DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1967, n. 1523

Type DPR
Publication 1967-06-30
Ultimo aggiornamento 2002-01-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 234. Modalita' per l'espropriazione [Art. 12, legge numero 18/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;18~art12). Per le espropriazioni occorrenti per la applicazione delle norme di cui alla presente sezione si osservano le disposizioni della [legge 25 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359), sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica, salvo quanto e' disposto dalle seguenti lettere: a) il comune, in base agli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano, compila l'elenco dei beni da espropriare e delle indennita' offerte; b) gli elenchi suddetti, vistati dal prefetto, sono depositati nei modi e nei termini disposti dagli [articoli 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art17) e [24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art24); c) decorsi quindici giorni dal deposito degli elenchi, il sindaco li trasmette al prefetto segnalando: 1) le ditte che abbiano accettato l'indennita' offerta. Per queste il prefetto promuove dalla competente autorita' giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennita' stessa presso la Cassa depositi e prestiti; 2) le ditte che abbiano accettato l'indennita' offerta. Per queste il prefetto dispone che il comune, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e quindi, sulla base di questo e sentito l'ufficio tecnico erariale, determina la indennita' ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto promuove la espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 235

Art. 235. Termine per l'esecuzione dei piani di risanamento [Art. 13, legge numero 18/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;18~art13). Per la esecuzione dei piani di risanamento e' assegnato al comune di Palermo il termine di anni sei a decorrere dall'approvazione dei singoli piani. Tale termine puo' essere prorogato, prima della scadenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per una sola volta e per non piu' di quattro anni.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 236

Art. 236. Agevolazioni fiscali [Art. 14, legge numero 18/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;18~art14). L'atto di concessione ed i contratti per la esecuzione dei piani di risanamento godono delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 237

Art. 237. Regolamento esecutivo [Art. 15, legge numero 18/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;18~art15). Su proposta del Ministro per i lavori pubblici e con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate le norme di attuazione.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 238

Art. 238. Attuazione dei piani di risanamento [Art. 1, legge numero 28/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;28~art1); [legge n. 62/1964](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964;62). Per attuare i piani di risanamento dei mandamenti Monte di pieta', Palazzo reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo contributi in annualita' per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del [testo unico delle disposizioni sull'edilizia](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380) popolare ed economica 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Ai fini suddetti e' autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-1962 al 1963-1964; di lire 100 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1965 e di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1966. Per il pagamento dei suddetti contributi in annualita' la somma occorrente e' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici dall'esercizio 1961-1962 all'anno finanziario 2000.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 239

Art. 239. Intervento finanziario della Cassa per il Mezzogiorno Art. 2, legge numero n. 28/1962. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a finanziare le opere pubbliche previste dai piani di risanamento, nonche' quelle connesse alla costruzione degli alloggi popolari di cui all'articolo 238. Ai fini suddetti la dotazione complessiva della Cassa per il Mezzogiorno e' aumentata di lire 4.250.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 850.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 240

Art. 240. Autorizzazione di mutui [Art. 3, legge numero 28/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;28~art3) Ai fini indicati dall'art. 239, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui per un ammontare complessivo di lire 5 miliardi. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato; la garanzia e' prestata per ogni mutuo con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno; in dipendenza della emanazione dei singoli decreti, la garanzia e' temporaneamente assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno. L'amministrazione comunale di Palermo delega irrevocabilmente per ogni singolo mutuo la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che sono somministrate dall'Istituto finanziatore.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 241

Art. 241. Predisposizione e approvazione dei progetti [Art. 4, legge numero 28/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;28~art4). I progetti esecutivi delle opere previste nei piani di risanamento sono predisposti dal comune di Palermo e, in quanto finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del presente testo unico. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 242

Art. 242. Assegnazione degli alloggi popolari [Art. 5, legge numero 28/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;28~art5). Gli alloggi popolari costruiti con i contributi di cui all'articolo 238 devono essere assegnati, con diritto di prelazione, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purche' residenti, da data non posteriore al 30 gennaio 1961, nei mandamenti e nelle zone da risanare e che devono essere trasferite per consentire l'attuazione dei piani di risanamento delle zone e dei mandamenti medesimi. Gli alloggi suddetti devono essere costruiti sulle aree che sono indicate dal consiglio comunale. Le famiglie interessate devono precisare se aspirano alla assegnazione dei suddetti alloggi in locazione o con patto di futura vendita. [Art. 6, legge numero 28/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;28~art6). All'assegnazione degli alloggi provvede una apposita commissione, nominata dal prefetto e presieduta dal sindaco, cosi' composta: 1) il sindaco di Palermo o un suo delegato, presidente; 2) un rappresentante del prefetto; 3) il presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari o un suo rappresentante; 4) sei rappresentanti eletti dal consiglio, comunale, riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze. La commissione e' tenuta ad assegnare gli alloggi secondo la precedenza risultante dal piano dei lavori, segnalato dagli organi tecnici interessati. L'elenco degli assegnatari predisposto dalla commissione suddetta deve essere pubblicato nell'albo del comune. Entro 30 giorni e' ammesso ricorso al consiglio comunale che decide con atto definitivo nella sua prima riunione.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 243

Art. 243. Limiti dei singoli impegni di spesa [Art. 8, legge numero 28/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;28~art8). La Cassa per il Mezzogiorno ed il Ministero dei lavori pubblici possono assumere per la esigenza dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascuno esercizio purche' tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 244

Art. 244. Disposizioni per i mutui assistiti da contributo statale Art. 9. c. 1°, [legge n. 28/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;28) Ai mutui assistiti dal contributo statale ai sensi degli articoli 238 e seguenti del presente testo unico ed accordati da istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle Casse di risparmio, sono estese le disposizioni previste dalla [legge 8 aprile 1954, n. 144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-04-08;144), concernente la garanzia dello Stato, sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 245

Art. 245. Disposizioni per la realizzazione delle opere [Art. 1, legge numero 1155/1960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960;1155~art1). Per consentire al comune di Palermo di provvedere alla costruzione, al completamento e all'ampliamento delle fognature, sono estesi al comune medesimo i benefici di cui all'[art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art11), recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli articoli 3 e 13 della medesima legge richiamati negli artt. 45 e 46 del presente testo unico.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 246

Art. 246. Norme finanziarie [Art. 2, legge numero 1155/1960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960;1155~art2). [Legge n. 62/1964](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964;62). Per la concessione, ai fini dell'art. 245 del presente testo unico, dei contributi previsti dalla [legge 3 agosto 1949, n. 589](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589), recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzato il limite di impegno annuo nella seguente misura: lire 5 milioni nell'esercizio 1959-60 e lire 35 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-1961 al 1963-1964. La somma occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente e' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1959-60 all'anno finanziario 1999.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 247

Art. 247. Contributo statale [Art. 1, legge numero 1356/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;1356~art1). E' autorizzato in conformita' della [legge 18 agosto 1962, n. 1356](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1356), un contributo di 450 milioni per opere di consolidamento, restauro e manutenzione del Duomo e Chiostro di Monreale, in aumento alla spesa gia' prevista nell'[art. 1 della legge 25 aprile 1957, n. 305](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-04-25;305~art1), concernente il contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 248

Art. 248. Anticipazione e finanziamento delle spese [Art. 2, legge numero 1356/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;1356~art2). Ai fini di una razionale esecuzione delle opere, la Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale e' autorizzata ad anticipare le spese nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Per i conseguenti finanziamenti la Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale e' autorizzata a cedere le annualita' residue di contributi ad Istituti di credito abilitati al credito a lungo termine. Gli oneri di sconto delle annualita' rimangono a carico della Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 249

Art. 249. Norme finanziarie [Art. 3, legge numero 1336/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;1336~art3) [Legge n. 62/1964](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964;62). All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente sezione per la concessione del contributo di lire 450 milioni al Duomo e al Chiostro di Monreale si provvede, con i fondi cui al capitolo: "Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi" dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo ed ai corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari, in ragione di lire 30 milioni per l'esercizio finanziario 1963-1964; di lire 15 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 30 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1965 al 1977 e di lire 15 milioni per l'anno finanziario 1978.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 250

Art. 250. Interventi sostitutivi dell'Ente acquedotti siciliani Art. unico, [legge n. 893/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;893). A modifica di quanto disposto dall'[art. 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art3), recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, richiamato dall'art. 45 del presente testo unico, e dall'[art. 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-15;184~art1), recante norme integrative e modificative della citata legge n. 589, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti prevista dalle leggi citate. L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i comuni, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui. Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi i comuni riuniti in consorzio ai quali sia riconosciuto dal Ministero dei lavori pubblici il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica ed amministrativa che assicuri la soddisfacente esecuzione delle opere da realizzare e la loro manutenzione.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 251

Art. 251. Disposizioni per l'Ente siciliano di elettricita' [Art. 8, legge numero 457, 29-5-51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-05-29;457~art8). Le disposizioni degli articoli dal 52 al 58 del presente testo unico, si applicano anche nei riguardi degli impianti idroelettrici che sono eseguiti dall'Ente siciliano di elettricita' o dai suoi subconcessionari, dopo che nell'attuazione di opere di produzione di energia elettrica a cura dell'ente stesso o suoi subconcessionari sia stato integralmente impegnato il contributo di lire 15.897.500.000 concesso dallo Stato per dette opere a norma dell'[art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-01-02;2~art19), concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricita', modificato con l'[art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-07-31;1033~art3).

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 252

Art. 252. Opere di rimboschimento [Art. 88, R.D. numero 3267/1923](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923;3267~art88). In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai locali ispettorati forestali, sono eseguiti a cura e spese dello Stato.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 253

Art. 253. Opere di irrigazione nel bacino idrografico del medio e basso Flumendosa Art. 12. R.D.L.vo n. 498/1946. Per l'esecuzione da parte dell'Ente autonomo del Flumendosa delle opere aventi carattere di interesse pubblico, lo Stato concorre nella misura dell'87,50% per quelle inerenti alla irrigazione, nella misura del 75% per quelle inerenti alla costruzione degli acquedotti rurali e nella misura del 40% per quelle inerenti alla costruzione di acquedotti per centri urbani. Oltre all'eventuale contributo nella spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali, in base agli [artt. 73 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art73) 11 dicembre 1933, n. 1775, lo Stato puo' concorrere nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici fino alla misura massima del 60%. Le somme a carico dello Stato sono stanziate annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 254

Art. 254. Provvidenze per la trasformazione fondiaria agraria del bacino del Liscia (Gallura) [Art. 1, legge numero 501/1956](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956;501~art1). L'intero territorio dei comuni di Tempio Pausania, Olbia, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Luras, Calangianus, Bortigiadas, Arzachena, Luogosanto e della parte del comune di Aggius che va sino alla linea di displuvio col bacino del basso Coghinas, e' dichiarato comprensorio di bonifica montana, a norma della [legge 25 luglio 1952, n. 991](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991), recante provvedimenti in favore dei territori montani, e successive modificazioni.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 255

Art. 255. Piano organico degli interventi [Art. 1, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art1). Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 dello statuto speciale emanato con la [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3), il Comitato dei Ministri dai cui all'art. 5 del presente testo unico, con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario ed aggiuntivo di interventi e assicura il coordinamento in relazione ad esso di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'isola. Il piano viene formulato per "zone territoriali omogenee" individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilita' di sviluppo e alle condizioni sociali. Finalita' del piano deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, tali da conseguire la massima occupazione stabile e piu' rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 256

Art. 256. Carattere aggiuntivo e direttive degli interventi [Art. 2, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art2). Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti, rimangono fermi. Restano ferme altresi' le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente testo unico, e quelle di ogni altro ente pubblico a competenza generale o speciale. Al fine del coordinamento di cui all'art. 255 i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano al Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 del presente testo unico ed alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi e i programmi delle opere di rispettiva competenza da eseguire nel territorio regionale. In conformita' agli obiettivi fissati dal piano il Ministro per le partecipazioni statali promuove un programma di intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza particolarmente orientato verso l'impianto di industrie di base e di trasformazione. Il Comitato dei Ministri esamina le direttive di intervento e i programmi e comunica le decisioni adottate nel merito ai Ministeri ed alla Cassa per il Mezzogiorno. La relazione annuale sulle attivita' di coordinamento degli investimenti effettuati e la esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo sono presentate al Parlamento unitamente alla relazione di cui all'art. 6 lettera f) del presente testo unico e trasmesse al Consiglio regionale della Sardegna.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 257

Art. 257. Partecipazione degli organi regionali [Art. 3, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art3). Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione del presente capo deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna. A questi effetti il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e' integrato dal presidente della Giunta regionale. Alle sedute del Comitato dei Ministri partecipa, senza diritto a voto, un assessore designato dalla Giunta regionale.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 258

Art. 258. Predisposizione ed attuazione del piano e dei programmi [Art. 4, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art4). La Regione predispone avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell'art. 255 e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. idem c. 2°. Con le modalita' previste dal comma precedente si provvede altresi' alla formulazione di programmi pluriennali ed annuali nell'ambito del piano generale. Art. 29, u.c., [legge n. 717/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717). Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui al presente capo, e nei programmi esecutivi approvati dal Comitato dei Ministri ai sensi del presente titolo, sono dichiarate di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. Art. 4, c. 3°, [legge n. 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588). Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui al primo e secondo comma, la Cassa per il Mezzogiorno istituisce un apposito ufficio. idem. c. 4°. La regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 259

Art. 259. Concessione per l'esecuzione delle opere, controlli tecnici e collaudi [Art. 5, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art5). L'attuazione del piano e' delegata alla Regione autonoma della Sardegna. Dopo l'approvazione dei programmi annuali da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il Ministro per il tesoro provvede a versare alla Regione autonoma, che all'uopo istituira' una contabilita' speciale ripartita secondo i titoli di spesa fissati nei programmi annuali, i fondi stanziati ai sensi dell'art. 261 del presente testo unico a rate semestrali uguali anticipate, dedotta la quota destinata alle spese sostenute dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'espletamento dei compiti tecnici ad essa attribuiti dalle disposizioni di cui al presente capo, da determinarsi dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e da versarsi direttamente alla Cassa. La Regione provvede normalmente alla esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico. Il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere e' affidato alla Cassa per il Mezzogiorno alla quale compete la approvazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi. Per i collaudi la Cassa provvede a mezzo dei tecnici iscritti negli elenchi dei collaudatori tenuti dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione. Per il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere la Cassa istituisce a Cagliari un apposito ufficio. La Regione presenta al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno un rapporto annuale sull'attuazione del piano. Tale rapporto e' allegato alla relazione annuale di cui all'ultimo comma dell'art. 256.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 260

Art. 260. Costituzione di un comitato di coordinamento degli interventi [Art. 6, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art6). Allo scopo di assicurare il coordinamento anche in fase di esecuzione del piano e dei programmi e' istituito presso la Regione autonoma della Sardegna un apposito comitato presieduto dall'assessore di cui all'ultimo comma dell'art. 257 e composto da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dall'ispettore compartimentale della motorizzazione civile, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro. Possono essere invitati alle riunioni del comitato i rappresentanti degli altri uffici dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti in Sardegna.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 261

Art. 261. Autorizzazioni di spesa [Art. 7, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art7). [Legge n. 62/1964](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964;62) Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente capo, oltre il prefinanziamento di 5 miliardi, sono autorizzate le seguenti spese per gli esercizi ed anni finanziari appresso indicati: Esercizio 1962-63 miliardi 40 " 1963-64 " 20 Periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 " 12,5 Anno finanziario 1965 " 27,5 " " 1966 " 30 " " 1967 " 32,5 " " 1968 " 35 " " 1969 " 35 " " 1970 " 35 " " 1971 " 35 " " 1972 " 35 " " 1973 " 30 " " 1974 " 20 " " 1975 " 7,5 Gli anzidetti stanziamenti sono comprensivi degli oneri da sostenere per gli interventi diretti, nonche' per la concessione di contributi, in conto capitale e in conto interessi su finanziamenti, anche per le annualita' successive alla scadenza delle disposizioni di cui al presente capo.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 262

Art. 262. Specificazione degli oneri [Art. 8, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art8). Fanno carico agli stanziamenti di cui al presente capo gli oneri per gli interventi di esclusiva competenza statale e regionale per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'art. 255.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 263

Art. 263. Limiti di impegno [Art. 9, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art9). In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, possono essere assunti impegni anche in eccedenza alla autorizzazione di spesa relativa all'esercizio in corso, ma non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due esercizi successivi. Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate negli esercizi successivi. Le somme comunque introitate per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 264

Art. 264. Direttive di intervento [Art. 10, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art10). Gli interventi di cui alla presente sezione sono eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiettivi e in conformita' delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui al presente capo.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 265

Art. 265. Formazione professionale [Art. 11, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art11). Gli interventi diretti allo sviluppo della formazione professionale sono programmati in base alle esigenze del processo di trasformazione economica e sociale delle strutture regionali. In particolare, essi debbono essere indirizzati alla preparazione del personale per la realizzazione della politica di sviluppo, alla preparazione degli insegnanti e istruttori pratici, alla preparazione professionale e culturale degli adulti, alla prevenzione e cura del disadattamento minorile, alla agevolazione della frequenza scolastica e all'integrazione di impianti ed attrezzature per i centri di addestramento professionale, all'assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l'industrializzazione, all'integrazione di attivita' educative e sportive in genere. Alle riunioni del Comitato dei Ministri per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sara' invitato a partecipare il Ministro per la pubblica istruzione. Ai fini dell'attuazione dei predetti interventi il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno puo' autorizzare la Regione ad assumere a carico degli stanziamenti di cui al presente capo e nella misura stabilita dal piano, partecipazioni in enti gia' operanti nel settore, nonche' a promuovere e finanziare istituzioni specializzate. Le partecipazioni di cui al comma precedente devono sempre comportare la inclusione di un rappresentante della Regione nel consiglio di amministrazione degli enti. Ai fini dello sviluppo economico e sociale e' autorizzato un intervento, mediante concorso nella spesa, per la lotta contro le malattie - intesa a difendere e a recuperare l'elemento umano e particolarmente le forze di lavoro - condotta dai competenti organi regionali, secondo programmi che abbiano carattere di organicita' e di straordinarieta'.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 266

Art. 266. Agevolazioni tariffarie per i trasporti [Art. 12, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art12). Per le merci trasportate dal servizio traghetto si applicano le tariffe ferroviarie calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri, sia che il trasporto venga effettuato con carri ferroviari o mezzi equiparati, sia che venga effettuato con autocarro. Per le stesse merci si applicano le tariffe differenziali, cumulando il percorso marittimo al percorso terrestre, sia che venga effettuato a mezzo delle ferrovie dello Stato, sia a mezzo delle ferrovie concesse sarde. A tali trasporti non si applicano diritti fissi, sovrattasse ed oneri speciali in misura superiore a quella in vigore sul territorio nazionale per eguale distanza e per la stessa merce, ne' si applicano le quote di transito.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 267

Art. 267. Interventi per l'edilizia e la sistemazione ambientale [Art. 13, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art13). Per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della [legge 3 agosto 1949, n. 589](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589), recante provvedimenti per agevolarne l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata la assunzione degli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte. Per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, ivi comprese le palestre e le attrezzature sportive scolastiche ammesse a contributo statale ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, e' autorizzata l'assunzione degli oneri a cui gli enti tenuti per legge debbono far fronte. Possono essere assunti altresi' gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere di loro competenza che non siano ammesse a contributo. Per quanto riguarda le modalita' di assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti e la concessione dei mutui occorrenti da parte della Cassa depositi e prestiti, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 61 del presente testo unico. [Art. 14, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art14). E' autorizzata la concessione di contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile: a) per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie; b) per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti. Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sono autorizzate anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro per il tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli istituti medesimi. I benefici di cui al quinto e sesto comma del presente articolo, limitatamente alla lettera a), sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli istituti per le case popolari.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 268

Art. 268. Direttive per l'intervento in agricoltura [Art. 15, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art15). Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la stabilita' dei lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impresa contadina associata e l'elevazione dei redditi di lavoro. A tal fine esso deve disporre: a) l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, la creazione delle infrastrutture di servizi e di mercati, il miglioramento delle condizioni di abitazione, l'irrigazione, l'elettrificazione; b) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale; c) l'attuazione di un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio della Regione di una rete di cooperative di produzione, di trasformazione e di servizi; d) interventi che tutelino sul piano produttivo e di mercato i piccoli e medi produttori, con particolare riferimento al settore della pastorizia.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 269

Art. 269. Autorizzazione a contrarre mutui, modalita' e contributi per gli stessi [Art. 16, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art16). La Regione puo' autorizzare gli enti di bonifica e di colonizzazione a contrarre mutui presso gli istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati al finanziamento delle opere pubbliche da destinare alla costituzione di fondi di rotazione per provvedere ai seguenti interventi: a) attuazione di piani di sistemazione redatti a norma del titolo II, capo IV, del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215), sulla bonifica integrale, esclusi gli articoli 34 e 35, per la parte di spesa non coperta a termini dell'art. 270 del presente testo unico; b) progettazione ed esecuzione, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a piu' fondi, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui all'art. 272; c) esecuzione di opere di bonifica, di competenza privata, per le quali sia fatta richiesta dai singoli proprietari ai sensi dell'[art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215~art41); d) esecuzione di programmi per la trasformazione fondiaria ed agraria, comprendenti in particolare centri di meccanizzazione, vivai, cantieri di manufatti prefabbricati. Sui mutui di cui al precedente comma, e' autorizzata la concessione di un contributo per il pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento, nonche' la garanzia sussidiaria da parte della Regione. I mutui sono ammortizzabili in 25 anni decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento stabilito in anni 5. Il credito degli enti verso i proprietari, per la quota di spesa a carico dei medesimi per gli interventi di cui sopra, e' equiparato a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai consorzi di bonifica per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica. Sui ruoli emessi per il recupero della spesa da essi anticipata, gli enti possono rilasciare delegazione agli istituti, a garanzia dei mutui di cui al primo comma. Dei consigli degli enti di bonifica fa parte di diritto, per la durata del piano straordinario, un rappresentante della Regione.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 270

Art. 270. Benefici per la realizzazione dei piani di sistemazione e di ricomposizione [Art. 17, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art17). Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall'art. 269, lettera a), saranno posti a carico degli stanziamenti di cui al presente capo per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formulazione dei piani. Le agevolazioni fiscali previste dal [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215), sulla bonifica integrale, per i piani di ricomposizione fondiaria sono estese alle permute, acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario. Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'Ispettorato compartimentale agrario e, per i territori montani e i comprensori di bonifica montana, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 271

Art. 271. Delega di poteri [Art. 18, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art18). I poteri attribuiti all'autorita' amministrativa dall'[articolo 847 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art847) sono esercitati in Sardegna dalla Regione.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 272

Art. 272. Benefici per la realizzazione dei piani organici di trasformazione aziendale [Art. 19, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art19). Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, il contributo previsto dall'[art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215~art44), sulla bonifica integrale, viene elevato fino ad un massimo del 50 per cento della spesa e fino all'80 per cento per i coltivatori e allevatori diretti, singoli o associati. Nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana il contributo viene concesso per tutte le opere di miglioramento fondiario previste dall'[art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art3), recante provvedimenti in favore dei territori montani, e successive modificazioni e integrazioni. E' anche ammessa al contributo di cui ai commi precedenti la spesa per una adeguata dotazione di scorte che non possono essere alienate senza autorizzazione da concedersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli ispettorati provinciali della agricoltura o dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio. Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai commi precedenti, nonche' per le spese di conduzione annuale, possono essere concessi dagli istituti di credito agrario all'uopo autorizzati mutui assistiti da un concorso nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre al 3 per cento il tasso netto a carico dei mutuatari. Per detti mutui, limitatamente ai coltivatori e allevatori diretti, e' concessa la garanzia sussidiaria della Regione fino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata. Per l'attuazione del piano e' organizzata in tutto il territorio della Regione una rete di nuclei di assistenza tecnica gratuita per la progettazione ed esecuzione delle opere private di trasformazione e di miglioramento nonche' per il disbrigo delle pratiche relative ai contributi e ai mutui. Il piano e i programmi devono stabilire i criteri per la determinazione della misura e la scala di priorita' dei contributi di cui ai commi precedenti con particolare riguardo al rapporto tra capitale investito ed occupazione. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire altresi' l'ammontare minimo riservato ai coltivatori e allevatori diretti singoli o associati.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 273

Art. 273. Obblighi per i proprietari dei terreni agricoli [Art. 20, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art20). Ferme restando le norme previste dall'art. 38 e successivi del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215), sulla bonifica integrale, i proprietari di terreni, anche se non ricadenti nei comprensori di bonifica, hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi ed i finanziamenti di favore previsti nel presente capo, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformita' delle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria stabilite dal piano e dai programmi. Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere obbligatorie di interesse dei loro fondi sia scaduto e quando, prima della scadenza, gia' risulti impossibile che essa avvenga entro il termine stesso, la Regione con decreto del Presidente procede all'espropriazione degli immobili degli inadempienti a favore degli enti di colonizzazione o dell'Opera nazionale combattenti per la trasformazione ed assegnazione secondo i rispettivi statuti ovvero autorizza l'esecuzione delle opere a spese dei proprietari ed a cura degli enti su indicati. Ove sia in atto un contratto agrario, i piani di trasformazione aziendale vengono presentati e attuati di intesa tra i contraenti, che beneficiano del contributo di cui all'art. 272 in proporzione ai rispettivi apporti di capitale e lavoro nell'attuazione dei piani stessi. La Regione promuovera' le necessarie intese. La Regione sia direttamente sia a mezzo degli enti di colonizzazione o di altri enti operanti a fini di sviluppo agricolo nella Regione potra' disporre l'acquisto di terreni allo scopo di provvedere alla loro trasformazione e assegnazione a coltivatori o allevatori diretti non proprietari, singoli o associati. Gli oneri relativi saranno a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 274

Art. 274. Disposizioni finanziarie [Art. 21, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art21). Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra i contributi previsti, dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dall'articolo 272 sono posti a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 275

Art. 275. Acquisto di terreni per il rimboschimento e istituzione di un Parco nazionale [Art. 22, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art22). La Regione finanzia l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento. La Regione finanzia altresi' la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 276

Art. 276. Oneri per la sistemazione di terreni degli enti locali [Art. 23, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art23). E' autorizzata l'assunzione degli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprieta' degli enti locali, fino al limite massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. A tal fine gli enti interessati presentano piani in cui sia previsto, a seconda delle caratteristiche delle singole zone: a) la formazione di unita' agricole o agro-pastorali o agro-silvo-pastorali da cedersi, con la procedura e le agevolazioni previste dal [decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-24;114), recante provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina, e successive modificazioni, a persone singole o associate, che dedichino abitualmente la propria attivita' manuale alla lavorazione della terra e all'esercizio della pastorizia; b) la cessione all'Azienda delle foreste demaniali della Regione di quelle zone in cui siano necessari interventi di rimboschimento; c) la trasformazione in zone pascolive o il miglioramento delle zone pascolive esistenti. Per la parte non coperta dagli interventi di cui al primo comma del presente articolo, e' autorizzata altresi' la concessione di contributi nel pagamento degli interessi per operazioni di credito da contrarre dagli enti locali interessati, imputando a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni del presente capo la differenza di interessi fra il tasso effettivo e quello del 2 per cento a carico dei mutuatari. Per la concessione di tali mutui sono autorizzate le necessarie anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti stessi.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 277

Art. 277. Agevolazioni per la costituzione di cooperative agricole [Art. 24, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art24). Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli e' autorizzata: a) la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta dei prodotti, nonche' per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termine dell'[art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 225](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-03-25;225~art5); tali contributi sono concessi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; b) la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti stessi, per la concessione di prestiti, a un tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera a).

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 278

Art. 278. Disposizioni generali Art. 25, numero 588/1962. Per tutta la durata delle disposizioni previste dal presente capo e ai fini della loro attuazione, si applicano, in quanto siano piu' favorevoli, le disposizioni della [legge 27 ottobre 1966, n. 910](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910), recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 279

Art. 279. Programma di ricerca sulla produttivita' delle industrie estrattive [Art. 26, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art26). Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, e' autorizzata l'assunzione degli oneri relativi ad un programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle possibilita' di incremento della produttivita' estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti. A tali ricerche si puo' provvedere anche con la partecipazione di enti pubblici e di imprese private sulla base di particolari convenzioni da stipularsi tra la Regione e gli enti ed imprese interessate. E' autorizzata altresi' la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa necessaria per la installazione di impianti pilota e di nuovi impianti di eduzione delle acque alla quota giudicata idonea per la ricerca preparatoria di un nuovo ciclo di coltivazione delle miniere. La erogazione dei contributi e' subordinata alla presentazione da parte delle aziende interessate ed alla approvazione da parte della Regione di programmi organici per la valorizzazione integrale delle risorse minerarie e per l'attuazione di opere atte a migliorare le condizioni di lavoro, di abitazione, di trasporto e di igiene dei lavoratori dipendenti.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 280

Art. 280. Direttive di intervento Art. 27, legge numero 588/11-6-62. Nel settore dell'industria tanto i piani quanto i programmi devono indirizzare gli investimenti secondo piani territoriali che prevedano l'adeguata attrezzatura di aree industriali sulla base di scelte prioritarie, sia per quanto si riferisce ai settori di intervento che alle zone territoriali di localizzazione delle industrie, al fine di promuovere lo sviluppo industriale, quanto piu' armonico ed omogeneo possibile, in tutto il territorio della Sardegna. In particolare si dovra' prevedere: a) lo sviluppo della piccola e media impresa industriale; b) la formazione ed il potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorita' per l'impiego delle risorse locali.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 281

Art. 281. Realizzazione di attrezzature e servizi nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale [Art. 28, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art28). E' autorizzata l'assunzione della parte di oneri, non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 del presente testo unico.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 282

Art. 282. Autorizzazione per la costituzione di una societa' finanziaria [Art. 29, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art29). Per promuovere ed assistere le iniziative industriali conformi al piano e ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, e' autorizzata la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 2461 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2461). Alla sottoscrizione del capitale della societa' e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna - che puo' avvalersi anche degli stanziamenti previsti dal presente capo, nella misura stabilita dal piano - enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonche' - in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale - singoli o societa' private. Alla Regione e' riservata la nomina di almeno meta' dei componenti del consiglio di amministrazione, ed in complesso alla Regione e agli enti pubblici o di diritto pubblico la nomina di tre quarti di tali componenti. Il presidente del consiglio di amministrazione e' scelto tra i componenti la cui nomina e' riservata alla Regione. Il bilancio annuale della societa' finanziaria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, alla Regione per l'approvazione entro il 31 gennaio successivo.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 283

Art. 283. Contributi per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali [Art. 30, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art30) Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno di cui all'art. 5, possono essere concessi entro il quadro delle priorita' stabilite dall'art. 280 contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per lo allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica. E' autorizzata altresi' la concessione all'Ente sardo di elettricita' di contributi per l'ampliamento dei suoi impianti e per la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica. Oltre ai macchinari e alle attrezzature, sono comprese nel calcolo della spesa le opere murarie e le altre indicate negli articoli 102 e 103 del presente testo unico. Quando i macchinari, le attrezzature e le opere siano ammessi a contributo a qualsiasi altro titolo, a termini di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente capo, i contributi medesimi possono essere integrati fino alla concorrenza della misura indicata nel comma precedente. I criteri per la determinazione della misura e la scala di priorita' dei contributi di cui ai commi precedenti sono determinati dal piano e dai programmi in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione, nonche' alla localizzazione delle iniziative. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi di cui ai commi precedenti e' stabilito nel piano e nei programmi l'ammontare massimo disponibile per le iniziative di grandi dimensioni. Nella concessione dei contributi a tali iniziative hanno priorita' assoluta quelle che, oltre al ciclo produttivo di base, comprendono anche i cicli di lavorazione successiva. E' istituito un apposito fondo per la concessione di garanzie sussidiarie nei limiti del 30 per cento dei mutui concessi dagli istituti di credito a medie e piccole imprese che, pur presentando requisiti di validita' economica e tecnica, non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli istituti finanziatori.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 284

Art. 284. Contributi sui mutui industriali [Art. 31, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art31). Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi su mutui concessi da istituti di credito, per la costruzione di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali gia' esistenti, in misura tale che il tasso di interesse non risulti superiore a quello piu' favorevole praticato nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico. I finanziamenti di cui al precedente comma riguardano le spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione. Per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine possono essere, altresi', effettuate anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi. Le operazioni effettuate dagli istituti di credito ai sensi del comma precedente sono gravate dal tasso di interesse piu' favorevole praticato nei territori di cui allo art. 1 del presente testo unico. Nei casi previsti dal presente articolo si applicano i criteri stabiliti nel terzo e quarto comma dell'art. 283.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 285

Art. 285. Estensione dei benefici alle aziende a partecipazione statale [Art. 32, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art32). Alle aziende a partecipazione statale che attuano il piano di investimenti di cui al terzo comma dell'art. 256 del presente testo unico e a quelle previste nella [legge regionale 7 maggio 1953, n. 22](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1953-05-07;22), sono applicabili tutti i benefici previsti dalle disposizioni contenute nel presente capo.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 286

Art. 286. Termini di applicabilita' [Art. 33 legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art33). Le agevolazioni di cui agli artt. 279, 281, 283 e 284, possono essere concesse anche per le opere iniziate prima del 18 luglio 1962, purche' l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1961.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 287

Art. 287. Contributi per la pesca [Art. 34, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art34). E' autorizzata la concessione di contributi fino a un massimo del 40 per cento della spesa necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature per piu' razionali sistemi di pesca e per l'ammodernamento degli impianti delle tonnare, per lo allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, distribuzione e vendita di prodotti ittici e per l'ammodernamento di quelli esistenti, compreso l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto ai mercati di vendita. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di pescatori. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire lo ammontare minimo riservato alle cooperative dei pescatori. Possono essere altresi' concessi congiuntamente ai contributi di cui ai commi precedenti, contributi nel pagamento degli interessi su mutui contratti per finanziare il resto della spesa, in misura tale da far gravare sul mutuatario non piu' del 3 per cento annuo. Per la concessione di prestiti di esercizio a breve e medio termine agli operatori della piccola pesca e loro cooperative possono essere altresi' concesse anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi. La garanzia di cui al quinto comma dell'art. 283 e' estesa anche agli operatori della piccola pesca e loro cooperative.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 288

Art. 288. Contributi per l'artigianato [Art. 35, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art35). Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo, interventi diretti a: a) concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 50 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di produzione artigiana ed i consorzi indicati nell'[art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art3); b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura tale da far gravare sull'artigiano non piu' del 3 per cento annuo. La garanzia sussidiaria di cui al quinto comma dello art. 283 e' estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 289

Art. 289. Fondo per il credito all'artigianato artistico [Art. 36, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art36) E' autorizzata la costituzione presso un istituto di credito, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'istituto medesimo, di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico. E' altresi' autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 290

Art. 290. Interventi per lo sviluppo delle strutture commerciali [Art. 37, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art37). Al fine di rafforzare la struttura commerciale della Regione saranno disposti interventi intesi: a) a promuovere e a finanziare l'istituzione di borse merci e di esperimenti di aste, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche; b) ad assumere a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni del presente capo gli oneri a cui gli enti che ne hanno facolta' debbono far fronte per la istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale; c) a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o allo ammodernamento delle strutture commerciali esistenti, compresi i mezzi per il trasporto merci in conto proprio, nonche' le navi specificamente attrezzate per il traghetto di automezzi commerciali e turistici da e per la Sardegna.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 291

Art. 291. Interventi nei centri turistici [Art. 38, legge numero 588/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art38). E' autorizzata la concessione di contributi, in misura non superiore al 4,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive e di altre attrezzature complementari, anche di carattere sportivo, nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche. I mutui di cui al precedente comma che, in deroga alle vigenti leggi in materia, hanno un periodo di preammortamento di tre anni e un periodo di ammortamento di venti anni, non possono superare il 75 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile. E altresi' autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito per la concessione di garanzie sussidiarie, sino al limite del 30 per cento dei mutui concessi, da regolarsi con un apposito fondo cui faranno anche carico gli oneri relativi al periodo di preammortamento e a quello di ammortamento eccedente la durata normale.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 292

Art. 292. Limiti del contributo [Art. 1, legge numero 952/1966](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;952~art1). Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro), gia' intrapreso in applicazione delle [leggi 28 gennaio 1960, n. 31](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-01-28;31), recante provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti del 1958, 1959, 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, e 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, il limite dei contributi di cui all'art. 1, lettera i) della predetta [legge 10 gennaio 1952, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-01-10;9), e' modificato come segue: la spesa complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potra' superare lire 3.500.000, riferita alla costruzione di una unita' immobiliare di tre stanze ed accessori.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 293

Art. 293. Modalita' per la concessione dei contributi [Art. 2, legge numero 952/1966](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;952~art2). Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dall'art. 292 devono pervenire all'ufficio del genio civile di Nuoro entro il 30 gennaio 1967. I contributi sono concessi dal provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna. Nell'atto di concessione del contributo e' fissato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, entro il quale gli interessati devono dare inizio ai lavori.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 294

Art. 294. Esecuzione dei lavori da parte dello Stato [Art. 3, legge numero 952/1966](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;952~art3). I proprietari delle abitazioni da sgomberare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal [n. 1 dell'art. 1, secondo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-01-10;9~art1-com2-num1), recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, possono chiedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, che all'esecuzione dei lavori provveda lo Stato. L'esecuzione dei lavori a cura dello Stato comporta l'obbligo dei singoli proprietari di pagare in dieci annualita', al tasso legale dell'interesse, una somma pari al costo di costruzione, diminuito dell'ammontare del contributo e del costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati. A garanzia del pagamento delle annualita' e' iscritta sugli immobili ipoteca a favore dello Stato. L'importo dei lavori eseguiti a norma del presente articolo non puo' superare, per ogni abitazione, i limiti indicati nell'art. 292. La gestione delle opere e' di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 295

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