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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. 1369

Current text a fecha 1973-07-09

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 293;

Veduta la definitiva domanda in data 1 aprile 1967 - che faceva seguito alle domande del 24 agosto 1965 e del 7 novembre 1966 - presentata dal commissario prefettizio del locale consorzio per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica con sede nella citta' dell'Aquila, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

E' riconosciuto l'Istituto superiore di educazione fisica dell'Aquila intendendosi l'istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Ai sensi dell'art. 3, norme transitorie, della suddetta legge 18 marzo 1968, n. 293, sono riconosciuti i corsi tenuti negli anni accademici 1965-66, 1966-67 e 1967-68. Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Art. 2

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' dell'Aquila dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico del locale consorzio per l'Istituto superiore di educazione fisica.

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 11. - GRECO

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 1

Istituto superiore di educazione fisica dell'Aquila STATUTO Art. 1. E' istituito all'Aquila capoluogo un istituto superiore di educazione fisica per iniziativa del consorzio tra il comune e la provincia dell'Aquila, per la creazione ed il finanziamento dell'I.S.E.F. L'Istituto superiore di educazione fisica dell'Aquila ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'E.F. e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'E.F. e agli impieghi tecnici nel campo sportivo. L'istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 2

Art. 2. L'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica e' di grado universitario ad ordinamento speciale. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla [legge 7 febbraio 1958, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88) e dalle norme di cui al testo unico della leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni. L'istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Agli insegnamenti delle discipline elencate nell'art. 19 si provvedera' mediante incarichi.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 3

Art. 3. Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica e' triennale. L'istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi per mezzo di corsi teorici e pratici necessari per l'addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attivita' ginnico-sportive. Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superati i relativi esami conseguono il diploma di E.F. ai sensi della [legge 7 febbraio 1958, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88). L'istituto puo', inoltre, conferire altri diplomi e attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'art. 22.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 4

Art. 4. Il governo dell'istituto spetta alle seguenti autorita': a) il direttore; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio direttivo; d) il consiglio dei professori.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 5

Art. 5. Il direttore dell'istituto e' eletto, a maggioranza di voti, dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo, tra i professori universitari di ruolo che nell'istituto svolgano per incarico un insegnamento; dura in carica un triennio e puo' essere rieletto. Al direttore e' attribuita una indennita' di carica fissata dal consiglio di amministrazione.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 6

Art. 6. Il direttore: a) conferisce in nome della legge ed in virtu' dei poteri derivantigli dalla carica i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'istituto e ne autorizza il rilascio; b) provvede al governo generale dell'istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici; c) convoca e presiede il consiglio direttivo ed il consiglio dei professori; d) da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al consiglio di amministrazione e rispettivamente al consiglio direttivo nella prima successiva adunanza; e) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dal regolamento interno; f) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva sull'attivita' didattica e scientifica dell'istituto. In caso di assenza o di impedimento tutte le sue funzioni vengono svolte da un vice direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, sentito il direttore dell'istituto.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 7

Art. 7. Il consiglio di amministrazione e' composto: a) dal direttore dell'istituto; b) da un rappresentante del comune dell'Aquila; c) da un rappresentante dell'amministrazione provinciale dell'Aquila; d) da un rappresentante del consorzio di finanziamento; e) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; f) da un rappresentante pro-tempore di ciascun ente pubblico o privato che in seguito a regolare convenzione si impegni a sovvenire l'istituto con un contributo annuo non inferiore a cinque milioni di lire; g) dal dirigente tecnico; h) da tre insegnanti eletti, nel loro seno, rispettivamente, due dai docenti delle materie del gruppo scientifico-culturale ed uno dagli insegnanti delle materie del gruppo tecnico-addestrativo che nell'istituto svolgano per incarico un insegnamento; i) dal segretario amministrativo dell'istituto che funge da segretario del consiglio ed ha voto consultivo. Il consiglio di amministrazione provvede nella prima seduta alla nomina del presidente e, nel proprio seno, del vice presidente. Tutti i membri durano in carica un triennio accademico e sono rieleggibili. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. Decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 8

Art. 8. Il consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto; b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'istituto; d) nomina su proposta del consiglio direttivo il dirigente tecnico; e) delibera entro il mese di luglio, su proposta del consiglio direttivo dell'istituto, sul conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento; f) delibera relativamente agli atti per l'applicazione dello stato giuridico e al trattamento economico del personale con l'osservanza delle norme, delle condizioni, dei limiti previsti dalle leggi e dal presente statuto; g) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale; h) approva, su proposta del consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto secondo il numero dei posti determinati annualmente dal Ministero della pubblica istruzione; i) nomina il medico addetto al servizio sanitario dell'istituto; l) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi in conformita' delle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, nonche' corsi speciali di educazione fisica; m) delibera, su proposta del consiglio direttivo, le eventuali modifiche del presente statuto; n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto. Il consiglio di amministrazione e' convocato ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente ogni qual volta il presidente ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta espressa richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto ai consiglieri almeno cinque giorni prima, salvo casi d'urgenza. Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 9

Art. 9. Il consiglio direttivo si compone: a) del direttore, o vice direttore, che lo presiede; b) dei professori incaricati presso l'istituto che siano professori universitari di ruolo; c) del dirigente tecnico dell'istituto; d) di professori incaricati presso l'istituto eletti a maggioranza assoluta dal consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b) diminuito di una unita'. Tali membri, sempreche' insegnanti presso l'istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'istituto.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 10

Art. 10. Il consiglio direttivo: a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'istituto; b) delibera sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l'ordinamento didattico e disciplinare dell'istituto; c) delibera sui programmi degli insegnamenti; d) delibera sulla nomina delle commissioni per gli esami di profitto e di diploma; e) propone al consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi. A tale proposito, fissa, di volta in volta, la durata, il programma e le modalita' dei corsi stessi; f) propone al consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'istituto; g) demanda ad una ristretta commissione di educatori fisici lo studio dei problemi ginnico-sportivi al fine di rendere edotto il consiglio direttivo stesso della evoluzione della tecnica nel campo delle attivita' psicomotorie; h) propone al consiglio di amministrazione allo scadere del triennio ed entro il mese di giugno, la nomina o la conferma del dirigente tecnico; ogni anno ed entro il mese di luglio propone allo stesso consiglio di amministrazione la nomina o la conferma del personale insegnante e del personale sanitario; i) propone al consiglio di amministrazione le eventuali modifiche da apportare allo statuto limitatamente a quanto concerne il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'istituto; l) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica; m) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno. Il consiglio direttivo e' convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che occorre. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza. Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 11

Art. 11. Il consiglio dei professori si compone di lutti gli insegnanti dell'istituto ed e' convocato dal direttore dell'istituto che lo presiede. Il consiglio dei professori: a) elegge i professori che devono far parte del consiglio di amministrazione secondo quanto disposto dall'art. 7, lettera h); b) elegge i professori che devono far parte del consiglio direttivo secondo quanto disposto dall'art. 9, lettera d); c) formula proposte su argomenti riguardanti l'ordinamento didattico dell'istituto e approva l'orario delle lezioni; d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 12

Art. 12. In esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo il dirigente tecnico: a) ha la direzione tecnica di tutte le attivita' del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza regola le esercitazioni ginnico-sportive; b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'istituto e regola il loro impiego e funzionamento; c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'istituto addetto alle attivita' ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari; d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnici e sportivi, nazionali ed esteri; e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell'art. 1 del presente statuto sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo; f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in localita' fuori della sede normale dell'istituto; g) esprime parere al consiglio direttivo sulla scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative; h) riferisce al direttore sull'andamento delle attivita' e dei servizi che rientrano nella sua competenza; gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attivita' ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico-pratico. Al dirigente tecnico sara' corrisposta una indennita' di carica a giudizio del consiglio di amministrazione. Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 13

Art. 13. Il segretario amministrativo sovraintende a tutti i servizi amministrativi, contabili e di segreteria, assumendone in pieno le responsabilita'. Egli inoltre e' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 14

Art. 14. L'ammissione all'istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli ed esami per il numero dei posti determinati annualmente dal Ministero della pubblica istruzione.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 15

Art. 15. Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di giugno, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di eta', di statura e le modalita' delle prove di esame e le altre prove relative all'ammissione. Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili. Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 16

Art. 16. Il concorso comprende: a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneita' specifica in rapporto alle attivita' tecnico-addestrative che si svolgono nell'istituto; b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisicosportiva; c) una prova scritta di cultura generale. L'inidoneita' alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta. La commissione giudicatrice e' nominata ogni anno dal direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice presidenti, da lui nominati, che, a loro volta, sono preposti rispettivamente: a) alla sottocommissione per la visita medica; b) alla sottocommissione per la prova di valutazione fisicosportiva; c) alla sottocommissione per la prova scritta. La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneita' in base all'esito complessivo delle prove e' stabilita dalla commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore. I giudizi delle sottocommissioni e della commissione plenaria sono inappellabili. L'ammissione all'istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 17

Art. 17. Entro i primi due mesi di permanenza all'istituto gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacita' somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualita' disciplinari richieste dalle esigenze dell'istituto vengono dimessi per deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 18

Art. 18. Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnicosportiva. Essi si distinguono in due gruppi: a) scientifico-culturale; b) tecnico-addestrativo.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 19

Art. 19. Materie di insegnamento: a) gruppo scientifico-culturale Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono i seguenti: Sezione I 1) Anatomia umana applicata all'E.F. (1° e 2° anno); 2) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (2° anno); 3) Biologia generale con elementi di chimica e fisica (1° anno); 4) Antropologia ed antropometria (2° e 3° anno); 5) Fisioiogia umana applicata all'E.F. (1° e 2° anno); 6) Medicina applicata allo sport e pronto soccorso (2° e 3° anno); 7) Igiene generale (2° anno); 8) Psicologia (3° anno); 9) Cinesiologia correttiva e rieducativa (3° anno); 10) Idroclimatologia (3° anno); 11) Igiene della scuola e degli sports (3° anno). Gli insegnamenti della prima sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'E.F., alle attivita' ginnicosportive ed ai problemi biologici ad esse collegati. L'insegnamento di cinesiologia correttiva e rieducativa sara' affidata per incarico ad un cultore di clinica ortopedica. Sezione II 1) Lingua e letteratura italiana (1° anno); 2) Pedagogia generale e differenziale (2° e 3° anno); 3) Storia dell'E.F. e degli sports (2° e 3° anno); 4) Istituzioni di diritto pubblico (3° anno); 5) Lingua inglese con esercitazioni (1° e 2° anno). Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturale non potranno oltrepassare le quindici ore settimanali. Il direttore dell'istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre all'approvazione del consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondenti alle finalita' dell'istituto. b) gruppo tecnico-addestrativo. Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti: 1) Teoria e metodologia delle attivita' motorie (1°, 2° e 3° anno); 2) Tecnica generale dell'E.F. (1° e 2° anno); 3) Tecnica e pratica ginnastica: ginnastica educativa (1°, 2° e 3° anno); ginnastica ritmico moderna femminile (1°, 2° e 3° anno); 4) Tecnica e pratica sportiva: atletica leggera (1°, 2° e 3° anno); attrezzistica (1°, 2° e 3° anno); nuoto e tuffi (1° e 2° anno); giuochi sportivi: pallacanestro, pallavolo (1° e 2° anno); scherma (maschile) (1° e 2° anno); scherma (femminile) (1° anno); 5) Esercitazioni di tirocinio didattico (1° e 2° anno); 6) Ginnastica correttiva (2° e 3° anno); 7) Ginnastica e giuochi per l'infanzia (3° anno); 8) Legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnicosportivo-assistenziale, con esercitazioni (1° e 2° anno); 9) Teoria della musica e solfeggio con esercitazioni: maschile (1° anno); femminile (1° e 2° anno); 10) Ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali (3° anno); 11) Cinematografia didattica ginnico-sportiva (3° anno). Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sports: sci, pattinaggio sul ghiaccio, schettinaggio, tiro a segno, atletica pesante, pugilato, lotta giapponese, canottaggio, equitazione, motorizzazione, giuochi sportivi (pallabase, calcio, rugby, tennis, pallanuoto ecc.) salvamento e soccorso in acqua, giornalismo sportivo. Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile e comprendono oltre alle esercitazioni addestrative anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialita' ginnastiche e sportive. Il consiglio direttivo determinera' le ore di lezione e di esercitazioni di ogni singola materia e la propedeuticita' degli esami. Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici. Un mese del triennio potra' essere impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero. Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 20

Art. 20. La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni e' obbligatoria. Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'art. 19. Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami. Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve aver frequentato regolarmente i corsi e aver raggiunto durante anno almeno i 3/4 delle presenze tanto alle lezioni quanto alle esercitazioni e sempre che le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato. Data la necessita' che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che non abbia superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi compresi nelle voci da 1) a 6) elencate nell'art. 19 non e' ammesso all'iscrizione dell'anno successivo. Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver superato presso l'istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente art. 19.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 21

Art. 21. L'esame di diploma consiste: a) nello svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo; b) nella discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento, scelto dal candidato sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia; c) nella trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 22

Art. 22. Oltre i corsi normali l'istituto organizza corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attivita' sportive; scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'art. 19; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per corpi militari qualora vengano richiesti. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di cui al precedente comma non debbono comportare nuovi oneri per il bilancio dell'istituto.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 23

Art. 23. Il calendario dell'anno accademico e' fissato dalle disposizioni ministeriali. Il consiglio direttivo puo' per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione professionale di cui al successivo art. 25.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 24

Art. 24. Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi ed alla allieve a sezioni riunite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono invece impartiti separatamente per la sezione maschile e per quella femminile con programmi differenziati e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi. Per, le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti costituiti, di massima, di trenta allievi ciascuno. Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginniche a disposizione dell'istituto; le esercitazioni integrative possono svolgersi anche in altre sedi e in localita' dotate delle apposite attrezzature.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 25

Art. 25. Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi questi potranno trascorrere un periodo estivo presso colonie e campeggi.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 26

Art. 26. Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo e dei capi di vestiario prescritti secondo quanto verra' disposto dal regolamento interno dell'istituto.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 27

Art. 27. L'istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 28

Art. 28. Per esigenze delle attivita' pratiche e tecnico-addestrative, funziona, secondo le disposizioni del regolamento interno, un servizio sanitario giornaliero per l'accertamento dello stato di salute degli allievi, per le eventuali prestazioni di pronto soccorso e per il controllo dell'idoneita' degli allievi specie quando abbiano subito malattie od infortuni o che rientrino nell'istituto dopo periodi di assenza. In base ai risultati degli accertamenti sanitari viene regolata l'attivita' fisico-addestrativa degli allievi visitati.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 29

Art. 29. Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche o psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni della funzionalita' o minorazioni dell'idoneita' all'insegnamento, comportano l'allontanamento definitivo dell'istituto su deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 30

Art. 30. Presso l'istituto puo' essere disposto con apposito regolamento un internato sia maschile che femminile che assicuri agli studenti vitto e alloggio. Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato. L'eventuale organizzazione e funzionamento dell'internato di cui al presente articolo non debbono comportare oneri per il bilancio dell'istituto.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 31

Art. 31. Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico, in analogia con quanto previsto dall'[art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art22), con le modalita' indicate nei precedenti articoli 8 e 10. Ai professori cui e conferito l'incarico ai sensi del precedente comma sara' corrisposta, su deliberazione del consiglio di amministrazione, una retribuzione tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 32

Art. 32. Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono conferiti, secondo le modalita' dei precedenti articoli 8 e 10, a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, per un insegnamento di grado superiore.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 33

Art. 33. La designazione degli insegnanti del gruppo tecnico-addestrativo e degli istruttori per le esercitazioni integrative di cui al precedente art. 19 e' fatta dal consiglio direttivo, sentito il dirigente tecnico, tra gli elementi particolarmente competenti e qualificati; la nomina verra' fatta dal consiglio di amministrazione che fissera' di volta in volta la rispettiva retribuzione.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 34

Art. 34. I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'istituto, di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e diploma nonche' di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati. I professori del gruppo tecnico-addestrativo hanno inoltre l'obbligo di seguite i reparti durante le esercitazioni anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzative, i reparti medesimi si trasferiscano temporaneamente in sedi e localita' diverse da quelle abituali.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 35

Art. 35. Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presume non superiore a due mesi il direttore, sentito il consiglio direttivo provvede alla temporanea sostituzione.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 36

Art. 36. Il personale assistente addetto all'Istituto superiore di educazione fisica e' costituito dagli assistenti non di ruolo. Questi collaborano, sotto la direzione del professore della materia, alla ricerca scientifica, all'attivita' didattica ed a quella addestrativa. Il consiglio di amministrazione in rapporto alle disponibilita' del bilancio, determina annualmente, sentito il consiglio direttivo, il contingente numerico degli assistenti non di ruolo che potranno essere assegnati alle cattedre di insegnamento. Detto contingente non potra' superare in nessun anno le otto unita'. Gli assistenti saranno assegnati preferibilmente alle cattedre di insegnamenti fondamentali biennali per i quali siano previste esercitazioni secondo il regolamento interno; l'assegnazione e' disposta dal consiglio direttivo. L'assistente non di ruolo e' nominato o riconfermato annualmente dal direttore su proposta del professore titolare dell'insegnamento cui l'assistente e' stato assegnato, sentito il consiglio di amministrazione. Agli assistenti non di ruolo verra' corrisposto un compenso che sara' stabilito dal consiglio di amministrazione.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 37

Art. 37. L'iscrizione al primo anno dell'istituto avviene in seguito a concorso per titoli ed esami secondo quanto disposto dai precedenti articoli 14, 15, 16 e 17.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 38

Art. 38. La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'istituto, deve essere presentata alla segreteria non piu' tardi del 10 ottobre di ciascun anno. Essa deve indicare: a) cognome e nome; b) residenza della famiglia ed indirizzo esatto; c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda. Documenti da presentare a corredo della domanda: a) ricevuta del versamento della tassa di concorso; b) certificato di nascita in bollo; c) certificato penale rilasciato dall'autorita' competente in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione; d) documenti comprovanti la posizione militare del candidato rilasciati dall'autorita' militare competente dai quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilita' o di riforma dal servizio militare; e) titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione ovvero certificato provvisorio che dovra' essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale; f) due fotografie recenti su fondo bianco, formato 6x9 per la tessera dell'istituto e per il libretto di iscrizione; g) una fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata. I documenti di cui alle lettere c), d) ed e) debbono essere presentati non oltre il 31 ottobre.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 39

Art. 39. L'esame di concorso per l'ammissione si da' in una sola sessione nel periodo stabilito dal consiglio direttivo e con l'osservanza delle disposizioni ministeriali. Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalita' previste dagli articoli 20 e 21 del presente statuto e dalle norme vigenti nell'universita'.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 40

Art. 40. Le punizioni che le autorita' dell'istituto possono infliggere secondo la gravita' delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono: a) ammonizione; b) rimprovero scritto; c) interdizione temporanea da uno o piu' corsi; d) sospensione da uno o piu' esami di profitto per una delle due sessioni; e) esclusione temporanea dall'istituto per un periodo superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esame l'ammonizione e' fatta verbalmente dal direttore dopo avere sentito l'allievo nella sua discolpa. Il rimprovero scritto e' comunicato dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa. Le punizioni di cui alle lettere c), d), e) sono inflitte dal consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore. L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio direttivo; puo' presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal consiglio stesso. Delle punizioni di cui alle lettere b), c), d), e) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dell'allievo e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 41

Art. 41. Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sara' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'istituto e che non potra' essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti istituti statali. La tassa di diploma e' devoluta all'erario.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 42

Art. 42. L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 43

Art. 43. Gli allievi che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 44

Art. 44. Il consiglio di amministrazione puo' concedere la dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi ad allievi meritevoli di disagiate condizioni economiche.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 45

Art. 45. La dispensa di cui sopra non e' concessa ne' all'allievo cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, ne' a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 46

Art. 46. Il mantenimento dell'istituto e' assicurato da: a) contributi del consorzio volontario per la creazione ed il finanziamento dell'I.S.E.F.; b) eventuali contributi di comuni, di enti pubblici, di enti privati o di privati sovventori; c) ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza e contributi vari corrisposti dagli allievi; d) proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e delle eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'istituto puo' eseguire od essere chiamato a compiere; e) rendite del suo patrimonio.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 47

Art. 47. L'esercizio finanziario ha inizio il primo novembre di ciascun anno ed ha termine il trentuno ottobre dell'anno successivo. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno ed approva il conto consuntivo nel mese di dicembre. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono comunicati, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 48

Art. 48. Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte per capitoli ed articoli. Degli stanziamenti piu' importanti e' data dimostrazione con apposito allegato. Al conto consuntivo devono essere uniti: a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio, esistente presso l'istituto bancario cui e' affidato il servizio di tesoreria; b) il rendiconto per le anticipazioni avute; c) uno stato riassuntivo dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari. Al conto consutivo e' annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 49

Art. 49. Il servizio di cassa dell'istituto sara' affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico di notoria solidita' secondo apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione. Il riscontro della gestione amministrativa dell'istituto e' affidato ad un collegio di tre revisori designati rispettivamente dal comune dell'Aquila, dalla provincia dell'Aquila e dal Ministero della pubblica istruzione.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 51

Art. 50. Personale di segreteria ed ausiliario. Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria ed ausiliario sono stabilite dalla tabella annessa al presente statuto e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 51

Art. 51. L'ufficio di segreteria comprende: un segretario amministrativo cui compete la direzione dell'ufficio e la trattazione di tutti gli affari amministrativi; un segretario; un ragioniere-economo per gli affari contabili; due applicati; un usciere e due bidelli. Il personale di cui al precedente comma e' nominato dal consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso per esami, indetto dal direttore dell'istituto con le stesse modalita' previste per il corrispondente personale dell'amministrazione dello Stato. Per la partecipazione al concorso e' prescritto un titolo di laurea in giurisprudenza od equipollente; un titolo di studi medi di 2° grado; di diploma di ragioniere; un titolo di studi medi di 1° grado; la licenza elementare, rispettivamente per il posto di segretario amministrativo, di segretario, di ragioniere-economo, applicato, usciere e bidello.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 52

Art. 52. Al personale di segreteria, di ragioneria ed ausiliario compete il trattamento economico previsto per le corrispondenti categorie del personale statale. L'annessa tabella determina, per lo stesso personale, gli anni di permanenza in ciascuno dei coefficienti previsti, ai fini del trattamento economico, dal [decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-11;19), e successive modificazioni.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 53

Art. 53. Il passaggio da un coefficiente all'altro nell'ambito di ciascuna carriera e' subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. E' parimenti affidato al giudizio favorevole del predetto consiglio l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio per il personale di cui al presente titolo, attribuzione che si effettua in base ai criteri previsti dalle disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 54

Art. 54. Al personale di cui ai precedenti articoli compete un trattamento di quiescenza per il quale verra' stipulato apposito contratto con l'istituto nazionale delle assicurazioni, in conformita' delle norme di legge in materia.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 55

Art. 55. Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformita' delle norme vigenti in materia.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 56

Art. 56. Nel caso in cui, per un motivo qualsiasi, l'istituto venisse a cessare la propria attivita', oppure venisse privato della personalita' giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sara' devoluto al consorzio, ente fondatore e finanziatore dell'istituto, ed in mancanza di esso, alle amministrazioni comunali e provinciali dell'Aquila.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 57

Art. 57. Per lo stato giuridico del personale di cui al presente titolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 58

Art. 58. Norme transitorie Nella prima applicazione del presente statuto, il personale di segreteria, di ragioneria e subalterno che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore dello statuto stesso, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli organici conservando l'anzianita' utile a tutti gli effetti, purche' in possesso di tutti i requisiti richiesti per accedere al posto, ad eccezione di quello dell'eta'. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCAGLIA

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-Tabella

Ruolo organico del personale di segreteria, di ragioneria ed ausiliario Parte di provvedimento in formato grafico