DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1968, n. 1200
Art. 73. Ciascun iscritto alla scuola, all'inizio del primo anno di corso dovra' scegliere, d'accordo con il consiglio della scuola, un tema di studio da svolgere, nel periodo di due anni accademici prescritti, nella forma di una dissertazione scritta originale. La frequenza ai corsi e' obbligatoria, cosi' come e' obbligatoria la partecipazione ai seminari, alle esercitazioni e a tutte le altre attivita' organizzate nell'ambito dei corsi. Per essere ammesso all'esame di diploma, l'iscritto alla scuola deve aver superato oltre gli esami fondamentali previsti dall'ordine degli studi i seguenti esami complementari: indirizzo classico n. 6 esami; indirizzo medioevale n. 5 esami. L'esame di diploma consiste nella discussione della dissertazione scritta elaborata nel biennio di specializzazione. Tale dissertazione dovra' avere dignita' di stampa, e, dopo il conseguimento del diploma, sara' edita nella serie di pubblicazioni della facolta'. ((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (9) Il [D.P.R. 17 maggio 1979, n. 305](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-05-17;305) ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 67 e' inserito un nuovo art. 68 relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze biologiche. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che, conseguentemente, si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi al 68. ------------- AGGIORNAMENTO (13) Il [D.P.R. 31 ottobre 1981, n. 1050](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-10-31;1050) ha disposto (con l'articolo unico) che "L'art. 73, relativo alla scuola di specializzazione in archeologia classica e medioevale, e' modificato nel senso che gli insegnamenti: 9) etruscologia e antichita' romane; 27) storia dello scavo e del restauro archeologico, mutano denominazione rispettivamente in: 9) etruscologia e archeologia italica; 27) tecnica dello scavo e del restauro archeologico. Inoltre, e' aggiunto l'insegnamento di: 29) topografia dell'Italia antica. Nello stesso articolo al punto A) indirizzo classico, primo anno, corsi fondamentali, e' aggiunto il seguente insegnamento: 8) epigrafia e antichita' greche".
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 74
Art. 74. ((Le commissioni per gli esami annuali sono composte da cinque docenti della scuola, la commissione dell'esame di diploma e' nominata dal rettore dell'Universita' su proposta del consiglio della scuola ed e' composta da docenti della scuola stessa, fra cui il relatore, ed e' presieduta dal direttore della scuola stessa; se l'argomento della dissertazione lo fa ritenere opportuno puo' essere chiamato a far parte della commissione anche un docente di altra facolta' o scuola o cultore della materia di riconosciuta competenza. Ogni membro della commissione dispone di dieci punti; la lode viene conferita all'unanimita')).
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 75
Art. 75. ((Il consiglio della scuola e' formato da cinque professori titolari di insegnamento previsti dal presente statuto, nominati dal rettore, su designazione del consiglio di facolta'. Il direttore, scelto tra i componenti il consiglio della scuola, e' nominato dal rettore su proposta del consiglio stesso. Il direttore o i membri del consiglio della scuola durano in carica due anni e possono essere confermati. Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti annualmente dal rettore, su proposta del consiglio della scuola, a norma delle vigenti disposizioni)).
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 76
Art. 76. ((Le tasse di ammissione sono cosi' fissate: immatricolazione L. 5.000, iscrizione L. 18.000, soprattassa esami L. 7.000, contributo riscaldamento L. 3.000, contributo attivita' assistenziali e sport L. 1.000, contributo esercitazioni L. 20.000, tassa di diploma L. 6.000)).
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 77
Art. 77. Ogni corso del primo biennio comporta un corso di esercitazioni che ne e' parte integrante. Gli insegnamenti di istituzioni di analisi superiore, istituzioni di geometria superiore, calcolo numerico e programmazione I e II, matematiche complementari I e II, comportano esercitazioni che ne fanno parte integrante. (10) ((13))
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 78
Art. 78. Per ogni indirizzo l'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale e che puo' essere integrata dalla discussione orale di una o di due tesine. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. ((10)) Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI ------------- AGGIORNAMENTO (9) Il [D.P.R. 17 maggio 1979, n. 305](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-05-17;305) ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 67 e' inserito un nuovo art. 68 relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze biologiche. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che, conseguentemente, si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi al 68. ------------- AGGIORNAMENTO (10) Il [D.P.R. 20 luglio 1979, n. 524](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-07-20;524) ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 69 dello statuto dell'Universita' di Lecce sono inseriti nuovi articoli dal 70 al 76.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 79
Art. 79. La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende i seguenti istituti: Istituto di fisica; Istituto di matematica. ((10)) ------------- AGGIORNAMENTO (9) Il [D.P.R. 17 maggio 1979, n. 305](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-05-17;305) ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 67 e' inserito un nuovo art. 68 relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze biologiche. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che, conseguentemente, si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi al 68. ------------- AGGIORNAMENTO (10) Il [D.P.R. 20 luglio 1979, n. 524](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-07-20;524) ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 69 dello statuto dell'Universita' di Lecce sono inseriti nuovi articoli dal 70 al 76.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 80
Art. 80. Presso l'Universita' di Lecce e' costituito il centro elettronico di calcolo dell'Universita' Salentina (C.E.C.U.S.) che persegue gli scopi indicati in apposito statuto. ((10)) ------------- AGGIORNAMENTO (9) Il [D.P.R. 17 maggio 1979, n. 305](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-05-17;305) ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 67 e' inserito un nuovo art. 68 relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze biologiche. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che, conseguentemente, si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi al 68. ------------- AGGIORNAMENTO (10) Il [D.P.R. 20 luglio 1979, n. 524](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-07-20;524) ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 69 dello statuto dell'Universita' di Lecce sono inseriti nuovi articoli dal 70 al 76.
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