Art. 1
La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alle Leggi sui dazi di confine e sui dazi di consumo in diretta amministrazione dello Stato, o sulla privativa dei sali, dei tabacchi e della polvere da fuoco, è affidata alle Direzioni delle Gabelle, le quali vi provvedono col mezzo dei proprii Contabili.