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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1968, n. 1436

Current text a fecha 1986-07-18

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero pareggiato "G. Cuomo" di Salerno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 124, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 8 marzo 1968, n. 199, con la quale e' stata disposta la statizzazione dell'istituto pareggiato suddetto;

Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'istituto universitario anzidetto intese ad ottenere l'approvazione del nuovo statuto e l'istituzione di una facolta' di lettere e filosofia;

Veduto il decreto 6 agosto 1968, n. 17393/2, con il quale il prefetto di Salerno, ha costituito il Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari tra il comune di Salerno e l'amministrazione provinciale e ne ha approvato lo statuto;

Veduta la convenzione stipulata in data 13 settembre 1968 tra l'Istituto universitario di magistero di Salerno ed il predetto consorzio per il mantenimento della facolta' di lettere e filosofia;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le proposte menzionate;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 13 settembre 1968 tra l'Istituto universitario di magistero di Salerno ed il Consorzio volontario per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno intesa al finanziamento della facolta' di lettere e filosofia, che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso l'istituto universitario stesso.

Art. 2

Presso l'Istituto universitario di magistero di Salerno, e' istituita in aggiunta alla facolta' di magistero, indicata nella legge 8 marzo 1968, n. 199, la facolta' di lettere e filosofia. La facolta' medesima e' mantenuta con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Per la suddetta facolta' di lettere e filosofia sono istituiti: a) ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sei posti di professore di ruolo; b) ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, otto posti di assistente ordinario.

Art. 4

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 5

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero pareggiato "G. Cuomo" e' abrogato ed e' approvato il nuovo statuto dell'Istituto universitario statale nel testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - e contenente le norme relativo alle facolta' di magistero e di lettere e filosofia.

SARAGAT SULLO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 63. - GRECO

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 1

ALLEGATO "A" Statuto dell'Istituto universitario Art. 1. L'Istituto universitario di Salerno comprende le seguenti facolta': facolta' di magistero; facolta' di lettere e filosofia. facolta' economia e commercio. Giurisprudenza facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ((facolta' di ingegneria.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 2

Art. 2. I liberi docenti entro il mese di maggio di ciascun anno debbono presentare alla segreteria il programma del corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo, fornendo la prova, ove si tratti di insegnamenti di natura sperimentale o dimostrativa, di possedere o di poter disporre dei mezzi necessari. I liberi docenti debbono depositare il decreto di abilitazione e quello di conferma definitiva. Il decreto di abilitazione e quello di conferma definitiva rimangono depositati presso la segreteria fino a quando il docente non richieda di trasferire ad altro ateneo la propria abilitazione.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 3

Art. 3. I programmi sono esaminati tempestivamente dalla facolta' competente e classificati in due categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali ovvero una sola parte di essa. Sono dichiarati pareggiati, ai sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario, i corsi della prima categoria purche' l'orario comprenda tante ore settimanali di lezione quante sono quelle del corso ufficiale corrispondente e purche' i mezzi dimostrativi e sperimentali siano sufficienti. I liberi docenti, che per la prima volta intendano tenere il corso nell'Istituto universitario di Salerno possono presentare il loro programma fino ad un mese prima della apertura dell'anno accademico e la facolta' provvede subito alla classificazione dei corsi.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 4

Art. 4. Quando il libero docente intenda svolgere il suo corso in locali diversi da quelli dell'Universita' e' tenuto ad indicarli esattamente alla facolta' nell'atto stesso in cui presenta il programma per l'anno successivo e ad unire una dichiarazione della persona od ente cui il locale appartiene, che autorizzi il preside della facolta' o le persone da lui delegate ad accedere in qualsiasi momento nei locali stessi per la sorveglianza prescritta dall'art. 62 del regolamento generale universitario.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 5

Art. 5. Nel procedere alla classificazione dei corsi liberi il consiglio di facolta', oltre ad accertare se il programma presentato risponda come contenuto ed ampiezza alle necessita' didattiche, deve verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga dei locali sufficienti ed adeguati e del materiale scientifico e didattico necessario.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 6

Art. 6. Lo svolgimento dei corsi annuali puo' essere articolato attraverso lezioni, esercitazioni, colloqui e ricerche. Possono essere organizzati anche corsi interdisciplinari sulla base di programmi omogenei concordati da docenti di piu' insegnamenti, assistenti, borsisti e studenti.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 7

Art. 7. E' costituito per ciascun corso di laurea e di diploma un comitato di studi del quale saranno chiamati a farne parte i rappresentanti dei professori ufficiali, degli assistenti, borsisti e studenti secondo le modalita' che saranno concordate fra le varie componenti universitarie.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 8

((Facolta' di giurisprudenza Art. 8 La facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza e la laurea in scienze politiche.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 9

Art. 9. Per il conseguimento di ciascuna delle lauree suindicate la durata del corso degli studi e' di quattro anni e il titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. a) Laurea in giurisprudenza: Insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Istituzioni di diritto romano; 3) Filosofia del diritto; 4) Storia del diritto romano; 5) Storia del diritto italiano (biennale); 6) Economia politica; 7) Scienze delle finanze e diritto finanziario; 8) Diritto costituzionale; 9) Diritto ecclesiastico; 10) Diritto romano (biennale); 11) Diritto civile (biennale); 12) Diritto commerciale; 13) Diritto del lavoro; 14) Diritto processuale civile; 15) Diritto internazionale; 16) Diritto amministrativo (biennale); 17) Diritto penale (biennale); 18) Procedura penale. Insegnamenti complementari: Antropologia criminale; Contabilita' di Stato; Demografia; Diritto aeronautico; Diritto agrario; Diritto amministrativo processuale; Diritto bancario; Diritto canonico; Diritto comune; Diritto comunitario europeo; ((diritto dell'antico Oriente mediterraneo)); Diritto dell'economia; Diritto della navigazione; Diritto della previdenza sociale; Diritto delle comunita' europee; Diritto degli enti locali; Diritto e legislazione bancaria; Diritto e politica ecclesiastica; Diritto fallimentare; Diritto industriale; Diritto internazionale privato; Diritto minerario; diritto penitenziario Diritto privato comparato; Diritto processuale amministrativo; Diritto pubblico dell'economia; Diritto pubblico comparato; Diritto pubblico regionale; Diritto regionale; Diritto scolastico italiano e comparato; Diritto tributario; Dottrina dello Stato; Giustizia costituzionale; Istituzioni di diritto pubblico; Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Istituzioni di diritto e di procedura penale; Legislazione del lavoro; Logica giuridica; Medicina legale e delle assicurazioni; Ordinamento delle comunita' europee; Organizzazioni internazionali; Politica economica e finanziaria; Psicologia; Psicologia del lavoro; Scienza dell'amministrazione; Sociologia; Sociologia criminale; Sociologia giuridica; Sociologia del diritto; Storia della filosofia; Storia del pensiero giuridico; Storia delle dottrine economiche; Storia delle dottrine politiche; Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche; Storia dei sistemi normativi; Statistica; Tecnica di borsa; Tecnica delle organizzazioni dei servizi amministrativi; Tecnica e legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno; Teoria generale del diritto; Teoria generale del processo; Teoria dell'interpretazione. (9) (12)

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 10

Art. 10. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti tra i complementari. ((L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un argomento attinente ad una disciplina insegnata nella facolta' e di cui lo studente abbia superato l'esame di profitto)). (9) (12)

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 11

b)

Laurea in scienze politiche: Art. 11. Il corso di studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi: politico-internazionale; politico-economico; storico-politico. (9) ((12))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 12

Art. 12. ((Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori. Sono obbligatori sul piano nazionale. I seguenti sei insegnamenti: 1) Istituzioni di diritto pubblico; 2) Diritto costituzionale italiano e comparato; 3) Economia politica; 4) Statistica; 5) Sociologia; 6) Storia moderna. Altri tre insegnamenti obbligatori saranno scelti dalla facolta', tra i seguenti, e indicati, anno per anno, nel manifesto degli studi: Scienza della politica; Istituzioni di diritto privato; Organizzazione internazionale; Storia delle istituzioni politiche; Storia contemporanea; Storia delle dottrine politiche; Politica economica e finanziaria; Filosofia della politica. Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facolta'. Lo studente potra' aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non piu' di tre insegnamenti obbligatori, del biennio di specializzazione, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 13

Art. 13. ((Il biennio di specializzazione si svolge in base a piani di studi predisposti anno per anno dalla facolta' che stabilisce l'elenco delle materie di insegnamento per ogni indirizzo. Tale elenco non puo' comprendere piu' di quindici insegnamenti annuali. Di questi sei sono fissati come obbligatori a tutti gli studenti dell'indirizzo; gli altri saranno scelti dallo studente nello ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco. Lo studente e' obbligato a frequentare i corsi e a sostenere gli esami per almeno dieci materie scelte nell'elenco stabilito dalla facolta' comprendenti gli insegnamenti obbligatori e quelli a scelta. Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico. Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facolta'. Gli insegnamenti resi obbligatori dalla facolta' per un indirizzo possono essere compresi nell'elenco a scelta per un altro indirizzo.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 14

Art. 14. Sono obbligatorie per l'indirizzo politico-internazionale le seguenti discipline: 1) Economia internazionale; 2) Organizzazione internazionale; 3) Diritto internazionale; 4) Storia delle istituzioni politiche; 5) Storia dei trattati e politica internazionale; 6) Storia contemporanea. Sono obbligatorie per l'indirizzo politico-economico le seguenti discipline: 1) Politica finanziaria; 2) Statistica economica; 3) Storia economica; 4) Istituzioni di diritto privato; 5) Scienza delle finanze; 6) Matematica per economisti. Sono obbligatorie per l'indirizzo storico-politico le seguenti discipline: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Storia del Risorgimento; 3) Storia contemporanea; 4) Geografia politica ed economica; 5) Storia delle Istituzioni politiche; 6) Storia economica. La facolta', per predisporre anno per anno il piano degli studi, comprendente al massimo altri nove insegnamenti per ogni indirizzo, attingera' al seguente elenco: Antropologia culturale; Contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; Contabilita' di Stato; Demografia; Diritto amministrativo; Diritto anglo-americano; Diritto commerciale; Diritto del lavoro; Diritto dell'economia; Diritto delle comunita' europee; Diritto degli enti locali; Diritto ecclesiastico; Diritto finanziario; Diritto internazionale privato; Diritto pubblico comparato; Diritto pubblico dell'economia; Diritto pubblico romano; Diritto privato comparato; Diritto regionale; Diritto tributario; Diritto scolastico italiano e comparato; Diplomazia e diritto diplomatico; Diritto e politica ecclesiastica; Econometria; Economia aziendale; Economia dei paesi in via di sviluppo; Economia dei trasporti; Economia e politica agraria; Economia e politica industriale; Economia e politica monetaria; Etnologia; Filosofia del diritto; Giustizia costituzionale Istituzioni di diritto e procedura penale; Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Istituzioni giuridiche comparate; Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale; Istituzioni politiche comparate; Legislazione del lavoro; Legislazione sociale; Matematica per le scienze sociali; Metodologia della ricerca storica; Metodologia delle scienze sociali; Pianificazione ed organizzazione territoriale; Programmazione economica; Psicologia sociale; Relazioni internazionali; Ricerca operativa; Scienza dell'amministrazione; Sociologia della conoscenza; Sociologia della famiglia; Sociologia delle comunicazioni; Sociologia dell'organizzazione; Sociologia economica; Sociologia giuridica; Sociologia politica; Sociologia religiosa; Sociologia rurale e urbana; Storia antica; Storia del diritto italiano; Storia del lavoro e dell'industria; Storia dell'economia; Storia del giornalismo; Storia del pensiero sociologico; Storia dell'amministrazione pubblica; Storia della Chiesa; Storia delle dottrine economiche; Storia dei concordati; Storia dei movimenti sindacali; Storia dei partiti e movimenti politici; Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa; Storia ed istituzione dell'Europa orientale; Storia ed istituzione dei paesi afro-asiatici; Storia e politica monetaria; Storia e politica navale; Storia del diritto penale; Storia medioevale; Storia politica e diplomatica dell'Asia orientale; ((storia sociale)) Teoria generale del diritto; Legislazione e politica meridionalistica; Teoria e politica dello sviluppo economico.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 15

Art. 15. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno diciannove corsi annuali ed inoltre a quelli relativi a due lingue straniere.((L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un argomento attinente ad una disciplina insegnata nella facolta' e di cui lo studente abbia superato l'esame di profitto)).

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 16

Art. 16. ((Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 17

Art. 17. ((Alle facolta' di giurisprudenza e di economia e commercio e' annessa la biblioteca comune a tutti gli istituti scientifici.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 18

Art. 18. ((Gli istituti scientifici per le facolta' di giurisprudenza e di economia e commercio risultano cosi' costituiti: Istituto di statistica; Istituto di ricerche aziendali; Istituto di economia politica; Istituto di storia economica; Istituto giuridico; Istituto di studi storico-politici. Tali istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza. Con apposita deliberazione dei consigli delle due facolta', riuniti in seduta comune, convocati e presieduti congiuntamente dai presidi di facolta', sara' provveduto al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto. Ogni istituto e' retto da un direttore, responsabile del funzionamento dell'istituto stesso. Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo questi e' di diritto il direttore dell'istituto. Nel caso vi siano piu' professori di ruolo, il consiglio delle facolta' riunite, sentito il parere dei medesimi, designera' scegliendo tra essi il direttore dell'istituto il quale restera' in carica tre anni. Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore puo' essere scelto tra i professori incaricati. In tale caso la nomina e' annuale e sara' disposta dal consiglio delle facolta' riunite, sentiti i professori che fanno parte dello stesso istituto. Ogni istituto potra' eventualmente disporre, secondo le modalita' intese ad assicurare il raggiungimento delle finalita', nel modo piu' idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 19

Art. 19. Facolta' di economia e commercio La facolta' di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio. (7)((19)) -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza." ------------------------ AGGIORNAMENTO (19) Il [D.P.R. 22 luglio 1982, n. 680](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-07-22;680) ha disposto (con l'articolo unico) che "Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in economia e commercio della facolta' di economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline: diritto dell'economia; legislazione bancaria; diritto civile; ricerca operativa; statistica economica; istituzioni di economia politica; analisi economica; economia urbana e regionale; diritto privato comparato; finanza aziendale; tecnologia dei cicli produttivi; economia delle aziende commerciali; contabilita' industriale; storia della popolazione".

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 20

Art. 20. La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio e' di anni quattro. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. (5) ((7)) ---------------------- AGGIORNAMENTO (5) Il [D.P.R. 21 giugno 1971, n. 618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-06-21;618), ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 9: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Geografia politica; Geografia economica. -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 21

Art. 21. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Istituzioni di diritto pubblico; 3) Diritto commerciale (biennale); 4) Matematica generale; 5) Matematica finanziaria (biennale); 6) Statistica (biennale); 7) Economia politica (biennale); 8) Diritto del lavoro; 9) Scienza delle finanze e diritto finanziario; 10) Economia e politica agraria; 11) Politica economica e finanziaria; 12) Storia economica: 13) Geografia economica (biennale); 14) Ragioneria generale ed applicata (biennale); 15) Tecnica bancaria e professionale; 16) Tecnica industriale e commerciale; 17) Merceologia; 18) Lingua francese o spagnola (triennale); 19) Lingua inglese o tedesca (triennale). Sono insegnamenti complementari: 1) Diritto industriale; 2) Diritto amministrativo; 3) Diritto internazionale; 4) Diritto tributario; 5) Economia dei trasporti; 6) Demografia; 7) Contabilita' nazionale; 8) Contabilita' di Stato; 9) Sociologia; 10) Diritto regionale; 11) Organizzazione aziendale; 12) Ragioneria pubblica; 13) Storia delle dottrine economiche; 14) Diritto fallimentare; 15) Storia delle dottrine politiche; 16) Lingua araba; 17) Lingua russa; 18) Analisi di mercato; 19) Diritto ed economia delle fonti di energia; 20) Econometria; 21) Economia del turismo; 22) Economia urbanistica; 23) Lingua portoghese; 24) Organizzazione internazionale; 25) Storia del lavoro; 26) Storia economica italiana dell'unita' nazionale; 27) Tecnica amministrativa delle imprese marittime; 28) Tecnica conserviera dei prodotti agricoli ed ittici; 29) Tecnica degli scambi e cambi con l'estero; 30) Tecnica delle ricerche di mercato: Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale e per gli altri insegnamenti biennali e' prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo. L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta, per ciascuna, una prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari. ((7)) -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 22

Art. 22. Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti: a) istituzioni di diritto privato per il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto del lavoro, il diritto industriale, il diritto fallimentare; b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale, il diritto del lavoro, il diritto amministrativo; c) matematica generale, per la matematica finanziaria, per la statistica; d) l'economia politica per la scienza delle finanze e diritto finanziario, la politica economica finanziaria, economia e politica agraria, l'economia dei trasporti e il diritto tributario; e) ragioneria generale ed applicata 1ª e 2ª per la tecnica bancaria e professionale, la tecnica industriale e commerciale.(5)((7)) ------------------ AGGIORNAMENTO (5) Il [D.P.R. 21 giugno 1971, n. 618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-06-21;618), ha disposto (con l'articolo unico) che " Art. 11: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Geografia politica; Geografia economica. -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 23

Art. 23. L'esame di laurea consiste: a) nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore della materia, in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari seguito durante il corso; b) nella discussione di almeno una fra due tesi su argomenti scelti dal candidato in due materie delle quali abbia superati gli esami e che debbono inoltre essere diverse da quelle cui si riferisce la dissertazione scritta. (7)((18)) -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza." ------------------- AGGIORNAMENTO (18) Il [D.P.R. 5 febbraio 1982, n. 398](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-02-05;398), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Nell'art. 23, relativo agli istituti della facolta' di giurisprudenza e di economia e commercio, nell'elenco degli istituti l'istituto giuridico e' soppresso e sono istituiti i seguenti nuovi istituti polidisciplinari: istituto di diritto privato; istituto di diritto pubblico generale; istituto di diritto e procedura penale; istituto di lingue.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 24

Art. 24. Alla facolta' di economia e commercio e' annessa la biblioteca comune a tutti gli istituti scientifici. Il direttore della biblioteca e' nominato dal rettore su proposta del consiglio di facolta' che lo sceglie fra i professori di ruolo e fuori ruolo. Il direttore della biblioteca sovraintende alla stessa e l'amministra a nome e per delega del consiglio di facolta' secondo le norme da queste fissate. ((7)) -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 25

Art. 25. Presso la facolta' di economia e commercio sono costituiti i seguenti istituti: Istituito di statistica; Istituto di ricerche aziendali; Istituto di economia politica; Istituto di storia economica; Istituto giuridico. Tali istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza. Con apposita deliberazione del consiglio di facolta' sara' provveduto al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto. Ogni istituto e' retto da un direttore che e' responsabile del funzionamento dell'istituto stesso. Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo questi e' di diritto il direttore dell'istituto. Nel caso vi siano piu' professori di ruolo, il consiglio di facolta', sentito il parere dei medesimi, designera' scegliendo fra essi il direttore dell'istituto il quale restera' in carica tre anni. Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore puo' essere scelto tra i professori incaricati. La nomina e' annuale e sara' disposta dal consiglio di facolta', sentiti i professori che fanno parte dello stesso istituto. Ogni istituto potra' eventualmente disporre, secondo le modalita' intese ad assicurare il raggiungimento delle finalita', nel modo piu' idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri. ((7)) -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 26

Art. 26. La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende il biennio propedeutico di ingegneria e rilascia le lauree in fisica, ed in scienze dell'informazione. BIENNIO PROPEDEUTICO DI INGEGNERIA Titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 1° Anno: 1) Analisi matematica I; 2) Geometria; 3) Fisica I; 4) Chimica; 5) Disegno. 2° Anno: 1) Analisi matematica II; 2) Meccanica razionale; 3) Fisica II; 4) Disegno II; 5) Tecnologie generali dei materiali, ovvero 6) Chimica organica. (16)((20)) ------------------------ AGGIORNAMENTO (10) Il [D.P.R. 7 giugno 1972, n. 381](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-07;381) ha disposto (con l'articolo unico) che "Lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 26, relativo agli istituti annessi alle facolta' di magistero e di lettere e filosofia, e' modificato nel senso che l'istituto di lingua e letteratura italiana e filologia romanza e' soppresso e al suo posto sono creati i seguenti due istituti: Istituto di lingua e letteratura italiana; Istituto di linguistica". ----------------------- AGGIORNAMENTO (16) Il [D.P.R. 27 marzo 1980, n. 639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-03-27;639) ha disposto (con l'articolo unico) che: "All'art. 26 al corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: storia dell'economia antica; storia delle religioni antiche; filologia latina; filologia greca". --------------------- AGGIORNAMENTO (20) Il [D.P.R. 19 febbraio 1983, n. 154](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-02-19;154) ha disposto (con l'articolo unico) che "relativamente all'art. 26 nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativi al corso di laurea in lettere, e' incluso il seguente nuovo insegnamento: archeologia della Magna Grecia".

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 27

((CORSO DI LAUREA IN FISICA)) Art. 27. ((Durata del corso 4 anni. Titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Biennio comune per gli indirizzi generale e didattico. 1° Anno: 1) Fisica generale I; 2) Analisi matematica I; 3) Geometria; 4) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici); 5) Esperimentazioni di fisica (1° anno del corso). 2° Anno: 1) Fisica generale II; 2) Analisi matematica II; 3) Meccanica razionale; 4) Esperimentazioni di fisica (2° anno del corso). Alla fine del biennio lo studente dovra' sostenere la prova di conoscenza della lingua inglese e di un'altra a scelta tra francese, russo e tedesco. a) Indirizzo generale: 3° Anno: 1) Struttura della materia; 2) Istituzioni di fisica teorica; 3) Istituzioni di analisi superiore; 4) Laboratorio di fisica I; Un complementare. 4° Anno: 1) Fisica superiore; 2) Fisica teorica; 3) Laboratorio di fisica II; Un complementare. b) indirizzo didattico: 3° Anno: 1) Struttura della materia; 2) Istituzioni di fisica teorica; 3) Istituzioni di analisi superiore; 4) Complementi di fisica generale I; 5) Preparazioni di esperienze didattiche I. 4° Anno: 1) Complementi di fisica generale II; 2) Preparazione di esperienze didattiche II; Due complementari. Insegnamenti complementari: 1) Aerodinamica; 2) Algebra; 3) Analisi superiore; 4) Astronomia; 5) Biofisica; 6) Biologia generale; 7) Calcolo numerico e programmazione I; 8) Calcolo operativo; 9) Chimica biologica; 10) Chimica fisica; 11) Chimica organica; 12) Chimica teorica; 13) Cibernetica; 14) Elettrochimica; 15) Elettronica; 16) Elettrotecnica; 17) Epistemologia e metodologia; 18) Fisica dei neutroni; 19) Fisica dei reattori; 20) Fisica delle particelle elementari; 21) Fisica dello stato solido; 22) Fisica matematica; 23) Fisica nucleare; 24) Fisica superiore; 25) Fisica teorica; 26) Fisica terrestre (geofisica); 27) Gasdinamica; 28) Genetica; 29) Geochimica; 30) Geologia; 31) Geometria differenziale; 32) Geometria superiore; 33) Istituzioni di fisica nucleare; 34) Istituzioni di geometria superiore; 35) Matematiche complementari (annuale); 36) Matematiche superiori; 37) Meccanica quantistica; 38) Meccanica superiore; 39) Meccanica statistica; 40) Metereologia e oceanografia; 41) Onde elettromagnetiche; 42) Relativita'; 43) Spettroscopia (per fisici); 44) Storia della fisica; 45) Teoria dei campi; 46) Teoria delle funzioni; 47) Teoria delle forze nucleari; 48) Teoria dell'informazione; 49) Termodinamica. Potranno iscriversi ai corsi comuni ai due indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II e analisi matematica I e II. Potranno iscriversi al terzo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato le prove di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica. I corsi di fisica generale I e II e analisi matematica I e II, non devono essere considerati come corsi biennali; essi constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti. I corsi di fisica generale I, fisica generale II, analisi matematica 1, analisi matematica II, geometria e meccanica razionale sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Per ciascun corso vi e' un esame finale. Gli esami di fisica I e II e analisi matematica I e II sono propedeutici a tutti gli esami dal secondo biennio. L'esame di esperimentazione di fisica e' propedeutico all'esame di laboratorio di fisica I. Per essere ammesso all'esame di laurea per l'indirizzo scelto lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti obbligatori. L'esame di laurea deve consistere nella discussione di una tesi scritta, alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale. A giudizio della facolta' potra' richiedersi anche l'esposizione e il commento di una o piu' memorie della letteratura scientifica, ed eventualmente un esame di cultura generale in fisica. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. Coloro che sono in possesso di altra laurea ed aspirano alla laurea in fisica, possono godere di un'abbreviazione di corso non superiore a due anni, che viene stabilita per decreto rettoriale, udito, caso per caso, il consiglio dei professori della facolta' e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati. In ogni caso i richiedenti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per l'immatricolazione.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 28

((CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'INFORMAZIONE)) Art. 28. ((Durata del corso: 4 anni. Titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Il corso si distingue in due indirizzi: indirizzo generale e indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione). A) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio: 1° Anno: 1) Fisica I; 2) Analisi matematica I; 3) Algebra (semestrale); 4) Geometria (semestrale); 5) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici. 2° Anno: 6) Fisica II;. 7) Analisi matematica II; 8) Calcolo numerico (semestrale); 9) Calcolo delle probabilita' e statistica (semestrale); 10) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione I; 11) Ricerca operativa e gestione aziendale. B) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il secondo biennio: 12) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione II; 13) Teoria dell'informazione e della trasmissione; 14) Metodi per il trattamento dell'informazione. C) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori: a) per l'indirizzo generale: 15-a) Linguaggi formali e compilatori; 16-a) Metodi di approssimazione; b) per l'indirizzo tecnico: 15-b) Teoria dei sistemi; 16-b) Tecniche numeriche ed analogiche. Insegnamenti complementari comuni ai due indirizzi: 1) Analisi numerica; 2) Bioelettronica; 3) Calcolo delle probabilita'; 4) Cibernetica e teoria dell'informazione; 5) Complementi di gestione aziendale; 6) Comunicazioni elettriche; 7) Controlli automatici; 8) Controllo dei processi industriali; 9) Documentazione automatica; 10) Econometria; 11) Elaborazione dell'informazione non numerica; 12) Elaborazione di immagini; 13) Elaborazione dei testi letterari; 14) Elettronica; 15) Fisica numerica; 16) Fisica superiore; 17) Istituzioni di fisica teorica; 18) Istituzioni di analisi superiore; 19) Istituzioni di fisica matematica; 20) Linguaggi speciali di programmazione; 21) Logica matematica; 22) Macchine calcolatrici analoghe; 23) Teoria dei modelli; 24) Progetto di sistemi numerici; 25) Simulazione; 26) Statistica; 27) Tecniche di progettazione automatica; 28) Tecniche direzionali; 29) Tecniche speciali di elaborazione; 30) Teoria degli algoritmi e calcolabilita'; 31) Teoria degli automi; 32) Teoria dei giochi; 33) Teoria dei grafi; 34) Teoria delle decisioni. Alcuni di questi corsi complementari potranno avere la durata semestrale. Ciascuno degli insegnamenti sia fondamentali che complementari comporta un esame finale. Ciascun insegnamento fondamentale di un indirizzo puo' essere scelto come insegnamento complementare per altro indirizzo in cui non sia fondamentale. La scelta delle materie complementari da parte dello studente e' sottoposta alla preventiva approvazione della facolta'. Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale). Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro scelti fra i complementari se a corso semestrale, in almeno tre se uno di essi annuale, o in almeno due se ambedue sono annuali. L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove: una prova di cultura generale nelle varie discipline del corso di studi seguito; discussione di una tesi scritta.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 29

Art. 29. La scuola di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso. b) il direttore della scuola e' il titolare della cattedra di fisica teorica dell'Universita' di Salerno. Il piano generale degli studi e' stabilito dal consiglio direttivo della scuola, integrato da rappresentanti di altri enti scientifici italiani o stranieri che collaborino allo svolgimento della scuola, nominati dal direttore. c) il consiglio direttivo della scuola e' costituito da tutti i docenti della scuola; e' diretto dal direttore e nomina annualmente un segretario. Il consiglio direttivo dispone tutto quanto necessario al regolare funzionamento di tutte le attivita' della scuola; attribuisce, dopo regolare concorso, le borse di studio che la scuola pone a disposizione degli iscritti meritevoli; affida la supervisione dell'attivita' di studio e di ricerca di ciascun iscritto ad un docente della scuola, scelto d'accordo con l'interessato. d) le attivita' didattiche e scientifiche della scuola si avvarranno di ogni possibile collaborazione con altri enti scientifici italiani e stranieri aventi finalita' affini. Ciascun iscritto alla scuola segue uni piano particolare di studi, concordato con il suo supervisore, conformemente ad un orientamento specifico. Tale orientamento, che sara' esplicitamente menzionato nel diploma di perfezionamento, puo' essere fisico, biologico, ecologico, econometrico o di altra natura, e deve essere approvato dal consiglio direttivo della scuola ampliato come alla lettera b). e) gli insegnanti della scuola sono nominati annualmente dal consiglio direttivo, ampliato come alla lettera b), su proposta del direttore, che puo' scegliere tra personale qualificato di universita' o enti scientifici italiani o stranieri. Gli insegnamenti relativi a ciascun orientamento saranno concordati, ogni qualvolta cio' sia possibile, con facolta' universitarie o enti interessati. Insegnamenti di materie universitarie di carattere specializzato, non facenti parte del precedente curriculum studiorum degli iscritti, potranno essere inclusi tra i corsi complementari che questi dovranno seguire. La frequenza e' obbligatoria e dovra' essere certificata dal docente di ciascun corso, fondamentale o complementare, il quale fara' parte della commissione d'esame. f) alla scuola di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche vengono ammessi i laureati di universita' italiane o straniere in materie scientifiche. Per i laureati di universita' straniere occorre che una facolta' universitaria italiana competente esprima parere favorevole alla sua ammissione alla scuola. Quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti potranno non avere carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che e' consentita dall'indole di ciascuna disciplina. g) le commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti del corso. h) la commissione per l'esame di diploma e' formata da cinque membri scelti dal direttore tra gli insegnanti della scuola o cultori della materia; l'esame di diploma consistera' in un esame di cultura generale sugli insegnamenti della scuola ed in una discussione sopra una dissertazione originale scritta; i) gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: fondamentali e complementari. I corsi fondamentali vengono tenuti nella sede della scuola. I corsi complementari possono essere scelti tra insegnamenti universitari dell'ultimo biennio o di scuole di perfezionamento universitario, oppure possono avere carattere monografico, secondo il piano disposto anno per anno dal consiglio direttivo ampliato come alla lettera b); l) gli iscritti alla scuola devono frequentare e sostenere l'esame di tre materie fondamentali e di almeno tre materie complementari secondo il piano di studi concordato per ciascuno. Per adire agli esami di diploma lo studente deve aver superato gli esami previsti nonche' una prova di cultura generale; m) il consiglio direttivo ha facolta' di convalidare esami sostenuti presso altri corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento italiane o straniere fino a un massimo di tre. In nessun caso si potra' accedere all'esame di diploma prima di un minimo di due anni dalla data di iscrizione alla scuola. ((26)) ------------------ AGGIORNAMENTO (26) Il [D.P.R. 19 ottobre 1985, n. 907](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1985-10-19;907) ha disposto (con l'art. 1) che "Nell'art. 29, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento: storia delle dottrine morali".

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 30

Art. 30. ((Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' costituito l'istituto di fisica. Tale istituto ha lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nella disciplina di sua pertinenza. Con apposita deliberazione del consiglio di facolta' sara' provveduto annualmente al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso l'istituto. L'istituto e' retto da un direttore che e' responsabile del funzionamento dell'istituto stesso. Il direttore dello istituto e' nominato dal rettore su proposta del consiglio di facolta', che lo presceglie tra i professori della facolta'. La nomina e' triennale per i professori di ruolo e annuale per i professori incaricati. L'istituto potra' eventualmente disporre, secondo le modalita' intese ad assicurare il raggiungimento delle finalita', nel modo piu' idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da Ministeri, enti pubblici o privati italiani e stranieri.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 31

Art. 31. Gli iscritti alla scuola dovranno versare ogni anno le tasse e soprattasse stabilite per gli studenti iscritti alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Inoltre sono tenuti a versare un contributo annuo fissato dal consiglio di amministrazione dell'universita', su proposta del consiglio direttivo della scuola. Corsi fondamentali: Analisi superiore; Analisi numerica; Elementi di programmazione generale; Fisica statistica; Fisica nucleare; Fondamenti di logica; Lezioni di statistica matematica con una introduzione sul calcolo delle probabilita'; Linguaggi programmativi particolari; Logica matematica; Meccanica quantistica; Neurofisiologia; Particelle fondamentali; Relativita'; Struttura dei calcolatori; Teoria dei campi; Teoria dei gruppi; Teoria delle reti neuroniche; Insegnamenti facoltativi: Fisica degli stati condensati; Superconduttivita'; Proprieta' magnetiche della materia; Fisica dello stato solido; Analisi dei sistemi; Teoria del controllo; Servomeccanismo; Metodi funzionali. I corsi complementari sono determinati a norma della lettera i) dell'art. 29 e possono essere scelti anche tra quelli indicati come fondamentali.((11)) --------------------- AGGIORNAMENTO (11) Il [D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-31;1025), ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 32

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI STUDI Facolta' di magistero Art. 32. La facolta' di magistero conferisce: laurea in materie letterarie; laurea in pedagogia; laurea in lingue e letterature straniere; diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. (3)(7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 33

Art. 33. a) Laurea in materie letterarie: durata del corso degli studi: quattro anni; titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturita' scientifica. Insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (triennale); 2) Lingua e letteratura latina (triennale); 3) Storia (triennale); 4) Geografia (triennale); 5) Pedagogia 6) Storia della filosofia; 7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale). Insegnamenti complementari: 1) Archeologia; 2) Antropologia culturale; 3) Biblioteconomia e bibliografia; 4) Civilta' greca; 5) Diritto scolastico italiano e comparato; 6) Filologia dantesca; 7) Filologia germanica; 8) Filologia italiana; 9) Filologia romanza; 10) Filosofia della scienza; 11) Filosofia della storia; 12) Filosofia morale; 13) Grammatica latina; 14) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 15) Letteratura cristiana antica; 16) Letteratura italiana moderna e contemporanea; 17) Letteratura latina medioevale; 18) Letteratura umanistica; 19) Lingua e letteratura greca; 20) Paleografia e diplomatica; 21) Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa; 22) Sociologia; 23) Storia contemporanea; 24) Storia dei partiti e movimenti politici; 25) Storia del Cristianesimo; 26) Storia della costituzione romana; 27) Storia della Chiesa; 28) Storia della critica; 29) Storia della grammatica e della lingua italiana; 30) Storia della musica; 31) Storia della pedagogia; 32) Storia dell'arte contemporanea; 33) Storia dell'arte medioevale e moderna; 34) Storia delle dottrine politiche; 35) Storia delle tradizioni popolari; 36) Storia del mezzogiorno; 37) Storia del Risorgimento; 38) Storia del teatro e dello spettacolo; 39) Storia economica; 40) Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici. Il terzo anno di corso di "Geografia" deve essere differenziato come corso di applicazione. Nel corso di "Storia" (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, il cui insegnamento sara' impartito ogni anno come corso indipendente; gli altri due anni devono essere dedicati alla storia medioevale ed alla storia moderna, il cui insegnamento verra' impartito ad anni alterni. Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina (dall'italiano in latino), una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale. La prova scritta di lingua straniera dovra' essere superata prima della seconda prova orale della lingua stessa. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. (3)(7) (8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 34

Art. 34. b) Laurea in pedagogia: durata del corso degli studi: quattro anni; titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale 9 concorso; diploma di maturita' scientifica. Insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Storia della filosofia (biennale); 4) Filosofia (biennale); 5) Pedagogia (triennale); 6) Storia (biennale); 7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale). Insegnamenti complementari: 1) Antropologia culturale; 2) Civilta' greca; 3) Diritto scolastico italiano e comparato; 4) Estetica; 5) Filologia germanica*; 6) Filologia romanza; 7) Filosofia della religione; 8) Filosofia della scienza; 9) Filosofia della storia; 10) Filosofia morale; 11) Igiene; 12) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 13) Letteratura cristiana antica; 14) Letteratura italiana moderna e contemporanea; 15) Letteratura umanistica; 16) Lingua e letteratura greca; 17) Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa; 18) Psicologia; 19) Psicologia dell'eta' evolutiva; 20) Sociologia; 21) Sociologia dell'educazione; 22) Storia contemporanea; 23) Storia dei partiti e movimenti politici: 24) Storia del cristianesimo; 25) Storia della filosofia; 26) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 27) Storia della grammatica e della lingua italiana; 28) Storia della musica; 29) Storia della pedagogia; 30) Storia della scuola; 31) Storia dell'arte medioevale e moderna; 32) Storia delle dottrine politiche; 33) Storia delle tradizioni popolari; 34) Storia del Risorgimento; 35) Storia del teatro e dello spettacolo; 36) Storia economica. Nel corso di "Storia" (biennale)un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina (dal latino in italiano) una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche. La prova scritta di lingua straniera dovra' essere superata prima della seconda prova orale della lingua stessa. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari. (3) (5)(7)(8)(11)((26))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 35

Art. 35. c) Laurea in lingue e letterature straniere: durata del corso degli studi: quattro anni; titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'[art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1130~art2), della scuola civica "Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda", o della scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano, o dell'istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano, ovvero licenza a norma della [legge 12 marzo 1957, n. 94](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-03-12;94), o dal liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia, o dal liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo, e concorso; diploma di maturita' scientifica. Insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Lingua e letteratura francese; 4) Lingua e letteratura tedesca; 5) Lingua e letteratura inglese; 6) Lingua e letteratura spagnola; 7) Filologia romanza; 8) Filologia germanica; 9) Storia (biennale); 10) Geografia. Insegnamenti complementari: 1) Antropologia culturale; 2) Civilta' greca; 3) Diritto scolastico italiano e comparato; 4) Filosofia; 5) Filosofia della storia; 6) Filosofia morale; 7) Letteratura cristiana antica; 8) Letteratura umanistica; 9) Lingua e letteratura araba; 10) Lingua e letteratura greca; 11) Lingua e letteratura ispano-americana; 12) Letteratura nord-americana; 13) Lingua e letteratura portoghese; 14) Lingua e letteratura russa; 15) Letteratura italiana moderna e contemporanea; 16) Pedagogia; 17) Sociologia; 18) Storia contemporanea; 19) Storia dell'arte medioevale e moderna; 20) Storia della critica; 21) Storia della filosofia; 22) Storia delle dottrine politiche; 23) Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici. Nel corso biennale di "Storia" un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua e letteratura straniera cui intende dedicare i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue e letterature straniere. Egli puo', inoltre, seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua e letteratura straniera, nel qual caso puo' diminuire di uno gli insegnamenti complementari. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, (dal latino in italiano) ed una di cultura generale nella lingua straniera quadriennale nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Tale prova, di cultura generale, verra' sostenuta dallo studente nel quarto anno dopo aver superato tutti gli esami di profitto (scritti ed orali) relativi alla lingua straniera prescelta per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso a sostenere ciascuna delle prove orali della lingua a corso quadriennale lo studente dovra' superare una prova scritta, nella stessa lingua, gradualmente progressiva. Lo studente, inoltre, dovra' superare una prova scritta nella lingua straniera biennale prima della seconda prova orale. L'esame delle altre due lingue consistera' soltanto in una prova orale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari. (3)(7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 36

Art. 36. d) Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari: durata del corso degli studi: tre anni; titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale a concorso; diploma di maturita' scientifica. Insegnamenti fondamentali: 1) Pedagogia (triennale); 2) Lingua e letteratura italiana (biennale); 3) Lingua e letteratura latina (biennale); 4) Storia (biennale); 5) Geografia (biennale); 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 8) Igiene. Insegnamenti complementari: 1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale). Nel corso di "Storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera scelta. La prova scritta di lingua straniera dovra' essere superata prima della seconda prova orale della lingua stessa. L'esame scritto di pedagogia per i diplomandi ha carattere di saggio finale ed il candidato non vi sara' ammesso se non avra' superato tutti gli altri esami del corso. Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare. (3)(7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 37

Art. 37. Per gli insegnamenti pluriennali sono prescritti distinti esami annuali. Le prove scritte di italiano e di latino si sostengono quando l'insegnamento ad esse relativo sia frequentato per il prescritto numero di anni, la prova deve precedere l'ultimo esame orale della relativa materia ed esclude da questo se non viene sostenuto con esito positivo. (3)(5) (7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 38

Art. 38. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema proposto dal candidato d'accordo con il professore della materia scelta dal candidato fra quelle su cui ha sostenuto l'esame. L'argomento della dissertazione deve essere o letterario o storico o filosofico o geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie; di carattere filosofico o storico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia; per gli aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere, l'argomento della dissertazione deve essere svolto sulla letteratura straniera fondamentale seguita per quattro anni. (3)(7)(8)(11)(22)(23)(25)((27))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 39

Facolta' di lettere e filosofia Art. 39. La facolta' di lettere e filosofia conferisce le lauree in: lettere; filosofia; lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo). (3)(7)(8)(11)(21)(23)((28))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 40

Art. 40. Per il conseguimento di ciascuna delle lauree suindicate la durata del corso degli studi e' di quattro anni ed il titolo di ammissione e' il diploma di maturita' classica. (3)(5)(7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 41

Art. 41. a) Laurea in lettere: il corso di studi per il conseguimento della laurea in lettere si distingue in due indirizzi: classico e moderno. Gli insegnamenti sono i seguenti: Fondamentali comuni ai due indirizzi: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Geografia; 5) Filosofia (con facolta' di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia). Fondamentali per l'indirizzo classico: 1) Letteratura greca; 2) Storia greca; 3) Glottologia; 4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana. Fondamentali per l'indirizzo moderno: 1) Filologia romanza; 2) Storia medioevale; 3) Storia moderna; 4) Storia dell'arte medioevale e moderna. Complementari: 1) Filologia classica; 2) Filologia bizantina; 3) Grammatica greca e latina; 4) Storia del Risorgimento; 5) Paleografia e diplomatica 6) Storia del Cristianesimo; 7) Storia della letteratura latina medioevale; 8) Biblioteconomia e bibliografia; 9) Filologia germanica; 10) Letteratura umanistica; 11) Storia dei partiti e movimenti politici; 12) Storia della lingua italiana; 13) Storia delle religioni; 14) Archivistica; 15) Storia contemporanea; 16) Antichita' medioevale; 17) Paleografia greca; 18) Palcografia; 19) Letteratura cristiana antica; 20) Filosofia del linguaggio; 21) Filosofia della storia; 22) Lingua e letteratura francese; 23) Lingua e letteratura spagnola; 24) Lingua e letteratura inglese; 25) Lingua e letteratura tedesca; 26) Sociologia; 27) Storia della filosofia antica; 28) Storia della filosofia medioevale; 29) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 30) Antichita' greche e romane; 31) Antichita' pompeiane ed ercolanesi; 32) Storia della musica; 33) Storia delle dottrine economiche; 34) Storia delle dottrine politiche; 35) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; 36) Storia del teatro e dello spettacolo: 37) Storia dell'arte contemporanea; 38) Filologia dantesca; 39) Storia della Chiesa; 40) Filologia italiana; 41) Storia delle tradizioni popolari; 42) Etruscologia ed antichita' italiche; 43) Paletaologia. Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli, esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve, inoltre, prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte tra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari. Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa facolta' dell'ateneo. Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio, puo', pero', lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in piu', ed in tal caso puo' ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere. Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina, che consiste in una traduzione dall'italiano in latino. Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso. Il preside, sentita, ove ritenga, la facolta', deve controllare i piani di studi presentati dagli studenti per il loro coordinamento ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della facolta'. (3)(7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 42

LAUREA IN SOCIOLOGIA Art. 42. La durata del corso di laurea in sociologia e' di quattro anni. E' titolo di ammissione quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge. Alla fine del corso di studi viene rilasciata la laurea in sociologia. (7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 43

Art. 43. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Sociologia (biennale); 2) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia della filosofia o storia della filosofia moderna e contemporanea; 3) Filosofia morale; 4) Antropologia culturale; 5) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia moderna o storia contemporanea; 6) Logica; 7) Metodologia e tecnica della ricerca sociale; 8) Statistica; 9) Psicologia; 10) Storia della sociologia; 11) Psicologia sociale. Insegnamenti complementari: 1) Filosofia teoretica; 2) L'insegnamento non scelto nel n. 2) delle materie fondamentali; 3) Metodologia delle scienze umane; 4) Filosofia del diritto; 5) Filosofia della scienza; 6) Filosofia della storia; 7) Filosofia del linguaggio; 8) Estetica; 9) Filosofia della religione; 10) Linguistica generale; 11) Storia delle dottrine politiche; 12) Storia delle dottrine economiche; 13) L'insegnamento non scelto nel n. 5) delle materie fondamentali; 14) Etnologia; 15) Psicologia dell'eta' evolutiva; 16) Psicologia dinamica; 17) Economia politica; 18) Storia economica; 19) Demografia; 20) Economia aziendale; 21) Legislazione sociale; 22) Sociologia politica; 23) Sociologia economica; 24) Sociologia del diritto; 25) Sociologia del lavoro; 26) Sociologia industriale; 27) Sociologia della conoscenza; 28) Sociologia dell'educazione; 29) Sociologia della religione; 30) Sociologia dell'arte e della letteratura; 31) Sociologia dei gruppi; 32) Sociologia della comunicazione; 33) Sociolinguistica; 34) Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa; 35) Una lingua e letteratura straniera moderna. (7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 44

Art. 44. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno otto degli insegnamenti complementari, previa approvazione del relativo piano di studio da parte del preside di facolta'. La sociologia deve essere seguita per un biennio, e due degli insegnamenti fondamentali possono essere biennalizzati, nel qual caso lo studente puo' ridurre di due gli insegnamenti complementari che deve seguire. (7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 45

Norma transitoria Art. 45. Il corso di laurea in sociologia comincera' a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1971-72 con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo. (7)(8)(11)((15))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 46

Art. 46. ((La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia le lauree in fisica, matematica, scienze dell'informazione.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 47

Art. 47. I laureati in filosofia che aspirano alla laurea in lettere sono tenuti ad un altro anno di studio con i seguenti insegnamenti ed esami. Indirizzo classico: Letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca, storia romana o storia greca, glottologia, archeologia e storia dell'arte greca e romana, un insegnamento a scelta dello studente, prova scritta di traduzione latina. Indirizzo moderno: Letteratura italiana, letteratura latina, storia medioevale, storia moderna, geografia, filologia romanza, storia dell'arte medioevale e moderna, prova scritta di traduzione latina. (3) (4) (5) (6) (7) (8) ((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 48

Art. 48. ((Il corso di studi per il conseguimento della laurea in matematica e' di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai tre indirizzi per il primo biennio: 1° Anno: analisi matematica I; geometria I; algebra; fisica generale I. 2° Anno: analisi matematica II; geometria II; meccanica nazionale; fisica generale II. Ciascuno degli insegnamenti sopra elencati e' accompagnato da un corso di esercitazioni che ne e' parte integrante. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai tre indirizzi per il secondo biennio: 3° Anno: istituzioni di analisi superiore; istituzioni di geometria superiore; istituzioni di fisica matematica. L'insegnamento di istituzioni di analisi superiore ovvero quello di istituzioni di fisica matematica potranno essere sostituiti, su deliberazioni della facolta', con quello di metodi matematici della fisica, fondamentale per il corso di laurea in fisica. Nel secondo biennio dovranno inoltre essere impartiti gli insegnamenti di altre quattro discipline, di cui uno dovra' essere seguito nel terzo anno e gli altri nel quarto. Di tali insegnamenti sono fondamentali: Per l'indirizzo generale: 4° Anno: analisi superiore; matematiche superiori. Per l'indirizzo didattico: 3° Anno: matematiche elementari da un punto di vista superiore. 4° Anno: matematiche complementari. Per l'indirizzo applicativo: 3° Anno: teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici. 4° Anno: analisi numerica. I rimanenti due insegnamenti sono complementari a scelta dello studente; uno almeno di essi dovra' essere ad orientamento fisico. Gli insegnamenti complementari per ciascuno del tre indirizzi dovranno essere scelti nel seguente elenco, escludendo i fondamentali dall'indirizzo prescelto. Si intendono ad indirizzo fisico gli insegnamenti contrassegnati da un asterisco: algebra lineare; algebra superiore; analisi funzionale; analisi numerica; analisi superiore; * astronomia; calcoli numerici e grafici; calcolo delle probabilita'; calcolo numerico e programmazione; * complementi di fisica generale I; * complementi di fisica generale II; economia matematica; elettronica; * elettronica applicata alle macchine calcolatrici; epistemologia e metodologia; * fisica delle particelle elementari; fisica matematica; * fisica superiore; * fisica teorica; funzioni speciali; geometria algebrica; geometria differenziale; geometria superiore; istituzioni di algebra superiore; * istituzioni di fisica teorica; * linguaggi formali e compilatori; logica matematica; matematica finanziaria ed attuariale; matematiche complementari; matematiche superiori; * meccanica quantistica; * meccanica statistica; * meccanica superiore; metodi di analisi numerica; metodi di approssimazione; metodi per il trattamento dell'informazione; metodologia e didattica; preparazione di esperienze didattiche I; * preparazione di esperienze didattiche II; processi stocastici; ricerca operativa; sistemi per l'elaborazione dell'informazione; statistica matematica; storia della scienza; storia e didattica della matematica; * struttura della materia; tecniche numeriche ed analogiche; teoria degli algoritmi e calcolabilita'; teoria dei giochi; teoria dei grafi; teoria dei gruppi; teoria dei modelli; teoria dei numeri; teoria dei sistemi; teoria della relativita'; teoria delle decisioni; teoria delle funzioni; teoria dell'informazione; teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici; topologia. Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentale sia complementare, vi e' un esame finale. Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di analisi matematica I, geometria I, algebra. I corsi di analisi matematica, di geometria, di fisica generale non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali; essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti il primo propedeutico al secondo. Il corso di teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici deve essere distinto da quello destinato agli allievi del primo anno del corso di laurea in scienze dell'informazione. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti. L'esame di laurea consta: a) della discussione di un lavoro scritto, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma; b) dell'esposizione e discussione di una tesina orale, scelta su di un argomento diverso da quello su cui verte la tesi. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 49

Art. 49. b)laurea in filosofia: Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in filosofia sono seguenti: Fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Storia medioevale; 5) Storia moderna; 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Filosofia teoretica (biennale); 8) Filosofia morale (biennale); 9) Pedagogia; 10) Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche. Complementari: 1) Storia della filosofia antica; 2) Storia della filosofia medioevale; 3) Storia delle religioni; 4) Storia del Cristianesimo; 5)Storia della Chiesa; 6)Storia del Risorgimento; 7) Storia delle dottrine politiche; 8) Storia delle dottrine economiche; 9) Storia della filosofia moderna e contemporanea 10) Estetica; 11) Filosofia della scienza; 12) Filosofia della storia; 13) Filosofia del linguaggio; 14)Storia contemporanea; 15) Filosofia della religione; 16) Sociologia; 17) Storia della critica dell'arte; 18) Storia greca; 19) Storia economica; 20) Storia della pedagogia; 21) Storia della scienza e della tecnica. Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari, previa approvazione del preside della facolta'. (3)(6)(7)(8)(11)((17))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 50

Art. 50. L'esame di laurea consiste nella elaborazione di una dissertazione scritta svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato tra quelle su cui ha sostenuto l'esame e pertinente alla facolta', ed in una discussione orale sulla dissertazione scritta che non si intende limitata al contenuto di quella ma si estende a tutto il periodo storico o a tutto l'ordine di idee a cui si riferisce il tema. (3)(6)(7)(8)(11)((17))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 51

Art. 51. I laureati in lettere che aspirano alla laurea in filosofia sono tenuti ad un altro anno di studio con i seguenti insegnamenti ed esami: filosofia teoretica, storia della filosofia, pedagogia, psicologia, filosofia morale, due insegnamenti complementari. (3)(6)(7)(8)(11)((17))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 52

Art. 52. c) Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo). Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne sono i seguenti Fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Glottologia; 4) Una lingua e letteratura straniera moderna; 5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna; 6) Filologia romanza (o germanica, o slava o ugro-finnica); 7) Storia medioevale; 8) Storia moderna; 9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna); 10) Geografia. Complementari: (quando non siano scelti come fondamentali ai suindicati numeri 4), 5) e 6): 1) Lingua e letteratura francese; 2) Lingua e letteratura spagnola; 3) Lingua e letteratura inglese; 4) Lingua e letteratura tedesca; 5) Filologia romanza; 6) Filologia germanica; 7) Storia della lingua italiana; 8) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea 9) Storia della musica; 10) Storia del teatro e dello spettacolo; 11) Letteratura nord-americana; 12) Lingua e letteratura russa; 13) Lingua e letteratura portoghese; 14) Storia: dei partiti politici; 15) Storia della filosofia 16) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 17) Storia contemporanea; 18) Storia del Cristianesimo; 19) Storia del Risorgimento; 20) Storia dell'arte contemporanea. Lo studente dovra' seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto ed in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo. Uno degli insegnamenti complementari potra' essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa facolta'. L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovra' essere seguita per tutti i quattro anni alla fine di ciascuno dei quali egli sara' sottoposto a prove scritte di anno in anno gradualmente progressive. Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente dovra' poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento ed in tal caso potra' ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta. Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. Il preside, sentita, ove ritenga, la facolta' deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi, approvato dal preside. (3)(6)(7)(8)(11)((17))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 53

Art. 53. ((La facolta' di ingegneria conferisce le lauree in: ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; ingegneria delle tecnologie industriali. Il corso degli studi per il conseguimento della laurea in ingegneria e' di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 54

Art. 54. ((Nel corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali si prevedono i seguenti indirizzi: 1) chimico-alimentare; 2) elettronico; 3) meccanico.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 55

Art. 55. ((L'ordinamento degli studi e' articolato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione. L'ordinamento comprende: a) insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico; b) insegnamenti obbligatori del triennio di applicazione; c) gruppi di insegnamenti a scelta dello studente. Gli insegnamenti di cui alla lettera c) sono indicati nell'elenco di cui all'art. 59. Da tale elenco la facolta' trarra', anno per anno, per ogni corso di laurea e per i singoli indirizzi, insegnamenti raggruppati a costituire insiemi omogenei atti a fornire particolari qualificazioni. Per la formazione di tali gruppi potranno altresi' essere utilizzati insegnamenti non contenuti nell'elenco di cui sopra ma previsti come obbligatori per l'altro corso di laurea o gli altri indirizzi. L'indennita' tra le denominazioni di insegnamenti previsti per piu' corsi di laurea o indirizzi non comporta necessariamente identita' di svolgimento.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 56

(( Biennio propedeutico)) Art. 56. ((Gli insegnamenti obbligatori per entrambi i corsi di laurea sono: 1° Anno: 1) analisi matematica I; 2) geometria I; 3) fisica I; 4) chimica; 5) disegno. 2° Anno: 6) analisi matematica II; 7) meccanica razionale; 8) fisica II. Sono altresi' obbligatori al secondo anno: Per il corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale: 9) tecnologie generali dei materiali; Per il corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali, indirizzo chimico-alimentare: 9) chimica organica; Per il corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali, indirizzo elettronico: 9) tecnologie generali dei materiali; Per il corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali, indirizzo meccanico: 9) disegno II (meccanico).))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 57

((Triennio di applicazione)) Art. 57. ((Gli insegnamenti obbligatori per il conseguimento della laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale sono i seguenti: 10) scienza delle costruzioni; 11) meccanica applicata alle macchine e macchine; 12) fisica tecnica; 13) elettrotecnica; 14) idraulica; 15) geologia applicata; 16) pianificazione territoriale; 17) ingegneria sanitaria; 18) tecnica delle costruzioni; 19) statistica e calcolo delle probabilita'. Gli altri insegnamenti obbligatori sono: 20) programmazione dei calcolatori elettronici; 21) infrastrutture di trasporto; 22) geotecnica; 23) costruzioni idrauliche; 24) progetti di strutture; 25) architettura tecnica. Ai su riportati venticinque insegnamenti obbligatori vanno aggiunti quattro insegnamenti appartenenti ad uno dei gruppi a scelta dello studente di cui al punto c) dell'art. 55.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 58

Art. 58. ((Gli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il conseguimento della laurea in ingegneria delle tecnologie industriali, per tutti gli indirizzi di cui all'art. 54, sono i seguenti: 10) scienza delle costruzioni; 11) fisica tecnica; 12) elettrotecnica; 13) programmazione dei calcolatori elettronici. Gli altri insegnamenti obbligatori sul piano della facolta' sono: Per l'indirizzo chimico-alimentare: 14) meccanica applicata alle macchine; 15) chimica fisica; 16) chimica applicata; 17) macchine; 18) principi di ingegneria chimica; 19) chimica industriale; 20) impianti chimici; 21) biochimica e microbiologia applicate; 22) impianti chimici e processi dell'industria alimentare; 23) tecniche dalle fermentazioni industriali; 24) tecnologie alimentari; 25) dinamica e controllo dei processi dell'industria chimica e alimentare. Per l'indirizzo elettronico: 14) meccanica applicata alle macchine e macchine; 15) campi elettromagnetici e circuiti; 16) misure elettriche; 17) comunicazioni elettriche; 18) elettronica applicata; 19) controlli automatici; 20) radiotecnica; 21) teoria dei sistemi; 22) componenti elettronici; 23) calcolatori elettronici; 24) macchine e impianti elettrici; 25) metodi matematici per l'ingegneria. Per l'indirizzo meccanico: 14) meccanica applicata alle macchine; 15) idraulica; 16) chimica applicata; 17) macchine; 18) costruzioni di macchine; 19) impianti meccanici; 20) tecnologia meccanica; 21) economia applicata all'ingegneria; 22) automazione dell'industria meccanica; 23) affidabilita' e controllo di qualita'; 24) gestione degli impianti industriali; 25) lavorazioni meccaniche. Ai su riportati venticinque insegnamenti obbligatori vanno aggiunti quattro insegnamenti appartenenti ad uno dei gruppi a scelta dello studente di cui al punto e) dell'art. 55.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 59

Art. 59. ((L'elenco degli insegnamenti di cui al punto e) dell'art. 55 e' il seguente: acquedotti e fognature; analisi e modelli dei sistemi urbani e territoriali; antenne e propagazione; applicazioni elettriche; azionamenti elettrici; bonifiche ed irrigazioni; calcolo numerico; chimica degli alimenti; chimica industriale organica; chimica fisica dello stato solido; chimica macromolecolare; chimica organica industriale; cicli di lavorazione ed attrezzature; combustione; compilatori e sistemi operativi; complementi di chimica; complementi di idraulica; corrosione e protezione dei materiali; costruzioni automobilistiche; costruzioni di gallerie ed opere in sotterraneo; costruzioni elettromeccaniche; costruzioni in zona sismica; dighe ed argini di materiali sciolti; dinamica dei sistemi industriali; dinamica delle costruzioni e ingegneria sismica; diritto del lavoro e relazioni industriali; disegno (industriale); economia ed organizzazione aziendale; economia urbana; elaborazione numerica dei segnali; elementi di macchine con disegno; elementi di mineralogia, petrografia e geologia; elettrochimica; elettrochimica industriale; elettronica biomedica; elettronica industriale; elettronica digitale; energetica; enzimologia; ergotecnica; estimo; fisica dello stato solido; frane e opere di sostegno; gasdinamica; gas ionizzati; gestione e amministrazione del territorio; gestione delle risorse idriche; idraulica fluviale; idraulica marittima; idrogeologia applicata; idrologia tecnica; impianti elettrici; impianti per la elaborazione dell'informazione; impianti tecnologici; i trasporti nella pianificazione territoriale; ingegneria delle reazioni chimiche; legislazione urbanistica e normativa tecnica; lavorazioni non convenzionali e macchine utensili speciali; macchine elettriche; macchine di sollevamento e trasporto; macchine fluidodinamiche; macchine per l'industria alimentare; marketing industriale; materie giuridiche; meccanica dei fluidi; meccanica dei terreni e delle rocce; meccanica del continuo; meccanica delle vibrazioni; metallurgia e metallografia; metodi di identificazione dei modelli; metodi di ottimizzazione; microelettronica; microonde; misure e strumentazione automatica; misure meccaniche; modelli per la difesa del suolo e tecniche di interventi; organizzazione e meccanizzazione del cantiere; ottica ed interazioni; pianificazione urbana e regionale; ponti e grandi strutture; prefabbricazione strutturale; principi di ingegneria biochimica; processi biologici industriali; processi di separazione; progetti di apparecchiature chimiche; progetto di circuiti elettronici; progetto di strutture meccaniche; protezione dell'ambiente tecnica del risanamento ambientale; reattori chimici; regime e protezione dei litorali; reologia dei sistemi come genci ed elettrogeni; restauro urbanistico; ricerca operativa; risanamento forestale e silvicoltura; robotica industriale; sicurezza del lavoro; sistemi informativi aziendali; sistemi di telecomunicazioni; sistemi di rilevamento e riconoscimento; sperimentazione delle strutture e dei terreni; storia dell'urbanistica; storia dell'architettura; storia del restauro; strumentazione elettronica; strumentazione industriale chimica; tecnica delle fondazioni; tecnica del freddo; tecnica urbanistica; tecniche delle conserve alimentari; tecnologia dei materiali ed elementi costruttivi; tecnologia dei materiali polimerici; tecnologia della progettazione e produzione edilizia; tecnologie chimiche degli olii, grassi e derivati; tecnologie chimiche del disinquinamento; tecnologie elettriche; tecnologie elettroniche; tecnologie industriali; telediagnostiche dell'ambiente e del territorio; teoria delle strutture; teoria e sviluppo dei processi chimici; teoria e tecnica del restauro strutturale; termodinamica; termotecnica; topografia e cartografia; trasmissione dei dati; tribologia.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 60

Art. 60. ((Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica. Al termine del secondo anno di corso, lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovra' aver superato i relativi esami. Lo studente tuttavia che sia in debito di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potra' ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione. I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 61

Art. 61. ((Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria lo studente dovra' aver superato gli esami relativi ai ventinove insegnamenti del corso di studio. L'esame di laurea consiste nella discussione di un progetto o di uno studio a carattere teorico e/o sperimentale svolto dal candidato nell'ambito delle discipline seguite.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 62

Art. 62. ((Le lauree elencate nell'art. 53 costituiscono titolo per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere)).

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 63

Art. 63. La tesi di laurea in lingue e letterature straniere moderne dovra' essere redatta in italiano ed integrata da un colloquio nella lingua prescelta come prima lingua dallo studente. Lo studente ha facolta' di redarre la dissertazione scritta nella lingua prescelta.(3)(6)(7)(8)(11)(17)((24)) ----------------------- AGGIORNAMENTO (3) Il [D.P.R. 23 luglio 1970, n. 941](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1970-07-23;941), ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio." -------------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 25 ottobre 1971, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-10-25;1125), ha disposto (con l'articolo unico) che " Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facolta' di lettere e filosofia." -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art.4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza." --------------------- AGGIORNAMENTO (8) Il [D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-06;1379), ha disposto (con l'art. 4) che " Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali." ------------------- AGGIORNAMNETO (11) Il [D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-31;1025), ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali." ----------------------- AGGIORNAMENTO (17) Il [D.P.R. 27 settembre 1980, n. 1088](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-09-27;1088), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Dopo l'art. 47, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in matematica." ---------------------- AGGIORNAMENTO (24) Il [D.P.R. 24 ottobre 1983, n. 986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-10-24;986), ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 52 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della facolta' di ingegneria".

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 64

TITOLO IV BIBLIOTECA ED ISTITUTI SCIENTIFICI Art. 64. Alle facolta' di magistero e di lettere e filosofia e' annessa la biblioteca comune a tutti gli istituti scientifici. Il direttore della biblioteca e' nominato dal rettore su proposta dei consigli delle facolta' di magistero e lettere e filosofia riuniti in seduta congiunta secondo le modalita' di cui al seguente articolo, ed e' scelto fra i professori di ruolo e fuori ruolo. Il direttore della biblioteca sovraintende alla stessa e l'amministra a nome e per delega dei consigli delle facolta' riunite secondo le norme da questi fissate. Il direttore e' coadiuvato da un consiglio di direzione e da un vice direttore nominati dai consigli delle due facolta' riuniti in seduta congiunta, su proposta del direttore della biblioteca, scegliendoli tra il personale docente.(3)(6)(7)(8)(11)(17)((24)) ----------------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 23 luglio 1970, n. 941, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio." -------------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 25 ottobre 1971, n. 1125, ha disposto (con l'articolo unico) che " Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facolta' di lettere e filosofia." -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348, ha disposto (con l'art.4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza." --------------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379, ha disposto (con l'art. 4) che " Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali." ------------------- AGGIORNAMNETO (11) Il D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025, ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali." ----------------------- AGGIORNAMENTO (17) Il D.P.R. 27 settembre 1980, n. 1088, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Dopo l'art. 47, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in matematica." ---------------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.P.R. 24 ottobre 1983, n. 986, ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 52 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della facolta' di ingegneria".

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 65

Art. 65. Gli istituti scientifici sono comuni alla facolta' di magistero ed alla facolta' di lettere e filosofia. Essi hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza. Con apposita deliberazione dei consigli, della facolta' di magistero e di lettere e filosofia, riuniti in seduta comune, convocata a presieduta congiuntamente dai presidi delle due facolta', si provvede al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto. Ogni istituto e' retto da un direttore, responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'istituto stesso, coadiuvato da un consiglio di direzione di cui fanno parte tutti i professori di ruolo titolari di materie impartite nell'istituto. I componenti di tale consiglio elaborano un regolamento interno.u' Il direttore dell'istituto e' nominato, secondo le modalita' di seguito indicate dal rettore dell'universita', su designazione dei consigli delle facolta' di magistero e di lettere e filosofia riuniti in seduta congiunta, secondo i criteri di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo svolto da un professore di ruolo questi e' di diritto il direttore dell'istituto. Nel caso vi siano piu' professori di ruolo, il consiglio delle facolta' riunite designera' scegliendo tra essi, il direttore dello istituto, il quale rimarra' in carica tre anni. Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore puo' essere scelto fra i professori di ruolo titolari di insegnamenti affini di diverso istituto o fra i professori incaricati di materie impartite nell'istituto. In tale caso la nomina e' annuale e sara' disposta dal consiglio delle facolta' riunite, sentiti i docenti che fanno parte dell'istituto stesso. Qualora intervenga la nomina di un professore di ruolo di discipline impartite nell'ambito dell'istituto, questo ultimo diviene di diritto direttore dell'istituto, anche prima della scadenza del mandato del precedente direttore. Ogni istituto potra' eventualmente disporre, secondo le modalita' intese ad assicurare il raggiungimento delle finalita', nel modo piu' idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri. In conformita' ai criteri fissati dal presente articolo gli istituti scientifici dell'istituto universitario di Salerno, per le facolta' di magistero e di lettere e filosofia, risultano cosi' costituiti: 1) Istituto di lingua e letteratura italiana e filologia romanza; 2) Istituto di lingue; 3) Istituto di filologia classica e storia antica; 4) Istituto di storia medioevale, moderna e contemporanea; 5) Istituto di pedagogia, psicologia e sociologia; 6) Istituto di filosofia e storia della filosofia; 7) Istituto di storia dell'arte; 8) Istituto di geografia; 9) Istituto di legislazione scolastica. (3)(6)(7)(8)(11)(17)((24)) Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SULLO ----------------------- AGGIORNAMENTO (3) Il [D.P.R. 23 luglio 1970, n. 941](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1970-07-23;941), ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio." -------------------- AGGIORNAMENTO (6) Il [D.P.R. 25 ottobre 1971, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-10-25;1125), ha disposto (con l'articolo unico) che " Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facolta' di lettere e filosofia." -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art.4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza." --------------------- AGGIORNAMENTO (8) Il [D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-06;1379), ha disposto (con l'art. 4) che " Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali." ------------------- AGGIORNAMNETO (11) Il [D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-31;1025), ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali." ----------------------- AGGIORNAMENTO (17) Il [D.P.R. 27 settembre 1980, n. 1088](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-09-27;1088), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Dopo l'art. 47, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in matematica." ---------------------- AGGIORNAMENTO (24) Il [D.P.R. 24 ottobre 1983, n. 986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-10-24;986), ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 52 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della facolta' di ingegneria".

Atto di convenzione-art. 1

N. 186037 del repertorio Atto di convenzione REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantotto, il giorno tredici settembre in Salerno, nei locali del comune. Innanzi a me dott. Antonio Pisani, notaio in Salerno, con studio al corso Garibaldi, 154, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Salerno e senza assistenza di testi, avendovi i comparenti di accordo rinunziato col mio consenso. Si sono personalmente costituiti i signori: cav. di gran croce Alfonso Menna, nato a Domicella (Avellino) il 28 settembre 1890, sindaco del comune di Salerno e Carbone avv. Diodato, nato a Palomonte il 21 aprile 1910, presidente dell'amministrazione provinciale di Salerno, entrambi ivi domiciliati per la carica, legali rappresentanti del consorzio volontario fra l'amministrazione provinciale ed il comune di Salerno per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno, in virtu' dei poteri di rappresentanza e deliberativi loro conferiti dalla norma transitoria con deliberazioni del comune di Salerno n. 3896 in data 7 settembre 1968 e dell'amministrazione provinciale di Salerno n. 2781 del 6 settembre 1968, entrambe approvate dalla giunta provinciale amministrativa di Salerno nella seduta del 10 settembre 1968, prot. n. 19706, 19707, Div. II, che, in copie xerografiche conformi, rilasciate da me notaio in data odierna, a quest'atto si allegano, rispettivamente sotto le lettere A) e B), previa lettura datane ai comparenti, nonche' con deliberazione del consorzio predetto n. 1 del 10 settembre 1968, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Salerno in data 13 settembre 1968, n. 19947, Div. II, che, in copia conforme, a questo atto si allega sotto la lettera C), previa lettura datane ai comparenti; prof. dott. Gabriele De Rosa, nato a Castellammare di Stabia il 24 giugno 1917, commissario governativo dell'Istituto universitario di magistero di Salerno, ivi domiciliato per la carica e, quindi, legale rappresentante dell'istituto stesso, autorizzato ad intervenire in quest'atto giusta decreto n. 70 dell'11 settembre 1968 che, in copia conforme rilasciata dal direttore amministrativo dell'istituto medesimo, a quest'atto si allega sotto la lettera D), previa lettura datane ai comparenti. Della identita' personale dei costituiti io notaio sono certo. Premesso che con deliberazioni del consiglio provinciale di Salerno n. 312 dell'11 giugno 1968 e del consiglio comunale di Salerno n. 175 del 18 aprile 1968, e' stato costituito un Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno, retto dallo statuto approvato con decreto prefettizio del 6 agosto 1968, n. 17393/2; che tale consorzio intende assicurare, in relazione ai provvedimenti di statizzazione dell'Istituto di magistero di Salerno, di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 199, l'incremento degli studi universitari nella citta' e nella provincia di Salerno; che gli scopi che il consorzio si prefigge di attuare sono il graduale finanziamento di nuove facolta' universitarie, provvedendo, altresi', ove necessario, alla costruzione, ampliamento di sedi universitarie, al finanziamento di posti di ruolo e di assistenti nelle istituende nuove facolta' e, in generale, a quanto altro necessario per il conseguimento di tale specifica finalita', con l'acquisto di materiali scientifici e didattici, finanziamento di ricerche o di studi di particolare interesse e di quant'altro occorre per il miglioramento degli studi universitari; che l'Istituto universitario statale di magistero di Salerno risulta compreso fra gli istituti previsti dall'art. 1, n. 1 del testo unico della legge sulla istruzione superiore, approvata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni, e che, per tale sua specifica veste, ha gia' formulato il voto al Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione in un primo momento, di una facolta' di lettere e filosofia, accanto all'esistente facolta' di magistero per i corsi di laurea in lettere, filosofia, lingue e letterature straniere moderne; che tale voto e' stato preso in benevola considerazione dal Ministero della pubblica istruzione; che il predetto istituto di magistero, in persona del suo legale rappresentante, ha invitato il Consorzio volontario per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno a convenzionarsi con l'istituto medesimo, allo scopo di assumere gli obblighi opportuni e necessari per fronteggiare il finanziamento della nuova facolta' di lettere e filosofia. Tutto cio' premesso I costituiti cav. di gran croce Alfonso Menna e avv. Diodato Carbone, quali legali rappresentanti del Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno, giusta menzionate ed allegate deliberazioni, considerato che il provvedimento richiesto dall'Istituto universitario di magistero, in persona, del suo commissario governativo prof. dott. Gabriele De Rosa, rientra negli scopi e nelle finalita' istitutive del consorzio, di accordo con esso prof. De Rosa e tutti nelle rispettive qualita', convengono alla stipula di questo atto di convenzione, nei patti che seguono contemplato e racchiuso: Art. 1. L'Istituto universitario di magistero statale di Salerno, in persona del suo commissario governativo qui costituito prof. dott. De Rosa Gabriele, previa autorizzazione e secondo le direttive del Ministero della pubblica istruzione, nei modi e nelle forme di legge, istituisce la facolta' di lettere e filosofia, articolata nelle lauree in: a) lettere; b) filosofia; c) lingue e letterature straniere moderne.

Atto di convenzione-art. 2

Art. 2. La facolta' anzidetta funzionera' in conformita' alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e sara' disciplinata dalle norme del regolamento generale universitario, approvato con [regio decreto 6 aprile 1924, n. 674](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674), dalle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, approvato con [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1652), e integrato con le successive modificazioni dal regolamento generale sugli studenti, approvato con [regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269), ed integrato con le successive modificazioni e dallo statuto dell'Istituto universitario di magistero statale di Salerno.

Atto di convenzione-art. 3

Art. 3. Per il funzionamento della facolta' di lettere e filosofia saranno istituiti, a norma delle vigenti disposizioni, ed a totale carico del consorzio i seguenti posti: professori di ruolo, n. 6; assistenti ordinari, n. 8.

Atto di convenzione-art. 4

Art. 4. Il Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno, in persona dei suoi legali rappresentanti qui costituiti cav. di gran croce Alfonso Menna e avv. Diodato Carbone, si impegna ed obbliga a corrispondere annualmente all'Istituto universitario di magistero statale di Salerno l'ammontare complessivo annuo degli emolumenti tutti effettivamente dovuti dallo Stato ai professori titolari dei posti di ruolo ed agli assistenti titolari dei posti di ruolo di cui all'art. 3, compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopradetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico; versera', inoltre, la somma pari al 20% sul trattamento economico spettante ai soli titolari dei posti di ruolo per costituire uno speciale fondo, per provvedere al trattamento di cessazione del servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.

Atto di convenzione-art. 5

Art. 5. L'Istituto universitario di magistero statale di Salerno, in persona come sopra, si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei posti di ruolo ed agli assistenti titolari dei posti di ruolo di cui all'art. 3, compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopraddetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico. Versera', inoltre, la somma pari al 20% sul trattamento economico spettante ai soli titolari dei posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo, per provvedere al trattamento di cessazione del servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.

Atto di convenzione-art. 6

Art. 6. Sia i posti di professore di ruolo che quelli di assistente saranno destinati a quegli insegnamenti della facolta' di lettere e filosofia che verranno in primo tempo designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze dell'attivita' didattico-scientifica della facolta' di lettere e filosofia, durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si rendera' vacante, potra' essere assegnato ad un insegnamento anche eventualmente diverso da quello in cui in un primo tempo e' stato assegnato.

Atto di convenzione-art. 7

Art. 7. L'istituto universitario di magistero statale di Salerno, in persona come sopra, si impegna e si obbliga, altresi', a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati sia "esterni" che "interni" compresi i relativi oneri finanziari e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico. A tale onere finanziario, nonche' alle spese annue per il funzionamento della facolta' di lettere e filosofia, sara' provveduto con il contributo delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti della facolta' di lettere e filosofia e con il contributo dell'Istituto universitario di magistero statale di Salerno.

Atto di convenzione-art. 8

Art. 8. Il consorzio, come sopra rappresentato, inoltre, assume l'onere di fornire locali idonei per il funzionamento della facolta' di lettere e filosofia per la durata della presente convenzione o, quanto meno, fino a quando non sara' disponibile il complesso edilizio universitario.

Atto di convenzione-art. 9

Art. 9. L'Istituto universitario di magistero statale di Salerno, come sopra rappresentato, consente che le proprie attrezzature didattico-scientifiche vengano utilizzate per le attivita' e le iniziative della facolta' di lettere e filosofia e consente, altresi', che la predetta facolta' si avvalga del personale di segreteria ed ausiliario in servizio.

Atto di convenzione-art. 10

Art. 10. Allo statuto dell'istituto universitario di magistero statale di Salerno saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova facolta' di lettere e filosofia, secondo le proposte formulate dalle competenti autorita' accademiche.

Atto di convenzione-art. 11

Art. 11. La presente convenzione ha la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che la approvera' e si intendera' rinnovata di ventennio in ventennio, salvo che non intervenga formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

Atto di convenzione-art. 12

Art. 12. Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli enti sovventori, per il finanziamento della facolta' di lettere e filosofia, la facolta' stessa sara' soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge.

Atto di convenzione-art. 13

Art. 13. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Istituto universitario di magistero statale di Salerno, sara' registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45), ed e' esente dall'imposta sul bollo. Del che il presente atto, letto ai costituiti e da essi approvato, sottoscritto e firmato nel margine dei fogli intermedi con me notaio. Dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione e consta di fogli quattro di cui pagine scritte nove e fin qui nella presente. Alfonso MENNA - Gabriele DE ROSA - Diodato CARBONE Antonio PISANI, ufficiale rogante. Ufficio registro - Salerno, esatte L. Esente. Eseguita registrazione al n. 569, mod. 71/ ME, addi' 14 settembre 1968. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SULLO