Art. 1
Le Camere di commercio ed arti hanno facoltà di determinare la proporzione numerica, secondo la quale gli agenti di cambio e gli altri mediatori debbono comporre i Sindacati presso le Borse di commercio.
Le Camere di commercio ed arti hanno facoltà di determinare la proporzione numerica, secondo la quale gli agenti di cambio e gli altri mediatori debbono comporre i Sindacati presso le Borse di commercio.