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LEGGE 26 agosto 1868, n. 4548

Current text a fecha 2002-07-01
Art. 1

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alle Leggi sui dazi di confine e sui dazi di consumo in diretta amministrazione dello Stato, o sulla privativa dei sali, dei tabacchi e della polvere da fuoco, è affidata alle Direzioni delle Gabelle, le quali vi provvedono col mezzo dei proprii Contabili.