basilicata e Calabria. [Art. 3, D.L.Lgt. n. 1679/1917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1917;1679~art3) modific. dall'art. 1, c. 2° [D.L.Lgt. n. 1019/1918](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1918;1019) La relativa spesa e' sostenuta dalle province ed e' a carico dei comuni per un quarto e dello Stato per la meta'. La spesa e' obbligatoria per le province ed e' obbligatorio il relativo contributo per i comuni interessati. [Art. 20, L. n. 445/1908](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908;445~art20). Art. 24, c. 1° e 2°, idem Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo, alla conservazione degli acquedotti costruiti in esecuzione delle disposizioni di cui al numero 8 dell'art. 174 provvedono i comuni o separatamente o riuniti in consorzio, qualora trattasi di acquedotti intercomunali. La formazione di ciascun consorzio e' promossa dal prefetto in tempo utile affinche' il consorzio possa funzionare regolarmente, appena ultimati i lavori dell'acquedotto. Il progetto di consorzio contiene le basi e le quote di concorso ed il numero dei rappresentanti da assegnarsi a ciascun comune in relazione al rispettivo grado di interesse. Il consorzio e' costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. [Art. 21, L. n. 445/1908](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908;445~art21). Contro la ripartizione della spesa fra i comuni consorziati e' ammesso il ricorso, anche nel merito, al Consiglio di Stato. Gli statuti dei consorzi deliberati dai rappresentanti dei comuni consorziati, sono approvati dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il competente Ufficio del genio civile ed il medico provinciale, ed omologati dal prefetto. Le deliberazioni consorziali sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalita' prescritti per quelle comunali.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 177
Art. 177. Esenzione dall'imposta e dalle sovraimposte fondiarie Art. 80. L. n. 140, 1904. I terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti ai termini dell'art. 174, saranno guadagnati sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, saranno per un ventennio esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovraimposte provinciali e comunali. Non appena detti terreni saranno messi a coltura, dovra' essere fatta denuncia al competente ufficio delle imposte nei modi stabiliti dal regolamento di esecuzione della [legge 31 marzo 1904, n. 140](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140), e dal primo anno in cui la coltura sara' stata attuata decorrera' il ventennio di esenzione.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 178
Art. 178. Ripartizione della spesa per il rimboschimento ed il rinsaldamento dei terreni demaniali Art. 86, c. 1°, [R. D. n. 3267/1923](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923;3267). Ai sensi dell'[art. 86 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-12-30;3267~art86), sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, per la Basilicata sono a totale carico dello Stato le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato e delle province e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali dei comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo I - capo I dello stesso decreto e le spese necessarie per la ricostruzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale, e per la costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi. idem c. 2°. Ai comuni e' corrisposta una indennita' annua pari al reddito medio da essi percepito nell'ultimo quinquennio, durante il periodo in cui i terreni nudi da rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostruire restano affidati all'Amministrazione forestale. Art. 86, c. 3° [R.D. n. 3267/1923](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923;3267). Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle province e dei comuni, esclusi da quest'ultimi quelli demaniali ex-feudali, formano parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, del demanio forestale dello Stato.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 179
Art. 179. Programma degli interventi [Art. 1, L. n. 619/1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art1). Al risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, compreso nella tabella E allegata alla [legge 31 marzo 1904, n. 140](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140), si provvede: a) col trasferimento in nuova sede di quelle parti di detti rioni i cui ambienti siano dichiarati inabitabili; b) con la riparazione degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unita' edilizia e con l'esecuzione delle indispensabili opere pubbliche di carattere igienico; c) con la costruzione di borgate rurali nel quadro delle finalita' previste dal [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215), sulla bonifica integrale; secondo le indicazioni contenute nei programmi redatti e approvati ai sensi e per gli effetti degli [articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-05-17;619~art1) e [2 della legge 17 maggio 1952, n. 619](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-05-17;619~art2) concernente il risanamento dei rioni "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, e dell'[art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 299](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-21;299~art2), con i [decreti interministeriali 19 settembre 1952, numero 2980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1952-09-19;2980) e [11 settembre 1953, n. 5036](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1953-09-11;5036). [Art. 1, L. n. 126/1967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967;126~art1). Al fine di completare il risanamento dei rioni "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, e' autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'esecuzione, nell'ambito di un nuovo piano di trasferimento, delle opere e delle costruzioni indicate negli articoli 181 lettera a) e 182 del presente testo unico, nonche' per le relative espropriazioni e per gli altri interventi previsti dal presente capo. L'importo suindicato e' stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 40 milioni nell'anno 1965, di lire 700 milioni nel 1966, di lire 1.560 milioni nel 1967 e di lire 1.500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sono determinati i limiti di spesa entro i quali devono essere contenute le previsioni del progetto di massima di cui all'art. 193 nonche' le somme da destinare all'espletamento del concorso, ivi compreso il premio da assegnare al progetto vincente. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene stabilito il riparto delle somme annuali tra i singoli interventi. Per il completamento delle opere gia' intraprese in applicazione delle vigenti leggi sul risanamento dei rioni "Sassi" e' autorizzata, altresi', la spesa di lire 200 milioni, in ragione di lire 100 milioni nell'anno 1965 e di lire 100 milioni nell'anno 1966, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 180
Art. 180. Aggiornamento del piano di trasferimento [Art. 2, L. n. 126/1967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967;126~art2). Il piano di trasferimento previsto dall'art. 179, comma primo, del presente testo unico, e' aggiornato dal provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, in armonia con il piano regolatore generale del comune di Matera, mediante la elaborazione di un piano integrativo che deve, in particolare, indicare: 1) le aree destinate alla costruzione di case popolari per i fini della presente legge; 2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalita' dei relativi complessi edilizi, e le aree ad esse destinate. Il piano puo' utilizzare zone gia' destinate all'edilizia popolare dal piano formato per la citta' di Matera ai sensi della [legge 18 aprile 1962, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167). In tal caso le zone o le parti di esse comprese nel piano di trasferimento sono sottoposte al regime giuridico proprio di quest'ultimo. Il piano integrativo e' reso esecutivo con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata. Tale decreto produce gli effetti stabiliti dall'ultimo comma del presente articolo. Le costruzioni, le opere pubbliche e le espropriazioni previste dal piano si eseguono a cura del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata. L'indennita' per le espropriazioni e' stabilita ai sensi dell'[art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-07-21;904~art1), concernente modifiche ed integrazioni alla [legge 18 aprile 1962, numero 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167), sull'edilizia economica e popolare. [Art. 4, L. n. 619/1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art4). L'approvazione del piano di trasferimento, aggiornato ai sensi del primo comma del presente articolo, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e le opere relative, come pure i lavori per la costruzione di edifici pubblici, o di uso pubblico, nonche' degli alloggi nell'ambito del piano medesimo e gli eventuali altri espropri necessari in dipendenza degli interventi previsti dal presente capo sono dichiarati urgenti ed indifferibili, agli effetti degli [articoli 71 e seguenti della legge 25 luglio 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-07-25;2359~art71).
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 181
Art. 181. Finanziamento e contributi per l'esecuzione delle Opere Sono a totale carico dello Stato: [Art. 5, L. n. 619/1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art5). a) le opere pubbliche necessarie per l'attuazione del piano di trasferimento, ivi compresa la costruzione dell'acquedotto e della fognatura, della chiesa parrocchiale e dei locali per la delegazione municipale; b) le opere permanenti di chiusura degli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei "Sassi" a seguito dell'esperimento della procedura stabilita dall'art. 183; c) le opere di interesse generale a servizio delle borgate rurali. Per la costruzione dell'edificio scolastico e di opere igieniche oltre a quelle di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, nel caso in cui il comune richieda la concessione del contributo ai sensi della [legge 3 agosto 1949 n. 589](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589), recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, include, con precedenza, le opere riconosciute ammissibili nel programma esecutivo di cui all'art. 15 della legge medesima.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 182
Art. 182. Costruzione di alloggi popolari [Art. 6, L. n. 619/1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art6). Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire a suo carico gruppi di alloggi a carattere popolare nell'ambito del piano di trasferimento e nelle borgate rurali di cui alla lettera c) dell'art. 179, nei limiti di spesa previsti all'art. 191 da assegnare a norma dell'art. 183 a coloro che dovranno sgombrare gli ambienti inabitabili nei rioni dei "Sassi".
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 183
Art. 183. Dichiarazione di inabitabilita', sgombro degli immobili e domanda per l'assegnazione degli alloggi [Art. 3, L. n. 126/1967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967;126~art3) che sostituisce l'[art. 7 della legge n. 619/1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art7) come risulta modificata dall'[art. 4 della legge n. 299/1958](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958;299~art4). Il sindaco di Matera, d'intesa col Genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilita' degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero, da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso. Nello stesso modo sono sgombrati gli immobili i cui occupanti si trovino ad essere isolati in zone rimaste parzialmente disabitate, quando sia riconosciuto nello stato di queste ultime un serio pericolo per l'igiene e l'incolumita' pubblica, nonche' gli immobili la cui occupazione e conseguente espropriazione per pubblica utilita' sia determinata dall'attuazione del progetto di sistemazione dei rioni "Sassi" previsto negli articoli seguenti. Ogni capo famiglia a cui siano stati notificati i provvedimenti di sgombero ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione del presente capo, purche' sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare. Non hanno titolo all'assegnazione coloro che abbiano preso alloggio nei rioni "Sassi" successivamente al 1 gennaio 1965, ne' coloro che occupino abusivamente immobili gia' sgomberati in forza delle ordinanze di cui al primo comma. Le domande per ottenere l'assegnazione degli alloggi devono essere presentate, entro due mesi dalla notifica dei provvedimenti di sgombero, all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 184
Art. 184. Lavori di sistemazione ad unita' edilizia [Art. 8, L. 619/1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art8). Per i lavori da effettuarsi negli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unita' edilizia il sindaco ne ingiunge l'esecuzione, entro un congruo termine, secondo la perizia redatta dal Genio civile, sentito l'ufficiale sanitario del comune. Se l'intimato omette o comunque ritarda ad eseguire i lavori si provvede d'ufficio, a cura del Genio civile. La spesa all'uopo sostenuta dallo Stato e' recuperata in dieci anni senza interessi con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 185
Art. 185. Adempimenti del Genio civile [Art. 9, L. n. 619/1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art9); Il Genio civile provvede, mediante accreditamenti disposti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche sui fondi stanziati in base all'art. 191, alla esecuzione delle opere permanenti per la chiusura degli ambienti sgombrati o di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi. Provvede altresi' a quelle di sistemazione generale della zona, previ accordi con la Soprintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del panorama. Chiunque rimuove, o, comunque, manomette le opere suddette e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 10 mila a 30 mila.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 186
Art. 186. Commissione per l'assegnazione degli alloggi Art. 10. [L. n. 619/1952 e art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art4), [L. n. 126/1967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967;126). Per l'assegnazione degli alloggi e' costituita apposita commissione, composta del sindaco di Matera, che la presiede, di un rappresentante del Prefetto, del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale agrario, della sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, nonche' del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera. In caso di parita' di votazione prevale il voto del presidente. Le assegnazioni sono fatte previo accertamento del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti dal terzo comma dell'art. 183 ed in conformita' dei criteri stabiliti nel programma. Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni "Sassi", ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare con preferenza nei confronti degli abitanti dei rioni stessi.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 187
Art. 187. Termine per l'occupazione degli alloggi [Art. 11, L. n. 619/1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art11). Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza. E' fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma. In caso di inadempienza si puo' far luogo alla revoca della assegnazione.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 188
Art. 188. Gestione degli alloggi [Art. 12, L. n. 619/1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art12). I fabbricati costruiti ai sensi dell'art. 182 sono dati in consegna per la gestione all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera che terra' per essi una contabilita' separata. La consegna, che deve risultare da apposito verbale, sara' effettuata da un funzionario del genio civile con l'intervento di un funzionario dell'intendenza di finanza in rappresentanza del demanio dello Stato.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 189
Art. 189. Modalita' per la determinazione del canone di locazione degli alloggi [Art. 13, L. n. 619/1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art13). Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone di locazione, da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, da versarsi al tesoro dello Stato, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 190
Art. 190. Cessione in proprieta' degli alloggi [Art. 14, L. n. 619/1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art14) Gli assegnatari degli alloggi di cui al presente capo possono chiedere la cessione in proprieta' degli alloggi stessi. Il prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici in base al costo di costruzione, puo' essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi. Gli assegnatari hanno tuttavia il diritto, decorsi 10 anni dall'assegnazione, di pagare in qualsiasi momento la quota di capitale ancora dovuta anche in unica soluzione. Il contratto di compra-vendita e' stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'istituto autonomo per le case popolari di Matera fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 191
Art. 191. Stanziamenti per le espropriazioni [Artt. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art4), [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art5), [6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art6), [8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art8), [9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art9), [15, L. n. 619/1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;619~art15). [Art. 1, L. n. 299/1958](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958;299~art1). Per le espropriazioni indicate nell'art. 180, per le opere previste dalle lettere a), b) e c) dell'art. 181 e dall'art. 185 nonche' per le anticipazioni contemplate dall'art. 184 e per l'attuazione delle costruzioni di cui all'art. 182 e' autorizzata una ulteriore spesa di lire 2 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 300.000.000 nell'esercizio 1958-1959, di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi 1959-1960 e 1960-1961, di lire 300.000.000 nell'esercizio 1961-1962, di lire 200.000.000 nell'esercizio 1962-1963 e di lire 200 milioni nell'esercizio 1963-1964. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 192
Art. 192. Edifici di culto [Art. 5, L. n. 126/1967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967;126~art5). Gli edifici di culto di cui all'art. 181, lettera a) e quelli che siano realizzati ai sensi del presente capo, sono di proprieta' dell'ente ecclesiastico interessato.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 193
Art. 193. Concorsi per il progetto di sistemazione e conservazione dei rioni "Sassi" [Art. 6, L. n. 126/1967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967;126~art6). Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento di concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra gli ingegneri ed architetti italiani per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione del rione "Sassi" di Matera, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico. Il concorso deve essere espletato entro il 13 ottobre 1967. L'oggetto, le modalita', gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e composta: 1) dal provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata che la presiede; 2) dal sopraintendente ai monumenti e dal sopraintendente alle antichita' per la Basilicata; 3) dal sindaco della citta' di Matera; 4) da un rappresentante del prefetto della provincia di Matera; 5) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Matera; 6) da un esperto in materia urbanistica designato dall'Istituto nazionale di urbanistica; 7) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro per la pubblica istruzione e uno dal Ministro per i lavori pubblici; 8) da un ingegnere e da un architetto, designati dai rispettivi ordini professionali tra i propri iscritti. Al giudizio della stessa commissione e' affidata la scelta del progetto vincente. Al vincitore o ai vincitori del concorso e' affidato l'incarico di formare il piano particolareggiato, che dovra' essere redatto entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'incarico. Il piano particolareggiato e' reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 194
Art. 194. Attuazione del piano di sistemazione e conservazione dei rioni "Sassi" [Art. 7, L. n. 126/1967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967;126~art7); Il piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni "Sassi" e' attuato dal provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata. I progetti delle singole opere sono approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche di intesa con il soprintendente ai monumenti per la Basilicata. Tale approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere. I lavori riguardanti immobili di interesse storico, archeologico o artistico si eseguono sotto la direzione della Soprintendenza ai monumenti per la Basilicata.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 195
Art. 195. Interventi indifferibili di puntellamento Art. 8. [L. n. 126/1967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967;126); Fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di cui all'articolo 193, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata provvede, nei rioni "Sassi", a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumita' e della igiene pubblica. Le relative opere sono di pubblica utilita', urgenti e indifferibili. Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al precedente comma e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata. Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata e' autorizzato ad eseguire nei rioni "Sassi" la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili dello Stato. I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti previo concerto con la Soprintendenza ai monumenti della Basilicata.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 196
Art. 196. Disposizioni per la tutela artistica e paesistica [Art. 9, L. n. 126/1967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967;126~art9); In quanto compatibili con le norme del presente capo, si applicano le disposizioni delle [leggi 29 giugno 1939, n. 1497](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497), sulla protezione delle bellezze naturali, 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica; gli immobili compresi nel piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni "Sassi" sono assoggettati alle norme delle dette leggi anche se non sia intervenuto un formale atto di vincolo.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 197
Art. 197. Agevolazioni fiscali [Art. 10, L. n. 126/1967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967;126~art10); Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente capo sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti o compensi spettanti agli uffici finanziari.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 198
Art. 198. Esecuzione di opere pubbliche Art. 30, 1°, c. e tabelle, [L. n. 255/1906](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906;255). Ai sensi della [legge 25 giugno 1906, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255), recante provvedimenti a favore della Calabria e successive modifiche ed integrazioni, il Governo provvede alle opere pubbliche nelle province calabresi relative alla viabilita' ordinaria, alla sistemazione idraulica, alle bonifiche, ai porti, alle ferrovie complementari, indicate nelle tabelle A-bis, B, C, D, E, F e K annesse alla legge medesima.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 199
Art. 199. Dichiarazione di pubblica utilita' [Art. 31, L. n. 255/1906](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906;255~art31). L'approvazione dei progetti delle opere di cui al precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilita'. L'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili da espropriare e' determinata nel modo indicato dalla [legge 2 agosto 1897, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-08-02;382) per la Sardegna.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 200
Art. 200. Opere stradali: ripartizione della spesa [Art. 35, L. n. 255/1906](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906;255~art35). La spesa pel completamento delle strade comunali obbligatorie, di cui alla tabella B della [legge 25 giugno 1906, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255), recante provvedimenti a favore della Calabria, quella per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare, alla esistente rete stradale, i comuni o le frazioni isolati, di cui alla tabella C, della citata legge, e per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti, elencate nella tabella D, della legge medesima, e' ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle province.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 201
Art. 201. Opere stradali: costruzione e manutenzione [Art. 32, L. n. 255/1906](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906;255~art32). La costruzione delle opere contemplate nel precedente articolo e' fatta a cura dello Stato, il quale provvede altresi' alla manutenzione di ciascun tronco o tratto stradale durante il primo biennio dal collaudo dei lavori. Nel bilancio dei lavori pubblici viene annualmente iscritto, in apposito capitolo, lo stanziamento occorrente per provvedere alle spese di manutenzione di che trattasi. Alle rispettive collaudazioni devono intervenire le amministrazioni interessate; pero' la consegna di esse, per gli effetti della manutenzione, non ha luogo che allo scadere del biennio di cui sopra. Art. 19, c. 2°, [R.D. legge n. 558/1920](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1920;558). La manutenzione delle strade comunali e provinciali di cui al presente articolo, quando non siano ancora ultimate le opere complementari richieste dagli enti interessati all'atto del collaudo dei lavori, puo' essere protratta oltre il primo biennio dal collaudo stesso fino alla completa ultimazione delle dette opere complementari.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 202
Art. 202. Consolidamento degli abitati [Art. 41, L. n. 255/1906](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906;255~art41). [Art. 38, L. n. 455/1908](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908;455~art38). [Art. 7, D.Lgt. n. 1679/1917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1917;1679~art7). Vengono eseguite a cura e spese dello Stato le opere strettamente necessarie per il consolidamento delle frane minaccianti la sicurezza dell'abitato dei comuni indicati nella tabella G annessa alla [legge 25 giugno 1906, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255), recante provvedimenti a favore della Calabria, integrata dall'[art. 38 comma 2° della legge 9 luglio 1908, n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445~art38-com2), concernente provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, nella tabella D annessa alla [legge 9 luglio 1908, n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445), nonche' negli altri comuni indicati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'[art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1917-10-04;1679~art7), recante provvedimenti per l'esecuzione di opere pubbliche nelle province de L'Aquila, di Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, nel testo modificato dall'[art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1918-06-30;1019~art1). Art. 41, c. 2°, [legge n. 255/1906](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906;255). La manutenzione di tali opere resta pero' a carico dei comuni interessati, i quali vi possono provvedere in modo analogo a quanto e' stabilito dall'art. 10 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvate con [regio decreto 25 luglio 1904, n. 523](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523). Idem, c. 3°. Il Governo, ove se ne manifesti la convenienza economica, puo', sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, sostituire lo spostamento totale o parziale dell'abitato ai corrispondenti lavori di consolidamento delle frane che lo minacciano.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 203
Art. 203. Opere di rimboschimento in Calabria Art. 87, c. 1°, [R.D. n. 3267/1923](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923;3267). Alle province della Calabria si applicano le disposizioni di cui all'art. 178, per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni privati, acquistati od espropriati per essere rimboscati o ridotti a pascolo, senza pero' che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 204
Art. 204. Piano organico di opere straordinarie [Art. 1, L. n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177~art1). Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad attuare in Calabria, per un periodo di dodici anni dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1967, un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione idraulico-forestale, per la sistemazione dei corsi di acqua e di bacini montani, per la stabilita' delle pendici, per la bonifica montana e valliva. idem, c. 2°. Coordinatamente con tali opere sono disposte quelle occorrenti per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo di alluvione e frane. [Art. 1, L n. 890/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;890~art1). Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei comuni dall'[art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-07-14;542~art14), recante provvedimenti per l'esecuzione di nuove opere marittime, e' assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 220. Art. 1, c. 3°, [legge n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177). Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e dei terreni viciniori agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilita' e di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sara' disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati. Idem, c. 4°. Agli effetti dell'attuazione del piano organico di cui al primo comma possono, a carico dei fondi di cui all'art. 208, essere autorizzati acquisti, da parte della Azienda foreste demaniali, di terreni degradati da destinare a rimboschimento.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno- art. 205
Art. 205. Carattere aggiuntivo degli interventi [Art. 2, L. n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177~art2). Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure similari, derivanti da leggi esistenti nonche' di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 206
Art. 206. Classificazione dei territori calabresi [Art. 3, L n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177~art3) Ai fini dell'applicazione del presente capo, il territorio della Calabria situato al disopra di metri 300 di altitudine e' considerato comprensorio di bonifica montana, ai sensi della [legge 25 luglio 1952, n. 991](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991), recante provvedimenti in favore dei territori montani, e il territorio situato al disotto del suddetto limite di altitudine e' considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215), sulle norme per la bonifica integrale.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 207
Art. 207. Misura dei contributi Art. 4, c. 2°, [legge n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177). Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi di cui alla [legge 25 luglio 1952, n. 991](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991), recante provvedimenti in favore dei territori montani, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento, sono elevati al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 per cento al 60 per cento. Il pagamento del contributo dovuto ai privati e' eseguito a misura dello stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo. Le dette maggiorazioni sono applicabili anche ai contributi la cui concessione era in corso di istruzione alla data del 14 dicembre 1955.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 208
Art. 208. Opere di sistemazione e difesa dei corsi d'acqua e spese di manutenzione [Art. 5, L. n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177~art5). Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi di acqua compiute in forza del presente capo nei comprensori di bonifica integrale ai sensi dell'art. 206 sono a totale carico dello Stato. [Art. 2, L. n. 890/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;890~art2). Durante il periodo di applicazione delle norme del presente capo la spesa di manutenzione delle opere stesse e di quelle di cui al terzo comma dell'art. 204 e' assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 220.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 209
Art. 209. Istituzione di un comitato di coordinamento [Art. 6, L. n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177~art6). La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione degli interventi del presente capo. [Art. 3, L. n. 890/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;890~art3). Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 204 e' costituito, presso il Provveditorato regionale delle opere pubbliche, un comitato composto: dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'ispettorato regionale per le foreste della Calabria, da tre esperti designati uno per ciascuna provincia dalla Camera di commercio, dai presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche. Il comitato sara' presieduto da un esperto nominato dal comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 210
Art. 210. Piano regolatore di massima e programmi annuali di opere [Art. 7, L. n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177~art7). Entro il 14 giugno 1956, la Cassa per il Mezzogiorno redige un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione del presente capo. Detto piano, previo esame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte di competenza, e sottoposto all'approvazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Per eventuali modifiche al piano regolatore di massima e' adottata analoga procedura. I programmi delle opere da eseguirsi dalla "Cassa" in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. A decorrere dal marzo 1957, insieme con il programma annuale, la Cassa presenta la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente. Alla formazione del piano regolatore, di cui al primo comma ed a quella dei programmi annuali di cui al quarto comma, del presente articolo, ed alle eventuali modifiche degli stessi, la Cassa provvede d'intesa col comitato previsto dall'art. 209.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 211
Art. 211. Abitati da consolidare o da trasferire [Art. 8, L. n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177~art8). Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, sono determinati gli abitati non compresi nelle tabelle G della [legge 25 giugno 1906, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255), recante provvedimenti a favore della Calabria, e D della [legge 9 luglio 1908, n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445), recante provvedimenti a favore della Basilicata e Calabria, e da leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi del presente capo. Per gli abitati da trasferire il piano regolatore e' approvato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalita' prescritte dalla [legge 9 luglio 1908, n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445). Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, sono concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi: a) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli della imposta complementare per l'anno 1950; b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera a) ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree. I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non piu' di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione. E' in facolta' degli aventi diritto al contributo di cui alla lettera a) di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato a totale suo carico, con impegno di rimborsare a costruzione ultimata in dieci annualita' la quota a loro carico secondo le modalita' che sono stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il tesoro. E' facolta' del Ministero dei lavori pubblici di far costruire gli alloggi di cui alle lettere a) e b) del 3° comma agli enti di edilizia pubblica qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tale caso per il rimborso delle anticipazioni a carico dei privati si applicano le norme di cui al precedente comma. Nella nuova sede degli abitati da trasferire e' autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dello Stato.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 212
Art. 212. Approvazione dei progetti esecutivi [Art. 9, L. n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177~art9), sostituito da [art. 4, L. n. 890/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;890~art4). I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi del presente capo, muniti del parere del comitato di cui all'art. 209 sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del Comitato medesimo. Quando l'importo superi i 300 milioni di lire, e' necessario il parere della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'art. 31 primo comma del presente testo unico.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 213
Art. 213. Esecuzione della opere [Art. 10, L. n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177~art10). Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Calabria a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste nonche' della Cassa per il Mezzogiorno in attuazione delle attribuzioni previste dal titolo III della prima parte del presente testo unico, devono essere coordinate in sede di formulazione del piano di cui agli artt. 2 e 3 del presente testo unico. A tale fine i predetti Ministeri e la Cassa comunicano entro il 15 febbraio al Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 i programmi annuali delle opere che intendono eseguire, per la approvazione.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 214
Art. 214. Costituzione di uffici speciali [Art. 11, L. n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177~art11) La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione delle disposizioni previste dal presente capo valendosi degli uffici locali dei Ministeri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste. All'uopo sono costituiti in Calabria, a cura dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, appositi uffici presso il Provveditorato alle opere pubbliche, l'Ispettorato compartimentale agrario, l'Ispettorato regionale delle foreste, gli uffici provinciali del genio civile e gli Ispettorati provinciali della agricoltura.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 215
Art. 215. Affidamento dell'esecuzione delle opere [Art. 12, L. n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177~art12) [D.P.R. n. 257/1966](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1966;257). La esecuzione delle opere di cui al presente capo e' affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad aziende autonome statali ed alla Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria. Potra' essere affidata altresi' ad enti locali e loro consorzi ed a consorzi di bonifica e di irrigazione.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 216
Art. 216. Revoca delle concessioni di derivazione d'acqua [Art. 13, L. n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177~art13). Le concessioni di derivazione di acqua pubblica in Calabria per impianti idroelettrici non utilizzate alla data del 14 dicembre 1955 sono revocate a giudizio insindacabile del Ministro per i lavori pubblici qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dall'art. 204.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 217
Art. 217. [Art. 14, L. n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177~art14). Consegna delle opere agli enti competenti Le opere di cui al presente capo, a misura che siano ultimate, sono dalla Cassa per il Mezzogiorno consegnate agli enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi organiche, fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'art. 208 per le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 218
Art. 218. Dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza e indifferibilita' delle opere [Art. 15, L. n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177~art15). Tutte le opere che a norma del presente capo sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilita' e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della [legge 25 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359), sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica, e successive modificazioni.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 219
Art. 219. Agevolazioni tributarie Art. 26, c. 1°, [legge n. 646/1950](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950;646). [Art. 31, L. n. 634/1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957;634~art31). Agli atti e contratti relativi alle opere di cui al presente capo si applicano le disposizioni tributarie previste dall'art. 18 del presente testo unico.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 220
Art. 220. Norme finanziarie Art. 17, c. 1°, [legge n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177), sostituito dall'art. 5, c. 1°, [L. n. 890/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;890). Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal presente capo, e' autorizzata la spesa di lire 254 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'art. 210. Art. 17, c. 2°, [legge n. 1177/1955 e articolo 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177~art5), c. 2°, [legge n. 890/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;890). [Legge n. 62/1964](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964;62). Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, e' stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 10 miliardi nell'esercizio 1955-1956; di lire 12 miliardi nell'esercizio 1956-1957; di lire 16 miliardi nell'esercizio 1957-1958; di lire 18 miliardi in ciascuno degli esercizi 1958-1959 e 1959-1960; di lire 20 miliardi nell'esercizio 1960-1961; di lire 19 miliardi nell'esercizio 1961-1962; di lire 29 miliardi in ciascuno degli esercizi 1962-1963 e 1963-1964; di lire 14 miliardi e 500 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 29 miliardi nell'anno finanziario 1965; di lire 27 miliardi nell'anno finanziario 1966; di lire 12 miliardi e 500 milioni nell'anno finanziario 1967. Il Ministero del tesoro provvede a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno. Art. 17, c. 3°, [legge n. 1177/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;1177). idem, c. 5°. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, la Cassa mantiene gestione separata di tutti i fondi contemplati dalle disposizioni del capo medesimo; annualmente presenta al comitato, di cui all'art. 209 il rendiconto relativo alle somme impegnate per le opere eseguite e da eseguirsi coi propri fondi nei settori di cui alle disposizioni del presente capo.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 221
Art. 221. Relazione riassuntiva sull'intervento [Art. 6, L. n. 890/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;890~art6). Entro il 30 settembre 1966 il Governo della Repubblica presenta al Parlamento una relazione riassuntiva sull'attuazione delle disposizioni del presente capo, corredate dalle proposte, anche di spesa, per il completamento delle opere eventualmente necessarie al raggiungimento dei fini previsti.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 222
Art. 222. Autorizzazione di spesa [Art. 2, L. n. 851/1960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960;851~art2). E' autorizzata la spesa di 12 miliardi per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della ferrovia Paola-Cosenza. [Legge n. 62/1964](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964;62). La somma di lire 12 miliardi indicata nel precedente comma e' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1960-61; lire 1,5 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1963-1964; di lire 750 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 1 miliardo e cinquecento milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966; di lire 1 miliardo e 250 milioni per l'anno finanziario 1967; di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1968 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1969. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza globale di 12 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 223
Art. 223. Riconoscimento del risanamento come opera di prevalente interesse nazionale [Art. 1, L. n. 18/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;18~art1). Il risanamento dei mandamenti Monte di Pieta'; Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, e' opera di prevalente interesse nazionale.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 224
Art. 224. Esecuzione dei piani [Art. 2, L. n. 18/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;18~art2). Alla esecuzione dei piani provvede il comune direttamente o mediante concessione ad enti pubblici ed istituti finanziari riuniti in consorzio, al quale partecipi il comune medesimo con una rappresentanza almeno pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri di amministrazione. Tale rappresentanza e' eletta dal consiglio comunale riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 225
Art. 225. Disciplinare di concessione al consorzio [Art. 3, L. n. 18/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;18~art3). Nel caso di concessione al consorzio di cui all'articolo 224 il relativo disciplinare, approvato dal consiglio comunale e ratificato dal Ministero dei lavori pubblici, deve stabilire in quali diritti, facolta' ed obblighi subentra il concessionario.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 226
Art. 226. Ratifica dei bilanci e dei programmi del consorzio [Art. 4, L. n. 18/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;18~art4). I bilanci annuali ed i programmi biennali, approvati dal consiglio di amministrazione del consorzio, devono essere trasmessi entro il termine perentorio di giorni 10 al consiglio comunale che deve procedere alla ratifica entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine tanto i bilanci quanto i programmi si intendono ratificati.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 227
Art. 227. Alienazione delle aree [Art. 5, L. n. 18/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;18~art5) Salvi i diritti di prelazione di cui all'art. 230, le aree espropriate dal consorzio possono essere alienate ad enti pubblici secondo il valore venale, ed a privati mediante asta pubblica. Negli atti di alienazione a privati deve essere fatto obbligo di costruire entro il termine perentorio di anni quattro col divieto di alienare le aree a terzi; trascorso tale termine, senza che le costruzioni siano state ultimate, le aree vengono retrocesse al concedente con la semplice restituzione di due terzi del prezzo pagato senza interessi.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 228
Art. 228. Utili di gestione [Art. 6, L. n. 18/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;18~art6). Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati dal consorzio per la realizzazione di opere pubbliche ed attrezzature in base a programmi biennali stabiliti dal consiglio comunale.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 229
Art. 229. Dichiarazione di pubblica utilita' [Art. 7, L. n. 18/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;18~art7). L'approvazione, secondo legge, dei progetti esecutivi per la attuazione dei piani di risanamento equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e le espropriazioni e le opere previste nei piani sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art71), sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 230
Art. 230. Diritti di prelazione [Art. 8, legge numero 18/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;18~art8). I proprietari di case di abitazione sottoposti ad esproprio per effetto delle disposizioni di cui alla presente sezione, e che risultino tali alla data del 31 dicembre 1958, hanno, entro i termini e con le modalita' fissate dalla giunta comunale, diritto di prelazione, sempreche' riuniti in consorzio o cooperativa, per l'acquisto di lotti al fine di riedificarsi la propria abitazione, a condizione che l'edificio progettato dalla cooperativa o dal consorzio abbia le dimensioni e le caratteristiche tutte previste dal piano, dal regolamento e dalle convenzioni. Per le finalita' di cui sopra sono riservati dal comune un numero di lotti, segnati nel piano, pari al decimo della estensione complessiva dei lotti destinati alla riedificazione di case di abitazione. A tali lotti, sulla base di apposita perizia redatta dall'ufficio tecnico erariale, e' attribuito il valore unitario medio che risulta dal complessivo ammontare delle spese per le espropriazioni, effettuate nella zona in cui ricadono i lotti riservati per l'esercizio della prelazione, maggiorate dalle spese previste per le demolizioni e sgombro dei materiali, oltre che dal contributo per le migliorie determinato a norma delle vigenti disposizioni. Il diritto di prelazione e' personale, non cedibile, se non a cooperative o consorzi dei proprietari previsti dal primo comma di questo articolo, ed i titolari di tale diritto debbono dichiarare, all'atto dell'espropriazione, se intendono esercitarlo. In favore dei consorzi e delle cooperative di proprietari che esercitino il diritto di prelazione per la costruzione della propria abitazione, sono estesi i benefici delle leggi vigenti.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 231
Art. 231. Esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati [Art. 9, legge numero 18/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;18~art9). Tutte le costruzioni edilizie eseguite in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente sezione godono della esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 232
Art. 232. Indennita' per le espropriazioni [Art. 10, legge numero 18/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;18~art10). Le indennita' per le espropriazioni da effettuare in applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione sono determinate sulla media del valore venale e di quello legale risultante dalla capitalizzazione del reddito netto degli immobili. Tale capitalizzazione e' effettuata al saggio del 4,50 per cento per i locali di abitazione e del 6,50 per cento per i locali adibiti ad uso diverso. Il reddito da capitalizzare e' determinato considerando gli immobili secondo la consistenza e la classifica desunta dagli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano ed adottando la tariffa catastale per il reddito netto 1939, rivalutata al momento attuale con l'applicazione del coefficiente di maggiorazione degli affitti, stabilito per le locazioni stipulate nel 1939 dalle leggi emanate in materia nelle diverse ipotesi previste dalle leggi stesse senza tener conto delle maggiorazioni previste per i casi di sublocazione. Ove il reddito effettivamente ritratto in base a contratti registrati in data anteriore al 1 gennaio 1959, ecceda di oltre il 30 per cento la tariffa catastale rivalutata, e' assunto come base di capitalizzazione il reddito stesso, depurato dalle spese ed oneri a carico del proprietario nella misura del 30 per cento. In caso di espropriazione parziale, il primo termine della media e' costituito dalla differenza tra il valore venale dell'immobile e quello della parte residua, mentre il secondo termine della media e' dato dalla differenza tra il valore legale dell'intero immobile e quello della parte residua. Non si procede alla media e la indennita' e' commisurata al solo valore venale, ove la somma risultante dalla capitalizzazione superi lo stesso valore venale. Le norme del presente articolo si applicano anche per la espropriazione di terreni non coperti da fabbricati e non costituenti pertinenze di fabbricati.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 233
Art. 233. Criteri di determinazione del valore [Art. 11, legge numero 18/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;18~art11). Nella determinazione del valore venale agli effetti di cui all'art. 232 non si tiene conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dei piani approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla presente sezione.
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 234
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