DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1968, n. 1436
Art. 48. ((Il corso di studi per il conseguimento della laurea in matematica e' di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai tre indirizzi per il primo biennio: 1° Anno: analisi matematica I; geometria I; algebra; fisica generale I. 2° Anno: analisi matematica II; geometria II; meccanica nazionale; fisica generale II. Ciascuno degli insegnamenti sopra elencati e' accompagnato da un corso di esercitazioni che ne e' parte integrante. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai tre indirizzi per il secondo biennio: 3° Anno: istituzioni di analisi superiore; istituzioni di geometria superiore; istituzioni di fisica matematica. L'insegnamento di istituzioni di analisi superiore ovvero quello di istituzioni di fisica matematica potranno essere sostituiti, su deliberazioni della facolta', con quello di metodi matematici della fisica, fondamentale per il corso di laurea in fisica. Nel secondo biennio dovranno inoltre essere impartiti gli insegnamenti di altre quattro discipline, di cui uno dovra' essere seguito nel terzo anno e gli altri nel quarto. Di tali insegnamenti sono fondamentali: Per l'indirizzo generale: 4° Anno: analisi superiore; matematiche superiori. Per l'indirizzo didattico: 3° Anno: matematiche elementari da un punto di vista superiore. 4° Anno: matematiche complementari. Per l'indirizzo applicativo: 3° Anno: teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici. 4° Anno: analisi numerica. I rimanenti due insegnamenti sono complementari a scelta dello studente; uno almeno di essi dovra' essere ad orientamento fisico. Gli insegnamenti complementari per ciascuno del tre indirizzi dovranno essere scelti nel seguente elenco, escludendo i fondamentali dall'indirizzo prescelto. Si intendono ad indirizzo fisico gli insegnamenti contrassegnati da un asterisco: algebra lineare; algebra superiore; analisi funzionale; analisi numerica; analisi superiore; * astronomia; calcoli numerici e grafici; calcolo delle probabilita'; calcolo numerico e programmazione; * complementi di fisica generale I; * complementi di fisica generale II; economia matematica; elettronica; * elettronica applicata alle macchine calcolatrici; epistemologia e metodologia; * fisica delle particelle elementari; fisica matematica; * fisica superiore; * fisica teorica; funzioni speciali; geometria algebrica; geometria differenziale; geometria superiore; istituzioni di algebra superiore; * istituzioni di fisica teorica; * linguaggi formali e compilatori; logica matematica; matematica finanziaria ed attuariale; matematiche complementari; matematiche superiori; * meccanica quantistica; * meccanica statistica; * meccanica superiore; metodi di analisi numerica; metodi di approssimazione; metodi per il trattamento dell'informazione; metodologia e didattica; preparazione di esperienze didattiche I; * preparazione di esperienze didattiche II; processi stocastici; ricerca operativa; sistemi per l'elaborazione dell'informazione; statistica matematica; storia della scienza; storia e didattica della matematica; * struttura della materia; tecniche numeriche ed analogiche; teoria degli algoritmi e calcolabilita'; teoria dei giochi; teoria dei grafi; teoria dei gruppi; teoria dei modelli; teoria dei numeri; teoria dei sistemi; teoria della relativita'; teoria delle decisioni; teoria delle funzioni; teoria dell'informazione; teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici; topologia. Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentale sia complementare, vi e' un esame finale. Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di analisi matematica I, geometria I, algebra. I corsi di analisi matematica, di geometria, di fisica generale non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali; essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti il primo propedeutico al secondo. Il corso di teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici deve essere distinto da quello destinato agli allievi del primo anno del corso di laurea in scienze dell'informazione. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti. L'esame di laurea consta: a) della discussione di un lavoro scritto, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma; b) dell'esposizione e discussione di una tesina orale, scelta su di un argomento diverso da quello su cui verte la tesi. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.))
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 49
Art. 49. b)laurea in filosofia: Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in filosofia sono seguenti: Fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Storia medioevale; 5) Storia moderna; 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Filosofia teoretica (biennale); 8) Filosofia morale (biennale); 9) Pedagogia; 10) Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche. Complementari: 1) Storia della filosofia antica; 2) Storia della filosofia medioevale; 3) Storia delle religioni; 4) Storia del Cristianesimo; 5)Storia della Chiesa; 6)Storia del Risorgimento; 7) Storia delle dottrine politiche; 8) Storia delle dottrine economiche; 9) Storia della filosofia moderna e contemporanea 10) Estetica; 11) Filosofia della scienza; 12) Filosofia della storia; 13) Filosofia del linguaggio; 14)Storia contemporanea; 15) Filosofia della religione; 16) Sociologia; 17) Storia della critica dell'arte; 18) Storia greca; 19) Storia economica; 20) Storia della pedagogia; 21) Storia della scienza e della tecnica. Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari, previa approvazione del preside della facolta'. (3)(6)(7)(8)(11)((17))
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 50
Art. 50. L'esame di laurea consiste nella elaborazione di una dissertazione scritta svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato tra quelle su cui ha sostenuto l'esame e pertinente alla facolta', ed in una discussione orale sulla dissertazione scritta che non si intende limitata al contenuto di quella ma si estende a tutto il periodo storico o a tutto l'ordine di idee a cui si riferisce il tema. (3)(6)(7)(8)(11)((17))
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 51
Art. 51. I laureati in lettere che aspirano alla laurea in filosofia sono tenuti ad un altro anno di studio con i seguenti insegnamenti ed esami: filosofia teoretica, storia della filosofia, pedagogia, psicologia, filosofia morale, due insegnamenti complementari. (3)(6)(7)(8)(11)((17))
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 52
Art. 52. c) Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo). Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne sono i seguenti Fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Glottologia; 4) Una lingua e letteratura straniera moderna; 5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna; 6) Filologia romanza (o germanica, o slava o ugro-finnica); 7) Storia medioevale; 8) Storia moderna; 9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna); 10) Geografia. Complementari: (quando non siano scelti come fondamentali ai suindicati numeri 4), 5) e 6): 1) Lingua e letteratura francese; 2) Lingua e letteratura spagnola; 3) Lingua e letteratura inglese; 4) Lingua e letteratura tedesca; 5) Filologia romanza; 6) Filologia germanica; 7) Storia della lingua italiana; 8) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea 9) Storia della musica; 10) Storia del teatro e dello spettacolo; 11) Letteratura nord-americana; 12) Lingua e letteratura russa; 13) Lingua e letteratura portoghese; 14) Storia: dei partiti politici; 15) Storia della filosofia 16) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 17) Storia contemporanea; 18) Storia del Cristianesimo; 19) Storia del Risorgimento; 20) Storia dell'arte contemporanea. Lo studente dovra' seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto ed in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo. Uno degli insegnamenti complementari potra' essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa facolta'. L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovra' essere seguita per tutti i quattro anni alla fine di ciascuno dei quali egli sara' sottoposto a prove scritte di anno in anno gradualmente progressive. Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente dovra' poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento ed in tal caso potra' ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta. Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. Il preside, sentita, ove ritenga, la facolta' deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi, approvato dal preside. (3)(6)(7)(8)(11)((17))
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 53
Art. 53. ((La facolta' di ingegneria conferisce le lauree in: ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; ingegneria delle tecnologie industriali. Il corso degli studi per il conseguimento della laurea in ingegneria e' di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.))
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 54
Art. 54. ((Nel corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali si prevedono i seguenti indirizzi: 1) chimico-alimentare; 2) elettronico; 3) meccanico.))
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 55
Art. 55. ((L'ordinamento degli studi e' articolato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione. L'ordinamento comprende: a) insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico; b) insegnamenti obbligatori del triennio di applicazione; c) gruppi di insegnamenti a scelta dello studente. Gli insegnamenti di cui alla lettera c) sono indicati nell'elenco di cui all'art. 59. Da tale elenco la facolta' trarra', anno per anno, per ogni corso di laurea e per i singoli indirizzi, insegnamenti raggruppati a costituire insiemi omogenei atti a fornire particolari qualificazioni. Per la formazione di tali gruppi potranno altresi' essere utilizzati insegnamenti non contenuti nell'elenco di cui sopra ma previsti come obbligatori per l'altro corso di laurea o gli altri indirizzi. L'indennita' tra le denominazioni di insegnamenti previsti per piu' corsi di laurea o indirizzi non comporta necessariamente identita' di svolgimento.))
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 56
(( Biennio propedeutico)) Art. 56. ((Gli insegnamenti obbligatori per entrambi i corsi di laurea sono: 1° Anno: 1) analisi matematica I; 2) geometria I; 3) fisica I; 4) chimica; 5) disegno. 2° Anno: 6) analisi matematica II; 7) meccanica razionale; 8) fisica II. Sono altresi' obbligatori al secondo anno: Per il corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale: 9) tecnologie generali dei materiali; Per il corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali, indirizzo chimico-alimentare: 9) chimica organica; Per il corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali, indirizzo elettronico: 9) tecnologie generali dei materiali; Per il corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali, indirizzo meccanico: 9) disegno II (meccanico).))
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 57
((Triennio di applicazione)) Art. 57. ((Gli insegnamenti obbligatori per il conseguimento della laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale sono i seguenti: 10) scienza delle costruzioni; 11) meccanica applicata alle macchine e macchine; 12) fisica tecnica; 13) elettrotecnica; 14) idraulica; 15) geologia applicata; 16) pianificazione territoriale; 17) ingegneria sanitaria; 18) tecnica delle costruzioni; 19) statistica e calcolo delle probabilita'. Gli altri insegnamenti obbligatori sono: 20) programmazione dei calcolatori elettronici; 21) infrastrutture di trasporto; 22) geotecnica; 23) costruzioni idrauliche; 24) progetti di strutture; 25) architettura tecnica. Ai su riportati venticinque insegnamenti obbligatori vanno aggiunti quattro insegnamenti appartenenti ad uno dei gruppi a scelta dello studente di cui al punto c) dell'art. 55.))
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 58
Art. 58. ((Gli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il conseguimento della laurea in ingegneria delle tecnologie industriali, per tutti gli indirizzi di cui all'art. 54, sono i seguenti: 10) scienza delle costruzioni; 11) fisica tecnica; 12) elettrotecnica; 13) programmazione dei calcolatori elettronici. Gli altri insegnamenti obbligatori sul piano della facolta' sono: Per l'indirizzo chimico-alimentare: 14) meccanica applicata alle macchine; 15) chimica fisica; 16) chimica applicata; 17) macchine; 18) principi di ingegneria chimica; 19) chimica industriale; 20) impianti chimici; 21) biochimica e microbiologia applicate; 22) impianti chimici e processi dell'industria alimentare; 23) tecniche dalle fermentazioni industriali; 24) tecnologie alimentari; 25) dinamica e controllo dei processi dell'industria chimica e alimentare. Per l'indirizzo elettronico: 14) meccanica applicata alle macchine e macchine; 15) campi elettromagnetici e circuiti; 16) misure elettriche; 17) comunicazioni elettriche; 18) elettronica applicata; 19) controlli automatici; 20) radiotecnica; 21) teoria dei sistemi; 22) componenti elettronici; 23) calcolatori elettronici; 24) macchine e impianti elettrici; 25) metodi matematici per l'ingegneria. Per l'indirizzo meccanico: 14) meccanica applicata alle macchine; 15) idraulica; 16) chimica applicata; 17) macchine; 18) costruzioni di macchine; 19) impianti meccanici; 20) tecnologia meccanica; 21) economia applicata all'ingegneria; 22) automazione dell'industria meccanica; 23) affidabilita' e controllo di qualita'; 24) gestione degli impianti industriali; 25) lavorazioni meccaniche. Ai su riportati venticinque insegnamenti obbligatori vanno aggiunti quattro insegnamenti appartenenti ad uno dei gruppi a scelta dello studente di cui al punto e) dell'art. 55.))
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 59
Art. 59. ((L'elenco degli insegnamenti di cui al punto e) dell'art. 55 e' il seguente: acquedotti e fognature; analisi e modelli dei sistemi urbani e territoriali; antenne e propagazione; applicazioni elettriche; azionamenti elettrici; bonifiche ed irrigazioni; calcolo numerico; chimica degli alimenti; chimica industriale organica; chimica fisica dello stato solido; chimica macromolecolare; chimica organica industriale; cicli di lavorazione ed attrezzature; combustione; compilatori e sistemi operativi; complementi di chimica; complementi di idraulica; corrosione e protezione dei materiali; costruzioni automobilistiche; costruzioni di gallerie ed opere in sotterraneo; costruzioni elettromeccaniche; costruzioni in zona sismica; dighe ed argini di materiali sciolti; dinamica dei sistemi industriali; dinamica delle costruzioni e ingegneria sismica; diritto del lavoro e relazioni industriali; disegno (industriale); economia ed organizzazione aziendale; economia urbana; elaborazione numerica dei segnali; elementi di macchine con disegno; elementi di mineralogia, petrografia e geologia; elettrochimica; elettrochimica industriale; elettronica biomedica; elettronica industriale; elettronica digitale; energetica; enzimologia; ergotecnica; estimo; fisica dello stato solido; frane e opere di sostegno; gasdinamica; gas ionizzati; gestione e amministrazione del territorio; gestione delle risorse idriche; idraulica fluviale; idraulica marittima; idrogeologia applicata; idrologia tecnica; impianti elettrici; impianti per la elaborazione dell'informazione; impianti tecnologici; i trasporti nella pianificazione territoriale; ingegneria delle reazioni chimiche; legislazione urbanistica e normativa tecnica; lavorazioni non convenzionali e macchine utensili speciali; macchine elettriche; macchine di sollevamento e trasporto; macchine fluidodinamiche; macchine per l'industria alimentare; marketing industriale; materie giuridiche; meccanica dei fluidi; meccanica dei terreni e delle rocce; meccanica del continuo; meccanica delle vibrazioni; metallurgia e metallografia; metodi di identificazione dei modelli; metodi di ottimizzazione; microelettronica; microonde; misure e strumentazione automatica; misure meccaniche; modelli per la difesa del suolo e tecniche di interventi; organizzazione e meccanizzazione del cantiere; ottica ed interazioni; pianificazione urbana e regionale; ponti e grandi strutture; prefabbricazione strutturale; principi di ingegneria biochimica; processi biologici industriali; processi di separazione; progetti di apparecchiature chimiche; progetto di circuiti elettronici; progetto di strutture meccaniche; protezione dell'ambiente tecnica del risanamento ambientale; reattori chimici; regime e protezione dei litorali; reologia dei sistemi come genci ed elettrogeni; restauro urbanistico; ricerca operativa; risanamento forestale e silvicoltura; robotica industriale; sicurezza del lavoro; sistemi informativi aziendali; sistemi di telecomunicazioni; sistemi di rilevamento e riconoscimento; sperimentazione delle strutture e dei terreni; storia dell'urbanistica; storia dell'architettura; storia del restauro; strumentazione elettronica; strumentazione industriale chimica; tecnica delle fondazioni; tecnica del freddo; tecnica urbanistica; tecniche delle conserve alimentari; tecnologia dei materiali ed elementi costruttivi; tecnologia dei materiali polimerici; tecnologia della progettazione e produzione edilizia; tecnologie chimiche degli olii, grassi e derivati; tecnologie chimiche del disinquinamento; tecnologie elettriche; tecnologie elettroniche; tecnologie industriali; telediagnostiche dell'ambiente e del territorio; teoria delle strutture; teoria e sviluppo dei processi chimici; teoria e tecnica del restauro strutturale; termodinamica; termotecnica; topografia e cartografia; trasmissione dei dati; tribologia.))
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 60
Art. 60. ((Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica. Al termine del secondo anno di corso, lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovra' aver superato i relativi esami. Lo studente tuttavia che sia in debito di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potra' ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione. I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.))
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 61
Art. 61. ((Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria lo studente dovra' aver superato gli esami relativi ai ventinove insegnamenti del corso di studio. L'esame di laurea consiste nella discussione di un progetto o di uno studio a carattere teorico e/o sperimentale svolto dal candidato nell'ambito delle discipline seguite.))
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 62
Art. 62. ((Le lauree elencate nell'art. 53 costituiscono titolo per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere)).
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 63
Art. 63. La tesi di laurea in lingue e letterature straniere moderne dovra' essere redatta in italiano ed integrata da un colloquio nella lingua prescelta come prima lingua dallo studente. Lo studente ha facolta' di redarre la dissertazione scritta nella lingua prescelta.(3)(6)(7)(8)(11)(17)((24)) ----------------------- AGGIORNAMENTO (3) Il [D.P.R. 23 luglio 1970, n. 941](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1970-07-23;941), ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio." -------------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 25 ottobre 1971, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-10-25;1125), ha disposto (con l'articolo unico) che " Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facolta' di lettere e filosofia." -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art.4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza." --------------------- AGGIORNAMENTO (8) Il [D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-06;1379), ha disposto (con l'art. 4) che " Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali." ------------------- AGGIORNAMNETO (11) Il [D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-31;1025), ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali." ----------------------- AGGIORNAMENTO (17) Il [D.P.R. 27 settembre 1980, n. 1088](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-09-27;1088), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Dopo l'art. 47, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in matematica." ---------------------- AGGIORNAMENTO (24) Il [D.P.R. 24 ottobre 1983, n. 986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-10-24;986), ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 52 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della facolta' di ingegneria".
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 64
TITOLO IV BIBLIOTECA ED ISTITUTI SCIENTIFICI Art. 64. Alle facolta' di magistero e di lettere e filosofia e' annessa la biblioteca comune a tutti gli istituti scientifici. Il direttore della biblioteca e' nominato dal rettore su proposta dei consigli delle facolta' di magistero e lettere e filosofia riuniti in seduta congiunta secondo le modalita' di cui al seguente articolo, ed e' scelto fra i professori di ruolo e fuori ruolo. Il direttore della biblioteca sovraintende alla stessa e l'amministra a nome e per delega dei consigli delle facolta' riunite secondo le norme da questi fissate. Il direttore e' coadiuvato da un consiglio di direzione e da un vice direttore nominati dai consigli delle due facolta' riuniti in seduta congiunta, su proposta del direttore della biblioteca, scegliendoli tra il personale docente.(3)(6)(7)(8)(11)(17)((24)) ----------------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 23 luglio 1970, n. 941, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio." -------------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 25 ottobre 1971, n. 1125, ha disposto (con l'articolo unico) che " Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facolta' di lettere e filosofia." -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348, ha disposto (con l'art.4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza." --------------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379, ha disposto (con l'art. 4) che " Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali." ------------------- AGGIORNAMNETO (11) Il D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025, ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali." ----------------------- AGGIORNAMENTO (17) Il D.P.R. 27 settembre 1980, n. 1088, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Dopo l'art. 47, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in matematica." ---------------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.P.R. 24 ottobre 1983, n. 986, ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 52 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della facolta' di ingegneria".
Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 65
Art. 65. Gli istituti scientifici sono comuni alla facolta' di magistero ed alla facolta' di lettere e filosofia. Essi hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza. Con apposita deliberazione dei consigli, della facolta' di magistero e di lettere e filosofia, riuniti in seduta comune, convocata a presieduta congiuntamente dai presidi delle due facolta', si provvede al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto. Ogni istituto e' retto da un direttore, responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'istituto stesso, coadiuvato da un consiglio di direzione di cui fanno parte tutti i professori di ruolo titolari di materie impartite nell'istituto. I componenti di tale consiglio elaborano un regolamento interno.u' Il direttore dell'istituto e' nominato, secondo le modalita' di seguito indicate dal rettore dell'universita', su designazione dei consigli delle facolta' di magistero e di lettere e filosofia riuniti in seduta congiunta, secondo i criteri di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo svolto da un professore di ruolo questi e' di diritto il direttore dell'istituto. Nel caso vi siano piu' professori di ruolo, il consiglio delle facolta' riunite designera' scegliendo tra essi, il direttore dello istituto, il quale rimarra' in carica tre anni. Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore puo' essere scelto fra i professori di ruolo titolari di insegnamenti affini di diverso istituto o fra i professori incaricati di materie impartite nell'istituto. In tale caso la nomina e' annuale e sara' disposta dal consiglio delle facolta' riunite, sentiti i docenti che fanno parte dell'istituto stesso. Qualora intervenga la nomina di un professore di ruolo di discipline impartite nell'ambito dell'istituto, questo ultimo diviene di diritto direttore dell'istituto, anche prima della scadenza del mandato del precedente direttore. Ogni istituto potra' eventualmente disporre, secondo le modalita' intese ad assicurare il raggiungimento delle finalita', nel modo piu' idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri. In conformita' ai criteri fissati dal presente articolo gli istituti scientifici dell'istituto universitario di Salerno, per le facolta' di magistero e di lettere e filosofia, risultano cosi' costituiti: 1) Istituto di lingua e letteratura italiana e filologia romanza; 2) Istituto di lingue; 3) Istituto di filologia classica e storia antica; 4) Istituto di storia medioevale, moderna e contemporanea; 5) Istituto di pedagogia, psicologia e sociologia; 6) Istituto di filosofia e storia della filosofia; 7) Istituto di storia dell'arte; 8) Istituto di geografia; 9) Istituto di legislazione scolastica. (3)(6)(7)(8)(11)(17)((24)) Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SULLO ----------------------- AGGIORNAMENTO (3) Il [D.P.R. 23 luglio 1970, n. 941](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1970-07-23;941), ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio." -------------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 25 ottobre 1971, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-10-25;1125), ha disposto (con l'articolo unico) che " Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facolta' di lettere e filosofia." -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art.4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza." --------------------- AGGIORNAMENTO (8) Il [D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-06;1379), ha disposto (con l'art. 4) che " Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali." ------------------- AGGIORNAMNETO (11) Il [D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-31;1025), ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali." ----------------------- AGGIORNAMENTO (17) Il [D.P.R. 27 settembre 1980, n. 1088](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-09-27;1088), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Dopo l'art. 47, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in matematica." ---------------------- AGGIORNAMENTO (24) Il [D.P.R. 24 ottobre 1983, n. 986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-10-24;986), ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 52 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della facolta' di ingegneria".
Atto di convenzione-art. 1
N. 186037 del repertorio Atto di convenzione REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantotto, il giorno tredici settembre in Salerno, nei locali del comune. Innanzi a me dott. Antonio Pisani, notaio in Salerno, con studio al corso Garibaldi, 154, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Salerno e senza assistenza di testi, avendovi i comparenti di accordo rinunziato col mio consenso. Si sono personalmente costituiti i signori: cav. di gran croce Alfonso Menna, nato a Domicella (Avellino) il 28 settembre 1890, sindaco del comune di Salerno e Carbone avv. Diodato, nato a Palomonte il 21 aprile 1910, presidente dell'amministrazione provinciale di Salerno, entrambi ivi domiciliati per la carica, legali rappresentanti del consorzio volontario fra l'amministrazione provinciale ed il comune di Salerno per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno, in virtu' dei poteri di rappresentanza e deliberativi loro conferiti dalla norma transitoria con deliberazioni del comune di Salerno n. 3896 in data 7 settembre 1968 e dell'amministrazione provinciale di Salerno n. 2781 del 6 settembre 1968, entrambe approvate dalla giunta provinciale amministrativa di Salerno nella seduta del 10 settembre 1968, prot. n. 19706, 19707, Div. II, che, in copie xerografiche conformi, rilasciate da me notaio in data odierna, a quest'atto si allegano, rispettivamente sotto le lettere A) e B), previa lettura datane ai comparenti, nonche' con deliberazione del consorzio predetto n. 1 del 10 settembre 1968, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Salerno in data 13 settembre 1968, n. 19947, Div. II, che, in copia conforme, a questo atto si allega sotto la lettera C), previa lettura datane ai comparenti; prof. dott. Gabriele De Rosa, nato a Castellammare di Stabia il 24 giugno 1917, commissario governativo dell'Istituto universitario di magistero di Salerno, ivi domiciliato per la carica e, quindi, legale rappresentante dell'istituto stesso, autorizzato ad intervenire in quest'atto giusta decreto n. 70 dell'11 settembre 1968 che, in copia conforme rilasciata dal direttore amministrativo dell'istituto medesimo, a quest'atto si allega sotto la lettera D), previa lettura datane ai comparenti. Della identita' personale dei costituiti io notaio sono certo. Premesso che con deliberazioni del consiglio provinciale di Salerno n. 312 dell'11 giugno 1968 e del consiglio comunale di Salerno n. 175 del 18 aprile 1968, e' stato costituito un Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno, retto dallo statuto approvato con decreto prefettizio del 6 agosto 1968, n. 17393/2; che tale consorzio intende assicurare, in relazione ai provvedimenti di statizzazione dell'Istituto di magistero di Salerno, di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 199, l'incremento degli studi universitari nella citta' e nella provincia di Salerno; che gli scopi che il consorzio si prefigge di attuare sono il graduale finanziamento di nuove facolta' universitarie, provvedendo, altresi', ove necessario, alla costruzione, ampliamento di sedi universitarie, al finanziamento di posti di ruolo e di assistenti nelle istituende nuove facolta' e, in generale, a quanto altro necessario per il conseguimento di tale specifica finalita', con l'acquisto di materiali scientifici e didattici, finanziamento di ricerche o di studi di particolare interesse e di quant'altro occorre per il miglioramento degli studi universitari; che l'Istituto universitario statale di magistero di Salerno risulta compreso fra gli istituti previsti dall'art. 1, n. 1 del testo unico della legge sulla istruzione superiore, approvata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni, e che, per tale sua specifica veste, ha gia' formulato il voto al Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione in un primo momento, di una facolta' di lettere e filosofia, accanto all'esistente facolta' di magistero per i corsi di laurea in lettere, filosofia, lingue e letterature straniere moderne; che tale voto e' stato preso in benevola considerazione dal Ministero della pubblica istruzione; che il predetto istituto di magistero, in persona del suo legale rappresentante, ha invitato il Consorzio volontario per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno a convenzionarsi con l'istituto medesimo, allo scopo di assumere gli obblighi opportuni e necessari per fronteggiare il finanziamento della nuova facolta' di lettere e filosofia. Tutto cio' premesso I costituiti cav. di gran croce Alfonso Menna e avv. Diodato Carbone, quali legali rappresentanti del Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno, giusta menzionate ed allegate deliberazioni, considerato che il provvedimento richiesto dall'Istituto universitario di magistero, in persona, del suo commissario governativo prof. dott. Gabriele De Rosa, rientra negli scopi e nelle finalita' istitutive del consorzio, di accordo con esso prof. De Rosa e tutti nelle rispettive qualita', convengono alla stipula di questo atto di convenzione, nei patti che seguono contemplato e racchiuso: Art. 1. L'Istituto universitario di magistero statale di Salerno, in persona del suo commissario governativo qui costituito prof. dott. De Rosa Gabriele, previa autorizzazione e secondo le direttive del Ministero della pubblica istruzione, nei modi e nelle forme di legge, istituisce la facolta' di lettere e filosofia, articolata nelle lauree in: a) lettere; b) filosofia; c) lingue e letterature straniere moderne.
Atto di convenzione-art. 2
Art. 2. La facolta' anzidetta funzionera' in conformita' alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e sara' disciplinata dalle norme del regolamento generale universitario, approvato con [regio decreto 6 aprile 1924, n. 674](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674), dalle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, approvato con [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1652), e integrato con le successive modificazioni dal regolamento generale sugli studenti, approvato con [regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269), ed integrato con le successive modificazioni e dallo statuto dell'Istituto universitario di magistero statale di Salerno.
Atto di convenzione-art. 3
Art. 3. Per il funzionamento della facolta' di lettere e filosofia saranno istituiti, a norma delle vigenti disposizioni, ed a totale carico del consorzio i seguenti posti: professori di ruolo, n. 6; assistenti ordinari, n. 8.
Atto di convenzione-art. 4
Art. 4. Il Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno, in persona dei suoi legali rappresentanti qui costituiti cav. di gran croce Alfonso Menna e avv. Diodato Carbone, si impegna ed obbliga a corrispondere annualmente all'Istituto universitario di magistero statale di Salerno l'ammontare complessivo annuo degli emolumenti tutti effettivamente dovuti dallo Stato ai professori titolari dei posti di ruolo ed agli assistenti titolari dei posti di ruolo di cui all'art. 3, compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopradetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico; versera', inoltre, la somma pari al 20% sul trattamento economico spettante ai soli titolari dei posti di ruolo per costituire uno speciale fondo, per provvedere al trattamento di cessazione del servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.
Atto di convenzione-art. 5
Art. 5. L'Istituto universitario di magistero statale di Salerno, in persona come sopra, si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei posti di ruolo ed agli assistenti titolari dei posti di ruolo di cui all'art. 3, compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopraddetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico. Versera', inoltre, la somma pari al 20% sul trattamento economico spettante ai soli titolari dei posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo, per provvedere al trattamento di cessazione del servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.
Atto di convenzione-art. 6
Art. 6. Sia i posti di professore di ruolo che quelli di assistente saranno destinati a quegli insegnamenti della facolta' di lettere e filosofia che verranno in primo tempo designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze dell'attivita' didattico-scientifica della facolta' di lettere e filosofia, durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si rendera' vacante, potra' essere assegnato ad un insegnamento anche eventualmente diverso da quello in cui in un primo tempo e' stato assegnato.
Atto di convenzione-art. 7
Art. 7. L'istituto universitario di magistero statale di Salerno, in persona come sopra, si impegna e si obbliga, altresi', a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati sia "esterni" che "interni" compresi i relativi oneri finanziari e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico. A tale onere finanziario, nonche' alle spese annue per il funzionamento della facolta' di lettere e filosofia, sara' provveduto con il contributo delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti della facolta' di lettere e filosofia e con il contributo dell'Istituto universitario di magistero statale di Salerno.
Atto di convenzione-art. 8
Art. 8. Il consorzio, come sopra rappresentato, inoltre, assume l'onere di fornire locali idonei per il funzionamento della facolta' di lettere e filosofia per la durata della presente convenzione o, quanto meno, fino a quando non sara' disponibile il complesso edilizio universitario.
Atto di convenzione-art. 9
Art. 9. L'Istituto universitario di magistero statale di Salerno, come sopra rappresentato, consente che le proprie attrezzature didattico-scientifiche vengano utilizzate per le attivita' e le iniziative della facolta' di lettere e filosofia e consente, altresi', che la predetta facolta' si avvalga del personale di segreteria ed ausiliario in servizio.
Atto di convenzione-art. 10
Art. 10. Allo statuto dell'istituto universitario di magistero statale di Salerno saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova facolta' di lettere e filosofia, secondo le proposte formulate dalle competenti autorita' accademiche.
Atto di convenzione-art. 11
Art. 11. La presente convenzione ha la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che la approvera' e si intendera' rinnovata di ventennio in ventennio, salvo che non intervenga formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.
Atto di convenzione-art. 12
Art. 12. Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli enti sovventori, per il finanziamento della facolta' di lettere e filosofia, la facolta' stessa sara' soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge.
Atto di convenzione-art. 13
Art. 13. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Istituto universitario di magistero statale di Salerno, sara' registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45), ed e' esente dall'imposta sul bollo. Del che il presente atto, letto ai costituiti e da essi approvato, sottoscritto e firmato nel margine dei fogli intermedi con me notaio. Dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione e consta di fogli quattro di cui pagine scritte nove e fin qui nella presente. Alfonso MENNA - Gabriele DE ROSA - Diodato CARBONE Antonio PISANI, ufficiale rogante. Ufficio registro - Salerno, esatte L. Esente. Eseguita registrazione al n. 569, mod. 71/ ME, addi' 14 settembre 1968. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SULLO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)