DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1967, n. 1523

Type DPR
Publication 1967-06-30
Ultimo aggiornamento 2002-01-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 295. Cessione in proprieta' degli alloggi [Art. 4, legge numero 952/1966](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;952~art4). Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 294 gli alloggi costruiti dallo Stato nei nuovi abitati di Gairo e Osini, ai sensi della [legge 9 agosto 1954, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640), recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, del [decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;1010), ratificato con [legge 18 dicembre 1952, n. 3136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-12-18;3136), concernente i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi, e della [legge 10 gennaio 1952, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-01-10;9), recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, e destinati o comunque idonei al perseguimento degli scopi di cui al presente capo, sono ceduti in proprieta' a coloro i quali abbiano titolo a contributi per la ricostruzione della propria abitazione ed optino per l'acquisto dei suddetti alloggi. Il prezzo della cessione, da corrispondere in dieci annualita' al tasso legale dell'interesse, e' calcolato nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 294. Qualora la spesa per la costruzione dell'alloggio, detratto il costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati, sia superiore a lire 3.500.000, la parte eccedente tale somma deve essere versata in unica soluzione all'atto della consegna dell'alloggio. Sugli immobili ceduti e' iscritta ipoteca a favore dello Stato ai sensi dell'[art. 2817 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2817). Salva la priorita' degli aventi titolo a contributo, coloro che non hanno tale titolo possono ottenere la cessione in proprieta' ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959-01-17;2), sulla disciplina della cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico, e successive modificazioni.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 296

Art. 296. Limiti di applicabilita' [Art. 5, legge numero 952/1966](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;952~art5). Chi abbia ottenuta la concessione del contributo o la cessione in proprieta' di un alloggio ai sensi del presente capo, non puo' fruire delle provvidenze disposte da altre leggi ai fini della costruzione di case negli abitati di Gairo e Osini.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 297

Art. 297. Coordinamento delle disposizioni applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini [Art. 6, legge numero 952/1966](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;952~art6). Restano ferme le disposizioni della [legge 10 gennaio 1952, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-01-10;9), recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, e 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, in quanto applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini e in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 298

Art. 298. Disposizioni finanziarie [Art. 8, legge numero 952/1966](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;952~art8). Per gli adempimenti previsti dal presente capo e autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 200 milioni nell'anno 1965, lire 500 milioni nel 1966 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1967 e 1968. Le somme non impiegate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 299

Art. 299. Provvidenze creditizie per opere di bonifica nell'agro romano e nell'agro pontino Art. 28, c. 2°, [legge numero 647/1905](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905;647). Ai sensi del testo unico delle leggi sulla bonifica dell'agro romano approvato con [regio decreto 10 novembre 1905, n. 647](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1905-11-10;647) e limitatamente alle zone ricadenti nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico, ai proprietari ed agli acquirenti di terreni, esclusi quelli che godono il beneficio del pagamento rateale del prezzo, i quali assumono l'esecuzione dei progetti di bonifica agraria e dei lavori di bonifica idraulica messi a loro carico, compresa la costruzione di fabbricati rurali, possono essere concessi mutui di favore con interessi del 2,50 per cento, rimborsabili in 45 annualita' a far tempo dal quinto anno dopo la concessione del mutuo. Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi; nei quarantacinque anni successivi agli interessi sara' aggiunta la quota di ammortamento. Art. 29, c. 2°, [legge numero 647/1905](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905;647). Le somme occorrenti per la concessione dei mutui di cui al primo comma sono somministrate dalla Cassa DD. PP. ad un tasso di interesse non superiore al 4 per cento. La differenza fra il tasso di cui al precedente comma e quello di favore di cui al primo comma del presente articolo e' posta a carico del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 300

Art. 300. Sussidio dello Stato Art. 9, D.L.C.P.S. [legge numero 281/1947](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947;281). Art. 16, c. 2°, [legge numero 910/1966](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;910). Nei territori nei quali opera l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania il sussidio dello Stato per le opere inerenti alla irrigazione o trasformazione di competenza privata, puo' essere elevato fino al 50 per cento della spesa e sino al 60 per cento ove si tratti di piccole aziende e le opere siano di particolare onerosita'. Art. 15, D.L.C.P.S [legge numero 281/1947](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947;281). La disposizione di cui al comma precedente nonche' quelle degli [artt. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-03-18;281~art7), [8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-03-18;281~art8), [10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-03-18;281~art10) e [11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-03-18;281~art11) concernenti l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania sono applicabili anche ai consorzi di bonifica della Puglia e della Basilicata nell'ambito del rispettivo territorio.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 301

Art. 301. Intervento sostitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese [Art. 12, legge numero 184/1953](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953;184~art12). L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede, in virtu' delle [leggi 23 settembre 1920, n. 1365 e 16 gennaio 1939, n. 74](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-01-16;74), a tutti gli adempimenti fissati dalla [legge 3 agosto 1949, n. 589](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589), concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, per conto e nell'interesse dei comuni serviti dall'acquedotto pugliese e dagli acquedotti lucani, questi ultimi gestiti per effetto della [legge 23 maggio 1942, n. 664](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-05-23;664). Il predetto ente, in base ad apposite convenzioni con i comuni di cui sopra, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 302

Art. 302. Dichiarazione di pubblica utilita' [Art. 64, legge numero 445/1908](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908;445~art64). I lavori di trasferimento in nuova sede degli abitati effettuati in Basilicata e Calabria ai sensi della [legge 9 luglio 1908, n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445), nonche' l'acquisto del suolo all'uopo occorrente sono dichiarati di pubblica utilita'. Sono pure dichiarate di pubblica utilita' le opere di consolidamento occorrenti per quei comuni che non siano gia' contemplati, per lavori di tal natura, dalle [leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 25 giugno 1906, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255), a favore della Basilicata e della Calabria. Nelle opere di consolidamento non potranno essere compresi lavori intesi alla riparazione di fabbricati o strade. La indennita' per i terreni che devono espropriarsi in sede dei nuovi abitati e' determinata sulla media del valore venale e dei fitti conservati, risultanti da contratti regolarmente registrati, che siano stati stipulati nel sessennio precedente il 30 luglio 1908 e riguardino i terreni da occupare od altri situati in zone finitime di condizioni analoghe. In mancanza di fitti accertati, l'indennita' e' fissata sulla media risultante dal valore venale e dall'imponibile netto agli effetti dell'imposta sui terreni. Le eventuali contestazioni sono definite inappellabilmente da un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal proprietario o dai proprietari espropriandi ed il terzo dal presidente del tribunale competente. Il presidente nomina anche l'arbitro o gli arbitri che non siano stati designati dalle parti.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 303

Art. 303. Piani di trasferimento [Art. 65, legge numero 445/1908](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908;445~art65). I competenti uffici del genio civile, per ogni abitato compreso nella tabella E, annessa alla [legge 9 luglio 1908, n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445), recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, compilano due piani uno dei quali indica la zona che deve essere abbandonata e l'altro la localita' in cui deve sorgere il nuovo abitato. Indicano pure quali edifici pubblici sia necessario spostare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati, gia' provvisti di tali edifici.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 304

Art. 304. Pubblicazione dei piani di trasferimento [Art. 66, legge numero 445/1908](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908;445~art66). I due piani di cui all'articolo precedente, completati a cura della giunta comunale con un elenco indicante i proprietari delle case da abbandonare e le singole famiglie in esse residenti, sono pubblicati all'albo del comune per la durata di trenta giorni. Entro due mesi dalla pubblicazione dei piani, i proprietari e i capi delle singole famiglie debbono dichiarare se intendono trasferirsi nella nuova sede.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 305

Art. 305. Assegnazione gratuita di aree [Art. 67, legge numero 445/1908](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908;445~art67). Ad ogni proprietario delle case da abbandonare e ad ogni capo famiglia che risieda nella zona da spostare, i quali siano compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, e' assegnata gratuitamente un'area di cento metri quadrati. Qualunque persona non residente nella zona da abbandonare, ma che appartenga al comune, puo' pur dichiarare, entro il termine di due mesi di cui all'articolo precedente, di essere disposta a trasferirsi nel nuovo centro, e in tal caso puo' chiedere, a prezzo di costo, una quantita' di terreno non superiore ai trecento metri quadrati.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 306

Art. 306. Assegnazione integrativa di terreno [Art. 68, legge numero 445/1908](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908;445~art68). In eccedenza ai 100 metri assegnati gratuitamente, i proprietari ed i capi di famiglia di cui all'articolo precedente possono chiedere, entro il termine di due mesi sopra accennato, a prezzo di costo, una maggiore quantita' di terreno non superiore ai duecento metri quadrati. Nessun proprietario e nessuna famiglia puo' avere piu' di una concessione gratuita di suolo.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 307

Art. 307. Approvazione del piano di trasferimento [Art. 69, legge numero 445/1908](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908;445~art69) Scaduto il termine di cui all'art. 304 il consiglio comunale, tenuto conto delle dichiarazioni dei proprietari e dei capi famiglia e degli eventuali reclami, delibera entro sessanta giorni sul piano della nuova localita' e forma l'elenco dei proprietari e dei capi famiglia a cui siano da assegnare le aree, indicando la quantita' di terreno da ciascuno di essi richiesta. Contro la deliberazione del consiglio comunale e' ammesso il ricorso entro un mese alla giunta provinciale amministrativa, che decide definitivamente. Le eventuali opposizioni del consiglio comunale contro la scelta della nuova localita' sono definite dal Ministero dei lavori pubblici, uditi la giunta provinciale, il consiglio provinciale di sanita' e il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 308

Art. 308. Compilazione del piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato [Art. 70, legge numero 445/1908](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908;445~art70). Tenendo presenti i due piani approvati, l'elenco di cui all'articolo precedente e le domande di acquisto di lotti in quanto possano essere accolte in relazione alla superficie di terreno utilizzabile nella nuova zona, lo ufficio del genio civile compila il piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato. Il piano regolatore, che ha valore di piano particolareggiato agli effetti della legge sulle espropriazioni, e pubblicato per la durata di quindici giorni, e, previa deliberazione del consiglio comunale, sottoposto alla approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 309

Art. 309. Distribuzione delle aree [Art. 71, legge numero 445/1908](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908;445~art71). A cura della prefettura la distribuzione delle aree, dopo approvato il piano regolatore, e' fatta mediante sorteggio fra i diversi gruppi di lotti. E' ammessa la facolta' di permutare i lotti. In base ai verbali della consegna delle aree che e' fatta dal genio civile a ogni proprietario o capo di famiglia, si provvede gratuitamente, a cura dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, alle volture catastali nel termine di tre mesi.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 310

Art. 310. Demolizione delle case situate nella zona pericolosa [Art. 72, legge numero 445/1908](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908;445~art72) Salvo l'applicazione dell'art. 153 del testo unico sulla legge comunale e provinciale approvato con [regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'art. 55](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1915-02-04;148~art55) del testo unico sulla legge comunale e provinciale approvato con [regio decreto 3 marzo 1934, n. 383](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383), i proprietari debbono entro dieci anni dall'approvazione del piano, procedere alla demolizione delle case situate nella zona pericolosa. Trascorso tale termine, l'amministrazione provvede di ufficio alla demolizione delle case. Il valore dei materiali va a diminuzione della spesa.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 311

Art. 311. Osservanza delle norme costruttive ed igieniche [Art. 73, legge numero 445/1908](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908;445~art73). Nella costruzione delle case dei nuovi centri debbono essere osservate le norme costruttive ed igieniche stabilite dal regolamento per l'applicazione della [legge 9 luglio 1908, n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445), recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 312

Art. 312. Modifiche del percorso delle strade comunali [Art. 6, legge numero 601/1917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1917;601~art6) Il Governo, sentiti i consigli comunali interessati, il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, puo' modificare il percorso delle strade comunali, che si costruiscono in Basilicata e in Calabria a cura dello Stato, anche nei punti estremi o intermedi fissati dalle [leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 25 giugno 1906, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255), quando cio' sia necessario per metterle in armonia con le mutate esigenze della viabilita' e del traffico, prolungando eventualmente tali strade fino a raggiungere quelle localita' o quelle arterie verso le quali sono dirette.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 313

Art. 313. Manutenzione ordinaria delle strade comunali [Art. 8, legge numero 601/1917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1917;601~art8). Alla manutenzione ordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata e in Calabria, provvedono le rispettive province, per un quinquennio dalla data in cui ne verranno da esse assunti in consegna, a questo scopo, i singoli tronchi. Tale assunzione ha luogo per le strade non ancora consegnate ai comuni interessati entro sei mesi dalla consegna ai comuni medesimi.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 314

Art. 314. Ripartizione della spesa di manutenzione delle strade [Art. 9, legge numero 601/1917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1917;601~art9). La spesa della manutenzione delle strade di cui al precedente articolo e' sostenuta dalle province e ripartita in ragione di un quarto a carico di esse, un quarto a carico dei comuni e della meta' a carico dello Stato. La spesa e' obbligatoria per le province, ed e' obbligatorio il relativo contributo per i comuni interessati.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 315

Art. 315. Determinazione della spesa di manutenzione delle strade e liquidazione dei contributi [Art. 10, legge numero 601/1917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1917;601~art10). L'ammontare complessivo delle spese di manutenzione ordinaria delle opere di cui alle disposizioni contenute nel presente capo e' stabilito in base a regolari progetti, compilati dagli uffici tecnici provinciali, ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici. La liquidazione dei contributi dello Stato e dei comuni e' fatta dal Ministero dei lavori pubblici nel primo quadrimestre di ciascun anno, in base alle risultanze del conto dell'anno precedente e del collaudo definitivo, al quale interviene un funzionario del genio civile. Le quote a carico dei comuni e dello Stato sono versate alla provincia entro quattro mesi dalla loro liquidazione. L'amministrazione dello Stato ha facolta' di affidare, mediante speciali convenzioni, alle province di Calabria e di Basilicata, in tutto o in parte, la manutenzione delle strade nazionali di dette province.

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 316

Art. 316 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 317

Art. 317 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 318

Art. 318 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 319

Art. 319 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 320

Art. 320 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 321

Art. 321 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 322

Art. 322 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 323

Art. 323 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 324

Art. 324 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 325

Art. 325 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 326

Art. 326 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 327

Art. 327 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 328

Art. 328 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 329

Art. 329 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 330

Art. 330 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 331

Art. 331 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 332

Art. 332 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 333

Art. 333 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 334

Art. 334 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno-art. 335

Art. 335 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218)))

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