DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1968, n. 497

Type DPR
Publication 1968-02-06
Ultimo aggiornamento 1983-10-09
State In force
Source Normattiva
articles 52
Reform history JSON API

Art. 45 Decadenza La societa' incorre di diritto nella decadenza dalla concessione: a) nel caso in cui sia accertata la violazione degli obblighi previsti dall'art. 2, paragrafi 2), 3), 4) e 6) della presente convenzione; b) nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione della societa' per qualsiasi causa. In caso di decadenza, l'amministrazione ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalita' previste dall'art. 44 della presente convenzione, nonche' di ordinare la rimozione, a spese della Societa', degli impianti non autorizzati ai sensi dell'art. 22 della presente convenzione e che l'amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare. Sempre in caso di decadenza, l'amministrazione restera' esonerata da ogni responsabilita' nei confronti di terzi e non sara' tenuta ad indennizzo alcuno verso la societa'.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 46

Art. 46. Durata della convenzione La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto presidenziale di approvazione ed ha termine il 31 dicembre 1996, salvo, per l'amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dall'art. 41.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni- art. 47

Art. 47. Beni da cedere allo Stato senza compenso Restano in vigore le clausole contenute nell'art. 27, paragrafi 2) e 3) e tabelle annesse della convenzione Italcable 6 agosto 1935 approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, modificato dall'art. 4 della convenzione 21 gennaio 1950, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1950, riguardanti la cessione di determinati beni allo Stato senza compenso, alla data del 12 ottobre 1990. Resta altresi' in vigore l'art. 8 della convenzione 21 gennaio 1950, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1950, il quale prescrive che in caso di indennizzo da parte del Governo italiano e Governi e compagnie estere per danni causati da fatti bellici ai beni di cui al predetto art. 4, l'ammontare complessivo, comunque denominato, sara' diviso a meta' tra l'amministrazione e la Societa'. A partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, ogni qualvolta qualcuno dei beni suddetti risulti non piu' convenientemente utilizzabile per il servizio gestito dalla societa', il bene medesimo sara' messo dalla societa' stessa a disposizione dell'amministrazione con lettera raccomandata. Decorsi quattro mesi dalla data della predetta lettera, la societa' si intende sollevata da ogni responsabilita' comunque connessa alla conservazione e alla manutenzione del bene di cui trattasi. ((Qualora l'Amministrazione non ritenga di poter utilizzare per i propri servizi il bene messo a disposizione, lo stesso bene potra', previo benestare dell'Amministrazione, essere alienato dalla societa' la quale provvedera' a versare, con modalita' da concordare, il ricavato di pertinenza dell'Amministrazione medesima)). ((Per i beni situati all'estero, il prezzo dovra' essere dichiarato congruo, sulla base dei valori correnti di mercato, dalle rappresentanze diplomatiche italiane territorialmente competenti)). ((La societa' attuera' comunque i provvedimenti necessari per evitare danni a persone e cose, in dipendenza dell'eventuale abbandono dei cavi telegrafici sottomarini, conseguente alla accertata impossibilita' di una loro alienazione, ed informera' le Autorita' competenti per l'adozione delle prescritte misure cautelative.))

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 48

Art. 48. Norme transitorie 1) a) Il primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente convenzione, cessera', contemporaneamente, presso tutti gli uffici e sportelli della societa', il servizio dei telegrammi "lampo" e quello di accettazione e recapito dei telegrammi internazionali; b) entro un anno dall'entrata in vigore della convenzione cessera' ogni altra attivita' degli uffici telegrafici sociali di Bari, Biella, Bologna, Catania, Firenze, Messina, Palermo, Prato, Reggio di Calabria, Siracusa, Torino, Trieste, Venezia; c) presso i rimanenti uffici sociali di Genova, Milano, Napoli e Roma saranno temporaneamente mantenuti nuclei operativi addetti alla trasmissione e ricezione di telegrammi per conto dell'amministrazione. La cessazione dell'attivita' di tali nuclei avverra' gradualmente entro il 1979, secondo modalita' che saranno stabilite dall'amministrazione contestualmente all'entrata in vigore della presente convenzione, d'intesa con la societa'. 2) A partire dalla data di cessazione del servizio di accettazione e recapito di cui al precedente paragrafo 1), lettera a) cessa per la societa' l'obbligo dal pagamento di ogni canone di affitto per: i circuiti adibiti al servizio telegrafico fra l'ufficio della societa' nel centro nazionale di Roma e gli uffici telegrafici della societa' medesima contemplati nel precedente paragrafo 1), lettere b) e e) nonche' i circuiti allaccianti gli uffici telegrafici della societa' fra loro; i locali di proprieta' dell'amministrazione dove hanno attualmente sede i suddetti uffici della societa'. A partire dalla stessa data saranno a carico dell'amministrazione le forniture di cancelleria, stampati, zone, acqua, riscaldamento, energia per illuminazione e forza motrice. Saranno a carico della societa', fino alla completa cessazione di attivita' dei summenzionati nuclei operativi, tutte le spese relative al personale, nonche' le spese di assicurazione delle persone e delle cose, le spese di manutenzione degli impianti, macchine ed altri mobili di proprieta' della societa' utilizzati dai nuclei operativi medesimi. 3) Almeno tre mesi prima della chiusura di ciascuno degli uffici della societa', sara' di comune accordo esaminata la eventuale cessione all'amministrazione degli impianti, macchine ed altri mobili di proprieta' della societa' stessa e concordato il relativo corrispettivo. 4) Fino alla data di cessazione del servizio di accettazione e recapito di cui al precedente paragrafo 1), lettera a), le tasse terminali italiane per i telegrammi internazionali che hanno avuto corso per le vie della societa', continueranno ad essere ripartite in base a quanto stabilito dalla convenzione 6 agosto 1935 e successivi atti aggiuntivi e convenzioni suppletive. Per tale periodo non e' applicata, per i telegrammi suddetti, la norma prevista dall'art. 33, paragrafo 10) della presente convenzione. 5) a) A partire dalla data di cessazione del servizio di accettazione e di recapito di cui al precedente paragrafo 1), lettera a), la tassa terminale italiana di cui al precedente art. 33, paragrafo 1) e' ripartita come segue: fino al 31 dicembre 1973: 40 per cento all'amministrazione; 60 per cento alla societa'; dal 10 gennaio 1974 al 31 dicembre 1976: 45 per cento all'amministrazione; 55 per cento alla societa'; dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1979: 55 per cento all'amministrazione; 45 per cento alla societa'. b) A partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e fino al 31 dicembre 1973, la ripartizione delle quote di pertinenza italiana di cui all'art. 33, paragrafo 2) e 3), sara' effettuata come segue: 15 per cento all'amministrazione; 85 per cento alla societa'. c) Alle ripartizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), che si differenziano da quelle di cui all'art. 33, fanno riscontro le prestazioni che la societa' si impegna a fornire all'amministrazione per mezzo dei nuclei operativi di cui al precedente paragrafo 1), lettera c). Dette prestazioni restano cosi' definite: fino al 31 dicembre 1973: n. 3.500.000 operazioni annue, intendendosi tale numero come somma dei telegrammi complessivamente trasmessi e ricevuti agli apparati dei nuclei che rimarranno in servizio; dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1976: n. 2.300.000 operazioni annue, come sopra specificato; dal 10 gennaio 1977 al 31 dicembre 1979: n. 1.200.000 operazioni annue, come sopra specificato. d) Qualora la societa', richiesta dall'amministrazione, non fosse in grado di svolgere la quantita' di operazioni indicate alla lettera e), l'importo corrispondente alla differenza tra le ripartizioni di cui all'art. 33 e quelle indicate alle lettere a) e b) verra' ridotto proporzionalmente. 6) Il trasferimento dei traffici dall'una all'altra parte, in relazione alle competenze stabilite dai precedenti articoli e le modifiche da apportare alla contabilizzazione dei relativi proventi, saranno attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, secondo modalita' da concordare tra l'amministrazione e la societa'. L'attribuzione alla societa' e all'"amministrazione dei proventi relativi ai suddetti traffici, avra' effetto a partire dalla data in cui ciascuna delle parti iniziera' la gestione diretta dei servizi di rispettiva competenza, secondo le modalita' di cui al precedente comma. 7) La trattenuta del canone di concessione stabilita nello art. 7 della convenzione aggiuntiva, stipulata in data 21 gennaio 1950, approvata e resa esecutiva con decreto presidenziale 25 marzo 1950, cessa con effetto dal 10 gennaio 1967. La somma totale di L. 3.105.313.280, trattenuta dall'italcable fino al 31 dicembre 1966 a norma del suddetto art. 7, sara' da questa versata all'amministrazione senza interessi, in 20 quote annue costanti di L. 155.265.664, ciascuna entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 1967. 8) Quale compenso della cessione effettuata nel 1928 dallo Stato alla Italo radio di tutti i materiali relativi alla Stazione radio-telegrafica di Roma-Terranova e sue pertinenze, la Societa' continua a versare all'amministrazione ogni anno fino al 30 giugno 1975, la somma di L. 230.000. Le annualita' di cui trattasi debbono essere pagate senza interessi a rate semestrali non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 49

Art. 49. Abrogazione delle precedenti convenzioni Salvo quanto previsto negli articoli 47 e 48, la presente convenzione annulla e sostituisce le convenzioni ed atti aggiuntivi qui appresso indicati: 1) Convenzione 6 agosto 1935 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable; 2) Convenzione 6 agosto 1935 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italo-radio; 3) Atto aggiuntivo alla convenzione 6 agosto 1935 stipulato il 12 aprile 1938 con la Italo-radio per modificare l'art. 15 della convenzione medesima; 4) Atto aggiuntivo alla convenzione 6 agosto 1935, stipulato il 12 maggio 1938 con la Italcable per modificare i commi 2 e 3 dell'art. 16 e la tabella B della convenzione medesima; 5) Atto aggiuntivo alla convenzione 6 agosto 1935 stipulato il 26 giugno 1940 con la Italo-radio per modificare l'art. 13 della convenzione medesima; 6) Convenzione suppletiva alla convenzione 6 agosto 1935 stipulata il 10 maggio 1943 con la Italcable in seguito alla fusione della Italo-radio con la medesima Italcable ed alla assunzione da parte di questa ultima della denominazione "Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici societa' per azioni" e per modificare gli articoli 16 e 17 della convenzione Italcable e l'articolo 17 della convenzione Italo radio; 7) Convenzione stipulata il 25 novembre 1948 con la Italcable per l'esercizio da parte della societa' medesima della comunicazione cablografica Roma-Palermo-Malta; 8) Convenzione stipulata il 7 luglio 1949 con la Italcable concernente il canone di concessione dovuto dalla societa' medesima e la modifica di alcuni articoli delle convenzioni Italcable e Italo radio del 6 agosto 1935, nonche' di alcuni articoli della convenzione Italcable del 25 novembre 1948; 9) Convenzione stipulata il 21 gennaio 1950 con la Italcable, concernente provvedimenti per la ricostruzione del cavo sottomarino con il Sud America; 10) Convenzione suppletiva ed aggiuntiva alle convenzioni stipulate il 6 agosto 1935 con la Italcable e la ex Italo radio ed alle convenzioni suppletive ed aggiuntive alle predette stipulate successivamente, stipulata con la Italcable l'8 luglio 1954 per apportare modificazioni in materia di depositi cauzionali e di penalita'; 11) Convenzione stipulata il 20 luglio 1963 con la Italcable concernente l'esercizio del servizio radiofototelegrafico a multiple destinazioni, da effettuarsi mediante lanci all'aria o ricezioni dall'aria (Servizio "Blind"); 12) Atto aggiuntivo alla convenzione 20 luglio 1963 stipulato il 6 novembre 1964 con la Italcable per modificare l'art. 9 della convenzione medesima; 13) Convenzione 9 marzo 1966 per l'inclusione del cavo Roma-Palermo nel casotto di approdo di Mondello (Palermo); 14) Atto aggiuntivo alla convenzione 25 novembre 1948 stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable per modificare il comma secondo dell'articolo 5 della convenzione medesima. Si intendono altresi' abrogati tutti gli accordi, le disposizioni ed ogni altro patto o convenzione che risultino in contrasto o incompatibili con le clausole della presente convenzione.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 50

Art. 50. Collegio arbitrale Le controversie per le quali non sia raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta di trattare fatta da una delle parti e per cui non sia espressamente prevista la decisione insindacabile dell'amministrazione, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri di cui due nominati dall'amministrazione, due dalla societa' ed uno in qualita' di presidente, nominato d'intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal presidente del Consiglio di Stato. Il collegio giudichera' secondo le norme di diritto.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 51

Art. 51. Condizione per l'efficacia della convenzione L'efficacia della presente convenzione e' subordinata alla registrazione, presso la Corte dei conti, del decreto del Presidente della Repubblica che approva la convenzione medesima.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-art. 52

Art. 52. Registrazione della convenzione La presente convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sara' esente da ogni tassa di registro. Roma, addi' 27 febbraio 1968 Per l'Amministrazione L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. ing. Ernesto LENSI Per la Societa' Il presidente: dott. ing. Carlo Enrico MARTINATO Registrato a Roma, addi' 1 marzo 1968 Ufficio atti privati n. 5542, mod. II, vol. D. Esatte L. 1305.

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-Allegato A

ALLEGATO A Canoni annui per la cessione in uso alla societa' di circuiti dell'amministrazione o della societa' concessionaria del servizio telefonico pubblico (Rif. art. 15). I. - Circuiti di tipo telefonico. 1. Circuiti urbani e settoriali per ogni chilometro o frazione della lunghezza effettiva......... L. 10.900 Se la lunghezza effettiva e' maggiore di 1 km., le eventuali frazioni sino a 300 metri non sono soggette a canone. 2. Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani. a) Circuiti terminati. Si considerano "circuiti terminati" i circuiti equipaggiati compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza. Detti circuiti possono essere realizzati sia in bassa frequenza (in cavo, filo, ecc.) che a frequenza vettrice su portanti fisici o su cavi hertziani e, se in frequenza vettrice, a richiesta, saranno equipaggiati con terminazioni a 2 o a 4 fili e con segnalazione fuori banda oppure a 2 frequenze vocali (2.040 - 2.400 Hz). Canone d'uso annuo per circuiti in bassa frequenza ed a frequenza vettrice equipaggiati con segnalatori fuori banda: sino a 50 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. L. 9.250 oltre i primi 50 km. e sino a 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.010 oltre i primi 300 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 1.610 Canone d'uso annuo per circuiti a frequenza vettrice equipaggiati con segnalatori a 2 frequenze e traduttori a rele' 4-4 (codice nazionale): sino a 50 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. L. 12.060 oltre i primi 50 km. e sino a 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.010 oltre i primi 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.610 b) Gruppo primario terminato (a canale) ad un estremo. Si considera "Gruppo primario terminato (a canale) ad un estremo" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 oppure a 4 fili, e con segnalatori fuori banda oppure a 2 frequenze e all'altro estremo nella banda di frequenza nel gruppo primario di base (B) Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda: sino a 50 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5.230 x 12) L. 62.760 oltre i primi 50 km. e sino a 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . . . . . . . . . . . (2.010 x 12) L. 24.120 oltre i primi 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.610 x 12) L. 19.320 Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori a 2 frequenze e traduttori a rele' 4-4 (codice nazionale): sino a 50 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6.630 x 12) L. 79.563 oltre i primi 50 km. e sino a 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . . . . . . . . . . . (2.010 x 12) L. 24.120 oltre i primi 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.610x12) L. 19.320 c) Gruppo primario non terminato. Si considera "Gruppo primario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati fornito, ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario di base (B). Canone d'uso annuo: sino a 50 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.620 x 12) L. 43.440 oltre i primi 50 km. e sino a 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. . . . . . . . . . . . . . . (2.00 x 12) L. 24.120 oltre i primi 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.610 x 12) L. 19.320 d) Gruppo secondario non terminato. Si considera "Gruppo secondario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi. Canone d'uso annuo (rapportato ad una utilizzazione media della corrispondente banda pari allo 0,74 per cento): per km. o frazione non inferiore a m. 300 (1.810 x 0,74 x 60) L. 80.360 Lo stesso canone al completo vale anche quando il gruppo secondario, per particolari necessita', viene ceduto suddiviso nei 5 singoli gruppi primari nella banda di frequenza del gruppo base (B). II. - Circuiti telefonici impiegati quali portanti di sistemi di telegrafia armonica per il prolungamento in territorio nazionale di circuiti internazionali dalla frontiera sino ai centri nazionali. Si applicano i canoni di cui al precedente capitolo I maggiorati di un terzo. III. - Circuiti telegrafici interurbani. Si applicano le disposizioni di legge. ((2))

Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-Allegato B

ALLEGATO B Canoni annui per la cessione in uso all'amministrazione di circuiti radioelettrici della societa' (Rif. art. 15): 1) Canali telegrafici bidirezionali a 50 baud disponibili su collegamenti radioelettrici protetti gia' realizzati dalla societa' per l'esercizio del traffico dei telegrammi con Paesi attualmente rientranti nella sfera di competenza della societa' stessa, per ciascun canale e per impiego: fino ad un massimo di 12 ore consecutive giornaliere L. 1.290.000 annue oltre 12 ore e fino a 18 ore consecutive giornaliere L. 1.490.000 annue oltre 18 ore giornaliere . . . . . . . . . . . . . L. 2.050.000 annue 2) Canali telefonici bidirezionali forniti di dispositivo di segreto e comprensivi di collegamento a 4 fili fino al permutatore della ASST con fattore di efficacia non inferiore al 70 per cento, gia' realizzati dalla societa' per l'esercizio dei traffici telefonici con i Paesi attualmente rientranti nella sfera di propria competenza, per ciascun canale e per impiego: fino ad un massimo di 12 ore consecutive giornaliere L. 8.500.000 annue oltre 12 ore e fino a 18 ore consecutive giornaliere L. 10.000.000 annue oltre 18 ore giornaliere. . . . . . . . . . L. 13.500.000 annue 3) Per l'impiego dell'attuale radiocollegamento telegrafico con Instambul, realizzato per mezzo di: un trasmettitore radiotelegrafico non lineare della potenza di 5/7,5 Kw, manipolato in F1 telescrivente, antenna rombica con azimut 88° 38', ricevitore doppio per diversita' spaziale del tipo ACLN53, due antenne rombiche con azimut 87° 38' in uso promiscuo (tramite multicoupler d'antenna) con altri corrispondenti, linee di collegamento fra le stazioni ricevente e trasmittente rispettivamente con l'ufficio centrale, rigeneratore di segnali in ricezione e manipolatore di tono per trasmissione, linee di raccordo a quattro fili fino al permutatore, dell'amministrazione poste e telegrafi al telegrafo centrale, funzionante per circa 18 ore al giorno; il tutto con le necessarie scorte per casi di emergenza canone forfettario speciale . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000 annue 4) Per l'impiego dell'attuale radiocollegamento telegrafico col Cairo, realizzato per mezzo di: un trasmettitore radiotelegrafico non lineare della potenza di 3 Kw, manipolato in F1, protetto, antenna rombica con azimut 122° 19', ricevitore doppio per diversita' spaziale del tipo ACLNS3, due antenne rombiche con azimut 120° 44', in uso promiscuo (tramite multicoupler d'antenna) con altri corrispondenti, linee di collegamento a 192 baud per segnali aggregati tra le stazioni ricevente e trasmittente rispettivamente con l'ufficio centrale, TOR per 4 canali a 50 baud ciascuno, 4 SS Converters, 6 coppie di collegamento fra l'ufficio centrale e il permutatore dell'amministrazione poste e telegrafi presso il telegrafo centrale, funzionante per 24 ore al giorno; il tutto con le necessarie scorte per la manutenzione e per casi di emergenza; canone forfettario speciale .............L. 15.000.000 annue 5) Per l'impiego dell'attuale radiocollegamento telefonico col Cairo, realizzato per mezzo di: un trasmettitore lineare a banda laterale indipendente, tipo Philips canalizzato, avente potenza P.E.P. di 10 Kw, antenna rombica con azimut 122° 24' ricevitore a banda laterale indipendente di tipo ACLNS7, antenna rombica con azimut 120° 44' in uso promiscuo (tramite multicoupler d'antenna) con altri corrispondenti, linee di collegamento fra stazioni trasmittente e ricevente rispettivamente con il Centro telefonico intercontinentale, equalizzatore di linea e amplificatore di ricezione, VOGAD di ricezione, dispositivo ripristinatore di banda, dispositivo di segreto e dispositivo antirumore, VODAS, trasformatore ibrido, VOGAD di trasmissione, VODAS di trasmissione, dispositivo di segreto in trasmissione, spostatore di banda, amplificatore di linea, linee di raccordo a 2 fili fino al permutatore della ASST (ove richiesto il circuito puo' essere prolungato al permutatore della ASST a 4 fili) funzionante per 12 ore al giorno, il tutto con le necessarie scorte per i casi di emergenza canone forfettario speciale L. 15.000.000 annue.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)